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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/08/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI
- ART. 127 BIS C.P.C. -
R.G. 937/2024
Oggi 12/08/2025 innanzi al Giudice Alessandra Coccoli , presente in aula aperta al pubblico, sono comparsi:
Per i ricorrenti l'avv.to RINALDI GIOVANNI;
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore delle parti collegato da remoto.
L'avv. RINALDI rappresenta che i ricorrenti hanno ottenuto l'attivazione della carta docenti in via amministrativa;
chiede quindi dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
Il Giudice
1 dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 12.00 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 12/08/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 937/2024 R.G. Lav. tra
- , e , tutti elettiv. Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dom. presso lo studio dell'Avv. RINALDI GIOVANNI, che li rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA in forza di mandati in atti ricorrenti
e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_2 funzionari ex art. 417 bis c.p.c. convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate nell'odierno verbale
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, depositati tutti il 13.12.2024 e successivamente riuniti,
e premesso di prestare attività Parte_1 Parte_2 Controparte_1 lavorativa in favore del quali docenti in forza di contratti a Controparte_2 tempo determinato con scadenza al 31.8.2025 e di non aver ricevuto il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, hanno eccepito la violazione del principio eurounitario di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE, ed hanno chiesto la condanna dell'amministrazione, “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti
a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita
l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4
e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE”, a riconoscere loro la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'a.s. 2024/25 o, in via di subordine, il risarcimento del danno.
Il , nonostante la regolarità delle notifiche, si è Controparte_2 regolarmente costituto solo nel procedimento promosso da contestando la Parte_1 fondatezza delle domande.
Nel corso della prima udienza il Giudice ha sollecitato il contraddittorio circa la persistenza del dedotto trattamento discriminatorio dopo l'entrata in vigore della L. 207/24 ed il difensore dei ricorrenti ha chiesto rinviarsi la discussione per prendere posizione sul punto.
Nel corso dell'odierna udienza è comparso, in collegamento da remoto, il solo difensore dei ricorrenti il quale ha rappresentato che i suoi assistiti avevano ottenuto il riconoscimento del beneficio in via amministrativa ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
4 Vista l'istanza del difensore dei ricorrenti, le domande non debbono più essere esaminate e deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il beneficio oggetto di domanda è, infatti, stato riconosciuto ai docenti in via amministrativa, come precisato dal difensore dello stesso in udienza.
Deve quindi provvedersi solo in punto spese.
In proposito si rileva che il ricorso è stato depositato in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'art. 1 comma 572 L. 207/24 che ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, come gli odierni attori.
Al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, dunque, era ancora sussistente anche per gli incarichi di supplenza annuali aventi scadenza al 31.8.2025 l'illegittimo trattamento discriminatorio posto a fondamento della domanda.
La Carta del docente, infatti, è stata riconosciuta in via amministrativa solo dopo la sopravvenuta approvazione della L. 207/24 che, all'art. 1 comma 572 entrato in vigore dal
31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro” 500,00.
Il recente D.L.
7.6.2025 n. 45, quanto alla spettanza della Carta elettronica ai contratti di durata annuale in corso, non ha innovato quanto già previsto in via generale dalla L. 207/24, mentre ha modificato la decorrenza del nuovo importo (“A decorrere dall'anno scolastico
2025/2026”).
Essendo il beneficio oggetto di domanda stato riconosciuto in via amministrativa dopo la sopravvenuta approvazione della novella legislativa, intervenuta in corso di causa, le spese
(opportunamente ridotte tenuto conto della natura seriale del contenzioso, dell'attività processuale in concreto svolta e dell'esito del giudizio) debbono essere poste a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in CP_2 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara la contumacia del nei Controparte_2 procedimenti riuniti originariamente iscritti ai nn. 938/24 e 940/24 RG Lav.
Dichiara la cessazione tra le parti della materia del contendere.
Condanna il alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite in favore dei ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 64,50 per esborsi ed €
270,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Savona, 12.8.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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