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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/06/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice designato in funzione di Giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 526/2021 R.G. avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo n. 58/2021, emesso dal Tribunale di Patti il 16-02-2021,
depositato il 18-02-2021, nell'ambito del procedimento R.G. 120/2021”;
PROMOSSA DA
in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1
legale in Gioiosa Marea (ME), via Francesco Crispi n. 56 (C.F. P.IVA_1
e P.IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna P.IVA_2
Dionigi n. 43, presso lo studio degli avv.ti Mariano Maggi e Francesco
Mollica che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
Attrice opponente;
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1
legale in Piraino (ME), via Regione (P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_3
1 elettivamente domiciliata in Patti (ME), via Trieste n. 26, presso lo studio degli avv.ti Attilio Scarcella e Enza Scarcella che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
Convenuta opposta;
Conclusioni delle parti
All'udienza del 3-03-2025, svoltasi, giusta decreto del 29-1-2025, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione,
con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato in data 2-04-2021,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
58/2021, emesso dal Tribunale di Patti il 16-02-2021, depositato il 18-02-
2021 e notificato il 23-02-2021, con il quale, su ricorso di le Controparte_1
era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 121.428,84,
oltre interessi dalla data di scadenza dei singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo, oltre accessori e rimborso delle spese della fase monitoria.
L'opponente eccepiva, in primo luogo, la carenza di prova in ordine all'esistenza del credito azionato, attesa “…l'irrilevanza probatoria di tutte le
fatture ex adverso prodotte nonché dell'estratto autenticato del “Registro” I.V.A.
vendite”.
2 Rilevava, altresì, la mancata dimostrazione dell'esistenza di rapporti contrattuali con la società opposta, nonché il difetto di prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni dedotte.
Deduceva ancora, in ogni caso, la mancanza della necessaria autorizzazione preventiva della stazione appaltante per la stipula di contratti di nolo o di fornitura con soggetti terzi, atteso che le prestazioni per le quali è stato richiesto il pagamento sarebbero state eseguite nell'ambito di un appalto pubblico di lavori, stipulato tra il Comune di
RM e il per conto del quale era stata Controparte_3
designata, come impresa esecutrice, Parte_1
Eccepiva, infine, la mancanza di prova del distacco di manodopera in favore di avendo, peraltro, omesso di Parte_1 CP_1
evidenziare, nelle fatture emesse e prodotte in sede monitoria, i costi dalla stessa sostenuti in relazione alla suddetta manodopera a titolo di retribuzione e altri oneri di natura contributiva o assicurativa.
Sulla scorta di tali motivi di opposizione, chiedeva, quindi, all'intestato
Tribunale di: “nel rito, negare al decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti del 18
febbraio 2021, n. 58 (R.G. n. 120/2021), la provvisoria esecuzione stante
l'evidente fondatezza della presente opposizione, la quale si basa su prova scritta o
comunque di pronta soluzione (docc. 1 - 13); b. nel merito, accertare e dichiarare
che nulla deve a per i titoli nonché le Parte_1 CP_1
causali ingiunte, oppure a qualsivoglia altro titolo, perciò revocando
l'Ingiunzione, per tutte le ragioni esposte in narrativa, anche fiscali, essendo
infatti il preteso credito dell'Opposta inesistente, illiquido, inesigibile e comunque
3 non provato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari nonché ogni più ampia
riserva anche in linea istruttoria.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21-06-2021, si costituiva in giudizio instando per: “
1. Preliminarmente Controparte_1
concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 120/2021 ai sensi dell'art. 648
c.p.c., atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione
e che il credito risulta assolutamente provato, certo liquido ed esigibile;
2. In
subordine, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che l'opposizione sia fondata su
prova scritta o di facile soluzione emettere ordinanza ingiuntiva o concedere la
provvisoria esecuzione parziale per le somme non contestate ed ordinare alla
il pagamento delle somme non contestate ai sensi dell'art. 186 bis Parte_1
c.p.c. in ordine alle fatture n. 33/E, 32/E e 20E per l'importo complessivo di €
7.341,84; 3. Nel merito rigettare l'opposizione per i motivi esposti in narrativa,
dare atto che si tratta di prestazioni tutte provate e di forniture tutte eseguite come
da DDT allegati e per l'effetto confermare il D.I. opposto;
4. Condannare parte
avversa per lite temeraria;
5. Condannare la a rifondere Parte_2
spese e onorari di lite, oltre a IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei
procuratori antistatari che rendono la dichiarazione di legge”.
Con ordinanza del 22-07-2021, il G.I., sciogliendo la riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 12-07-2021, rilevato che “Nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria
esecuzione del decreto opposto richiede non solo che l'opposizione non sia fondata
su prova scritta o di pronta soluzione ma anche che sussista una prova adeguata
dei fatti costitutivi del diritto di credito, nel senso che occorre l'esistenza di una
prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del
4 giudizio ordinario di merito;
tale "adeguatezza" si ha quando la documentazione
della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione
oppure quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione, o, infine,
quando - pur nell'assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario -
non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (Tribunale
Rimini 23 maggio 2018). Nella specie, pur sempre ad un sommario esame qual è
quello tipico di questa fase, tale prova – quanto meno secondo quei canoni di
adeguatezza sopra citati – sembra allo stato attuale difettare alla luce delle
eccezioni sollevate da parte opponente che richiedono adeguato vaglio, come, per
tutte, quella relativa alla produzione da parte dell'opposta di una fattura emessa
dalla ditta Andaloro per causale e importi diversi da quelli indicati nella fattura
27/E del 3-9-2019”; considerato che “La richiesta di concessione della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per un importo comunque
diverso e minore (€ 7.341,84) rispetto a quello portato dal provvedimento
medesimo va collocata nell'alveo dell'istituto dell'esecuzione provvisoria parziale
del d.i., pure regolata dall'art. 648 c.p.c. Tanto premesso, com'è noto, prima della
modifica introdotta dal D.Lgs.vo n. 231/2002, la tesi dominante nella
giurisprudenza di legittimità era quella di escludere in capo al G.I. il potere di
concedere la provvisoria esecuzione limitatamente ad una parte della somma
originariamente ingiunta con il monitorio, sostenendosi che si sarebbe trattato di
riconoscere al G.I. il potere, non attribuitogli alla legge, di sostituire o modificare
il decreto opposto (Cass. III, n. 2549/1976). La novella ha introdotto la possibilità
per il creditore di ottenere la concessione della provvisoria esecuzione parziale –
che è atto dovuto per il giudice – del decreto ingiuntivo opposto «limitatamente
alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi
5 procedurali» … Nella specie, le contestazioni svolte in giudizio dall'opponente
attengono espressamente anche alla non dovutezza della somma di € 7.341,84
richiesta per il distacco di manodopera. Altra questione è, invece, quella relativa
alla fondatezza o meno della detta eccezione alla luce della nota del 5-03-2020 ma
tale profilo riguarda la fase decisoria non quella interlocutoria della valutazione
dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione. In altri termini,
l'eventuale concessione parziale della provvisoria esecuzione, nel caso di specie, si
porrebbe al di fuori dell'ipotesi normativamente prevista poiché parte opponente ha
espressamente contestato in giudizio tale parte di debito e quel che il Giudice non
potrebbe compiere, in questa fase, è la valutazione della fondatezza dell'eccezione,
concedendo la provvisoria esecuzione parziale limitatamente a somme invero
contestate in giudizio ove ritenesse di già infondata la contestazione alla luce della
documentazione sopra menzionata. Conseguentemente, non sussistono le
condizioni, fissate dall'art. 648 c.p.c., per l'accoglimento dell'istanza di parte
opposta”; ritenuto altresì che “Alla luce di quanto sopra, non sussistono,
neppure astrattamente, i presupposti per l'adozione dell'ordinanza ex art. 186 bis
c.p.c. la quale presuppone, appunto, la non contestazione delle somme dalle parti
costituite e fermo restando, inoltre, l'orientamento espresso in giurisprudenza per
il quale “Non è ammissibile la pronuncia di ordinanza ai sensi dell'art. 186 bis
c.p.c. nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo atteso
che in tal modo si avrebbe una indebita duplicazione di titoli esecutivi per lo stesso
credito che comporterebbe, in caso di estinzione del processo, il riprendere vigore
del decreto ingiuntivo opposto” (Tribunale Biella, 14/02/2000)”, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto e di emissione dell'ordinanza ex art. 186 bis
6 c.p.c. e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.,
rinviando la causa all'udienza del 14-03-2022.
Quindi, le parti depositavano le rispettive memorie e la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, giusta ordinanza del 2-04-2022; mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse con ordinanza del 29-09-2022 e, infine,
con l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come da ordinanza del 4-03-
2023.
Espletata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 22-05-2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9-09-
2024, poi rinviata all'udienza del 3 marzo 2025.
Come accennato, l'udienza del 3-03-2025 veniva “sostituita” dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti ex art. 127
ter c.p.c.; sicché le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa era assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Segnatamente, nelle note depositate il 21 febbraio 2025, Parte_1
precisava quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che nulla deve
a per i titoli nonché le causali ingiunte, Parte_1 CP_1
oppure a qualsivoglia altro titolo, perciò revocando il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Patti del 18 febbraio 2021, n. 58 (R.G. n. 120 / 2021), essendo il
preteso credito dell'Opposta inesistente, illiquido, inesigibile e comunque non
provato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”, mentre, nelle note dell'1-03-2025, così concludeva: “Visto il decreto con il quale è Controparte_1
7 stata disposta la trattazione scritta della causa, questa difesa precisa le proprie
conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali
di causa. Si chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di
replica. Salvo ogni diritto, azione e ragione”.
2. Nel merito, parte opponente ha eccepito, anzitutto, l'inidoneità della documentazione prodotta in giudizio dalla società opposta ad assumere valore probatorio in ordine all'esistenza del credito vantato dalla medesima.
Ora, com'è noto, nel giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, la regola generale in tema di onere probatorio, sancita dall'art. 2967 c.c., va declinata alla luce della posizione sostanziale assunta dalle parti atteso che “Secondo l'interpretazione ormai consolidata, nel procedimento
di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la
disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Pertanto, spetta alla parte
opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale,
provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in
senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere
adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento”
(Tribunale Potenza, 28/11/2024 n. 1951).
Inoltre, mentre il procedimento monitorio è caratterizzato da una cognizione sommaria, il successivo (eventuale) giudizio di opposizione introduce, invece, un ordinario giudizio a cognizione piena avente ad oggetto “non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e
dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione,
8 ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso
monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed
allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere
di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore”
(Tribunale Napoli Nord, sez. I, 02/10/2023 n. 3883).
Da tali considerazioni preliminari di ordine sistematico deriva il principio,
consolidato in giurisprudenza, secondo cui “Le fatture commerciali, pur
essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, rilevano solo
nella fase monitoria del procedimento, laddove nel successivo eventuale giudizio di
merito che si apre a seguito di opposizione all'ingiunzione le fatture, essendo
documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non hanno valore di piena
prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in
caso di contestazione sull' "an" o sul "quantum" del credito vantato in giudizio.”
(Tribunale Bari sez. II, 12/09/2024, n. 3803), posto che “La natura e la
funzione della fattura commerciale impediscono di considerare tale documento
come prova del contratto, potendo, al massimo, assurgere a mero indizio della
stipula e dell'esecuzione della prestazione indicata…” (Tribunale Bari sez. II,
3/10/2023, n. 3836).
2.1. Fornite queste ineludibili coordinate, rileva notare che, nel caso in esame, sebbene abbia depositato in giudizio ulteriore Controparte_1
documentazione, oltre alle fatture emesse nei confronti di e Parte_1
all'estratto autentico delle scritture contabili recanti l'annotazione delle medesime, già allegati al ricorso monitorio, non risulta, comunque,
raggiunta la prova dell'esistenza dei dedotti rapporti contrattuali tra le parti in causa nonché dell'avvenuta esecuzione della prestazione
9 complessiva, con specifico riferimento al contratto di nolo a caldo di autogrù del 27 febbraio 2019 (vedi allegato numero 6 alla comparsa di costituzione e risposta).
Invero, quanto all'inadeguatezza dei documenti prodotti a dimostrare la sussistenza di titoli dai quali avrebbero avuto origine i rapporti contrattuali tra le parti in causa, si osserva che, con riferimento alle causali indicate nelle fatture numero 26/E, 27/E e 29/E del 3-09-2019, non risultano essere stati prodotti in giudizio i relativi contratti di nolo delle apparecchiature descritte e di fornitura dei materiali ivi elencati.
Né a tale mancanza potrebbe sopperire la produzione dei documenti di trasporto della merce da cui risulta che la stessa sarebbe stata consegnata presso il cantiere del Palazzetto dello Sport di RM, posto, peraltro, che nessuno, tra quelli prodotti, reca la firma del destinatario (cfr. allegati numero 9 e 11 alla comparsa di costituzione e risposta), mentre, nel documento di trasporto, relativo ai materiali elencati nella fattura n. 29/E,
non viene, neppure, menzionata la società essendo stata Parte_1
indicata, quale destinataria, la stessa (vedi allegato numero 9 alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, premesso che, come è stato anche recentemente ribadito, “Nei
contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una
parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa
può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando
siano state rilasciate bolle di consegna. In tale ultimo caso, tuttavia, la prova
della consegna della merce può ritenersi raggiunta qualora i documenti di
trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia
10 stata ritualmente disconosciuta dalla controparte” (Tribunale Benevento,
28/06/2024, n. 1260), anche a volere attribuire un valore indiziario ai detti documenti di trasporto allegati dall'opposta, sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie, non si sono rinvenuti ulteriori elementi a sostegno dell'avvenuta effettuazione della fornitura dei materiali e del noleggio delle apparecchiature, come descritti nelle fatture n. 26/E, 27/E e 29/E del 3-
09-2019.
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni rese dai testi, escussi all'udienza del
14 ottobre 2022, non hanno assunto carattere univoco, né appaiono sufficienti a comprovare, di per sé, l'avvenuta esecuzione delle suddette prestazioni da parte della Controparte_1
3. Nel dettaglio, per quanto attiene al noleggio del gruppo elettrogeno da
35 KW per il periodo gennaio-marzo 2019, che avrebbe costituito il titolo per l'emissione della fattura n. 26/E del 3-09-2019, il teste
[...]
ha affermato, genericamente, di avere visto in cantiere il Testimone_1
gruppo elettrogeno 35 KW, mentre ha Testimone_2
dichiarato: “…Confermo la circostanza del noleggio, anzi preciso che ho visto il
gruppo elettrogeno in cantiere, ma non so se fosse di proprietà della
o della ” (vedi verbale di udienza del 14 CP_1 Parte_1
ottobre 2022), con la conseguenza che non potrebbe, per tale via, ritenersi assolto l'onere della prova in capo a chi si è affermato creditore.
Non è dirimente in tal senso e appare, inoltre, limitatamente attendibile la dichiarazione del teste secondo cui “…la Testimone_3
ha noleggiato nel detto cantiere di RM della il CP_1 Parte_1
gruppo elettrogeno 35 KW per cui è la fattura 26/E del 3/9/2019”, avendo il
11 suddetto teste, previamente, affermato di rivestire la qualifica di socio di
(cfr. verbale di udienza del 14 ottobre 2022). Controparte_1
D'altronde, “Ai fini dell'art. 246 c.p.c., la qualità di socio in società a
responsabilità limitata non identifica in capo allo stesso un interesse che potrebbe
legittimarne la partecipazione alla causa, riguardante esclusivamente la società,
ma rappresenta una circostanza da considerare per valutare l'attendibilità della testimonianza” (Tribunale Bologna sez. II, 15/04/2020, n.601).
3.1. Con riferimento, poi, al noleggio di una pompa elettrica Airless-
Wagner con operatore per il periodo novembre 2018 - febbraio 2019, di cui alla fattura n. 27/E del 3-09-2019, a supporto dell'esecuzione della suddetta prestazione, la società opposta ha allegato “la fattura n. FPR 40/19 del
31.05.2019 emessa dalla ditta Andaloro Coating s.r.l., nei confronti della CP_1
nella quale risultano forniture e noleggi, tra cui l'attrezzatura Airless,
[...]
relativi al “cantiere del palazzetto dello Sport Mondello – RM” nello stesso
periodo Novembre e Dicembre 2018 e Gennaio e Febbraio 2019” (cfr. comparsa conclusionale depositata il 5 maggio 2025 e allegato n. 8 alla comparsa di costituzione e risposta).
Sennonché, si osserva che non emerge alcuna corrispondenza tra i dati riportati nella fattura n. 27/E emessa dalla nei confronti della CP_1
e quelli di cui al documento contabile riconducibile ad Andaloro Parte_1
Coating s.r.l., tanto con riferimento alla denominazione delle attrezzature oggetto di noleggio, tanto con riguardo alla quantificazione del corrispettivo dovuto a fronte della prestazione stessa (vedi allegato n. 8
alla comparsa di costituzione e risposta).
Passando, poi, all'esame delle dichiarazioni rese al riguardo dai testi
12 , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, gli stessi hanno confermato la circostanza del noleggio della
[...]
pompa Airless Wagner da parte della asserendo di avere Controparte_1
visto tale attrezzatura nel cantiere e che la stessa sarebbe stata utilizzata da per l'esecuzione dei lavori presso il Palazzetto dello sport di Parte_1
RM (vedi verbale di udienza del 14 ottobre 2022).
Tuttavia, non può sottacersi che i testi sopra menzionati hanno dichiarato di essere dipendenti della ditta e che, dalla documentazione CP_4
versata in atti, emerge l'esistenza di un collegamento tra le società
e Controparte_1 Controparte_5
Inoltre, entrambe le società risultano avere sede legale presso la via
Regione Siciliana del Comune di Piraino (vedi visure storiche allegate alla comparsa conclusionale di parte opponente, depositata il 30 aprile 2025) e il teste , escusso all'udienza del 14 ottobre 2022, ha Testimone_3
dichiarato di essere dipendente della e, al contempo, di rivestire CP_4
la qualifica di socio della (vedi verbale di udienza del 14-10- CP_1
2022).
Per di più, è documentata l'esistenza di un contenzioso in corso tra e definito, in primo grado, con la sentenza Controparte_5 Controparte_7
n. 866/2023 del Tribunale di Patti pubblicata il 19 settembre 2023, e tuttora pendente in appello, nell'ambito del quale è stata chiamata in causa proprio (vedi produzione documentale di parte opponente Parte_1
del 30 aprile 2025).
Premesso che il deposito di tale sentenza non può considerarsi tardivo, in quanto non afferente a documentazione di formazione unilaterale ma
13 bensì ad atti emessi nell'ambito di un processo, nel suddetto giudizio,
iscritto al n. R.G. 879/2020 del Tribunale di Patti, ha Controparte_5
affermato di vantare un ingente credito nei confronti di per Parte_1
avere eseguito in subappalto parte dei lavori di manutenzione del
Palazzetto dello Sport di RM (vedi sentenza n. 866/2023 del Tribunale
di Patti, allegata da parte opponente in uno alla comparsa conclusionale depositata il 30 aprile 2025).
Conclusivamente, allora, le circostanze sopra elencate non consentono di ritenere integrato l'onere della prova, gravante su sulla base Controparte_1
delle precitate dichiarazioni testimoniali, considerato che “Nel caso in
esame, le uniche risultanze probatorie a sostegno della domanda attorea consistono
in alcune dichiarazioni testimoniali, che, tuttavia, non possono ritenersi di per sé
idonee a comprovare la condotta denunciata. Ciò in ragione della mancata
attendibilità di tali deposizioni, ricavabile dalla marcata conflittualità
esistente tra le parti coinvolte nella vicenda giudiziaria. Difatti, la
valutazione di inattendibilità della prova testimoniale può essere fondata su
circostanze quali la natura dei rapporti tra il testimone e le parti. Pertanto,
compete al giudice analizzare la prova testimoniale non solo sulla base di
parametri oggettivi, ma altresì tenendo conto di elementi soggettivi, quali le
qualità personali, i rapporti intrattenuti con le parti in causa e l'eventuale interesse personale rispetto all'esito del giudizio” (Tribunale Palmi, 02/04/2025)
e ancora che “In punto poi di valutazione dell'attendibilità del testimone si è
chiarito che la capacità a testimoniare di distingue dalla valutazione
sull'attendibilità del teste, in quanto le stesse operano su due piani diversi. Infatti,
l'una (art. 246 c. p. c.), dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di
14 mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio. La
seconda si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione
discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione,
completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità
della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed
anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la
precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto
di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione
di inattendibilità” (Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n.8988).
In sintesi, la qualifica soggettiva rivestita dai predetti testi e il contenzioso di cui s'è detto, ancora in corso, militano nella direzione di ritenere insufficienti, ai fini del soddisfacimento degli oneri probatori gravanti su parte opposta, le dichiarazioni testimoniali rese nel presente giudizio.
3.2. Per quel che attiene all'allegata fornitura dei materiali elencati nella fattura n. 29/E del 3-09-2019, va ribadito quanto sopra rilevato sull'assenza di sottoscrizione dei documenti di trasporto della merce prodotti dall'opposta; sulla mancata menzione della società e sull' Parte_1
indicazione, quale destinataria, della stessa (vedi allegato CP_1
numero 9 alla comparsa di costituzione e risposta).
A ben vede l'ulteriore produzione di parte opposta, e, in particolare, il documento di trasporto relativo alla consegna dei materiali di cui alla fattura n. 29/E da a (vedi allegato numero 10 Controparte_5 Controparte_1
alla comparsa di costituzione e risposta), potrebbe, tutt'al più, far presumere l'esistenza di un accordo contrattuale avente ad oggetto la fornitura della suddetta merce tra le società in questione ma nulla prova in
15 ordine alla sussistenza di contratti del medesimo tipo stipulati con
Parte_1
In tale ottica, vanno allora valorizzate le dichiarazioni del teste S_
, il quale, all'udienza del 14 ottobre 2022, premettendo di essere
[...]
amministratore di ha affermato che: “..Conosco la società Controparte_7
in quanto ho fornito tutto il materiale di cantiere a RM… Parte_1
avendo l'esclusiva nel periodo dal 2018-2019” (vedi verbale di udienza del 14
ottobre 2022) e del teste , dipendente della Testimone_5 Parte_1
che ha dichiarato: “…Non ricordo, anzi non mi risulta che la
[...]
abbia fornito i materiali alla di cui alla fattura 29/E CP_1 Parte_1
del 3/9/2019” (cfr. verbale di udienza del 14 ottobre 2022) in evidente antitesi rispetto alla fondatezza delle pretese vantate da CP_1
3.3. E ancora, con riferimento alla fattura n. 28/E del 3-09-2019, se è vero che ha prodotto un contratto stipulato tra le parti il 27 Controparte_1
febbraio del 2019, avente ad oggetto la cessione in noleggio di un autocarro con gru, marca Iveco tipo Magirus 440, a (del quale la Parte_1
stessa si sarebbe avvalsa per l'esecuzione dei lavori nel cantiere di
RM), gli ulteriori elementi acquisiti nel corso del giudizio non consentono di ritenere provata l'avvenuta esecuzione della prestazione dedotta nel suddetto contratto.
Anzitutto, la causale della fattura n. 28/E non riporta la specifica denominazione del veicolo che si assume trasportato e utilizzato presso il cantiere, come descritta nel contratto del 27 febbraio 2019, indicando genericamente “Vs. dare per nolo gru”.
Inoltre, i ventidue documenti di trasporto versati dalla società opposta,
16 pur contenendo la descrizione analitica del veicolo oggetto di nolo e menzionando come destinataria non recano alcuna Parte_1
sottoscrizione; il che non consente di attribuirvi valore probatorio in ordine all'avvenuta consegna.
E ancora le dichiarazioni rese dai testi non appaiono univoche in relazione alla conferma dell'avvenuto noleggio di un'autogrù per il cantiere di
RM in favore di parte opponente, considerato che Testimone_2
ha affermato che “…Sono a conoscenza dell' nel cantiere,
[...] CP_8
ma non so se vi era un contratto di noleggio” (vedi verbale di udienza del 14
ottobre 2022) e il teste ha, invece, riferito di non avere Testimone_4
mai visto un'autogrù in cantiere, presso il quale afferma di essersi recato circa dieci volte (da ultimo il 18 agosto 2019 - vedi verbale di udienza del
14 ottobre 2022), e, in base a quanto allegato da parte opposta, il noleggio sarebbe iniziato il 17 del mese di giugno e terminato il 9 del mese di agosto del 2019 (vedi allegato numero 7 alla comparsa di costituzione e risposta).
Si rileva ancora che, a detta di l'autogrù sarebbe stata Controparte_1
noleggiata provvista di operatore, indicato nella persona di
[...]
, mentre il teste ha affermato di avere Per_1 Testimone_1
visto in cantiere un'autogrù “…condotta quest'ultima dal signor
[...]
(vedi verbale di udienza del 14 ottobre 2022). CP_9
In conclusione, sulla base di quanto sopra motivato, non si ritiene raggiunta la prova della fornitura dei materiali e del noleggio di attrezzature da parte della società opposta ai fini dell'effettuazione dei lavori di manutenzione del Palazzetto dello Sport affidati dal Comune di
RM al per il quale era stata Controparte_3
17 designata come impresa esecutrice Parte_1
A ciò si aggiunga che, con riguardo agli asseriti rapporti contrattuali che sarebbero intercorsi tra la società opponente, impresa esecutrice dei lavori affidati in appalto dal Comune di RM, e non risulta Controparte_1
documentata alcuna preventiva autorizzazione della stazione appaltante,
come richiesto ai fini della stipula di “contratti di subappalto e derivati, quali
il nolo e le forniture” da parte dell'impresa offerente, poi risultata aggiudicataria, nell'ambito della procedura per l'affidamento di un contratto di lavori, servizi e forniture espletata dal Comune di RM
(vedi punto numero 8 del Patto di integrità da sottoscriversi tra il Comune
di RM e l'impresa partecipante alla gara in atti).
4. Resta, adesso, da vagliare la fondatezza o meno della pretesa creditoria della società opposta derivante dall'allegato distacco di manodopera effettuato presso il cantiere di RM per l'esecuzione di “lavori di posa in
opera per la manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport sito in via
dell'Olimpo”, indicato quale causale delle fatture numero 20/E del 31-07-
2019, 32/E e 33/E del 17-10-2019.
Al riguardo, si osserva, anzitutto, che i quattro contratti di distacco di personale prodotti dall'odierna opposta non recano la sottoscrizione della società distaccataria ma solo quella dell'impresa distaccante (vedi allegato numero 14 alla comparsa di costituzione e risposta).
Inoltre, le dichiarazioni rese dai testimoni sul punto appaiono generiche e non adeguatamente circostanziate, atteso che gli stessi hanno sì
confermato la presenza degli operai della sul cantiere ma non CP_1
hanno specificato:
18 i) il periodo di riferimento;
ii) quanti e quali fossero i lavoratori in distacco;
iii) l'orario di lavoro che sarebbe stato osservato.
Né possono assumere valenza probatoria i registri delle presenze degli operai presso il cantiere di RM tenuti da per l'anno Parte_1
2019, allegati dall'opposta unitamente ai contratti di distacco di manodopera, atteso che tali documenti non recano la sottoscrizione del responsabile del cantiere (vedi allegato numero 14 alla comparsa di costituzione e risposta).
Gli stessi registri sono stati, altresì, espressamente disconosciuti dal legale rappresentante dell'opponente, , in sede di interpello Persona_2
(vedi verbale di udienza del 27 maggio 2022).
Del pari, sebbene il teste abbia dichiarato: Testimone_5
… ha fornito un distacco di manodopera nel cantiere di RM CP_1
solo per giugno, luglio e agosto 2019” (vedi verbale di udienza del 14 ottobre
2022) e le fatture n. 20/E, 32/E e 33/E si riferiscano a quello stesso periodo,
non può, comunque, ritenersi raggiunta la prova del quantum del credito vantato dall'opposta in relazione al suddetto distacco di manodopera,
considerato, peraltro, che il predetto testimone ha anche affermato: “... A
me risulta che il personale della impiegato era da giugno ad agosto, CP_1
ma non ricordo il personale ed il numero” (vedi verbale di udienza del 14
ottobre 2022).
Rileva, poi, notare che, in base a quanto stabilito al punto n. 12 dei contratti di distacco di manodopera in atti, è previsto che “la società
distaccante si impegna al pagamento degli emolumenti nonché di ogni contributo
19 previdenziale ed assicurativo” (vedi allegato numero 14 alla comparsa di costituzione e risposta); con la conseguenza che si deve ritenere che la società distaccante avrebbe dovuto indicare, nel dettaglio, i costi sostenuti in relazione alla manodopera messa a disposizione, evidenziandoli nelle relative fatture, anche al fine di poter invocare l'esenzione dall' I.V.A. ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988 n. 67, all'epoca ancora in vigore.
Soltanto la specifica indicazione delle voci di costo per il personale dipendente in regime di distacco e il dettaglio degli esborsi sostenuti, sia ai fini del trattamento retributivo sia in relazione agli oneri contributivi ed assicurativi a carico dell'impresa distaccante, avrebbe, dunque, giustificato gli importi fatturati dalla peraltro senza esposizione Controparte_1
dell'I.V.A. (vedi fatture numero 20/E del 31-07-2019, 32/E e 33/E del 17-10-
2019).
Anche sotto questo aspetto, quindi, dall'esame della documentazione versata in atti, non emergono elementi a sostegno della pretesa creditoria vantata in giudizio e, in particolare, nessun riscontro documentale è stato fornito da parte opposta a riprova della debenza delle somme fatturate per il distacco di manodopera nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019.
5. Conclusivamente, quindi, l'opposizione è fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 58/2021 emesso dal Tribunale
di Patti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di ex art. 91 Controparte_1
c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal successivo D.M.
20 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00
Non si ritengono, inoltre, sussistenti i presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi la colpa grave o addirittura la mala fede nella condotta di parte opposta, considerato che “La responsabilità ex art.
96,comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza
di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far
valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si rilevi
infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al
pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione
lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a
contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cassazione Civile, Sez. III, 12
luglio 2023 n. 19948).
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di
Giudice unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente
21 pronunciando nella causa civile n. 526/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 58/2021, emesso il 16-02-2021 dal Tribunale
di Patti e depositato il 18-02-2021;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_1
complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge, oltre la rifusione degli esborsi per contributo unificato e diritti di anticipazione forfettaria.
Così deciso in Patti il 6-06-2025
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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