Articolo 1 della Legge 8 ottobre 2020, n. 134
Articolo 2
Versione
28 ottobre 2020
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.
Entrata in vigore il 28 ottobre 2020