Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2798/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il giudice monocratico dott. Alessia Notaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2798/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Pozzuoli (NA) alla Via R.Annecchino 131, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (codice fiscale , fax 081- P.IVA_2
4979313, posta certificata: servizio Email_1 polisweb: , domiciliataria alla Via Diaz n. 11; C.F._1
-opponente-
E
costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130 del 30 Controparte_1 aprile 1999 (Legge sulla Cartolarizzazione), (C.F. e P.IVA ) con P.IVA_3 sede in Bologna, via Guido Reni, 2/2 – 20121, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa nata a [...] il Controparte_2
16.03.1970, C.F. rappresentata e difesa da C.F._2 [...]
(P.IVA ) e per essa da Controparte_3 P.IVA_4 (P.IVA e C.F. ) e dall'Avv. Controparte_4 P.IVA_4
Alberto Donnini (C.F. ; PEC C.F._3
) in virtù di procura speciale ad litem Email_2 Cont in calce al presente atto e con domicilio eletto presso lo studio sito in Napoli, alla Via dei Mille n. 40. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 sexies D.L. n. 179/2012, come inserito dal D.L. N. 90/2014, si elegge quale domicilio digitale per tutte le comunicazioni e notificazioni, l'indirizzo pec;
si indica, inoltre, il seguente Email_2 numero di fax 06.22200699
- opposta -
Conclusioni: come da note di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'
[...]
(di seguito, anche solo il Parte_1
” o l'“ ”) ha convenuto, dinanzi Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale, chiedendo, tra l'altro, di Controparte_1 revocare il DI n. 8928/2021 (Trib. Napoli, RG 26230/2021) emesso in data 1.12.2021 per l'importo di € 6.058,31, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 e spese della procedura monitoria. A fondamento dell'opposizione, l'Istituzione Scolastica ha eccepito i) la infondatezza della domanda per asserito pagamento della fattura e ii) la inefficacia della cessione e conseguente carenza di legittimazione attiva della società ricorrente.
Con comparsa depositata il 12.4.2022 la ha chiesto il rigetto Controparte_1 della opposizione evidenziando l'inapplicabilità degli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440 del 1923 in quanto la cessione oggetto del giudizio si inserisce nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione del credito vantato dalla cedente NI nei confronti dell' , per prestazioni Parte_1 rese in esecuzione del contratto stipulato il 2.1.2019. Quanto all'intervenuto pagamento ha dedotto la cessionaria di non aver avuto conoscenza prima del giudizio della corresponsione della somma in favore della NI. La causa è stata solo documentalmente istruita non avendo le parti formulato richieste istruttorie.
Alla udienza dell'8.10.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter cpc, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione di cancelleria.
1. L'eccezione preliminare
Quanto al difetto di legittimazione attiva della a promuovere il Controparte_1 ricorso in via monitoria, l'eccezione non è fondata. E' pacifico che la cessione è avvenuta nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 130 del 30.04.1999, l'art. 4, prevede che, anche ai fini dell'opponibilità, sia sufficiente che della cessione sia dato pubblico avviso mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. Il D.L. 23.12.2013, n. 145 convertito in Legge 21.02.2014, n. 9, che ha modificato la Legge 30.04.1999, n. 130, art. 4 bis prevede: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
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Nessun altro adempimento formale è richiesto e, anzi, è espressamente esclusa l'accettazione/autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione.
Il rifiuto alla cessione non ha quindi alcun valore al fine di escludere la legittimazione della Controparte_1
2. Il merito
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Parte opposta ha dedotto di essere cessionaria del credito derivante dalla richiamata fattura in forza di un contratto quadro di cartolarizzazione, stipulato in data 29/30 maggio 2019 e pubblicato in G.U. n. 69 del 13.06.2019, in base al quale la NI SP avrebbe ceduto in blocco all'odierna opposta tutti i crediti derivanti dallo svolgimento dei servizi di pulizia in favore delle pubbliche amministrazioni;
che in data 6 giugno 2019,
e sottoscrivevano un atto Controparte_1 Controparte_5 integrativo di cessione specificamente avente ad oggetto il credito nascente dalla fattura per cui è causa, notificato all'Istituto in epigrafe in data 26 giugno 2019.
La opponente ha eccepito di aver estinto l'obbligazione ed ha prodotto un mandato di pagamento datato 10.6.2019, dal quale emerge che la somma oggetto del ricorso monitorio è stata corrisposta al debitore ceduto in data anteriore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco, risalente al 13.6.2019.
La circostanza non è stata contestata efficacemente e tempestivamente dalla opposta che nella comparsa di costituzione e nelle prime memorie ex art. 183 cpc si è limitata a rilevare di non aver avuto contezza dell'avvenuto pagamento. Solo nella comparsa conclusionale, tardivamente, ha dedotto che la NI avrebbe ricevuto il bonifico in data successiva alla pubblicazione della cessione.
Il pagamento è avvenuto mediante bonifico ed è stato prodotto il mandato emesso in data 10.6.2019, unitamente alla fattura elettronica inserita in pari data nel sistema della Agenzia delle Entrate;
entrambi i documenti recano data antecedente alla conoscibilità della cessione, pertanto il pagamento, ai sensi dell'art. 1264, commi 1 e 2, c.c., ha efficacia liberatoria per il debitore ceduto che ha estinto in buona fede l'obbligazione corrispondendo la somma dovuta all'originario creditore. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e della assenza di istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così decide:
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1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
8928/2021;
2. condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della opponente che liquida ex DM 127/2022 in € 118,50 per spese, se corrisposte, ed € 2540,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Napoli, il 07/01/2025.
Il Giudice
(dott. Alessia Notaro)
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