Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4431 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOM04431/02 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno SEZIONE TERZA CIVILE da illecito extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20340/00 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Dott. Michele LO PIANO Consigliere - Cron.10310 Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere Rep. 1025 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud.29/01/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 0.77 LL IM, elettivamente domiciliato in ROMA || 27 MAR 2002 IL CANCELLIERE VIA FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CERSOSIMO, che lo difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato DAVIDE MIGLIASSO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TORO ASSIC SPA, con sede in Torino, in persona del suo amministratore delegato Rag. Francesco Torri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEONIDA BISSOLATI 54, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO BOITANI, che 2002 la difende anche disgiuntamente agli avvocati GIORGIO *258 GIANOGLIO, VITO DI LUCA, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
LO TT, IRADOTTI SRL IN LIQ;
- intimati avverso la sentenza n. 1269/99 della Corte d'Appello di TORINO, emessa 1'11/06/99 e depositata il 27/09/99 (R.G. 1004/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. RILEVATO che è impugnata la sentenza della corte d'appello di Torino reiettiva del gravame avverso la sentenza del tribunale di Asti con la quale era stata rigettata la domanda di NC LI volta al ri- sarcimento dei danni subiti a seguito dello scontro tra il ciclomotore sul quale viaggiava ed un autocarro;
che con i due motivi di ricorso, illustrati anche rispettivamente deducendo da mmoria, il ricorrente omessa, insufficiente ° contraddittoria motivazione (primo motivo) e violazione o falsa applicazione degli artt. 2054, comma 2, C.C. e 141, comma 4, codice della strada (secondo motivo) si duole che la corte terri- 2 toriale, erroneamente valutando le risultanze proces- suali, abbia concluso che l'incidente era stato causato dalla colposa condotta di guida dello stesso ricorren- te;
che il P.M. ha chiesto che il ricorso sia rigettato in camera di consiglio;
RITENUTO che
, che, al di là della formale deduzione dei vizi di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. (viola- zione di legge e di vizio della motivazione), il ricor- rente censura in realtà l'apprezzamento del fatto com- piuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede. di legittimità, dove è esclusivamente consentito il controllo dell'iter mediante il quale il giudice è per- venuto alla propria decisione, censurabile solo se sia stata pretermessa la valutazione di una decisiva risul- tanza processuale ovvero se il ragionamento si riveli incompleto, incoerente o illogico e non anche quando -come nella specie il giudice abbia, con motivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli ele- menti vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898), così superando la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c; che, nella specie, la corte di merito ha, con moti- 3 vazione del tutto congrua e sulla scorta della completa valutazione delle risultanze processuali, ritenuto che il sinistro si fosse verificato "a causa della perdita di controllo della moto da parte del LI"; che, dunque, il ricorso è manifestamente infondato;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla controricorrente società assicuratrice;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle 66,00. oltre ad Eurospese, che liquida in Euro, 1500,00 per onorari. Roma, 29 gennaio 2002 Il consigliere estensore 1097 129,11 Il presidente 45FT 10,33 пот. 139,44 Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 61 27.3.01 Gina Casoll AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 CANCELLIERE C1 Registrato in data 6 LUG. 2002 Gina Casoli Serie 4. al n 2 14.74 versate €.. 139,44 (euro CENTOTRENTANOVE/44 P. Il Dirigente Area Serviai (Dott.ssa Maria Grazia PPO) 2 If Responsabile Servizio A Giudiziari M (Dr. M. RACCHINI) O 16 R LUG I D 002. DELL 4 E T A W