Art. 6.
Per i contratti di affitto posti in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della domanda di esenzione, di cui all'articolo 5-bis aggiunto al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432 , dall'articolo unico della legge di conversione 4 agosto 1971, n. 592, e' prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contratti di affitto posti in essere successivamente a tale data, la domanda di esenzione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di stipulazione del contratto di affitto.
Le domande di esenzione presentate oltre i termini stabiliti nel precedente comma hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno in cui vengono presentate.
Per i contratti di affitto posti in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della domanda di esenzione, di cui all'articolo 5-bis aggiunto al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432 , dall'articolo unico della legge di conversione 4 agosto 1971, n. 592, e' prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contratti di affitto posti in essere successivamente a tale data, la domanda di esenzione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di stipulazione del contratto di affitto.
Le domande di esenzione presentate oltre i termini stabiliti nel precedente comma hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno in cui vengono presentate.