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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/12/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: opposizione all'esecuzione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
RE OR
in persona della dott.ssa ND De TI, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 05/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 423/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. DE Parte_1 C.F._1
NZ IN come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA COSENZA N. 7 87036 RENDE;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CALENZO BARBARA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo suo studio in VIA TAGLIO N. 22 41100 MODENA;
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
VO CA come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso la CP_ Sede di FERRARA;
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 30/06/2025 ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione basata sulla comunicazione preventiva di fermo amministrativo (PFA), documento n. 0208020250000142900, fascicolo n.
2024/000124985 notificata in data 9 giugno 2025 da parte dell
[...]
CP_
di , su incarico dell di . Controparte_3 CP_1 CP_1
L'azione in opposizione è limitata all'avviso di addebito (AVA) n. 320 2018
00027553 14 000 relativo all'omesso versamento dei contributi I.V.S. anno 2012 di importo complessivo pari ad € 4.580,49 comprensivo di sanzioni, interessi e spese. 1 Ha dedotto la ricorrente che l'atto di riscossione presupposto, cioè l'avviso di addebito del 2018, non le era mai stato notificato il che rendeva nulla, illegittima e/o inesistente anche la comunicazione preventiva di fermo amministrativo relativamente all'avviso di addebito n. 320 2018 00027553 14 000.
Ha poi eccepito l'intervenuta estinzione del diritto di riscossione per intervenuta integrale prescrizione del credito che attiene all'omesso versamento dei contributi I.V.S per l'annualità 2012 i quali ai sensi dell'art. 3, comma 9, della
Legge n. 335/1995, si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno successivo a quello in cui sono scaduti.
2. Si è costituita in giudizio l Controparte_4
Ha dedotto che la notifica dell'AVA è di competenza dell'ente impositore e dunque divettava la propria legittimazione passiva sul punto e che, dopo avere ricevuto il ruolo, aveva provveduto a notificare alla ricorrente i seguenti atti:
a) intimazione di pagamento n. 02020259007312283000 (doc.3)
b) intimazione di pagamento n. 02020249007801463000 (doc.4-5)
c) intimazione di pagamento n. 02020229009730645000 (doc.6-7) nessuno dei quali era stato impugnato.
Ha sostenuto che la impugnazione tardiva degli atti non notificati è stata ammessa dalla giurisprudenza di legittimità in via residuale solo ed esclusivamente nel caso in cui il contribuente non sia venuto mai a conoscenza della propria situazione debitoria a causa della mancata notifica degli atti, ipotesi non applicabile al caso di specie. Ogni questione relativa alla notifica dell'AVA, avrebbe tutt'al più essere proposta a seguito alla ricezione delle intimazioni di pagamento sopra elencate, pena il suo consolidamento.
Ha infine eccepito il difetto di legittimazione passiva a contraddire sulle questioni di merito, tra cui rientra l'eccezione di prescrizione, di cui comunque ha contestato la fondatezza, tenuto altresì conto della sospensione legale del termine di decorrenza della prescrizione disposta nel periodo pandemico da
Covid-19.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda. CP_ 3. Si è costituito in giudizio anche l il quale ha in primo luogo eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ferrara in funzione del giudice del lavoro, posto che la ricorrente aveva residenza in Provincia di , in Pieve di CP_1
Cento, applicandosi alla fattispecie l'art. 444 comma 1 c.p.c.
2 Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le doglianze riferibili ad e cioè le azioni esecutive poste in essere dal concessionario e CP_4 sull'interruzione della prescrizione dei crediti riportati dall'avviso di addebito.
Ha dedotto che l'AVA era stato notificato a mezzo di raccomandata A/R in data 18.10.2018 (all.ti 3, 3 bis e 3 ter) e avente ad oggetto le contribuzioni dovute a titolo di Gestione Commercianti per il periodo 1.2012 – 12.2013, per un totale di €
4.059,02 senza che la ricorrente provvedesse a promuovere opposizione ai sensi dell'art. 24 D. Lgs n. 46/1999, dalla quale era ormai ampiamente decaduta.
Ha eccepito che i profili formali dell'AVA non potevano più essere contestati, posto che l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. poteva essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Ha infine contestato la prescrizione del credito contributivo, posto che a seguito della istanza formulata dalla ricorrente in data 15.10.2013, protocollo CP_ 1300.15/10/2013.0305496, esso era stato oggetto di dilazione amministrativa in
24 rate, successivamente revocata a causa della violazione da parte della ricorrente dei termini di versamento di cui al piano di ammortamento.
Alla data della notifica dell'avviso di addebito in data 18.10.2028, pertanto,
“non era decorso alcun termine di prescrizione quinquennale rispetto ai versamenti rateali in data 4.11.2023 e 3.12.2013 e, comunque alla scadenza del piano rateale di 24 mesi”.
Anche l'ente previdenziale richiamava la sospensione legale del decorso del termine prescrizionale introdotta nel periodo pandemico da COVID-19-
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
4. La causa è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
5. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Ferrara.
Il credito portato dall'AVA riguarda contributi dovuti a titolo di Gestione commercianti per gli anni 2012 e 2013 (nello specifico rate n. 3 e n. 4 contributi fissi anno 2012 nonché rate n. 1 e 2 contributi fissi anno 2013 e connesse sanzioni).
Secondo la Suprema Corte “Il criterio generale di competenza territoriale previsto, per le controversie previdenziali, dall'art. 444, comma 1, c.p.c. (secondo cui la competenza spetta al giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l'attore) è applicabile anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi” (Cass. Sez. 6, 20/07/2020, n.
15417, Rv. 658522 - 01).
3
Considerato che
la ricorrente risiede in Pieve di Cento e che il Comune ricade nel circondario di questo Tribunale, il ricorso è stato correttamente radicato dinanzi al Tribunale di Ferrara. CP_ Del pari infondata l'eccepita carenza di legittimazione passiva dell posto che oggetto del giudizio è il diritto di procedere all'esecuzione forzata di un credito il cui titolare sostanziale è l'ente impositore (cfr. Cass. Sez. U., 08/03/2022,
n. 7514, Rv. 664407 – 01).
Inoltre non risulta proposta opposizione agli atti esecutivi, sicché non viene in rilievo l'eccepito termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.
6. Esaminando il merito, risulta che la ricorrente, con domanda con CP_ protocollo 1300.15/10/2013.0305496 ha presentato domanda di dilazione amministrativa in 24 rate.
L'istanza di rateazione ha valenza interruttiva in quanto implicante il riconoscimento del debito con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate
(Cass. Sez. 5, 06/02/2024, n. 3414; Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013).
Nel caso di specie come risulta dalle attestazioni di pagamento dell'ente la seconda ed ultima rata pagata risale al 3.12.2013; posto che la scadenza della prima rata cadeva il 31.10.2013, il credito contributivo per le rate residue ha iniziato a decorrere dal 31.1.2014. In data 28.5.2015 l'Istituto ha poi disposto la revoca della dilazione, stante il persistente inadempimento della contribuente.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l'AVA n. 320 2018
00027553 14 000, formato il 9.10.2018, che costituisce l'atto presupposto del PFA le
è stato notificato in data 18.10.2018 a mezzo posta (cartolina sottoscritta dalla CP_ ricorrente personalmente – v. doc. 3 ter memoria .
Il termine quinquennale dell'intero credito ha quindi ricominciato a decorrere dal 18.10.2018.
Vi è stato poi l'atto di intimazione di pagamento dell n. 020 2022 CP_4
90097306 45/000 formato il 11.10.2022 (doc. 6 e notificato alla ricorrente a CP_4 mezzo posta in data 7.4.2023 (v. doc. 7 , dunque ampiamente entro il CP_4 quinquennio, anche senza considerare la sospensione ex lege del periodo pandemico, di 129 giorni (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020), come disposto dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020, e di 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021), come disposto dall'art. 11 del D.L. n. 183/2020.
4 E' seguito ulteriore atto di intimazione di pagamento n. 020 2024 90078014
63/000 formato il 3.5.2024 (doc. 4 e notificato, sempre a mezzo posta, il CP_4
14.6.2024 (doc. 5 . CP_4
Deve pertanto essere escluso che il credito in oggetto si sia estinto per intervenuta prescrizione.
7. Il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna alle spese di lite delle parti convenute, che vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. CP_ Condanna alla rifusione delle spese di lite dell e dell Parte_1
[...]
che liquida in complessivi € 1.312,00 per ciascuna di Controparte_4 esse, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ferrara il 05/12/2025
IL GIUDICE ND De TI
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