TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 732/2024 R.G.V.G.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice rel.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tenente N. 732/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio”,
PROMOSSA DA
(nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
) e (nata in [...] il [...] c.f. C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi entrambi dall'Avv. PELUSO ARGENTINA, in forza di procura in C.F._2 atti e come in atti elett.te dom.ti;
-ricorrenti-
NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ITALIANA presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
*** *** *** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/05/2024, i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Scafati (SA) in data 05/07/2008 e trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008 Parte I serie n. 18.
A sostegno della domanda deducevano: 1) Che erano separati sin dal 10/11/2022 quando l'intestato Tribunale aveva omologato la loro separazione, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
2) Che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti;
3) Che dalla loro unione non erano nati figli;
4) Che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5) Che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni tutte, come stabilite nella separazione consensuale;
all'udienza del 04/02/2025, i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il Collegio riservava la causa in decisione.
*** *** *** ***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei (6) mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del resto, i coniugi, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio nei termini di cui in dispositivo e alle condizioni tutte, come stabilite nella separazione consensuale e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
e in data 16/05/2024, così provvede:
[...] Parte_2
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da (nato in Parte_1
GO KI (Ucraina) il 14/04/1964 c.f. ) e C.F._1 Parte_2
(nata in [...] il [...] c.f. ) in Scafati (SA) in data C.F._2
05/07/2008 e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008
Parte I serie n. 18;
b) Conferma le condizioni di cui sia al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate e trascritte;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
d) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.2.2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 732/2024 R.G.V.G.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice rel.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tenente N. 732/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto: “divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio”,
PROMOSSA DA
(nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
) e (nata in [...] il [...] c.f. C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi entrambi dall'Avv. PELUSO ARGENTINA, in forza di procura in C.F._2 atti e come in atti elett.te dom.ti;
-ricorrenti-
NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ITALIANA presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
*** *** *** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/05/2024, i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Scafati (SA) in data 05/07/2008 e trascritto nei Registri degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008 Parte I serie n. 18.
A sostegno della domanda deducevano: 1) Che erano separati sin dal 10/11/2022 quando l'intestato Tribunale aveva omologato la loro separazione, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale;
2) Che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti;
3) Che dalla loro unione non erano nati figli;
4) Che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5) Che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni tutte, come stabilite nella separazione consensuale;
all'udienza del 04/02/2025, i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il Collegio riservava la causa in decisione.
*** *** *** ***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei (6) mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del resto, i coniugi, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio nei termini di cui in dispositivo e alle condizioni tutte, come stabilite nella separazione consensuale e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
e in data 16/05/2024, così provvede:
[...] Parte_2
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da (nato in Parte_1
GO KI (Ucraina) il 14/04/1964 c.f. ) e C.F._1 Parte_2
(nata in [...] il [...] c.f. ) in Scafati (SA) in data C.F._2
05/07/2008 e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008
Parte I serie n. 18;
b) Conferma le condizioni di cui sia al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate e trascritte;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
d) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.2.2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire