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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente
NI LU, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5010100426 2024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5010100426 2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5010100426 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) Si chiede l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato con accoglimento delle ragioni esposte. In particolare si chiede:
1. quanto al Motivo 1 il riconoscimento di costi deducibili per un totale di € 4.311,95 (€ 2.525,58 + € 1.786,37) e detrazione Iva di € 793,81 (€ 555,63 + € 238,18);
2. quanto al Motivo 2 la non assoggettabilità a IRAP del reddito del professionista per assenza dei presupposti previsti dalla legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio (…)”.
Agenzia delle Entrate: “1) in via preliminare di dichiarare il presente ricorso inammissibile per violazione dell'art 22 del d lgs 546/92 e/o dell'art 21 del d lgs 546/92; 2) in subordine, senza rinuncia alla preliminare eccezione, dichiarare l'inammissibilità di qualsiasi documento non prodotto ex art 32 del DPR 600/1972; 3) in subordine, dichiarare il ricorso infondato nel merito con condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD5010100426 2024, chiedendone l'annullamento.
1.2. L'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività della costituzione del ricorrente.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è inammissibile per tardività della costituzione di parte ricorrente.
Invero, in base alla documentazione in atti, l'atto impugnato risulta essere notificato in data 20 gennaio 2025, mentre il ricorso risulta proposto tramite PEC in data 20 marzo 2025 (si veda il file EML allegato al fascicolo telematico di parte resistente).
Alla proposizione del ricorso ha fatto seguito la costituzione del ricorrente solo in data 27 aprile 2025 (dato risultante dal SIGIT), e pertanto oltre il termine di trenta giorni - a pena di inammissibilità - per la costituzione del ricorrente, decorrenti dalla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 22 co. 1 D. Lgs. n. 546/1992.
Vale precisare che alla fattispecie non trova applicazione l'art. 17-bis D. Lgs. cit., abrogato dal D. Lgs. n.
220/2023 a decorrere dal 1° settembre 2024.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
La peculiarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Spese compensate. Così deciso in Crotone alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 IL GIUDICE
ESTENSORE UC NA IL PRESIDENTE Camillo Falvo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente
NI LU, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 27/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5010100426 2024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5010100426 2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD5010100426 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) Si chiede l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato con accoglimento delle ragioni esposte. In particolare si chiede:
1. quanto al Motivo 1 il riconoscimento di costi deducibili per un totale di € 4.311,95 (€ 2.525,58 + € 1.786,37) e detrazione Iva di € 793,81 (€ 555,63 + € 238,18);
2. quanto al Motivo 2 la non assoggettabilità a IRAP del reddito del professionista per assenza dei presupposti previsti dalla legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio (…)”.
Agenzia delle Entrate: “1) in via preliminare di dichiarare il presente ricorso inammissibile per violazione dell'art 22 del d lgs 546/92 e/o dell'art 21 del d lgs 546/92; 2) in subordine, senza rinuncia alla preliminare eccezione, dichiarare l'inammissibilità di qualsiasi documento non prodotto ex art 32 del DPR 600/1972; 3) in subordine, dichiarare il ricorso infondato nel merito con condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD5010100426 2024, chiedendone l'annullamento.
1.2. L'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività della costituzione del ricorrente.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è inammissibile per tardività della costituzione di parte ricorrente.
Invero, in base alla documentazione in atti, l'atto impugnato risulta essere notificato in data 20 gennaio 2025, mentre il ricorso risulta proposto tramite PEC in data 20 marzo 2025 (si veda il file EML allegato al fascicolo telematico di parte resistente).
Alla proposizione del ricorso ha fatto seguito la costituzione del ricorrente solo in data 27 aprile 2025 (dato risultante dal SIGIT), e pertanto oltre il termine di trenta giorni - a pena di inammissibilità - per la costituzione del ricorrente, decorrenti dalla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 22 co. 1 D. Lgs. n. 546/1992.
Vale precisare che alla fattispecie non trova applicazione l'art. 17-bis D. Lgs. cit., abrogato dal D. Lgs. n.
220/2023 a decorrere dal 1° settembre 2024.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
La peculiarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Spese compensate. Così deciso in Crotone alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 IL GIUDICE
ESTENSORE UC NA IL PRESIDENTE Camillo Falvo