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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino ha pronunciato all'udienza del 20.02.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6287 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Giuseppe Quaglieri ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dalla funzionaria dr.ssa Andreana Fattore resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.09.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto accertarsi la propria condizione di invalida civile in misura superiore al 74% al fine di ottenere il riconoscimento, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, deducendo che la ricorrente rientra nel novero dei dipendenti pubblici, siccome emerge “dalle dichiarazioni presenti nel ricorso e dall'estratto contributivo che si allega che attestano che il datore di lavoro della stessa è l Pt_2
e che la mansione svolta è infermiera professionale in servizio presso il PO di
[...]
Sessa Aurunca”. Ebbene, il citato art. 80 della legge finanziaria per il 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388) stabilisce, al comma 4, che a decorrere dall'anno 2002, “agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
L'oggetto della domanda, pertanto, riguarda un beneficio rilevante al fine della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico.
Sul punto, reputa il giudicante che, trattandosi di pensione spettante ad un dipendente pubblico, tale domanda sia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, la quale ha giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (in termini, su identica questione, v. Cass. Sez. Un. n. 26935/2014 e
Cass. Sez. Un n.18573/2016).
Né può dirsi, per altro verso, che il presente giudizio avrebbe ad oggetto il mero accertamento della condizione di invalido, condizione suscettibile di essere autonomamente indagata: la giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte chiarito che “la tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri (…) Non sono ritenute quindi proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza” (ex multis cfr. Cass. n. 8533/2015).
Le medesime conclusioni, del resto, sono state ribadite dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite in una recentissima pronuncia, afferente ad un giudizio che era stato introdotto con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.. Secondo il Giudice di legittimità, “… il petitum sostanziale della domanda … attiene proprio al riconoscimento dei benefici contributivi utili ai fini del diritto al trattamento pensionistico
(…) Vi è dunque un chiaro rapporto di strumentalità tra l'accertamento dello status di invalida e la prestazione che si intende ottenere, ossia il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa utile al diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, proprio come disciplinato dall'art. 80 richiamato.
Sul punto va richiamato quanto affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, nella decisione
8 luglio 2019, n. 18271 (e ribadito da Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830).
In tali pronunce … si è evidenziato che … non vi è alcuna disposizione che consenta l'esperibilità di una azione di mero accertamento dello stato di invalidità (…)
Nello specifico, l'accertamento richiesto … con la domanda proposta al giudice del lavoro
è chiaramente orientato al riconoscimento dei contributi figurativi di cui alla L. n. 388 del
2000, art. 80, per incrementare l'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico pubblico (…)
E' ius receptum che la suddetta giurisdizione in materia pensionistica è esclusiva (…) con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa, Cass., Sez. Un., 11 settembre 2009,
n. 19614, ha precisato che l'accertamento dell'invalidità ai fini della L. n. 388 del
2000 concerne una controversia sulla misura della pensione erogata ad un pubblico dipendente, perché, ove l'invalidità venisse riconosciuta, il relativo ammontare sarebbe superiore rispetto a quello spettante per gli anni di servizio effettivamente prestati (…)
E' stato anche significativamente affermato (v. Cass. 26252/2018 cit.) che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, R.D. n. 1214 del 1934, ex artt. 13 e 62 ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie per ottenere la pensione (ciò, evidentemente, sia per quanto attiene ai contributi volontari sia per quelli, come nella specie, figurativi).
Così il suddetto principio va applicato alla fattispecie in esame in cui, come detto,
l'accertamento dell'invalidità (in misura superiore al 74 per cento) è finalizzato ad ottenere
(L. n. 388 del 2000, ex art. 80, comma 3,) per ogni anno di servizio presso la pubblica amministrazione, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (beneficio riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa) (…) La controricorrente insiste sul fatto di aver percorso la strada dell'accertamento preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. al fine di poter utilizzare il bonus contributivo ai sensi della L. n.
388 del 2000, art. 80, comma 3, una volta compiuta l'età pensionabile.
Tuttavia, se tale prospettazione evidenzia in modo chiaro l'interesse sotteso all'accertamento, non è condivisibile che di quest'ultimo non debba tenersi conto ai fini dell'individuazione dell'oggetto del processo e, conseguentemente, della giurisdizione.
Ed infatti l'accertamento di un grado di invalidità civile non ha … dignità di status o situazione autonomamente tutelabile, essendo rilevante esclusivamente quale frazione di altri diritti. E' solo la spendita dei suddetti altri diritti che consente di ritenere un ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. corroborato dal necessario interesse ad agire (…)
Certo è che, trattandosi di accertamento tecnico della sussistenza di un requisito sanitario in riferimento ad un trattamento pensionistico spettante a un dipendente pubblico, la relativa domanda è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti.
Del resto, come è stato più volte precisato da queste Sezioni Unite, la giurisdizione della
Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario
(Cass., Sez. Un., 11 febbraio 1993, n. 5329; Cass., Sez. Un., 6 maggio 1993, n.
10297; Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2008, n. 171; Cass., Sez. Un., n. 17927/2013 cit.), e di conseguenza può accertare il grado d'invalidità dell'interessato con la medesima pienezza del giudice ordinario…” (cfr. Cass. civ. sez. un., 13/05/2021, n. 12903).
Per le esposte considerazioni, deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte di Conti.
Orientamenti di merito discordanti suggeriscono comunque di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo devoluta la giurisdizione alla Corte dei Conti.
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
S.M.C.V., 20.02.2025
Il giudice de lavoro
Dr.ssa Antonia Cozzolino