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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/11/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3379/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], entrambi residenti a Parte_2
Canicattì ove sono elettivamente domiciliati presso lo studio lo studio degli avvocati
NA La CC e AN IN giusta procura speciale in calce all'atto di citazione
- ATTORI-
CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], CP_1
e , nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 1, elettivamente domiciliati in Canicattì presso lo studio legale dell'Avv. Calogero Li Calzi che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
OGGETTO: mutuo infruttifero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento dell'avvenuto versamento fatto in favore dei convenuti della somma di € 10.000,00 o della minor somma accertata in corso di causa richiesta in prestito da quest'ultimi al fine di affrontare le spese di matrimonio del sig. figlio della convenuta , previsto per il CP_1 Controparte_2
23.07.2021 con l'impegno di entrambi per la restituzione immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio.
A tal uopo, in punto di fatto, hanno allegato di avere corrisposto, facendo legittimo affidamento sull'impegno assunto dai convenuti, la superiore somma in tre soluzioni: la prima per €. 7.000,00, tramite bonifico postale - postagiro del 17.3.2021 su conto bancoposta n.
1010861068 intestato a , indicando quali beneficiari la predetta e il di lui Controparte_2 figlio, e quale causale “prestito per spese matrimonio”; la seconda per €. 2.000,00 in contanti consegnata a mani di la terza per €. 1.000,00 in contanti consegnata a mani CP_1 del medesimo. Hanno evidenziato che il sig. peraltro, sottoscriveva di proprio CP_1
pugno la copia del bonifico – postagiro, su cui venivano appuntati, altresì, ai margini Pt_3 dell'importo di €. 7.000,00, le ulteriori somme ricevute in contanti, per complessivi €.
10.000,00. Indi, allegata in punto di diritto l'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto di mutuo gratuito, non avendo i convenuti, dopo il matrimonio del sig. CP_1 restituito la somma ricevuta in prestito nonostante i solleciti verbali e la diffida loro inviata con raccomandata del 28.06.2021, atteso il mancato riscontro all'invito di aderire alla negoziazione assistita, gli attori hanno quindi chiamato in giudizio i predetti convenuti per chiederne la condanna alla restituzione della somma di € 8.200, quale residuo ancora dovuto della somma mutuata, per avere ricevuto da in parziale restituzione gli importi CP_1 di € 700,00 e di € 1.100,00, ed in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre gli interessi legali dalla data della costituzione in mora sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno contestato in toto le domande dell'attrice, preliminarmente sollevando la carenza di legittimazione passiva della convenuta CP_2
per l'allegata estraneità della stessa alle vicende intercorse tra gli attori e il convenuto
[...]
per essere solo la cointestataria del conto corrente postale sul quale è stata accredita la somma di € 7.000,00. Nel merito, il convenuto nel riconoscere di avere ricevuto la suddetta somma CP_1
di € 7.000,00 ne ha contestato il titolo per averla secondo la sua prospettazione ricevuta a titolo di regalo per il suo matrimonio come gesto di benevolenza degli zii in considerazione delle sue precarie condizioni economiche contestando di avere ricevuto le ulteriori somme di
€ 2.000,00 e di € 1.000,00 in contanti. Ha quindi contestato la domanda di restituzione spiegata sia in via principale che subordinata.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi assunta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Orbene, le domande degli attori sono fondate e pertanto vanno accolte anche se in una diversa inferiore misura a quella richiesta per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie gli attori hanno assolto all'onere della prova sugli stessi gravante, ex art. 2697 c.c., in relazione agli elementi costitutivi della domanda ovvero la consegna del denaro e il titolo dal quale deriva l'obbligazione restitutoria. (Cass. 27372/2021).Invero, costituisce dato pacifico poiché documentato che gli attori con bonifico postale del 17.03.2016 sul conto cointestato alla convenuta hanno versato la somma di € 7.000,00 con la Controparte_2 seguente causale: “prestito per spese matrimoniali” ed indicato quali beneficiari
[...]
e . Ora, la suddetta causale, peraltro dettagliata con l'indicazione CP_1 Controparte_2 del motivo del prestito, è prova sufficiente a dimostrare l'esistenza del mutuo, che non è stata superata dalla mera allegazione del convenuto di averla ricevuta quale regalo per il suo matrimonio non avendo fornito elementi probatori in tal senso. La richiesta di restituzione deve essere accolta limitatamente alla somma bonificata di € 7.000,00 poiché le allegate ulteriore dazioni in contanti a rispettivamente di € 2.000,00 e di € 1.000,00, CP_1 non possono ritenersi provate né dalla mera aggiunta a penna sul frontespizio del modello di bonifico di detti importi preceduti dal segno + né dalla sottoscrizione del convenuto
[...] nella carenza della specificazione di alcunchè. CP_1
Né le diciture “dato € 700,00, dato € 1.100,00”, apposte sul retro del modello di bonifico affiancate dalla firma di possono essere ritenute prova indiretta, come assunto CP_1 dagli attori, dell'importo complessivo di € 10.000,00 che avrebbero dato a mutuo poiché se fossero state parziali restituzioni della somma in prestito avrebbero dovuto essere state quietanzate dai creditori. Quanto alla eccepita carenza di legittimazione passiva della convenuta si Controparte_2
rileva l'infondatezza della stessa poiché se pur è vero che la somma venne data in prestito per consentire di affrontare le spese del matrimonio del figlio venne chiesto da entrambi ragion per cui l'importo venne bonificato sul conto della convenuta tanto è vero che nell'ordine di bonifico sono stati indicati entrambi quali beneficiari. Va accolta pertanto la domanda formulata in via principale dagli attori limitatamente alla somma di € 7.000,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara che gli attori hanno versato ai convenuti la somma di € 7.000,00 a titolo di mutuo gratuito, e per l'effetto
-condanna i convenuti in solido alla restituzione della somma di € 7.000,00 in favore degli attori oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data della costituzione in mora sino al saldo;
-condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in €
2.540,00 per compensi di avvocato, € 237,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Agrigento, 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3379/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], entrambi residenti a Parte_2
Canicattì ove sono elettivamente domiciliati presso lo studio lo studio degli avvocati
NA La CC e AN IN giusta procura speciale in calce all'atto di citazione
- ATTORI-
CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], CP_1
e , nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 1, elettivamente domiciliati in Canicattì presso lo studio legale dell'Avv. Calogero Li Calzi che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
OGGETTO: mutuo infruttifero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
Gli attori hanno introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento dell'avvenuto versamento fatto in favore dei convenuti della somma di € 10.000,00 o della minor somma accertata in corso di causa richiesta in prestito da quest'ultimi al fine di affrontare le spese di matrimonio del sig. figlio della convenuta , previsto per il CP_1 Controparte_2
23.07.2021 con l'impegno di entrambi per la restituzione immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio.
A tal uopo, in punto di fatto, hanno allegato di avere corrisposto, facendo legittimo affidamento sull'impegno assunto dai convenuti, la superiore somma in tre soluzioni: la prima per €. 7.000,00, tramite bonifico postale - postagiro del 17.3.2021 su conto bancoposta n.
1010861068 intestato a , indicando quali beneficiari la predetta e il di lui Controparte_2 figlio, e quale causale “prestito per spese matrimonio”; la seconda per €. 2.000,00 in contanti consegnata a mani di la terza per €. 1.000,00 in contanti consegnata a mani CP_1 del medesimo. Hanno evidenziato che il sig. peraltro, sottoscriveva di proprio CP_1
pugno la copia del bonifico – postagiro, su cui venivano appuntati, altresì, ai margini Pt_3 dell'importo di €. 7.000,00, le ulteriori somme ricevute in contanti, per complessivi €.
10.000,00. Indi, allegata in punto di diritto l'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto di mutuo gratuito, non avendo i convenuti, dopo il matrimonio del sig. CP_1 restituito la somma ricevuta in prestito nonostante i solleciti verbali e la diffida loro inviata con raccomandata del 28.06.2021, atteso il mancato riscontro all'invito di aderire alla negoziazione assistita, gli attori hanno quindi chiamato in giudizio i predetti convenuti per chiederne la condanna alla restituzione della somma di € 8.200, quale residuo ancora dovuto della somma mutuata, per avere ricevuto da in parziale restituzione gli importi CP_1 di € 700,00 e di € 1.100,00, ed in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre gli interessi legali dalla data della costituzione in mora sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno contestato in toto le domande dell'attrice, preliminarmente sollevando la carenza di legittimazione passiva della convenuta CP_2
per l'allegata estraneità della stessa alle vicende intercorse tra gli attori e il convenuto
[...]
per essere solo la cointestataria del conto corrente postale sul quale è stata accredita la somma di € 7.000,00. Nel merito, il convenuto nel riconoscere di avere ricevuto la suddetta somma CP_1
di € 7.000,00 ne ha contestato il titolo per averla secondo la sua prospettazione ricevuta a titolo di regalo per il suo matrimonio come gesto di benevolenza degli zii in considerazione delle sue precarie condizioni economiche contestando di avere ricevuto le ulteriori somme di
€ 2.000,00 e di € 1.000,00 in contanti. Ha quindi contestato la domanda di restituzione spiegata sia in via principale che subordinata.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi assunta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Orbene, le domande degli attori sono fondate e pertanto vanno accolte anche se in una diversa inferiore misura a quella richiesta per quanto di seguito osservato.
Nella fattispecie gli attori hanno assolto all'onere della prova sugli stessi gravante, ex art. 2697 c.c., in relazione agli elementi costitutivi della domanda ovvero la consegna del denaro e il titolo dal quale deriva l'obbligazione restitutoria. (Cass. 27372/2021).Invero, costituisce dato pacifico poiché documentato che gli attori con bonifico postale del 17.03.2016 sul conto cointestato alla convenuta hanno versato la somma di € 7.000,00 con la Controparte_2 seguente causale: “prestito per spese matrimoniali” ed indicato quali beneficiari
[...]
e . Ora, la suddetta causale, peraltro dettagliata con l'indicazione CP_1 Controparte_2 del motivo del prestito, è prova sufficiente a dimostrare l'esistenza del mutuo, che non è stata superata dalla mera allegazione del convenuto di averla ricevuta quale regalo per il suo matrimonio non avendo fornito elementi probatori in tal senso. La richiesta di restituzione deve essere accolta limitatamente alla somma bonificata di € 7.000,00 poiché le allegate ulteriore dazioni in contanti a rispettivamente di € 2.000,00 e di € 1.000,00, CP_1 non possono ritenersi provate né dalla mera aggiunta a penna sul frontespizio del modello di bonifico di detti importi preceduti dal segno + né dalla sottoscrizione del convenuto
[...] nella carenza della specificazione di alcunchè. CP_1
Né le diciture “dato € 700,00, dato € 1.100,00”, apposte sul retro del modello di bonifico affiancate dalla firma di possono essere ritenute prova indiretta, come assunto CP_1 dagli attori, dell'importo complessivo di € 10.000,00 che avrebbero dato a mutuo poiché se fossero state parziali restituzioni della somma in prestito avrebbero dovuto essere state quietanzate dai creditori. Quanto alla eccepita carenza di legittimazione passiva della convenuta si Controparte_2
rileva l'infondatezza della stessa poiché se pur è vero che la somma venne data in prestito per consentire di affrontare le spese del matrimonio del figlio venne chiesto da entrambi ragion per cui l'importo venne bonificato sul conto della convenuta tanto è vero che nell'ordine di bonifico sono stati indicati entrambi quali beneficiari. Va accolta pertanto la domanda formulata in via principale dagli attori limitatamente alla somma di € 7.000,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-dichiara che gli attori hanno versato ai convenuti la somma di € 7.000,00 a titolo di mutuo gratuito, e per l'effetto
-condanna i convenuti in solido alla restituzione della somma di € 7.000,00 in favore degli attori oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data della costituzione in mora sino al saldo;
-condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in €
2.540,00 per compensi di avvocato, € 237,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
Agrigento, 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò