Decreto cautelare 6 aprile 2024
Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02071/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BA MA, in proprio e in qualità di legale rappresentante della MDC s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lieto, Andrea Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Feliciana Ferrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina n. 373 del 19 marzo 2024, recante la decadenza della concessione demaniale marittima n. 3 del 20 marzo 2009, dell’ordinanza di sgombero n. 4 del 29 marzo 2024, del provvedimento del 2 aprile 2024, prot. n. 6148, recante l’annullamento della SCIA del 14 aprile 2023, prot. n. 7246, della nota del 29 ottobre 2024, prot. n. 20802, e del provvedimento del 22 gennaio 2025, prot. n. 1225, declinatori del richiesto accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Amalfi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il dott. OL Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il proponente BA MA (in appresso, C. M.), in proprio e in qualità di legale rappresentante della MDC s.r.l. (in appresso, M.), impugnava: - col ricorso in epigrafe: -- la determina n. 373 del 19 marzo 2024 (prot. n. 5258), con la quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Demanio del Comune di Amalfi, previa comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2316 del 6 febbraio 2024, aveva dichiarato decaduta la concessione demaniale marittima n. 3 del 20 marzo 2009 (rep. n. 284); -- l’ordinanza di sgombero n. 4 del 29 marzo 2024 (reg. gen. n. 4), con la quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Demanio del Comune di Amalfi aveva intimato la riconsegna dell’area demaniale marittima di cui alla concessione n. 3 del 20 marzo 2009; -- il provvedimento del 2 aprile 2024, prot. n. 6148, col quale il Responsabile del Settore Ambiente, SUAP e Innovazione del Comune di Amalfi, previa comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2590 del 9 febbraio 2024, aveva annullato la SCIA del 14 aprile 2023, prot. n. 7246, contemplante il subingresso nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso lo stabilimento balneare “Mar di BA”, assentita con licenza n. 83 dell’11 aprile 1983; - con un primo ordine di motivi aggiunti, la nota del 29 ottobre 2024, prot. n. 20802, con la quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi si era rifiutato di svolgere il sopralluogo e l’accertamento tecnico richiesti con nota del 21 ottobre 2024, prot. n. 20324; - con un secondo ordine di motivi aggiunti, il provvedimento del 22 gennaio 2025, prot. n. 1225, col quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, previa comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 189 del 7 gennaio 2025, aveva rigettato l’istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica, presentata ai sensi dell’art. 36 bis del d.p.r. n. 380/2001, il 22 novembre 2024 (prot. n. 22545).
2. La vicenda dalla quale era scaturita la presente controversia era la seguente.
2.1. La M. era divenuta titolare della concessione demaniale marittima n. 3 del 20 marzo 2009 (rep. n. 284), per essere subentrata agli originari beneficiari, germani BA IL e BA NI (in appresso, C. S. e C. A. o germani C.).
Detta concessione demaniale marittima n. 3 del 20 marzo 2009 aveva per oggetto l’area di mq 387,00, ubicata in Amalfi, località Marina Grande (decima arcata), e censita in catasto al foglio 9, particelle 260 (ora 300) e 261 (ora 302), ai fini del mantenimento di uno stabilimento balneare con ristorante-bar, denominato “Mar di BA” (ricompreso nell’ex lido originario, denominato “Bagni Flavio Gioia”), ed annesso deposito per attrezzature.
2.2. All’indomani dell’annullamento giurisdizionale dell’ordinanza di demolizione n. 88 del 21 luglio 2008 (pronunciato da questo TAR Campania, Salerno, sez. II, con sentenza n. 946 del 17 maggio 2012), il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Amalfi, ai sensi dell’art. 35 del d.p.r. n. 380/2001 e sulla scorta delle risultanze del sopralluogo del 18 febbraio 2014, aveva contestato ai germani C., con nuova ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014 (prot. n. 4901), l’esecuzione delle seguenti opere abusive sull’area demaniale marittima in concessione: «- vasca di sollevamento impianto fognario in c.a. parzialmente interrata nell'arenile di superficie di circa mq 22,00; - n. 5 pilastri in ferro e cls. inseriti in tubazione di eternit; - n. 12 pilastri in ferro con riempimento in calcestruzzo; - n. 4 pilastri in ferro e cls.; - n. 1 pilastrino in c.a. di sostegno scala di accesso all'arenile; - scala in ferro e legno di accesso; - scala di accesso allo stabilimento; - n. 2 solai in laterocemento e putrelle di acciaio di circa 40,00 mq di superficie ciascuno; - un manufatto ubicato al primo livello di dimensioni di circa 8,00 m x 5,10 m, di altezza netta di m 2,30 circa, con una volumetria complessiva di circa 94,00 mc, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, muratura, vetri ed infissi in pvc., suddiviso internamente in tre locali w.c., un locale laboratorio, un locale deposito-spogliatoio, ricavato nel sottoscala di accesso alla struttura, ed un ambiente adibito a bar; - un manufatto ubicato al primo livello di dimensioni di circa 2,00 m x 4,35 m., di altezza netta di m 2,60 circa, con una volumetria complessiva di circa 23,00 mc, completamente chiuso su tre lati da pareti in materiale plastico, vetri ed infissi in pvc, adibito a snack-bar; - un manufatto ubicato al secondo livello di dimensioni di circa 8,00 m x 5,35 m, di altezza netta media di m 2,30 circa, con una volumetria complessiva di circa 98,50 mc, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, muratura, vetri ed infissi in pvc., suddiviso internamente in un locale w.c., un locale deposito, una sala bar ed un ambiente ingresso-bar; - tettoia in materiale plastico coibentato con struttura di sostegno in profilati metallici di superficie complessiva di mq 75,00 circa a copertura parziale del terrazzo; - solaio in legno e ferro di circa 32,00 mq di superficie, sostenuto da tre pilastri in legno, in ampliamento del preesistente solaio; - installazione di tubazioni, canalizzazioni, centratine, contatori, dispositivi, raccorderie e apparecchiature di vario genere, inerenti gli impianti di scarico fognario, del gas, dell'energia elettrica, di illuminazione, di condizionamento, di acqua, di telecomunicazioni, ecc. dislocati in tutti gli ambienti e a tutti ì piani dello stabilimento; n. 25 fondazioni dei pali».
La misura repressivo-ripristinatoria era adottata in base al rilievo che le opere contestate risultavano realizzate in assenza di titoli abilitativi ovvero in totale difformità rispetto ai rilasciati titoli abilitativi (autorizzazioni sindacali n. 81/1982 e del 15 maggio 1995, prot. n. 3506; nulla osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Salerno e Avellino prot. n. 13609 dell’8 maggio 1995; concessione demaniale marittima n. 3 del 20 marzo 2009).
In particolare, oltre alle difformità rispetto agli emessi titoli edilizi, era emerso che: - «tutti gli atti di assenso rilasciati per la realizzazione dello stabilimento balneare de quo, risultano privi della prescritta autorizzazione paesaggistica … ad eccezione del nulla osta della Soprintendenza del 29 giugno 1995, prot. n. 19500, inerente la ristrutturazione dello stabilimento, ormai divenuto inefficace per decorrenza del termine di validità»; - «le opere suddette sono state realizzate in assenza di autorizzazione o nulla osta paesaggistico, obbligatorio per la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio sia di facile che di difficile rimozione, sia precario che stabile … ad eccezione del suddetto nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza inerente la ristrutturazione dello stabilimento balneare, realizzato comunque in totale difformità dalla stessa autorizzazione rilasciata»; - a fronte di quanto assentito dalla concessione demaniale marittima n. 3 del 20 marzo 2009 («mantenimento su suolo demaniale di uno stabilimento balneare occupante una superficie coperta di circa mq 169,00 con opere esclusivamente di facile rimozione») e in violazione dell’obbligo da quest’ultima sancito al punto 17, primo alinea («rimuovere tutte le opere mobili dello stabilimento, palafitte comprese, al termine della stagione balneare … installare tutto il complesso balneare con strutture interamente smontabili, in assoluta conformità nelle dimensioni e nella forma rappresentata dai grafici e con materiali di cui alla relazione tecnica»), «l'intera struttura balneare, per come è stata concepita e realizzata, per l'uso dei vari materiali componenti le parti strutturali, per il complesso di opere di finitura e per tutti gli impianti in essa collocati, può senza dubbio essere qualificata come un impianto di difficile rimozione», ossia come opera «stabilmente ancorata al suolo e posizionata permanentemente durante tutto l'anno, in difformità da quanto previsto dai titoli edilizi e demaniali che prescrivono la totale rimozione della struttura balneare in oggetto costituita per la maggior parte esclusivamente da opere di facile rimozione, alla fine di ogni stagione balneare»; - in violazione dell’obbligo sancito dal punto 7 della concessione demaniale marittima n. 3 del 20 marzo 2009 («Il concessionario, almeno una volta l'anno e comunque prima dell'esercizio dell'attività, deve effettuare la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio, per accertarne la funzionalità statica, allo scopo di per salvaguardare la pubblica e privata incolumità»), svariate parti strutturali si presentavano in stato precario, «pilastri e travi in ferro con evidenti segni di ruggine e di corrosione, lesioni diffuse e deterioramento del calcestruzzo componente pilastri e solai e la presenza di impianti vari (elettrico in particolare) composti da apparecchiature e tubazioni non a norma di legge».
2.3. L’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014 era stata impugnata dai germani C. dinanzi al TAR Campania, Salerno, sez. II, con ricorso iscritto a r.g. n. 1468/2014, che veniva respinto con sentenza n. 1307 del 21 agosto 2017, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 11200 del 27 dicembre 2023.
2.4. A seguito del definitivo accertamento giurisdizionale di abusività dello stabilimento balneare “Mar di BA”, da essa rilevato in gestione, la M. aveva presentato la SCIA “condizionata” del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, volta a rimuovere le opere contestate con l’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014 (mediante i seguenti interventi, indicati nell’allegata relazione tecnica: «a) demolizione dell'intero piano superiore dello stabilimento ad esclusione dei soli parapetti laterali assentiti con atto prot. n. 3506 del 15 maggio 1995; b) rimozione della copertura in lamiera a copertura del primo piano e sostituzione con incanucciata come assentito con atto prot. n. 3506 del 15 maggio 1995 c) l’insieme delle opere secondarie necessarie al completamento delle opere progettate»).
2.5. Pure a valle del richiamato accertamento giurisdizionale, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Demanio del Comune di Amalfi, previa comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 2316 del 6 febbraio 2024, aveva dichiarato, con determina n. 373 del 19 marzo 2024, decaduta la concessione n. 3 del 20 marzo 2009 ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, lett. b, d ed f, cod. nav., 01, comma 2 ter, del d.l. n, 400/1993, conv. in l. n. 494/1993, 9 e 19 della concessione, e cioè sia per cattivo uso del bene demaniale marittimo, sia per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione sia per inosservanza degli obblighi derivanti dalle norme legislative o regolamentari e/o dal titolo costitutivo.
In dettaglio: - il cattivo uso del bene demaniale marittimo era stato ravvisato nell’esecuzione di opere abusive su area demaniale assoggettata a vincolo paesaggistico, trattandosi di «utilizzo non corretto e non in linea con le finalità sottese al rilascio della concessione»; - l’abusiva sostituzione era stata ravvisata nel subentro della M. (anziché del solo C. M.), non autorizzato ai sensi degli artt. 45 bis e 46 cod. nav.; - l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge e/o dal titolo costitutivo era stata ravvisata nelle gravi violazioni edilizie contestate con l’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014, resistita alla relativa impugnazione in sede giurisdizionale, nonché consistite «nella realizzazione di un organismo del tutto diverso da quello originariamente assentito su area demaniale soggetta a vincolo paesaggistico, con pregiudizio per il regolare assetto del territorio e del paesaggio».
Per di più, il grave inadempimento degli obblighi derivanti dal titolo costitutivo (artt. 2 e 19) era stato reputato rilevante «in termini di irreversibile compromissione del rapporto fiduciario a fondamento della concessione».
2.6. Alla dichiarata decadenza della concessione n. 3 del 20 marzo 2009 susseguivano l’ordinanza n. 4 del 29 marzo 2024, disponente lo sgombero dell’area demaniale marittima controversa, ed il provvedimento del 2 aprile 2024, prot. n. 6148, recante l’annullamento della SCIA del 14 aprile 2023, prot. n. 7246, contemplante il subingresso nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso lo stabilimento balneare “Mar di BA”, assentita con licenza n. 83 dell’11 aprile 1983.
3. Nell’avversare siffatte determinazioni col ricorso introduttivo, il C. lamentava, in estrema sintesi, che: a) quanto alla decadenza della concessione n. 3 del 20 marzo 2009: aa) essa sarebbe stata dichiarata senza considerare la pendenza della SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, la quale avrebbe denotato il proponimento di rimozione degli abusi contestati da parte della concessionaria ed avrebbe reso, peraltro, pro tempore inefficace l’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014; ab) inoltre, a dispetto di quanto ritenuto dal Comune di Amalfi, non avrebbe potuto costituire l’approdo vincolato delle violazioni contestate, ma avrebbe dovuto essere pronunciata sulla base della ponderazione del sotteso interesse pubblico, sempreché rispondente al canone di proporzionalità dell’agere amministrativo; ac) non avrebbe trovato appiglio in un interesse pubblico giustificativo, tenuto conto dell’operante divieto di avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, sancito dall’art. 4, comma 4 bis, della l. n. 118/2022, per effetto del quale un lido balneare esistente in una località turistica largamente rinomata sarebbe rimasto inutilizzato; ad) alla stregua dei titoli abilitativi via via rilasciati in relazione allo stabilimento de quo, quest’ultimo non avrebbe subito modifiche rilevanti: gli abusi contestati con l’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014 non sarebbero, infatti, sussistiti o, comunque, si sarebbero sostanziati in lievi difformità non implicanti alterazioni plano-volumetriche, e non avrebbero, quindi, integrato gli estremi propri del cattivo uso del bene demaniale ovvero della grave violazione degli obblighi derivanti dalle norme legislative o regolamentari e/o dal titolo costitutivo; in particolare: - il lido balneare “Mar di BA”, nella sua attuale configurazione, rinverrebbe, in prevalenza, la propria fonte di legittimazione paesaggistica nell’autorizzazione sindacale n. 399 del 9 aprile 1987, avente per oggetto la ristrutturazione dei “Bagni Flavio Gioia” (resasi reviviscente per effetto della rimozione in autotutela, giusta d.m. 14 dicembre 1988, del relativo annullamento ministeriale, disposto con d.m. 28 maggio 1988); - l’ampliamento del terrazzo dello stabilimento “Mar di BA” sarebbe stato assentito con l’autorizzazione sindacale del 15 maggio 1995, prot. n. 3506, ai fini dell’allineamento con l’adiacente terrazzo dello stabilimento “Silver Moon”; - l’installazione dei locali adibiti a w.c. e spogliatoio sarebbe stata assentita con autorizzazione del 7 luglio 1995, prot. n. 4798, limitatamente al periodo estivo; ae) nessuna violazione degli artt. 45 bis e 46 cod. nav. sarebbe stata ricollegabile al subentro della M., quest’ultima essendo scaturita dalla regolarizzazione della società di fatto e dalla trasformazione ex art. 2500 octies cod. civ. della comunione aziendale tra i coeredi di C. S., rimasti unici titolari della concessione per effetto della rinuncia dell’altro contitolare originario; b) quanto all’ordinanza n. 4 del 29 marzo 2024: ba) il ristretto termine del disposto sgombero sarebbe del tutto incongruo; bb) detto sgombero non sarebbe assistito da un interesse pubblico giustificativo, tenuto conto che, in caso di suo rilascio, il bene demaniale marittimo non sarebbe fruibile da parte della collettività, per effetto dell’operante divieto di avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, sancito dall’art. 4, comma 4 bis, della l. n. 118/2022; bc) esso avrebbe dovuto essere, in ogni caso, preceduto dalla valutazione della SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, e del manifestato proponimento di rimozione delle opere contestate, nonché dall’erogazione di un congruo indennizzo in favore della concessionaria; bd) sarebbe stato, per di più, precluso dalla proroga ex lege della concessione n. 3 del 20 marzo 2009; be) così come sarebbe stato precluso dalla reviviscenza dell’originario termine di scadenza ex lege del rapporto concessorio fino al 2033, il demanio marittimo non potendosi definire a guisa di “risorsa scarsa” e stante l’annullamento con rinvio della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 31 dicembre 2021, disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32559 del 23 novembre 2023; c) quanto al provvedimento del 2 aprile 2024, prot. n. 6148: ca) non sussisterebbe l’abusività della struttura esistente; cb) il disposto annullamento del titolo annonario avrebbe dovuto essere preceduto dalla valutazione della SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, e del manifestato proponimento di rimozione delle opere contestate; cc) non ricorrerebbero, nella specie, le condizioni decadenziali di cui all’art. 64, comma 8, del d.lgs. n. 59/2010; cd) detto annullamento sarebbe stato precluso dalla reviviscenza dell’originario termine di scadenza ex lege del rapporto concessorio fino al 2033, il demanio marittimo non potendosi definire a guisa di “risorsa scarsa” e stante l’annullamento con rinvio della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 31 dicembre 2021, disposto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32559 del 23 novembre 2023.
4. Costituitosi l’intimato Comune di Amalfi, eccepiva, oltre all’infondatezza, l’inammissibilità dei gravami proposti ex adverso per carenza di interesse ad agire e per violazione del principio ‘ne bis in idem’ rispetto al giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 11200 del 27 dicembre 2023.
5. In esito alla camera di consiglio del 21 maggio 2024, la proposta istanza cautelare era accolta dalla Sezione con ordinanza n. 174 del 22 maggio 2024.
6. Successivamente, in pendenza di lite, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, con nota del 29 ottobre 2024, prot. n. 20802, forniva riscontro negativo in merito alla richiesta, formulata dalla M. il 21 ottobre 2024 (prot. n. 20324), di svolgere un sopralluogo ed un accertamento tecnico – così come effettuati presso l’adiacente stabilimento balneare denominato “Marina Grande” – sulla scorta della documentazione all’uopo prodotta il 23 maggio 2024.
In dettaglio, opponeva che: «- non si comprende la motivazione per cui lo scrivente Ufficio dovrebbe effettuare dei sopralluoghi di verifica su tali strutture, considerato che, per quanto riguarda gli aspetti edilizi-urbanistici, nulla è mutato rispetto all’ordinanza di demolizione n. 18/2024; - per quanto riguarda lo stabilimento "Marina Grande", non sono state presentate richieste di sopralluogo da parte del titolare, né sono stati eseguiti sopralluoghi presso tale struttura … il legale rappresentante del citato stabilimento balneare ha inviato una copiosa documentazione tecnico-amministrativa, munita di note e osservazioni comprovanti la legittimità di alcuni interventi; - non sono stati predisposti atti di revoca dell’ordinanza di demolizione n. 18/2024».
7. Siffatto riscontro negativo era gravato dalla ricorrente con primi motivi aggiunti, così argomentati: in omaggio ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e 1 della l. 241/1990, il riesame in autotutela dell’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014 avrebbe dovuto considerarsi doveroso a fronte della revisione delle analoghe contestazioni riferite allo stabilimento “Marina Grande”; donde il silenzio inadempimento illegittimamente serbato dal Comune di Amalfi col gravato atto soprassessorio rispetto alla richiesta del 21 ottobre 2024 (prot. n. 20324).
8. All’indomani del suindicato pronunciamento declinatorio, in data 22 novembre 2024 (prot. n. 22545) C. M. rassegnava, ai sensi dell’art. 36 bis del d.p.r. n. 380/2001, una istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica, avente per oggetto le medesime opere di rimozione contemplate nella SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656 («a) demolizione dell'intero piano superiore dello stabilimento ad esclusione dei soli parapetti laterali assentiti con atto prot. n. 3506 del 15 maggio 1995; b) rimozione della copertura in lamiera a copertura del primo piano e sostituzione con incanucciata come assentito con atto prot. n. 3506 del 15 maggio 1995 c) l’insieme delle opere secondarie necessarie al completamento delle opere progettate»).
Anche stavolta, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, previa comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 189 del 7 gennaio 2025, si pronunciava negativamente col provvedimento del 22 gennaio 2025, prot. n. 1225.
Tanto, in base al triplice rilievo che: a) la prospettata situazione di parziale difformità sanabile che si sarebbe ottenuta in esito al progettato recupero dell’immobile al proprio stato legittimo attraverso gli interventi di parziale demolizione di cui alla SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, confliggeva col più ampio quadro di totale abusività accertato con l’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014, resistita alla relativa impugnazione nel giudizio definito dal Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 11200 del 27 dicembre 2023; b) il giudicato da quest’ultima formato impediva di rimettere in discussione la sussistenza degli acclarati illeciti edilizi, paesaggistici e demaniali; c) detto quadro di totale abusività avrebbe potuto eliminarsi soltanto attraverso la demolizione integrale di tutte le opere sine titulo; d) gli interventi sottoposti a sanatoria, non risultando estrapolabili dalla pluralità di abusi acclarati in relazione al compendio immobiliare de quo e stante il vincolo paesaggistico su quest’ultimo gravante, integravano gli estremi della difformità totale ex art. 32, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001; e) l’esecuzione degli interventi parzialmente demolitori cui alla SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, non risultava, in ogni caso, incompatibile, col diniego di sanatoria.
In dettaglio, a tenore della nota del 7 gennaio 2025, prot. n. 189: - « la relazione tecnica paesaggistica allegata al permesso di costruire in sanatoria prot. n. 22545 del 22 novembre 2024, non identifica la presunta sanabilità delle opere ritenute in parziale difformità, ma si limita di ribadire, come già esposto con SCIA prot. n. 2656 del 12 febbraio 2024, che gli interventi previsti di parziale demolizione sono tesi alla conferma dello stato legittimo dell'immobile attraverso la riqualificazione dello stabilimento all'autorizzazione paesaggistica prot. 3506 del 15 maggio 1995 e di riaffermare un presunto errore di fatto in merito all'istruttoria sottesa all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 18/2014 – prot. n. 4901 del 24 giugno 2014»; - «in merito allo stato legittimo dei luoghi lo scrivente Ufficio si è già espresso con ordinanza n. 18/2014 e sono stati in via definitiva respinti i ricorsi in appello di parte presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sentenza n. 1307/2017) e presso il Consiglio di Stato (sentenza n. 11200/2023)»; - «circa la presunta sanabilità delle opere realizzate in parziale difformità, si chiarisce che, attuando una valutazione complessiva, le stesse non risultano essere tali poiché, incidono significativamente sugli elementi essenziali della costruzione, verificandosi di fatto le condizioni previste dall'art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001. Inoltre, detti interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto … di conseguenza, decadono i presupposti di fatto e di diritto affinché l'accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 bis del d.p.r. n. 380/2001 richiesto possa trovare accoglimento».
Con ulteriore impegno argomentativo, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, in sede di definitivo diniego, osservava che: - «l'istanza prot. n. 22545 del 22 novembre 2024 … non costituisce elemento ad adiuvandum per l'istanza prot. 2656 del 12 febbraio 2024, la quale segnalazione certificata di inizio attività dedita alla parziale demolizione dell'immobile, che non ottempera in via definitiva all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 18/2014, confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11200/2023, per la quale il ripristino delle condizioni di liceità delle aree – non differibile in nessun caso – può essere attuato esclusivamente attraverso la completa rimozione delle opere abusive»; - «riaffermare un presunto errore di fatto in merito all'istruttoria sottesa all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 18/2014 prot. n. 4901 del 24 giugno 2014, non condizione meritevole di accoglimento, poiché in merito allo stato legittimo dei luoghi lo scrivente Ufficio si è già espresso con ordinanza n. 18/2014 e sono stati in via definitiva respinti i ricorsi in appello di parte presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sentenza n. 01307/2017) e presso il Consiglio di Stato (sentenza n. 11200/2023)»; - «l'immobile è sito su area demaniale nel comune di Amalfi … denominata Spiaggia Grande, identificato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio della Provincia di Salerno in Catasto Fabbricati al fg. n. 9, p.lla n. 250, persistente su area interessata da una molteplicità di vincoli imposti, tra i quali si citano il vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi della ex l. n. 1497/1939, ora Parte Terza del d.lgs. n. 42/2004, il vincolo di aree di interesse archeologico, zona di attenzione e siti indiziati, la fascia costiera profonda 300 m dalla linea di costa (d.lgs. n. 42/2004, art. 142, lett. a) e la fascia di rispetto di 150 m dalle sponde dei fiumi e delle acque pubbliche – anche tombati – (d.lgs. n. 42/2004, art. 142, lett. c), nonché ricadente in zona C – Area di Riserva Controllata delle Misure di Salvaguardia del Territorio Compreso nel Parco Regionale dei Monti Lattari (l. r. 1° settembre 1993, n. 33; d.p.r. 13 novembre 2003, n. 781). L'art. 32 del d.p.r. 380/2001 stabilisce chiaramente che gli interventi abusivi su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità; ad abundantiam, nel dispositivo della sentenza n. 11200/2023 del Consiglio di Stato si evince che la valutazione degli abusi edilizi e paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in se considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni»; - «il provvedimento di diniego del P.d.C. in sanatoria prot. n. 22545 del 22 novembre 2024 non contrasta con il procedimento di rispristino dello stato dei luoghi avviato con la SCIA prot. 2656 del 12 febbraio 2024, che può essere comunque concluso positivamente».
9. Nell’avversare, con secondi motivi aggiunti, siffatta determinazione reiettiva, il ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che: a) in disparità di trattamento, nonché in violazione dei principi costituzionali principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e 1 della l. 241/1990, il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi avrebbe rifiutato di riesaminare la posizione della M., nonostante si fosse diversamente orientato con riferimento all’omologa posizione del soggetto titolare dell’adiacente stabilimento balneare “Marina Grande”; b) diversamente da quanto presupposto dall’ente locale, il ius superveniens costituito dal “decreto Salva Casa”, siccome introduttivo di nuovi criteri, parametri e condizioni per la sanabilità e la conservazione delle opere abusive, sarebbe suscettibile di incidere sulle situazioni acclarate prima della sua entrata in vigore, in omaggio al principio ordinamentale del favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi; con la conseguenza che, ben avrebbe potuto l’interessata eseguire il parziale ripristino dello status quo ante e contestualmente richiedere la sanatoria delle residue difformità minori; c) l’amministrazione resistente avrebbe erroneamente predicato l’applicabilità dell'art. 32, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, perché, nel caso in esame, una volta eseguite le rimozioni di cui alla SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, non verrebbero in rilievo variazioni essenziali e perché, comunque, seppure tali fossero, rientrerebbero nell’orbita applicativa del successivo art. 36 bis; d) per di più, il diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia non avrebbe potuto perfezionarsi in difetto del necessario e propedeutico accertamento di compatibilità paesaggistica.
10. Ai primi e secondi aggiunti il resistente Comune di Amalfi replicava eccependone l’infondatezza.
11. All’udienza pubblica del 7 ottobre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In rito, è da reputarsi, innanzitutto, venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti, per effetto dell’ormai sopraggiunta inoperatività della proroga legale automatica ex art. 1, comma 682 e 683, della l. n. 145/2018, in virtù della quale la M. non avrebbe, comunque, più titolo alla prosecuzione del rapporto concessorio e, quindi, al mantenimento del proprio stabilimento balneare sull’area demaniale marittima attribuitale.
All’indomani delle statuizioni nomofilattiche sancite da Cons. Stato, ad. plen., n. 17/2021 e n. 18/2021, non è, infatti, revocabile in dubbio che, allo stato, dopo l’adozione dell’impugnata determina n. 373 del 19 marzo 2024, la concessione demaniale marittima n. 3 del 20 marzo 2009 non possa più considerarsi prorogata né, tanto meno, prorogabile.
1.1. In argomento, giova, in primis, richiamare la ricognizione del diritto vivente di derivazione unionale, già elargita dalla Sezione nella sentenza n. 749 del 23 aprile 2025.
1.1.1. Nella sentenza 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15 (Promoimpresa S.r.l.), la Corte di Giustizia UE, con riferimento alle proroghe demaniali marittime, aveva stabilito che: «1) L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. 2) L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo».
1.1.2. Sulla scorta di tale indirizzo, il Consiglio di Stato ha, quindi, affermato che: «… l'operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice euro-unitario, comportante la disapplicazione dell'art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 e dell'art. 34 duodecies, d.l. 179/2012, di talché la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento, come del resto la giurisprudenza nazionale ha in più occasioni già riconosciuto (cfr., per tutte e tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019 n. 1368). Del resto, più volte il Consiglio di Stato ha sancito in via generale l'illegittimità di una normativa sulle proroghe ex lege della scadenza di concessioni demaniali, perché equivalenti a un rinnovo automatico di per sé ostativo a una procedura selettiva. Inoltre, già decisioni precedenti della CGUE avevano affermato l'illegittimità di leggi regionali contemplanti, a talune condizioni, la proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo al già titolare, evidenziando che proroga e rinnovo automatico, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici mediante preclusioni o ostacoli alla gestione dei beni demaniali oggetto di concessione, violano in generale i principi del diritto comunitario su libertà di stabilimento e tutela della concorrenza. In conclusione, alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale, non è in alcun modo riscontrabile una proroga automatica ex lege di una concessione demaniale marittima. Ciò significa che anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, provocata dall'articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145...(omissis)... è coinvolta, con le conseguenze del caso, nel ragionamento giuridico sopra esposto» (Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874).
1.1.3. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 10 del 12 gennaio 2021, ha ribadito che un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime già esistenti sottrarrebbe le stesse «alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza … per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica – o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale – in favore dei precedenti titolari».
1.1.4. Di qui, poi, il pronunciamento di Cons. Stato, ad. plen., n. 17/2021 e n. 18/2021:
«Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto euro-unitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla p.a. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della p.a. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla p.a. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.
Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’UE».
1.1.5. Successivamente, la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 20 aprile 2023, C-348/22 (Comune di Ginosa) ha così ulteriormente declinato in principi in subiecta materia:
- l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE si interpreta nel senso che si applica «a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro» e «che esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo» (punto 41);
- esso stabilisce, al paragrafo 1, che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, una adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento; pertanto, tale disposizione «prescrive, in maniera incondizionata e sufficientemente precisa, un contenuto di tutela minima a favore dei candidati potenziali» (punto 67);
- il successivo paragrafo 2 – secondo cui una concessione di occupazione del demanio marittimo deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico – «ha effetto diretto in quanto vieta, in termini inequivocabili, agli Stati membri, senza che questi ultimi dispongano di un qualsivoglia margine di discrezionalità o possano subordinare tale divieto a una qualsivoglia condizione e senza che sia necessaria l'adozione di un atto dell'Unione o degli Stati membri, di prevedere proroghe automatiche e generalizzate di siffatte concessioni … dalla giurisprudenza della Corte risulta peraltro che un rinnovo automatico di queste ultime è escluso dai termini stessi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123 (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa)» (punto 69);
- ne discende che «l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva impone quindi agli Stati membri l'obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e vieta loro di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività, in termini incondizionati e sufficientemente precisi» (punto 70);
- tale effetto diretto dell'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE – e segnatamente delle disposizioni che prevedono l'obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e che vietano il rinnovo automatico di un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività – non può essere messo in discussione in virtù della circostanza che le medesime disposizioni si applicano «solo nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali utilizzabili» (punto 71);
- quanto alla decorrenza dell'effetto diretto delle disposizioni dell'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE, essa coincide, come precisato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016, con il momento della entrata in vigore della direttiva (28 dicembre 2009), di talché "detta norma così interpretata deve essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima di tale sentenza" (punto 73);
- quanto al perimetro soggettivo dell'obbligo di disapplicazione delle disposizioni nazionali contrarie all'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE, sulla falsariga di quanto già enunciato nella sentenza Promoimpresa, si può concludere che «l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell'effetto diretto connesso all'obbligo e al divieto previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l'obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alla autorità amministrative, comprese quelle comunali» (punto 79).
1.1.6. L’orientamento invalso a livello euro-unitario e nazionale è stato confermato ormai in maniera granitica dalla giurisprudenza amministrativa.
In particolare, vanno ricordate le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 del 20 maggio 2024.
«… la Dir. 2006/123/CE – recitano le pronunce richiamate – ha effetti diretti, è self-executing ed è immediatamente applicabile, come aveva chiarito la Corte di Giustizia UE nella sentenza Promoimpresa del 14 luglio 2016, in C-458/14 e in C-67/15 – e, sulla sua scia, la sentenza n. 17 del 2021 dell’Adunanza plenaria e le altre già menzionate sentenze del Consiglio di Stato – e come la stessa Corte ha riconfermato decisamente, laddove ve ne fosse stato bisogno (e non ve ne era), proprio nella sentenza Comune di Ginosa del 20 aprile 2023, in C-348/22.
Questo Consiglio non può che ribadire, sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia, dell’Adunanza plenaria nella sentenza n. 17 del 2021 e di tutta la menzionata giurisprudenza successiva, che tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata (Cons. St, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679) – sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva.
La Corte di Giustizia nella sentenza del 20 aprile 2023 in C-348/22 (Comune di Ginosa) ha (ri)affermato che risulta dallo stesso tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 1, della Dir. 2006/123/CE che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.
Quanto all’art. 12, paragrafo 2, di tale direttiva, esso dispone in particolare che un’autorizzazione, quale una concessione di occupazione del demanio marittimo, sia rilasciata per una durata limitata adeguata e non possa prevedere la procedura di rinnovo automatico.
Tale disposizione, ha precisato ancora la Corte di Giustizia UE nella citata sentenza, ha effetto diretto in quanto vieta, “in termini inequivocabili”, agli Stati membri, senza che questi ultimi dispongano di un qualsivoglia margine di discrezionalità o possano subordinare tale divieto a una qualsivoglia condizione e senza che sia necessaria l’adozione di un atto dell’Unione o degli Stati membri, di prevedere proroghe automatiche e generalizzate di siffatte concessioni.
Dalla giurisprudenza della Corte risulta peraltro che un rinnovo automatico di queste ultime è escluso dai termini stessi dell’art. 12, paragrafo 2, della Dir. 2006/123/CE (v., in tal senso, la sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa, nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, punto 50).
L’art. 12, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva impone quindi agli Stati membri l’obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e vieta loro di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività, in termini incondizionati e sufficientemente precisi.
Nel punto 71 della sentenza del 20 aprile 2023 in C-348/22 ancora la Corte di Giustizia ha precisato, a chiare lettere, che “la circostanza che tale obbligo e tale divieto si applichino solo nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali utilizzabili, le quali devono essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata dall’amministrazione competente sotto il controllo di un giudice nazionale, non può rimettere in discussione l’effetto diretto connesso a tale articolo 12, paragrafi 1 e 2”.
Di conseguenza, ogni questione sulla scarsità delle risorse e sugli eventuali criteri fissati per accertare tale scarsità non può costituire ragione, come sostenuto da alcune parti del presente giudizio, per determinare la non applicabilità della Dir. 2006/123/CE nelle more della fissazione dei menzionati criteri.24. Come chiarito dalla Corte di Giustizia, la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’art. 12, paragrafi 1 e 2, della Dir. 2006/123/CE e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali, senza che ciò possa essere condizionato o impedito da interventi del legislatore.
Devono, quindi, essere disapplicate perché contrastanti con l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE e comunque con l’art. 49 del TFUE, tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell’Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e in particolare:
a) le disposizioni di proroga previste in via generalizzata e automatica, e ormai abrogate dall’art. 3, comma 5, della l. n. 118 del 2022 (art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018; art. 182, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020; art. 100, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, conv. in l. n. 126 del 2020);
b) le più recenti proroghe introdotte dagli articoli 10 quater, comma 3 e 12, comma 6 sexies, del d.l. n. 198 del 2022, inseriti dalla legge di conversione n. 14 del 2023 e dall’art. 1, comma 8, della stessa l. n. 14 del 2023, che ha introdotto il comma 4 bis all’art. 4 della l. n. 118 del 2022.
Con riferimento a tali ultime disposizioni, che – unitamente agli artt. 3 e 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 – costituiscono le sopravvenienze legislative menzionate dalle citate decisioni delle Sezioni unite, si osserva che anche esse si pongono in palese contrasto con il diritto unionale, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192, Cons. Stato, sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992, Cons. Stato, sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9493 e, ancor più di recente, Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 21 febbraio 2024, n. 119, Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679 e Cons. Stato, sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940, Cons. Stato, sez. VII, 2 maggio 2024, n. 3963; v. anche per l’analoga questione della applicazione dell’art. 12 della Dir. 2006/123/CE alle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, Cons. Stato, sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9104).
Infatti, mentre l’originaria versione dell’art. 3 della l. n. 118 del 2022, nell’abrogare le precedenti e già disapplicate disposizioni di proroga, aveva previsto in via transitoria il termine del 31 dicembre 2023 con possibilità di differimento con atto motivato fino al 31 dicembre 2024 “in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva”, le modifiche apportate dalla l. n. 14 del 2023 di conversione del d.l. n. 198 del 2022 hanno nuovamente stravolto il quadro normativo con nuove proroghe rese indeterminate da una serie di disposizioni palesemente contrastanti con i descritti principi dell’ordinamento dell’UE.
La l. n. 14 del 2023, oltre a spostare in avanti di un anno i due termini sopraindicati (al 31 dicembre 2024 quello di efficacia delle concessioni e al 31 dicembre 2025 la possibilità di differimento), ha previsto che:
a) “le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori” (art. 10 quater, comma 3, del d.l. n. 198 del 2022);
b) “fino all’adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)” (comma 4 bis dell’art. 4 della l. n. 118 del 2022, introdotto dall’art. 1, comma 8 della l. n. 14 del 2023).
Il complesso delle disposizioni introdotte dalla l. n. 14 del 2023 determina una nuova proroga automatica e generalizzata delle concessioni balneari, non più funzionale alle (non più) imminenti gare (come previsto dalla originaria versione degli artt. 3 e 4 della l. n. 118 del 2022), ma anzi resa indeterminata e potenzialmente illimitata nella durata dal contestuale divieto di procedere all’emanazione dei bandi di gara posto fino all’adozione dei decreti legislativi di cui all’art. 4 della l. n. 118 del 2022 (adozione non più possibile perché la delega è scaduta il 27 febbraio 2023, solo qualche giorno dopo l’entrata in vigore della l. n. 14 del 2023).
Se a ciò si aggiunge che le concessioni mantengono efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, il quadro che ne deriva è del mantenimento delle attuali concessioni balneari italiane senza termine in contrasto con i più volte richiamati principi dell’Unione, nella costante interpretazione datane dalla Corte di Giustizia.
Ciò impone al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare tali disposizioni nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche apportate alla l. n. 118 del 2022 dalla l. n. 14 del 2023, comprese quelle di cui all’art. 10 quater, comma 3, e all’art. 12, comma 6 sexies, del d.l. n. 198 del 2022, che hanno spostato in avanti i termini previsti dalla originaria versione dell’art. 3 della l. n. 118 del 2022.
Tale disapplicazione si impone prima e a prescindere dall’esame della questione della scarsità delle risorse, che verrà trattata nei paragrafi successivi, in quanto, anche qualora si dimostrasse che in alcuni casi specifici non vi sia scarsità di risorse naturali, le suddette disposizioni, essendo di natura generale e assoluta, paralizzano senza giustificazione alcuna l’applicazione della Dir. 2003/126/CE e precludono in assoluto lo svolgimento delle gare. (…).
In assenza di risultati, ancorché parziali e provvisori, che dimostrino in modo serio e attendibile, tanto a livello nazionale che a livello locale, che le concessioni non siano una risorsa scarsa, secondo i criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati, indicati dalla Corte, e in forza di una valutazione che deve essere anzitutto necessariamente qualitativa della risorsa, questo Consiglio di Stato, a cui compete nell’ordinamento italiano il controllo giurisdizionale sulla valutazione della scarsità delle risorse (che devono “essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata dall’amministrazione competente sotto il controllo di un giudice nazionale”: Corte di Giustizia UE, 20 aprile 2023, Comune di Ginosa, in C-348/22, punto 71), non può che riaffermare, allo stato, la sicura scarsità della risorsa (v., da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940 nonché Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679 nonché Cons. Stato, sez. VII, 6 settembre 2023, n. 8184, ord., secondo cui “la risorsa materiale è scarsa”), dovendo concordarsi con quelle tesi secondo cui, ove all’operazione di mappatura fosse associata la finalità di eludere l’assoggettamento alle procedure competitive ad evidenza pubblica, si riesumerebbe un diritto di insistenza per gli attuali concessionari, non più esistente, come si dirà, nemmeno nell’ordinamento interno.
… l’applicabilità dell’art. 12 della Dir. 2006/123/CE è piena, diretta, incondizionata e non è né può essere subordinata dal legislatore in nessun modo alla mappatura, in sede nazionale, della “scarsità” della risorsa o a qualsiasi riordino, pur atteso, dell’intera materia, pena il frontale contrasto di questa subordinazione con il diritto dell’Unione e la conseguente disapplicazione delle norme che ciò prevedano (come, ad esempio, il già citato divieto di bandire le gare fino all’entrata in vigore di tale riordino: art. 4, comma 4 bis, della l. n. 118 del 2022, introdotto dall’art. 1, comma 8, lett. b), della l. n. 14 del 2023), dato che tale scarsità, in riferimento alle caratteristiche stesse delle concessioni, è evidente, per le ragioni già bene illustrate dall’Adunanza plenaria con la sentenza n. 17 del 2021 e dalle già richiamate ulteriori decisioni del Consiglio di Stato, e si presume finché dall’autorità amministrativa competente (a cominciare dai Comuni) non venga acclarato invece, sulla base di apposita istruttoria, e illustrato, con specifica motivazione, che il territorio costiero di interesse presenti una quantità di risorsa adeguata e sufficiente, nel rispetto dei fondamentali valori quali la tutela dell’ambiente e del paesaggio (v. Corte cost., 23 aprile 2024, n. 70), all’obiettivo dello sfruttamento economico della costa per le finalità turistico-ricreative proprie di queste concessioni.
Per tali ragioni risultano prive di fondamento le tesi che conferiscono natura pregiudiziale rispetto all’oggetto del presente giudizio e alla stessa indizione delle gare le conclusioni del Tavolo tecnico, le quali, oltre al già rilevato profilo di incompatibilità con il diritto dell’Unione, in alcun modo possono condizionare o sospendere l’effetto diretto dell’art. 12 della Dir. 2006/123/CE; per le medesime considerazioni non può essere accolta la richiesta istruttoria, formulata dagli appellanti incidentali, di acquisire l’esito dei lavori, anche parziali, del Tavolo tecnico. (…).
Dalla consolidata giurisprudenza della Corte si traggono dunque i seguenti principi, che sono vincolanti non solo per ogni giudice nazionale – a cominciare dai giudici amministrativi, che non devono seguire eccentriche o arbitrarie interpretazioni delle norme in materia che hanno l’effetto di non applicare il diritto dell’Unione – ma anche per tutte le autorità amministrative, non ultime, in ragione della prossimità territoriale, quelle comunali:
a) le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa, secondo quanto sopra si è precisato in base ad un approccio che può essere anche combinato e deve, comunque, essere qualitativo;
b) anche quando non ritengano applicabile l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esse devono comunque applicare l’art. 49 del TFUE e procedere all’indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione.
Pertanto, l’obbligo di applicare l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE o l’art. 49 del T.F.U.E. potrebbe in ipotesi ritenersi insussistente soltanto in assenza di entrambe tali imprescindibili condizioni: la scarsità della risorsa e l’interesse transfrontaliero della concessione, la cui valutazione è comunque soggetta al controllo del giudice, che ha già rilevato come sia in concreto difficilmente riscontrabile la contemporanea assenza delle due condizioni, tenuto anche conto dell’importanza e della potenzialità economica del patrimonio costiero nazionale. (…).
Si può ritenere compatibile con il diritto dell’Unione la sola proroga “tecnica” – funzionale allo svolgimento della gara – prevista dall’art. 3, commi 1 e 3, della l. n. 118 del 2022 nella sua originaria formulazione, prima delle modifiche dei termini apportate dal d.l. n. 198 del 2022, laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31 dicembre 2023 e consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2024 “in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa”.
Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell’Unione e la stessa legge n. 118/2022, però, le autorità amministrative competenti – e, in particolare, quelle comunali – devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi.
L’art. 3, comma 3, della l. n. 118 del 2022 – lo si ricorda – consente infatti la proroga tecnica, testualmente, solo per il tempo strettamente necessario “alla conclusione della procedura”, che deve essere stata avviata e può ritenersi avviata, secondo una interpretazione ispirata a ragionevolezza, in presenza quantomeno di un atto di indirizzo volto ad indire, finalmente, le gare, non essendo consentito comunque, sul piano logico prima ancor che cronologico, disporre una proroga tecnica finalizzata alla conclusione di una procedura di gara che nemmeno sia stata avviata, quantomeno a livello programmatico, pur di fronte a vicende contenziose o a difficoltà legate all’espletamento della procedura stessa, nell’assenza, ad oggi, di un più volte auspicato riordino sistematico dell’intera materia, dove confluiscono e trovano composizione, come ha ricordato la Corte costituzionale, molteplici e rilevanti interessi, pubblici e privati».
1.1.7. Gli autorevoli arresti dianzi riportati sono stati, tra l’altro, ribaditi, anche più di recente, da Cons. Stato, sez. VII, 26 febbraio 2025, n. 1688; TAR Lazio, Latina, sez. II, 14 novembre 2024, n. 728; TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 febbraio 2025, n. 268; TAR Campania, Salerno, sez. III, 23 aprile 2025, n. 749.
E tanto, anche con riferimento all’ulteriore proroga sancita dall’art. 1, comma 1, lett. a, n. 1.1, del d.l. n. 131/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (cfr. TAR Liguria, Genova, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869; 19 febbraio 2025, n. 183).
1.2. Ciò posto, al momento dell’adozione determina n. 373 del 19 marzo 2024, la concessione demaniale marittima n. 3 del 20 marzo 2009 era da considerarsi soggiacente al regime di proroga di cui all’art. 3, comma 1, lett. a, della l. n. 118/2022 e, quindi, al relativo termine finale del 31 dicembre 2023, in conformità alle indicazioni impartite in subiecta materia dai richiamati arresti giurisprudenziali nomofilattici di derivazione unionale.
Conseguentemente, le sopravvenienze legislative e interpretative concernenti tale regime non possono non essersi riflesse sulla posizione azionata dal C.
In questo senso, occorre, in particolare, rimarcare che, come illustrato retro, sub n. 1.1, le proroghe legislative debordanti dalla soglia temporale (31 dicembre 2023) fissata dall’art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022 sono da reputarsi ‘tamquam non essent’, in conformità alla regola disapplicativa enunciata da Cons. Stato, ad. plen., n. 17/2021 e n. 18/2021 come operante tanto nei confronti dei giudici nazionali quanto nei confronti delle amministrazioni pubbliche (dovendosi precisare che, come osservato da TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 6 maggio 2024, n. 1516, sulla sostanza di tali pronunce è insuscettibile di incidere l'annullamento con rinvio disposto da Cass. civ., sez. un., 23 novembre 2023, n. 32559, in quanto attinente ad un profilo processuale, e che, in ogni caso, come annotato da Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200, «a differenza della sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione dalla sentenza delle SS.UU. n. 32559/2023, non risulta impugnata» la sentenza del 9 novembre 2021, n. 17), cosicché «non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della l. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10 quater, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l. 24 febbraio 2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato» (Cons. Stato, sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192; cfr., in tal senso, anche TAR Sicilia, Catania, sez. III, 19 febbraio 2024, n. 547; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 22 aprile 2024, n. 653).
1.3. A fronte del diritto vivente formatosi nei sensi dianzi illustrati, la doverosa disapplicazione della proroga legale automatica non potrebbe, dunque, che condurre a considerare irrimediabilmente scaduta la concessione demaniale marittima n. 3 del 20 marzo 2009, anche a prescindere dai profili decadenziali contestati con la determina n. 373 del 19 marzo 2024.
1.4. Né varrebbe a menomare tale approdo la duplice circostanza che la Giunta comunale di Amalfi: a) nell’approvare, con delibera (DGC) n. 46 dell’11 aprile 2024, le linee guida relative alle procedure di gara per l’affidamento delle concessioni turistico-ricreative con efficacia a far data dal 1° gennaio 2025, abbia previsto la «contestuale ultrattività delle concessioni allo stato in essere»; b) con delibera (DGC) n. 52 del 15 maggio 2025, abbia disposto «la proroga tecnica con prosecuzione delle concessioni turistico-ricreative, sportive e del Terzo Settore (ove esistenti) di cui all’art. 3, co 1, lett. a e b, legge n. 118/2022 e le concessioni della nautica da diporto compresi gli specchi acquei come da elenco che si allega sub A quale scelta, allo stato, più idonea ed opportuna a salvaguardare e contemperare i plurimi interessi coinvolti e garantire la funzionalità ed efficienza dei beni e relative strutture, con le prescrizioni di cui ai punti successivi, per il minor tempo possibile necessario all'approvazione del PAD [Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo] in corso di predisposizione, alla definizione delle criticità in ordine all’estensione e conformazione dei campi boa ai fini della sicurezza della navigazione in ambito portuale».
Al pari delle leggi-provvedimento in forza delle quali sono stati adottati, tali atti di puro indirizzo (peraltro, riferiti alle sole «concessioni allo stato in essere», e non anche a quelle decadute, quale, appunto, la concessione n. 3 del 20 marzo 2009, esclusa dall’elenco sub allegato A alla DGC n. 52 del 15 maggio 2025), non avendo ancora disposto alcun concreto avvio né fissato alcuna data certa per l’espletamento delle prescritte procedure competitive, non possono, infatti, sfuggire alla regola disapplicativa enunciata da Cons. Stato, ad. plen., n. 17/2021 e n. 18/2021 e, quindi, non reputarsi ‘tamquam non essent’, nella parte in cui contemplanti non già una mera “proroga tecnica”, bensì una proroga sine die dei rapporti concessori in essere.
1.5. La rilevata inammissibilità nemmeno appare scalfita dalla circostanza, opposta dalla difesa attorea, della persistenza, in capo a quest’ultima, di un interesse qualificato alla caducazione di un provvedimento per sé pregiudizievole sotto il profilo curriculare, in vista di future gare per l’affidamento in concessione dell’area demaniale marittima de qua o di altre analoghe.
E tanto, per due ordini di considerazioni: - da un lato, perché, alla stregua dei rilievi svolti retro, sub n. 1.1 – il Comune di Amalfi, al momento dell’adozione della determina n. 373 del 19 marzo 2024, piuttosto che addentrarsi nella questione del ricorrere o meno delle condizioni ex artt. 47, lett. b ed f, cod. nav., 01, comma 2 ter, del d.l. n. 400/1993, 19 della concessione, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dell’ormai inesorabilmente spirato termine (31 dicembre 2023) per la disapplicazione delle proroghe legislative anti-unionali; e perché, quindi, una decadenza pronunciata dopo tale termine sarebbe da intendersi ‘inutiliter data’ e, come tale, insuscettibile di produrre i paventati effetti curriculari negativi; - d’altro lato, perché è da reputarsi del tutto ipotetica l’introduzione, nelle future discipline di gara, di clausole automaticamente escludenti nei confronti di concorrenti destinatari di provvedimenti decadenziali.
2. Dalle superiori considerazioni discende anche la carenza di legittimazione e di interesse a proporre i primi e secondi motivi aggiunti avverso gli atti declinatori sia della richiesta si sopralluogo ed accertamento tecnico prot. n. 20802 del 29 ottobre 2024, sia dell’istanza di accertamento di conformità prot. n. 22772 del 27 novembre 2024.
Ed invero, per effetto della sopravvenuta scadenza della non più prorogabile concessione n. 3 del 20 marzo 2009, la M. risulta aver irrimediabilmente smarrito il titolo di disponibilità dell’area demaniale marittima ex ante assegnatale, giustificativo della legittimazione e dell’interesse a dolersi della mancata sanatoria delle opere abusive ivi realizzate.
3. Accreditabile è, poi, la sollevata eccezione di violazione del principio “ne bis in idem” di cui al comb. disp. artt. 2909 cod. civ., 324 cod. proc. civ. e 39, comma 1, cod. proc. amm.
In argomento, è appena il caso di rammentare che, per ius receptum, in presenza di identità degli elementi costitutivi, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cosicché esso riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni (proponibili in via di azione o eccezione) che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2008, n. 6189; sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; sez. V, 8 agosto 2019, n. 5627; sez. III, 7 luglio 2020, n. 4369; sez. V, 28 gennaio 2021, n. 832).
Ora, è evidente che, nella specie, l’impianto censorio allestito in sede di ricorso introduttivo (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3), in quanto risolventesi nella confutazione dell’abusività edilizia accertata e sanzionata con l’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014, finisce per replicare inammissibilmente, sia pure sotto angolazioni diverse, la causa petendi del ricorso iscritto a r.g. n. 1468/2014, respinto in primo grado con sentenza n. 1307 del 21 agosto 2017, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 11200 del 27 dicembre 2023 (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 agosto 2019, n. 5627; TAR Valle d’Aosta, Aosta, 25 settembre 2019, n. 46, nonché, con specifico riferimento all’impugnazione di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione, Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3158; TAR Umbria, Perugia, 13 aprile 2016, n. 338), e, quindi, nella sostanza, per contestare il giudicato su di essa formatosi al di fuori del modulo processuale all’uopo apprestato dall’ordinamento, ossia del ricorso per revocazione ex art. 106 cod. proc. amm., ove esperibile in presenza delle condizioni previste dagli artt. 395 e 396 cod. proc. civ. (del che il tecnico incaricato da C. M. risulta perfettamente avveduto, allorquando, nella propria relazione integrativa della SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, osserva che: «In ragione dei gravi errori di fatto evidenziati e di non aver tenuto conto di autorizzazioni rilasciate dallo stesso Comune di Amalfi, ai fini dei provvedimenti opportuni per evitare il protrarsi del contenzioso pendente tra le parti, nonché l'istaurarsi di giudizio di revocazione ex art. 106 cod. proc. amm. che dispone "salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile". Il richiamato art. 395 cod. proc. civ., prevede, tra i casi di revocazione, quello in cui (n. 4), “la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”»).
4. Ferme restando le superiori considerazioni in rito, il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti si rivelano, comunque, infondati nel merito per le ragioni illustrate in appresso.
5. Motivo rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.aa.
La decadenza della concessione n. 3 del 20 marzo 2009 sarebbe stata dichiarata senza considerare la pendenza della SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, la quale avrebbe denotato il proponimento di rimozione degli abusi contestati da parte della concessionaria ed avrebbe reso, peraltro, pro tempore inefficace l’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014.
5.1. La censura in esame è, innanzitutto, fuori sesto.
La determina n. 373 del 19 marzo 2024 risulta, infatti, argomentata in ragione della mera circostanza oggettiva – dacché definitivamente acclarata in sede giurisdizionale – della realizzazione di illeciti edilizi sull’area demaniale marittima in concessione, ossia in ragione della rilevanza ‘in sé’ di una simile circostanza, integrante, a prescindere dall’eliminazione o meno dei predetti illeciti edilizi, gli estremi propri del cattivo uso di quest’ultima e dell’inosservanza degli obblighi derivanti dalle norme legislative o regolamentari e/o dal titolo costitutivo, ai sensi degli artt. 47, lett. b, d ed f, cod. nav., 01, comma 2 ter, del d.l. n, 400/1993, conv. in l. n. 494/1993, 9 e 19 della concessione n. 3 del 20 marzo 2009.
In realtà, la SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, siccome avente per oggetto la rimozione degli abusi contestati con l’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014 costituisce soltanto un atto di doverosa esecuzione, peraltro parziale, della sanzione irrogata. E, anzi, finisce per corroborare, in termini confessori, la sussistenza degli accertati illeciti edilizi, paesaggistici e demaniali e, quindi, dei presupposti assunti a fondamento dell’adottato provvedimento decadenziale.
5.2. Occorre, poi, rimarcare, ad ulteriore ripudio dell’assunto attoreo, che le contestazioni formulate con l’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014 ed il contenuto della SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, sono tutt’altro che coincidenti.
In particolare, – come già enunciato retro, in narrativa, sub n. 2.2. – le prime concernevano le seguenti opere: «- vasca di sollevamento impianto fognario in c.a. parzialmente interrata nell'arenile di superficie di circa mq 22,00; - n. 5 pilastri in ferro e cls. inseriti in tubazione di eternit; - n. 12 pilastri in ferro con riempimento in calcestruzzo; - n. 4 pilastri in ferro e cls.; - n. 1 pilastrino in c.a. di sostegno scala di accesso all'arenile; - scala in ferro e legno di accesso; - scala di accesso allo stabilimento; - n. 2 solai in laterocemento e putrelle di acciaio di circa 40,00 mq di superficie ciascuno; - un manufatto ubicato al primo livello di dimensioni di circa 8,00 m x 5,10 m, di altezza netta di m 2,30 circa, con una volumetria complessiva di circa 94,00 mc, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, muratura, vetri ed infissi in pvc., suddiviso internamente in tre locali w.c., un locale laboratorio, un locale deposito-spogliatoio, ricavato nel sottoscala di accesso alla struttura, ed un ambiente adibito a bar; - un manufatto ubicato al primo livello di dimensioni di circa 2,00 m x 4,35 m., di altezza netta di m 2,60 circa, con una volumetria complessiva di circa 23,00 mc, completamente chiuso su tre lati da pareti in materiale plastico, vetri ed infissi in pvc, adibito a snack-bar; - un manufatto ubicato al secondo livello di dimensioni di circa 8,00 m x 5,35 m, di altezza netta media di m 2,30 circa, con una volumetria complessiva di circa 98,50 mc, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, muratura, vetri ed infissi in pvc., suddiviso internamente in un locale w.c., un locale deposito, una sala bar ed un ambiente ingresso-bar; - tettoia in materiale plastico coibentato con struttura di sostegno in profilati metallici di superficie complessiva di mq 75,00 circa a copertura parziale del terrazzo; - solaio in legno e ferro di circa 32,00 mq di superficie, sostenuto da tre pilastri in legno, in ampliamento del preesistente solaio; - installazione di tubazioni, canalizzazioni, centratine, contatori, dispositivi, raccorderie e apparecchiature di vario genere, inerenti gli impianti di scarico fognario, del gas, dell'energia elettrica, di illuminazione, di condizionamento, di acqua, di telecomunicazioni, ecc. dislocati in tutti gli ambienti e a tutti ì piani dello stabilimento; n. 25 fondazioni dei pali».
Come pure illustrato retro, in narrativa, sub n. 2.4, il secondo figura, invece, circoscritto ai seguenti interventi: «a) demolizione dell'intero piano superiore dello stabilimento ad esclusione dei soli parapetti laterali assentiti con atto prot. n. 3506 del 15 maggio 1995; b) rimozione della copertura in lamiera a copertura del primo piano e sostituzione con incanucciata come assentito con atto prot. n. 3506 del 15 maggio 1995 c) l’insieme delle opere secondarie necessarie al completamento delle opere progettate».
E’ evidente, dunque, che una rimozione meramente parziale degli abusi contestati sarebbe stata insuscettibile di paralizzare il procedimento decadenziale.
5.3. E’, infine, appena il caso di soggiungere che non emerge ex actis la perfezionata o anche solo avviata esecuzione degli interventi ripristinatori di cui alla SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, da parte della M., nonostante gli stessi, dapprima diffidati con provvedimento del 15 febbraio 2024, prot. n. 2929, fossero stati autorizzati dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi con provvedimento del 28 febbraio 2024, prot. n. 4745, sia pure «limitatamente alla sola demolizione dell’intero piano superiore dello stabilimento.
6. Motivi rubricati retro, in narrativa, sub n. 3.ab-c.
La decadenza non avrebbe potuto costituire l’approdo vincolato delle violazioni contestate, ma avrebbe dovuto essere pronunciata sulla base della ponderazione del sotteso interesse pubblico, sempreché rispondente al canone di proporzionalità dell’agere amministrativo; né avrebbe trovato appiglio in un interesse pubblico giustificativo, tenuto conto dell’operante divieto di avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, sancito dall’art. 4, comma 4 bis, della l. n. 118/2022, per effetto del quale un lido balneare esistente in una località turistica largamente rinomata sarebbe rimasto inutilizzato.
6.1. A ripudio di tali ordini di doglianze, giova, in primis, rammentare che, per consolidata giurisprudenza, in materia di concessioni demaniali marittime, al ricorrere delle ipotesi decadenziali disciplinate dall'art. 47 cod. nav., l’amministrazione concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico, dovendosi essa cioè limitare al riscontro dei relativi presupposti fattuali. Ciò comporta, sul piano sostanziale, che – una volta appunto accertata la sussistenza di detti presupposti – il provvedimento di decadenza ha natura sostanzialmente vincolata, con conseguente esclusione di ogni possibile bilanciamento tra l'interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario (Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3044; cfr. anche, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 465; Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4284; Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2016, n. 2793; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 12 giugno 2012, n. 550; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 15 febbraio 2018, n. 408; 16 marzo 2021, n. 878; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 14 maggio 2018, n. 653; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 2 luglio 2018, n. 4326; TAR Puglia, Bari, sez. III, 18 luglio 2019, n. 1040; TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 novembre 2022, n. 14222; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 24 gennaio 2023, n. 38).
In questo senso, si è osservato che: «L'art. 47 cod. nav., nella parte in cui stabilisce che l'amministrazione "può dichiarare la decadenza del concessionario" (nei casi tassativamente previsti dalla stessa norma, tra i quali l'omesso pagamento del canone concessorio), indica un potere dell'amministrazione concedente che, secondo la prevalente giurisprudenza, si concretizza in un provvedimento amministrativo vincolato dovendosi l'amministrazione limitare al riscontro dei relativi presupposti fattuali (si veda, ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 465; nonché, sez. VI, 29 novembre 2017, n. 5582). Nella soluzione accolta dal richiamato indirizzo giurisprudenziale, è implicita la qualificazione della fattispecie della decadenza all'interno dei tipici schemi di natura pubblicistica. Tuttavia, anche muovendo da una più corretta ricostruzione in termini negoziali o contrattuali della fattispecie concessoria, la doverosità della dichiarazione di decadenza trova conferma nella considerazione secondo la quale le ipotesi delineate dall'art. 47 cod. nav. rappresentano altrettante clausole risolutive espresse con l'esclusione della lettera f, che fa generico riferimento alla "inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione", integrate le quali – secondo la pacifica giurisprudenza della Cassazione (si veda Sezione II civ., 2 ottobre 2014, n. 20854) – la risoluzione opera di diritto senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte. La Cassazione, inoltre, precisa che l'effetto risolutivo si produce "ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere", ma - nel caso della pubblica amministrazione che abbia accertato la sussistenza dei fatti che integrano la fattispecie risolutiva - tale dichiarazione è (come accennato) doverosa (anzi, vincolata), in ragione dei principi di imparzialità e di buon andamento (applicabili anche nell'attività di diritto privato). Pertanto, con riferimento alle tassative ipotesi dell'art. 47 cit., si può giungere alla medesima soluzione (decadenza del concessionario come provvedimento vincolato) sia inquadrando la concessione nei tradizionali schemi pubblicistici, sia muovendo dalla natura contrattuale del rapporto concessorio» (TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 18 settembre 2019, n. 746; cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 22 luglio 2021, n. 8806; Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2023, n. 404).
6.2. Conseguentemente, in una fattispecie in termini rispetto a quella dedotta nel presente giudizio, in cui era stata contestata l’esecuzione di plurimi e rilevanti abusi edilizi, con ordinanza di demolizione la cui legittimità era stata giurisdizionalmente acclarata sia in primo grado sia in appello, l’amministrazione concedente è stata considerata vincolata dalla norma all'adozione del provvedimento di decadenza della concessione demaniale. E tanto, anche in applicazione dell’art. 01, comma 2 ter, del d.l. n, 400/1993 («Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296»): la portata di tale disposizione è, infatti, chiara nel prevedere che, all'accertamento di "gravi" violazioni edilizie, deve seguire – in esito, dunque, ad un'attività di carattere vincolato – l'adozione del provvedimento decadenziale (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, 26 aprile 2023, n. 545).
Nel confermare quest’ultima pronuncia, Cons. Stato, sez. VII, 5 aprile 2024, n. 3146 ha evidenziato che qualsivoglia margine di discrezionalità tecnica ipotizzabile in capo all’amministrazione concedente in sede di adozione del provvedimento decadenziale è da intendersi rigorosamente limitato, se non sterilizzato, a fronte di rilevanti trasformazioni edilizie abusive dell’area demaniale marittima in concessione, vieppiù laddove – come, appunto, nella specie – il relativo accertamento sia assistito dal definitivo vaglio giurisdizionale della misura repressivo-ripristinatoria ad esse applicata: «Nella descritta prospettiva – recita la richiamata decisione in appello – il servile "può" previsto dall'art. 47, comma 1, cod. nav. ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza della concessione significa che l'autorità demaniale è titolata ad esercitare il potere in presenza delle fattispecie previste dalle lettere da a a f della medesima disposizione normativa. Ai fini della legittimità del provvedimento è dunque sufficiente che sia accertata una delle fattispecie in questione, senza necessità di fornire un'ulteriore motivazione a sostegno della determinazione conclusiva. La correlazione tra il presupposto accertato e la determinazione finale rende infatti auto-evidente il venir meno della fiducia dell'amministrazione nei confronti del proprio concessionario, per l'astratta idoneità delle ipotesi elencate nelle menzionate lettere da a a f ad incidere sul vincolo fiduciario che dovrebbe presiedere allo svolgimento del rapporto concessorio per la sua intera durata. Il giudizio fiduciario è in altri termini legittimamente espresso nell'accertamento dei presupposti tipici della decadenza e nella loro rilevanza ai fini della cessazione del rapporto. Rispetto alla riconduzione del fatto concreto all'ipotesi astratta non è pertanto necessaria un'ulteriore valutazione. Elementi in questo senso si traggono dall'ipotesi che rispetto a quelle contemplate dall'art. 47 cod. nav. presenta un più accentuato carattere di determinatezza, ovvero quella delle "gravi violazioni edilizie" ex art. 01, comma 2 ter, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, in relazione alla quale la norma si esprime in termini di doverosità ("sono revocate")».
6.3. Alla stregua delle coordinate ermeneutico-applicative dianzi declinate, è da escludersi, dunque, che, a fronte degli abusi edilizi emersi a carico dei germani C. sulla base di accertamenti amministrativi resistiti al sindacato giurisdizionale di legittimità per essi invocato, potessero residuare al Comune di Amalfi margini discrezionali per abdicare all’adozione della misura decadenziale di cui agli artt. 47, lett. b ed f, cod. nav., 01, comma 2 ter, del d.l. n, 400/1993, 19 della concessione n. 3 del 20 marzo 2009.
6.4. L’argomento attoreo incentrato sul divieto di avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, sancito dall’art. 4, comma 4 bis (peraltro eliminato con la novella operata dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 131/2024), della l. n. 118/2022 è da intendersi, infine, dequotato dalle statuizioni sancite dal Consiglio di Stato, sez. VII, nelle sentenze n. 4479, n. 4480 e n. 4481 del 20 maggio 2024 nel senso della disapplicazione del divieto in parola (cfr., in termini adesivi, TAR Liguria, Genova, sez. I, 19 febbraio 2025, n. 183; sul punto, cfr. più diffusamente retro, sub n. 1.1.6).
7. Motivo rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.ad.
Alla stregua dei titoli abilitativi via via rilasciati in relazione allo stabilimento de quo, quest’ultimo non avrebbe subito modifiche rilevanti: gli abusi contestati con l’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014 non sarebbero, infatti, sussistiti o, comunque, si sarebbero sostanziati in lievi difformità non implicanti alterazioni plano-volumetriche, e non avrebbero, quindi, integrato gli estremi propri del cattivo uso del bene demaniale ovvero della grave violazione degli obblighi derivanti dalle norme legislative o regolamentari e/o dal titolo costitutivo.
7.1. Una simile censura, oltre a collidere – come visto retro, sub n. 3 – col principio “ne bis in idem”, si infrange inesorabilmente contro la congerie di illeciti edilizi, paesaggistici e demaniali ritratta nell’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014, che ha comportato la trasformazione di una struttura balneare ab origine assentita come essenziale, precaria e amovibile in una struttura dimensionalmente più ampia, funzionalmente più complessa, nonché stabilmente ancorata al suolo: «- vasca di sollevamento impianto fognario in c.a. parzialmente interrata nell'arenile di superficie di circa mq 22,00; - n. 5 pilastri in ferro e cls. inseriti in tubazione di eternit; - n. 12 pilastri in ferro con riempimento in calcestruzzo; - n. 4 pilastri in ferro e cls.; - n. 1 pilastrino in c.a. di sostegno scala di accesso all'arenile; - scala in ferro e legno di accesso; - scala di accesso allo stabilimento; - n. 2 solai in laterocemento e putrelle di acciaio di circa 40,00 mq di superficie ciascuno; - un manufatto ubicato al primo livello di dimensioni di circa 8,00 m x 5,10 m, di altezza netta di m 2,30 circa, con una volumetria complessiva di circa 94,00 mc, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, muratura, vetri ed infissi in pvc., suddiviso internamente in tre locali w.c., un locale laboratorio, un locale deposito-spogliatoio, ricavato nel sottoscala di accesso alla struttura, ed un ambiente adibito a bar; - un manufatto ubicato al primo livello di dimensioni di circa 2,00 m x 4,35 m., di altezza netta di m 2,60 circa, con una volumetria complessiva di circa 23,00 mc, completamente chiuso su tre lati da pareti in materiale plastico, vetri ed infissi in pvc, adibito a snack-bar; - un manufatto ubicato al secondo livello di dimensioni di circa 8,00 m x 5,35 m, di altezza netta media di m 2,30 circa, con una volumetria complessiva di circa 98,50 mc, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, muratura, vetri ed infissi in pvc., suddiviso internamente in un locale w.c., un locale deposito, una sala bar ed un ambiente ingresso-bar; - tettoia in materiale plastico coibentato con struttura di sostegno in profilati metallici di superficie complessiva di mq 75,00 circa a copertura parziale del terrazzo; - solaio in legno e ferro di circa 32,00 mq di superficie, sostenuto da tre pilastri in legno, in ampliamento del preesistente solaio; - installazione di tubazioni, canalizzazioni, centratine, contatori, dispositivi, raccorderie e apparecchiature di vario genere, inerenti gli impianti di scarico fognario, del gas, dell'energia elettrica, di illuminazione, di condizionamento, di acqua, di telecomunicazioni, ecc. dislocati in tutti gli ambienti e a tutti ì piani dello stabilimento; n. 25 fondazioni dei pali» (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.2).
7.2. Il rilevato quadro di abusività connotante il lido balneare “Mar di BA” è stato così succintamente avallato da questo TAR Campania, Salerno, sez. II, il quale, con sentenza n. 1307 del 21 agosto 2017, ha respinto il ricorso iscritto a r.g. n. 1468/2014, proposto dai germani C. avverso la menzionata ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014: «Lo stabilimento balneare … è risultato occupare abusivamente il suolo demaniale per una superficie di circa 169,00 mq ed è risultato, per le sue complessive caratteristiche strutturali, essere opera stabilmente ancorata al suolo e di difficile rimozione, in difformità da quanto previsto dai titolo edilizi e demaniali che ne avevano prescritto la rimovibilità alla fine di ogni stagione balneare (si veda punto 17 comma 1 concessione demaniale marittima n. 3/2009)».
Con maggiore impegno argomentativo, il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 11200 del 27 dicembre 2023, nel confermare la suindicata pronuncia di primo grado, ha rilevato che:
«… dal provvedimento impugnato e dalla relazione del responsabile dell’area tecnica del Comune, risult[a] che gli abusi riscontrati siano di due tipi. Alcune opere risultano al Comune in difformità dai titoli; altre opere risultano, invece, integralmente prive di titoli.
In particolare, sono integralmente prive di titolo le seguenti opere: i) vasca di sollevamento impianto fognario in c.a, parzialmente interrata nell'arenile di superficie di circa mq 22,00; ii) manufatto ubicato al primo livello di dimensioni di circa 8,00 m x 5,10 m, di altezza netta di m 2,30 circa, con una volumetria complessiva di circa 94,00 mc, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, muratura, vetri ed infissi in pvc, suddiviso internamente in tre locali w.c., un locale laboratorio, un locale deposito-spogliatoio, ricavato nel sottoscala di accesso alla struttura, ed un ambiente adibito a bar; iii) manufatto ubicato al primo livello di dimensioni di circa 2,00 m x 4,35 m, di altezza netta di m 2,60 circa, con una volumetria complessiva di circa 23,00 mc, completamente chiuso su tre lati da pareti in materiale plastico, vetri ed infissi in pvc, adibito a snack-bar; iv) manufatto ubicato al secondo livello di dimensioni di circa 8,00 m x 5,35 m, di altezza netta media di m 2,30 circa, con una volumetria complessiva di circa 98,50 mc, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, muratura, vetri ed infissi in pvc, suddiviso internamente in un locale w.c., un locale deposito, una sala bar ed un ambiente ingresso-bar (abuso totale); v) l’installazione di tubazioni, canalizzazioni, centraline, contatori, dispositivi, raccorderie e apparecchiature di vario genere, inerenti gli impianti di scarico fognario, del gas, dell'energia elettrica, di illuminazione, di condizionamento, di acqua, di telecomunicazioni, ecc, dislocati in tutti gli ambienti e a tutti i piani dello stabilimento.
Sono, invece, ritenute eseguite in difformità dai titoli le seguenti opere: i) i 5 pilastri in ferro e cls inseriti in tubazione di eternit; ii) i 12 pilastri in ferro con riempimento in calcestruzzo; iii) i 4 pilastri in ferro e cls; iv) il pilastrino in c.a. di sostegno scala di accesso all'arenile; v) la scala in ferro e legno di accesso all'arenile; vi) la scala di accesso allo stabilimento; vii) i due solai in laterocemento e putrelle di acciaio di circa 40,00 mq di superficie ciascuno; viii) la tettoia in materiale plastico coibentato con struttura di sostegno in profilati metallici di superficie complessiva di mq 75,00 circa a copertura parziale del terrazzo; ix) il solaio in legno e ferro di circa 32,00 mq. di superficie, sostenuto da tre pilastri in legno, in ampliamento del preesistente solaio; x) le 25 fondazioni dei pali.
Il complesso delle opere realizzate – molte delle quali non sorrette da alcun titolo – conduce a decretare l’infondatezza del ricorso in appello. Infatti, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio “la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8848; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6681; Id, 12 aprile 2021, n. 2974; Id., 1 aprile 2021, n. 2721; Id., 19 ottobre 2020, n. 6300; Id., 30 giugno 2020, n. 4170; Id., 30 giugno 2020, n. 4170; Id., 7 novembre 2019, n. 7601; Id., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 5887). Applicando il principio al caso di specie, risulta evidente come l’insieme complessivo delle opere realizzate comporti la creazione di un organismo del tutto diverso da quello originariamente assentito e giustifichi, pertanto, il provvedimento repressivo del Comune. Né, del resto, l’assenza di titoli o le difformità sono smentite dagli appellanti i quali si sono limitati a deduzioni solo parziali e, comunque, non idonee a scalfire l’accertamento del Comune, ritenuto legittimo dal giudice di primo grado. Infatti, i signori C. non hanno depositato in giudizio i titoli edilizi che assentirebbero le numerose opere prive di titolo né che comproverebbero le difformità riscontrate dall’amministrazione, limitandosi a far riferimento agli elaborati grafici della precedente concessione ma senza fornire evidenze certe in ordine alla legittimità del complesso di interventi realizzati. Fermo restando, inoltre, la circostanza che le opere dovevano essere rimosse alla fine di ogni stagione e avere, quindi, quel carattere di facile amovibilità che è, invero, smentito dalla ricostruzione fattuale in precedenza compiuta.
Pertanto, anche tali deduzioni non consentono di superare la complessiva valutazione effettuata dalla quale, come evidenziato, emerge un complesso di opere prive di titolo o, comunque, difformi dai titoli, né facilmente amovibili.
… le difformità di suolo demaniale occupato sono analiticamente indicate nel provvedimento che muove da quanto assentito nella concessione (169,00 metri con opere di facile rimozione) e lo confronta con l’insieme delle opere realizzate che non risultano facilmente amovibili, compromettendo anche l’interesse paesaggistico in ragione del quale si era imposta la rimozione delle strutture al termine della stagione balneare».
Trattasi, all’evidenza, di statuizioni in cui le singole deduzioni attoree riportate retro, in narrativa, sub n. 3.ad, trovano puntuale confutazione e che, quindi, non possono essere qui rimesse in discussione, in difetto di elementi fattuali nuovi e dirimenti, che – come osservato retro sub n. 3 – avrebbero dovuto, in ogni caso, essere fatti valere mediante l’appropriato rimedio ex art. ex art. 106 cod. proc. amm.
7.3. D’altronde, il giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. formatosi sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014 ha coperto il “dedotto” e il “deducibile” relativo alla controversia definita dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 11200 del 27 dicembre 2023, ivi comprese, cioè, le questioni e gli accertamenti di abusività che hanno rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico–giuridico ineludibile della pronuncia – costituenti il giudicato implicito – e che si ricollegano, quindi, in modo indissolubile alla stessa – costituente il giudicato esplicito – formandone l’indispensabile presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2674; sez. VI, 1° ottobre 2019, n. 6556; sez. V, 28 gennaio 2021, n. 832). Il che impedisce – come detto – di rimettere qui in discussione la portata di illeciti edilizi, paesaggistici e demaniali già acclarata con effetti di giudicato sostanziale mediante una decisione che ha escluso – sia in primo sia in secondo grado – i denunciati vizi della relativa contestazione.
7.4. Ferme restando le superiori considerazioni, a riprova della sussistenza e rilevanza degli illeciti in parola milita, d’altronde, la circostanza confessoria che il ricorrente abbia avvertito la necessità, da un lato, di effettuarne la sia pur parziale rimozione (giusta SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656) e, d’altro lato, di richiederne la sanatoria quanto alle difformità residuate alla progettata demolizione spontanea (giusta istanza del 22 novembre 2024, prot. n. 22545) così da sconfessare i propri assunti di assenza e/o lievità degli abusi contestatigli, nonché da lasciar perfino dubitare del proprio interesse qualificato, concreto e attuale a dolersi degli addebiti rivoltigli.
In questo senso, va ricordato l’arresto sancito da Cons. Stato, sez. VI, 1° giugno 2022, n. 4444: «l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui “nemo potest venire contra factum proprium” (Consiglio di Stato, sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825). Lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura, infatti, un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa. Il che si traduce in una carenza di interesse a contestare in giudizio la qualificazione dei fatti ammessi in sede procedimentale, posti a base della condotta tenuta dal ricorrente nei rapporti con l’amministrazione resistente». Ed è, appunto, in questo senso, che il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, nella propria relazione istruttoria del 17 luglio 2025, prot. n. 13648, ha sottolineato che «l'atto in sé di avanzare richiesta di regolarizzazione di opere abusive mediante la presentazione di accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica fa appalesare senza ombra di dubbio la condizione tale per cui lo stato attuale della struttura insistente sull'area demaniale non corrisponda ai titoli edilizi-urbanistici legittimanti e citati in ordinanza n. 18/2014».
8. Motivo rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.ae.
Nessuna violazione degli artt. 45 bis e 46 cod. nav. sarebbe stata ricollegabile al subentro della M., quest’ultima essendo scaturita dalla regolarizzazione della società di fatto e dalla trasformazione ex art. 2500 octies cod. civ. della comunione aziendale tra i coeredi di C. S., rimasti unici titolari della concessione per effetto della rinuncia dell’altro contitolare originario.
Al riguardo, giova chiarire, in punto di fatto, alla luce della documentazione depositata in giudizio, che:
- la concessione demaniale marittima n. 3 del 20 marzo 2009 è stata rilasciata in favore di C. S. e C. A.;
- C. S. è deceduto il 3 agosto 2019, lasciando quali propri eredi la coniuge Di EV TE (in appresso, D. L. C.) ed i propri BA FR (in appresso, C. F.), BA AO (in appresso, C. P.) e C. M.;
- gli eredi D. L. C., C. F. e C. P., con atti del 10 marzo 2020, hanno espressamente dichiarato di rinunciare al subingresso nella contitolarità della concessione n. 3 del 20 marzo 2009 a beneficio di C. M., il quale, in data 1° aprile 2020 (prot. n. 4695), ha rassegnato al Comune di Amalfi istanza di subentro nella titolarità della medesima concessione n. 3 del 20 marzo 2009, confermando la rinuncia e la manleva degli altri coeredi;
- il richiesto subentro di C. M. nella concessione n. 3 del 20 marzo 2009 è stato autorizzato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio del Comune di Amalfi con atto n. 3 del 23 aprile 2020, rep. n. 5, prot. n. 5433;
- successivamente, l’altro concessionario superstite (C. A.), con atto del 10 giugno 2021, ha ceduto la propria quota di contitolarità della concessione n. 3 del 20 marzo 2009 in favore dei germani C. F., C. P. e C. M.;
- frattanto, questi ultimi, in data 16 marzo 2021, avevano costituito la società a responsabilità M. (odierna ricorrente insieme al proprio legale rappresentante, C. M.);
- la M. non ha mai formalmente richiesto al Comune di Amalfi l’autorizzazione al subentro nella concessione n. 3 del 20 marzo 2009.
Tanto chiarito, in punto di fatto, non risulta oggettivamente contestabile, da un lato, che la M. è un soggetto giuridico diverso, dotato di autonomia patrimoniale, rispetto a colui (C. M.) in favore del quale figura ritualmente assentito il subingresso nella contitolarità della concessione n. 3 del 20 marzo 2009, così come rispetto a coloro (C. F. e C. P.) i quali, insieme al primo, hanno beneficiato della cessione di quota da parte dell’altro concessionario (C. A.), e, d’altro lato, che la medesima M. non ha mai richiesto né ottenuto l’autorizzazione al subentro nella concessione n. 3 del 20 marzo 2009.
Né vale a sopperire a tale deficit di legittimazione della M. l’argomento attoreo incentrato sull’asserita regolarizzazione, mediante costituzione societaria, della comunione tra i coeredi di C. S.
E ciò: - sia perché, in seguito al decesso dell’originario contitolare, C. S., gli eredi D. L. C., C. F. e C. P. hanno rinunciato ai loro diritti sulla della concessione n. 3 del 20 marzo 2009 a beneficio del solo C. M., il quale, a sua volta, esclusivamente a proprio nome ha richiesto (in data 1° aprile 2020) e conseguito (23 aprile 2020) il subentro nella quota del menzionato C. S., ed esclusivamente a proprio nome ha ottenuto, giusta atto del 18 settembre 2020, prot. n. 11238, la proroga del rapporto concessorio unitamente al cointestatario C. A., per modo che detta quota non avrebbe potuto far parte della comunione ereditaria al momento (16 marzo 2021) della costituzione della M.; - sia perché, alla cessione della quota da parte di C. A. in favore dei germani C. F., C. P. e C. M. (in data 10 giugno 2021) non ha fatto riscontro alcuna istanza e susseguente atto autorizzativo al subentro in favore dei predetti coeredi né, tanto meno, della M. (costituita il 16 marzo 2021, prima della cessione in parola).
Di qui, dunque, la violazione degli artt. 45 bis («Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione») e 46, comma 1 («Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell' autorità concedente») cod. nav. , e, quindi, la sussistenza degli estremi della decadenza comminata dal successivo art. 47, comma 1, lett. e («abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione»).
9. Motivo rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.ba.
Il ristretto termine del disposto sgombero sarebbe del tutto incongruo.
Il ricorrente non ha dimostrato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. quali fossero le esigenze specifiche in ragione delle quali il termine (11 aprile 2024) fissato con l’ordinanza n. 4 del 29 marzo 2024 per lo sgombero dell’area demaniale marittima fosse insufficiente, laddove la decadenza della concessione n. 3 del 20 marzo 2009 risultava già disposta con la determina n. 373 del 19 marzo 2024.
10. Motivi rubricati retro, in narrativa, sub n. 3.bb e 3.bd.
Il disposto sgombero non sarebbe assistito da un interesse pubblico giustificativo, tenuto conto che, in caso di suo rilascio, il bene demaniale marittimo non sarebbe fruibile da parte della collettività, per effetto dell’operante divieto di avvio di procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, sancito dall’art. 4, comma 4 bis, della l. n. 118/2022.
Esso sarebbe stato, per di più, precluso dalla proroga ex lege della concessione n. 3 del 20 marzo 2009
Le censure in esame trovano confutazione nei rilievi formulati retro, sub n. 1 e 6.4.
11. Motivi rubricati retro, in narrativa, sub n. 3.be e 3.cd.
Il disposto sgombero, al pari del disposto annullamento del titolo annonario, sarebbe stato precluso dalla reviviscenza dell’originario termine di scadenza ex lege del rapporto concessorio fino al 2033, in quanto: a) il demanio marittimo non potrebbe qualificarsi a guisa di “risorsa scarsa”; a) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 32559 del 23 novembre 2023, hanno annullato con rinvio la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 31 dicembre 2021.
11.1. La tesi attorea sub lett. a trova aperta smentita nelle argomentazioni articolate dal Consiglio di Stato, sez. VII, nelle sentenze n. 4479, n. 4480 e n. 4481 del 20 maggio 2024 circa l’incidenza della questione della scarsità delle risorse naturali sulla disapplicazione delle proroghe legali automatiche delle concessioni demaniali (cfr. retro, sub n. 1.1.6).
Ed è appena il caso di soggiungere, a testimonianza dell’innegabile limitatezza – o meglio unicità – dell’area controversa ed a decisivo ripudio della tesi in parola, che la spiaggia “Marina Grande” trovasi ubicata entro la “Costiera Amalfitana”, inserita tra i “Paesaggi Culturali” che l’UNESCO considera “Patrimonio dell’Umanità”, nell’altamente rinomata località turistica di Amalfi, il cui territorio comunale è interamente assoggettato a vincolo paesaggistico giusta d.m. 22 novembre 1955, nonché disciplinato dal Piano urbanistico territoriale (PUT) dell’Area Sorrentino-Amalfitana (l. r. Campania n. 35/1987) e dal Piano del Parco Regionale dei Monti Lattari.
11.2. In merito all’assunto sub letto b, valga qui ribadire che sulla sostanza degli attesti nomofilattici dell’Adunanza Plenaria è insuscettibile di incidere l'annullamento con rinvio disposto da Cass. civ., sez. un., 23 novembre 2023, n. 32559, in quanto attinente ad un profilo processuale, e che, in ogni caso, come annotato da Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200, «a differenza della sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione dalla sentenza delle SS.UU. n. 32559/2023, non risulta impugnata» la sentenza del 9 novembre 2021, n. 17 (cfr. retro, sub n. 1.2).
12. Motivi rubricati retro, in narrativa, sub n. 3.bc e 3.cb.
L’ordinanza n. 4 del 29 marzo 2024 ed il provvedimento del 2 aprile 2024, prot. n. 6148, avrebbero dovuto essere preceduti dalla valutazione della SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, e del manifestato proponimento di rimozione delle opere contestate, nonché, quanto alla prima, dall’erogazione di un congruo indennizzo in favore della concessionaria.
12.1. Anche tali ordini di doglianze trovano confutazione nelle considerazioni svolte retro, sub n. 5.
12.2. Si aggiunga, in ogni caso, che lo sgombero dell’area demaniale marittima e l’annullamento della SCIA del 14 aprile 2023, prot. n. 7246, rinvengono la loro diretta ragione giustificativa nella decadenza della concessione n. 3 del 20 marzo 2009, dichiarata con la determina n. 373 del 19 marzo 2024, rispetto alla quale l’esecuzione degli abusi (solo in parte) destinati a rimozione si situa a monte, quale oggettivo e imprescindibile presupposto applicativo (“factum infectum fieri nequit”).
12.3. Si aggiunga, altresì, che il manifestato proponimento di rimozione delle opere contestate non risulta aver avuto effettivo seguito a cura del C.
12.4. Fuori luogo è, infine, la pretesa all’indennizzo per il rilascio dell’area demaniale marittima.
Al riguardo, occorre, in primis, rimarcare che in esito alla novella introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 131/2024, a norma dell’art. 4, comma 9, della l. n. 118/2022, «in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025»; e che una simile, previsione, a tenore del citato art. 1, comma 13, del d.l. n. 131/2024 è da intendersi comunque irretroattiva («Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e ai relativi atti concessori»).
In ogni caso, deve osservarsi che la pretesa attorea rimane preclusa dalla disposizione dell’art. 49, comma 1, cod. nav., ai sensi della quale, «salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato». Disposizione, questa, che ha superato il vaglio della Corte di Giustizia UE, la quale, con decisione dell'11 luglio 2024 nella causa C-598/22, Società Italiana Imprese Balneari, la Corte di Giustizia ne ha sancito la compatibilità con l’art. 49 TFUE («L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l'occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell'atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell'area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione»).
Non senza considerare, infine, che, da un lato, l’indennizzo invocato dalla ricorrente non può trovare giustificazione a fronte dell’acclarata abusività delle trasformazioni da essa apportate al bene demaniale in concessione e che, d’altro lato il suo mancato riconoscimento non è, di per sé, suscettibile di infirmare l’adottato provvedimento di sgombero.
13. Motivo rubricato retro, in narrativa, sub n. 3.cc.
Non ricorrerebbero, nella specie, le condizioni decadenziali di cui all’art. 64, comma 8, del d.lgs. n. 59/2010.
A dispetto dell’assunto attoreo, il potere di revoca esercitato dall’amministrazione comunale resistente trova appiglio normativo nella disposizione dell’art. 64, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010, a tenore della quale «l’avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro», nel senso che il venir meno di una condizione ab origine essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale (conformità urbanistico-edilizia dei locali di relativo insediamento) non può non riflettersi sulla perdurante validità ed efficacia del titolo annonario.
In tale prospettiva, per granitica giurisprudenza, si è ritenuto che l'accertata abusività dei locali destinati all'esercizio dell'attività commerciale non possa non comportare la revoca dell'autorizzazione commerciale, senza che residui spazio a valutazioni di interessi o al disimpegno di attività discrezionale, atteggiandosi la revoca ad atto dovuto. In termini più generali, riferiti a qualsivoglia attività commerciale, si è affermato che il legittimo esercizio di un'attività commerciale è ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere (cfr., ex multis, Cons, Stato, sez. VI, 23 ottobre 2015, n. 4880; sez. V, 7 novembre 2022, n. 9786; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 26 aprile 2021, n. 2691; sez. III, 6 settembre 2021, n. 5710; 1° febbraio 2023, n. 738).
Tanto chiarito, era ineludibile, nella specie, la doverosa rimozione dei titoli annonari conseguiti dalla M., tenuto conto sia dell’acclarata abusività sia della sopravvenuta indisponibilità dello stabilimento ove si svolgeva l’attività commerciale assentita.
14. Motivi rubricati retro, in narrativa, sub n. 7 e 9.a.
Il riesame in autotutela dell’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014 avrebbe dovuto considerarsi doveroso a fronte della revisione delle analoghe contestazioni riferite allo stabilimento “Marina Grande”; donde il silenzio inadempimento illegittimamente serbato dal Comune di Amalfi col gravato atto soprassessorio rispetto alla richiesta del 21 ottobre 2024 (prot. n. 20324).
Il C. lamenta, segnatamente, l’indisponibilità dell’amministrazione comunale a riconsiderare la propria posizione alla luce delle sopravvenienze occorse in relazione all’adiacente stabilimento “Marina Grande”, predicando la doverosità del riesame richiestole.
14.1. Le proposizioni attoree si infrangono, in primis, contro il dato oggettivo che dalla documentazione depositata in giudizio non emerge l’adozione di alcun provvedimento di rimozione in autotutela delle analoghe determinazioni con riferimento al cennato lido balneare “Marina Grande”, l’adozione di atti aventi natura meramente ricognitivo-interlocutoria non potendosi, di certo, intendere per tale.
Scontano, poi, il limite per cui, onde configurare l’invocata parificazione di trattamento, è necessario che vi sia un rapporto di coincidenza tra la fattispecie dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, e, quindi, l’oggettiva ed assoluta identità di situazioni messe a confronto, in modo da dimostrare l’esistenza della lamentata disuguaglianza di trattamento, di un contrasto logico insanabile e di una palese ingiustizia. Laddove, nel caso in esame, non risulta compiutamente dimostrata dalla ricorrente la piena omogeneità tra la situazione dell’area demaniale marittima assegnatale in concessione e la situazione dell’area demaniale marittima per cui sarebbe emersa l’opportunità di approfondimenti istruttori in loco.
14.2. Tutto ciò induce, dunque, ad escludere la predicata doverosità del richiesto riesame in autotutela delle determinazioni ex ante assunte dall’amministrazione comunale.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che presupposto sostanziale del silenzio inadempimento avversabile ex art. 31 cod. proc. amm. è la sussistenza di un obbligo di provvedere, ossia di adottare un provvedimento espresso a fronte dell’istanza del privato, in omaggio al precetto dell’art. 2, comma 1, della l. n. 241/1990.
In altri termini, l’omessa emanazione del provvedimento finale in tanto assume il valore di silenzio inadempimento, in quanto sussista un obbligo giuridico di provvedere, e cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico.
In mancanza di un simile presupposto, l’inerzia dell’amministrazione non può qualificarsi in termini di silenzio inadempimento.
Ora, nella specie, non era in radice configurabile, in capo al Comune di Amalfi, alcun obbligo di pronunciarsi in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno, mediante l’azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., l'attivazione di un procedimento in tal senso.
Il potere di autotutela soggiace, infatti, alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e si esercita d'ufficio, nel rispetto dei criteri di certezza delle situazioni giuridiche e di efficienza gestionale, cui detta valutazione discrezionale deve essere improntata; è, quindi, incoercibile e non si esercita in base ad una istanza di parte, avente, al più, portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad ingenerare alcun obbligo giuridico di provvedere (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 4308/2010; sez. IV, n. 3270/2010; sez. V, n. 5199/2012; sez. IV, n. 4714/2013; sez. V, n. 3095/2014; sez. IV, n. 3426/2014; n. 4309/2014; sez. V, n. 273/2015; sez. IV, n. 2237/2015; sez. V, n. 4642/2016; sez. IV, n. 2751/2017; n. 1945/2018; sez. V, n. 2380/2018; sez. III, n. 782/2019; sez. V, n. 3576/2019; n. 4502/2019; sez. IV, n. 2622/2021; n. 1687/2022; n. 7434/2024; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giur., n. 380/1017; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 563/2013; sez. VIII, n. 72/2014; Salerno, sez. II, n. 1033/2014; n. 1033/2016; Napoli, sez. I, n. 6139/2018; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 8543/2013; n. 10662/2018; TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2434/2013; TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 1612/2013; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 236/2019).
La proposizione dell’esercizio dei poteri di autotutela non è, cioè, di per sé, in grado di generare un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare l’attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antigiuridici: questo principio trova conferma testuale nella lettera dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, che prefigura l'iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera “possibilità”, e si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 2540/2020; n. 3277/2020; n. 5492/2021; n. 2654/2022).
Ed invero, la preclusione del ricorso al silenzio inadempimento onde ottenere l’intervento dell’amministrazione in autotutela rinviene, tra l’altro, la propria ratio nell'esigenza di evitare l’aggiramento della regola del termine decadenziale di impugnazione dell'atto amministrativo.
Il vietato éscamotage postula, in particolare, una sequenza procedimentale in cui sussista un provvedimento inoppugnato o inoppugnabile e sia instaurata la procedura del silenzio inadempimento allo scopo strumentale e surrettizio di provocare l'adozione di un nuovo provvedimento di riesame, il quale, assorbendo o sostituendo il precedente, riconosca all’interessato il bene della vita dapprima denegato ovvero lo rimetta in termini per tutelarsi giurisdizionalmente avverso la reiterata pronuncia sfavorevole (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2549/2012; sez. VI, n. 3634/2013).
15. Motivi rubricati retro, in narrativa, sub n. 9.b-c.
Diversamente da quanto presupposto dall’ente locale, il ius superveniens costituito dal “decreto Salva Casa”, siccome introduttivo di nuovi criteri, parametri e condizioni per la sanabilità e la conservazione delle opere abusive, sarebbe suscettibile di incidere sulle situazioni acclarate prima della sua entrata in vigore, in omaggio al principio ordinamentale del favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi; con la conseguenza che, ben avrebbe potuto l’interessata eseguire il parziale ripristino dello status quo ante e contestualmente richiedere la sanatoria delle residue difformità minori.
L’amministrazione resistente avrebbe erroneamente predicato l’applicabilità dell'art. 32, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, perché, nel caso in esame, una volta eseguite le rimozioni di cui alla SCIA del 12 febbraio 2024, prot. n. 2656, non verrebbero in rilievo variazioni essenziali e perché, comunque, seppure tali fossero, rientrerebbero nell’orbita applicativa del successivo art. 36 bis
15.1. L’art. 36 bis, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 stabilisce che: «In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32».
15.2. Ora, è pur vero che, come osservato da Cons. Stato, sez. II, 9 settembre 2024, n. 7486, nonché ribadito da TAR Campania, Salerno, sez. II, 27 febbraio 2025, n. 406; 24 aprile 2025, n. 789; 12 giugno 2025, n. 1097, il ius superveniens costituito dalla disciplina "Salva Casa" (art. 1, comma 1, lett. h, del d.l. n. 69/2024, conv. in l. n. 105/2024) è da ritenersi far premio, in omaggio al sotteso favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi, su tutti i procedimenti sanzionatori non ancora irreversibilmente conclusisi col ripristino dello stato dei luoghi.
Ma è altrettanto innegabile che un simile effetto conservativo non possa sospingersi oltre il perimetro dell’attività sanzionatoria amministrativa – cui figura dalla norma espressamente circoscritto, sul piano temporale, mediante l’espressione «fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative» – e impingere in quello ormai intangibile proprio del giudicato che – come, appunto, nella specie – abbia definitivamente acclarato la natura e la consistenza degli abusi contestati.
15.3. I profili di censura dianzi ripudiati sono ulteriormente dequotati dall’infondatezza della censura di inapplicabilità dell’art. 32, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001.
Ed invero, gli abusi contestati con l’ordinanza di demolizione n. 18 del 24 giugno 2014 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.2), resistita alla relativa impugnazione (respinta sia, in primo grado, da questo TAR Campania, Salerno, sez. II, con sentenza n. 1307 del 21 agosto 2017, sia, in appello, dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 11200 del 27 dicembre 2023), per la relativa natura e consistenza, precipuamente in quanto riguardati nella loro globalità, piuttosto che parcellizzati secondo la prospettazione fornita con l’istanza del 27 novembre 2024, prot. n. 22772, non possono non integrare almeno gli estremi propri delle variazioni essenziali («incidendo nel complesso significativamente sugli elementi sostanziali della costruzione e, qualificandosi – senza alcun dubbio – come variazioni essenziali previste dall' art. 32, comma 1, lett. b e d, del d.p.r. n. 380/2001», recita il gravato provvedimento del 22 gennaio 2025, prot. n. 1225) e, in quanto innegabilmente realizzati in area assoggettata a vincolo paesaggistico (tanto da formare oggetto anche di richiesto accertamento di compatibilità ex art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004), non possono non assurgere al livello della totale difformità ex art. 32, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 («Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44»).
L’assunto attoreo sconta, d’altronde, il tenore della seguente statuizione, sancita dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza n. 11200 del 27 dicembre 2023: «Il complesso delle opere realizzate – molte delle quali non sorrette da alcun titolo – conduce a decretare l’infondatezza del ricorso in appello. Infatti, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio “la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8848; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6681; Id, 12 aprile 2021, n. 2974; Id., 1 aprile 2021, n. 2721; Id., 19 ottobre 2020, n. 6300; Id., 30 giugno 2020, n. 4170; Id., 30 giugno 2020, n. 4170; Id., 7 novembre 2019, n. 7601; Id., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 5887). Applicando il principio al caso di specie, risulta evidente come l’insieme complessivo delle opere realizzate comporti la creazione di un organismo del tutto diverso da quello originariamente assentito e giustifichi, pertanto, il provvedimento repressivo del Comune».
Statuizione, questa, che si pone, dunque, in linea col consolidato indirizzo secondo cui «la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L’opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente» (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2021, n. 4279).
Ebbene, a fronte di una congerie di illeciti edilizi (oltre che paesaggistici e demaniali) tutt’altro che circoscritta agli interventi denunciati nella SCIA del 10 maggio 2023, la sanatoria con quest’ultima richiesta non avrebbe potuto essere legittimamente frammentata e disarticolata dal quadro organico di abusi accertati in corrispondenza del lido balneare “Mar di BA” senza contravvenire al principio ordinamentale di unitarietà della stessa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4033; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 18 maggio 2016, n. 862; 18 settembre 2019, n. 1247; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 8 marzo 2017, n. 549). In questo senso, occorre rimarcare che la legislazione urbanistica e la giurisprudenza escludono la possibilità di una sanatoria parcellizzata (nello spazio e nel tempo), sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario, e non in relazione a singole parti autonomamente considerate; cosicché non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa; d’altronde, una volta che risulti l'inaccoglibilità di una istanza per come è stata proposta, l'amministrazione legittimamente la respinge, senza doversi porre la questione se una diversa istanza – in ipotesi – avrebbe potuto avere un esito diverso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4033).
15.4. L’approccio seguito da parte ricorrente sia in sede procedimentale sia in sede processuale, incentrato sulla postulata coniugazione tra parziale demolizione e parziale sanatoria degli abusi accertati a proprio carico si infrange, inoltre, contro un ulteriore ostacolo insuperabile. E cioè contro i principi ordinamentali in materia edilizia di unitarietà della sanzione ripristinatoria, di inscindibilità della sanatoria e di immodificabilità dello stato dei luoghi
15.4.1. In particolare, con riferimento al primo principio, valga richiamare l’arresto pretorio secondo cui «la parziale ottemperanza all'ordine di demolizione equivale a completa inottemperanza», in quanto «la lesione dell'assetto del territorio permane fino alla riduzione in pristino stato con conseguente piena applicazione delle corrispondenti sanzioni» (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 5 novembre 2020, n. 5031; sez. III, 4 aprile 2022, n. 2310; Salerno, sez. II, 26 aprile 2023, n. 970; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 24 ottobre 2023, n. 2444).
In tale prospettiva, ossia nell’ottica dell’unitarietà o infrazionabilità degli abusi sanzionati, va, quindi, escluso che il destinatario dell'ordine di demolizione possa selezionare ad libitum se e quali delle opere rimuovere: si tratta di una valutazione già operata dall'amministrazione procedente in sede di adozione della misura repressivo-ripristinatoria e che, ove divenuta incontestabile, non può venire surrettiziamente rimessa in gioco in fase esecutiva (cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. III, 5 ottobre 2020, n. 1136).
15.4.2. Quanto al secondo principio, giova rammentare che l'opera sine titulo va identificata, ai fini della sanatoria, con riferimento all'unitarietà dell’edificazione realizzata, restando irrilevante il suo preteso frazionamento in distinte porzioni (cfr., ex multis, Cons. Stato, n. 1435/2011; sez. VI, n. 2541/2013; sez. IV, n. 2995/2014; sez. VI, n. 4033/2018; n. 4568/2018; sez. II, n. 2670/2020; sez. VI, n. 1350/2021; TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 180/2012; n. 1497/2014; n. 862/2016; n. 1247/2019; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 11480/2015; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 54972017; TAR Campania, Napoli, n. 3927/2018). Di conseguenza, onde apprezzare la conformità urbanistico-edilizia e la compatibilità paesaggistica di una pluralità di interventi legati tra loro da un intrinseco collegamento funzionale, non è consentita una valutazione atomistica degli stessi, ma occorre, piuttosto, procedere a un giudizio unitario e complessivo dell'insieme delle opere realizzate (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2842/2023).
In argomento, si è, appunto, osservato che: «… al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo. I molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera "frazionata" … Nel verificare l'unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, peraltro, non può tenersi conto del mero profilo strutturale, afferente alle tecniche costruttive del singolo manufatto, ma deve prendersi in esame anche l'elemento funzionale, al fine di verificare se le varie opere, pur strutturalmente separate, siano, tuttavia, strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico, consentendo la realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso alla loro realizzazione … qualora le opere abusive siano tra loro connesse, dando luogo ad un intervento unitario, l'istante è tenuto a scegliere tra l'integrale ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione e rimozione di tutte le opere accertate come abusive dall'amministrazione, ovvero la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità riferita al complessivo intervento abuso, unitariamente considerato, sempre che lo stesso sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della sua realizzazione e al momento di presentazione della domanda. L'art. 36 d.p.r. n. 380/2001, del resto, regola la sanatoria avuto riguardo all'intervento abusivo e non alla singola opera abusiva; sicché, risultando l'intervento, anche alla stregua delle tipologie di intervento definite dall'art. 3 d.p.r. n. 380/2001, il risultato edilizio di una singola opera o di plurime opere funzionalmente connesse, la sanatoria dell'intervento non può non avere ad oggetto il complesso delle opere in cui lo stesso si sostanzia» (Cons. Stato, sez. VI, n. 6235/2021).
15.4.3. Venendo, infine, al terzo principio, si è affermato che: «Il permesso di costruire in sanatoria non può essere … subordinato alla realizzazione ex post di opere di adeguamento, ponendosi altrimenti in contrasto con la stessa natura e funzione dell’istituto di cui all’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, che postulano la preesistenza sia delle opere sine titulo sia della loro ‘doppia conformità’ (cfr., ex multis, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 941/2009; TAR Umbria, Perugia, n. 365/2003; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 360/2014; TAR Valle d’Aosta, Aosta, n. 13/2014; Cass. pen. sez. III, n. 1815/2004).
In sede di accertamento di conformità, la valutazione demandata all'amministrazione è, peraltro, doverosa, oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali e ancorata alla realizzazione dell’assetto di interessi cristallizzato nella disciplina urbanistica applicabile (cfr., ex multis, TAR Campania Napoli, sez. VI, n. 21345/2008; n. 1393/2009; sez. III, n. 5149/2009; TAR Valle d'Aosta, Aosta, n. 71/2011); cosicché la sanatoria non è – come detto – invocabile in forza dell'esecuzione di ulteriori lavori, volti a rendere attualmente conformi alla normativa urbanistica e vincolistica opere da essa difformi al tempo della loro realizzazione (cfr. TAR Valle d’Aosta, Aosta, n. 13/2014)» (TAR Campania, Salerno, sez. II, 21 luglio 2021, n. 1794).
15.5. Di qui, dunque, la legittimità della ravvisata esclusione dal perimetro applicativo del successivo art. 36 bis, circoscritto alle ipotesi di “di parziali difformità e di variazioni essenziali”, e non riferibile anche a quelle di totale difformità, quali, appunto, quelle afferenti allo stabilimento “Mar di BA”.
16. Motivo rubricato retro, in narrativa, sub n. 9.d.
Il diniego di accertamento di conformità urbanistico-edilizia non avrebbe potuto perfezionarsi in difetto del necessario e propedeutico accertamento di compatibilità paesaggistica.
A ripudio di tale censura, deve osservarsi che la riscontrata insussistenza della condizione pregiudiziale di procedibilità della sanatoria urbanistico-edilizia ha reso in radice superfluo e precluso in limine l’accertamento di merito paesaggistico spettante all’autorità tutoria locale e statale, il quale sarebbe rimasto, nella sostanza travolto dalla irrimediabile insanabilità delle opere ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 2 novembre 2022, n. 864); cosicché legittimamente il Comune di Amalfi, anche in omaggio al principio ordinamentale di economicità dell’azione amministrativa, e, quindi, al fine di evitare inutili aggravi procedimentali (cfr. TAR Marche, Ancona, 18 agosto 2016, n. 487; TAR Campania, Napoli, sez. III, 6 maggio 2020, n. 1652), ha arrestato il proprio apprezzamento a tale profilo, senza dover compiere ulteriori valutazioni né interpellare la Soprintendenza di Salerno e Avellino (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2518; TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 giugno 2017, n. 3074; sez. IV, 19 settembre 2017, n. 4445; sez. III 28 agosto 2018, n. 5290; Salerno, sez. II, n. 638/2022).
Una simile impostazione neppure è da reputarsi indebolita dall’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’accertamento di compatibilità paesaggistica, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria, sussistendo un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e valutazioni urbanistiche, nel senso che questi due apprezzamenti sono destinati ad esprimersi sullo stesso oggetto in stretta successione provvedimentale e con la conseguenza che il titolo paesaggistico va acquisito prima di intraprendere il procedimento edilizio, il quale non può essere definito positivamente per l'interessato in assenza del previo conseguimento del titolo di compatibilità paesaggistica (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 14 giugno 2022, n. 4000; Salerno, sez. II, 25 maggio 2023, n. 1225). Ciò, sia in quanto, da un lato, la propedeuticità del procedimento abilitativo paesaggistico è da intendersi logicamente operante nel senso dell’eventuale preclusività del suo esito sfavorevole rispetto a quello potenzialmente favorevole del procedimento abilitativo edilizio (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2022, n. 2441), e non anche nel caso inverso (come, appunto, nel caso in esame); sia in quanto, d’altro lato, l’autonomia e l’indeclinabilità del primo rileva comunque, a prescindere dall’eventuale esito sfavorevole del secondo, ai fini delle relative sorti sul procedimento penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 181 del d.lgs. n. 42/2004 (sul punto, cfr. TAR Lazio, Latina, sez. II, 11 dicembre 2023, n. 842) (ma questo non costituisce specifico motivo di contestazione da parte ricorrente).
17. In conclusione, stanti i ravvisati profili di inammissibilità e infondatezza, il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti vanno, nel complesso, respinti.
18. Quanto alle spese di lite, la complessità della vicenda dedotta in giudizio ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU RU, Presidente
OL Di OL, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Di OL | LU RU |
IL SEGRETARIO