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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.683/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 683/2023 tra
; Parte_1
ATTORE
e
CONVENUTA Controparte_1
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
Per è presente l'avv. Ugo Ricupero. Parte_1
Nessuno è presente per la convenuta.
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e, in particolare, ad interloquire sulle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.
L'attore, preliminarmente dichiara di aver depositato la certificazione anagrafica della convenuta dalla quale è dato obiettivamente evincere che la stessa è correttamente identificata con il codice fiscale indicata che è nata a [...] il [...] e che è attualmente residente in [...]. Nel merito si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione e alle note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il GOP dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 683/2023 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura contenuta in foglio separato dall'Avv. Ugo Ricupero (c.f. ), con studio C.F._2
legale in Siderno, Via Trento n. 53;
ATTORE
e
(c.f. , nata in [...] il Controparte_1 C.F._3
21/09/1957, residente in [...]Q,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attore precisa come da atto introduttivo e successivi verbali di causa e note conclusive.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva domanda per il Pt_1
riconoscimento del suo diritto di proprietà acquisito per intervenuto usucapione relativamente ai terreni con annessi manufatti adibiti a deposito, siti in San Giovanni di Gerace, località Cammarelle contrassegnati in Catasto Terreni al foglio di mappa 15, particelle nn. 683, 685, 686 (tutte derivanti dal frazionamento catastale della originaria particella 306, stesso foglio). Rappresentava che il terreno, di circa mq. 500, era interamente recintato e confinante con ditta e con ditta CP_2
AR FA e per altro lato con via pubblica e che i due manufatti identificati con le particelle nn. 685 e 686 erano costituiti da un fabbricato in corso di costruzione che l'attrice utilizzava per deposito di prodotti agricoli e attrezzi, e da altro modesto fabbricato di circa mq 15 adibito a locale di sgombero perlopiù ad uso agricolo, di costruzione antecedente al 1967 e dalla stessa attrice interamente risistemato e manutenuto. Affermava di aver posseduto detto bene da oltre vent'anni in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto.
I beni per cui è causa risultano formalmente intestato all'odierna convenuta a cui veniva regolarmente notificato l'atto di citazione.
Chiedeva pertanto che venisse accertato e dichiarato il suo diritto di proprietà acquisito per usucapione sui beni suddetti.
Con decreto ex art.171 bis cpc il giudice, dichiarava la contumacia della convenuta.
Dopo istruzione della causa mediante assunzione di prova testimoniale richiesta dall'attore, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28.11.2024 il giudice, verificata una discrasia del nome della convenuta tra la documentazione ipo-catastale e l'atto di citazione, rimetteva la causa sul ruolo chiedendo alla parte attrice di depositare certificazione anagrafica da cui poter dimostrare che la convenuta citata in giudizio era la stessa persona con il medesimo codice fiscale, che nella documentazione risultava anche con il nome ulteriore di All'udienza odierna parte Pt_2
attrice dichiarava di aver ottemperato alla richiesta del giudice confermando che la convenuta è la stessa persona indicata nella documentazione anche con altro nome e che corrisponde la residenza presso cui è stato notificato l'atto di citazione. Nel merito la parte attrice ha precisato come da domanda le rispettive conclusioni e la causa, dopo discussione orale, è stata assunta in decisone ex art.281 sexies cpc.
Nel merito, si osserva che l'attrice, nel corso del giudizio ha dato prova di aver posseduto uti dominus in modo incontrastato per oltre un ventennio i terreni sopra indicati.
La prova testimoniale espletata con i testi , Testimone_1 Testimone_2
e hanno confermato che la sig.ra ha
[...] Testimone_3 Pt_1
provveduto nel tempo ad occuparsi del terreno agricolo e a sistemare i manufatti annessi. In particolare i testi hanno dichiarato di conoscere anche l'intestataria catastale e odierna convenuta e che questa non ha mai posto alcun veto al possesso esercitato dall'attrice che ha recintato l'area detenendone in via esclusiva la chiave. Anche in uno dei manufatti è stata sostituita ad opera dell'attrice e dei suoi familiari la porta ed è stato sostituito il tetto.
Per come noto, in tema di possesso, l'animus possidendi –da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene.
Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sui beni indicati, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attrice, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario. Il fatto che un soggetto utilizzi un immobile provvedendo alla sua manutenzione, autorizza a ricondurre la descritta disponibilità e la predetta stabile utilizzazione ad una situazione possessoria oggettivamente corrispondente al diritto di proprietà.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass. n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine “a quo” in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che è proprietaria esclusiva degli immobili Parte_1
indicati in citazione per averli usucapiti.
Le ragioni della decisione, e la non opposizione dei convenuti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
a) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara proprietaria Parte_1
per intervenuto usucapione dei seguenti beni siti a San Giovanni di Gerace, loc. Cammarelle:
1) immobili contrassegnati in Catasto Terreni al foglio di mappa 15, particelle nn. 683, 685, 686
(tutte derivanti dal frazionamento catastale della originaria particella 306, stesso foglio).
Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei
RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio con cancellazione degli attuali intestatari
;
b) - compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Locri a seguito della camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il GOP
Dott.ssa Antonella Lupis