Art. 1. Finalita' della scuola dell'infanzia 1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini ((, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese,)) e, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuita' educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all' articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 , nel rispetto delle modalita' di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuita' educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.
2. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all' articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 , nel rispetto delle modalita' di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuita' educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.