Decreto cautelare 14 giugno 2021
Ordinanza cautelare 15 luglio 2021
Decreto cautelare 7 novembre 2022
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2022
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 21/11/2023, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2023
N. 00332/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ricreativo B Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Camilla Amunni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di RM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Caroppo, Laura Maria Dilda, Francesca Priori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Maria Dilda in RM, Str Repubblica n.1;
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Club Mary IN Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Salvarani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
Comune di Gattatico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento e la declaratoria di illegittimità:
- della deliberazione della Giunta Comunale di RM n. 181 del 24 maggio 2018, avente ad oggetto “ Prevenzione e contrasto alle ludopatie - Approvazione elenchi e mappatura delle sale gioco, sale scommesse, esercizi commerciali, pubblici esercizi, aree aperte al pubblico, circoli privati e associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 del TULPS. I.E. ”, con relativi allegati;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di RM n. 37 del 28 maggio 2018, avente ad oggetto “ Variante normativa al POC ed al RUE per l'attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33 e Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii.). Controdeduzione alle osservazioni e approvazione I.E. ”, con relativi allegati;
- di ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresa la comunicazione del 15 giugno 2018 del Comune di RM (Prot. Gen. n. 129033), recante “ Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 volto alla chiusura di sale gioco e sale scommesse ai sensi della Legge regionale n. 5/2013. Esercizio situato nei locali situati in RM, via Nuvolari n. 44/A ”, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 435 del 13 dicembre 2017, avente ad oggetto “ Approvazione mappatura luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, in attuazione alle disposizioni dell'art. 6 della L.R. n. 5/2013 e della DGER n. 831 del 12.06.2017. I.E. ”, con relativi allegati.
per quanto riguarda i primi motivi aggiunti, depositati in data 28 settembre 2020:
per l’annullamento e la declaratoria di illegittimità:
- della nota (PG/2020/0086505) del Comune di RM, notificata a mezzo PEC il 4 giugno 2020, recante “ Nuova Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 volto alla chiusura di sale gioco e sale scommesse ai sensi della Legge regionale n. 5/2013. Esercizio situato nei locali ubicati in RM, via Nuvolari n. 44/A ”, comprensiva di ogni allegato;
- di ogni altro atto ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti, depositati in data 16 febbraio 2021:
per l’annullamento in parte qua e la declaratoria di illegittimità:
- della deliberazione n. GC-2020-350 della Giunta Comunale di RM del 2 dicembre 2020, in pubblicazione per quindici giorni dal 4 dicembre 2020, avente ad oggetto “ Norme per la prevenzione ed il contrasto alle ludopatie. – Provvedimenti inerenti le attività in corso conseguenti alla mappatura disposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 435 del 13/12/2017 ”;
- ogni altro e provvedimento a essi presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti, depositati in data 9 giugno 2021:
per l’annullamento in parte qua e la declaratoria di illegittimità:
- della deliberazione n. GC-2020-350 della Giunta Comunale di RM del 2 dicembre 2020, in pubblicazione per quindici giorni dal 4 dicembre 2020, avente ad oggetto “ Norme per la prevenzione ed il contrasto alle ludopatie. – Provvedimenti inerenti le attività in corso conseguenti alla mappatura disposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 435 del 13/12/2017 ”;
- della comunicazione ricevuta dal Comune di RM, prot. 0057434.U del 1 aprile 2021 avente ad oggetto “ Richiesta istruttoria in merito alla delocalizzazione dell'attività di sala gioco/sala scomesse ai sensi della L.R. 5/2013 e s.m.i. - Esercizio situato nei locali ubicati in RM, via Nuvolari n. 44/A ”;
- ogni altro e provvedimento a essi presupposto e conseguente, ancorché incognito.
per quanto riguarda i quarti motivi aggiunti, depositati in data 10 giugno 2021:
per l’annullamento in parte qua e la declaratoria di illegittimità, previa sospensione dell’efficacia,
- dell’Ordinanza di cessazione dell'attività di sala gioco/sala scommesse - ai sensi della L.R. n. 5/2013 e s.m.i. - sita in RM, Via Nuvolari n. 44/A intestata alla Società Ricreativo B Spa, prot. 0098354.U del 7 giugno 2021;
- ogni altro e provvedimento a essi presupposto e conseguente, ancorché incognito;
per quanto riguarda i quinti motivi aggiunti, depositati in data 5 ottobre 2021:
per l’annullamento in parte qua e la declaratoria di illegittimità:
- del provvedimento in autotutela emesso dal Comune di RM prot. 0108793.U del 22 giugno 2021;
- ogni altro e provvedimento a essi presupposto e conseguente, ancorché incognito;
per quanto riguarda i sesti motivi aggiunti, depositati in data 11 luglio 2022:
per l’annullamento e la declaratoria di illegittimità:
- del diniego opposto all’istanza di concessione di proroga ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 350/2020, prot. 0128142.U del 30 giugno 2022;
- di ogni altro e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito;
per quanto riguarda i settimi motivi, depositati in data 7 novembre 2022:
per l’annullamento e la declaratoria di illegittimità, previa concessione di misure cautelari collegiali e monocratiche:
- dell’ordinanza di cessazione dell’attività di sala gioco/sala scommesse (prot. 001622110348) emessa dal Comune di RM il 25 ottobre 2022;
- di ogni altro e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di RM e della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Gattatico e della società Club Mary IN Srl;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Regione Emilia-Romagna, odierna resistente, ha adottato nel corso degli anni una propria legislazione in materia di ludopatia.
In particolare, per quanto qui di interesse, va ricordato che la predetta Regione è intervenuta a disciplinare la materia con la legge n. 5/2013 (successivamente modificata dalla legge regionale n. 8/2018) prevedendo, all’art. 6, comma 2-bis, che: “…Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (…), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. ”.
La legge prosegue poi al comma 2-septies prevedendo che “ L'inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis è punita, oltre che con la chiusura dell'esercizio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00 euro ”.
Successivamente il legislatore regionale - con l’art. 48, comma 5, della legge regionale n. 18/2016 - ha subordinato l’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 6, comma 2-bis della legge regionale n. 5/2013 all’approvazione, da parte della Giunta Regionale, di un apposito atto che ne definisse le modalità attuative.
Dette modalità sono state definite con la deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017, poi integrate con la deliberazione n. 68 del 21 gennaio 2019, che, per quanto qui di interesse, stabiliva che:
- Il divieto previsto dall’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale n. 5/2013, si applica sia con riguardo alle nuove aperture di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse già in esercizio;
- La distanza di 500 mt dai luoghi sensibili viene calcolata secondo il percorso pedonale più breve prendendo come punti di riferimento l’ingresso principale della sala giochi e quello del luogo sensibile;
- Il Comune deve provvedere a redigere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questa, individuare le sale giochi e sale scommesse a meno di 500 mt dagli stessi (e dunque ricadenti nel divieto di esercizio) e comunicare loro l’adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura, fatta salva la possibilità di concedere una proroga fino al massimo di ulteriori sei mesi a coloro che intendano delocalizzare in zone non soggette a divieto;
- Il periodo di proroga concesso per la delocalizzazione potrà, in presenza di particolari esigenze adeguatamente motivate e valutate dal Comune, essere ulteriormente prorogato di ulteriori sei mesi.
Precisato quanto sopra con riferimento alla normativa regionale, con riferimento alla vicenda in oggetto, va ricordato che in data 13 dicembre 2017, in attuazione delle disposizioni regionali, il Comune di RM, odierno resistente, con la Deliberazione n. 435, di cui in epigrafe, ha approvato la mappatura dei luoghi sensibili presenti sul territorio.
In data 24 maggio 2018, è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 181, di cui in epigrafe, recante “ Prevenzione e contrasto alle ludopatie - Approvazione elenchi e mappatura delle sale gioco, sale scommesse, esercizi commerciali, pubblici esercizi, aree aperte al pubblico, circoli privati e associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 del TULPS ”, e con la stessa deliberazione veniva dato mandato allo Sportello Attività Produttive ed Edilizia “…di comunicare ai titolari degli esercizi di cui ai precedenti commi ricadenti nel divieto di esercizio (…) l’avvio di procedimento amministrativo finalizzato ai provvedimenti di chiusura… ”.
Con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 44 dell’11 aprile 2017 e n. 37 del 28 maggio 2018, di cui in epigrafe, veniva prima adottata e poi approvata una variante normativa al POC e RUE del Comune di RM volta ad attuare le misure di contrasto alle ludopatie secondo le disposizioni di cui alla normativa regionale (L.R. n. 20/2000 e n. 5/2013). Con la variante si individuavano le aree in cui consentire l’insediamento di nuovi punti gioco e la delocalizzazione di quelli in contrasto con le disposizioni regionali.
In data 15 giugno 2018, con nota prot. 129033 il Comune di RM inviava alla società Ricreativo B Spa, odierna ricorrente, la “ Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n.241, volto alla chiusura di sale gioco e sale scommesse ai sensi della legge regionale n.5/2013. Esercizio situato nei locali situati in RM, via Nuvolari n.44/A ”.
Avverso tale provvedimento, nonché gli altri in epigrafe indicati, la società Ricreativo B Spa ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 4 ottobre 2018, con cui ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
1) (in via principale) Violazione degli artt. 42 e 48 T.U.E.L. Incompetenza. (in via subordinata) Violazione dei princìpi in materia di partecipazione ai procedimenti urbanistici. Violazione dell’art. 6, comma 2 l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013. Violazione delle l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017 e n. 20/2000. Eccesso di potere per carenza di istruttoria;
2) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013. Violazione della deliberazione di G.R. Emilia-Romagna n. 831/2017. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. eccesso di potere per carenza di istruttoria;
3) Violazione dell’art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Violazione dell’art. 1, prot. 1 CEDU. Violazione degli artt. 23, 41, 42, 43 e 97 Costituzione. Violazione dell’art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e arbitrarietà. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
4) Illegittimità in via derivata e consequenziale.
Si è costituito in giudizio, in data 24 ottobre 2018, il Comune di RM, chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio, in data 1° febbraio 2019, la Regione Emilia-Romagna, chiedendo anch’essa la reiezione del ricorso.
In data 21 febbraio 2020, con nota prot. 34982, la Polizia Locale di RM riscontrava la richiesta dello Sportello Attività Produttive ed Edilizia di ulteriore verifica delle distanze della sala giochi/sala scommesse sita in via Nuvolari n. 44/A, confermando il posizionamento di detta sala ad una distanza inferiore a 500 mt da un luogo sensibile; segnatamente, la sala distava 403 metri (misurati secondo le indicazioni regionali) dalla scuola dell’infanzia “Mary IN”.
Successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 831 del 18 maggio 2020, il Comune di RM provvedeva ad archiviare la precedente comunicazione prot. 129033 del 15 giugno 2018 di avvio del procedimento amministrativo “…volto alla chiusura di sale gioco e sale scommesse ai sensi della legge regionale n.5/2013. ” essendo decorso il termine di conclusione del procedimento, dando mandato allo Sportello Attività Produttive ed Edilizia di procedere, ove ne sussistessero i presupposti, all’emissione di un nuovo avvio di procedimento volto alla cessazione dell’attività.
In data 4 giugno 2020 (prot. 86505), tenuto conto delle risultanze emerse dalle ulteriori misurazioni effettuate, veniva comunicato all’odierna ricorrente un nuovo avvio di procedimento volto alla chiusura della sala gioco/scommesse sita in via Nuvolari n. 44/A.
In data 2 luglio 2020 la ricorrente presentava osservazioni avverso l’avvio di procedimento di cui sopra unitamente ad una contestuale complessa richiesta di accesso agli atti volta a verificare il legittimo esercizio dell’attività della scuola “Mary IN” individuata come sito sensibile ad una distanza inferiore a 500 mt.
Avverso la sopra menzionata comunicazione di avvio del procedimento del 4 giugno 2020 ha proposto primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 28 settembre 2020, la società Ricreativo B Spa, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013. Violazione della deliberazione G.R. n. 831/2017, modificata con deliberazione G.R. n. 68/2019. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti;
2) Violazione dell’art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013. Violazione della deliberazione G.R. n. 831/2017, modificata con deliberazione G.r. n. 68/2019. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria;
3) Illegittimità in via derivata e consequenziale.
In data 12 ottobre 2020 l’Amministrazione comunale riscontrava la richiesta di accesso agli atti formulata dalla ricorrente.
Nel frattempo, anche in accoglimento di alcune richieste pervenute dai gestori delle sale giochi/scommesse, l’Amministrazione Comunale di RM approvava la deliberazione di Giunta n. 350 del 2 dicembre 2020 che, in applicazione della DGR n. 68/2019 disponeva di “congelare” “…l’aggiornamento della mappatura conseguente all’apertura di nuovi luoghi sensibili, sospendendone gli effetti nei confronti delle attività economiche insediate che esercitano legittimamente l’attività o l’hanno delocalizzata, in relazione alla mappatura di tempo in tempo approvata, per il tempo necessario a consentire l’ammortamento degli investimenti effettuati… ”.
La delibera ora citata prevedeva altresì la possibilità “ di consentire, solo agli operatori economici titolari di attività incompatibili, già destinatari di avvii di procedimento di chiusura dell’attività, che presentino formale richiesta, una proroga di ulteriori sei mesi dei termini per permettere la delocalizzazione … ”.
In data 11 gennaio 2021 l’Amministrazione comunale comunicava e trasmetteva alla ricorrente la Delibera di Giunta Comunale n. 350/2020.
In data 15 febbraio 2021, con nota prot. 26534, l’odierna ricorrente presentava istanza di delocalizzazione.
In data 16 febbraio 2021 la ricorrente proponeva secondo ricorso per motivi aggiunti avverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 350 del 2 dicembre 2020, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Costituzione. Violazione dell’art. 1 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
2) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione dell’art. 1 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per indeterminatezza e genericità assoluta;
3) Illegittimità in via derivata e consequenziale.
Successivamente, con nota prot. 57434 del 1° aprile 2021, il Comune di RM ricordava alla società ricorrente che i sei mesi di proroga concessi per la delocalizzazione sarebbero scaduti in data 4 giugno 2021 e che, per usufruire degli ulteriori sei mesi di proroga previsti dalla DGC n.350/2020, era necessario presentare istanza in tal senso indicando con esattezza l’indirizzo di delocalizzazione e allegando la documentazione utile a dimostrare la concreta volontà in tal senso, così come meglio specificato nella nota stessa.
In data 27 maggio 2021 la Società Ricreativo B presentava istanza di proroga di sei mesi per la delocalizzazione in un locale diverso rispetto a quello individuato con la domanda del 15 febbraio 2021. Il nuovo locale individuato risultava sito in Via Emilia n. 40 in località ON EN nel Comune di Gattatico (RE).
In disparte la sopra menzionata presentazione di istanza di delocalizzazione, la società odierna ricorrente proponeva terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 9 giugno 2021, avverso la sopra richiamata nota del Comune n. 57434 del 1° aprile 2021 (nonché avverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 350/2020 già precedentemente impugnata), chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 24, 97, 111, 113 e 117, comma 1, Costituzione in relazione all’art. 6 CEDU. Violazione dell’art. 1 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
2) Illegittimità in via derivata e consequenziale;
3) Violazione degli artt. 23, 41, 42, 43, 97 e 117, comma 1, Costituzione in relazione all’art. 1 del prot. 1 CEDU. Violazione dell’art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e arbitrarietà. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ulteriore illegittimità in via derivata e consequenziale;
4) Violazione e falsa applicazione della l.r. 25 novembre 2016, n. 19, D.G.R. 16 ottobre 2017, n. 1564 e della deliberazione CC n. 3 del 19 gennaio 2016;
5) Violazione del regolamento urbanistico del Comune di RM. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Difformità dall’autorizzazione rilasciata.
Nel frattempo, in data 7 giugno 2021, il Comune di RM emetteva l’ordinanza n. 98354 con cui disponeva la cessazione dell’attività della sala gioco sita n via Nuvolari n. 44/A.
Avverso tale provvedimento proponeva il quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 10 giugno 2021, l’odierna ricorrente, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione art. 6 l.r. n. 5/2013 e D.G.R. 831/2017 e D.G.R. 68/2019. Contraddittorietà con la deliberazione GC2020-350 del 2 dicembre 2020. Eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto e di diritto. Manifesta illogicità dell’azione amministrativa;
2) Illegittimità in via derivata e consequenziale;
3) Violazione degli artt. 24, 97, 111, 113 e 117, comma 1, Costituzione in relazione all’art. 6 CEDU. Violazione dell’art. 1 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
4) Violazione degli artt. 23, 41, 42, 43, 97 e 117, comma 1, Costituzione in relazione all’art. 1 del prot. 1 CEDU. Violazione dell’art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e arbitrarietà. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ulteriore illegittimità in via derivata e consequenziale;
5) Violazione e falsa applicazione della l.r. 25 novembre 2016, n. 19, D.G.R. 16 ottobre 2017, n. 1564 e della deliberazione CC n. 3 del 19 gennaio 2016;
6) Violazione del regolamento urbanistico del Comune di RM. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Difformità dall’autorizzazione rilasciata.
Con Decreto del Presidente del Tribunale n. 89/2021 del 14 giugno 2021 veniva respinta la proposta domanda di provvedimento cautelare monocratico considerato “ che non sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza richieste dall’art. 56 del c.p.a. per la concessione della misura cautelare monocratica inaudita altera parte ”.
In data 22 giugno 2021 il Comune di RM comunicava alla ricorrente l’annullamento in autotutela dell’ordinanza di cessazione della sala gioco/scommesse (prot. 108793 del 22 giugno 2021) in quanto, come chiarito nel provvedimento, per un problema tecnico l’Ufficio competente non aveva ricevuto l’istanza di proroga dei termini di delocalizzazione della società Ricreativo B Spa, istanza regolarmente giunta al Comune già in data 27 maggio 2021. Col medesimo atto venivano concessi i sei mesi di proroga per la delocalizzazione.
Preso atto di tale provvedimento, l’odierna ricorrente depositava in data 5 luglio 2021 nota con cui dichiarava di rinunciare alla richiesta misura cautelare e questo Tribunale, con ordinanza n. 116/2021 del 15 luglio 2021, prendeva atto della rinuncia di parte ricorrente alla proposta domanda cautelare.
In data 7 luglio 2021 depositava articolata memoria il Comune di RM.
In data 9 luglio 2021 si costituiva in giudizio la società Club Mary IN Srl, odierna controinteressata, chiedendo la reiezione del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti proposti in corso di causa; la predetta controinteressata ha poi prodotto memoria in data 20 gennaio 2022 con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati e per difetto di interesse all’impugnativa da parte della ricorrente.
Successivamente, in data 5 ottobre 2021, l’odierna ricorrente ha depositato quinto ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento del provvedimento prot. 108793 del 22 giugno 2021 sopra menzionato, con cui il Comune di RM aveva disposto l’annullamento in autotutela della sua ordinanza di cessazione dell’attività del 7 giugno 2021, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 24, 97, 111, 113 e 117, comma 1, Costituzione in relazione all’art. 6 CEDU. Violazione dell’art. 1 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;
2) Violazione degli artt. 23, 41, 42, 43, 97 e 117, comma 1, Costituzione in relazione all’art. 1 del prot. 1 CEDU. Violazione dell’art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e arbitrarietà. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ulteriore illegittimità in via derivata e consequenziale;
3) Violazione e falsa applicazione della l.r. 25 novembre 2016, n. 19, D.G.R. 16 ottobre 2017, n. 1564 e della deliberazione CC n. 3 del 19 gennaio 2016;
4) Violazione del regolamento urbanistico del Comune di RM. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Difformità dall’autorizzazione rilasciata.
Inoltre, con tale ricorso parte ricorrente ha avanzato istanza istruttoria chiedendo che venisse ordinato alla controinteressata Club Mary IN Srl l’esibizione dell’elenco degli iscritti, al fine di verificare se il vincolo di pertinenzialità (che asseritamente le impone di ospitare gli alunni di ogni tipologia educativa del personale addetto alle attività presenti nel centro commerciale) fosse rispettato.
In data 15 dicembre 2021 parte ricorrente ha depositato istanza di rinvio dell’udienza, fissata per il giorno 23 febbraio 2022, affermando che “ non essendo ancora intervenuta la delocalizzazione dell’attività della società ricorrente, la trattazione della causa in questa fase sarebbe prematura .”.
Si è costituito in giudizio, in data 20 dicembre 2021, il Comune di Gattatico, svolgendo intervento ad UV e chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Le parti hanno poi depositato memorie finali e all’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la causa è stata rinviata a data da destinarsi.
Le parti hanno poi depositato relative memorie in vista dell’udienza pubblica fissata per il giorno 13 luglio 2022 e, per quanto qui di interesse, parte ricorrente ha nuovamente richiesto un rinvio.
L’odierna ricorrente ha poi presentato al Comune di RM, in data 20 giugno 2022, nuova istanza di proroga affermando che erano in corso i lavori per la nuova sede individuata nel Comune di Gattatico, sede però che al momento non era ancora disponibile per la delocalizzazione.
Con provvedimento n. 128142 del 30 giugno 2022, il Comune di RM ha negato la richiesta proroga confermando il contenuto della deliberazione della Giunta Comunale n. 350/2020.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto il sesto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 11 luglio 2022, chiedendone l’annullamento deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria;
2) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento;
3) Illegittimità in via derivata e consequenziale.
All’udienza pubblica del 13 luglio 2022, preso atto del ricorso per motivi aggiunti depositato sopra menzionato, la causa è stata rinviata a data da destinarsi.
Successivamente, in data 25 ottobre 2022, il Comune di RM ha adottato ordinanza (prot. n. 207101) con cui ha ordinato all’odierna ricorrente la cessazione dell’attività per il locale di via Nuvolari n.44/A, essendo il predetto locale ubicato a meno di 500 metri dalla scuola dell’infanzia privata “Mary IN”.
Avverso tale provvedimento la società Ricreativo B Spa ha proposto settimo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 7 novembre 2022, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013. Violazione delle delibere G.R. 831/2017 e 68/2019. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria;
2) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione dell’art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013. Violazione delle delibere G.R. 831/2017 e 68/2019. Violazione dell’art. 2, comma 1, lett. e) l. n. 53/2003. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria;
3) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione dell’art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 5/2013. Violazione delle delibere G.R. 831/2017 e 68/2019. Violazione dell’art. 2.1.2. comma 8 lettera a10 del Regolamento urbanistico edilizio approvato dal Comune di RM. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria;
4) Illegittimità in via derivata e consequenziale.
Con decreto del Presidente del Tribunale del 7 novembre 2022 sono state concesse le richieste misure cautelari monocratiche “ Considerato che, in ragione degli effetti che si determinerebbero medio tempore, emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da richiedere la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza comunale del 25 ottobre 2022; ”.
Le parti hanno poi depositato relative memorie e, all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 7 dicembre 2022, è stata emessa l’ordinanza n. 365/2022 con cui è stata accolta la proposta domanda cautelare considerando che “ in disparte ogni considerazione sul fumus boni iuris dei motivi aggiunti proposti ” vi era “ la sussistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile, in quanto l’esecuzione del provvedimento impugnato comporterebbe la chiusura della sala scommesse di che trattasi, e ritenuto, altresì, necessario pervenire alla discussione del merito della causa, già fissata al 24 maggio 2023, re adhuc integra; ”.
Le parti hanno poi depositato ulteriori memorie e, infine, all’udienza pubblica del 24 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0.1. - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla società controinteressata Club Mary IN Srl nella propria memoria del 20 gennaio 2022.
0.1.1.1. - Con una prima eccezione, la società controinteressata sostiene che “ Il ricorrente impugna con il primo ricorso le delibere della Giunta comunale di RM n. 435 del 13 dicembre 2017 e n. 181 del 24 maggio 2018 - e i relativi allegati - e la delibera del Consiglio comunale di RM n. 37 del 28 maggio 2018, oltre alla comunicazione del 15 giugno 2018 dello stesso Comune, recante “Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 volto alla chiusura di sale gioco e sale scommesse ai sensi della Legge regionale n. 5/2013". ” e, preso atto dell’oggetto dell’impugnazione, la controinteressata rileva che “ alla delibera di Giunta n. 435 del 13.12.2017 - che ha approvato la mappatura dei luoghi sensibili presente sul territorio comunale in attuazione dell'art. 6 della L.R. Em. Rom. 5/2013 e della DGER n. 831/2017- è allegato un elenco - che la ricorrente parimenti "impugna" - da cui emergono con chiarezza non solo l'attività svolta e la denominazione/ragione sociale dei "luoghi sensibili", ma anche l'indirizzo con tanto di numero civico della relativa sede. Si tratta, all'evidenza, di altrettanti controinteressati, ad almeno uno dei quali - come noto - il ricorso andava notificato a pena di decadenza ”.
0.1.1.2. - L’eccezione è infondata.
Il Collegio osserva che, nel caso di specie, l’unico controinteressato è la società Club Mary IN Srl, ossia il soggetto che svolge la propria attività di istituto scolastico (e, quindi, costituisce un luogo sensibile) a distanza inferiore ai 500 metri dalla sede dell’odierna ricorrente, mentre gli altri soggetti presenti nell’elenco dei luoghi sensibili non possono all’evidenza costituire i controinteressati nel presente giudizio in quanto la loro attività e posizione è del tutto irrilevante rispetto al procedimento avviato dal Comune di RM nei confronti dell’odierna ricorrente.
Risulta, poi, acclarato che il nominativo del soggetto situato a distanza inferiore ai 500 metri previsti dalla legge regionale dall’attività della società Ricreativo B Spa è stato comunicato alla stessa dal Comune di RM con comunicazione di avvio del procedimento del 4 giugno 2020 e, dunque, solo in tale sede è emerso in modo univoco il nominativo del soggetto controinteressato cui l’odierna ricorrente ha notificato il ricorso successivo (primo ricorso per motivi aggiunti) e tutti gli altri successivamente proposti.
0.1.2.1. - Con una seconda eccezione, la società controinteressata deduce l’inammissibilità del ricorso affermando che “ tutte le censure avanzate "ex adverso" - e, prima ancora, il ricorso integrato dai "motivi aggiunti" - sono da reputarsi inammissibili, sotto il profilo del difetto di interesse all'impugnativa: infatti, comunque si guardi alla fattispecie in esame, stante il mancato rispetto della distanza minima dal "luogo sensibile" rappresentato da una Scuola (anche) elementare, non si riesce a comprendere quale risultato utile possa derivare, alla società ricorrente, dall'accoglimento dei gravami, posto che, comunque, "in loco" non può essere svolta alcuna attività di gioco d'azzardo e scommesse. ”.
0.1.2.2. - L’eccezione è infondata.
Il Collegio osserva che dall’impugnazione proposta parte ricorrente intende conseguire il bene della vita consistente nel continuare a svolgere la propria attività nella sede di via Nuvolari 44/A e, dunque, la stessa ha pieno interesse all’impugnazione svolta in quanto con la medesima contesta, sotto vari aspetti, il procedimento di delocalizzazione e chiusura cui la stessa è sottoposta da parte del Comune di RM in ragione della sua vicinanza ad un luogo sensibile.
0.2. - Statuito quanto sopra con riferimento alle eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dalla società controinteressata, il Collegio può ora passare all’esame dell’eccezione, formulata dal Comune di RM nella propria memoria del 21 gennaio 2022, di carenza di interesse del Comune di Gattatico allo spiegato intervento ad UV .
0.2.1. - In particolare, il Comune di RM ha affermato che “ il futuro trasferimento della sala slot in detto territorio comunale può assumere rilevanza giuridica solo ove la posizione della stessa non rispetti le distanze dai luoghi sensibili individuati dallo stesso comune in base alla legge regionale, fattispecie al momento inesistente ”.
0.2.2. - L’eccezione è fondata.
Il Collegio osserva che, con riferimento all’intervento ad UV , risultano del tutto condivisibili i principi espressi da autorevole giurisprudenza secondo cui “ Vale, invero, ribadire, come, per consolidato intendimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4973), due sono i requisiti che devono essere soddisfatti per la configurabilità dell’intervento adesivo-dipendente (cfr. artt. 28, comma 2, 50, 97 cod. proc. amm.):
a) in negativo, l’alterità dell’interesse vantato dall’interventore rispetto a quello che legittimerebbe alla proposizione del ricorso in via principale (essendo l’intervento volto a tutelare un interesse diverso ma collegato a quello fatto valere dal ricorrente principale), onde la posizione dell’interessato sia meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della corrispondente parte principale;
b) in positivo, il potenziale vantaggio, ancorché mediato e indiretto, potenzialmente correlato all’accoglimento del ricorso principale. ” (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3430/2023).
Con riferimento, poi, al presente caso, il Collegio osserva che non sussiste il richiesto requisito positivo di un potenziale vantaggio, ancorchè mediato ed indiretto, per il Comune di Gattatico, in quanto lo stesso non vanta alcun interesse (indiretto) che gli consenta di ritrarre un reale beneficio, anche solo di riflesso, dall’accoglimento del ricorso proposto dalla società Ricreativo B Spa, contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso Comune il quale, nella memoria del 18 gennaio 2022, ha affermato che “ Si conferma l’interesse del Comune di Gattatico a vedere accolto il ricorso in oggetto, al fine di consentire alla società ricorrente di continuare ad esercitare l’attività di sala gioco-scommesse nel territorio del Comune di RM…Infatti, la società ricorrente ha più volte manifestato – in caso di impossibilità a proseguire l’attività di cui sopra nel Comune di RM – l’intenzione di trasferirsi nel confinante territorio del Comune di Gattatico, in loc. ON EN (dove, peraltro, è già presente un altro esercizio svolgente la medesima attività)….Tali intenti sono stati tradotti in fatti, con istanza di permesso di costruire (Prot. 12868 del 02.12.2021), presentata dal proprietario di un immobile posto in loc. ON EN, Via Emilia n. 40, per manutenzione straordinaria funzionale all’allestimento di sala giochi-scommesse…Ora, l’apertura di una nuova sala giochi-scommesse in Comune di Gattatico, in loc. ON EN – in considerazione delle problematiche di controllo del territorio e di prevenzione degli illeciti che frequentemente accompagnano tali pubblici esercizi - non è compatibile con l’attuale organico della Polizia Municipale….Pertanto, al fine di evitare l’insorgere di problemi di ordine pubblico e di incompatibilità con la presenza di insediamenti residenziali e produttivi sul territorio comunale, il Comune di Gattatico insiste per l’accoglimento del ricorso in oggetto e di tutti i motivi aggiunti che vanno nella direzione di mantenere la sala giochi-scommesse di Via Nuvolari in RM nella sua attuale ubicazione (o comunque in altra sede al di fuori del territorio del Comune di Gattatico.) ”.
Le sopra menzionate argomentazioni del Comune di Gattatico sono del tutto infondate e irrilevanti in quanto il predetto Comune, come ogni altro Comune, deve svolgere le funzioni ad esso assegnate dalla legislazione nazionale e regionale, fra cui anche quelle in materia di prevenzione della ludopatia, e dunque lo stesso non può certamente vantare un interesse, anche solo di fatto, a non svolgere le proprie attribuzioni in ragione di una asserita carenza di personale – che sarebbe in realtà un interesse contra legem –, atteso che tale carenza rappresenta unicamente una problematica organizzativa che lo stesso Comune deve risolvere e non può tradursi nel diniego di svolgimento delle proprie funzioni in materia di ludopatia nei confronti di un’attività, quale quella di sala scommesse, del tutto legittima e non vietata (salvi i limiti derivanti dalla legislazione sulla ludopatia).
1. - Statuito quanto sopra con riferimento alle questioni preliminari, il Collegio può ora passare all’esame del merito del ricorso e, al riguardo, osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è in parte infondato nel merito, e va respinto, in parte inammissibile e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei termini in appresso precisati per ogni singolo ricorso.
2. - Col ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti in epigrafe indicati formulando diverse censure.
2.1. - In particolare, e in via preliminare, il Collegio osserva che parte ricorrente ha chiesto l’annullamento (p. 2 ricorso, lettera c) della comunicazione di avvio del procedimento emessa dal Comune di RM in data 15 giugno 2018, avente prot. n. 129033, senza che contemporaneamente la predetta impugnazione sia stata svolta avverso gli atti finali di tale procedimento, atti che, peraltro, non sono mai esistiti in quanto il Comune di RM ha poi provveduto, con Determinazione Dirigenziale n. 831 del 18 maggio 2020, alla revoca della sopra riportata comunicazione di avvio del procedimento iniziando, poi, un successivo (ed autonomo) procedimento di chiusura della sala gioco di che trattasi.
Ne deriva, dunque, che, con riferimento a tale nota, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto rivolto avverso un atto non lesivo e, dunque, non autonomamente impugnabile quale è la comunicazione di avvio del procedimento.
2.2. - Ciò premesso con riferimento all’impugnazione svolta avverso la comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio può passare all’esame del ricorso introduttivo del presente giudizio nei confronti degli altri atti impugnati col medesimo e, al riguardo, osserva che lo stesso è infondato nel merito e va respinto.
2.3.1. - Con il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente deduce l’illegittimità della deliberazione della Giunta Comunale di RM n. 435/2017 e della successiva n. 181/2018 con cui sono state approvate, rispettivamente, la mappatura dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale e gli elenchi (Allegati “A” e “B”) degli esercizi siti in prossimità dei suddetti luoghi sensibili in quanto tali provvedimenti, secondo parte ricorrente, “ a prescindere dal nomen juris e dalle qualificazioni nominali ad esse attribuite, constano, anche ictu oculi, di disposizioni di pianificazione e/o urbanistico-territoriali, aventi quale finalità non soltanto la tutela della salute, ma anche la “qualità ambientale” in senso lato in coerenza con quanto stabilito dall’art. 6, comma 2 L.R. Emilia Romagna n. 5/2013 (secondo cui, si ricordi, “Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui al comma 3-ter del presente articolo, nell'osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili di cui al comma 2-bis”) ” e, dunque, “ i suddetti atti avrebbero dovuto essere emanati non già dalla Giunta, bensì dal Consiglio comunale, così come previsto, in linea generale, dagli artt. 42 e 48 T.U.E.L. in materia di “piani urbanistici”. ”.
Inoltre, sempre secondo parte ricorrente, tali atti avrebbero dovuto essere adottati con “ la concertazione con le associazioni economiche e sociali, nonché specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi; inoltre, nell’ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l’indicazione delle motivazioni in merito all’accoglimento o meno delle stesse. ”.
2.3.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva, in accordo a quanto già deciso nella sentenza n. 255/2022 di questo Tribunale, che risultano, sul punto, condivisibili le argomentazioni del Comune di RM secondo cui “ le due deliberazioni di Giunta Comunale di cui si discute non costituiscono affatto atti di pianificazione urbanistica ma piuttosto disposizioni in materia di lotta alla ludopatia così come disciplinata dalla L.R. 5/2013. Sul punto si è già espressa la giurisprudenza affermando che “In particolare, risulta destituita di fondamento la censura di incompetenza, in quanto la citata deliberazione giuntale non costituisce atto pianificatorio di natura “urbanistico-territoriale”, vertendo essa, invece, sulla specifica materia della disciplina regionale della lotta alla ludopatia di cui alla L.R. Emilia-Romagna n.5 del 2013 e s.m. e i. In tale più corretto inquadramento della deliberazione giuntale e con riferimento alle diverse attribuzioni affidate dalla suddetta normativa regionale alle amministrazioni comunali nella specifica materia, l’operazione di individuazione e mappatura dei c.d. “luoghi sensibili” all’interno del territorio comunale è attribuzione riservata alla Giunta Regionale ai sensi di quanto chiaramente dispone l’art. 6 della L.R. n. 5 del 2013. Quale ulteriore conseguenza delle considerazioni appena svolte, va rilevato che la deliberazione di “mappatura” dei luoghi sensibili nemmeno deve soggiacere al regime procedimentale del c.d. “doppio binario” (…), quale previsto invece, per gli atti pianificatori comunali in materia urbanistica…” (Tar Bologna n. 258/2021). ”.
Inoltre, su tale punto, il Collegio rileva che le due deliberazioni impugnate fanno riferimento al comma 2-bis dell’articolo 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013 e, pertanto, non ha alcun senso richiamare il precedente comma 2 del medesimo articolo, il quale contiene misure diverse, aggiuntive e complementari al divieto previsto dal comma 2-bis di cui qui si discute.
Il citato comma 2, infatti, attribuisce ai Comuni il potere (“possono”: il che dimostra come si tratti di misure aggiuntive rispetto al divieto di cui al comma 2-bis) di dettare previsioni urbanistico-territoriali sulla localizzazione delle sale da gioco e da scommessa, fermo restando, però, l’obbligo di chiusura, direttamente discendente dalla legge regionale (comma 2-bis) e dalla D.G.R. n. 831/17 degli esercizi ubicati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili. Del resto, tutta la normativa nazionale e regionale applicabile nel caso di specie è stata emanata a tutela della salute e non ha nulla a che fare con gli aspetti organizzativi e programmatori relativi all’uso del territorio.
Esclusa la natura pianificatoria delle deliberazioni di Giunta impugnate, ne discende la non sottoposizione delle stesse al regime procedimentale della legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000 e la correttezza dell’iter seguito dall’Amministrazione.
2.4.1. - Col secondo motivo del ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente deduce due distinte censure avverso i provvedimenti impugnati, sostenendo, dapprima che “ nel caso che qui ci occupa, dal tenore degli atti e provvedimenti impugnati non si comprende quali sarebbero i “luoghi sensibili” rispetto ai quali i locali di esercizio gestiti dall’odierna ricorrente si troverebbero in “sottodistanza ”.
Inoltre, parte ricorrente afferma che “ il criterio di “mappatura” dei “luoghi sensibili” adottato dall’Amministrazione comunale si rivela del tutto errato poiché incentrato esclusivamente sul criterio del “raggio”, in palese difformità da quanto stabilito dall’art. 6, comma 2-bis L.R. Emilia Romagna n. 5/2013, poi attuato con la deliberazione di G.R. n. 831/2017. Tali disposizioni fanno infatti riferimento al criterio del percorso pedonale più breve, secondo il disposto di cui all’art. 190 C.d.S. ”.
2.4.2. - Le censure sono infondate.
Il Collegio osserva, al riguardo, che la comunicazione di avvio del procedimento impugnata col ricorso introduttivo, in disparte quanto già detto sopra circa l’inammissibilità del ricorso avverso tale atto in quanto non lesivo, è stata poi revocata dal Comune di RM che ha, successivamente, emesso nuova comunicazione di avvio di procedimento prot. 86505 in data 4 giugno 2020 (impugnata con i primi motivi aggiunti notificati in data 1° settembre 2020) con cui ha esplicitato all’odierna ricorrente la mancanza della distanza di cui alla L.R. n. 5/2013 dalla Scuola dell’infanzia privata “Mary IN” sita in RM, strada San Donato n. 1/B.
La predetta distanza, calcolata in metri 403, risulta ricavata “ dalle misurazioni effettuate con i sistemi informatici in uso agli uffici comunali competenti in materia e confermato dalle misurazioni effettuate dalla Polizia Locale ”, misurazione quest’ultima che, come attestato dalla nota della Polizia Locale di RM del 21 febbraio 2020, agli atti, è stata effettuata seguendo il percorso pedonale più breve ai sensi dell’art. 190 del Codice della Strada.
2.5. - Col terzo motivo del ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente formula una serie di censure fra loro eterogenee e non coordinate.
2.5.1.1. - Con una prima censura parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto “ le misure in contestazione, di stampo sostanzialmente ablatorio dei diritti di impresa, non recano alcun meccanismo di bilanciamento di posizioni seriamente compromesse ”.
2.5.1.2. - La censura è infondata.
Il Collegio osserva che i provvedimenti impugnati non costituiscono in alcun modo una espropriazione “ realizzata in palese violazione di quanto disposto dagli artt. 3, 41, 42, 43 e 97 Cost., oltre che dei princìpi euro-unitari e convenzionali emergenti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ”, come dedotto da parte ricorrente, in quanto sono tesi semplicemente ad ottenere una diversa dislocazione geografica dell’attività svolta dalla ricorrente e non ad acquisire la stessa e l’eventuale chiusura della predetta attività deriva unicamente dal mancato trasferimento della sede operativa dell’attività non attuato dalla ricorrente.
2.5.2.1. - Con una seconda censura del terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità della variante al POC ed al RUE adottata dal Comune di RM atteso che tale provvedimento “ si pone in contrasto a quanto convenuto in sede di Conferenza unificata all’esito della seduta del 7 settembre 2017 ” in quanto “ Nel documento approvato in tale sede, oltre a riconoscersi la necessità di salvaguardare le ubicazioni degli “investimenti esistenti”, è stato chiarito che le Regioni e gli Enti locali dovrebbero sempre consentire “una equilibrata distribuzione nel territorio allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l’offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata”. Invero, l’Amministrazione comunale, concentrando l’offerta di gioco nelle sole zone produttive ed escludendola del tutto espressamente nelle restanti zone (cfr., a titolo esemplificativo, 3.2.49 delle N.T.A. al RUE relativamente alle zone ricettivo-alberghiere “ZTR”), ha palesemente abdicato a siffatti princìpi ”.
2.5.2.2. - La censura è infondata.
Al riguardo, il Collegio osserva, in primis , che l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni il 7 settembre 2017 non ha effetti nella presente vicenda in quanto, come statuito da condivisibile giurisprudenza, “ È, dunque, espressamente previsto che l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata sia recepita in un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Prevedendo l’adozione di un decreto ministeriale che abbia ad oggetto profili di regolamentazione del gioco pubblico, l’amministrazione statale si è attribuita un potere di indirizzo e coordinamento per aver ritenuto che in tale specifico settore (quello del gioco lecito) si incrociano materie attribuite dalla Costituzione alla competenza di diversi livelli di governo, anche regionale, ma si avverte l’esigenza di una regolamentazione unitaria; ed in effetti, accanto al tradizionale (per il settore dei giochi) riferimento all’ordine pubblico e la pubblica fede, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato per l’art. 117, comma 2, lett. h) Cost., è richiamata anche la tutela della salute, rientrante nelle competenza concorrente (art. 117 Cost.), in cui la Regione può legificare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, cui la Corte costituzionale ha aggiunto anche il riferimento alla pianificazione e governo del territorio (con la sentenza 18 luglio 2014, n. 220, quanto meno in relazione al potere di fissazione delle distanze minime dai c.d. luoghi sensibili)… Il potere di indirizzo e coordinamento non è stato, tuttavia, ancora esercitato perché il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze non è stato adottato, mentre è stata conclusa l’intesa nell’ambito della Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali il 7 settembre 2017. Per essere prevista quale atto prodromico all’esercizio del potere statale di coordinamento ed indirizzo con finalità di coinvolgimento delle Regioni, all’intesa non può riconoscersi ex se, e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale, alcuna efficacia cogente… ”. (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 686/2021).
Inoltre, sul punto, il Collegio rileva che risultano condivisibili le argomentazioni del Comune di RM secondo cui “ la scelta pianificatoria di cui la ricorrente si lamenta, introducendo la possibilità di insediamento delle sale gioco e sale scommesse anche in ZP3(Zone produttive di completamento) e ZP4 (Zone Produttive di Espansione) e sub ambiti produttivi, ha correttamente individuato ambiti in cui la densità di luoghi sensibili (o loro possibile insediamento) è sensibilmente ridotta e, al contempo, le strutture (capannoni) ivi presenti, possono essere facilmente riadattate al nuovo uso. ”.
2.5.3.1. - Con una terza censura del terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto gli stessi realizzerebbero un effetto espulsivo delle attività della stessa e questo in quanto “ All’interno delle zone produttive in argomento, infatti, possono legittimamente insediarsi attrezzature non soltanto ricreative, ma anche sociali e, dunque, a “delocalizzazione” avvenuta, potrebbe insediarsi uno dei moltissimi “luoghi sensibili” individuati dallo stesso art. 6 L.R. n. 5/2013. Cosicché, l’attività svolta dalla ricorrente, anche una volta “dislocata”, risulterebbe, comunque, esposta sine die a persistenti ed imminenti rischi di chiusura, essendo a tal fine sufficiente il sopravvenuto (imprevisto e imprevedibile) insediamento nelle vicinanze di un “luogo sensibile” (che potrebbe ivi collocarsi anche artificiosamente per effetto di una condotta sleale posta in essere da un’azienda concorrente), per determinarne la cessazione .”.
2.5.3.2. - La censura è infondata.
Il Collegio rileva che non è stato provato alcun effetto espulsivo sul territorio del Comune di RM, che il predetto Comune ha individuato le zone in cui tale attività può essere dislocata e le stesse, in base a tale scelta, occupano una parte del territorio comunale che, secondo quanto puntualmente affermato dal Comune, “ risulta essere circa il 17% del territorio urbanizzato ed urbanizzabile ”.
Inoltre, per quanto concerne il paventato effetto espulsivo dovuto all’insediamento, successivo, di luoghi sensibili, il Collegio rileva che tale preoccupazione è infondata visto che risulta acclarato, come ricordato dal Comune di RM, che “ con Deliberazione di Giunta Regionale n. 68/2019 di modifica della precedente Deliberazione n. 831/2017, sia stata introdotta una disposizione che così dispone: “…al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati e tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, l’aggiornamento della mappatura non ha effetto nei confronti di chi, nel rispetto della mappatura vigente, esercita l’attività o l’ha delocalizzata, per un periodo congruo a consentire l’ammortamento degli investimenti effettuati, comunque non eccedente la durata massima di dieci anni…”, disposizione fatta propria dalla scrivente Amministrazione con la Deliberazione di Giunta n. 350/2020 impugnata dalla ricorrente con motivi aggiunti (in data 17/02/2021 e del 31/05/2021). ”.
Inoltre, sempre su tale punto, risultano condivisibili le ulteriori argomentazioni svolte dal Comune di RM secondo cui “ Su tale ultimo punto si deve pertanto rilevare la carenza di interesse della ricorrente, posto che la “Ricreativo B Spa” non ha delocalizzato e non vi è stato alcun aggiornamento della mappatura comunale per apertura di nuovi luoghi sensibili, con la conseguenza che all’odierna fattispecie non sono da ritenersi applicabili le disposizioni di cui alla DGR n.68/2019 e alla DGC n.350/2020 con riferimento a tale aspetto. ”.
2.5.4.1. - Con una serie di altre censure del terzo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati affermando, dapprima che sussiste “ un effettivo pericolo di “azzeramento” dell’avviamento commerciale e di sviamento di clientela verso ulteriori servizi di gioco, tra l’altro anche illegali e irregolari, erogati da altri operatori economici presso il Comune di RM ed in territori limitrofi. ” e, poi, che vi è per la ricorrente l’impossibilità di procedere alla dislocazione della propria sede “ in ragione dell’esistenza di ulteriori divieti e limitazioni di carattere strettamente urbanistico, connessi alla destinazione d’uso dei locali ”, “ alla luce degli ulteriori ingenti, quanto insostenibili, investimenti di natura economico-finanziaria che la stessa ricorrente si vedrebbe costretta a porre in essere ” e per varie difficoltà realizzative pratiche legate alle zone urbanistiche “Zone produttive di completamento” (“ZP3”) e “Zone produttive di espansione” (“ZP4”), in cui è ammessa la delocalizzazione dell’attività.
2.5.4.2. - Le censure sono infondate.
Al riguardo, il Collegio rileva che lo sviamento della clientela verso ulteriori esercizi non può certo costituire motivo di illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto il Comune di RM ha adottato gli stessi ai fini della prevenzione delle ludopatie e, dunque, gli effetti sul comportamento della clientela non possono, con ogni evidenza, costituire motivo di illegittimità dei provvedimenti adottati, in quanto sono considerazioni di ordine economico estranee alla ratio dei provvedimenti adottati.
Per quanto attiene, poi, alla dislocazione della sede ed alla sua asserita impossibilità, il Collegio osserva che, sul punto, risultano convincenti le argomentazioni del Comune di RM secondo cui “ la paventata difficoltà (per altro inesistente) delle pratiche urbanistiche necessarie per delocalizzare l’attività di gioco, con la necessità di un’interruzione dei servizi, è stata ampiamente superata dalla sospensione delle attività conseguita all’emergenza pandemica, periodo durante il quale il Comune di RM ha altresì di fatto sospeso l’emissione dei provvedimenti di chiusura, proprio per favorire le operazioni di delocalizzazione. In ogni caso, è opportuno ricordare come sia la stessa L.R. 5/2013, così come ribadito da controparte, a prevedere una specifica tempistica ed un particolare regime autorizzatorio con riferimento al titolo edilizio (pdc) necessario per dette tipologie di insediamento e nulla può essere imputato al Comune di RM. ”.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, il Collegio rileva che non sussiste alcun effetto espulsivo rispetto all’attività di sala scommesse nel Comune di RM.
2.5.5.1. - Con un’ulteriore censura del terzo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che “ Il Comune di RM ha, infine, tradito il legittimo affidamento serbato dall’odierna ricorrente circa l’inapplicabilità dell’istituito regime distanziale ai locali di esercizio già autorizzati in epoca precedente all’entrata in vigore delle modifiche introdotte, nell’anno 2016, alla L.R. n. 5/2013 ”.
2.5.5.2. - La censura è infondata.
Il Collegio osserva che i provvedimenti impugnati sono stati emessi dal Comune di RM in applicazione della normativa regionale in materia di ludopatie, normativa che testualmente si riferisce all’attività di gioco tout court (“ Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse… ”) e non alle sale di nuova apertura e ciò non potrebbe essere diversamente atteso che le sale scommesse sono state individuate dai vari legislatori regionali come possibili cause dell’insorgere del gioco patologico e, dunque, è l’attività di scommesse ad essere potenzialmente dannosa per la salute pubblica se svolta in prossimità dei luoghi sensibili, attesi i possibili effetti sulle persone che frequentano i predetti luoghi.
Da tale semplice constatazione emerge con evidenza la palese illogicità di una disciplina che salvaguardi tout court le attività già in essere rispetto alle nuove atteso che le stesse svolgono un’attività ritenuta pregiudizievole per la salute pubblica in quanto svolta troppo vicino ai luoghi sensibili e, pertanto, considerato che l’attività svolta rimane quella delle scommesse, non vi può essere alcuna differenza rispetto alla circostanza che tale attività sia svolta da tempo o in base ad una nuova apertura.
2.6.1. - Col quarto motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che “ Dall’illegittimità delle gravate deliberazioni comunali consegue l’invalidità di tutti gli atti ad esse conseguenti, ivi compreso il paventato provvedimento di chiusura, che sulle stesse si fondano e si fonderanno. ”.
2.6.2. - Il motivo è inammissibile per genericità.
Il Collegio osserva, al riguardo, che parte ricorrente non individua gli atti che sarebbero illegittimi per illegittimità derivata, limitandosi a parlare di atti “conseguenti” e, dunque, il motivo risulta inammissibile in quanto rivolo verso provvedimenti non puntualmente impugnati nel ricorso in oggetto e, inoltre, per tutto quanto sopra detto, le deliberazioni comunali impugnate col ricorso introduttivo del presente giudizio sono legittime.
2.7. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è infondato nel merito e va respinto mentre, nella parte in cui impugna la comunicazione di avvio del procedimento, è inammissibile per difetto di interesse.
3. - Stabilito quanto sopra con riferimento al ricorso introduttivo, il Collegio può passare allo scrutinio dei primi motivi aggiunti, depositati in data 28 settembre 2020, con cui parte ricorrente ha impugnato la nuova comunicazione di avvio del procedimento prot. 86505 del 4 giugno 2020, comunicazione emessa dall’Amministrazione comunale a seguito dell’archiviazione della precedente comunicazione.
A tal riguardo, il Collegio osserva che, rispetto a tale ricorso per motivi aggiunti, risulta fondata l’eccezione di inammissibilità del Comune di RM, atteso che il provvedimento impugnato, come detto sopra, è la comunicazione di avvio del procedimento e, dunque, un atto non lesivo e non autonomamente impugnabile, come stabilito da condivisibile giurisprudenza secondo cui “ La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo si caratterizza per la sua natura di atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, essendo privo di portata lesiva nei confronti del destinatario del provvedimento finale, rispetto al quale ha natura servente e strumentale… ” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 28 aprile 2020, n. 866).
Per tutto quanto sopra esplicitato, dunque, il primo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per difetto di interesse in quanto rivolto avverso un provvedimento non lesivo.
4. - Statuito quanto sopra con riferimento al primo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio può ora passare allo scrutinio del secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 16 febbraio 2021, e, al riguardo, osserva che lo stesso è in parte inammissibile e in parte infondato e va respinto.
4.1.1 - Col primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l’illegittimità della deliberazione della Giunta Comunale di RM n. 350/2020 in quanto, secondo parte ricorrente, se è pur vero che tale deliberazione “ spiega di per sé degli effetti favorevoli nei confronti della Ricreativo B. ”, risulta altrettanto vero, sempre secondo parte ricorrente, che “ la P.A., pur consentendo la proroga della delocalizzazione delle attività incompatibili, richiede espressamente che gli istanti rinuncino ad ogni azione nei confronti del Comune di RM. ” e “ Tale condizione imposta dall’Amministrazione comunale è illegittima. ” e ciò in quanto “ il Comune di RM richiede all’operatore economico di rinunciare preventivamente ad ogni azione giudiziale (presente e futura) nei suoi confronti in assenza di qualsiasi certezza, in via di fatto e in via di diritto, sull’effettiva e concreta convenienza economica della delocalizzazione. ”
In altri termini, secondo parte ricorrente “ l’aprioristica rinuncia ad ogni azione nei confronti del Comune di RM non può costituire una condizione necessaria per la presentazione dell’istanza di delocalizzazione, la quale manifesta soltanto la volontà di evitare conseguenze ulteriori che potrebbero derivare dall’inottemperanza. ” e da tale considerazione discenderebbe “ l’illegittimità della gravata deliberazione nella parte in cui prevede come condizione necessaria alla presentazione dell’istanza di delocalizzazione la “rinuncia ad ogni azione nei confronti del Comune di RM”. ”.
4.1.2. - Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Il Collegio osserva che parte ricorrente dà atto nel proprio ricorso di aver presentato al Comune di RM istanza di delocalizzazione in data 15 febbraio 2021 per un immobile sito in RM, via Per Casalmaggiore, senza rinunciare ad alcuna azione nei confronti del predetto Comune e tale istanza (che, si ribadisce, è stata presentata in assenza di qualsivoglia rinuncia alle presenti e future azioni legali) è stata poi riscontrata dal Comune di RM con nota n. 57434 del 1° aprile 2021, che ha dato atto dell’intervenuta concessione del periodo di proroga alla società ricorrente destinato a scadere in data 4 giugno 2021.
Da quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che il Comune di RM non ha richiesto, nel caso concreto, all’odierna ricorrente la rinuncia alle proprie azioni al fine di presentare l’istanza di delocalizzazione e, una volta ricevuta la predetta istanza, ha concesso un periodo di proroga e, pertanto, non ha applicato la delibera di Giunta Comunale n. 350/2020 impugnata nel senso paventato da parte ricorrente, ossia impedendo la proroga del termine per la delocalizzazione alle imprese che non avessero rinunciato alle proprie azioni.
Dalla sopra menzionata considerazione ne deriva, pertanto, che l’impugnazione della delibera di Giunta Comunale n. 350/2020 nella parte in cui richiede espressamente che gli istanti rinuncino ad ogni azione nei confronti del Comune di RM risulta inammissibile per difetto di interesse, in quanto la stessa non ha obbligato parte ricorrente, al fine di ottenere la richiesta proroga dell’attività nel sito ove si svolgeva, alla rinuncia alle proprie azioni giudiziali, come dimostrato dall’accoglimento della istanza di delocalizzazione proposta in data 15 febbraio 2021 che, si ribadisce, non conteneva alcuna rinuncia alle proprie azioni legali in corso o future.
4.2.1. - Col secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente deduce nuovamente l’illegittimità della deliberazione della Giunta Comunale di RM n. 350/2020 in quanto “ il Comune di RM richiede illegittimamente che venga trasmessa “al buio” una non meglio specificata istanza, senza un termine di scadenza per la presentazione della stessa, né tantomeno un’indicazione sui contenuti della richiesta .” e, secondo parte ricorrente, “ Questa indeterminatezza della richiesta dell’Amministrazione comunale non soltanto è posta in essere in violazione dei doveri di collaborazione e buona fede espressamente sanciti dal “novellato” art. 1 L. n. 241/1990 ma spiega anche un forte svantaggio per l’operatore economico, il quale non può determinare con certezza quali siano i presupposti di ammissibilità della propria istanza. Non si vede dunque come lo stesso Comune possa valutare le istanze presentate a seguito della pubblicazione della deliberazione in questione, visto che non sono neppure indicati i presupposti della delocalizzazione ed il livello di individuazione dell’immobile. ”.
4.2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che, come già osservato sopra, parte ricorrente è stata pienamente in grado di presentare istanza di delocalizzazione in data 15 febbraio 2021, istanza che il Comune di RM ha valutato e riscontrato positivamente, e, dunque, le lamentate carenze della delibera n. 350/2020 non sussistono visto che parte ricorrente è pienamente riuscita a presentare istanza di proroga per delocalizzazione.
Il motivo risulta, altresì, palesemente illogico, in quanto non può certo essere la mancanza di una modulistica già predisposta dall’Amministrazione o la mancata puntuale previsione del contenuto di tale istanza nella sopra menzionata deliberazione n. 350/2020 a rendere impossibile per la società ricorrente la presentazione di un’istanza, così come dimostrato dal fatto che l’odierna ricorrente ben è riuscita a presentare la predetta istanza.
4.3.1. - Col terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente deduce l’illegittimità della deliberazione della Giunta Comunale di RM n. 350/2020 per illegittimità derivata discendente dalla illegittimità degli atti impugnati col ricorso principale e con i primi motivi aggiunti.
4.3.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che non sussiste alcuna illegittimità derivata della deliberazione della Giunta Comunale di RM n. 350/2020 in quanto il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti, per le ragioni sopra esposte, sono infondati.
4.4. - Per tutto quanto sopra esplicitato, dunque, il secondo ricorso per motivi aggiunti è in parte inammissibile e in parte infondato nel merito e va respinto.
5. - Statuito quanto sopra con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio può ora passare allo scrutinio del terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 9 giugno 2021, con il quale parte ricorrente impugna nuovamente la delibera della Giunta Comunale del Comune di RM n. 350/2020 e la nota del Comune di RM n. 57434 del 1° aprile 2021, con la quale il predetto Comune ha informato la ricorrente della scadenza del periodo di proroga al 4 giugno 2021 specificando che, al termine della stessa, si sarebbe proceduto all’adozione del provvedimento di cessazione definitiva dell’attività, e, al riguardo, osserva che lo stesso è in parte inammissibile e in parte infondato nel merito e va respinto.
5.1.1. - Col primo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l’illegittimità della deliberazione della Giunta Comunale di RM n. 350/2020 in quanto “ Mediante tale deliberazione, l’Amministrazione comunale, pur consentendo la proroga della delocalizzazione delle attività incompatibili con la normativa di cui alla L.R. n. 5/2013, ha stabilito che gli istanti debbano preventivamente rinunciare ad ogni azione nei confronti della medesima. ” ma, secondo parte ricorrente, “ …tale condizione si palesa manifestamente illegittima ” in quanto “ l’aprioristica rinuncia ad ogni azione nei confronti del Comune non può costituire una condizione necessaria per la presentazione dell’istanza di delocalizzazione, la quale manifesta soltanto la volontà di evitare conseguenze ulteriori che potrebbero derivare dall’inottemperanza ”.
5.1.2. - Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Il Collegio osserva che il primo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, svolto avverso la deliberazione di Giunta Comunale n. 350/2020, ripropone quanto già dedotto da parte ricorrente col primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti e, dunque, per lo stesso valgono le considerazioni già sopra espresse circa l’inammissibilità dello stesso per difetto di interesse per le ragioni sopra già puntualmente esplicate.
5.2.1. - Col secondo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente deduce l’illegittimità della nota del Comune di RM n. 57434 del 1° aprile 2021 per illegittimità derivata rispetto alla asserita illegittimità della deliberazione di Giunta Comunale n. 350/2020.
5.2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che non sussiste alcuna invalidità derivata nel presente caso in quanto la deliberazione della Giunta Comunale di RM n. 350/2020, per tutto quanto sopra detto, non si presenta illegittima sotto i profili denunciati e, dunque, non può rendere illegittimi i provvedimenti successivi adottati sulla base della stessa.
5.3.1. - Col terzo motivo parte ricorrente ripropone censure già espresse nel ricorso introduttivo relativamente al fatto che il Comune di RM “ sta procedendo con una vera e propria espropriazione dell’attività economica esercitata dall’odierna ricorrente ” ma “ non ha contemplato un piano di compensazioni o indennizzi né, tantomeno, individuato adeguati strumenti di riequilibrio in favore degli operatori di gioco, ancorché a fronte dei gravosissimi sacrifici agli stessi imposti ” e, poi, che la consentita delocalizzazione dell’attività solo in zone urbanistiche ZP3 e ZP4, congiuntamente alla complessità delle pratiche edilizie ed urbanistiche da espletare, determina un concreto effetto espulsivo dell’attività di gioco.
5.3.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che le sopra riportate censure ricalcano pedissequamente quelle già formulate nel ricorso introduttivo del presente giudizio e, dunque, per le stesse valgono le argomentazioni già sopra espresse con cui è stata sancita l’infondatezza nel merito delle medesime.
5.4.1. - Col quarto motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato affermando che “ Il procedimento instaurato dal Comune di RM è finalizzato alla chiusura dell’esercizio della Società Ricreativo B, sul presupposto che la sala giochi sarebbe eccessivamente vicina al centro “Mary IN” posta in Strada S. Donato n. 1/B. ” ma, al riguardo, secondo parte ricorrente “ il Club Mary IN non può costituire un luogo sensibile tale da determinare la delocalizzazione dell’attività di sala gioco della Ricreativo B ” e ciò in quanto la stessa sarebbe scuola d’infanzia e “ la scuola d’infanzia, così come definita dall’art. 2 D.P.R. n. 89/2009, non presenta “grado” e, pertanto, non può essere legittimamente ascritta al genus degli “istituti scolastici”. ”.
5.4.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva, innanzitutto, che parte ricorrente contesta la natura di luogo sensibile del Club Mary IN, contestazione svolta per la prima volta coi primi motivi aggiunti del 1° settembre 2020, depositati in data 28 settembre 2020.
A tal riguardo, il Collegio osserva che il Club Mary IN svolge, per stessa ammissione di parte ricorrente, attività di asilo nido e di scuola dell’infanzia e, dunque, la stessa costituisce a tutti gli effetti un luogo sensibile (istituto scolastico) ai sensi della normativa regionale in quanto, come dedotto sul punto da condivisibile giurisprudenza, “ ai sensi dell’art. 2 della legge nr. 53/2003 “d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale; e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria”. Dalla disposizione normativa emerge che, mentre le scuole d’infanzia sono integrate nel sistema educativo di istruzione e di formazione, potendo pertanto essere ricomprese quantomeno all’interno degli “istituti scolastici di qualsiasi grado” presi a riferimento dall’art. 4 della L.R. Lazio nr. 5/2013, non altrettanto può dirsi per i nidi d’infanzia .” (TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, sentenza n. 12998/2020).
Del tutto inconferenti risultano, dunque, le considerazioni di parte ricorrente secondo cui “ secondo la recentissima giurisprudenza la ricomprensione degli asili nido nel novero dei luoghi sensibili, oltre a esorbitare dalla ratio giustificatrice della normativa primaria statale e regionale in tema di contrasto alla ludopatia, non si giustifica nemmeno alla luce della normativa del settore scolastico, che non consente di ricomprenderli nel novero degli “istituti scolastici” (Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, 4 dicembre 2020, n. 12998). ” atteso che, come detto sopra, il Club Mary IN gestisce anche una scuola dell’infanzia che costituisce, con ogni evidenza, istituto scolastico.
Infine, su tale punto, va ricordato che il Club Mary IN ha altresì precisato che lo stesso “ svolge l'attività di gestione di asili nido, scuola dell'infanzia e scuola dell'obbligo, esercitando le connesse attività educative e ricreative del tutto legittimamente, come confermato anche dal Comune di RM con memoria del 7.07.2021…La scuola "Munari" non è che una mera denominazione dell'attività svolta dal medesimo Club Mary IN s.r.l. riferita alla parte della struttura dedicata alla scuola dell'obbligo ” così confermando pienamente la natura di luogo sensibile della predetta scuola che ricomprende non solo la scuola dell’infanzia ma anche la scuola dell’obbligo.
5.5.1. - Col quinto motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato affermando che il Comune di RM, prima di richiedere la delocalizzazione della Ricreativo B, dovrebbe accertare la piena legittimità dell’attività svolta dal Club Mary IN.
In particolare, parte ricorrente rileva che “ il Club Mary IN è soggetto ad un convenzionamento con il centro commerciale ove ha sede…Tale convenzionamento, oggetto di vero e proprio vincolo di pertinenzialità stipulato tra le parti…, determina che il Club Mary IN può svolgere la propria attività soltanto in funzione dei dipendenti del centro commerciale ”, ospitando gli alunni di ogni tipologia educativa del personale addetto alle attività presenti nel centro commerciale, e, dunque, “ ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni del Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di RM, il Club Mary IN deve costantemente mantenere il vincolo di pertinenzialità: in caso contrario, l’attività sarebbe difforme dal regolamento, con la conseguenza diretta che la superficie e i volumi nei quali alloggiano i locali del “Club Mary IN” sarebbero a tutti gli effetti illegittimi, e conseguentemente abusivi, sia gli spazi che le attività ivi insediate ” e da tale illegittimità ne conseguirebbe che “ l’attività della società controniteressata sarebbe difforme dal regolamento e illegittima e, come tale, meriterebbe la chiusura. ”.
5.5.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva, in via preliminare, che l’istanza di accesso formulata da parte ricorrente al Comune di RM al fine di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alla conformità della scuola alla normativa edilizia e sanitaria è stata evasa dal Comune di RM, come dallo stesso attestato nella propria memoria del 7 luglio 2021 in cui ha dichiarato che “ per quanto riguarda la richiesta di accesso alla documentazione relativa alla conformità edilizia della scuola, l’Amministrazione, dopo numerosi tentativi telefonici (sussistevano le limitazioni derivanti dall’emergenza pandemica) ha consentito l’accesso invitando (con pec del 12/10/2020) il richiedente a concordare una data per visionare il fascicolo ed estrarre quanto ritenuto necessario, accesso poi regolarmente intervenuto. ”.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, sul punto, risultano dirimenti e convincenti le argomentazioni del Comune di RM secondo cui “ Neppure può essere accolta la censura, invero solo ipoteticamente proposta dalla ricorrente, sulla non conformità della scuola di cui si discute poiché fin dal 23/07/2012 con prot. 123279 il Comune di RM ha rilasciato alla stessa Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità ” e, inoltre, “ Il convenzionamento tra la scuola ed il Centro Commerciale inserito nel complesso immobiliare non impedisce certo la possibilità di accogliere altri bambini, ed in ogni caso è da ritenersi irrilevante ai fini del presente giudizio poiché, anche a voler per assurdo seguire le fantasiose teorie della ricorrente, la scuola non perderebbe la sua qualità di punto sensibile solo per il fatto di essere frequentata esclusivamente da alunni di dipendenti del centro commerciale. E’ infatti evidente che ciò non determinerebbe il venir meno delle esigenze di tutela della salute imposte dalla L.R. n. 5/2013. ”.
Infine, sempre su tale punto, risulta rilevante quanto affermato dal Club Mary IN secondo cui “ la ricorrente, in sede di "motivi aggiunti", ha omesso, "opportunamente", di segnalare che l‘atto unilaterale di vincolo di pertinenzialità" - avente le suddette caratteristiche - riguarda non solo l’attività scolastica ed educativa dei figli dei dipendenti del centro commerciale, ma anche - e più in generale - dei "fruitori annuali" dello stesso centro commerciale. ”.
5.6. - Per tutto quanto sopra esplicitato, dunque, il terzo ricorso per motivi aggiunti è in parte inammissibile e in parte infondato nel merito e va respinto.
6. - Statuito quanto sopra con riferimento al terzo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio può ora passare allo scrutinio del quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 10 giugno 2021, con il quale parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza di cessazione dell’attività di sala gioco/sala scommesse n. 98354 emessa dal Comune di RM in data 7 giugno 2021.
Al riguardo, il Collegio osserva che la predetta ordinanza è stata annullata in autotutela dal Comune di RM con successivo provvedimento prot. 108793 del 22 giugno 2021, comunicato con pec in pari data alla ricorrente, in considerazione del fatto che “ un problema tecnico del protocollo comunale…non aveva consentito lo smistamento al competente ufficio della richiesta di proroga dei termini per delocalizzare presentata da “Ricreativo B spa”. ”.
Da quanto sopra riportato ne consegue, dunque, che il quarto ricorso per motivi aggiunti è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che il provvedimento oggetto di impugnazione col predetto ricorso è stato successivamente annullato in autotutela dalla medesima Amministrazione.
7. - Statuito quanto sopra con riferimento al quarto ricorso per motivi aggiunti, il Collegio può ora passare all’esame del quinto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 5 ottobre 2021, con il quale parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di RM n. 108793 del 22 giugno 2021 con cui il predetto Comune ha disposto l’annullamento in autotutela dell’ordinanza di cessazione dell’attività di sala gioco del 7 giugno 2021.
A tal riguardo, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato costituisce un provvedimento favorevole per la società ricorrente in quanto ha disposto l’annullamento in autotutela dell’ordinanza di cessazione dell’attività della stessa emessa dal Comune di RM in data 7 giugno 2021 e, dunque, non sussiste alcun interesse per parte ricorrente alla sua impugnazione.
Il Collegio osserva, sul punto, che parte ricorrente si è limitata nel ricorso a proporre l’impugnazione del provvedimento n. 108793 del 22 giugno 2021 senza precisare se la stessa sia rivolta avverso una parte del medesimo provvedimento e, dunque, ne deriva che la stessa intende impugnarlo in toto ma, come detto sopra, lo stesso risulta favorevole per la ricorrente e, dunque, in tale ottica, il quinto ricorso per motivi aggiunti dovrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
In ogni caso, e ciò decisivo, si tratta di doglianze che non possono condurre all’accoglimento della domanda giudiziale di annullamento.
Il Collegio rileva, innanzi tutto, che nel secondo motivo di ricorso parte ricorrente svolge censure avverso la parte del provvedimento con cui il Comune di RM ha comunicato alla stessa che non sarebbero state concesse ulteriori proroghe alla delocalizzazione; in particolare, parte ricorrente afferma che “ L’Amministrazione…non può stabilire aprioristicamente l’impossibilità di procedere con una ulteriore proroga. ” e che “ si impone la conclusione del procedimento di delocalizzazione entro un termine assai ristretto, senza sapere se ed in quali termini il Comune di Gattatico rilascerà i necessari titoli edilizi. Detto in altri termini, il Comune di RM stabilisce che un procedimento, del quale non è titolare, dovrà concludersi entro un termine perentorio, imponendo al Comune di Gattatico termini stringenti per il rilascio dei necessari titoli edilizi. Non si vede a quale titolo il Comune di RM possa imporre termini di conclusione del procedimento ad un’altra Amministrazione comunale. ”.
A tal riguardo il Collegio osserva che le sopra menzionate doglianze, anche qualora dovessero essere intese quale impugnazione del provvedimento n. 108793 del 22 giugno 2021 in parte qua , risultano infondate in quanto la mancata concessione di un’ulteriore proroga da parte del Comune di RM dipende dal fatto che tali proroghe sono state concesse in base alla normativa regionale e comunale in materia di ludopatia, normativa che non consente una proroga senza limiti al termine per la delocalizzazione, e, inoltre, il procedimento di che trattasi concerne unicamente il Comune di RM, atteso che lo stesso deve imporre alle attività di gioco presenti nel proprio territorio e vicine ai luoghi sensibili, come nel presente caso, la delocalizzazione e poi, eventualmente, la chiusura della stessa in assenza di regolare delocalizzazione senza che tale attività provvedimentale, rivolta nel presente caso unicamente nei confronti della ricorrente, abbia un impatto nei confronti del Comune di Gattatico, soggetto terzo rispetto al procedimento di che trattasi.
Le restanti censure, poi, costituiscono la riproposizione di questioni già dichiarate inammissibili o infondate, e si può dunque far rinvio a quanto in precedenza osservato.
8. - Statuito quanto sopra con riferimento al quinto ricorso per motivi aggiunti, il Collegio può ora passare allo scrutinio del sesto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 11 luglio 2022, con il quale parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di RM n. 128142 del 30 giugno 2022 con cui il predetto Comune ha disposto il rigetto dell’istanza di proroga del termine finalizzato alla delocalizzazione della sala presentata da parte ricorrente in data 22 giugno 2022.
8.1.1. - Col primo motivo del sesto ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnato diniego per ragioni procedimentali, affermando che “ l’Amministrazione comunale ha opposto diniego alla suddetta richiesta senza inviare alla Società ricorrente la necessaria comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990. ”.
8.1.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che il Comune di RM ha a lungo interloquito con la ricorrente nel corso del procedimento di che trattasi e, inoltre, già nel provvedimento n. 108793 del 22 giugno 2021 aveva informato la ricorrente che la proroga concessa sarebbe stata l’ultima e, pertanto, non sussiste alcuna violazione delle regole procedimentali nel presente caso, che risultano viceversa pienamente rispettate dal Comune di RM mediante un dialogo costante e continuo con la società odierna ricorrente.
8.2.1. - Col secondo motivo del sesto ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnato diniego affermando che sono in corso i lavori di predisposizione della propria nuova sede presso il Comune di Gattatico e, dunque, “ non si vede per quale ragione l’Amministrazione Comunale abbia ritenuto di non poter concedere la proroga richiesta dalla ricorrente. ” atteso che l’impugnato diniego sarebbe contrario al principio di proporzionalità in quanto “ Non si vede come da questa motivazione emerga una valutazione degli interessi coinvolti e del sopravvenuto stato di fatto del procedimento (ovvero l’effettivo svolgimento delle attività di delocalizzazione) ”.
In particolare, secondo parte ricorrente “ è necessario valutare quanto potere è stato speso dalla P.A. per raggiungere l’interesse pubblico a danno del privato, valutando l’indispensabilità di quel provvedimento e se l’amministrazione avrebbe potuto adottare un provvedimento meno lesivo per l’interesse del privato ”.
8.2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che il diniego di proroga è intervenuto dopo molto tempo dall’avvio del procedimento e, dunque, nella presente vicenda il Comune di RM ha del tutto contemperato l’interesse del privato garantendogli un congruo margine di tempo per la delocalizzazione della propria attività di sala scommesse; per quanto concerne, poi, la possibilità di adottare un provvedimento meno lesivo, il Collegio rileva che l’attività di sala scommesse non può essere svolta a meno di 500 metri dai luoghi sensibili perché lesiva per la salute per il fenomeno della ludopatia e, dunque, non vi può essere, nel caso concreto, altro provvedimento se non quello relativo alla chiusura della predetta attività posto che alla stessa è stato concesso un più che adeguato termine per procedere prima alla sua delocalizzazione.
Sul rispetto del principio di proporzionalità risultano, dunque, del tutto condivisibili le argomentazioni del Comune di RM nella propria memoria del 2 dicembre 2022 secondo cui “ il primo avvio di procedimento volto alla chiusura della sala scommesse o alla sua delocalizzazione, risale ormai a 4 anni fa, periodo durante il quale l’interesse volto al contenimento del rischio ludopatico, tutelato dalla normativa regionale ha subito un’inevitabile compressione. Si rammenta a noi stessi come la disciplina regionale che prevede la chiusura delle sale gioco/scommesse poste a meno di 500 mt. dai luoghi sensibili, sia volta alla tutela della salute dei soggetti più fragili ed abbia già operato un equo contemperamento delle posizioni soggettive toccate da dette disposizioni. In tale ottica appare del tutto evidente come la ricorrente abbia avuto un tempo più che adeguato per procedere alla delocalizzazione della sua attività, una ulteriore proroga, avrebbe il solo effetto di procrastinare l’esposizione al rischio ludopatico di tali soggetti, frustrando così le finalità proprie della norma regionale. Si ribadisce che 4 anni sono un tempo più che agiato per consentire all’attività della ricorrente di delocalizzarsi. ”.
8.3.1. - Col terzo motivo del sesto ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per illegittimità derivata degli atti presupposti impugnati con ricorso principale e successivi motivi aggiunti.
8.3.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che non sussiste alcuna invalidità derivata nel presente caso in quanto gli atti ed i provvedimenti impugnati col ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, per le ragioni sopra esposte, risultano esenti dai vizi dedotti e, dunque, non possono rendere illegittimi i provvedimenti successivi adottati sulla base degli stessi.
8.4. - Per tutto quanto sopra esplicitato, dunque, il sesto ricorso per motivi aggiunti è infondato nel merito e va respinto.
9. - Statuito quanto sopra con riferimento al sesto ricorso per motivi aggiunti, il Collegio può ora passare allo scrutinio del settimo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 7 novembre 2022, con il quale parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di RM n. 207101 del 25 ottobre 2022 con cui il predetto Comune ha disposto la cessazione dell’attività di sala gioco/scommesse della ricorrente sita in via Nuvolari n. 44/A a RM.
9.1.1. - Col primo motivo del settimo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnata ordinanza di cessazione affermando che la stessa sta procedendo con la predisposizione di una nuova sede per la propria attività nel Comune di Gattatico e, a tal fine, ha chiesto un’ulteriore proroga del termine per la delocalizzazione, proroga non concessa dal Comune di RM.
Stante la situazione sopra rappresentata, parte ricorrente afferma che “ l’Amministrazione comunale ha opposto un immotivato diniego alla suddetta richiesta…- diniego gravato con precedenti (sesti) motivi aggiunti - per poi disporre nuovamente, mediante l’ordinanza oggetto dell’odierna impugnazione, la definitiva chiusura della sala gestita dalla ricorrente… In sostanza, il Comune di RM non ha considerato che, in ogni caso, l’attività sarebbe stata compiutamente delocalizzata prima dell’estate dell’anno 2023 e non ha concesso alla ricorrente la possibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività di raccolta di giochi pubblici fino a quel momento. ” e conclude sostenendo che l’operato del Comune di RM, culminato nell’adozione dell’ordinanza di cessazione dell’attività impugnata coi settimi motivi aggiunti, sia illegittimo per violazione del principio di proporzionalità e che, dunque, l’ordinanza di cessazione dell’attività di che trattasi sia illegittima in quanto provvedimento eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
9.1.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che con tale motivo di ricorso parte ricorrente ripropone la stessa censura già proposta coi sesti motivi aggiunti relativa alla violazione del principio di proporzionalità nello svolgimento dell’azione amministrativa (in questo caso nell’adozione dell’ordinanza di cessazione dell’attività da parte del Comune di RM) e, dunque, rispetto a tale censura valgono le considerazioni già sopra svolte con riferimento al sesto ricorso per motivi aggiunti.
Inoltre, su tale punto risultano altresì condivisibili le ulteriori argomentazioni svolte dal Comune di RM nella propria memoria del 2 dicembre 2022 secondo cui “ …contrariamente a quanto enunciato nel ricorso per motivi aggiunti, controparte non ha mai indicato al Comune di RM il fatto che l’attività sarebbe stata delocalizzata “prima dell’estate 2023”, al contrario, l’unico termine indicato all’Amministrazione (vedi istanza di proroga del 22/06/2022) per la conclusione dei lavori era il 29/03/2025 ben 7 anni dopo l’avvio del procedimento…Ovviamente si tratta di un termine ontologicamente incompatibile con le finalità della norma oltre che oggettivamente sproporzionato. Da quanto sopra emerge chiaramente l’adeguatezza e proporzionalità del provvedimento adottato dall’Amministrazione Comunale che ha adeguatamente ponderato gli interessi coinvolti e ampiamente motivato il provvedimento, mentre risulta evidente la totale mancanza di leale collaborazione della ricorrente. E’ infatti lecito dubitare che la ricorrente possa artatamente prolungare all’infinito i tempi necessari per la delocalizzazione non avendo in alcun modo motivato da un punto di vista tecnico la necessità di ulteriori tempi per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, né fornito all’Amministrazione un cronoprogramma degli stessi. ”.
9.2.1. - Col secondo motivo del settimo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnata ordinanza di cessazione affermando che la scuola Mary IN non può costituire un luogo sensibile in quanto le scuole dell’infanzia non rientrerebbero fra i luoghi sensibili come statuito dalla sentenza del TAR Lazio n. 14290/2022.
9.2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che tale motivo riproduce quanto già dedotto in precedenza da parte ricorrente e, dunque, al riguardo valgono le argomentazioni già sopra espresse relativamente al fatto che la scuola dell’infanzia rientra pienamente nelle scuole di ogni ordine e grado, come stabilito da plurime pronunce giurisprudenziali fra cui, da ultimo, anche questo TAR, Sede di Bologna, che ha stabilito “ la ricomprensione delle scuole dell’infanzia (a differenza degli asili nido) tra le scuole di “ogni ordine e grado” ai sensi della vigente normativa statale e regionale, dunque tra i luoghi sensibili ex art. 6, comma 2 bis, L.R. n. 5/2013; ” (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, ordinanza n. 137/2023 del 28 aprile 2023), con decisione poi confermata dal giudice d’appello nell’assunto che “ la scuola per l’infanzia ai sensi degli artt. 1-3 del d. lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 vada qualificata a semplice lettura come istituto scolastico, anche se non ne è obbligatoria la frequenza, dato che la legge si preoccupa di fissarne le finalità, di assicurare che essa proponga un’offerta formativa uniforme sul territorio nazionale, di definirne l’orario e di assicurare nel suo ambito il conseguimento di “obiettivi formativi”, come è caratteristico in generale di qualunque istituto dedicato all’istruzione ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza n. 2612/2023 del 26 giugno 2023).
Al riguardo, il Collegio osserva che non è condivisibile la pronuncia giurisprudenziale citata da parte ricorrente relativamente alla riconducibilità delle scuole dell’infanzia agli istituti di formazione atteso che, ai sensi della legge n. 53/2003, la predetta formazione si esplica nella formazione professionale ossia una fattispecie del tutto distinta dalle scuole dell’infanzia che rientra pianamente nel sistema di istruzione in qualità di scuola e, dunque, costituisce pienamente un luogo sensibile ai sensi della normativa in materia di ludopatia; inoltre, sul punto, non può che ricordarsi che, come dedotto dalla società controinteressata nella propria memoria del 20 aprile 2023, “ il Club Mary IN non gestisce soltanto un asilo nido ed una scuola dell'infanzia, ma anche la scuola elementare denominata "Munari". ”.
9.3.1. - Col terzo motivo del settimo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnata ordinanza di cessazione affermando che “ il “Club Mary IN” è soggetto ad un convenzionamento con il centro commerciale ove ha sede…Tale convenzionamento, dal quale discende un “vincolo di pertinenzialità” …, fa sì che il “Club Mary IN” possa svolgere la propria attività soltanto in funzione dei dipendenti del centro commerciale e non della generalità indifferenziata dei cittadini. ”, chiedendo poi in via istruttoria che venga ordinata al Club Mary IN l’esibizione dell’elenco degli iscritti al fine di verificare il rispetto di tale vincolo di pertinenzialità in quanto risulterebbe “ evidente infatti che, se così non fosse, l’attività della controinteressata risulterebbe difforme dalla normativa vigente e, come tale, non tutelabile agli effetti di quanto disposto dalla L.R. n. 5/2013 e dai conseguenti provvedimenti comunali. ”.
9.3.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che parte ricorrente formula nuovamente un motivo già espresso nel terzo ricorso per motivi aggiunti per cui valgono le considerazioni già sopra espresse, risultando del tutto condivisibili le argomentazioni espresse sul punto da parte del Comune di RM secondo cui “ Quanto all’asserito convenzionamento tra la scuola ed il Centro Commerciale inserito nel complesso immobiliare a cui accede la scuola, non preclude certo la possibilità di accogliere altri bambini, ed in ogni caso è da ritenersi irrilevante ai fini del presente giudizio poiché, la scuola non perderebbe la sua qualità di punto sensibile solo per il fatto di essere frequentata esclusivamente da alunni di dipendenti del centro commerciale. E’ infatti evidente che ciò non determinerebbe il venir meno delle esigenze di tutela della salute imposte dalla L.R. n. 5/2013. ”.
9.4.1. - Col quarto motivo del settimo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnata ordinanza di cessazione per illegittimità in via derivata e consequenziale.
9.4.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio rileva che non sussiste alcuna invalidità derivata nel presente caso in quanto gli atti ed i provvedimenti impugnati col ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, per le ragioni sopra esposte, risultano esenti dai vizi dedotti e, dunque, non possono rendere illegittimi i provvedimenti successivi adottati sulla base degli stessi.
9.5. - Per tutto quanto sopra esplicitato, dunque, il settimo ricorso per motivi aggiunti è infondato nel merito e va respinto.
10. - Per tutto quanto sopra argomentato, il ricorso introduttivo del presente giudizio, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è infondato, inammissibile o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei sensi innanzi precisati con riferimento a ciascun ricorso.
11. - Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nei confronti del Comune di RM, della Regione Emilia-Romagna e della società controinteressata mentre vengono compensate con riferimento al Comune di Gattatico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di RM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- respinge in parte il ricorso introduttivo e in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in parte motiva;
- dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in parte motiva;
- in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in parte motiva;
- in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il terzo ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in parte motiva;
- dichiara improcedibile il quarto ricorso per motivi aggiunti per le ragioni di cui in parte motiva;
- in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il quinto ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in parte motiva;
- respinge il sesto ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in parte motiva;
- respinge il settimo ricorso per motivi aggiunti nei sensi di cui in parte motiva;
- dichiara inammissibile l’intervento ad UV del Comune di Gattattico.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del Comune di RM, della Regione Emilia-Romagna e della società controinteressata Club Mary IN Srl, liquidate in € 6.000,00 ciascuno, oltre accessori di legge. Compensa le spese fra le parti rispetto al Comune di Gattatico.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Italo Caso |
IL SEGRETARIO