Articolo 9 del Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
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Art. 9. Richiami in servizio del personale volontario

(articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246) 1. Il personale volontario puo' essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita' naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere richiamato in servizio:
a) in caso di necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita' competente che opera il richiamo;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi ((...)) nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate le modalita' di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.
4. Al personale volontario puo' essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio.
Entrata in vigore il 8 luglio 2017
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