TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 1494/2019 rg promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Forte ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia (LT), via E. Filiberto n.12…..…….…….Attore
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar IR TR (già Autorità Portuale di
Civitavecchia Fiumicino e Gaeta), p. iva c.f. , in persona del Presidente e P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Fabrizio
Losco, Annita Fantozzi, Stefania Accardi e Valentina Accardi ed elettivamente domiciliata presso la sua sede in Gaeta (LT), Lungo Mare Caboto, Area Agip……………………………..………..... Convenuta
Nonché
c.f. e p.iva in personale del Procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_3 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro De Angelis ed elettivamente domiciliata presso il suo CP_2
studio in Sezze (LT) alla via Veneto snc……………………………………………….Chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 11.09.2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti pagina 1 di 13 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l'Autorità Parte_1
Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, ora Controparte_3
, deducendo che in data 10.10.2013, alle ore 18:00, nello scendere dal lato guida
[...]
dell'autoarticolato, tg BW448DE, all'interno dell'Area Portuale del porto di Gaeta, cadeva a terra a causa di una buca del manto stradale dissestato, che veniva di seguito riparata dalla stessa Autorità
portuale. Ha affermato che a seguito ed a causa del sinistro riportava “trauma distorsivo della caviglia sinistra” e che, per il persistere della sintomatologia, recatosi presso il Nosocomio dell'Ospedale di
Formia, veniva prescritto esame RM che evidenziava una lesione del legamento peroneo-astragalico anteriore ed a cui seguiva applicazione di doccia gessata e successivo tutore;
a seguito di ricovero del
01.01.2014 veniva sottoposto in data 03.01.2014 ad intervento di plastica capsulare esterna della caviglia sinistra per via artroscopica in postumi di lesione traumatica del legamento peroneo-astragalico anteriore sinistro, cui seguiva in data 05.05.2014 intervento di chirurgia artroscopica di caviglia. Con
riferimento al quantum ha affermato che le lesioni subite risultano quantificabili, in relazione alle
Tabelle del Tribunale di Milano e sulla scorta della relazione peritale di parte, in una ITT pari a 60
giorni per € 120,00 pro die, una ITP al 50% pari a 50 giorni per € 60,00 pro die, una I.P. Tabella ANIA
16% pari ad € 61.843,00 con personalizzazione massima al 43%, e quindi € 73.000,00 (I.P. Tabella
al 18%), oltre una invalidità specifica sul lavoro al 7% per € 28.000,0 e così per un totale di € CP_4
110.800,00, oltre € 903,59 a titolo di spese. Egli ha così concluso: “a) accertare e dichiarare la
responsabilità esclusiva dell'Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino Gaeta, ora Autorità di
Sistema Portuale nel sinistro per cui è causa;
b) e Controparte_5
per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni subiti e
subendi e pari ad euro 112.703,59 o in subordine ed in via gradata, in quella maggiore o minore che
sarà ritenuta giustizia e, comunque sempre oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria fino al
pagina 2 di 13 soddisfo. c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge, rimborso
forfettario ed eventuali anticipazioni di CTU-CMU al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mar IR TR (subentrata ai sensi del D.Lgs. 169/2016 all'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta), eccependo: - in via preliminare la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2043 e 2051 c.c. ai sensi dell'articolo 2947, comma 2, c.c. per la stretta connessione tra il danno subito dall'attore e la circolazione del veicolo e, in subordine ai sensi dell'articolo 2947, comma 1, c.c.; - in via preliminare e subordinata, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. a causa per l'assoluta genericità
ed indeterminatezza in ordine alla descrizione del luogo del sinistro e l'esatta dinamica dell'accadimento dannoso;
nel merito, ha contestato la responsabilità dell'Ente per esser il sinistro interamente addebitabile alla condotta imprudente, negligente e comunque distratta dell'attore. Ha,
altresì, affermato di aver posto in essere interventi di messa in sicurezza della pavimentazione all'interno del Porto Commerciale prima della data del presunto evento, risultando le lavorazioni consegnate in data 12.08.2013 dall' come da verbale di somma urgenza, dal quale si CP_6
evince che le aree interessate dai lavori non erano nella detenzione dell'Autorità. Ha contestato la sussistenza di qualsiasi nesso eziologico tra il fatto e il danno lamentato, nonché il quantum della domanda attrice. Ha eccepito, altresì, il divieto di locupletazione del danno in quanto il preteso sinistro era avvenuto mentre l'attore era al lavoro con conseguente risarcimento del danno dall' e CP_4
dall'INPS. In caso di accoglimento della domanda ha chiesto di esser garantita e manlevata, in forza della copertura assicurativa in atto (polizza n. 2011/07/6057482), dalla Controparte_1
Ha, quindi, concluso chiedendo: “- in via preliminare, stante la richiesta di chiamata in causa del terzo
disporre lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. allo Controparte_1
scopo di consentire la citazione nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - in
via preliminare e subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al
risarcimento ex artt. 2043 e 2051 c.c. ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c. e, in subordine, ai sensi
pagina 3 di 13 dell'art. 2947, comma 1, c.c.; - sempre in via preliminare e ulteriormente subordinata, accertare e
dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'articolo 164 comma 4 c.p.c, stante la sua
genericità anche in relazione al luogo del sinistro;
- nel merito, nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento delle eccezioni preliminari, rigettare la domanda in quanto inammissibile ed infondata in
fatto ed in diritto e comunque perché non provata sia in ordine all'an che al quantum debeatur, e per
l'effetto, respingerla in toto, per assenza dei presupposti di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c.; - nel merito
ed in via subordinata ferme le superiori eccezioni e senza che ciò comporti accettazione del
contraddittorio, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, tenuto anche conto del disposto
dell'art.1227 c.c. e del divieto di locupletazione, della domanda attorea nei confronti dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar IR centro-settentrionale, dichiarare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. tenuta ed obbligata a garantire e manlevare l'Autorità di
Sistema Portuale da tutte le pretese formulate dall'attore Sig. con condanna della Parte_1
predetta in persona del suo legale rappresentate p.t., a CP_7 Controparte_1
corrispondere direttamente all'attore le somme allo stesso eventualmente dovute ed a rivalere in ogni
caso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar IR centro-settentrionale delle somme che la stessa
dovesse essere costretta a pagare, oltre interessi. Con vittoria di compensi e spese”.
Il Giudice ha disposto la chiamata in causa del terzo fissando nuova udienza di prima comparizione al
05.02.2020.
Si è costituita la eccependo in via pregiudiziale, in rito, la carenza di Controparte_1
legittimazione ad agire dell'attore e, comunque, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda poiché, trattandosi di infortunio in itinere, l'attore non poteva agire per l'azione volta ad ottenere l'intero importo del risarcimento civilistico eventualmente dovutogli;
nel merito ha contestato sia l'an che il quantum richiesto, ed ha così concluso: “in via principale, respingere la spiegata
domanda in manleva in dipendenza della reiezione della pretesa attrice siccome inammissibile,
improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, nonché priva del necessario supporto probatorio nei suoi
pagina 4 di 13 elementi costitutivi;
- in via gradata, accertare e dichiarare la condotta concorsuale colposa del Sig.
, ex art. 1227, II c.c., nella produzione dell'occorso; - in via ulteriormente gradata, Parte_1
nella denegata ipotesi in cui, respinte tutte le eccezioni di rito e di merito che precedono, la domanda
attrice dovesse trovare ancorché parziale accoglimento e dovesse essere provata dal convenuto
l'esistenza e l'operatività di una valida garanzia assicurativa inerente la fattispecie de quo,
determinare e liquidare l'indennizzo dovuto dalla Compagnia deducente in conformità a rigorose e
concludenti prove, sia in ordine alla effettiva consistenza del danno lamentato che alla sua diretta
riferibilità all'episodio lesivo avvenuto, dichiarandola tenuta all'eventuale manleva del proprio
assicurato nel rispetto delle condizioni, limiti e franchigie espressamente previste dalla polizza
intervenuta, secondo l'effettivo grado di responsabilità e con esclusione di ogni eventuale vincolo di
solidarietà; - in ogni caso, assegnare alla Compagnia comparente il favore di spese, compenso
professionale, spese generali ed accessori di legge”.
Instauratosi il contraddittorio le parti hanno articolato i mezzi istruttori.
Il Giudice ha disposto l'interrogatorio formale dell'attore, prova per testi e, all'esito, CTU medico legale, con nomina della dott.ssa . Persona_1
All'udienza cartolare del 11.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per questo Giudice le domande dell'attore sono fondate sia nell'an e, parzialmente, anche nel quantum.
In via preliminare, deve esser rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento non potendo trovare applicazione, sulla scorta della dedotta causa dei lamentati danni (“cadeva
rovinosamente a terra a causa del manto stradale dissestato”) la prescrizione biennale di cui all'art. 2947 c.c. in quanto relativa alla diversa fattispecie del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, non operante nella fattispecie che occupa. Non vi è dubbio che l'illecito in esame sia riconducibile alla diversa fattispecie di responsabilità di cose in custodia ex art.
pagina 5 di 13 quinquennale previsto dall'art. 2947, comma 1, c.c. decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Termine validamente interrotto dall'attore a seguito di invito di negoziazione assistita trasmesso mezzo pec in data 23.02.2017 all'Autorità di Sistema Portuale del Mar IR centro-settentrionale, cui seguiva verbale di mancato accordo del 13.04.2017.
Parimenti non condivisibile è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c.,
coltivata dall'Autorità convenuta anche in sede di conclusionali, avendo – sul punto - l'attore, in sede di memorie I termine 183 c.p.c., precisato ed esplicato quanto implicito nell'atto di citazione, offrendo chiarimenti circa la dinamica del sinistro già compiutamente descritta nei suoi elementi costitutivi,
ossia in ordine alle circostanze di luogo, tempo e modalità di accadimento, e comunque suffragata dai rilievi fotografici.
Deve, altresì, disattendersi la eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Autorità di sistema portuale in quanto tardivamente sollevata in sede di comparsa conclusionale. Costituisce orientamento costante della giurisprudenza che, a differenza della “legitimatio ad causam”, il cui eventuale difetto è
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole,
l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito, sicché essa non è rilevabile d'ufficio, ma rimane affidata alla disponibilità delle parti, le quali, per farla valere proficuamente, devono formularla tempestivamente (Cass. n. 11284 del 2010; Cass. n. 14468 del 2008;
Cass. n. 20819 del 2006) a pena di decadenza ai sensi dell'art. 167, II comma, c.c. Eccezione che, ad ogni modo, non ha trovato supporto nella documentazione offerta dall'Autorità di sistema portuale sia in ordine all'affidamento del lavori di manutenzione dei piazzali all'interno del porto in quanto nel
Verbale di somma urgenza del 12.08.2013 non risulta alcuna assunzione degli obblighi di custodia in capo all' e sia in ordine alla attività di movimentazione portuale ad opera della CP_6
avendo quest'ultima la disponibilità, solo temporanea, dell'area interessata dalle CP_8
operazioni. Tale eccezione non rileva neppure ai fini della prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c.
pagina 6 di 13 gravante in capo al custode dell'area, essendo irrilevante il mero ed asserito inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente. La Suprema
Corte, in tema di appalto, ha affermato che la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito,
quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (Cass.,
sentenza n.7553/2021).
Quanto al difetto di legittimazione attiva sollevato dalla , tale eccezione Controparte_1
risulta superata dalle evidenze processuali. A seguito dell'ordine ex art. 210 c.p.c. è emerso che il non ha proceduto alla denuncia del sinistro all' competente quale infortunio in Parte_1 CP_4
itinere, e pertanto non ha ricevuto in pagamento alcuna somma a tale titolo, bensì esclusivamente l'indennità di malattia, nella misura come quantificata dall'INPS.
Passando al merito, vertendosi in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che l'attore ha assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante sia in ordine alla derivazione del danno dalla cosa che la custodia della stessa. Tutti i testi escussi, , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
, hanno reso dichiarazioni concordanti sia in ordine al lugo di accadimento del sinistro, Tes_3
posto sotto la custodia dell'Autorità portuale di sistema convenuta, ossia sulla banchina del porto di
Gaeta “lungo il percorso, che conduce alla zona di scarico all'interno del porto”, dove “non vi erano
segnali di pericolo né di lavori in corso…. C'era l'impianto di illuminazione ma non funzionava”,
dove l'attore si era recato per effettuare lo scarico merci dal suo camion (cfr. dichiarazioni teste Tes_1
); sia in ordine alle modalità di accadimento “..il veicolo era fermo e acceso, con motore e luci
[...]
accese, nel punto in cui doveva scendere…posso riferire che l'attore è sceso utilizzando le apposte
maniglie e i tre scalini di acciaio del camion….il piede sinistro andava in una buca, all'interno della
pagina 7 di 13 quale vi erano dei pezzi di carbone di circa 7 cm di diametro…questa buca si trovava davanti al
camion e preciso che si trovava in posizione trasversale rispetto alla cabina..”. La buca non segnalata era larga circa 30/40 cm e si estendeva lungo la sede della banchina per cica 10 metri e dove c'erano pietre di carbone (cfr. dichiarazioni testi e ). Inoltre, i testi hanno Testimone_3 Testimone_2
riferito che l'attore era stato visto nel porto due o tre volte prima del sinistro nel 2013, circostanza che consente di escludere la prevedibilità della insidia da parte del medesimo. Da ultimo, la Cassazione con sentenza n.11942/2024, nel ribadire la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ha sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo, con onere probatorio in capo al custode. Sviluppando questi rilievi, continua il Supremo Collegio, “se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della
sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato
abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad
oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al
modello di comportamento esigibile dall'homo 'eiusdem condicionis et professionis' e allo sforzo
diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un
fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in
relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo
periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento". Sul punto l'Autorità convenuta non ha fornito elementi utili ad assolvere l'onere probatorio sulla medesima gravante, non potendosi rinvenire una colpa nella condotta posta in essere dal danneggiato nella dinamica del sinistro. I testi escussi hanno tutti confermato il quadro assertivo attoreo, ovvero la presenza di una buca non segnalata, l'assenza di illuminazione artificiale, la presenza di carbone cuboidale all'interno della buca, la posizione del camion rispetto alla buca che, anche se a fari accesi, aveva la cabina, da cui scendeva l'attore, posta proprio a ridosso della anomalia del manto (non risultando quindi illuminata dai fari). Inoltre, dalla pagina 8 di 13 produzione documentale dell'Autorità di sistema convenuta si rileva la constatazione dello stato di pericolosità dall'area (“…alcuni tratti di pavimentazione bituminosa presentavano avvallamenti e
buche, risultanti pericolose per il traffico viario portuale”, cfr. Verbale di somma urgenza del
12.08.2013), i cui ripristini risultavano ultimati in data 14.10.20213 (cfr. Certificato di regolare esecuzione), ovvero successivamente al verificarsi del sinistro (10.10.2013).
In ordine alla domanda di risarcimento danni si condividono in pieno le conclusioni cui è pervenuto il
CTU: - sia in ordine al nesso causale delle lesioni patite dal rispetto alla dinamica del Parte_1
sinistro “Sulla base delle considerazioni fisiopatologiche consolidate in letteratura si può così
rispondere: a) L'appoggio su terreni instabili genera alterazioni propriocettive della regione plantare
del piede, responsabile di distorsioni di caviglia in inversione, con piede in posizione equina e in
varismo. b) A seguito dell'evento distrattivo, il sig. ha percepito come riferito dolore Parte_1
immediato trattato inizialmente con apposizione di ghiaccio, in data 10 ottobre 2013. La comparsa
dell'edema del complesso capsulo-legamentoso così come dimostrato dai trattati di anatomia
patologica insorge tardivamente dopo 2-4 ore e si protrae per 24 ore o più. Vi è compatibilità tra la
tipologia di lesione e il tempo d'insorgenza dell'edema e della limitazione funzionale derivante. In
linea con il criterio cronologico e di continuità fenomenica si può, dunque, ragionevolmente asserire
che a causa dell'edema di caviglia, il quale non giungeva a “restitutio ad integrum”, il si Parte_1
sia recato presso il PS del Dono Svizzero in Formia in data 12/10/2013”. Alla luce di tali risultanze, ed in difetto di prova diretta da parte della Compagnia assicuratrice, deve escludersi un rapporto causale dell'attore con le lesioni riportate ed all'entità delle stesse;
- sia in ordine alla quantificazione dei postumi invalidanti (“trauma distrattivo della caviglia sinistra con lesione del legamento peroneo-
astragalico anteriore determinando artrofibrosi post-traumatica”), nella misura del 11% a titolo di danno biologico, oltre 60 giorni a titolo Inabilità Temporanea Totale (100%), ed altri 40 a titolo di
Inabilità Parziale al 50%. Le spese documentate, pari ad € 813,00, ritenute congrue.
pagina 9 di 13 Circa il quantum, questo Giudice intende seguire le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, che ormai costituiscono un valore da ritenersi equo e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa dei danni a persone,
in conformità allo schema di seguito riportato:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 737,79
Punto danno non patrimoniale € 3.470,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 25.700,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 32.639,00
Con personalizzazione massima (max 48% del danno biologico) € 44.975,00
pagina 10 di 13 Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.200,00
Spese mediche € 813,00
Totale generale: € 42.652,00
Totale con personalizzazione massima € 54.988,00
Nella fattispecie concreta non può, però, riconoscersi la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale: essa non costituisce mai un automatismo ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare;
in effetti, le conseguenze dannose
“comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. 27.05 2019 n. 14364). Alla
luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che all'attore non possa essere riconosciuta una personalizzazione del risarcimento, così come dallo stesso domandato, considerata la mancata allegazione e prova di fatti attestanti una particolare afflizione che possano consentire un incremento del quantum tabellare, sotto il profilo della personalizzazione.
Non può, altresì, procedersi alla liquidazione del danno alla capacità specifica sul lavoro non risultando agli atti, come opportunamente rilevato anche dal CTU, documentazione relativa al giudizio del medico competente circa l'idoneità lavorativa alla mansione, e quindi con conseguente impossibilità a determinare la capacità lavorativa specifica del Parte_1
Circa l'indennità di malattia corrisposta all'attore dall'INPS di Caserta per il periodo dal 10.10.2013 al
30.06.2013 nella misura di € 9.923,00, se pur riconducibile all'evento del 10.10.2013, non può detrarsi pagina 11 di 13 dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico, come paventato da entrambe le parti convenute, e ciò in quanto le prestazioni dell'INPS si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale, che è presunto “juris et de jure”, ed è rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e,
quindi, di guadagno. La liquidazione del danno biologico, sia permanente che temporaneo, assolve la funzione di risarcire le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato, rifondendo, pertanto, l'aspetto non patrimoniale del danno. Al contrario, l'indennizzo erogato dall'INPS è finalizzato a compensare il pregiudizio di carattere patrimoniale subito dal danneggiato in conseguenza del sinistro, consistente nel mancato guadagno scaturente dalla perdita di attività lavorativa, dovuta all'impossibilità di lavorare.
Deve pertanto escludersi l'operatività della “compensatio lucri cum damno”, e ciò proprio per la diversa funzione che le somme riconosciute al danneggiato assolvono (Cassazione, ordinanza n. 11657
del 11 aprile 2022).
In assenza di allegazione e relativa richiesta non possono riconoscersi altre voci di danno.
Deve ritenersi provata l'esistenza e la operatività della copertura assicurativa della
[...]
Dalla polizza in atti, in ordine al rischio assicurato di cui al presente giudizio e Controparte_1
definitivamente accertato anche nel suo ammontare, non si rinvengono operanti limiti e franchigie.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi del D.M. 55/2014,
aggiornati al D.M. 147/2022, con riferimento al valore definitivamente accertato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
CONDANNA
l' (già Autorità Portuale di Controparte_3
Civitavecchia Fiumicino e Gaeta), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di della somma di € 42.652,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_1
dall'evento dannoso al saldo;
pagina 12 di 13 Condanna l'Autorità (già Autorità Portuale Controparte_3
di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta) e a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese di questo giudizio che si quantificano in complessivi € 8.402,00, di cui € 786,00 per
[...]
esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Forte dichiaratosi antistatario. Pone definitivamente a carico dei predetti le spese di CTU così come liquidate provvisoriamente in corso di causa.
DICHIARA
la contrattualmente tenuta a garantire e manlevare l'Autorità di Sistema Controparte_1
Portuale del Mar IR Centro- Settentrionale (già Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e
Gaeta) da tutte le somme che quest'ultima dovrà pagare come conseguenza di questa sentenza.
Cassino, 13 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c. di natura extracontrattuale e che, pertanto, il termine di prescrizione applicabile sia quello
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 1494/2019 rg promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Forte ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formia (LT), via E. Filiberto n.12…..…….…….Attore
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar IR TR (già Autorità Portuale di
Civitavecchia Fiumicino e Gaeta), p. iva c.f. , in persona del Presidente e P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Fabrizio
Losco, Annita Fantozzi, Stefania Accardi e Valentina Accardi ed elettivamente domiciliata presso la sua sede in Gaeta (LT), Lungo Mare Caboto, Area Agip……………………………..………..... Convenuta
Nonché
c.f. e p.iva in personale del Procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_3 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro De Angelis ed elettivamente domiciliata presso il suo CP_2
studio in Sezze (LT) alla via Veneto snc……………………………………………….Chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 11.09.2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti pagina 1 di 13 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l'Autorità Parte_1
Portuale di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta, ora Controparte_3
, deducendo che in data 10.10.2013, alle ore 18:00, nello scendere dal lato guida
[...]
dell'autoarticolato, tg BW448DE, all'interno dell'Area Portuale del porto di Gaeta, cadeva a terra a causa di una buca del manto stradale dissestato, che veniva di seguito riparata dalla stessa Autorità
portuale. Ha affermato che a seguito ed a causa del sinistro riportava “trauma distorsivo della caviglia sinistra” e che, per il persistere della sintomatologia, recatosi presso il Nosocomio dell'Ospedale di
Formia, veniva prescritto esame RM che evidenziava una lesione del legamento peroneo-astragalico anteriore ed a cui seguiva applicazione di doccia gessata e successivo tutore;
a seguito di ricovero del
01.01.2014 veniva sottoposto in data 03.01.2014 ad intervento di plastica capsulare esterna della caviglia sinistra per via artroscopica in postumi di lesione traumatica del legamento peroneo-astragalico anteriore sinistro, cui seguiva in data 05.05.2014 intervento di chirurgia artroscopica di caviglia. Con
riferimento al quantum ha affermato che le lesioni subite risultano quantificabili, in relazione alle
Tabelle del Tribunale di Milano e sulla scorta della relazione peritale di parte, in una ITT pari a 60
giorni per € 120,00 pro die, una ITP al 50% pari a 50 giorni per € 60,00 pro die, una I.P. Tabella ANIA
16% pari ad € 61.843,00 con personalizzazione massima al 43%, e quindi € 73.000,00 (I.P. Tabella
al 18%), oltre una invalidità specifica sul lavoro al 7% per € 28.000,0 e così per un totale di € CP_4
110.800,00, oltre € 903,59 a titolo di spese. Egli ha così concluso: “a) accertare e dichiarare la
responsabilità esclusiva dell'Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino Gaeta, ora Autorità di
Sistema Portuale nel sinistro per cui è causa;
b) e Controparte_5
per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni subiti e
subendi e pari ad euro 112.703,59 o in subordine ed in via gradata, in quella maggiore o minore che
sarà ritenuta giustizia e, comunque sempre oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria fino al
pagina 2 di 13 soddisfo. c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge, rimborso
forfettario ed eventuali anticipazioni di CTU-CMU al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mar IR TR (subentrata ai sensi del D.Lgs. 169/2016 all'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta), eccependo: - in via preliminare la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ex art. 2043 e 2051 c.c. ai sensi dell'articolo 2947, comma 2, c.c. per la stretta connessione tra il danno subito dall'attore e la circolazione del veicolo e, in subordine ai sensi dell'articolo 2947, comma 1, c.c.; - in via preliminare e subordinata, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. a causa per l'assoluta genericità
ed indeterminatezza in ordine alla descrizione del luogo del sinistro e l'esatta dinamica dell'accadimento dannoso;
nel merito, ha contestato la responsabilità dell'Ente per esser il sinistro interamente addebitabile alla condotta imprudente, negligente e comunque distratta dell'attore. Ha,
altresì, affermato di aver posto in essere interventi di messa in sicurezza della pavimentazione all'interno del Porto Commerciale prima della data del presunto evento, risultando le lavorazioni consegnate in data 12.08.2013 dall' come da verbale di somma urgenza, dal quale si CP_6
evince che le aree interessate dai lavori non erano nella detenzione dell'Autorità. Ha contestato la sussistenza di qualsiasi nesso eziologico tra il fatto e il danno lamentato, nonché il quantum della domanda attrice. Ha eccepito, altresì, il divieto di locupletazione del danno in quanto il preteso sinistro era avvenuto mentre l'attore era al lavoro con conseguente risarcimento del danno dall' e CP_4
dall'INPS. In caso di accoglimento della domanda ha chiesto di esser garantita e manlevata, in forza della copertura assicurativa in atto (polizza n. 2011/07/6057482), dalla Controparte_1
Ha, quindi, concluso chiedendo: “- in via preliminare, stante la richiesta di chiamata in causa del terzo
disporre lo spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. allo Controparte_1
scopo di consentire la citazione nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.; - in
via preliminare e subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al
risarcimento ex artt. 2043 e 2051 c.c. ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c. e, in subordine, ai sensi
pagina 3 di 13 dell'art. 2947, comma 1, c.c.; - sempre in via preliminare e ulteriormente subordinata, accertare e
dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'articolo 164 comma 4 c.p.c, stante la sua
genericità anche in relazione al luogo del sinistro;
- nel merito, nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento delle eccezioni preliminari, rigettare la domanda in quanto inammissibile ed infondata in
fatto ed in diritto e comunque perché non provata sia in ordine all'an che al quantum debeatur, e per
l'effetto, respingerla in toto, per assenza dei presupposti di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c.; - nel merito
ed in via subordinata ferme le superiori eccezioni e senza che ciò comporti accettazione del
contraddittorio, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, tenuto anche conto del disposto
dell'art.1227 c.c. e del divieto di locupletazione, della domanda attorea nei confronti dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar IR centro-settentrionale, dichiarare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. tenuta ed obbligata a garantire e manlevare l'Autorità di
Sistema Portuale da tutte le pretese formulate dall'attore Sig. con condanna della Parte_1
predetta in persona del suo legale rappresentate p.t., a CP_7 Controparte_1
corrispondere direttamente all'attore le somme allo stesso eventualmente dovute ed a rivalere in ogni
caso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar IR centro-settentrionale delle somme che la stessa
dovesse essere costretta a pagare, oltre interessi. Con vittoria di compensi e spese”.
Il Giudice ha disposto la chiamata in causa del terzo fissando nuova udienza di prima comparizione al
05.02.2020.
Si è costituita la eccependo in via pregiudiziale, in rito, la carenza di Controparte_1
legittimazione ad agire dell'attore e, comunque, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda poiché, trattandosi di infortunio in itinere, l'attore non poteva agire per l'azione volta ad ottenere l'intero importo del risarcimento civilistico eventualmente dovutogli;
nel merito ha contestato sia l'an che il quantum richiesto, ed ha così concluso: “in via principale, respingere la spiegata
domanda in manleva in dipendenza della reiezione della pretesa attrice siccome inammissibile,
improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, nonché priva del necessario supporto probatorio nei suoi
pagina 4 di 13 elementi costitutivi;
- in via gradata, accertare e dichiarare la condotta concorsuale colposa del Sig.
, ex art. 1227, II c.c., nella produzione dell'occorso; - in via ulteriormente gradata, Parte_1
nella denegata ipotesi in cui, respinte tutte le eccezioni di rito e di merito che precedono, la domanda
attrice dovesse trovare ancorché parziale accoglimento e dovesse essere provata dal convenuto
l'esistenza e l'operatività di una valida garanzia assicurativa inerente la fattispecie de quo,
determinare e liquidare l'indennizzo dovuto dalla Compagnia deducente in conformità a rigorose e
concludenti prove, sia in ordine alla effettiva consistenza del danno lamentato che alla sua diretta
riferibilità all'episodio lesivo avvenuto, dichiarandola tenuta all'eventuale manleva del proprio
assicurato nel rispetto delle condizioni, limiti e franchigie espressamente previste dalla polizza
intervenuta, secondo l'effettivo grado di responsabilità e con esclusione di ogni eventuale vincolo di
solidarietà; - in ogni caso, assegnare alla Compagnia comparente il favore di spese, compenso
professionale, spese generali ed accessori di legge”.
Instauratosi il contraddittorio le parti hanno articolato i mezzi istruttori.
Il Giudice ha disposto l'interrogatorio formale dell'attore, prova per testi e, all'esito, CTU medico legale, con nomina della dott.ssa . Persona_1
All'udienza cartolare del 11.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Per questo Giudice le domande dell'attore sono fondate sia nell'an e, parzialmente, anche nel quantum.
In via preliminare, deve esser rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento non potendo trovare applicazione, sulla scorta della dedotta causa dei lamentati danni (“cadeva
rovinosamente a terra a causa del manto stradale dissestato”) la prescrizione biennale di cui all'art. 2947 c.c. in quanto relativa alla diversa fattispecie del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, non operante nella fattispecie che occupa. Non vi è dubbio che l'illecito in esame sia riconducibile alla diversa fattispecie di responsabilità di cose in custodia ex art.
pagina 5 di 13 quinquennale previsto dall'art. 2947, comma 1, c.c. decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Termine validamente interrotto dall'attore a seguito di invito di negoziazione assistita trasmesso mezzo pec in data 23.02.2017 all'Autorità di Sistema Portuale del Mar IR centro-settentrionale, cui seguiva verbale di mancato accordo del 13.04.2017.
Parimenti non condivisibile è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c.,
coltivata dall'Autorità convenuta anche in sede di conclusionali, avendo – sul punto - l'attore, in sede di memorie I termine 183 c.p.c., precisato ed esplicato quanto implicito nell'atto di citazione, offrendo chiarimenti circa la dinamica del sinistro già compiutamente descritta nei suoi elementi costitutivi,
ossia in ordine alle circostanze di luogo, tempo e modalità di accadimento, e comunque suffragata dai rilievi fotografici.
Deve, altresì, disattendersi la eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Autorità di sistema portuale in quanto tardivamente sollevata in sede di comparsa conclusionale. Costituisce orientamento costante della giurisprudenza che, a differenza della “legitimatio ad causam”, il cui eventuale difetto è
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole,
l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito, sicché essa non è rilevabile d'ufficio, ma rimane affidata alla disponibilità delle parti, le quali, per farla valere proficuamente, devono formularla tempestivamente (Cass. n. 11284 del 2010; Cass. n. 14468 del 2008;
Cass. n. 20819 del 2006) a pena di decadenza ai sensi dell'art. 167, II comma, c.c. Eccezione che, ad ogni modo, non ha trovato supporto nella documentazione offerta dall'Autorità di sistema portuale sia in ordine all'affidamento del lavori di manutenzione dei piazzali all'interno del porto in quanto nel
Verbale di somma urgenza del 12.08.2013 non risulta alcuna assunzione degli obblighi di custodia in capo all' e sia in ordine alla attività di movimentazione portuale ad opera della CP_6
avendo quest'ultima la disponibilità, solo temporanea, dell'area interessata dalle CP_8
operazioni. Tale eccezione non rileva neppure ai fini della prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c.
pagina 6 di 13 gravante in capo al custode dell'area, essendo irrilevante il mero ed asserito inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente. La Suprema
Corte, in tema di appalto, ha affermato che la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito,
quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (Cass.,
sentenza n.7553/2021).
Quanto al difetto di legittimazione attiva sollevato dalla , tale eccezione Controparte_1
risulta superata dalle evidenze processuali. A seguito dell'ordine ex art. 210 c.p.c. è emerso che il non ha proceduto alla denuncia del sinistro all' competente quale infortunio in Parte_1 CP_4
itinere, e pertanto non ha ricevuto in pagamento alcuna somma a tale titolo, bensì esclusivamente l'indennità di malattia, nella misura come quantificata dall'INPS.
Passando al merito, vertendosi in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che l'attore ha assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante sia in ordine alla derivazione del danno dalla cosa che la custodia della stessa. Tutti i testi escussi, , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
, hanno reso dichiarazioni concordanti sia in ordine al lugo di accadimento del sinistro, Tes_3
posto sotto la custodia dell'Autorità portuale di sistema convenuta, ossia sulla banchina del porto di
Gaeta “lungo il percorso, che conduce alla zona di scarico all'interno del porto”, dove “non vi erano
segnali di pericolo né di lavori in corso…. C'era l'impianto di illuminazione ma non funzionava”,
dove l'attore si era recato per effettuare lo scarico merci dal suo camion (cfr. dichiarazioni teste Tes_1
); sia in ordine alle modalità di accadimento “..il veicolo era fermo e acceso, con motore e luci
[...]
accese, nel punto in cui doveva scendere…posso riferire che l'attore è sceso utilizzando le apposte
maniglie e i tre scalini di acciaio del camion….il piede sinistro andava in una buca, all'interno della
pagina 7 di 13 quale vi erano dei pezzi di carbone di circa 7 cm di diametro…questa buca si trovava davanti al
camion e preciso che si trovava in posizione trasversale rispetto alla cabina..”. La buca non segnalata era larga circa 30/40 cm e si estendeva lungo la sede della banchina per cica 10 metri e dove c'erano pietre di carbone (cfr. dichiarazioni testi e ). Inoltre, i testi hanno Testimone_3 Testimone_2
riferito che l'attore era stato visto nel porto due o tre volte prima del sinistro nel 2013, circostanza che consente di escludere la prevedibilità della insidia da parte del medesimo. Da ultimo, la Cassazione con sentenza n.11942/2024, nel ribadire la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ha sottolineato come la stessa possa essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo, con onere probatorio in capo al custode. Sviluppando questi rilievi, continua il Supremo Collegio, “se la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della
sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato
abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad
oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al
modello di comportamento esigibile dall'homo 'eiusdem condicionis et professionis' e allo sforzo
diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un
fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in
relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo
periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento". Sul punto l'Autorità convenuta non ha fornito elementi utili ad assolvere l'onere probatorio sulla medesima gravante, non potendosi rinvenire una colpa nella condotta posta in essere dal danneggiato nella dinamica del sinistro. I testi escussi hanno tutti confermato il quadro assertivo attoreo, ovvero la presenza di una buca non segnalata, l'assenza di illuminazione artificiale, la presenza di carbone cuboidale all'interno della buca, la posizione del camion rispetto alla buca che, anche se a fari accesi, aveva la cabina, da cui scendeva l'attore, posta proprio a ridosso della anomalia del manto (non risultando quindi illuminata dai fari). Inoltre, dalla pagina 8 di 13 produzione documentale dell'Autorità di sistema convenuta si rileva la constatazione dello stato di pericolosità dall'area (“…alcuni tratti di pavimentazione bituminosa presentavano avvallamenti e
buche, risultanti pericolose per il traffico viario portuale”, cfr. Verbale di somma urgenza del
12.08.2013), i cui ripristini risultavano ultimati in data 14.10.20213 (cfr. Certificato di regolare esecuzione), ovvero successivamente al verificarsi del sinistro (10.10.2013).
In ordine alla domanda di risarcimento danni si condividono in pieno le conclusioni cui è pervenuto il
CTU: - sia in ordine al nesso causale delle lesioni patite dal rispetto alla dinamica del Parte_1
sinistro “Sulla base delle considerazioni fisiopatologiche consolidate in letteratura si può così
rispondere: a) L'appoggio su terreni instabili genera alterazioni propriocettive della regione plantare
del piede, responsabile di distorsioni di caviglia in inversione, con piede in posizione equina e in
varismo. b) A seguito dell'evento distrattivo, il sig. ha percepito come riferito dolore Parte_1
immediato trattato inizialmente con apposizione di ghiaccio, in data 10 ottobre 2013. La comparsa
dell'edema del complesso capsulo-legamentoso così come dimostrato dai trattati di anatomia
patologica insorge tardivamente dopo 2-4 ore e si protrae per 24 ore o più. Vi è compatibilità tra la
tipologia di lesione e il tempo d'insorgenza dell'edema e della limitazione funzionale derivante. In
linea con il criterio cronologico e di continuità fenomenica si può, dunque, ragionevolmente asserire
che a causa dell'edema di caviglia, il quale non giungeva a “restitutio ad integrum”, il si Parte_1
sia recato presso il PS del Dono Svizzero in Formia in data 12/10/2013”. Alla luce di tali risultanze, ed in difetto di prova diretta da parte della Compagnia assicuratrice, deve escludersi un rapporto causale dell'attore con le lesioni riportate ed all'entità delle stesse;
- sia in ordine alla quantificazione dei postumi invalidanti (“trauma distrattivo della caviglia sinistra con lesione del legamento peroneo-
astragalico anteriore determinando artrofibrosi post-traumatica”), nella misura del 11% a titolo di danno biologico, oltre 60 giorni a titolo Inabilità Temporanea Totale (100%), ed altri 40 a titolo di
Inabilità Parziale al 50%. Le spese documentate, pari ad € 813,00, ritenute congrue.
pagina 9 di 13 Circa il quantum, questo Giudice intende seguire le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, che ormai costituiscono un valore da ritenersi equo e cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa dei danni a persone,
in conformità allo schema di seguito riportato:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 737,79
Punto danno non patrimoniale € 3.470,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 25.700,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 32.639,00
Con personalizzazione massima (max 48% del danno biologico) € 44.975,00
pagina 10 di 13 Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.200,00
Spese mediche € 813,00
Totale generale: € 42.652,00
Totale con personalizzazione massima € 54.988,00
Nella fattispecie concreta non può, però, riconoscersi la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale: essa non costituisce mai un automatismo ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare;
in effetti, le conseguenze dannose
“comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. 27.05 2019 n. 14364). Alla
luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che all'attore non possa essere riconosciuta una personalizzazione del risarcimento, così come dallo stesso domandato, considerata la mancata allegazione e prova di fatti attestanti una particolare afflizione che possano consentire un incremento del quantum tabellare, sotto il profilo della personalizzazione.
Non può, altresì, procedersi alla liquidazione del danno alla capacità specifica sul lavoro non risultando agli atti, come opportunamente rilevato anche dal CTU, documentazione relativa al giudizio del medico competente circa l'idoneità lavorativa alla mansione, e quindi con conseguente impossibilità a determinare la capacità lavorativa specifica del Parte_1
Circa l'indennità di malattia corrisposta all'attore dall'INPS di Caserta per il periodo dal 10.10.2013 al
30.06.2013 nella misura di € 9.923,00, se pur riconducibile all'evento del 10.10.2013, non può detrarsi pagina 11 di 13 dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico, come paventato da entrambe le parti convenute, e ciò in quanto le prestazioni dell'INPS si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale, che è presunto “juris et de jure”, ed è rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e,
quindi, di guadagno. La liquidazione del danno biologico, sia permanente che temporaneo, assolve la funzione di risarcire le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato, rifondendo, pertanto, l'aspetto non patrimoniale del danno. Al contrario, l'indennizzo erogato dall'INPS è finalizzato a compensare il pregiudizio di carattere patrimoniale subito dal danneggiato in conseguenza del sinistro, consistente nel mancato guadagno scaturente dalla perdita di attività lavorativa, dovuta all'impossibilità di lavorare.
Deve pertanto escludersi l'operatività della “compensatio lucri cum damno”, e ciò proprio per la diversa funzione che le somme riconosciute al danneggiato assolvono (Cassazione, ordinanza n. 11657
del 11 aprile 2022).
In assenza di allegazione e relativa richiesta non possono riconoscersi altre voci di danno.
Deve ritenersi provata l'esistenza e la operatività della copertura assicurativa della
[...]
Dalla polizza in atti, in ordine al rischio assicurato di cui al presente giudizio e Controparte_1
definitivamente accertato anche nel suo ammontare, non si rinvengono operanti limiti e franchigie.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi del D.M. 55/2014,
aggiornati al D.M. 147/2022, con riferimento al valore definitivamente accertato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
CONDANNA
l' (già Autorità Portuale di Controparte_3
Civitavecchia Fiumicino e Gaeta), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di della somma di € 42.652,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria Parte_1
dall'evento dannoso al saldo;
pagina 12 di 13 Condanna l'Autorità (già Autorità Portuale Controparte_3
di Civitavecchia Fiumicino e Gaeta) e a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese di questo giudizio che si quantificano in complessivi € 8.402,00, di cui € 786,00 per
[...]
esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Forte dichiaratosi antistatario. Pone definitivamente a carico dei predetti le spese di CTU così come liquidate provvisoriamente in corso di causa.
DICHIARA
la contrattualmente tenuta a garantire e manlevare l'Autorità di Sistema Controparte_1
Portuale del Mar IR Centro- Settentrionale (già Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino e
Gaeta) da tutte le somme che quest'ultima dovrà pagare come conseguenza di questa sentenza.
Cassino, 13 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c. di natura extracontrattuale e che, pertanto, il termine di prescrizione applicabile sia quello