Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n.r.g. 13218 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 13218/2023 RG Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 (NA), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ignazio Sposito, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti (comunicazioni alla PEC:
Email_1
-ricorrente- E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Pasquale
Allocca e Luca Lepre, con cui elett.te domicilia in Napoli al corso Garibaldi 387
(comunicazioni alla PEC: Email_2
- convenuto -
OGGETTO: inclusione nella base di calcolo delle ferie dell'indennità compensativa e perequativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente
“1. accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare la convenuta Società al pagamento di euro 5541,12 in favore del ricorrente;
2. condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario;
3. dichiarare, come per legge, provvisoriamente esecutiva l'emananda sentenza” Per parte convenuta
“Affinché l'adito Giudicante dichiari: 1) l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore del ricorrente limitando la richiesta a giugno 2022 nonché ai soli giorni di ferie fruiti e non anche a quelli di permesso e alla minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, diritto all'indennità compensativa), non rientrando le stesse, per i motivi innanzi esposti, nella c.d. retribuzione “normale”. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.7.2023 il ricorrente ha adito il Tribunale di Napoli deducendo:
Tecnico – par. 170, sino al 01.07.2023, data di pensionamento;
- che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle ferie Contr era stata inferiore al dovuto, in quanto l' aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo elementi retributivi fissi, corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, quali l'indennità perequativa e compensativa di cui Contr all'Accordo Regionale 15.12.2011, trasfuso nell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012;
- che con reclamo del 03.08.2019 aveva contestato la mancata corresponsione delle suddette indennità e richiesto alla società il pagamento di tutte le somme spettanti durante i fruiti periodi di ferie (doc.5). Richiamata la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto all'inserimento delle predette indennità ai fini del calcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti, dichiarando la nullità delle norme di contrattazione collettiva in contrasto con le norme imperative, asseritamente individuate nella normativa eurocomunitaria e interna di recepimento di essa, con la condanna della convenuta al relativo pagamento. Contr Si è costituita in giudizio che, nel merito, ha contestato diffusamente le avverse difese, deducendo che l'indennità perequativa e l'indennità compensativa erano state espressamente disciplinate come rientranti nella retribuzione variabile ed erano legate al requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore e non alle mansioni svolte.
Ha criticato, inoltre, la ricostruzione operata dal ricorrente sulla nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie ed argomentato sulla infondatezza del ricorso anche con riferimento alla mancanza, nel caso in esame, dell'effetto dissuasivo al godimento delle ferie integrato dalla misura della retribuzione, venendo in rilievo una diminuzione minima rispetto alla retribuzione ordinaria.
La convenuta ha dedotto ancora che alcuna pretesa poteva essere avanzata a decorrere dal 1 luglio 2022, poiché con l'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022 art. 4 – Retribuzione ferie, è stata introdotta una disposizione di miglior favore sulla retribuzione feriale (“Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata
"indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L.
12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”); tale norma, statuita in ambito nazionale con la sottoscrizione delle parti sociali, è efficace anche nei confronti del ricorrente, il quale ha dato esecuzione a tale accordo accettando la somma corrispondente all'indennità di retribuzione ferie (pari a € 8,00). Ha quindi rassegnato le conclusioni innanzi esposte. All'esito di riassegnazione della causa allo scrivente, la causa veniva da ultimo rinviata per discussione alla udienza del 27.3.2025, con termine per il deposito di note illustrative. A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione. *****
La domanda è fondata, ritenendo lo scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, ai precedenti di merito di codesto Tribunale (sentenza giud. Liguori n. 2590/2025 pubbl. il
03/04/2025; sentenza giud. Cardellicchio n. 7622/2024 pubbl. il 13/11/2024; sentenza giud.
n. 1197/2025 pubbl. il 13/02/2025), che vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 Parte_2
c.p.c. L'oggetto del giudizio verte sulla pretesa attorea di conseguire, a titolo di differenze retributive, l'importo sottratto nella retribuzione percepita durante i giorni di ferie goduti a titolo di indennità perequativa e indennità compensativa.
La normativa delle ferie per gli autoferrotranvieri, categoria di cui ha fatto parte il ricorrente fino al suo pensionamento, è prevista dall'art. 5 del CCNL autoferrotranvieri del 1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 2000, il quale stabilisce che “A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nelle seguenti misure: - 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli … (modificato dall'art. 5 del CCNL 27 novembre 2000, v. pag. 86). Ogni settimana di ferie sarà ragguagliata a 6 (sei) giorni lavorativi;
tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie verrà computato per 1,2 (uno virgola due…Non è ammessa la riduzione delle ferie in misura inferiore alla giornata. In caso di inizio o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno, spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato;
la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (25 giorni), assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo. Restano in vigore i trattamenti per ferie di miglior favore agli agenti in servizio al 31 marzo 1980”. Per la soluzione della controversia, occorre altresì richiamare la nozione cd. “europea” di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” (cfr. sentenze della suprema Corte di Cassazione n. 13425 /2019 e n. 22401/2020). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva
2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni
e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2 Per_ Per_ novembre 2017, C- 214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto
25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_5 punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio
(id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto CP_3
60, del 15 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di
(...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_6
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_3
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro
(v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_6 CP_3
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi Per_7 incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore” (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31). In ordine alla questione controversa, lo scrivente, nel prendere atto dell'orientamento dei Giudici di legittimità favorevole alla tesi attorea, ritiene di conformarsi allo stesso mutando il precedente orientamento, in applicazione del principio di nomofilachia assegnato dall'ordinamento nazionale alle pronunce della Corte di Cassazione. Va quindi riportata la motivazione della sentenza della Cassazione del 27/09/2024 n.25850 che risulta essere tra le più recenti, intervenute in una controversia nei confronti dell'
[...] in relazione alle specifiche due indennità reclamate in giudizio: Controparte_1 indennità perequativa e indennità compensativa. Il Giudice di legittimità nella predetta sentenza osserva quanto segue: “Rileva preliminarmente il Collegio che questa Sezione si è di nuovo espressa sulle questioni di diritto anche qui poste nelle recenti sent. n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame.
3.1. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., alle citate sentenze si farà riferimento in questa sede.
4. Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione "ferie annuali Persona_8 retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, CP_3
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_7 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
4.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
4.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva
2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 4.4. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla
Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed
i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
4.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale
è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina
Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 CP_4
p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa CP_5
p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si
[...] rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
5. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7. In particolare, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della ricorrente che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertivo, come il cenno ad un'indennità chilometrica”. Avuto riguardo alle indennità “perequativa” e “compensativa”, è documentato che l'Accordo Regionale del 2011 ha introdotto, all'art. 2, con decorrenza dal 01/01/2012, una nuova struttura della retribuzione mensile di cui all'art. 3 del CCNL autoferrotranvieri del 27.11.2000, ciò allo scopo di realizzare una “omogeneizzazione del costo del lavoro” nelle società a capitale pubblico esercenti il trasporto pubblico locale. Le predette indennità sono state istituite poi con Accordo in materia di contrattazione collettiva di secondo livello siglato, in data 16/12/2011, presso la Regione Campania doc 4, tra l'associazione Datoriale Contr ASSTRA, la società e le Organizzazioni Sindacali Regionali e territoriali CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, recepito dall'accordo aziendale siglato in data 25 luglio 2012 per il personale ferro e dall'Accordo Aziendale del 19/02/2013 per gli autisti. L'indennità perequativa è stata attribuita sulla base della figura professionale (mansioni) e del parametro professionale (status professionale/anzianità) rivestiti dal lavoratore e calcolata prendendo quale riferimento, il valore più basso tra quelli riconosciuti dalle precedenti aziende, e, per l'effetto, l'indennità compensativa è stata calcolata sulla base della differenza economica tra il valore dell'indennità perequativa e quanto già percepito sulla base della previgente contrattazione aziendale. Contestualmente, lo stesso Accordo del 2011, all'art. 3, ha disposto, da un lato, la cessazione dell'efficacia degli accordi aziendali vigenti alla data del 31.12.2011 Contr che contemplassero trattamenti di miglior favore per i dipendenti dell' rispetto alle previsioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale e, dall'altro, ha previsto, con decorrenza dal 01/01/2012, la corresponsione ai lavoratori già in servizio, di un'indennità perequativa e compensativa avente, appunto, lo scopo di garantire il mantenimento per i lavoratori di “condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento”. Lo stesso Accordo regionale del 2011 (cfr. Titolo IV, titolato “Articolo 3 dell'Accordo”) ha precisato che le indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”. Pertanto, lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento delle due indennità è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore e le stesse aziende di provenienza dei lavoratori (Metrocampania, Circumvesuviana e Sepsa), precisando che il riconoscimento dell'indennità perequativa e compensativa sostituisce le precedenti indennità riconosciute dalla contrattazione aziendale, connesse “alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore”. Le voci retributive (confluite nelle indennità perequativa e compensativa) risultano indicate nella tabella contenuta nell'allegato 4 dell'Accordo Aziendale del 25 luglio 2012: “.... Indennità di cassa, Pernottamento10% CCNL, Maggiorazione diarie e pernottamenti, Diarie forfettizzate, Integrazione diaria, Indennità km 2 ETR, Indennità KM3 ETR, Lavoro domenicale acc az., Indennità agente regolatore, Indennità di gestione, Indennità di disponibilità, Indennità unico, Indennità DCO,
Indennità ACE/PPLL, Indennità forfettaria04/12/03, Indennità squadretta controlleria,
Indennità rischio GPG diurno, Indennità rischio GPG notturno, Indennità agente solo,
Indennità tutor macchinista, Indennità tutor capotreno, Indennità ex acc. 29/03/2006, Indennità speciale strutturali, Indennità speciale, Premio manutenzione…”. In ragione della natura intrinsecamente retributiva di tutte le peculiarità connesse all'espletamento della prestazione lavorativa propria del profilo professionale di appartenenza, consegue che l'esclusione di dette indennità dalla retribuzione “normale” da assumere quale base di calcolo per la quantificazione delle retribuzione spettante per i giorni di ferie e per le festività soppresse (ex artt. 10 del CCNL 12.03.1980, 29 CCNL 28.11.2015 e 3, punto 1 del CCNL 27.11.2000), disposta dagli artt. 2 e 3 dell'accordo regionale del 16 dicembre 2011 e dal successivo accordo aziendale del 25/07/2012, contrasta con la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Infatti, tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va, poi, precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Alla stregua delle suesposte considerazioni, sono affette da conseguente nullità/illegittimità, in parte qua, le suddette previsioni dell'accordo regionale del 2011 e nel relativo accordo di recepimento del 25/07/2012, escludenti il computo delle indennità perequativa e compensativa nel compenso per i giorni di ferie. In ordine all'incidenza di tali indennità sulla retribuzione feriale, va osservato che dalle buste paga prodotte, si trae conferma che il loro importo e la relativa decurtazione nel periodo feriale realizza un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo, comportando un decremento giornaliero di circa il
17,58%, dal momento che rispetto ad una retribuzione giornaliera di € 65,29 (nel 2022) la perdita nella giornata di ferie ammonta ad euro 11,48, di cui per indennità perequativa € 2,50 e per indennità compensativa € 8,98. Sulla base di tale ricostruzione, la valutazione del giudice di merito di considerare tali indennità parte integrante del trattamento retributivo spettante durante i giorni di ferie, sottoposta al vaglio di legittimità, risulta del tutto condivisa dalla Cassazione per cui non vi è ragione ostativa al loro riconoscimento quale differenza retributiva tra il trattamento retributivo percepito e quello spettante per ciascun giorno di ferie maturato e goduto.
In ordine al quantum debeatur, si rileva che non possono, però, recepirsi integralmente i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo, sul rilievo delle specifiche contestazioni mosse dalla parte resistente sotto i distinti profili del numero di giorni di ferie da conteggiare (26 e non 30) non dovendosi computare i giorni di festività soppressa e della esclusione del diritto sotto la vigenza dell'accordo introduttivo dell'indennità di ferie. A tal proposito, deve rilevarsi, da un lato, che è lo stesso ricorrente a limitare la domanda a gg. 26 e, dall'altro, che l'intervento dell'art. 4 CCNL 10 maggio 2022 debba reputarsi interamente satisfattivo delle pretese del ricorrente a far data dal 1° luglio 2022, considerato che si è prevista una “indennità retribuzione ferie” di euro 8,00 giornalieri proprio al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita durante i periodi di lavoro. Ed invero, consistendo la finalità dell'accordo nazionale di rinnovo appena richiamato nella garanzia di “un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022”, esso esclude che a decorrere da detta data il ricorrente possa lamentare la violazione del proprio diritto a percepire, nel periodo di ferie, una retribuzione corrispondente in via tendenziale alla retribuzione ordinaria, sia tenuto conto della portata vincolante di tale accordo sindacale, sia della avvenuta esecuzione dell'accordo medesima come dedotto dalla convenuta e non contestato dal lavoratore.
Pertanto, il ricorrente ha diritto alle differenze retributive maturate dal 30.6.2014 al 30.6.2022 per i titoli indicati, da liquidarsi complessivamente in euro 4.925,44, così come quantificati nel ricorso introduttivo limitatamente a tale periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito al saldo.
Quanto alle spese di giudizio, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della pluralità di giudizi di identico petitum proposti in pari data (11.7.2023) dal difensore del ricorrente, si ritiene che sussistano i giusti motivi per disporre la compensazione per 3/4 delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico del convenuto soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 11.7.2023 da [...] nei confronti di così Parte_1 Controparte_6 provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente a vedersi computare nei giorni di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità perequativa” e della “indennità compensativa”;
b) per l'effetto condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
4.925,44 a titolo di differenze retributive maturate per i titoli indicati dal 30.6.2014 al
30.6.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito al saldo;
c) compensa le spese di lite nella misura di 3/4 e condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore del ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 500,00 oltre I.VA., C.P.A. e rimborso spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Si comunichi.
Napoli 20 marzo 2025 Il Giudice dott. Federico Bile