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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 286/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 25 del 25.1/11.4.2024, non notificata;
avente ad oggetto: somministrazione di lavoro, contratto a termine promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Jacobo Sanchez Codoni e Parte_1
Matteo Vricella ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Brescia – appellante;
nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Enrico Fornasari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza – appellata nonché di:
rappresentata e difesa dagli avv. Manuel Zanella e Marco Parte_2
Fusaro ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Trento – appellata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 15.5.2025, udita la relazione della causa,
1 sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver lavorato per la Controparte_1
dal 10.7.2020 al 30.1.2022 (18 mesi), dapprima nell'ambito di una
[...] somministrazione di manodopera occorsa con l' (con Parte_3 contratto più volte prorogato fino al 31.1.2021 e quindi rinnovato fino al 30.5.2021, a tempo pieno, e inquadramento al livello 6J1 del C.C.N.L. logistica e mansioni formali di “addetto alla movimentazione manuale dei carichi”) e successivamente nell'ambito di un rapporto intercorso direttamente con la cooperativa tra il 31.5.2021 e il 30.1.2022, a tempo parziale a 28 ore settimanali, con inquadramento al livello 52 del C.C.N.L.
Precisava, l'interessato, di aver sempre svolto mansioni di addetto al c.d. piking, mediante guida di carrello elettrico c.d. “commissionatore” o carrello
“uomo a bordo”, chiedendo l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 5 del C.C.N.L. logistica per il periodo precedente al giugno 2021, quando l'inquadramento corretto era spontaneamente riconosciuto dal datore di lavoro, nonché al pagamento delle differenze retributive da sotto-inquadramento, per complessivi € 4.351,24.
Il lavoratore, segnalata la circostanza che nel corso dell'anno 2021/inizio
2022 la società aveva alle proprie dipendenze, presso l'unica propria CP_1 sede, all'incirca 450 lavoratori, rilevava che, di questi, almeno 250 erano assunti con contratti a termine e/o di somministrazione a termine, con una percentuale di circa il 55%, in violazione dunque dell'art. 31, comma 2, del d.gs. n. 81/2015, secondo cui “Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
2 somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5”, prevedendo il C.C.N.L. che “l'insieme dei lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare il
27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale e del 47% a livello di ogni unità produttiva. La suddetta percentuale del
27% è elevata al 35% per tutti i contratti attivati durante la vigenza contrattuale del presente CCNL e per la durata dei contratti stessi”.
Deduceva, infine, il superamento dei limiti di legge relativi al numero di proroghe del contratto stipulato con , dovendosi considerare il rinnovo Parte_2 del 18.2.2021 quale settima proroga, nonché la genericità della causale apposta in occasione del primo rinnovo, costituente mera riproposizione del testo di legge, non essendo stata apposta alcuna causale in occasione del contratto diretto con del 27.5.2021. CP_1
Chiedeva, pertanto, il lavoratore, di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5 del CCNL di settore sin dalla data di inizio del rapporto, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per tutti i titoli di cui in narrativa;
condannare la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di € 4.351,24 a titolo di differenze retributive o nella diversa misura, minore o anche maggiore, che sarà accertata di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o illiceità dei contratti di somministrazione di manodopera per le ragioni esposte in narrativa (violazione limiti contingentamento, superamento numero massimo di proroghe, difetto dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 31, commi 1 e 2, 32, 33 e 38 D.lgs
81/15, illegittimità sul piano formale e sul piano sostanziale delle causali apposte); per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e (in CP_1 subordine: tra il ricorrente e ) un rapporto di lavoro a tempo Parte_2 indeterminato dal 10.7.20, in subordine dal 1.2.21, in subordine dal 27.5.21, in subordine dal 30.1.22, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia, e condannare
(in subordine ) all'immediata riammissione in servizio del CP_1 Parte_2 ricorrente, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e
12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR”.
3 Il Tribunale, nella resistenza delle parti, istruita la causa documentalmente e con assunzione di prova testimoniale, in accoglimento dell'eccezione di parte:
- accertava la maturata decadenza del lavoratore dall'azione diretta a ottenere la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti dell'utilizzatrice , per non aver il ricorrente Controparte_1 impugnato ciascuno dei contratti di somministrazione a termine entro i 60 giorni dalle rispettive scadenze (“Nel caso di specie non risulta che i contratti siano stati oggetto di alcuna impugnativa stragiudiziale, dovendosi, di conseguenza, fare riferimento unicamente all'impugnativa giudiziale risalente alla notifica (o quantomeno al deposito) del presente ricorso. Per entrambi i contratti di somministrazione il termine di impugnazione è ampiamente decorso, risultando che in ultimo il ricorrente (dal 31.05.2021 al 30.01.2022 abbia prestato attività lavorativa alle dirette dipendenze della ”); Controparte_1
- accertava la maturata decadenza del lavoratore dalla possibilità di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti dell'Agenzia di somministrazione , per non aver il Parte_2 ricorrente proposto l'impugnazione entro i 180 giorni dalla cessazione di ogni singolo contratto (“Nel caso di specie il primo contratto tra e il Parte_2 ricorrente è stato stipulato il 6.07.2020 con decorrenza dal 10.07.2020 e cessazione, a seguito delle diverse proroghe, il 31.01.2021. Il successivo contratto
è stato concluso il 26.01.2021, con decorrenza dal 01.02.2021 e cessazione
30.05.2021. Per entrambi i contratti di somministrazione il termine di impugnazione è quindi inutilmente decorso, risultando l'eccezione fondata”).
All'esito dell'istruttoria risultava invece fondata la domanda volta al riconoscimento del 5° livello del C.C.N.L. Logistica, trasporto merci e spedizioni e alla condanna dell'utilizzatrice al pagamento delle Controparte_1 conseguenti differenze retributive, il tutto, in forza dell'accordo aziendale di secondo livello del 30.7.2018 e successivi rinnovi (l'ultimo dell'8.7.2021), limitatamente al periodo successivo ai sei mesi dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro e sino all'effettivo riconoscimento (10.1.2021 all'1.6.2021).
Il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni: “- accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5 del CCNL applicato a far tempo dal
10.01.2021 e per l'effetto al Controparte_2 pagamento in favore dello stesso della somma di euro 2.287,00 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- rigetta il ricorso per il resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
2. Il lavoratore ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la parziale riforma, con accoglimento seguenti domande:
4 “Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: previa eventuale dichiarazione di nullità/illegittimità/inefficacia/inapplicabilità al ricorrente dell'accordo aziendale in data 30.7.2018, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5 del CCNL di settore sin dalla data di inizio del rapporto, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per tutti i titoli di cui in narrativa;
condannare la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di € 4.351,24 a titolo di differenze retributive o nella diversa misura, minore o anche maggiore, che sarà accertata di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, detratto quanto già riconosciuto dalla sentenza di I grado (€ 2.287,00); accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o illiceità dei contratti per cui è causa per le ragioni esposte in narrativa (violazione limiti contingentamento, superamento numero massimo di proroghe, difetto dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 31, commi 1 e 2, 32, 33 e 38
D.lgs 81/15, illegittimità sul piano formale e sul piano sostanziale delle causali apposte); per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e un CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 10.7.20, in subordine dal 1.2.21, in subordine dal 27.5.21, in subordine dal 30.1.22, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia, e condannare all'immediata riammissione in CP_1 servizio del ricorrente e al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra
2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR”.
2.1 Si è costituita in giudizio la , resistendo Controparte_1 all'impugnazione.
2.2. Su indicazione della Corte il contraddittorio è stato esteso anche alla
, già parte del giudizio di primo grado, che si è costituita. Parte_2
In assenza di domande proposte in appello (diversamente dal primo grado) nei confronti di , occorre ritenere definitive, in relazione alla parte, le Parte_2 statuizioni della sentenza impugnata.
Tanto è possibile anche a seguito della riqualificazione – che il Collegio intende operare, rivedendo quanto indicato al momento della formulazione dell'invito all'integrazione del contraddittorio con la società – in termini di litisconsorzio soltanto facoltativo delle ragioni della presenza in causa del somministrante e dell'utilizzatore della prestazione in somministrazione. Come affermato, in materia, ad es., da Cass., 29.3.2024, n. 8568, l'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica sia alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine
5 sostanziale, “qui inesistenti ex art. 27 D.Lgs. n. 276/2003” – disposizione che consentiva al lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze anche soltanto del soggetto che ne aveva utilizzato la prestazione, poi sostituita dall'analogo art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, applicabile al caso di specie – sia alle fattispecie di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione e tanto al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (v. Cass., 29.3.2019, n. 8790), evenienza pure non ricorrente, vista la separazione già ammessa ex lege delle vicende delle due società in relazione alla domanda di costituzione del rapporto di lavoro e il tenore delle domande avanzate in giudizio, peraltro riprese in questo grado di giudizio soltanto con riferimento all'utilizzatrice.
In assenza di impugnazione nei confronti di , deve ritenersi, con Parte_2
Cass., 10.5.2023, n. 12595, che la notifica dell'atto di appello abbia assunto il valore di mera “litis denuntiatio”, inidonea peraltro a determinare l'assunzione della qualità di parte processuale della chiamata, con conseguente insussistenza dei presupposti legittimanti una statuizione di condanna alle spese nei suoi confronti.
La natura della notificazione ne rende inoltre irrilevante la tardività dell'effettuazione dell'incombente, eccepita da . Parte_2
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice l'ha dichiarata decaduta dalla possibilità di impugnare i contratti di somministrazione. L'errore commesso dal Tribunale andrebbe apprezzato da due punti di vista, ovverosia in relazione all'assenza di pronuncia sul contratto a termine stipulato direttamente con il 31.5.21, circa la cui CP_1 impugnazione nessuna decadenza poteva dirsi maturata, e in relazione all'erronea individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza, coincidente con la data di cessazione del rapporto a termine stipulato con la (30.1.2022), beneficiaria della prestazione lavorativa in CP_1 costanza di vigenza dei contratti di somministrazione e del contratto a termine, occorrendo far riferimento a quanto previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui qualora il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, il termine di decadenza decorre soltanto dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.
La parte, quindi, ripropone le doglianze considerate assorbite dalla pronuncia impugnata, in punto di violazione dei limiti di contingentamento del primo contratto di somministrazione, di vizi formali e sostanziali in relazione alla causale apposta al contratto di somministrazione stipulato in rinnovo con effetto
6 dall'1.2.2021 e di assenza della causale nel contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto direttamente con la CP_1
3.1. Il motivo è infondato nel merito, seppure occorra rivedere l'indicazione, implicitamente rinvenibile nella decisione del Tribunale di Piacenza, secondo la quale sarebbero soltanto i due contratti di somministrazione di lavoro a formare oggetto di impugnazione giudiziale.
3.2. L'assenza di considerazioni da parte del Giudice in relazione al contratto a termine intercorso tra il lavoratore e la fa, seguito, CP_1 evidentemente, a una lettura, condotta in termini formali, della portata delle conclusioni formulate in ricorso, avendo fatto istanza l'interessato di accertare “la nullità e/o illegittimità e/o illiceità” dei soli “contratti di somministrazione di manodopera per le ragioni esposte in narrativa (violazione limiti contingentamento, superamento numero massimo di proroghe, difetto dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 31, commi 1 e 2, 32, 33 e 38 D.lgs 81/15, illegittimità sul piano formale e sul piano sostanziale delle causali apposte)”. Si tratta, dopotutto, di conclusioni che potrebbero riguardare anche la sola vicenda dei contratti di somministrazione di lavoro, cui i vizi segnalati ben possono riferirsi (il profilo relativo all'inadeguata causale, ad es., potrebbe riguardare anche il solo contratto di somministrazione stipulato in rinnovo con effetto dall'1.2.2021).
La correttezza di questa lettura si presta però a essere rivista.
Come chiarito da Cass., 14.5.2018, n. 11631, l'esame del ricorso deve riguardare la valutazione complessiva dell'atto (v. ex plurimis, Cass. nn.
20727/2013, 15966/07), essendo tuttavia necessario che sussista la condizione di una chiara omogeneità delle allegazioni esposte nel contenuto complessivo del ricorso rispetto alla domanda formulata nelle conclusioni, sicché, laddove in queste ultime la domanda sia chiaramente e senza condizioni circoscritta, non può il giudice d'ufficio, in contrasto con l'art. 112 c.p.c., pronunciarsi in difformità.
Nel caso di specie, la richiesta del lavoratore di sentir dichiarare costituito con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato “in subordine dal CP_1
27.5.21, in subordine dal 30.1.22”, con condanna della alla CP_1 immediata riammissione in servizio, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini t.f.r., assume significato esclusivamente a considerare la deduzione formulata nel ricorso introduttivo secondo cui “in occasione del contratto diretto con
[...]
in data 27.5.2021, non è stata apposta alcuna causale”, essendo cessato CP_1 il contratto a termine proprio il 30.1.2022.
Una complessiva lettura dell'atto introduttivo, attenta a valorizzare le circostanze e le argomentazioni utili a definire la causa petendi in connessione
7 con le conclusioni rese, conduce pertanto ad affermare che l'impugnativa riguarda anche il contratto a termine in ultimo stipulato con la . La stessa CP_1 formulazione delle conclusioni non troverebbe completa giustificazione a seguire l'impostazione fatta propria dal Giudice.
3.3. Non vi è però possibilità di rivedere anche le statuizioni finali di rigetto, occorrendo infatti dare atto, tenuto conto di quanto sopra precisato, sia, nello stesso modo, dell'intervenuta decadenza dall'impugnazione dei due contratti di somministrazione di lavoro, con decorrenza fissata per il secondo contratto alla data della relativa formale cessazione al 30.5.2021 (comunque anteriormente per il primo contratto, a volerlo considerare in via autonoma), senza possibilità di differire il dies a quo alla data di cessazione del contratto a termine, sia dell'infondatezza della censura incentrata sull'assenza della causale in relazione a quest'ultimo.
Dalle affermazioni rese da Cass., 24.7.2024, n. 20505, infatti, può evincersi, infatti, che la continuità tra un periodo di lavoro somministrato e un successivo contratto a termine può essere apprezzata, in applicazione di una “regola speciale”, soltanto ai fini del calcolo del limite invalicabile di 24 mesi che deve essere osservato anche in caso di più rapporti “precari” con lo stesso datore di lavoro.
Nel resto, le disposizioni dedicate ai contratti a termine e quelle dedicate alla somministrazione di lavoro costituiscono, fatti salvi i richiami di volta in volta previsti, due sistemi di regole autonomi, essendo in particolare possibile la stipulazione di un contratto a termine acausale di durata inferiore ai dodici mesi
(v. il comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui “
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi”, e il comma 4, secondo cui “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”).
In questo senso vanno le indicazioni rese nella stessa sentenza di legittimità sopra menzionata, intervenuta in un caso in cui si discuteva di proroga della durata del rapporto a termine ma che ha affermato principi rilevanti anche nel presente giudizio circa l'impossibilità di valorizzare, al di là dell'ipotesi prevista, il precedente periodo in somministrazione al fine di determinare il periodo di durata del contratto a tempo determinato (in questo caso vigente dal 31.5.2021 al
8 30.1.2022), suscettibile di essere acausale se di durata non superiore a dodici mesi. Si afferma, dunque, nella sentenza, che “dal comma 2 dell'art. 19 cit. – che stabilisce il periodo di durata massima di 24 mesi anche in caso di successione di contratti a termine, dettando una speciale regola per il suo calcolo (“Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato”) – e dal comma 4 del medesimo articolo – che prevede, dopo l'apposizione (salvo che per i rapporti di durata non superiore a 12 giorni) del termine per iscritto, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 per le quali sia stipulato, sia invece necessaria per la proroga del rapporto complessivamente eccedente i dodici mesi – si ricavi l'obbligo datoriale di specificazione della causale sempre nell'ipotesi di stipulazione di un nuovo contratto a termine (“rinnova”) e invece solo quando il termine complessivo superi i 12 mesi, nel caso di proroga del medesimo contratto.
Sicché, il contratto a termine, seguito al rapporto di lavoro somministrato, era stato legittimamente stipulato come acausale ed altrettanto legittimamente prorogato per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi, senza indicazione causale.
Non è, infatti, possibile il cumulo del periodo di lavoro somministrato con il periodo del lavoro a termine, per essere previsto dall'art. 19, co. 2, come regola speciale ai soli fini del limite di 24 mesi, da rispettare anche in caso di più rapporti precari con lo stesso datore di lavoro.
In tale senso, è ancora più chiaro l'art. 21, comma 1, secondo periodo,
D.Lgs. n. 81/2015, come introdotto sempre dal medesimo D.L. n. 87/2018, che recita: “Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1”.
Entrambe tali disposizioni coincidono nel non prevedere affatto la diversa ipotesi in cui il lavoratore, occupato con un contratto a termine successivamente prorogato, avesse in precedenza prestato la propria attività con un contratto di lavoro in somministrazione in favore dell'impresa, che lo abbia poi assunto direttamente con contratto a tempo determinato (del resto, la distinta e completa disciplina della "Somministrazione di lavoro" è contenuta nel successivo Capo IV del medesimo D.Lgs. n. 81/2015).
Invero, il periodo di missione in somministrazione, che ricorre nella specie,
è retto da un contratto diverso da quello a termine …”.
La Suprema Corte ha poi evidenziato che “In senso contrario il ricorrente richiama un passo della Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in data 31.10.2018, n. 17, emanata proprio in riferimento al D.L. n.
9 87/2018, secondo il quale: "in caso di periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l'utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione".
5.1. Orbene, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, le circolari della P.A. sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (così, ex plurimis, Cass., sez. VI,
10.8.2015, n. 16644). Esse, comunque, non sono vincolanti per il giudice (cfr., tra le altre, Cass., sez. trib., 29.11.2022, n. 35098)”.
È poi irrilevante il richiamo all'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, in tema di disciplina dei contratti di lavoro in somministrazione a termine (“In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”), invocato dall'appellante sull'erroneo presupposto che il contratto a termine del 31.5.2021 sia stato stipulato in sede di rinnovo (così nell'appello: “La legge è dunque sufficientemente chiara nell'uniformare le due discipline, con la conseguenza che la necessaria apposizione della causale ai rinnovi ben può evincersi dal combinato disposto delle norme sopracitate”). Va invece ribadito che il contratto a termine acausale era in questi termini legittimo e che il periodo complessivo lavorato in somministrazione e a termine non ha superato i 24 mesi.
4. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto applicabile l'accordo aziendale di secondo livello del
30.7.2018 e i suoi successivi rinnovi, conclusi tra la , le Controparte_1
RSA e le organizzazioni territoriali di categoria e FIT CISL di CP_3
Piacenza, ove è espressamente indicato che: “I lavoratori neo assunti ed impiegati nei Depositi di Piacenza denominati DC2, CDC e LF saranno inquadrati al VI
JUNIOR quale livello d'ingresso previsto dal CCNL, la formazione on the job consentirà di valutare le loro capacità lavorative … i lavoratori impiegati nei
Depositi di Piacenza DC, CDC e LF”, tra i quali pacificamente deve ricomprendersi anche il ricorrente, che “utilizzano commissionatori elettrici cosiddetti slitta e/o transpallet elettrici per movimentazione orizzontale e addetti al semplice spostamento di carrelli (es. per posizionarli negli stalli per la carica delle batterie ecc.), vengono inquadrati al livello V se in possesso della
10 “attestazione di abilitazione alla conduzione di carrelli” trascorsi 6 mesi continuativi nello svolgimento della mansione (fatta salva la necessità di interrompere detto percorso con comprovata motivazione), durante i quali abbiano frequentato il corso aziendale di formazione tecnico - pratica (al termine del quale siano stati valutati idonei)”.
Eccepisce, l'appellante, l'illegittimità dell'accordo sindacale poiché contiene una disciplina delle mansioni peggiorativa rispetto al C.C.N.L., dunque in violazione degli artt. 3 della l. n. 142/01, 8 del d.lgs. n. 138/2011 e dell'art. 36
Cost.
L'art. 8 d.lgs. 138/2011, infatti, circoscrive la possibilità di derogare al
C.C.N.L. con riferimento a specifiche materie, tra le quali non rientra il trattamento retributivo. Nell'accordo non risulterebbe poi la volontà delle parti di stipulare un contratto ex art. 8 D.L. n. 138/2011 con indicazione del fine perseguito (tra quelli indicati dalla legge), le norme cui si intende derogare e il nesso eziologico tra fini e deroghe.
Sotto altro profilo, l'accordo sarebbe illegittimo in quanto assunto in violazione dell'art. 3 della l. n. 142/2001, a mente del quale “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato
e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. A mente del successivo art. 6, comma 2, “il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla”.
In ultimo, l'appellante evidenzia che la resistente non ha spiegato per quale ragione all'interessato, che non era iscritto ad alcuna delle sigle stipulanti, dovrebbe essere applicato tale accordo, non essendo stata nemmeno dedotta la rappresentatività in azienda dei sindacati firmatari, ovvero in virtù di quale altro meccanismo tali accordi avrebbero efficacia erga omnes.
Il lavoratore non sarebbe stato nemmeno posto in condizione di conoscere il suddetto accordo.
La società, infine, non avrebbe neppure dedotto che le Rsa costituite fossero destinatarie della maggioranza delle deleghe presso la San NO e/o presso l'appalto Ikea (circostanza comunque contestata). Gli accordi non erano stati sottoposti all'approvazione dei lavoratori entro 10 giorni dalla relativa conclusione, né questi avevano partecipato ad alcun tipo di consultazione nel numero del 50% più uno degli aventi diritto al voto, circostanze neppure dedotte da controparte e comunque contestate.
11 Il tutto con la conclusione che “nessuna efficacia derogatoria può attribuirsi all'accordo aziendale ex adverso invocato, il quale è illegittimo e comunque inapplicabile al ricorrente. Come ulteriore conseguenza, il ricorrente avrà diritto al riconoscimento del livello 5 sin dalla data di costituzione del rapporto”.
Il motivo è infondato.
A fronte dell'eccezione avanzata dalla società in relazione all'operatività dei predetti accordi, il lavoratore in primo grado si è limitato ad affermare nelle note finali che “gli accordi sindacali ex adverso prodotti sono deteriori rispetto al
CCNL, che riconosce il livello 5 ai conducenti di carrelli elettrici non elevatori;
- la resistente non ha spiegato per quale ragione al ricorrente, che non era iscritto ad alcuna delle sigle stipulanti, dovrebbe essere applicato tale accordo;
- nemmeno è stata dedotta (e tantomeno provata) la rappresentatività in azienda dei sindacati firmatari, ovvero in virtù di quale altro meccanismo tali accordi avrebbero efficacia erga omnes;
- il ricorrente non è mai stato posto nemmeno in condizione di conoscere il suddetto accordo;
- ad ogni modo si evidenzia: a) che gli accordi prevedono, per le mansioni svolte dal ricorrente, il riconoscimento del livello 5 dopo 6 mesi di lavoro;
b) che al ricorrente, assunto il 10.7.2020, è stato in effetti riconosciuto il livello 5, tuttavia in data 1.6.21, dunque dopo 11 mesi di lavoro;
c) che pertanto lo stesso avrà in ogni caso diritto, in subordine, al riconoscimento delle differenze relative al periodo compreso tra il 10.1.21 e
l'1.6.21”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata non si è limitato a rilevare che “Il ricorrente non ha contestato, se non in modo del tutto generico, né la validità né
l'efficacia di detti accordi aziendali né invero ha dedotto di aver prestato esplicito dissenso, neppure aderendo ad una organizzazione sindacale diversa da quella stipulante l'accordo, con la conseguenza che quest'ultimo, come i suoi successivi rinnovi, deve ritenersi pienamente applicabile anche alla sua posizione”, valendo queste indicazioni quali considerazioni conclusive svolte in relazione a un precedente argomentazione, di cui l'appellante non ha tenuto conto, secondo cui
“Quanto alla validità ed efficacia degli accordi aziendali basti richiamare quanto in ultimo statuito da Corte Cost. 28 marzo 2023, n. 52 “È infatti costante nella giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 2 novembre 2021, n. 31201; 15 novembre 2017, n. 27115; 18 aprile 2012, n. 6044 e
28 maggio 2004, n. 10353) l'affermazione che l'efficacia generale (per tutti i lavoratori) degli accordi aziendali è tendenziale - in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria -, trovando un limite nell'espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali;
limite coessenziale alla riconducibilità anche di tali
12 accordi, non diversamente da quelli nazionali o territoriali, a un sistema di contrattazione collettiva fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale - non già legale o istituzionale - delle organizzazioni sindacali.
L'accordo aziendale - come in generale il contratto - «ha forza di legge tra le parti» e la sua efficacia può essere estesa a terzi solo nei «casi previsti dalla legge» (art. 1372 del codice civile). Sicché - si è affermato in giurisprudenza -
«sarebbe illecita la pretesa datoriale aziendale di esigere il rispetto dell'accordo aziendale anche dai lavoratori dissenzienti perché iscritti ad un sindacato non firmatario dell'accordo medesimo» (Cass., n. 27115 del 2017).
L'accordo aziendale ordinario, quindi, non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell'accordo stesso, siano espressamente dissenzienti”.
Tale riferimento è del tutto pertinente in relazione al contenuto delle predette note finali e vale a smentire la correttezza delle osservazioni ivi svolte, non avendo il lavoratore nella sostanza dimostrato di aver opposto un dissenso espresso all'accordo (ed è del tutto generico il rilievo di non essere stato posto in condizione di conoscere l'accordo) o dato atto della riferibilità della propria posizione ad associazioni sindacali espressamente dissenzienti.
Nella parte in cui riprendono il contenuto di quelle note, i rilievi svolti in questo grado di giudizio non sono quindi fondati, non tenendo conto dei principi richiamati dal Giudice. Nella parte in cui contengono eccezioni fondate su diverse considerazioni, non già contenute in quelle stesse note, i rilievi (ad es. quello relativo all'impossibilità per gli accordi predetti di incidere sulla retribuzione, la relativa non riferibilità alle cooperative e così via) sono inammissibili in quanto volti ad introdurre in giudizio, irritualmente, nuove eccezioni, non giustificate, come si è visto, nemmeno dal contenuto della sentenza, che si è limitata ad affrontare gli aspetti segnalati.
5. Corretta la motivazione come sopra indicato (in relazione alla necessità di pronunciarsi anche sul contratto a termine), l'appello va rigettato.
6. La regolamentazione delle spese di lite tra l'appellante e la
[...] segue la soccombenza, provvedendosi come in Controparte_4 dispositivo.
Nulla sulle spese, per le ragioni sopra illustrate, stante la superfluità della costituzione, in assenza di impugnazione, in relazione Le spese Parte_2 per la costituzione in giudizio restano pertanto a suo carico.
Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
13
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in € 6.000,00, oltre Controparte_4 accessori di legge;
3. nulla sulle spese in relazione che restano a suo carico;
Parte_2
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 15.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Relativo ai “lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”. 2 Che vale per “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”. A titolo esemplificativo, il livello si riferisce a coloro i quali compiono: “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici (…); attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, etc.) e di reggettatura”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 286/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 25 del 25.1/11.4.2024, non notificata;
avente ad oggetto: somministrazione di lavoro, contratto a termine promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv. Jacobo Sanchez Codoni e Parte_1
Matteo Vricella ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Brescia – appellante;
nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Enrico Fornasari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza – appellata nonché di:
rappresentata e difesa dagli avv. Manuel Zanella e Marco Parte_2
Fusaro ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Trento – appellata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 15.5.2025, udita la relazione della causa,
1 sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver lavorato per la Controparte_1
dal 10.7.2020 al 30.1.2022 (18 mesi), dapprima nell'ambito di una
[...] somministrazione di manodopera occorsa con l' (con Parte_3 contratto più volte prorogato fino al 31.1.2021 e quindi rinnovato fino al 30.5.2021, a tempo pieno, e inquadramento al livello 6J1 del C.C.N.L. logistica e mansioni formali di “addetto alla movimentazione manuale dei carichi”) e successivamente nell'ambito di un rapporto intercorso direttamente con la cooperativa tra il 31.5.2021 e il 30.1.2022, a tempo parziale a 28 ore settimanali, con inquadramento al livello 52 del C.C.N.L.
Precisava, l'interessato, di aver sempre svolto mansioni di addetto al c.d. piking, mediante guida di carrello elettrico c.d. “commissionatore” o carrello
“uomo a bordo”, chiedendo l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 5 del C.C.N.L. logistica per il periodo precedente al giugno 2021, quando l'inquadramento corretto era spontaneamente riconosciuto dal datore di lavoro, nonché al pagamento delle differenze retributive da sotto-inquadramento, per complessivi € 4.351,24.
Il lavoratore, segnalata la circostanza che nel corso dell'anno 2021/inizio
2022 la società aveva alle proprie dipendenze, presso l'unica propria CP_1 sede, all'incirca 450 lavoratori, rilevava che, di questi, almeno 250 erano assunti con contratti a termine e/o di somministrazione a termine, con una percentuale di circa il 55%, in violazione dunque dell'art. 31, comma 2, del d.gs. n. 81/2015, secondo cui “Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
2 somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5”, prevedendo il C.C.N.L. che “l'insieme dei lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare il
27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale e del 47% a livello di ogni unità produttiva. La suddetta percentuale del
27% è elevata al 35% per tutti i contratti attivati durante la vigenza contrattuale del presente CCNL e per la durata dei contratti stessi”.
Deduceva, infine, il superamento dei limiti di legge relativi al numero di proroghe del contratto stipulato con , dovendosi considerare il rinnovo Parte_2 del 18.2.2021 quale settima proroga, nonché la genericità della causale apposta in occasione del primo rinnovo, costituente mera riproposizione del testo di legge, non essendo stata apposta alcuna causale in occasione del contratto diretto con del 27.5.2021. CP_1
Chiedeva, pertanto, il lavoratore, di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5 del CCNL di settore sin dalla data di inizio del rapporto, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per tutti i titoli di cui in narrativa;
condannare la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di € 4.351,24 a titolo di differenze retributive o nella diversa misura, minore o anche maggiore, che sarà accertata di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o illiceità dei contratti di somministrazione di manodopera per le ragioni esposte in narrativa (violazione limiti contingentamento, superamento numero massimo di proroghe, difetto dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 31, commi 1 e 2, 32, 33 e 38 D.lgs
81/15, illegittimità sul piano formale e sul piano sostanziale delle causali apposte); per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e (in CP_1 subordine: tra il ricorrente e ) un rapporto di lavoro a tempo Parte_2 indeterminato dal 10.7.20, in subordine dal 1.2.21, in subordine dal 27.5.21, in subordine dal 30.1.22, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia, e condannare
(in subordine ) all'immediata riammissione in servizio del CP_1 Parte_2 ricorrente, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e
12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR”.
3 Il Tribunale, nella resistenza delle parti, istruita la causa documentalmente e con assunzione di prova testimoniale, in accoglimento dell'eccezione di parte:
- accertava la maturata decadenza del lavoratore dall'azione diretta a ottenere la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti dell'utilizzatrice , per non aver il ricorrente Controparte_1 impugnato ciascuno dei contratti di somministrazione a termine entro i 60 giorni dalle rispettive scadenze (“Nel caso di specie non risulta che i contratti siano stati oggetto di alcuna impugnativa stragiudiziale, dovendosi, di conseguenza, fare riferimento unicamente all'impugnativa giudiziale risalente alla notifica (o quantomeno al deposito) del presente ricorso. Per entrambi i contratti di somministrazione il termine di impugnazione è ampiamente decorso, risultando che in ultimo il ricorrente (dal 31.05.2021 al 30.01.2022 abbia prestato attività lavorativa alle dirette dipendenze della ”); Controparte_1
- accertava la maturata decadenza del lavoratore dalla possibilità di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti dell'Agenzia di somministrazione , per non aver il Parte_2 ricorrente proposto l'impugnazione entro i 180 giorni dalla cessazione di ogni singolo contratto (“Nel caso di specie il primo contratto tra e il Parte_2 ricorrente è stato stipulato il 6.07.2020 con decorrenza dal 10.07.2020 e cessazione, a seguito delle diverse proroghe, il 31.01.2021. Il successivo contratto
è stato concluso il 26.01.2021, con decorrenza dal 01.02.2021 e cessazione
30.05.2021. Per entrambi i contratti di somministrazione il termine di impugnazione è quindi inutilmente decorso, risultando l'eccezione fondata”).
All'esito dell'istruttoria risultava invece fondata la domanda volta al riconoscimento del 5° livello del C.C.N.L. Logistica, trasporto merci e spedizioni e alla condanna dell'utilizzatrice al pagamento delle Controparte_1 conseguenti differenze retributive, il tutto, in forza dell'accordo aziendale di secondo livello del 30.7.2018 e successivi rinnovi (l'ultimo dell'8.7.2021), limitatamente al periodo successivo ai sei mesi dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro e sino all'effettivo riconoscimento (10.1.2021 all'1.6.2021).
Il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni: “- accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5 del CCNL applicato a far tempo dal
10.01.2021 e per l'effetto al Controparte_2 pagamento in favore dello stesso della somma di euro 2.287,00 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- rigetta il ricorso per il resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
2. Il lavoratore ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la parziale riforma, con accoglimento seguenti domande:
4 “Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: previa eventuale dichiarazione di nullità/illegittimità/inefficacia/inapplicabilità al ricorrente dell'accordo aziendale in data 30.7.2018, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5 del CCNL di settore sin dalla data di inizio del rapporto, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per tutti i titoli di cui in narrativa;
condannare la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente della somma di € 4.351,24 a titolo di differenze retributive o nella diversa misura, minore o anche maggiore, che sarà accertata di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, detratto quanto già riconosciuto dalla sentenza di I grado (€ 2.287,00); accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o illiceità dei contratti per cui è causa per le ragioni esposte in narrativa (violazione limiti contingentamento, superamento numero massimo di proroghe, difetto dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 31, commi 1 e 2, 32, 33 e 38
D.lgs 81/15, illegittimità sul piano formale e sul piano sostanziale delle causali apposte); per l'effetto, dichiarare costituito tra il ricorrente e un CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 10.7.20, in subordine dal 1.2.21, in subordine dal 27.5.21, in subordine dal 30.1.22, in subordine dalla data ritenuta di Giustizia, e condannare all'immediata riammissione in CP_1 servizio del ricorrente e al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra
2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini TFR”.
2.1 Si è costituita in giudizio la , resistendo Controparte_1 all'impugnazione.
2.2. Su indicazione della Corte il contraddittorio è stato esteso anche alla
, già parte del giudizio di primo grado, che si è costituita. Parte_2
In assenza di domande proposte in appello (diversamente dal primo grado) nei confronti di , occorre ritenere definitive, in relazione alla parte, le Parte_2 statuizioni della sentenza impugnata.
Tanto è possibile anche a seguito della riqualificazione – che il Collegio intende operare, rivedendo quanto indicato al momento della formulazione dell'invito all'integrazione del contraddittorio con la società – in termini di litisconsorzio soltanto facoltativo delle ragioni della presenza in causa del somministrante e dell'utilizzatore della prestazione in somministrazione. Come affermato, in materia, ad es., da Cass., 29.3.2024, n. 8568, l'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica sia alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine
5 sostanziale, “qui inesistenti ex art. 27 D.Lgs. n. 276/2003” – disposizione che consentiva al lavoratore di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze anche soltanto del soggetto che ne aveva utilizzato la prestazione, poi sostituita dall'analogo art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, applicabile al caso di specie – sia alle fattispecie di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione e tanto al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (v. Cass., 29.3.2019, n. 8790), evenienza pure non ricorrente, vista la separazione già ammessa ex lege delle vicende delle due società in relazione alla domanda di costituzione del rapporto di lavoro e il tenore delle domande avanzate in giudizio, peraltro riprese in questo grado di giudizio soltanto con riferimento all'utilizzatrice.
In assenza di impugnazione nei confronti di , deve ritenersi, con Parte_2
Cass., 10.5.2023, n. 12595, che la notifica dell'atto di appello abbia assunto il valore di mera “litis denuntiatio”, inidonea peraltro a determinare l'assunzione della qualità di parte processuale della chiamata, con conseguente insussistenza dei presupposti legittimanti una statuizione di condanna alle spese nei suoi confronti.
La natura della notificazione ne rende inoltre irrilevante la tardività dell'effettuazione dell'incombente, eccepita da . Parte_2
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice l'ha dichiarata decaduta dalla possibilità di impugnare i contratti di somministrazione. L'errore commesso dal Tribunale andrebbe apprezzato da due punti di vista, ovverosia in relazione all'assenza di pronuncia sul contratto a termine stipulato direttamente con il 31.5.21, circa la cui CP_1 impugnazione nessuna decadenza poteva dirsi maturata, e in relazione all'erronea individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza, coincidente con la data di cessazione del rapporto a termine stipulato con la (30.1.2022), beneficiaria della prestazione lavorativa in CP_1 costanza di vigenza dei contratti di somministrazione e del contratto a termine, occorrendo far riferimento a quanto previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui qualora il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, il termine di decadenza decorre soltanto dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore.
La parte, quindi, ripropone le doglianze considerate assorbite dalla pronuncia impugnata, in punto di violazione dei limiti di contingentamento del primo contratto di somministrazione, di vizi formali e sostanziali in relazione alla causale apposta al contratto di somministrazione stipulato in rinnovo con effetto
6 dall'1.2.2021 e di assenza della causale nel contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto direttamente con la CP_1
3.1. Il motivo è infondato nel merito, seppure occorra rivedere l'indicazione, implicitamente rinvenibile nella decisione del Tribunale di Piacenza, secondo la quale sarebbero soltanto i due contratti di somministrazione di lavoro a formare oggetto di impugnazione giudiziale.
3.2. L'assenza di considerazioni da parte del Giudice in relazione al contratto a termine intercorso tra il lavoratore e la fa, seguito, CP_1 evidentemente, a una lettura, condotta in termini formali, della portata delle conclusioni formulate in ricorso, avendo fatto istanza l'interessato di accertare “la nullità e/o illegittimità e/o illiceità” dei soli “contratti di somministrazione di manodopera per le ragioni esposte in narrativa (violazione limiti contingentamento, superamento numero massimo di proroghe, difetto dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 31, commi 1 e 2, 32, 33 e 38 D.lgs 81/15, illegittimità sul piano formale e sul piano sostanziale delle causali apposte)”. Si tratta, dopotutto, di conclusioni che potrebbero riguardare anche la sola vicenda dei contratti di somministrazione di lavoro, cui i vizi segnalati ben possono riferirsi (il profilo relativo all'inadeguata causale, ad es., potrebbe riguardare anche il solo contratto di somministrazione stipulato in rinnovo con effetto dall'1.2.2021).
La correttezza di questa lettura si presta però a essere rivista.
Come chiarito da Cass., 14.5.2018, n. 11631, l'esame del ricorso deve riguardare la valutazione complessiva dell'atto (v. ex plurimis, Cass. nn.
20727/2013, 15966/07), essendo tuttavia necessario che sussista la condizione di una chiara omogeneità delle allegazioni esposte nel contenuto complessivo del ricorso rispetto alla domanda formulata nelle conclusioni, sicché, laddove in queste ultime la domanda sia chiaramente e senza condizioni circoscritta, non può il giudice d'ufficio, in contrasto con l'art. 112 c.p.c., pronunciarsi in difformità.
Nel caso di specie, la richiesta del lavoratore di sentir dichiarare costituito con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato “in subordine dal CP_1
27.5.21, in subordine dal 30.1.22”, con condanna della alla CP_1 immediata riammissione in servizio, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini t.f.r., assume significato esclusivamente a considerare la deduzione formulata nel ricorso introduttivo secondo cui “in occasione del contratto diretto con
[...]
in data 27.5.2021, non è stata apposta alcuna causale”, essendo cessato CP_1 il contratto a termine proprio il 30.1.2022.
Una complessiva lettura dell'atto introduttivo, attenta a valorizzare le circostanze e le argomentazioni utili a definire la causa petendi in connessione
7 con le conclusioni rese, conduce pertanto ad affermare che l'impugnativa riguarda anche il contratto a termine in ultimo stipulato con la . La stessa CP_1 formulazione delle conclusioni non troverebbe completa giustificazione a seguire l'impostazione fatta propria dal Giudice.
3.3. Non vi è però possibilità di rivedere anche le statuizioni finali di rigetto, occorrendo infatti dare atto, tenuto conto di quanto sopra precisato, sia, nello stesso modo, dell'intervenuta decadenza dall'impugnazione dei due contratti di somministrazione di lavoro, con decorrenza fissata per il secondo contratto alla data della relativa formale cessazione al 30.5.2021 (comunque anteriormente per il primo contratto, a volerlo considerare in via autonoma), senza possibilità di differire il dies a quo alla data di cessazione del contratto a termine, sia dell'infondatezza della censura incentrata sull'assenza della causale in relazione a quest'ultimo.
Dalle affermazioni rese da Cass., 24.7.2024, n. 20505, infatti, può evincersi, infatti, che la continuità tra un periodo di lavoro somministrato e un successivo contratto a termine può essere apprezzata, in applicazione di una “regola speciale”, soltanto ai fini del calcolo del limite invalicabile di 24 mesi che deve essere osservato anche in caso di più rapporti “precari” con lo stesso datore di lavoro.
Nel resto, le disposizioni dedicate ai contratti a termine e quelle dedicate alla somministrazione di lavoro costituiscono, fatti salvi i richiami di volta in volta previsti, due sistemi di regole autonomi, essendo in particolare possibile la stipulazione di un contratto a termine acausale di durata inferiore ai dodici mesi
(v. il comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui “
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi”, e il comma 4, secondo cui “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”).
In questo senso vanno le indicazioni rese nella stessa sentenza di legittimità sopra menzionata, intervenuta in un caso in cui si discuteva di proroga della durata del rapporto a termine ma che ha affermato principi rilevanti anche nel presente giudizio circa l'impossibilità di valorizzare, al di là dell'ipotesi prevista, il precedente periodo in somministrazione al fine di determinare il periodo di durata del contratto a tempo determinato (in questo caso vigente dal 31.5.2021 al
8 30.1.2022), suscettibile di essere acausale se di durata non superiore a dodici mesi. Si afferma, dunque, nella sentenza, che “dal comma 2 dell'art. 19 cit. – che stabilisce il periodo di durata massima di 24 mesi anche in caso di successione di contratti a termine, dettando una speciale regola per il suo calcolo (“Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato”) – e dal comma 4 del medesimo articolo – che prevede, dopo l'apposizione (salvo che per i rapporti di durata non superiore a 12 giorni) del termine per iscritto, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 per le quali sia stipulato, sia invece necessaria per la proroga del rapporto complessivamente eccedente i dodici mesi – si ricavi l'obbligo datoriale di specificazione della causale sempre nell'ipotesi di stipulazione di un nuovo contratto a termine (“rinnova”) e invece solo quando il termine complessivo superi i 12 mesi, nel caso di proroga del medesimo contratto.
Sicché, il contratto a termine, seguito al rapporto di lavoro somministrato, era stato legittimamente stipulato come acausale ed altrettanto legittimamente prorogato per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi, senza indicazione causale.
Non è, infatti, possibile il cumulo del periodo di lavoro somministrato con il periodo del lavoro a termine, per essere previsto dall'art. 19, co. 2, come regola speciale ai soli fini del limite di 24 mesi, da rispettare anche in caso di più rapporti precari con lo stesso datore di lavoro.
In tale senso, è ancora più chiaro l'art. 21, comma 1, secondo periodo,
D.Lgs. n. 81/2015, come introdotto sempre dal medesimo D.L. n. 87/2018, che recita: “Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1”.
Entrambe tali disposizioni coincidono nel non prevedere affatto la diversa ipotesi in cui il lavoratore, occupato con un contratto a termine successivamente prorogato, avesse in precedenza prestato la propria attività con un contratto di lavoro in somministrazione in favore dell'impresa, che lo abbia poi assunto direttamente con contratto a tempo determinato (del resto, la distinta e completa disciplina della "Somministrazione di lavoro" è contenuta nel successivo Capo IV del medesimo D.Lgs. n. 81/2015).
Invero, il periodo di missione in somministrazione, che ricorre nella specie,
è retto da un contratto diverso da quello a termine …”.
La Suprema Corte ha poi evidenziato che “In senso contrario il ricorrente richiama un passo della Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in data 31.10.2018, n. 17, emanata proprio in riferimento al D.L. n.
9 87/2018, secondo il quale: "in caso di periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l'utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione".
5.1. Orbene, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, le circolari della P.A. sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (così, ex plurimis, Cass., sez. VI,
10.8.2015, n. 16644). Esse, comunque, non sono vincolanti per il giudice (cfr., tra le altre, Cass., sez. trib., 29.11.2022, n. 35098)”.
È poi irrilevante il richiamo all'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, in tema di disciplina dei contratti di lavoro in somministrazione a termine (“In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”), invocato dall'appellante sull'erroneo presupposto che il contratto a termine del 31.5.2021 sia stato stipulato in sede di rinnovo (così nell'appello: “La legge è dunque sufficientemente chiara nell'uniformare le due discipline, con la conseguenza che la necessaria apposizione della causale ai rinnovi ben può evincersi dal combinato disposto delle norme sopracitate”). Va invece ribadito che il contratto a termine acausale era in questi termini legittimo e che il periodo complessivo lavorato in somministrazione e a termine non ha superato i 24 mesi.
4. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto applicabile l'accordo aziendale di secondo livello del
30.7.2018 e i suoi successivi rinnovi, conclusi tra la , le Controparte_1
RSA e le organizzazioni territoriali di categoria e FIT CISL di CP_3
Piacenza, ove è espressamente indicato che: “I lavoratori neo assunti ed impiegati nei Depositi di Piacenza denominati DC2, CDC e LF saranno inquadrati al VI
JUNIOR quale livello d'ingresso previsto dal CCNL, la formazione on the job consentirà di valutare le loro capacità lavorative … i lavoratori impiegati nei
Depositi di Piacenza DC, CDC e LF”, tra i quali pacificamente deve ricomprendersi anche il ricorrente, che “utilizzano commissionatori elettrici cosiddetti slitta e/o transpallet elettrici per movimentazione orizzontale e addetti al semplice spostamento di carrelli (es. per posizionarli negli stalli per la carica delle batterie ecc.), vengono inquadrati al livello V se in possesso della
10 “attestazione di abilitazione alla conduzione di carrelli” trascorsi 6 mesi continuativi nello svolgimento della mansione (fatta salva la necessità di interrompere detto percorso con comprovata motivazione), durante i quali abbiano frequentato il corso aziendale di formazione tecnico - pratica (al termine del quale siano stati valutati idonei)”.
Eccepisce, l'appellante, l'illegittimità dell'accordo sindacale poiché contiene una disciplina delle mansioni peggiorativa rispetto al C.C.N.L., dunque in violazione degli artt. 3 della l. n. 142/01, 8 del d.lgs. n. 138/2011 e dell'art. 36
Cost.
L'art. 8 d.lgs. 138/2011, infatti, circoscrive la possibilità di derogare al
C.C.N.L. con riferimento a specifiche materie, tra le quali non rientra il trattamento retributivo. Nell'accordo non risulterebbe poi la volontà delle parti di stipulare un contratto ex art. 8 D.L. n. 138/2011 con indicazione del fine perseguito (tra quelli indicati dalla legge), le norme cui si intende derogare e il nesso eziologico tra fini e deroghe.
Sotto altro profilo, l'accordo sarebbe illegittimo in quanto assunto in violazione dell'art. 3 della l. n. 142/2001, a mente del quale “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato
e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”. A mente del successivo art. 6, comma 2, “il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla”.
In ultimo, l'appellante evidenzia che la resistente non ha spiegato per quale ragione all'interessato, che non era iscritto ad alcuna delle sigle stipulanti, dovrebbe essere applicato tale accordo, non essendo stata nemmeno dedotta la rappresentatività in azienda dei sindacati firmatari, ovvero in virtù di quale altro meccanismo tali accordi avrebbero efficacia erga omnes.
Il lavoratore non sarebbe stato nemmeno posto in condizione di conoscere il suddetto accordo.
La società, infine, non avrebbe neppure dedotto che le Rsa costituite fossero destinatarie della maggioranza delle deleghe presso la San NO e/o presso l'appalto Ikea (circostanza comunque contestata). Gli accordi non erano stati sottoposti all'approvazione dei lavoratori entro 10 giorni dalla relativa conclusione, né questi avevano partecipato ad alcun tipo di consultazione nel numero del 50% più uno degli aventi diritto al voto, circostanze neppure dedotte da controparte e comunque contestate.
11 Il tutto con la conclusione che “nessuna efficacia derogatoria può attribuirsi all'accordo aziendale ex adverso invocato, il quale è illegittimo e comunque inapplicabile al ricorrente. Come ulteriore conseguenza, il ricorrente avrà diritto al riconoscimento del livello 5 sin dalla data di costituzione del rapporto”.
Il motivo è infondato.
A fronte dell'eccezione avanzata dalla società in relazione all'operatività dei predetti accordi, il lavoratore in primo grado si è limitato ad affermare nelle note finali che “gli accordi sindacali ex adverso prodotti sono deteriori rispetto al
CCNL, che riconosce il livello 5 ai conducenti di carrelli elettrici non elevatori;
- la resistente non ha spiegato per quale ragione al ricorrente, che non era iscritto ad alcuna delle sigle stipulanti, dovrebbe essere applicato tale accordo;
- nemmeno è stata dedotta (e tantomeno provata) la rappresentatività in azienda dei sindacati firmatari, ovvero in virtù di quale altro meccanismo tali accordi avrebbero efficacia erga omnes;
- il ricorrente non è mai stato posto nemmeno in condizione di conoscere il suddetto accordo;
- ad ogni modo si evidenzia: a) che gli accordi prevedono, per le mansioni svolte dal ricorrente, il riconoscimento del livello 5 dopo 6 mesi di lavoro;
b) che al ricorrente, assunto il 10.7.2020, è stato in effetti riconosciuto il livello 5, tuttavia in data 1.6.21, dunque dopo 11 mesi di lavoro;
c) che pertanto lo stesso avrà in ogni caso diritto, in subordine, al riconoscimento delle differenze relative al periodo compreso tra il 10.1.21 e
l'1.6.21”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata non si è limitato a rilevare che “Il ricorrente non ha contestato, se non in modo del tutto generico, né la validità né
l'efficacia di detti accordi aziendali né invero ha dedotto di aver prestato esplicito dissenso, neppure aderendo ad una organizzazione sindacale diversa da quella stipulante l'accordo, con la conseguenza che quest'ultimo, come i suoi successivi rinnovi, deve ritenersi pienamente applicabile anche alla sua posizione”, valendo queste indicazioni quali considerazioni conclusive svolte in relazione a un precedente argomentazione, di cui l'appellante non ha tenuto conto, secondo cui
“Quanto alla validità ed efficacia degli accordi aziendali basti richiamare quanto in ultimo statuito da Corte Cost. 28 marzo 2023, n. 52 “È infatti costante nella giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 2 novembre 2021, n. 31201; 15 novembre 2017, n. 27115; 18 aprile 2012, n. 6044 e
28 maggio 2004, n. 10353) l'affermazione che l'efficacia generale (per tutti i lavoratori) degli accordi aziendali è tendenziale - in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria -, trovando un limite nell'espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali;
limite coessenziale alla riconducibilità anche di tali
12 accordi, non diversamente da quelli nazionali o territoriali, a un sistema di contrattazione collettiva fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale - non già legale o istituzionale - delle organizzazioni sindacali.
L'accordo aziendale - come in generale il contratto - «ha forza di legge tra le parti» e la sua efficacia può essere estesa a terzi solo nei «casi previsti dalla legge» (art. 1372 del codice civile). Sicché - si è affermato in giurisprudenza -
«sarebbe illecita la pretesa datoriale aziendale di esigere il rispetto dell'accordo aziendale anche dai lavoratori dissenzienti perché iscritti ad un sindacato non firmatario dell'accordo medesimo» (Cass., n. 27115 del 2017).
L'accordo aziendale ordinario, quindi, non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell'accordo stesso, siano espressamente dissenzienti”.
Tale riferimento è del tutto pertinente in relazione al contenuto delle predette note finali e vale a smentire la correttezza delle osservazioni ivi svolte, non avendo il lavoratore nella sostanza dimostrato di aver opposto un dissenso espresso all'accordo (ed è del tutto generico il rilievo di non essere stato posto in condizione di conoscere l'accordo) o dato atto della riferibilità della propria posizione ad associazioni sindacali espressamente dissenzienti.
Nella parte in cui riprendono il contenuto di quelle note, i rilievi svolti in questo grado di giudizio non sono quindi fondati, non tenendo conto dei principi richiamati dal Giudice. Nella parte in cui contengono eccezioni fondate su diverse considerazioni, non già contenute in quelle stesse note, i rilievi (ad es. quello relativo all'impossibilità per gli accordi predetti di incidere sulla retribuzione, la relativa non riferibilità alle cooperative e così via) sono inammissibili in quanto volti ad introdurre in giudizio, irritualmente, nuove eccezioni, non giustificate, come si è visto, nemmeno dal contenuto della sentenza, che si è limitata ad affrontare gli aspetti segnalati.
5. Corretta la motivazione come sopra indicato (in relazione alla necessità di pronunciarsi anche sul contratto a termine), l'appello va rigettato.
6. La regolamentazione delle spese di lite tra l'appellante e la
[...] segue la soccombenza, provvedendosi come in Controparte_4 dispositivo.
Nulla sulle spese, per le ragioni sopra illustrate, stante la superfluità della costituzione, in assenza di impugnazione, in relazione Le spese Parte_2 per la costituzione in giudizio restano pertanto a suo carico.
Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in € 6.000,00, oltre Controparte_4 accessori di legge;
3. nulla sulle spese in relazione che restano a suo carico;
Parte_2
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 15.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Relativo ai “lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico”. 2 Che vale per “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”. A titolo esemplificativo, il livello si riferisce a coloro i quali compiono: “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici (…); attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, etc.) e di reggettatura”.