Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.3084/20248
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3084 /2023 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CUTILLO Parte_1
AMEDEO ;
- ATTORE -
NEI CONFRONTI DI
PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PM
INCARICATO DEGLI AFFARI CIVILI
-CONVENUTO –
-
Oggetto: mutamento sesso
All'udienza di discussione il procuratore concludeva chiedendo accogliersi le conclusioni di cui agli atti ed alle note conclusive depositate il 10.12.2024.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.3.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 accertare e dichiarare il diritto dello stesso alla rettificazione dell'atto di nascita
A sostegno della domanda parte istante deduceva di essere affetto da una condizione di disforia di genere, avendo da sempre evidenziato una psicosessualità nettamente femminile ed essendosi sottoposta altresì nel 2021 ad intervento chirurgico all'estero per il mutamento dei caratteri sessuali.
All'udienza del 26.9.23 la ricorrente sottoposta a libero interrogatorio, confermava quanto dedotto nell'atto introduttivo, insisteva nell'accoglimento dello stesso, precisando di aver perso la documentazione attestante la disforia di genere.
La causa veniva istruita a mezzo CTU ed all'esito rinviata per la decisione.
***
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, essendo univocamente emersa dall'istruttoria espletata la netta consapevolezza maturata dall'istante circa la divergenza tra la propria condizione somatica e quella psicologica, divergenza che gli impedisce la piena realizzazione della sua identità psico- fisica, con conseguente pregiudizio per la sua vita di relazione.
Premesso che l'istante non è sposato e non ha figli, va rilevato che il CTU ha affermato come “l'anamnesi raccolta durante i colloqui e le informazioni emerse dall'indagine psicodinamica orientano verso un quadro di profonda incongruenza tra il proprio genere, inteso come il vissuto di appartenenza alla categoria femminile, e il sesso determinato biologicamente alla nascita”
Lo stesso CTu ha poi concluso affermando:
Le risultanze della CTU, congrue e logicamente motivate, condivise dal collegio dimostrano come parte ricorrente sia affetto da disforia di genere e che, il
2 desiderio di appartenere al genere femminile e di avere sentimenti e reazioni tipiche del genere femminile appaiono marcatamente evidenti. D'altronde, come detto, lo stesso si è anche già sottoposto ad intervento chirurgico ormai da 4 anni per la rettifica dei caratteri sessuali, così confermandosi un'irreversibile transizione verso il genere femminile.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato, ritiene il tribunale di poter accogliere la domanda e per l'effetto di autorizzare l'immediata rettificazione dei dati anagrafici del ricorrente nei termini di cui in dispositivo.
Nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, attesa la natura della controversia e la mancanza di soccombenza in senso tecnico.
Le spese di CTU restano a carico di parte ricorrente, come già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, su parere del P.M., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara il diritto di , nato a [...] il Parte_1
05.01.1996 , C.F. , alla rettificazione dei dati anagrafici C.F._1 da maschile a femminile, ordinando agli ufficiali dello stato civile competenti di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la modifica del nome in
; Pt_2
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marano di Napoli, la rettifica anagrafica dell'atto di nascita di , nato a Parte_1
CA (NA) il 05.01.1996, con conseguente indicazione del sesso femminile, nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura "maschile" debba leggersi ed intendersi invece quella
" femminile";
c) spese di CTU a carico del ricorrente;
d) nulla per le spese di lite;
Così deciso all'esito della camera di consiglio il 25.3.25
3 Il Giudice est.
Dr.ssa Cristiana Satta
Tabarro
4
Il Presidente
Dr.ssa Alessandra