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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 36-bis. (( (Disposizioni generali in materia di riserve tecniche) )) (( 1. L'impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.
2. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all'importo attuale che l'impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i propri impegni assicurativi e riassicurativi ad un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Per il calcolo delle riserve tecniche l'impresa utilizza in modo coerente con le valutazioni di mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione.
4. L'impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo.
5. L'impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36-ter a 36-undecies, dell'articolo 36-duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35-quater, commi 1 e 2. ))
2. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all'importo attuale che l'impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i propri impegni assicurativi e riassicurativi ad un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Per il calcolo delle riserve tecniche l'impresa utilizza in modo coerente con le valutazioni di mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione.
4. L'impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo.
5. L'impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36-ter a 36-undecies, dell'articolo 36-duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35-quater, commi 1 e 2. ))
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- 1. Riserve tecniche assicurazioni: in consultazione le modifiche al Regolamento IVASSDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 23 dicembre 2022 · 10.193472
L'IVASS ha posto in pubblica consultazione delle proposte di modifica al proprio Regolamento n. 18 del 15 marzo 2016 concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-bis del Codice delle assicurazioni private (CAP). […]
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