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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/10/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586/2024 (cui è riunito il fascicolo RG 1618/24)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella presente causa civile avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, affido, collocazione, mantenimento prole e contributo di mantenimento del coniuge, promossa da:
, Parte_1
nata il [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati Nicola Fava e Pier Giuseppe Fissore, giusta procura in atti
RICORRENTE (resistente nella causa RG 1618/24) nei confronti di
Controparte_1 nato l'[...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandria Brenchio, giusta procura in atti;
pagina 1 di 6 RESISTENTE (ricorrente nella causa RG 1618/24) nella quale è parte necessaria
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti,
trattenuta in decisione in punto status in data 17.9.25 all'esito del deposito delle note scritte ex art
127 ter c.p.c., sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente:
La sig.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'Ill.mo Parte_1
Tribunale di Asti, affinchè il medesimo, contrariis reiectis, disponga - lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra i due coniugi
- la pronuncia dei provvedimenti relativi alla corresponsione di un contributo al mantenimento adeguato alle esigenze della figlia pari ad € 400,00 mensili e di un contributo al mantenimento Per_1 della IG.ra pari ad € 200,00 mensili, il tutto oltre interessi e rivalutazione Parte_1
annuale ISTAT;
- previa, ove occorra, la necessaria istruttoria, ivi compreso l'eventuale ordine di esibizione ex art 210
c.p.c. relativo alle condizioni economiche reddituali e patrimoniali del signor CP_1
- sentite le parti e assunti i mezzi istruttori più opportuni ivi compresa l'audizione della figlia;
Per_1
- si insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre, anche ai sensi dell'art. 337-ter c.c., co VI, un accertamento di Polizia Tributaria sui redditi del padre oggetto di contestazione nella presente causa.
- accertate le modifiche delle condizioni di vita della figlia disporne l'affidamento esclusivo alla Per_1
madre, ovvero in subordine condiviso con collocazione permanente presso la madre.
Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- in relazione alla figlia dichiarare l'affidamento esclusivo alla mamma Per_1 Parte_1
, o in subordine condiviso con il padre con collocamento e permanenza
[...] Controparte_1
presso la madre, prendendo atto della volontà della ragazza di rimanere collocata presso la madre
(ove già, da sempre, risiede) e di incontrare il padre solo occasionalmente in base a proprio discernimento;
accertare e dichiarare la radicale variazione dei presupposti sui quali erano fondati gli originali accordi di separazione a titolo di contributo al mantenimento della figlia all'epoca della Per_1
pagina 2 di 6 separazione, le mutate esigenze della figlia nonché la sua esclusiva permanenza presso la Per_1 madre e, per l'effetto, stabilire che il padre provveda a versare alla IG.ra un Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 400,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie sino all'indipendenza economica della figlia oltre ad un contributo di € 200,00 mensili per il mantenimento della IG.ra , o veriore somma ritenuta di giustizia. Tale Parte_1
somma sarà automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
oltre a contribuzione nella misura del 100% alle spese straordinarie per la figlia così come determinate e individuate dal
“Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio
e procedimenti ex art. 316 c.c.” del Tribunale di Asti da intendersi qui integralmente trascritto;
Accertato e dichiarato il diritto della IG.ra , in quanto genitrice collocataria, Parte_1 alla percezione del 100% dell'assegno unico
per parte resistente: si insiste nella pronuncia di sentenza non definita di scioglimento del matrimonio contratto tra CP_1
e con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. Per il prosieguo
[...] Parte_1 della causa si richiama il contenuto dell'ordinanza 19.06.2025
per il Pubblico Ministero: parere favorevole
CONCISI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposata con in data 4.7.2007, unione dalla quale nasceva, in data Controparte_1
12.11.2007, la figlia , di essersi separata dal marito come da provvedimento di omologa del Per_1
29.6.2010 nel quale si stabiliva l'affido esclusivo della figlia minore al padre con facoltà della madre di vederla liberamente, l'assegnazione della casa coniugale al padre, nonché l'obbligo dello di CP_1
versare una tantum alla la somma di euro 6000,00, di essersi la figlia, che aveva sempre Pt_1
trascorso molto tempo con la madre, definitivamente e stabilmente stabilita presso la stessa a far data dal febbraio 2024 con esclusione di qualunque rapporto col padre, proponeva Parte_1
ricorso 19.7.2024 chiedendo modificarsi le condizioni di cui alla separazione ed in particolare, tra l'altro, disporsi l'affido esclusivo a sé della figlia , con collocazione presso di sé e diritto del Per_1
padre di frequentarla solo col il di lei consenso, oltreche la condanna del padre a contribuire al pagina 3 di 6 mantenimento della figlia con il versamento di euro 600,00 mensili oltre 100% concorso spese straordinarie (ricorso 19.7.2024, RG 1586/24). si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso. Controparte_1
Premesse le medesime circostanze di fatto, ed allegato il non adeguato comportamento della figlia, proponeva ricorso 27.7.2024 domandando pronunciarsi lo scioglimento del Controparte_1 matrimonio con conferma dell'affido esclusivo a sé della figlia minore, collocazione della stessa presso di sé e diritto della madre di vederla solo in luoghi neutri (ricorso 27.7.2024, RG 1618/24).
si costituiva in giudizio nulla opponendo alla richiesta declaratoria di Parte_1 scioglimento del matrimonio ma insistendo per l'affido esclusivo a sé della figlia minore con collocazione presso di sé e posizione a carico del padre di contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 400,00 mensili oltre euro 200,00 a titolo di assegno divorzile.
In entrambe le cause, successivamente riunite (come da ordinanza 29.5.25), erano adottati provvedimenti ex art 473 bis. 22 c.p.c. nel senso dell'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre – ove di fatto si trova stabilmente – diritto del padre di incontrarla liberamente previo accordo con la stessa, e posizione a carico del padre di contributo di mantenimento della minore pari ad euro 350,00 mensili oltre 50% concorso spese straordinarie (provvedimenti
21.11.2024 e 26.11.2024).
Disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e della minore anche da parte del Servizio NPI, nonché effettuata audizione della minore, la causa era rimessa in decisione in punto status come da ordinanza 10.7.2025 (ed avendo le parti rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art 473 bis. 28 c.p.c.).
***
Ricorrendone i presupposti di legge, per essersi pacificamente la separazione protratta per periodo ben superiore a quello previsto dall'art. 3 legge 898/1970, a far data dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di separazione personale avanti al Presidente del Tribunale di Alba - separazione come già detto omologata con provvedimento 24.6.2010 - nonché emergendo dal tenore delle difese che la comunione materiale e morale fra i coniugi è definitivamente venuta meno, attese anche le differenti residenze anagrafiche, deve essere senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Nel resto il processo deve proseguire come da ordinanza 18.6.2025, essendo, come sopra esposto, state prospettate dalle parti questioni rispetto alle quali non è ancora stata esperita compiutamente pagina 4 di 6 l'istruttoria, né configurandosi rilievi in ordine ai quali sussista il potere - dovere del Collegio di decidere immediatamente.
La decisione sulle spese di lite pare ugualmente opportuno sia riservata al definitivo anche con riferimento alla domanda decisa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Asti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e Parte_1 Controparte_1
in Bra in data 4 agosto 2007; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle incombenze di legge;
riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese di lite.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, si dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 19 settembre 2025
Il Giudice estensore
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella presente causa civile avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, affido, collocazione, mantenimento prole e contributo di mantenimento del coniuge, promossa da:
, Parte_1
nata il [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati Nicola Fava e Pier Giuseppe Fissore, giusta procura in atti
RICORRENTE (resistente nella causa RG 1618/24) nei confronti di
Controparte_1 nato l'[...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandria Brenchio, giusta procura in atti;
pagina 1 di 6 RESISTENTE (ricorrente nella causa RG 1618/24) nella quale è parte necessaria
il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti,
trattenuta in decisione in punto status in data 17.9.25 all'esito del deposito delle note scritte ex art
127 ter c.p.c., sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente:
La sig.ra , come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre all'Ill.mo Parte_1
Tribunale di Asti, affinchè il medesimo, contrariis reiectis, disponga - lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra i due coniugi
- la pronuncia dei provvedimenti relativi alla corresponsione di un contributo al mantenimento adeguato alle esigenze della figlia pari ad € 400,00 mensili e di un contributo al mantenimento Per_1 della IG.ra pari ad € 200,00 mensili, il tutto oltre interessi e rivalutazione Parte_1
annuale ISTAT;
- previa, ove occorra, la necessaria istruttoria, ivi compreso l'eventuale ordine di esibizione ex art 210
c.p.c. relativo alle condizioni economiche reddituali e patrimoniali del signor CP_1
- sentite le parti e assunti i mezzi istruttori più opportuni ivi compresa l'audizione della figlia;
Per_1
- si insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disporre, anche ai sensi dell'art. 337-ter c.c., co VI, un accertamento di Polizia Tributaria sui redditi del padre oggetto di contestazione nella presente causa.
- accertate le modifiche delle condizioni di vita della figlia disporne l'affidamento esclusivo alla Per_1
madre, ovvero in subordine condiviso con collocazione permanente presso la madre.
Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- in relazione alla figlia dichiarare l'affidamento esclusivo alla mamma Per_1 Parte_1
, o in subordine condiviso con il padre con collocamento e permanenza
[...] Controparte_1
presso la madre, prendendo atto della volontà della ragazza di rimanere collocata presso la madre
(ove già, da sempre, risiede) e di incontrare il padre solo occasionalmente in base a proprio discernimento;
accertare e dichiarare la radicale variazione dei presupposti sui quali erano fondati gli originali accordi di separazione a titolo di contributo al mantenimento della figlia all'epoca della Per_1
pagina 2 di 6 separazione, le mutate esigenze della figlia nonché la sua esclusiva permanenza presso la Per_1 madre e, per l'effetto, stabilire che il padre provveda a versare alla IG.ra un Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 400,00 mensili oltre al 100% delle spese straordinarie sino all'indipendenza economica della figlia oltre ad un contributo di € 200,00 mensili per il mantenimento della IG.ra , o veriore somma ritenuta di giustizia. Tale Parte_1
somma sarà automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
oltre a contribuzione nella misura del 100% alle spese straordinarie per la figlia così come determinate e individuate dal
“Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio
e procedimenti ex art. 316 c.c.” del Tribunale di Asti da intendersi qui integralmente trascritto;
Accertato e dichiarato il diritto della IG.ra , in quanto genitrice collocataria, Parte_1 alla percezione del 100% dell'assegno unico
per parte resistente: si insiste nella pronuncia di sentenza non definita di scioglimento del matrimonio contratto tra CP_1
e con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. Per il prosieguo
[...] Parte_1 della causa si richiama il contenuto dell'ordinanza 19.06.2025
per il Pubblico Ministero: parere favorevole
CONCISI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposata con in data 4.7.2007, unione dalla quale nasceva, in data Controparte_1
12.11.2007, la figlia , di essersi separata dal marito come da provvedimento di omologa del Per_1
29.6.2010 nel quale si stabiliva l'affido esclusivo della figlia minore al padre con facoltà della madre di vederla liberamente, l'assegnazione della casa coniugale al padre, nonché l'obbligo dello di CP_1
versare una tantum alla la somma di euro 6000,00, di essersi la figlia, che aveva sempre Pt_1
trascorso molto tempo con la madre, definitivamente e stabilmente stabilita presso la stessa a far data dal febbraio 2024 con esclusione di qualunque rapporto col padre, proponeva Parte_1
ricorso 19.7.2024 chiedendo modificarsi le condizioni di cui alla separazione ed in particolare, tra l'altro, disporsi l'affido esclusivo a sé della figlia , con collocazione presso di sé e diritto del Per_1
padre di frequentarla solo col il di lei consenso, oltreche la condanna del padre a contribuire al pagina 3 di 6 mantenimento della figlia con il versamento di euro 600,00 mensili oltre 100% concorso spese straordinarie (ricorso 19.7.2024, RG 1586/24). si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso. Controparte_1
Premesse le medesime circostanze di fatto, ed allegato il non adeguato comportamento della figlia, proponeva ricorso 27.7.2024 domandando pronunciarsi lo scioglimento del Controparte_1 matrimonio con conferma dell'affido esclusivo a sé della figlia minore, collocazione della stessa presso di sé e diritto della madre di vederla solo in luoghi neutri (ricorso 27.7.2024, RG 1618/24).
si costituiva in giudizio nulla opponendo alla richiesta declaratoria di Parte_1 scioglimento del matrimonio ma insistendo per l'affido esclusivo a sé della figlia minore con collocazione presso di sé e posizione a carico del padre di contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 400,00 mensili oltre euro 200,00 a titolo di assegno divorzile.
In entrambe le cause, successivamente riunite (come da ordinanza 29.5.25), erano adottati provvedimenti ex art 473 bis. 22 c.p.c. nel senso dell'affido condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre – ove di fatto si trova stabilmente – diritto del padre di incontrarla liberamente previo accordo con la stessa, e posizione a carico del padre di contributo di mantenimento della minore pari ad euro 350,00 mensili oltre 50% concorso spese straordinarie (provvedimenti
21.11.2024 e 26.11.2024).
Disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e della minore anche da parte del Servizio NPI, nonché effettuata audizione della minore, la causa era rimessa in decisione in punto status come da ordinanza 10.7.2025 (ed avendo le parti rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art 473 bis. 28 c.p.c.).
***
Ricorrendone i presupposti di legge, per essersi pacificamente la separazione protratta per periodo ben superiore a quello previsto dall'art. 3 legge 898/1970, a far data dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di separazione personale avanti al Presidente del Tribunale di Alba - separazione come già detto omologata con provvedimento 24.6.2010 - nonché emergendo dal tenore delle difese che la comunione materiale e morale fra i coniugi è definitivamente venuta meno, attese anche le differenti residenze anagrafiche, deve essere senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Nel resto il processo deve proseguire come da ordinanza 18.6.2025, essendo, come sopra esposto, state prospettate dalle parti questioni rispetto alle quali non è ancora stata esperita compiutamente pagina 4 di 6 l'istruttoria, né configurandosi rilievi in ordine ai quali sussista il potere - dovere del Collegio di decidere immediatamente.
La decisione sulle spese di lite pare ugualmente opportuno sia riservata al definitivo anche con riferimento alla domanda decisa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Asti, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e Parte_1 Controparte_1
in Bra in data 4 agosto 2007; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle incombenze di legge;
riserva alla pronuncia definitiva la decisione sulle spese di lite.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, si dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Asti, 19 settembre 2025
Il Giudice estensore
Elga Bulgarelli
Il Presidente
Gian Andrea Morbelli
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