Sentenza breve 12 giugno 2025
Ordinanza cautelare 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00807/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 807 del 2025, proposto da:
IO Infante, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Scarano, con domicilio eletto presso il suo studio in Vallo Della Lucania, corso G. Murat, 34;
contro
Comune di Orria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Scarpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Nicolas Sica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 1945 del 26.04.2025 di diniego del permesso di costruire per un cambio di destinazione d'uso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe è proprietario del locale sito in Orria, catastalmente identificato al foglio 17 part. 927 sub 3, per il quale il Comune in data 15.09.2021 rilasciava il “permesso di costruire in sanatoria per cambio di destinazione d’uso di locale adibito ad attività commerciale di Bar Tabacchi” n. 6/2021, previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica Comunale n. 11 del 6.08.2021, del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di NO ed Avellino prot. n. 0013324-P del 16.06.2021 e del parere dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni prot. n. 4829 del 25.03.2021;
il permesso di costruire era impugnato da parte della controinteressata dinnanzi a questo TAR che, con sentenza n. 223/2022, rigettava il gravame;
la sentenza era appellata dinnanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7485/2024, accoglieva l’appello;
il Comune di Orria revocava il permesso di costruire n. 6/2021, comunicando il relativo provvedimento al SUAP Cilento che, con provvedimento prot. n. 9904 del 30.09.2024, ordinava la sospensione immediata dell’attività di bar, ristoranti ed altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
il provvedimento era impugnato dinnanzi a questo TAR che, con sentenza n. 644/2025, rigettava il ricorso;
il SUAP con provvedimento, prot. n. 5273 del 2.05.2024, vietava la prosecuzione dell’attività di Bar-Tabacchi;
con nota del 22.10.2024, prot. n. 4818, il ricorrente epigrafato presentava istanza di permesso di costruire per “l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001 – locale adibito ad attività commerciale Bar Tabacchi in Corso Vitt. Veneto alla fraz. Piano Vetrale del Comune di Orria”;
con nota, prot. n. 5291 del 19.11.2024, dopo aver acquisito il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio n. 10 del 19.11.2024 ed aver effettuato la dovuta istruttoria, il Comune di Orria richiedeva alla Soprintendenza il parere preventivo vincolante, ex art. 167, comma 5, D. Lgs. n. 42/2004, per l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica relativo ad opere realizzate in difformità per un locale adibito ad attività di Bar-Tabacchi;
con nota prot. n. 1944, era comunicato il preavviso di diniego (recte di revoca) dell’accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato con verbale n. 10 in data 19.11.2024;
in data 1.05.2025, il ricorrente presentava le proprie osservazioni;
con provvedimento, prot. n. 2250 del 13.05.2025, il Responsabile del Paesaggio comunicava “La conclusione negativa del procedimento dell’accertamento di compatibilità paesaggistica relativa e il formale diniego all’istanza prot. n. 4818 del 22.10.2024 – accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali art. 36-bis D.P.R. n. 380/2001, revocando l’accertamento di compatibilità paesaggistica reso con verbale n. 10 in data 19.11.2024 dalla Commissione Locale per il Paesaggio;
avverso il provvedimento, prot. n. 1945 del 26.04.2025 nonché il provvedimento, prot. n. 2250 del 13.05.2025 insorge il ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
resiste in giudizio il Comune intimato, mediante deposito di documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame;
nell’udienza camerale dell’11 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione;
il gravame è manifestamente fondato;
si controverte della legittimità dei due provvedimenti di diniego, oggetto del presente gravame;
ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, i provvedimenti si appalesano illegittimi, in ragione dell’inosservanza della normativa vigente in materia;
peraltro, il provvedimento, prot. n. 2250 del 13.5.2025, con il quale il Responsabile del Paesaggio ha disposto “La conclusione negativa del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica relativa e il formale diniego all’istanza prot. n. 4818 del 22.10.2024”, ha pretermesso il parere vincolante della Soprintendenza inviato al Comune di Orria il 18.04.2025;
è d’obbligo una premessa ricostruttiva;
nella materia, si deve tenere conto dell’entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2024, numero 69, cosiddetto decreto salva casa, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2024, numero 105;
questa normativa sopravvenuta, all’articolo 1, ha introdotto rilevanti modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica numero 380 del 2001; e, segnatamente, ha inserito, dopo l’articolo 36 del testo unico dell’edilizia, l’articolo 36 bis che disciplina l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali dal titolo abilitativo;
l’articolo 36 bis, al comma 4, prevede che, qualora gli interventi di cui si tratta siano eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, l’autorità preposta alla gestione del vincolo esprime apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
la nuova norma, peraltro, deroga espressamente al divieto di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, recato dall’articolo 167, comma 4, lettera a, del codice dei beni culturali e del paesaggio che, come si è visto, escludeva la possibilità di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per le opere determinanti incremento di volumi e di superfici;
l’antinomia legislativa deve essere risolta in base al criterio della successione delle leggi nel tempo, per cui la norma più recente prevale su quella antecedente e in base al criterio di specialità, per cui la disciplina speciale per la sanatoria degli abusi minori prevale sulla norma generale, recata dal codice del paesaggio, tendente ad escludere qualsiasi sanatoria paesaggistica per le opere determinanti aumento di superfici e di volume (TAR NO, sez. I, 12.05.2025, n. 847);
ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, è evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati;
nella fattispecie, viene in rilievo un nuovo schema di sanatoria, operante in aree paesaggisticamente vincolate, sicché non paiono condivisibili le argomentazioni svolte dal procedente Ufficio, ancorate al precedente quadro di riferimento, trattandosi di una chiara ipotesi di ius superveniens, con introduzione di nuovi criteri, parametri e condizioni per la sanabilità e la conservazione delle opere abusive;
al riguardo, è da ritenersi che, come rimarcato da Cons. Stato, sez. II, 9 settembre 2024, n. 7486, il ius superveniens costituito dalla disciplina “Salva Casa” (art. 1, comma 1, lett. h, del d.l. n. 69/2024, conv. in l. n. 105/2024) faccia premio, in omaggio al sotteso favor per la regolarizzazione degli illeciti edilizi, su tutti i procedimenti sanzionatori non ancora irreversibilmente conclusisi col ripristino dello stato dei luoghi (TAR NO, sez. II, 24.04.2025, n. 769);
nel caso, l’annullamento statuito da parte del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7485/2024, riguarda il solo profilo paesaggistico, peraltro del tutto antecedente alla modifica normativa di cui al Salva Casa, ex DL 69/2024, introduttivo del nuovo art. 36 bis;
e tanto basta al Collegio;
il gravame è accolto;
la natura dirimente del vizio riscontrato consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata;
in ragione della peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti, prot. n. 1945 del 26.04.2025 nonché il provvedimento, prot. n. 2250 del 13.05.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO