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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/06/2024, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 104 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unica nella persona della dott.ssa Luisa Dalla Via, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo 104/2024, promossa da:
2I ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv.ta Maria Grazia Giogetti;
-ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) – non costituito Controparte_2 C.F._1
-resistente contumace-
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare il diritto di di procedere alla disalimentazione del PDR n. CP_3
01611150002148 e contatore matricola n. SMGR034018566802 intestato al signor Controparte_2
(C.F. ) e sito in San Colombano al Lambro (MI), Via Valsasino n. 88.
[...] C.F._1
Per l'effetto, ordinare al signor (C.F. ) di consentire e Controparte_2 C.F._1 permettere a e al personale tecnico di questa di disalimentare il PDR n. 01611150002148 e CP_3 contatore matricola n. SMGR034018566802 o disinstallare il contatore gas alimentante il PDR n.
01611150002148 e contatore matricola n. SMGR034018566802 sito in San Colombano al Lambro (MI),
Via Valsasino n. 88.
Ovvero, in subordine ordinare al signor (C.F. ) di Controparte_2 C.F._1 restituire a il contatore gas alimentante il PDR n. 01611150002148 e contatore matricola n. CP_3
SMGR034018566802 sito in San Colombano al Lambro (MI), Via Valsasino n. 88. IN OGNI CASO Con vittoria di competenze professionali e spese”.
§§§
Concise ragioni della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. dichiararsi il diritto a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas metano (PDR n. 01611150002148) intestato al signor
[...]
(C.F. ) e sito nel Comune di San Colombano al Lambro (MI), Controparte_2 C.F._1
Via Valsasino n. 88 e, conseguentemente, autorizzarsi l'accesso all'immobile per la disalimentazione del predetto punto di riconsegna.
Parte resistente, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 31.05.2024.
All'udienza del 31.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insisto per l'accoglimento del ricorso, e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
1.b. La domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Risulta documentato in atti che la ricorrente è titolare della gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di San Colombano al Lambro (doc. 1 ricorrente).
La ricorrente ha provato di aver ricevuto da parte della società di vendita del gas una richiesta di sospensione della fornitura di gas metano erogato in favore dell'odierna parte resistente per morosità (doc. 4 e docc. 12
e relativi allegati: documentazione di provenienza della società di vendita attestanti lo stato di morosità del resistente).
Risulta altresì comprovata l'impossibilità di procedere alla predetta sospensione per inaccessibilità del contatore (docc. 6, 7).
Ritiene il Tribunale che la società ricorrente abbia operato in base alla procedura delineata dal TIMG e dal
TIVG, inviando il punto di riconsegna al mercato di default in ragione della non fattibilità tecnica dell'interruzione, provvedendo ad informare di ciò il cliente finale e mettendo in atto tentativi per la disalimentazione fisica del contatore ex art. 40 TIVG (doc. 8).
Considerata la contumacia di parte resistente, non si hanno elementi che consentano di ritenere provato l'adempimento del pagamento della fornitura di gas.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento.
2. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, e sono dunque poste a carico del resistente e liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia, della semplicità delle questioni trattate e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lodi ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta il diritto di parte ricorrente di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas metano (PDR n. 01611150002148 e contatore matricola n. SMGR034018566802), intestato al signor
[...]
(C.F. ) e sito in San Colombano al Lambro (MI), Via Valsasino Controparte_2 C.F._1
n. 88;
2) autorizza la ricorrente ad accedere all'immobile ed ai locali ove risulta ubicato il punto di riconsegna di cui sopra ed il relativo contatore, se necessario anche con l'ausilio della forza pubblica, ed in tal modo a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, se del caso anche tramite il distacco del punto di riconsegna medesimo, ordinando alla parte resistente di consentire l'attuazione senza frapporre ostacoli;
3) condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
286,00 per esborsi, €300,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi il 3.06.2024.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unica nella persona della dott.ssa Luisa Dalla Via, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo 104/2024, promossa da:
2I ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv.ta Maria Grazia Giogetti;
-ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) – non costituito Controparte_2 C.F._1
-resistente contumace-
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare il diritto di di procedere alla disalimentazione del PDR n. CP_3
01611150002148 e contatore matricola n. SMGR034018566802 intestato al signor Controparte_2
(C.F. ) e sito in San Colombano al Lambro (MI), Via Valsasino n. 88.
[...] C.F._1
Per l'effetto, ordinare al signor (C.F. ) di consentire e Controparte_2 C.F._1 permettere a e al personale tecnico di questa di disalimentare il PDR n. 01611150002148 e CP_3 contatore matricola n. SMGR034018566802 o disinstallare il contatore gas alimentante il PDR n.
01611150002148 e contatore matricola n. SMGR034018566802 sito in San Colombano al Lambro (MI),
Via Valsasino n. 88.
Ovvero, in subordine ordinare al signor (C.F. ) di Controparte_2 C.F._1 restituire a il contatore gas alimentante il PDR n. 01611150002148 e contatore matricola n. CP_3
SMGR034018566802 sito in San Colombano al Lambro (MI), Via Valsasino n. 88. IN OGNI CASO Con vittoria di competenze professionali e spese”.
§§§
Concise ragioni della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. dichiararsi il diritto a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas metano (PDR n. 01611150002148) intestato al signor
[...]
(C.F. ) e sito nel Comune di San Colombano al Lambro (MI), Controparte_2 C.F._1
Via Valsasino n. 88 e, conseguentemente, autorizzarsi l'accesso all'immobile per la disalimentazione del predetto punto di riconsegna.
Parte resistente, regolarmente citata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 31.05.2024.
All'udienza del 31.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insisto per l'accoglimento del ricorso, e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
1.b. La domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Risulta documentato in atti che la ricorrente è titolare della gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di San Colombano al Lambro (doc. 1 ricorrente).
La ricorrente ha provato di aver ricevuto da parte della società di vendita del gas una richiesta di sospensione della fornitura di gas metano erogato in favore dell'odierna parte resistente per morosità (doc. 4 e docc. 12
e relativi allegati: documentazione di provenienza della società di vendita attestanti lo stato di morosità del resistente).
Risulta altresì comprovata l'impossibilità di procedere alla predetta sospensione per inaccessibilità del contatore (docc. 6, 7).
Ritiene il Tribunale che la società ricorrente abbia operato in base alla procedura delineata dal TIMG e dal
TIVG, inviando il punto di riconsegna al mercato di default in ragione della non fattibilità tecnica dell'interruzione, provvedendo ad informare di ciò il cliente finale e mettendo in atto tentativi per la disalimentazione fisica del contatore ex art. 40 TIVG (doc. 8).
Considerata la contumacia di parte resistente, non si hanno elementi che consentano di ritenere provato l'adempimento del pagamento della fornitura di gas.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento.
2. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, e sono dunque poste a carico del resistente e liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia, della semplicità delle questioni trattate e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lodi ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta il diritto di parte ricorrente di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas metano (PDR n. 01611150002148 e contatore matricola n. SMGR034018566802), intestato al signor
[...]
(C.F. ) e sito in San Colombano al Lambro (MI), Via Valsasino Controparte_2 C.F._1
n. 88;
2) autorizza la ricorrente ad accedere all'immobile ed ai locali ove risulta ubicato il punto di riconsegna di cui sopra ed il relativo contatore, se necessario anche con l'ausilio della forza pubblica, ed in tal modo a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, se del caso anche tramite il distacco del punto di riconsegna medesimo, ordinando alla parte resistente di consentire l'attuazione senza frapporre ostacoli;
3) condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
286,00 per esborsi, €300,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi il 3.06.2024.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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