Art. 7. 1. L'autorita' nazionale di cui all'articolo 9 e le amministrazioni interessate assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio degli adempimenti di rispettiva competenza per l'applicazione della presente legge, conformemente alle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali o sul segreto d'ufficio.
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26 novembre 1995
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