Art. 1. Articolo unico.
I vincitori dei concorsi in via di svolgimento alla data di pubblicazione del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723 , sono nominati nei ruoli di cui alle tabelle approvate col decreto anzidetto e nei gradi per i quali i concorsi stessi vennero banditi.
I vincitori dei concorsi in via di svolgimento alla data di pubblicazione del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723 , sono nominati nei ruoli di cui alle tabelle approvate col decreto anzidetto e nei gradi per i quali i concorsi stessi vennero banditi.