Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1093/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...], Località Bellaveduta n. 12/G, Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scorsolini CodiceFiscale_1 attore contro
Dott. , nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Debora CP_1
Tufo
convenuto con la chiamata in causa di
(P. IVA , con sede legale a Milano, Piazza Tre Torri n. 3, in persona del CP_2 P.IVA_1 suo procuratore ad lites dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Petronio Controparte_3 terza chiamata
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per l'attore:
“Nel merito: condannare il dott. a pagare all'attore la somma di € 7.416,77, o quella maggiore o minore che CP_1 sarà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno causato dall'errore professionale meglio descritto in narrativa, maggiorato degli interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.p.c. dalla domanda al saldo.”.
In via istruttoria come da memoria di precisazione delle conclusioni del 17.9.2024.
Per il convenuto:
“Nel merito, in via principale:
- Rigettare la domanda attorea in quanto priva di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa e comunque non provata, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario e C.P.A., come per legge. pagina 1 di 5
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertare e dichiarare che la terza chiamata, società di Assicurazioni , in persona del suo legale rappresentante p.t., è tenuta a Controparte_4 garantire e manlevare, giusta polizza n. 704509315, il convenuto da ogni e qualsiasi esborso (comprese non solo le spese eventualmente riconosciute in favore della controparte ma anche quelle relative all'attività svolta dallo scrivente difensore), onere
e/o danno derivante dall'eventuale accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannare la medesima Assicurazione a rifondere al Dott. quanto sarà eventualmente condannato a pagare in favore CP_1 dell'attore.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario e C.P.A., come per legge.”
Per la terza chiamata:
“In via principale di merito: per i motivi indicati in narrativa atti, rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fat-to ed in diritto, anche per effetto del concorso colposo dell'attore stesso nella causazione del danno e nel suo aggravamento ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c., che in tale sede espressamente si eccepiscono;
In via subordinata di merito: per i motivi indicati in narrativa atti, nella denegata ipotesi di accoglimento, ancorché par-ziale, della domanda attorea, limitare l'obbligazione di garanzia della Compagnia tenendo conto delle somme già messe a disposizione dell'assicurato e rigettare la domanda di man-leva formulata dal dr. in punto rifusione delle spese di lite sostenute dal medesimo per CP_1 resistere alla domanda attorea, per avere il convenuto violato il c.d. patto di gestione del-la lite previsto dall'art. 22 delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite tutte, con CPA e IVA sulle poste imponibili ov-vero, quantomeno, con loro integrale compensazione.”
In via istruttoria come da memoria di precisazione delle conclusioni del 25.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il dott. Parte_1 CP_1 deducendo di aver dato mandato a quest'ultimo, commercialista, di predisporre e inviare la dichiarazione dei propri redditi al fine dell'applicazione delle imposte dirette per il periodo di imposta del 2011.
Il dott. predisponeva e inviava la dichiarazione ed, erroneamente, compilava anche il CP_1 riquadro relativo all'IRAP nonostante l'attore non potesse essere considerato assoggettabile a tale imposta in quanto promotore finanziario e titolare di una ditta individuale priva di una autonoma organizzazione e di collaboratori stabili come dipendenti o assimilabili.
L' a seguito di controllo automatizzato rilevò il mancato pagamento dell'importo Controparte_5 dovuto a titolo di IRAP e in data 7.2.2013 inviò conseguente contestazione.
pagina 2 di 5 L'attore chiedeva quindi lo sgravio totale in via di autotutela in data 6.3.2013. L Controparte_5 respingeva la domanda con due provvedimenti motivati di data 11.4.2014 e 17.9.2014.
Successivamente, l'attore chiedeva e otteneva la rateizzazione della complessiva somma dovuta per capitale, interessi e sanzioni, pari a € 7.416,77, somma che veniva poi completamente versata.
L'attore chiedeva pertanto che venisse accertata la responsabilità professionale del convenuto e che questi venisse condannato al risarcimento del danno pari alle somme versate.
Si costituiva il dott. eccependo la correttezza del proprio operato in quanto l'attore nel CP_1
2011 presentava in effetti i requisiti richiesti per essere assoggettato all'IRAP come peraltro statuito da nei propri provvedimenti di diniego di sgravio. Eccepiva altresì che lo stesso attore Controparte_5 non aveva impugnato la cartella esattoriale successivamente notificatagli e che pertanto nulla di erroneo poteva essere imputato alla condotta del commercialista. Chiedeva in ogni caso rinvio d'udienza e autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
Autorizzata la chiamata, si costituiva la sostenendo le ragioni del dott. , CP_2 CP_1 adducendo altresì l'assenza di nesso causale tra l'operato del commercialista e il pagamento dell'imposta, e contestando comunque la copertura del contratto assicurativo per le spese di lite.
Istruita documentalmente la causa, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda è infondata per i motivi che seguono.
Trattandosi di responsabilità contrattuale, il creditore ha l'onere di allegare e provare il titolo mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, dovendo invece provare l'esistenza del danno- conseguenza e il nesso causale con l'inadempimento.
Pacifico l'incarico professionale assegnato dall'attore al convenuto per la redazione e l'invio della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2011 e così il titolo posto alla base della domanda.
In punto inadempimento, l'attore imputa al convenuto di aver erroneamente compilato il campo relativo all'IRAP. Campo che invece non doveva essere compilato in quanto l'attore era promotore finanziario e titolare di una ditta individuale priva di una autonoma organizzazione e di collaboratori stabili come dipendenti o assimilabili e, pertanto, non poteva essere considerato soggetto passivo IRAP.
Allegato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto provare che non vi è inadempimento o che questo non è a lui imputabile.
Il dott. e così la compagnia assicurativa hanno in effetti dato conto dell'insussistenza di alcuna CP_1 condotta inadempiente del commercialista.
Risulta infatti che anche negli anni precedenti avesse presentato dichiarazioni dei redditi con il Parte_1 campo IRAP compilato (adottando una condotta di cautela), non provvedendo poi al pagamento e pagina 3 di 5 presentando quindi domanda di sgravio in autotutela, dopo che l'ente impositore aveva inviato la contestazione di mancato pagamento.
Tale modus operandi tuttavia non portò agli stessi risultati nel 2012-2013 in quanto l' Controparte_5 negò lo sgravio richiesto dal momento che l'imposta risultava invece dovuta per l'anno 2011.
Le motivazioni di erano le seguenti: Controparte_5
- al rigo D84 dello studio di settore venivano indicati n. 2 promotori finanziari, sottoposti alla supervisione dell'attore nella sua qualità di “Group Manager”;
- rispetto all'anno di imposta 2010, nell'anno di imposta 2011 l' riscontrava la CP_5 CP_5 disponibilità di beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile da parte del contribuente testimoniati dalle seguenti circostanze: a fronte di un dichiarato utilizzo promiscuo di uno spazio di 12mq della propria abitazione, nel 2011 avveniva il trasferimento della sede dell'impresa con costi, tra fitti passivi e ulteriori spese, pari a 9.637,00 €; al rigo RG16/2011 venivano dichiarati costi di ammortamento per
7.545,00 € contro 1.219,00 € del 2010 e nel registro cespiti venivano indicati molti più beni ammortizzabili rispetto al 2010, quali 4 elaboratori, 2 televisori, 2 automobili, dunque un aumento nell'anno di beni strumentali oltre il minimo indispensabile;
in data 1.1.2010 la sottoscrizione di un contratto con
[...]
mediante il quale il contribuente assumeva le funzioni di Group Manager il che dimostrava Pt_2
l'ampliarsi del volume dell'attività del contribuente e la crescita della complessità dell'organizzazione e degli strumenti produttivi.
Tutte le suesposte motivazioni hanno ad oggetto dei fatti oggettivi e specifici. L'attore non ha contestato nessuna di queste circostanze, limitandosi a ribadire che l'IRAP non era dovuta.
A fronte della specifica, circostanziata e documentata allegazione dei dati oggettivi su riportati, cui non è seguita alcuna contestazione dell'attore, i dati relativi all'attività lavorativa dell'attore per l'anno 2011 così come esposti si devono ritenere non contestati e pertanto possono essere utilizzati per la decisione ex art. 115 c.p.c. senza necessità di essere ulteriormente provati.
Le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dal nel 2011 sono tali da renderlo soggetto Parte_1 passivo IRAP: c'è infatti una struttura organizzativa della quale era il vertice avendo assunto il Parte_1 ruolo di group manager, supervisionando l'operato di due promotori finanziari (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza
n. 26702 del 14/10/2024) e lo stesso si era dotato di beni strumentali eccedenti, secondo l'“id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, dal momento che nel 2011 vi era stato il trasferimento della sede dell'impresa dalla propria abitazione a un diverso luogo con emersione di costi per fitti passivi di 9.637 € nonché la disponibilità di 4 elaboratori, 2 televisori, 2 automobili, ossia un numero di beni ragionevolmente superiore al minimo indispensabile per una sola persona che lavora senza un'organizzazione o con collaboratori saltuari (Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 26183 del 06/09/2022). pagina 4 di 5 Peraltro, ancorché ciò non assuma di per sé alcun valore decisivo nella controversia, si evidenza che la sottoposizione di all'IRAP per l'anno di imposta 2011 è, almeno nei confronti dell'ente Parte_1 impositore, circostanza non più discutibile dal momento che , oltre alla richiesta di sgravio, non Parte_1 ha portato avanti alcuna impugnazione e ha invero pagato quanto dovuto per capitale, interessi e sanzioni.
Tanto premesso, è accertata la debenza dell'IRAP per l'anno 2011 da parte di . Parte_1
Ne consegue che nessun inadempimento può essere riconosciuto in capo al commercialista che ha, invece, correttamente compilato il campo IRAP nella dichiarazione dei redditi del contribuente . Parte_1
La comunicazione inviata dal dott. ad e prodotta dall'attore sub doc. n. 9 non può CP_1 CP_2 certamente essere qualificata come confessione stragiudiziale con valore di prova legale in quanto pacificamente diretta a soggetto diverso dall'attore. Non solo, nella stessa il commercialista semplicemente offre una propria lettura dei dati oggettivi riferiti all'attività di pur presenti e utilizzati da Parte_1
per supportate la propria decisione. Al di là dell' “ammissione di colpa” che chiude la CP_5 CP_5 lettera, di per sé irrilevante in quanto l'inadempimento, se presente, è un fatto oggettivo, e come tale deve essere accertato, si ritiene che in fin dei conti non integrino nemmeno dei fatti a sé sfavorevoli in quanto è stato accertato in giudizio che la compilazione del campo IRAP fosse avvenuta anche negli anni precedenti pur nella pretesa convinzione che detta imposta non fosse dovuta e che confidava che anche Parte_1 per l'anno di imposta 2011 l'ente impositore concordasse, nel contraddittorio instaurato a seguito di contestazione, nella non debenza dell'imposta (doc. n. 3 parte attrice). Cosa che non è avvenuta alla luce della mutata situazione lavorativa di nel 2011 e delle conseguenti valutazioni di Parte_1 CP_5
.
[...]
Alla luce dell'infondatezza della domanda dell'attore, la domanda di manleva rivolta dal convenuto alla terza chiamata è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024) e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014 aggiornato al DM 147/22, ai valori medi dello scaglione di riferimento, applicati i valori minimi per la sola fase di istruttoria/trattazione in quanto la causa
è stata istruita solo documentalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda o eccezione rigettata, così provvede:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. condanna a rifondere a e le spese del giudizio che si Parte_1 CP_1 CP_2 liquidano, per ciascuna parte, in 4.230 €, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta.
Gorizia, li 14 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin pagina 5 di 5