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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 3501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3501 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 22.07.2025 N. 2969/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 iorda lettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Piazzetta Guastalla, n. 5
- RICORRENTE -
contro
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 11 marzo 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra la società CP_1 quale datore di lavoro e il Sig. quale lavoratore, è intercorso un rapporto di
[...] Parte_1 lavoro subordinato e condannare la società al pagamento in favore del Sig. Controparte_1
della somma di Euro 2.843,20=, ossia pagamento delle mensilità di marzo ed Parte_1 aprile 2024, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c. a) Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. pur regolarmente citata, non è costituita in giudizio e ne è Controparte_1 stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della natura Parte_1 subordinata del rapporto di lavoro che afferma intercorso con Controparte_1 tra l'8 agosto 2022 e il 31 maggio 2024, giorno in cui il rapporto lavorativo è cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato con effetti immediati (cfr. doc. 2, fascicolo ricorrente).
Nel corso del suddetto rapporto, il ricorrente deduce di aver svolto mansioni di operaio a tempo pieno come da I categoria C.C.N.L. Edilizia (cfr. pag. 1, ricorso).
*
1.1. Con il presente giudizio, lamenta di essere rimasto creditore di Parte_1 di quanto dovutogli a titolo di retribuzione per marzo e aprile Controparte_1
2024, precisando di aver svolto attività lavorativa nel cantiere di Rescaldina per 21 giorni, nel mese di marzo 2024, e per 15 giorni, nel mese di aprile 2024, per 8 ore giornaliere e con paga oraria di € 9,90 (cfr. doc. 4, fascicolo ricorrente).
Conclude, pertanto, come sopra precisato.
***
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
*
2.1. Per quanto oggetto di domanda di accertamento, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, tra le parti, non può ritenersi in discussione.
Il ricorrente, difatti, ha prodotto sia copia delle buste paga emesse dal datore di lavoro in corso di rapporto (docc. 3, fascicolo ricorrente) sia copia della lettera di licenziamento (doc. 2, fascicolo ricorrente): documentazione, questa, che attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente formalizzato sin dall'origine.
2 Dalla documentazione di causa, peraltro, trova conferma quanto dedotto in ricorso circa il fatto che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno è sorto in data 8 agosto 2022, con assegnazione a mansioni di operaio e inquadramento nel I livello C.C.N.L. Edilizia (cfr. docc. 3, fascicolo ricorrente).
*
2.2. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che – rispetto al pagamento delle retribuzioni – il lavoratore riveste il ruolo di creditore che agisce per l'ottenimento dell'adempimento dell'obbligazione gravante sul datore di lavoro;
ne consegue che il prestatore, una volta provata la fonte contrattuale del proprio diritto di credito, può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, gravando così il datore di lavoro – debitore sostanziale – di fornire la prova dell'esatto adempimento.
A conferma, si consideri che – secondo il costante orientamento della Suprema
Corte – “una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512, recentemente ripresa anche da Cass. Civ., Sez. Lav., 19 aprile 2024, n. 10663).
Nel caso di specie, tale prova è del tutto mancata in quanto Controparte_1 ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese;
peraltro, su tutte le circostanze dedotte in ricorso è stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, senza che lo stesso abbia accettato di sottoporvisi, sicché devono ritenersi perfezionati gli effetti di cui all'art. 232, co. 1,
c.p.c.
*
2.3. Ciò posto, avuto particolare riguardo ai crediti azionati in giudizio e allo svolgimento della prestazione negli ultimi mesi di cui al rapporto di lavoro, in corso di causa, è stato sentito il teste di parte ricorrente . Pt_2
Il teste ha dichiarato: “lavoro per da settembre dello scorso anno, Controparte_2 prima, fino a maggio 2024 ho lavorato per […]. Ho fatto causa a Controparte_1 la causa è finita, ho chiesto la retribuzione degli ultimi due mesi, quelli di Controparte_1
3 aprile e maggio, perché non mi aveva pagato. Conosco perché è un mio amico da quando Pt_1 abitavo in Ucraina e abbiamo lavorato insieme presso lui ha iniziato Controparte_1 prima di me, ma se ne è andato prima di me perché aveva capito che era una truffa. Per acevo l'operaio manovale, guidavo la gru, portavo i materiali per i ragazzi. Controparte_1
Lo facevo a Rescaldina, dove c'erano due palazzine in costruzione. ha lavorato in questo Pt_1 cantiere, lui era un muratore esperto, si occupava dei cappotti, faceva il piastrellista, le rasature, le finiture. In cantiere avevamo lo stesso orario di lavoro, dalle 7.30 alle 16.30, con pausa dalle 12.00 alle 13.00, per cinque giorni alla settimana (da lunedì al venerdì); qualche volta, facevamo gli straordinari di sabato, ma non ce li volevano pagare. Gli ultimi due mesi, ho lavorato nel cantiere con questi orari, tutti i giorni. ha lavorato solo a marzo e ad aprile, poi, se n'è andato perché Pt_1 non è andato d'accordo con che non lo voleva pagare. ha lavorato tutto il mese di Per_1 Pt_1 marzo e 15 giorni ad aprile. So che a marzo, ha lavorato per 168 ore perché mi occupavo Pt_1 io di scrivere le ore da mandare alla segretaria di . Controparte_1
Nelle risultanze istruttorie, dunque, trova piena conferma il fatto che Parte_1 ha reso la propria attività lavorativa, in forza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra l'8 agosto 2022 ed il
31 maggio 2024, con prestazione oraria full time comprovata dalle tabelle allegate al ricorso (doc. 4, fascicolo ricorrente: “moduli che utilizzavamo per mandare le ore alla segretaria di , teste ). Controparte_1 Pt_2
*
2.4.
Per questi motivi
, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei – effettuati in coerenza, sia con la paga oraria risultante dalle buste paga in atti (cfr. doc. 3, fascicolo ricorrente), sia all'orario di lavoro osservato e ai giorni lavorati nei mesi per i quali si rivendica quivi la retribuzione – deve essere condannata a Controparte_1 pagare in favore di le seguenti somme lorde: € 1.663,20 a titolo di Parte_1 retribuzione per marzo 2024 ed € 1.180,00 a titolo di retribuzione per aprile 2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*** * ***
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, eve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di Controparte_1 cui al dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
4
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna pagare in favore di le seguenti somme Controparte_1 Parte_1 lorde: € 1.663,20 a titolo di retribuzione per marzo 2024 ed € 1.180,00 a titolo di retribuzione per aprile 2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giordano.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 22 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 iorda lettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Piazzetta Guastalla, n. 5
- RICORRENTE -
contro
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 11 marzo 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso ed accertare che tra la società CP_1 quale datore di lavoro e il Sig. quale lavoratore, è intercorso un rapporto di
[...] Parte_1 lavoro subordinato e condannare la società al pagamento in favore del Sig. Controparte_1
della somma di Euro 2.843,20=, ossia pagamento delle mensilità di marzo ed Parte_1 aprile 2024, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 c.p.c. a) Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. pur regolarmente citata, non è costituita in giudizio e ne è Controparte_1 stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della natura Parte_1 subordinata del rapporto di lavoro che afferma intercorso con Controparte_1 tra l'8 agosto 2022 e il 31 maggio 2024, giorno in cui il rapporto lavorativo è cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato con effetti immediati (cfr. doc. 2, fascicolo ricorrente).
Nel corso del suddetto rapporto, il ricorrente deduce di aver svolto mansioni di operaio a tempo pieno come da I categoria C.C.N.L. Edilizia (cfr. pag. 1, ricorso).
*
1.1. Con il presente giudizio, lamenta di essere rimasto creditore di Parte_1 di quanto dovutogli a titolo di retribuzione per marzo e aprile Controparte_1
2024, precisando di aver svolto attività lavorativa nel cantiere di Rescaldina per 21 giorni, nel mese di marzo 2024, e per 15 giorni, nel mese di aprile 2024, per 8 ore giornaliere e con paga oraria di € 9,90 (cfr. doc. 4, fascicolo ricorrente).
Conclude, pertanto, come sopra precisato.
***
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
*
2.1. Per quanto oggetto di domanda di accertamento, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, tra le parti, non può ritenersi in discussione.
Il ricorrente, difatti, ha prodotto sia copia delle buste paga emesse dal datore di lavoro in corso di rapporto (docc. 3, fascicolo ricorrente) sia copia della lettera di licenziamento (doc. 2, fascicolo ricorrente): documentazione, questa, che attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente formalizzato sin dall'origine.
2 Dalla documentazione di causa, peraltro, trova conferma quanto dedotto in ricorso circa il fatto che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno è sorto in data 8 agosto 2022, con assegnazione a mansioni di operaio e inquadramento nel I livello C.C.N.L. Edilizia (cfr. docc. 3, fascicolo ricorrente).
*
2.2. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che – rispetto al pagamento delle retribuzioni – il lavoratore riveste il ruolo di creditore che agisce per l'ottenimento dell'adempimento dell'obbligazione gravante sul datore di lavoro;
ne consegue che il prestatore, una volta provata la fonte contrattuale del proprio diritto di credito, può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, gravando così il datore di lavoro – debitore sostanziale – di fornire la prova dell'esatto adempimento.
A conferma, si consideri che – secondo il costante orientamento della Suprema
Corte – “una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512, recentemente ripresa anche da Cass. Civ., Sez. Lav., 19 aprile 2024, n. 10663).
Nel caso di specie, tale prova è del tutto mancata in quanto Controparte_1 ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese;
peraltro, su tutte le circostanze dedotte in ricorso è stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, senza che lo stesso abbia accettato di sottoporvisi, sicché devono ritenersi perfezionati gli effetti di cui all'art. 232, co. 1,
c.p.c.
*
2.3. Ciò posto, avuto particolare riguardo ai crediti azionati in giudizio e allo svolgimento della prestazione negli ultimi mesi di cui al rapporto di lavoro, in corso di causa, è stato sentito il teste di parte ricorrente . Pt_2
Il teste ha dichiarato: “lavoro per da settembre dello scorso anno, Controparte_2 prima, fino a maggio 2024 ho lavorato per […]. Ho fatto causa a Controparte_1 la causa è finita, ho chiesto la retribuzione degli ultimi due mesi, quelli di Controparte_1
3 aprile e maggio, perché non mi aveva pagato. Conosco perché è un mio amico da quando Pt_1 abitavo in Ucraina e abbiamo lavorato insieme presso lui ha iniziato Controparte_1 prima di me, ma se ne è andato prima di me perché aveva capito che era una truffa. Per acevo l'operaio manovale, guidavo la gru, portavo i materiali per i ragazzi. Controparte_1
Lo facevo a Rescaldina, dove c'erano due palazzine in costruzione. ha lavorato in questo Pt_1 cantiere, lui era un muratore esperto, si occupava dei cappotti, faceva il piastrellista, le rasature, le finiture. In cantiere avevamo lo stesso orario di lavoro, dalle 7.30 alle 16.30, con pausa dalle 12.00 alle 13.00, per cinque giorni alla settimana (da lunedì al venerdì); qualche volta, facevamo gli straordinari di sabato, ma non ce li volevano pagare. Gli ultimi due mesi, ho lavorato nel cantiere con questi orari, tutti i giorni. ha lavorato solo a marzo e ad aprile, poi, se n'è andato perché Pt_1 non è andato d'accordo con che non lo voleva pagare. ha lavorato tutto il mese di Per_1 Pt_1 marzo e 15 giorni ad aprile. So che a marzo, ha lavorato per 168 ore perché mi occupavo Pt_1 io di scrivere le ore da mandare alla segretaria di . Controparte_1
Nelle risultanze istruttorie, dunque, trova piena conferma il fatto che Parte_1 ha reso la propria attività lavorativa, in forza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra l'8 agosto 2022 ed il
31 maggio 2024, con prestazione oraria full time comprovata dalle tabelle allegate al ricorso (doc. 4, fascicolo ricorrente: “moduli che utilizzavamo per mandare le ore alla segretaria di , teste ). Controparte_1 Pt_2
*
2.4.
Per questi motivi
, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei – effettuati in coerenza, sia con la paga oraria risultante dalle buste paga in atti (cfr. doc. 3, fascicolo ricorrente), sia all'orario di lavoro osservato e ai giorni lavorati nei mesi per i quali si rivendica quivi la retribuzione – deve essere condannata a Controparte_1 pagare in favore di le seguenti somme lorde: € 1.663,20 a titolo di Parte_1 retribuzione per marzo 2024 ed € 1.180,00 a titolo di retribuzione per aprile 2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*** * ***
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, eve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di Controparte_1 cui al dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
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P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna pagare in favore di le seguenti somme Controparte_1 Parte_1 lorde: € 1.663,20 a titolo di retribuzione per marzo 2024 ed € 1.180,00 a titolo di retribuzione per aprile 2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giordano.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 22 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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