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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1617/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1617/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. GARGIULO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) Controparte_1 P.IVA_1
- avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n.
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40020240005439713000 notificato in data 13.03.2025 e portante il pagamento di € 1.451,75 a titolo di omesso pagamento dei contributi della
Gestione Commercianti relativi all'anno 2018. Eccepiva la prescrizione della pretesa impositiva e la mancata notifica di atti prodromici, idonei a portare la parte a conoscenza del debito e a interrompere il decorso del termine estintivo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 26.05.2025, concludendo come in atti.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Quanto alla prescrizione, va osservato che la contribuzione veicolata nell'avviso di addebito ha ad oggetto la Gestione Commercianti per la parte eccedente il minimale dell'anno 2018, la quale, coincidendo con quella delle imposte sui redditi e considerando le proroghe, ha avuto come termine ultimo di versamento senza maggiorazione il giorno 01.07.2019.
Da tale data è iniziata a decorrere la prescrizione della pretesa esattoriale, ovvero cinque anni oltre le sospensioni per l'emergenza Covid-
19 pari a 311 giorni ex art. 37 d.l. 18/20 e art. 11 d.l. 183/20. Ne deriva che la prescrizione sarebbe maturata solamente in data 08.05.2025, con la palese conseguenza che l'avviso di addebito odiernamente opposto, in quanto pacificamente notificato il 13.03.2025, risulta essere oltremodo tempestivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali CP_ sostenute dall , liquidate in € 886,00 per compensi professionali oltre spese forfetarie.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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