TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/07/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1955/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa PA Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18/03/2022 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Leonardo ROSSI, come da procura in atti;
ATTORE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Gino DOVERI, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
nonché di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Marina Controparte_2 C.F._3
GABELLA, come da procura in atti;
CONVENUTE
OGGETTO: nullità testamentaria, indegnità, petitio hereditatis;
CONCLUSIONI: per l'attore: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_1
telematicamente; per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_2
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor premesso che il 13 Parte_1
agosto 2019 è morto ab intestato il fratello la cui eredità è stata inizialmente devoluta Controparte_3
ex lege in favore della coniuge separata (doc. 2 attore), odierna convenuta, e del Controparte_1 medesimo attore, i quali hanno accettato l'eredità col beneficio di inventario (doc. 4 attore), ha dato atto della pubblicazione (doc. 12 attore), in data 4 novembre 2021, di un testamento olografo datato
19 dicembre 2018, apparentemente riconducibile al de cuius e istitutivo della predetta convenuta quale erede universale. In forza di tale titolo, l'attore ha altresì rappresentato che la signora CP_1
con atto pubblico del 16 febbraio 2022, trascritto nei registri immobiliari il 17 febbraio 2022 (doc.
14, 15 attrice), ha venduto la proprietà del compendio sito in ER, via Broseta n. 35/39, a
[...]
a sua volta convenuta nel presente giudizio. CP_2
Assumendo la falsità della scheda olografa, l'attore ha dunque domandato all'intestato Tribunale, in via principale, di accertarne la nullità o l'inesistenza del testamento, di dichiarare aperta la successione legittima del fratello, di dichiarare la signora indegna a succedere al marito per CP_1
aver falsificato o fatto uso di un testamento falso, come desumibile dagli errori grossolani emersi nell'indicazione del luogo di nascita e residenza del de cuius, così da escluderla dalla successione, di accertare quindi la sua qualità di erede universale e condannare le convenute alla restituzione e al rilascio dei beni caduti in successione, acquistati da dall'erede apparente Controparte_2 [...]
in spregio agli obblighi di diligenza e buona fede;
in subordine, ha domandato di condannare CP_1
alla restituzione e al rilascio dei beni caduti in successione, compreso il prezzo Controparte_1 versato da per l'acquisto del bene di via Broseta o mediante subentro nel diritto di Controparte_2
conseguirlo, ferme le altre domande.
Regolarmente costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato esperimento della mediazione, condizione dell'azione; nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo l'autenticità del testamento olografo e la correttezza del proprio operato, avendo la stessa agito in forza del titolo di erede universale acquistato legittimamente per volontà del de cuius.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa del 22 giugno 2022, eccependo Controparte_2 in via preliminare l'improcedibilità della domanda e chiedendo in limine litis la fissazione di un'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione delle parti e in via principale e nel merito il rigetto delle domande attoree in ragione della propria buona fede, con conseguente conferma e opponibilità del suo acquisto ed eventuale dichiarazione che nulla osta allo svincolo delle somme da parte del notaio, con loro versamento ai destinatari già individuati nel rogito e nel presente atto.
Alla prima udienza, celebrata in forma scritta il 12 luglio 2022, l'attore ha dichiarato l'avvenuto avvio del procedimento di mediazione e la causa è stata rinviata per verificarne l'esito.
Con ricorso cautelare in corso di causa depositato il 17 novembre 2022, l'attore ha domandato la concessione inaudita altera parte del sequestro giudiziario o, in alternativa, del sequestro conservativo del prezzo di vendita dell'immobile proveniente dall'eredità del fratello e trasferito dall'erede testamentaria alla signora la quale, avvalendosi dell'istituto del deposito Controparte_2 prezzo, ha corrisposto l'importo pattuito, pari a 780.000 euro, al pubblico ufficiale rogante affinché provvedesse al versamento nei modi, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la liquidazione delle spese è stata riservata al merito.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, al quale non ha Controparte_1
partecipato (v. verbale mediazione), su istanza della convenuta è stata disposta la CP_2 convocazione personale delle parti ai fini conciliativi e, atteso l'esito negativo delle trattative, sono stati assegnati i richiesi termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 25 settembre 2023, il Giudice Istruttore ha ritenuto ammissibile e rilevante la richiesta di procedere alla consulenza tecnica grafologica onde accertare, da un lato, l'autenticità del testamento apparentemente riconducibile al signor e, dall'altro, la sua riferibilità alla Parte_1
convenuta e ha nominato allo scopo la c.t.u. dott.ssa rigettando Controparte_1 Persona_1
per il resto le istanze di prova.
La causa, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2024, celebrata in forma scritta, con ordinanza collegiale del 17 dicembre 2024 è stata sospesa ex art. 296 c.p.c. su istanza congiunta di tutte le parti fino al 15 febbraio 2025.
All'udienza fissata per il prosieguo del giudizio, celebrata in forma scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, dando atto di non aver raggiunto un accordo, e la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18 marzo 2025, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore. In particolare, non può trovare accoglimento l'istanza di rinnovazione della c.t.u. avanzata dalla difesa di in sede di precisazione delle conclusioni, per le ragioni che verranno meglio Controparte_1
esposte nel prosieguo;
mentre deve essere dichiarata inammissibile la consulenza di parte prodotta dalla difesa della stessa convenuta unitamente alla memoria di replica, perché oltremodo tardiva, trattandosi di documentazione che la parte ben avrebbe potuto chiedere al professionista incaricato e produrre in giudizio entro i termini previsti ex art. 183, co. 6 c.p.c. o nel corso delle operazioni peritali.
Inoltre, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dalle parti, comunque risultando i capitoli di prova articolati generici, valutativi, documentali o irrilevanti ai fini della decisione, né possono essere accolte le istanze di ordine di esibizione riproposte dall'attore, poiché dirette ad acquisire documentazione non necessaria ai fini di causa.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalle parti nei rispettivi atti e dalla c.t.u., risulta dunque adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla domanda di nullità del testamento e di indegnità della convenuta Controparte_1
L'attore ha domandato di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità o comunque l'invalidità, ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., del testamento olografo del 19 dicembre 2018, apparentemente riconducibile al de cuius pubblicato il 4 novembre 2021 dal Notaio Controparte_3 Persona_2
su richiesta di (doc. 12 attore), perché ritenuto privo di autografia.
[...] Controparte_1
La convenuta si è opposta alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto e, nel Controparte_1
precisare le proprie conclusioni (costituendosi con un nuovo difensore), ha altresì chiesto il rinnovamento della consulenza tecnica d'ufficio. non ha formulato alcuna istanza sul punto, essendo stata avanzata nei suoi confronti Controparte_2
la sola domanda di petitio hereditatis.
Il Collegio rileva preliminarmente che la questione del difetto di autografia del testamento olografo
è stata sollevata dall'attore in via principale con la domanda volta a far dichiarare la nullità, invalidità
o inesistenza della scheda olografa e la causa è stata identificata nel difetto di autografia che, ai sensi dell'art. 602 c.c., è uno dei requisiti essenziali richiesti per tale forma testamentaria.
Si ritiene pertanto di poter ravvisare nella deduzione attorea della nullità del testamento a causa della sua formazione da parte di terzi una domanda di accertamento negativo della sua autenticità, interpretazione che, secondo quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi giuridicamente corretta e in quanto tale ammissibile (Cass. 17 novembre 2023, n. 31974).
Si rammenta, infatti, che le Sezioni Unite della Corte Suprema, con la decisione n. 12307 del 15 giugno 2015, hanno risolto il contrasto sorto tra le sezioni semplici della Cassazione in merito allo strumento processuale esperibile dalla parte che intenda contestare l'autenticità del testamento olografo restituendo vigore ad un precedente oramai isolato e risalente nel tempo (Cass. 15 giugno
1951, n. 1545), in ossequio al quale: la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa.
Tale azione – precisano le Sezioni Unite – si configura per essere la più adeguata al fine di: mantenere il testamento olografo circoscritto nell'orbita delle scritture private, seppure sui generis, dato il tratto formalistico, olografo, datato e sottoscritto richiesto per la sua validità dall'art. 602 c.c.; evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si professa erede, riservando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che è caratterizzato da una intrinseca forza dimostrativa;
favorire una celere definizione del rito, evitando l'instaurazione in via incidentale del procedimento di querela di falso con conseguente prolungamento dei tempi del processo.
Interpretata in questi termini, la domanda avanzata dall'attore è fondata e, in quanto tale, merita di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Il Collegio ritiene che abbia assolto l'onere di provare la non autenticità Parte_1 della scheda testamentaria, chiedendo al Giudice Istruttore di procedere all'espletamento della CTU
(Cass. 15 gennaio 2018 n. 711), con la quale è stato accertato che il testamento datato “19/12/2018” con firma dicente “ , pubblicato dal Notaio Dott. di S. Controparte_3 Persona_3
Marco Argentano in data 04 novembre 2021- Allegato B al n. 101673 di Repertorio – n. 46072 di
Raccolta, NON è riconducibile alla gestualità operante di ed in quanto tale è da Controparte_3
dichiararsi aprocrifo.
Si ritiene che le conclusioni cui è giunta la c.t.u. siano suffragate da rigorosi criteri tecnici ed argomentazioni ineccepibili e, pertanto, possono essere condivise e fatte proprie dal Collegio, derivando da un'indagine approfondita, completa, chiara ed esauriente.
Nel dettaglio, si vuole anzitutto precisare che l'indagine è stata svolta sull'originale della scheda testamentaria (cfr. Cass. 27 gennaio 2009, n. 1903), depositata presso l'archivio notarile di Cosenza ove la c.t.u. si è recata per l'esame, le scansioni e le riprese col microscopio (v. relazione tecnica, p.
6). La c.t.u. dott.ssa procedendo all'esame analitico dello scritto in verifica, ha precisato come Per_1
in alcuni settori emerga una resa fisionimica mancante di fluidità generativa con la presenza di molteplici stacchi intelletterali e riprese innaturali ed inoltre si rivelano giustapposizioni con relativi deposito di inchiostro, come pure nella redazione di alcuni simboli alfabetici si ravvisa una grafia lenta e statica, a cui si contrappongono movimenti redatti con immediatezza e rapidità in assoluta antitesi con quanto avviene di norma negli atti scrittori di un soggetto (relazione tecnica, p. 15).
Prosegue la c.t.u.: In particolare si osservi anche la firma apposta in calce alle disposizioni testamentarie che non ha il carattere peculiare di una sottoscrizione. Di norma, la firma dovrebbe essere uniforme nella movimentazione e nel gesto, come se ottenuta per puro automatismo, ciò che non è dato ravvisare nell'apposizione sottoscrittiva del testamento (relazione tecnica, p. 17).
Pertanto, la consulente del Giudice ha ritenuto la grafia della scheda autocontrollata, priva di spontaneità esecutiva e, per effetto, redatta secondo un'espressione non genuina, quindi vergata non secondo le doti grafiche reali, personali e specifiche della mano autrice, anche in relazione alla spiccata carenza di continuità del movimento generatore (v. relazione tecnica, p. 18).
Nella comparazione tra la scheda testamentaria e le altre scritture in sede peritale si è osservato: mentre la scrittura e le sottoscrzioni autografe si presentano con un tracciato configurativo uniforme, perfettamente in linea e aderente al grado di efficienza della mano in rapporto al tempo in cui furono vergate, la scrittura della scheda testamentaria in verifica, invece, unitamente e alternativamente a forma alfabetiche irregolari e alterate, perché costellate di angolature, di variazioni grafiche artificiose, presenta simboli, tratti e segni regolari, vergati di getto, privi di variazioni, dai quali si deduce un movimento sicuro, sciolto e sincero, determinando in tal modo un quadro grafico contraddittorio, perché modificato, privo di quella uniformità morfologica che costituisce la qualità fondamentale di una grafia naturale o spontaneamente prodotta (v. relazione tecnica, p. 26, 27).
Ancora, osserva la c.t.u.: Quanto poi ad alcune sporadiche somiglianze formali nei confronti degli esemplari autografi di , anche qui la persona autrice del testamento ha fallito, in Controparte_3
quanto molteplici elementi diversificano le due grafie comparate: innanzitutto la distribuzione delle interruzioni che risulta notevolmente maggiore nella scheda testamentaria, ove nel nome della firma in calce, si rintracciano stacchi letterali che non si rilevano nelle autografe;
inoltre si ravvisa che la minuscola “i” finale del cognome è isolata, ciò che non si verifica nelle comparative essendo sempre collegata al simbolo che precede, come si evince dalle stampe illustrative proposte alle pagine successive. Va evidenziato che nella successione dei movimenti relativi alla configurazione della scrittura e delle firme hanno particolare rilievo i collegamenti e i distacchi delle varie lettere;
la loro frequenza fornisce un importante elemento di valutazione della grafodinamica propria del soggetto operante (v. relazione tecnica, p. 27). Oltre alle discordanze di carattere generale sopra riportate, sono state riscontrate plurime differenziazioni delle costruzioni alfabetiche, dei sistemi di collegamento e dei segni particolari, dettagliatamente descritte ed evidenziate dal raffronto descrittivo e grafico (v. relazione tecnica, p.
28-41, ove si citano in particolare le maiuscole B, C, E, F, P, U, le minuscole a, d, i, m, n, t, ma anche le cifre numeriche).
Per tali ragioni, la c.t.u. ha affermato: la scheda testamentaria in verifica, contrassegnata X, mostra nei confronti degli esemplari autentici molteplici incoerenze sostanziali. I connotati salienti e i contrassegni particolari che determinano il grafismo individuale del Sig. , non si Controparte_3
riscontrano in alcun modo nella predetta scheda in accertamento, che risulta così certamente apocrifa (v. relazione tecnica, p. 42).
L'indagine peritale è poi proseguita per verificare se la scheda olografa apparentemente redatta dal de cuius e che si è accertata apocrifa fosse riconducibile alla di lui moglie, come richiesto dall'attore a fronte delle risultanze emerse nel corso delle indagini svolte dalla Procura di Cosenza nei confronti della stessa per il reato previsto e punito dall'art. 491 c.p. (falsità in testamento olografo), per il quale
è stata rinviata a giudizio (v. doc. 25, 26, 27 attore).
A tal riguardo, la dott.ssa dopo aver acquisito il saggio grafico della signora (redatto Per_1 CP_1
in data 9 novembre 2024), ha comparato la grafia del testamento con quella della convenuta e ha riscontrato una corrispondenza in relazione allo spazio interlineare e interverbale, agli stacchi interletterali ove la mano ha effettuato delle alzate di penna;
alla giacitura basale, rispetto alla quale sussiste il medesimo allineamento e in particolare il movimento sinuoso in direzione obliquo ascendente;
all'inclinazione assiale che evidenzia nei due casi a confronto assi dotati delle medesime alternanze, una scrittura varipendente;
meccanismi di corrispondenza nella realizzazione delle varie strutture letterali e dei “gesti fuggitivi”, tra cui la modalità esecutiva delle maiuscole B, P, le minuscole a, d, e, i, o, s, t, le frazioni letterali “ol”; la medesima posizione della virgola;
corrispondente sistema formativo delle cifre numeriche 2, 5, 8, 9 (v. relazione tecnica, p. 44-65).
In considerazione delle molteplici convergenze grafiche, generali e di dettaglio, emerse dal confronto tra la scheda testamentaria e il saggio grafico della convenuta, come sopra sinteticamente illustrate, la c.t.u. ha ritenuto il testamento in esame riconducibile non alla mano dell'apparente autore bensì di
Controparte_1
All'udienza di discussione della c.t.u., celebrata il 16 maggio 2024, la convenuta non ha formulato alcuna osservazione critica alle deduzioni assunte in sede peritale, non esposta neppure alla consulente nel termine a tal fine concesso (sebbene avesse prodotto con la memoria ex art. 183, co. 6
n. 2 c.p.c. una consulenza di parte), mentre l'attrice e la propria consulente tecnica hanno condiviso le risultanze peritali. Solo in sede di precisazione delle conclusioni, (costituitasi con un nuovo legale) ha Controparte_1
domandato la rinnovazione della c.t.u., lamentando: la relazione depositata dal perito ex officio non
è stata redatta secondo i protocolli e le linee guida consolidate, utilizzando le scritture autografe a discrezione, in modo strumentale, operazione peraltro mal riuscita per l'incompatibilità totale delle scritture a confronto. Tali carenze hanno determinato analisi e confronti soggettivi, avulsi dalla oggettività necessaria inducendo in errore di valutazione il CTU. Recenti accertamenti grafologici hanno consentito di stabilire, con il massimo grado di certezza tecnica, che le scritture del testamento in verifica sono assolutamente estranee all'azione grafica della convenuta (v. Controparte_1
comparsa di costituzione con nuovo difensore e precisazione delle conclusioni depositate telematicamente il 26.2.2025).
Con la memoria di replica, depositata il 6 giugno 2025, la convenuta ha allegato all'atto una CP_1 consulenza di parte, volta a dimostrare la non riconducibilità del testamento all'opera grafica della stessa.
Ora, questo Tribunale non ignora che, secondo orientamento oramai consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve ammettersi, anche per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, la possibilità di svolgere critiche al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, poiché, trattandosi di mere difese, esse non incontrano alcuna particolare preclusione, in quanto, scrive il Supremo Collegio, E' evidente che, dette censure devono essere relative a contestazioni
"valutative" e/o "di merito", come già sopra precisato, anche alla luce della funzione meramente illustrativa della comparsa conclusionale in relazione alle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte (Cass. 7/04/2004, n. 6858; Cass. 7/12/2004, n.
22970; Cass. 14/03/2006, n. 5478). Ed invero dell'art. 190 c.p.c., comma 2, nel prescrivere che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
Tale norma non impedisce, pertanto, che la parte, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda o delle eccezioni rivolte al giudice adito, basate su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (Cass., ord., 2/05/2019 n. 11547; Cass. 25/10/2010, n. 21844; Cass.
13/10/2005, n. 19894), il che non esclude, quindi, neppure la sollecitazione - sulla base di argomentazioni difensive, anche in senso critico, con riferimento alle risultanze istruttorie acquisite
- del potere valutativo del Giudice in relazione alle risultanze istruttorie e, in particolare e per quanto qui rileva, della c.t.u. Non appare poi condivisibile la tesi secondo cui, svolgendo le osservazioni critiche alla c.t.u. per la prima volta in comparsa conclusionale, la parte le sottrarrebbe al contraddittorio, atteso che dopo le comparse conclusionali le parti si scambiano le memorie di replica, nelle quali ben possono trovare spazio le argomentazioni e le controdeduzioni della controparte senza che si verifichi alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, non rappresenta un vulnus al principio del contraddittorio il fatto che la parte possa addurre una nuova causa petendi (per i diritti autoindividuati, configurandosi altrimenti una inammissibile mutatio libelli), sempre che, ovviamente, ciò non si fondi sull'introduzione in giudizio di fatti nuovi e non si determini un mutamento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio. Non si vede allora perché, alle medesime condizioni (senza, cioè, ammettere fatti nuovi né mutamenti delle conclusioni già rassegnate), non dovrebbe essere consentito lo svolgimento delle critiche alla c.t.u. per la prima volta nella comparsa conclusionale (Cass., sez. un., 21 febbraio 2022, n. 5624; più di recente, Cass. 17 dicembre 2024, n.
32965).
Tuttavia, appare evidente come, nel caso di specie, le argomentazioni svolte dalla convenuta in sede di memoria di replica e, per di più, la consulenza prodotta integrino una palese violazione del diritto al contraddittorio, risultando oltremodo tardiva e in quanto tale inammissibile (come si è già accennato) sia la produzione di un documento nuovo sia il richiamo alle deduzioni svolte dal consulente di parte, senza che l'attrice (la quale ha depositato il suo ultimo atto difensivo il 4.6.25) abbia potuto replicare ed esercitare il proprio diritto di difesa.
Il Collegio, pertanto, ritiene di poter considerare le sole motivazioni esposte dalla convenuta CP_1
in sede di precisazione delle conclusioni a fondamento della richiesta di rinnovazione della c.t.u. che, come testé ricordato, si sostanziano sul metodo utilizzato (mancata osservanza dei protocolli e di linee guida consolidate, uso discrezionale e strumentale delle scritture autografe) e sulla soggettività dell'analisi e dei confronti svolti in sede peritale.
Ciò posto, si rileva come le censure mosse alla c.t.u. siano generiche, prive di specifici ed esatti rilievi critici e di qualsivoglia riferimento tecnico e, pertanto, non possano ritenersi meritevoli di accoglimento, con conseguente rigetto dell'istanza di rinnovazione.
Non vengono difatti indicati i protocolli e le linee guida che si assumono violati (queste ultime richiamate solo con la memoria di replica ma in ogni caso non vincolanti), né si chiarisce perché e in quali termini l'uso delle scritture autografe sia stato svolto in modo discrezionale, strumentale e conducendo un'analisi di tipo soggettivo, pur a fronte dell'attenta analisi tecnica svolta dalla c.t.u. che avrebbe richiesto controdeduzioni altrettanto specifiche, onde consentire a questo giudicante di vagliarne l'attendibilità. Aderendo alle conclusioni assunte dalla propria ausiliaria, questo Tribunale ritiene pertanto che il testamento olografo datato 19 dicembre 2018 non sia stato scritto, datato e sottoscritto di mano da in nessuna sua parte, essendo apocrifo e non riferibile alla volontà del de cuius. Controparte_3
Pertanto, la domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento avanzata dall'attore è fondata e va accolta, con conseguente declaratoria di nullità della scheda olografa.
Merita di essere integralmente accolta anche la domanda di indegnità promossa nei confronti dell'erede legittima per aver formato o consapevolmente utilizzato un testamento falso.
Il fondamento della norma è costituito dall'illecito intento perseguito dall'autore di procurare a sé un vantaggio o ad altri un danno e richiede, perché si abbia indegnità a succedere, non solo la falsificazione del testamento o il consapevole utilizzo di esso, ma anche una sostanziale divergenza tra il contenuto della scheda apocrifa e la vera intenzione del de cuius.
In virtù dell'orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso anche dalla dottrina,
La formazione o l'uso sciente di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere, se chi viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del "de cuius", perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il "de cuius" aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte di lui nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il "de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab intestato" (Cass. 4 dicembre 2015, n. 24752; Cass. 14 settembre 2020, n. 19045).
Aderendo a questo principio, l'adito Collegio ritiene che la condotta assunta da Controparte_1
integri l'illecito sanzionato dall'ordinamento con l'indegnità a succedere, nella duplice ipotesi di formazione e uso cosciente di un testamento falso.
Rispetto alla prima, si è già detto che si intende aderire alle conclusioni assunte dalla c.t.u. che, mediante un'analisi comparativa accurata dalla quale non si ritiene di discostarsi, ha ritenuto la scheda testamentaria apparentemente redatta dal de cuius riferibile in realtà alla moglie, evidenziando innumerevoli e significative somiglianze sotto diversi profili, inerenti non solo alla grafia che, come esposto dalla stessa c.t.u., l'autore del falso tenterà naturalmente di modificare per riprodurre la scrittura del testatore, ma anche e soprattutto per la corrispondenza in relazione allo spazio interlineare e interverbale, agli stacchi interletterali ove la mano ha effettuato delle alzate di penna;
alla giacitura basale, rispetto alla quale sussiste il medesimo allineamento e in particolare il movimento sinuoso in direzione obliquo ascendente;
all'inclinazione assiale che evidenzia nei due casi a confronto assi dotati delle medesime alternanze, una scrittura varipendente (v. relazione tecnica, p. 44 ss.).
Le conclusioni assunte dalla c.t.u. appaiono inoltre suffragate da ulteriori elementi indiziari. In tal senso, si ritiene di poter richiamare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di
Cosenza nei confronti della signora per la falsificazione del testamento del coniuge e il CP_1
successivo decreto del Giudice per le indagini preliminari (doc. 25, 26 attore), nonché la relazione tecnica disposta dal consulente del Pubblico Ministero nel predetto giudizio (doc. 27 attore), la quale configura prova atipica nell'ambito del processo civile (Trib. Novara 9 settembre 2024, n. 812; Trib.
Reggio Emiliano 6 febbraio 2020, n. 229; 18 settembre 2024, n. 892).
Suscita dubbi anche la circostanza nella quale è stato rinvenuto il testamento: sul punto, la convenuta ha dichiarato di aver ritrovato tra i beni personali del coniuge separato la scheda olografa, CP_1
benché gli eredi beneficiati avessero predisposto l'inventario dei beni caduti in successione e provveduto alle operazioni di apertura della cassetta di sicurezza (doc. 6, 7 attore) senza che nessun testamento fosse stato ritrovato.
Inoltre, nonostante la signora risiedesse a AL (v. comparsa introduttiva), ne ha richiesto CP_1
la pubblicazione a un Notaio iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Cosenza,
Rossano, Castrovillari e PA (doc. 12 attore), senza darne comunicazione al cognato ed erede legittimo.
A ciò si aggiunga che la convenuta e autrice del falso ne ha fatto consapevolmente uso, chiedendone la pubblicazione al Notaio, vendendo in seguito l'intera proprietà del compendio immobiliare di via
Broseta, caduto in successione e acquistato (per intero) in forza del titolo testamentario.
In effetti, pur a voler aderire alla tesi della convenuta ed escludere la riferibilità alla stessa della scheda testamentaria, resta il fatto che ella abbia fatto consapevolmente uso del testamento, benché vi fossero indici tali da far quantomeno dubitare della sua autenticità, visti gli errori risultanti dalla scheda testamentaria nell'indicazione del luogo di nascita (Vediggiano con Colizano MI in luogo di Veduggio con Colzano MB) e dell'indirizzo di residenza (via Broseti in luogo di via Broseta) del de cuius, evidenziati dall'attore e in alcun modo contestati dalla controparte.
Accertata la sussistenza delle condotte previste ex lege quali cause di indegnità a succedere, si rileva come la convenuta non ha allegato, né tantomeno ha offerto di provare che le deposizioni testamentarie non hanno inteso offendere la volontà del de cuius, in quanto conformi ad essa, limitandosi a motivare in questi termini la decisione dell'apparente testatore: E' ipotesi semplice e tutto sommato << normale>>,quando non si hanno figli, disporre per testamento a favore della moglie anche se separata, al fine di garantire al coniuge superstite una certa tranquillità economica.
In sostanza il testamento (nel quadro di una scelta autonomistica e privatistica) è lo strumento più idoneo per stabilire tutele e predisporre un programma di utilizzazione delle proprie sostanze.
D'altronde, quando i coniugi procedono alla separazione mantengono comunque gli stessi diritti che sono maturati con il matrimonio. Pertanto, sia nel caso di separazione giudiziale e sia nel caso di separazione consensuale, se il coniuge viene meno, il superstite mantiene il diritto alla quota di eredità che gli spetta per legge. Totalmente libera,quindi, è la facoltà di disporre del testatore in favore della moglie,quale erede legittimaria, come in speciem, anche in presenza di eredi legittimi quali fratelli e altri parenti fino al 6° grado (v. comparsa costitutiva dep. 1.7.2022).
D'altra parte, i capitoli di prova formulati dalla signora anche ove fossero ammessi, non CP_1
potrebbero condurre ad una decisione di segno opposto, non essendo diretti a dimostrare la predetta circostanza, quanto a provare la dedizione della moglie nella cura e nell'assistenza al coniuge separato, circostanze irrilevanti allo scopo e inidonee a contestare le allegazioni dell'attore, il quale da un lato ha affermato che volere del fratello era devolvere l'immobile di via Broseta alla Fondazione
CO di ER (v. atto di citazione p. 16, 17), dall'altro ha riferito dei rapporti tesi che hanno accompagnato la separazione dei coniugi.
La domanda di indegnità è pertanto fondata e merita di essere accolta, con conseguente esclusione della convenuta indegna dalla successione del defunto Controparte_3
Di conseguenza, sarà tenuta a restituire all'attore i beni ereditari che risultino in suo Controparte_1
possesso (non dettagliatamente specificati dalla difesa attorea).
Sulla successione legittima
A seguito della rilevata falsità del testamento olografo, deve essere dichiara aperta la successione legittima di la cui eredità andrà devoluta secondo le regole stabilite dalla legge. Controparte_3
Mancando l'intera linea discendente, ai sensi dell'art. 582 c.c. l'eredità andrebbe devoluta al coniuge, ancorché separato (art. 585 c.c.) in concorso con il fratello del de cuius.
Ne consegue che, per effetto dell'esclusione dalla successione della signora e in assenza di CP_1 altri successibili (doc. 3 attore), subentrerà all'eredità di ai sensi dell'art. 570 c.c., il Controparte_3
fratello quale unico erede ab intestato. Parte_1
Sulla petitio hereditatis
L'attore ha chiesto in via principale di condannare le convenute alla restituzione e al rilascio dell'intero patrimonio ereditario, deducendo la negligenza di nell'acquisto dall'erede Controparte_2
apparente del compendio immobiliare di via Broseta n. 35 (identificato in catasto fabbricati del comune di ER al foglio 67, mappali n. 1939/736 – 1939/822 – 1939/774), proveniente dall'eredità del fratello;
in subordine, ha domandato di condannare alla restituzione Controparte_1
e al rilascio dell'intero patrimonio ereditario, ivi compresa la restituzione del prezzo ricevuto per l'alienazione del compendio immobiliare predetto ovvero mediante subentro nel diritto di conseguirlo;
in via ulteriormente subordinata e alternativa, ha domandato (in sede di precisazione delle conclusioni) di confermare la compravendita immobiliare conclusa il 16 febbraio 2022 dalle convenute, dichiarando che nulla osta allo svincolo delle somme oggetto del deposito-prezzo da parte del notaio rogante, da corrispondere a sé in qualità di unico erede e di condannare Controparte_1
alla restituzione e al rilascio del residuo patrimonio ereditario.
In particolare, si duole della condotta negligente assunta dalla terza Parte_1
acquirente, affermando come, alla luce delle circostanze alla stessa rappresentate dal mediatore immobiliare e dal Notaio, ella o i professionisti ai quali si è affidata si sarebbero dovuti avvedere dell'effettiva qualità di erede della signora con riguardo, nello specifico, alla mancata CP_1 dichiarazione di rinuncia da parte sua e alla mancata accettazione dell'eredità da parte dell'erede apparente.
A sostegno della propria tesi, l'attore ha poi richiamato la circostanza che non sia stato concluso un contratto preliminare e che la stipula del contratto definitivo sia avvenuta prima del termine indicato nella proposta, la riduzione del prezzo di vendita e la condizione apposta al pagamento della provvigione riconosciuta al mediatore dall'acquirente. si è opposta alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto e deducendo la sua buona Controparte_2 fede, in quanto l'immobile è stato individuato mediante un avviso pubblicitario pubblicato sul sito www.immmobiliare.it, la trattativa si è svolta con la mediazione di un'agenzia immobiliare, la famiglia si è affidata per gli opportuni accertamenti allo studio notarile e ad un architetto, il CP_2
prezzo risulta congruo e regolarmente corrisposto con le modalità indicate in contratto.
La domanda avanzata in via principale nei confronti di e con Controparte_2 Controparte_1 riferimento all'immobile oggetto della compravendita dalle stesse concluso è infondata e in quanto tale non può trovare accoglimento;
merita di essere accolta, invece, la domanda promossa in subordine, come di seguito si dirà.
In premessa, si rammenta che la petitio hereditatis è un'azione prevista a tutela dell'erede contro chi possegga a titolo di erede o senza titolo beni ereditari, la quale è volta all'accertamento del proprio titolo e al recupero della res.
Quando il bene in contestazione è stato trasferito a un terzo, il legislatore tutela i diritti acquistati in buona fede ex art. 534, co. 2 c.c., che così recita: sono salvi i diritti acquistati per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente dai terzi i quali provino di aver contratto in buona fede.
Ai sensi del successivo comma, la disposizione non si applica ai beni immobili e ai beni mobili registrati, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o legatario vero o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.
In altri termini, l'acquisto del terzo è salvo e opponibile all'erede effettivo, qualora ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva a non domino: l'apparenza ereditaria;
la buona fede del terzo;
una convenzione a titolo oneroso;
la trascrizione, in caso di immobili o beni mobili registrati, dell'acquisto compiuto dall'erede apparente e dell'acquisito compiuto dal terzo di buona fede, che deve essere in entrambi i casi anteriore rispetto alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o legatario vero o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.
Nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'apparentia iuris deve essere supportata da elementi oggettivi che rendano ragionevole l'affidamento sulla qualità di erede del venditore, i quali possono consistere nella regolare trascrizione della denuncia di successione presentata dall'erede apparente, nella trascrizione dell'accettazione di eredità e nell'esistenza di atti dispositivi sul bene che presuppongo la titolarità del diritto in capo al venditore (v. Cass. 5 marzo
2024, n. 5881).
Inoltre, non valendo il principio presuntivo dettato dall'art. 1147, co. 3 c.c., è necessario che il terzo, ai sensi dell'art. 534, comma 2, c.c., assolva all'onere di provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, consistente nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto (Cass. 4 febbraio 2010, n. 2653).
Più di recente, la Suprema Corte si è pronunciata a riguardo precisando che L'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l'acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore il quale, nel rispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell'alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d'essere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché, in questo caso, non opera il principio dell'affidamento ed il compratore deve subire le conseguenze della sua negligenza (Cass. 26 febbraio
2025, n. 5062).
Venendo al caso di specie, si ritiene che le circostanze concrete evidenzino la posizione successoria dell'erede apparente, come si evince dalla lettura delle premesse inserite nel contratto pubblico di vendita del 16 febbraio 2022 concluso tra le convenute e Controparte_2 Controparte_1
Più precisamente, nell'atto è scritto che il compendio immobiliare oggetto di vendita proviene dall'eredità del signor devoluta inizialmente ex lege in favore dell'attore e di Controparte_3 [...] che accettavano con beneficio di inventario (atto trascritto il 26 settembre 2019); in seguito CP_1
e precisamente in data 4 novembre 2021, con verbale del giorno 8 novembre 2021 è stato pubblicato il testamento olografo del de cuius, col quale l'odierna convenuta è stata istituita unica erede universale (doc. 12 convenuta . CP_2
Proseguendo, si legge: la circostanza del tardivo reperimento del testamento, come sopra pubblicato, non altera la sostanza dell'accettazione già manifestata dalla signora , ma ne ha Controparte_1 mutata soli il titolo (testamentario anziché legittimo) e l'estensione che va riferita necessariamente
– anche ai fini delle prescritte forme di pubblicità – all'intero patrimonio relitto come ella, ove occorra, espressamente conferma (doc. 12 convenuta . CP_2
È questa una delle ipotesi tipiche di apparentia iuris, rispetto alla quale appare ragionevole l'affidamento riposto dall'acquirente, anche in considerazione della regolare trascrizione della denuncia di successione presentata il 30 dicembre 2021 e trascritta il 19 gennaio 2022 (v. doc. 13, 21 attore) e dell'accettazione dell'eredità (di cui si dirà appresso), indici valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 5 marzo 2024, n. 5881).
Invero, pare utile rammentare che l'art. 459 c.c., nel prescrivere che l'eredità si acquista con l'accettazione, si riferisce all'eredità in sé considerata, a prescindere dal titolo della chiamata, legittima o testamentaria, presupponendo quindi un concetto unitario di acquisto dell'eredità stessa.
Pertanto, in linea con quanto indicato dal Notaio rogante nel contratto di vendita, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ove l'erede abbia accettato l'eredità, la successiva scoperta di un testamento che modifichi le sue attribuzioni non gli consente di manifestare nuovamente la propria volontà in ordine al nuovo assetto successorio (C. 5666/1988). Inoltre, l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato ab intestato, avendo per oggetto il diritto all'eredità e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione alla quale alla quale non è conseguentemente configurabile un'autonoma prescrizione del diritto di accettazione (Cass. 8 gennaio 2013, n. 264).
Ma pur a voler ritenere diversamente, a seguito della scoperta del testamento, l'accettazione dell'eredità di da parte della moglie, già erede legittima, è stata confermata in sede Controparte_3
di rogito (doc. 12 convenuta . CP_2
D'altra parte, si ricorda che, ai sensi dell'art. 457 c.c., l'eredità si devolve per legge o per testamento e non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
In forza della prevalenza riconosciuta ex lege al testamento, una volta rinvenuta la scheda olografa di l'attore ha perduto la qualità di erede, che, trovando titolo nella legge, è divenuta Controparte_3 inefficace una volta che la delatio testamentaria si è sostituita a quella legale, senza che fosse necessaria alcuna rinuncia.
Com'è noto, infatti, l'accettazione dell'eredità è un negozio irrevocabile e in quanto tale non ammette la successiva rinuncia, deponendo in tal senso il disposto degli artt. 475, 533, co. 2 e 637 c.c.
Assunto ciò, si evidenzia come sussista l'anteriorità della trascrizione dell'acquisto a titolo di erede e dell'atto di acquisto del terzo rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale, in quanto, pur a voler ritenere inefficace la trascrizione del primo atto di accettazione dell'erede legittima (doc. 4 attore), il requisito richiesto risulta integrato dalla trascrizione dell'atto di vendita concluso tra le convenute e comprensivo anche dell'accettazione dell'eredità testamentaria (cfr. CP_1 CP_2
Trib. Torino 26 novembre 2001).
È incontestata l'anteriorità della trascrizione rispetto a quella della domanda giudiziale.
Bisogna allora soffermarsi sull'elemento della buona fede, risultando dagli atti anche l'onerosità dell'atto di acquisto dell'immobile appartenente al patrimonio relitto di trasferito a Controparte_3
al prezzo di 780.000 euro (doc. 12 convenuta . Controparte_2 CP_2
Ritiene questo Tribunale che la convenuta abbia provato di aver agito in buona fede e che l'esigenza di tutela della terza acquirente debba dunque prevalere rispetto alla posizione attorea, sussistendo tutti gli elementi costitutivi della fattispecie a non domino disciplinata dall'art. 534 c.c.
Le circostanze che hanno condotto alle trattative precontrattuali e poi all'acquisto del bene da parte della signora dimostrano infatti la buona fede della convenuta risultando prive di CP_2 CP_2
pregio le contestazioni attoree.
Anzitutto, preme rilevare che al momento dell'acquisto risultava unica erede Controparte_1 testamentaria di in forza di un testamento all'apparenza valido ed efficace, non Controparte_3
impugnato, regolarmente pubblicato con verbale notarile e richiamato nell'atto di compravendita.
Ora, è vero che la successione del de cuius era stata dapprima devoluta ex lege anche in favore del fratello, ma è pur vero che il successivo ritrovamento di un testamento non può rivelarsi di per sé indice di un acquisto illegittimo da parte del venditore, tanto più che, nel caso di specie, la persona designata erede era la moglie separata del testatore, già erede legittima pro quota in concorso con l'attore, e non un'estranea rispetto alla cerchia dei familiari, ipotesi che avrebbe giustificato qualche sospetto.
La buona fede risulta peraltro avvalorata dalla ricostruzione delle vicende successorie intercorse dalla morte del signor al ritrovamento del testamento, inserite nell'atto notarile in Controparte_3
premessa rispetto all'oggetto del contratto di vendita (doc. 12 attore), a riprova che tutti gli accertamenti del caso risultavano correttamente svolti da parte del professionista al quale la signora si è rivolta. CP_2 Ulteriori indici significativi idonei a provare l'incolpevole acquisto da parte dell'avente causa dall'erede apparente appaiono riferibili alla circostanza che la signora ha preso contatti con CP_2
l'agenzia incaricata della vendita accedendo ad un sito di annunci immobiliari pubblico (doc. 1, 2 convenuta e che le parti contraenti non si conoscessero anteriormente (cfr. doc. 23 CP_2
convenuta , né esistevano pregressi rapporti di debito-credito, circostanze mai dedotte né CP_2
tantomeno contestate dall'attore e pertanto pacifiche ex art. 115 c.p.c.
Inoltre, il prezzo della vendita, pari ad 780.000 euro, è stato versato secondo la menzione fatta dal
Notaio nell'atto di compravendita, che – a norma di legge – ha indicato i mezzi e le modalità analitiche di pagamento, consistite nel versamento di 30.000 euro mediante assegno bancario non trasferibile n.
4220365041-09 tratto sulla Banca Generali S.p.A., in data 2 febbraio 2022, e nel versamento del prezzo residuo, pari a 750.000 euro, mediante n. 7 assegni circolari, non trasferibili, emessi in data
15 febbraio 2022 dalla Banca Generali S.p.A. n. V 6401105829-01, n. V 6401105830-02, n. V
6401105825-10, n. V 6401095135-06, n. V 6401105826-11, n. V 6401105827-12, n. V 6401105828-
00 di euro 100.000,00 ciascuno e n. 1 di euro 50.000,00 n. V 6401105831-03 (doc. 12, 21 convenuta
, avvalendosi della disciplina del deposito prezzo al Notaio a norma dell'art. 1, commi LXII CP_2
e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Secondo la stima svolta dall'architetto al quale l'acquirente si è rivolta prima di formulare la proposta d'acquisto, il corrispettivo stabilito dalle parti nell'esercizio del loro potere di autonomia contrattuale appare inoltre congruo rispetto alle dimensioni e allo stato dell'immobile (doc. 24, 25 convenuta
, anche considerando il maggior prezzo indicato nell'annuncio immobiliare (880.000 euro, CP_2
v. doc. 1 convenuta . CP_2
Da ultimo, si ribadisce come le parti si siano avvalse, per la conclusione dell'affare, dell'opera di un mediatore immobiliare, la cui provvigione è stata corrisposta dall'alienante per l'importo di 24.400 euro ed è stata posta a carico dell'acquirente per l'importo di 20.000 euro che, secondo quanto concordato e indicato nell'atto di vendita, verrà pagato all'esito delle verifiche di cui in appresso, con mezzi tracciabili a favore della impresa di mediazione (doc. 12 convenuta . CP_2
Così ricostruito il quadro probatorio, si ritiene che le deduzioni attoree non possano valere a contestare in modo efficace gli elementi acquisiti, ritenuti da questo Collegio idonei a fondare il convincimento della buona fede della signora al momento dell'acquisto. Controparte_2
Oltre a quanto già rilevato in ordine alla rinuncia e all'accettazione dell'eredità, si osserva, infatti, che la scelta di concludere direttamente il contratto definitivo senza aver dapprima stipulato il preliminare è rimessa all'autonomia privata e, pur rispondendo all'id quod plerumque accidit, non può valere, neppure sul piano indiziario, a dimostrare la negligenza della convenuta tenuto CP_2
conto anche dei tempi stabiliti per la stipula del contratto, tanto brevi da rendere sconveniente anche dal punto di vista economico la conclusione del preliminare (dapprima indicati nel 18 febbraio 2022
e comunque non oltre il 30 marzo 2022, poi nel 28 febbraio 2022, di fatto anticipato al 16 febbraio
2022 senza che da questa scelta possa desumersi la negligenza dell'acquirente poiché le trattative, poi formalizzate in una proposta, erano già state avviate nel mese di dicembre 2021, v. doc. 4, 10, 11, 12,
18 convenuta . CP_2
Nondimeno, vale la pena ricordare che l'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto formulata da (marito della convenuta) - per sé o persona che si riserva di nominare - Parte_2
determina già la formazione di un accordo preliminare, trattandosi piuttosto di verificare se integra un contratto valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c. ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento (v.
Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628), come sembrerebbe nel caso di specie.
Non meritevoli di accoglimento appaiono infine le contestazioni mosse dall'attore in merito alla riduzione del prezzo di vendita rispetto a quello proposto nell'annuncio immobiliare, valendo anche in tal caso il principio della libera contrattazione e non essendo comunque stata mossa alcuna rimostranza sulla congruità del corrispettivo;
mentre le deduzioni mosse rispetto alla condizione apposta al pagamento della provvigione riconosciuta al mediatore appaiono irrilevanti rispetto alla controversia de qua.
La domanda avanzata in via principale dall'attore deve essere pertanto rigettata, essendo stata accertata la buona fede della terza acquirente.
Dal rigetto della domanda di petizione discende l'ordine di cancellazione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c., con onere delle parti di provvedervi e spese a carico dell'attore soccombente.
Merita di essere accolta, invece, la domanda promossa in subordine dal signor il quale Parte_1
subentrerà a nel diritto di conseguire il pagamento del prezzo secondo le statuizioni Controparte_1 contrattualmente assunte dall'erede apparente e dalla convenuta Controparte_2
La domanda avanzata dall'attore in via ulteriormente subordinata e alternativa è tardiva e, in ogni caso, resta assorbita.
Sull'istanza ex art. 89 c.p.c.
La convenuta ha domandato il riconoscimento, a titolo di risarcimento ex art. 89 c.p.c., della CP_2
somma ritenuta di giustizia per le frasi sconvenienti utilizzate nei propri confronti dalla difesa di parte attrice.
La domanda è infondata e deve essere rigettata, in assenza di una chiara individuazione delle espressioni contestate e di elementi tali da poter ravvedere nel linguaggio utilizzato un intento dispregiativo e offensivo, essendo ben possibile nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte (v. Trib. Roma, 6 marzo 2020; Trib. Verona, 17 marzo 2020).
Sulle spese di lite del procedimento di merito e del ricorso cautelare, sulla domanda ex art. 96
c.p.c. e sulle spese della c.t.u.
Le spese di lite sostenute dall'attore e dalla convenuta devono essere poste Controparte_2
interamente a carico di la quale è risultata soccombente rispetto alle domande Controparte_1 avanzate nei suoi confronti dall'attore e che, con la sua condotta, ha dato causa al presente giudizio;
vengono liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di media complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
La domanda ex art. 96, ult. co. c.p.c., non reiterata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni né coltivata con la comparsa conclusionale, ma richiamata solo nella memoria di replica, deve intendersi rinunciata (cfr. Cass. 8 aprile 2022, n. 7747).
Le spese di lite relative al procedimento cautelare vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite rispetto alla quale l'istanza di sequestro risultava strumentale e della complessità delle questioni oggetto del contendere.
Le spese della c.t.u., come liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico della convenuta risultata soccombente. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di ER in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: accerta e dichiara la natura apocrifa del testamento olografo apparentemente redatto da
[...]
in data 19 dicembre 2018 e pubblicato il 4 novembre 2021 dal dott. CP_3 Persona_2
, Notaio in S. Marco Argentano, Repertorio n. 101673, Raccolta n. 46072 e per l'effetto ne
[...]
dichiara la nullità; dichiara indegna a succedere al signor con conseguente esclusione Controparte_1 Controparte_3 dall'eredità del medesimo;
dichiara aperta la successione legittima di in favore dell'unico erede Controparte_3 Parte_1
[...]
rigetta la domanda di petitio hereditatis avanzata in via principale dall'attore nei confronti di
[...]
e CP_1 Controparte_2 ordina la cancellazione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c., onerando le parti di provvedervi e ponendo le relative spese a carico dell'attore; rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. della convenuta Controparte_2
dispone che l'attore consegua il prezzo derivante dal contratto di vendita dell'immobile sito in
ER, via Broseta n. 35, concluso tra e alle condizioni Controparte_2 Controparte_1
contrattualmente previste;
dichiara assorbita ogni altra domanda;
dichiara compensate le spese relative al procedimento cautelare;
pone in via definitiva a carico di le spese della c.t.u., come liquidate in corso di causa;
Controparte_1 condanna a rimborsare all'attore e alla convenuta le spese di lite, Controparte_1 Controparte_2
che liquida in euro 10.860 per ciascuna parte, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a ER, alla camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa PA Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18/03/2022 da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Leonardo ROSSI, come da procura in atti;
ATTORE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Gino DOVERI, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
nonché di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Marina Controparte_2 C.F._3
GABELLA, come da procura in atti;
CONVENUTE
OGGETTO: nullità testamentaria, indegnità, petitio hereditatis;
CONCLUSIONI: per l'attore: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_1
telematicamente; per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_2
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor premesso che il 13 Parte_1
agosto 2019 è morto ab intestato il fratello la cui eredità è stata inizialmente devoluta Controparte_3
ex lege in favore della coniuge separata (doc. 2 attore), odierna convenuta, e del Controparte_1 medesimo attore, i quali hanno accettato l'eredità col beneficio di inventario (doc. 4 attore), ha dato atto della pubblicazione (doc. 12 attore), in data 4 novembre 2021, di un testamento olografo datato
19 dicembre 2018, apparentemente riconducibile al de cuius e istitutivo della predetta convenuta quale erede universale. In forza di tale titolo, l'attore ha altresì rappresentato che la signora CP_1
con atto pubblico del 16 febbraio 2022, trascritto nei registri immobiliari il 17 febbraio 2022 (doc.
14, 15 attrice), ha venduto la proprietà del compendio sito in ER, via Broseta n. 35/39, a
[...]
a sua volta convenuta nel presente giudizio. CP_2
Assumendo la falsità della scheda olografa, l'attore ha dunque domandato all'intestato Tribunale, in via principale, di accertarne la nullità o l'inesistenza del testamento, di dichiarare aperta la successione legittima del fratello, di dichiarare la signora indegna a succedere al marito per CP_1
aver falsificato o fatto uso di un testamento falso, come desumibile dagli errori grossolani emersi nell'indicazione del luogo di nascita e residenza del de cuius, così da escluderla dalla successione, di accertare quindi la sua qualità di erede universale e condannare le convenute alla restituzione e al rilascio dei beni caduti in successione, acquistati da dall'erede apparente Controparte_2 [...]
in spregio agli obblighi di diligenza e buona fede;
in subordine, ha domandato di condannare CP_1
alla restituzione e al rilascio dei beni caduti in successione, compreso il prezzo Controparte_1 versato da per l'acquisto del bene di via Broseta o mediante subentro nel diritto di Controparte_2
conseguirlo, ferme le altre domande.
Regolarmente costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato esperimento della mediazione, condizione dell'azione; nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo l'autenticità del testamento olografo e la correttezza del proprio operato, avendo la stessa agito in forza del titolo di erede universale acquistato legittimamente per volontà del de cuius.
La convenuta si è costituita in giudizio con comparsa del 22 giugno 2022, eccependo Controparte_2 in via preliminare l'improcedibilità della domanda e chiedendo in limine litis la fissazione di un'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione delle parti e in via principale e nel merito il rigetto delle domande attoree in ragione della propria buona fede, con conseguente conferma e opponibilità del suo acquisto ed eventuale dichiarazione che nulla osta allo svincolo delle somme da parte del notaio, con loro versamento ai destinatari già individuati nel rogito e nel presente atto.
Alla prima udienza, celebrata in forma scritta il 12 luglio 2022, l'attore ha dichiarato l'avvenuto avvio del procedimento di mediazione e la causa è stata rinviata per verificarne l'esito.
Con ricorso cautelare in corso di causa depositato il 17 novembre 2022, l'attore ha domandato la concessione inaudita altera parte del sequestro giudiziario o, in alternativa, del sequestro conservativo del prezzo di vendita dell'immobile proveniente dall'eredità del fratello e trasferito dall'erede testamentaria alla signora la quale, avvalendosi dell'istituto del deposito Controparte_2 prezzo, ha corrisposto l'importo pattuito, pari a 780.000 euro, al pubblico ufficiale rogante affinché provvedesse al versamento nei modi, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la liquidazione delle spese è stata riservata al merito.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, al quale non ha Controparte_1
partecipato (v. verbale mediazione), su istanza della convenuta è stata disposta la CP_2 convocazione personale delle parti ai fini conciliativi e, atteso l'esito negativo delle trattative, sono stati assegnati i richiesi termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 25 settembre 2023, il Giudice Istruttore ha ritenuto ammissibile e rilevante la richiesta di procedere alla consulenza tecnica grafologica onde accertare, da un lato, l'autenticità del testamento apparentemente riconducibile al signor e, dall'altro, la sua riferibilità alla Parte_1
convenuta e ha nominato allo scopo la c.t.u. dott.ssa rigettando Controparte_1 Persona_1
per il resto le istanze di prova.
La causa, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2024, celebrata in forma scritta, con ordinanza collegiale del 17 dicembre 2024 è stata sospesa ex art. 296 c.p.c. su istanza congiunta di tutte le parti fino al 15 febbraio 2025.
All'udienza fissata per il prosieguo del giudizio, celebrata in forma scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, dando atto di non aver raggiunto un accordo, e la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 18 marzo 2025, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore. In particolare, non può trovare accoglimento l'istanza di rinnovazione della c.t.u. avanzata dalla difesa di in sede di precisazione delle conclusioni, per le ragioni che verranno meglio Controparte_1
esposte nel prosieguo;
mentre deve essere dichiarata inammissibile la consulenza di parte prodotta dalla difesa della stessa convenuta unitamente alla memoria di replica, perché oltremodo tardiva, trattandosi di documentazione che la parte ben avrebbe potuto chiedere al professionista incaricato e produrre in giudizio entro i termini previsti ex art. 183, co. 6 c.p.c. o nel corso delle operazioni peritali.
Inoltre, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dalle parti, comunque risultando i capitoli di prova articolati generici, valutativi, documentali o irrilevanti ai fini della decisione, né possono essere accolte le istanze di ordine di esibizione riproposte dall'attore, poiché dirette ad acquisire documentazione non necessaria ai fini di causa.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalle parti nei rispettivi atti e dalla c.t.u., risulta dunque adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla domanda di nullità del testamento e di indegnità della convenuta Controparte_1
L'attore ha domandato di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità o comunque l'invalidità, ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., del testamento olografo del 19 dicembre 2018, apparentemente riconducibile al de cuius pubblicato il 4 novembre 2021 dal Notaio Controparte_3 Persona_2
su richiesta di (doc. 12 attore), perché ritenuto privo di autografia.
[...] Controparte_1
La convenuta si è opposta alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto e, nel Controparte_1
precisare le proprie conclusioni (costituendosi con un nuovo difensore), ha altresì chiesto il rinnovamento della consulenza tecnica d'ufficio. non ha formulato alcuna istanza sul punto, essendo stata avanzata nei suoi confronti Controparte_2
la sola domanda di petitio hereditatis.
Il Collegio rileva preliminarmente che la questione del difetto di autografia del testamento olografo
è stata sollevata dall'attore in via principale con la domanda volta a far dichiarare la nullità, invalidità
o inesistenza della scheda olografa e la causa è stata identificata nel difetto di autografia che, ai sensi dell'art. 602 c.c., è uno dei requisiti essenziali richiesti per tale forma testamentaria.
Si ritiene pertanto di poter ravvisare nella deduzione attorea della nullità del testamento a causa della sua formazione da parte di terzi una domanda di accertamento negativo della sua autenticità, interpretazione che, secondo quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi giuridicamente corretta e in quanto tale ammissibile (Cass. 17 novembre 2023, n. 31974).
Si rammenta, infatti, che le Sezioni Unite della Corte Suprema, con la decisione n. 12307 del 15 giugno 2015, hanno risolto il contrasto sorto tra le sezioni semplici della Cassazione in merito allo strumento processuale esperibile dalla parte che intenda contestare l'autenticità del testamento olografo restituendo vigore ad un precedente oramai isolato e risalente nel tempo (Cass. 15 giugno
1951, n. 1545), in ossequio al quale: la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa.
Tale azione – precisano le Sezioni Unite – si configura per essere la più adeguata al fine di: mantenere il testamento olografo circoscritto nell'orbita delle scritture private, seppure sui generis, dato il tratto formalistico, olografo, datato e sottoscritto richiesto per la sua validità dall'art. 602 c.c.; evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si professa erede, riservando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che è caratterizzato da una intrinseca forza dimostrativa;
favorire una celere definizione del rito, evitando l'instaurazione in via incidentale del procedimento di querela di falso con conseguente prolungamento dei tempi del processo.
Interpretata in questi termini, la domanda avanzata dall'attore è fondata e, in quanto tale, merita di essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Il Collegio ritiene che abbia assolto l'onere di provare la non autenticità Parte_1 della scheda testamentaria, chiedendo al Giudice Istruttore di procedere all'espletamento della CTU
(Cass. 15 gennaio 2018 n. 711), con la quale è stato accertato che il testamento datato “19/12/2018” con firma dicente “ , pubblicato dal Notaio Dott. di S. Controparte_3 Persona_3
Marco Argentano in data 04 novembre 2021- Allegato B al n. 101673 di Repertorio – n. 46072 di
Raccolta, NON è riconducibile alla gestualità operante di ed in quanto tale è da Controparte_3
dichiararsi aprocrifo.
Si ritiene che le conclusioni cui è giunta la c.t.u. siano suffragate da rigorosi criteri tecnici ed argomentazioni ineccepibili e, pertanto, possono essere condivise e fatte proprie dal Collegio, derivando da un'indagine approfondita, completa, chiara ed esauriente.
Nel dettaglio, si vuole anzitutto precisare che l'indagine è stata svolta sull'originale della scheda testamentaria (cfr. Cass. 27 gennaio 2009, n. 1903), depositata presso l'archivio notarile di Cosenza ove la c.t.u. si è recata per l'esame, le scansioni e le riprese col microscopio (v. relazione tecnica, p.
6). La c.t.u. dott.ssa procedendo all'esame analitico dello scritto in verifica, ha precisato come Per_1
in alcuni settori emerga una resa fisionimica mancante di fluidità generativa con la presenza di molteplici stacchi intelletterali e riprese innaturali ed inoltre si rivelano giustapposizioni con relativi deposito di inchiostro, come pure nella redazione di alcuni simboli alfabetici si ravvisa una grafia lenta e statica, a cui si contrappongono movimenti redatti con immediatezza e rapidità in assoluta antitesi con quanto avviene di norma negli atti scrittori di un soggetto (relazione tecnica, p. 15).
Prosegue la c.t.u.: In particolare si osservi anche la firma apposta in calce alle disposizioni testamentarie che non ha il carattere peculiare di una sottoscrizione. Di norma, la firma dovrebbe essere uniforme nella movimentazione e nel gesto, come se ottenuta per puro automatismo, ciò che non è dato ravvisare nell'apposizione sottoscrittiva del testamento (relazione tecnica, p. 17).
Pertanto, la consulente del Giudice ha ritenuto la grafia della scheda autocontrollata, priva di spontaneità esecutiva e, per effetto, redatta secondo un'espressione non genuina, quindi vergata non secondo le doti grafiche reali, personali e specifiche della mano autrice, anche in relazione alla spiccata carenza di continuità del movimento generatore (v. relazione tecnica, p. 18).
Nella comparazione tra la scheda testamentaria e le altre scritture in sede peritale si è osservato: mentre la scrittura e le sottoscrzioni autografe si presentano con un tracciato configurativo uniforme, perfettamente in linea e aderente al grado di efficienza della mano in rapporto al tempo in cui furono vergate, la scrittura della scheda testamentaria in verifica, invece, unitamente e alternativamente a forma alfabetiche irregolari e alterate, perché costellate di angolature, di variazioni grafiche artificiose, presenta simboli, tratti e segni regolari, vergati di getto, privi di variazioni, dai quali si deduce un movimento sicuro, sciolto e sincero, determinando in tal modo un quadro grafico contraddittorio, perché modificato, privo di quella uniformità morfologica che costituisce la qualità fondamentale di una grafia naturale o spontaneamente prodotta (v. relazione tecnica, p. 26, 27).
Ancora, osserva la c.t.u.: Quanto poi ad alcune sporadiche somiglianze formali nei confronti degli esemplari autografi di , anche qui la persona autrice del testamento ha fallito, in Controparte_3
quanto molteplici elementi diversificano le due grafie comparate: innanzitutto la distribuzione delle interruzioni che risulta notevolmente maggiore nella scheda testamentaria, ove nel nome della firma in calce, si rintracciano stacchi letterali che non si rilevano nelle autografe;
inoltre si ravvisa che la minuscola “i” finale del cognome è isolata, ciò che non si verifica nelle comparative essendo sempre collegata al simbolo che precede, come si evince dalle stampe illustrative proposte alle pagine successive. Va evidenziato che nella successione dei movimenti relativi alla configurazione della scrittura e delle firme hanno particolare rilievo i collegamenti e i distacchi delle varie lettere;
la loro frequenza fornisce un importante elemento di valutazione della grafodinamica propria del soggetto operante (v. relazione tecnica, p. 27). Oltre alle discordanze di carattere generale sopra riportate, sono state riscontrate plurime differenziazioni delle costruzioni alfabetiche, dei sistemi di collegamento e dei segni particolari, dettagliatamente descritte ed evidenziate dal raffronto descrittivo e grafico (v. relazione tecnica, p.
28-41, ove si citano in particolare le maiuscole B, C, E, F, P, U, le minuscole a, d, i, m, n, t, ma anche le cifre numeriche).
Per tali ragioni, la c.t.u. ha affermato: la scheda testamentaria in verifica, contrassegnata X, mostra nei confronti degli esemplari autentici molteplici incoerenze sostanziali. I connotati salienti e i contrassegni particolari che determinano il grafismo individuale del Sig. , non si Controparte_3
riscontrano in alcun modo nella predetta scheda in accertamento, che risulta così certamente apocrifa (v. relazione tecnica, p. 42).
L'indagine peritale è poi proseguita per verificare se la scheda olografa apparentemente redatta dal de cuius e che si è accertata apocrifa fosse riconducibile alla di lui moglie, come richiesto dall'attore a fronte delle risultanze emerse nel corso delle indagini svolte dalla Procura di Cosenza nei confronti della stessa per il reato previsto e punito dall'art. 491 c.p. (falsità in testamento olografo), per il quale
è stata rinviata a giudizio (v. doc. 25, 26, 27 attore).
A tal riguardo, la dott.ssa dopo aver acquisito il saggio grafico della signora (redatto Per_1 CP_1
in data 9 novembre 2024), ha comparato la grafia del testamento con quella della convenuta e ha riscontrato una corrispondenza in relazione allo spazio interlineare e interverbale, agli stacchi interletterali ove la mano ha effettuato delle alzate di penna;
alla giacitura basale, rispetto alla quale sussiste il medesimo allineamento e in particolare il movimento sinuoso in direzione obliquo ascendente;
all'inclinazione assiale che evidenzia nei due casi a confronto assi dotati delle medesime alternanze, una scrittura varipendente;
meccanismi di corrispondenza nella realizzazione delle varie strutture letterali e dei “gesti fuggitivi”, tra cui la modalità esecutiva delle maiuscole B, P, le minuscole a, d, e, i, o, s, t, le frazioni letterali “ol”; la medesima posizione della virgola;
corrispondente sistema formativo delle cifre numeriche 2, 5, 8, 9 (v. relazione tecnica, p. 44-65).
In considerazione delle molteplici convergenze grafiche, generali e di dettaglio, emerse dal confronto tra la scheda testamentaria e il saggio grafico della convenuta, come sopra sinteticamente illustrate, la c.t.u. ha ritenuto il testamento in esame riconducibile non alla mano dell'apparente autore bensì di
Controparte_1
All'udienza di discussione della c.t.u., celebrata il 16 maggio 2024, la convenuta non ha formulato alcuna osservazione critica alle deduzioni assunte in sede peritale, non esposta neppure alla consulente nel termine a tal fine concesso (sebbene avesse prodotto con la memoria ex art. 183, co. 6
n. 2 c.p.c. una consulenza di parte), mentre l'attrice e la propria consulente tecnica hanno condiviso le risultanze peritali. Solo in sede di precisazione delle conclusioni, (costituitasi con un nuovo legale) ha Controparte_1
domandato la rinnovazione della c.t.u., lamentando: la relazione depositata dal perito ex officio non
è stata redatta secondo i protocolli e le linee guida consolidate, utilizzando le scritture autografe a discrezione, in modo strumentale, operazione peraltro mal riuscita per l'incompatibilità totale delle scritture a confronto. Tali carenze hanno determinato analisi e confronti soggettivi, avulsi dalla oggettività necessaria inducendo in errore di valutazione il CTU. Recenti accertamenti grafologici hanno consentito di stabilire, con il massimo grado di certezza tecnica, che le scritture del testamento in verifica sono assolutamente estranee all'azione grafica della convenuta (v. Controparte_1
comparsa di costituzione con nuovo difensore e precisazione delle conclusioni depositate telematicamente il 26.2.2025).
Con la memoria di replica, depositata il 6 giugno 2025, la convenuta ha allegato all'atto una CP_1 consulenza di parte, volta a dimostrare la non riconducibilità del testamento all'opera grafica della stessa.
Ora, questo Tribunale non ignora che, secondo orientamento oramai consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve ammettersi, anche per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, la possibilità di svolgere critiche al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, poiché, trattandosi di mere difese, esse non incontrano alcuna particolare preclusione, in quanto, scrive il Supremo Collegio, E' evidente che, dette censure devono essere relative a contestazioni
"valutative" e/o "di merito", come già sopra precisato, anche alla luce della funzione meramente illustrativa della comparsa conclusionale in relazione alle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte (Cass. 7/04/2004, n. 6858; Cass. 7/12/2004, n.
22970; Cass. 14/03/2006, n. 5478). Ed invero dell'art. 190 c.p.c., comma 2, nel prescrivere che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria.
Tale norma non impedisce, pertanto, che la parte, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda o delle eccezioni rivolte al giudice adito, basate su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (Cass., ord., 2/05/2019 n. 11547; Cass. 25/10/2010, n. 21844; Cass.
13/10/2005, n. 19894), il che non esclude, quindi, neppure la sollecitazione - sulla base di argomentazioni difensive, anche in senso critico, con riferimento alle risultanze istruttorie acquisite
- del potere valutativo del Giudice in relazione alle risultanze istruttorie e, in particolare e per quanto qui rileva, della c.t.u. Non appare poi condivisibile la tesi secondo cui, svolgendo le osservazioni critiche alla c.t.u. per la prima volta in comparsa conclusionale, la parte le sottrarrebbe al contraddittorio, atteso che dopo le comparse conclusionali le parti si scambiano le memorie di replica, nelle quali ben possono trovare spazio le argomentazioni e le controdeduzioni della controparte senza che si verifichi alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, non rappresenta un vulnus al principio del contraddittorio il fatto che la parte possa addurre una nuova causa petendi (per i diritti autoindividuati, configurandosi altrimenti una inammissibile mutatio libelli), sempre che, ovviamente, ciò non si fondi sull'introduzione in giudizio di fatti nuovi e non si determini un mutamento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio. Non si vede allora perché, alle medesime condizioni (senza, cioè, ammettere fatti nuovi né mutamenti delle conclusioni già rassegnate), non dovrebbe essere consentito lo svolgimento delle critiche alla c.t.u. per la prima volta nella comparsa conclusionale (Cass., sez. un., 21 febbraio 2022, n. 5624; più di recente, Cass. 17 dicembre 2024, n.
32965).
Tuttavia, appare evidente come, nel caso di specie, le argomentazioni svolte dalla convenuta in sede di memoria di replica e, per di più, la consulenza prodotta integrino una palese violazione del diritto al contraddittorio, risultando oltremodo tardiva e in quanto tale inammissibile (come si è già accennato) sia la produzione di un documento nuovo sia il richiamo alle deduzioni svolte dal consulente di parte, senza che l'attrice (la quale ha depositato il suo ultimo atto difensivo il 4.6.25) abbia potuto replicare ed esercitare il proprio diritto di difesa.
Il Collegio, pertanto, ritiene di poter considerare le sole motivazioni esposte dalla convenuta CP_1
in sede di precisazione delle conclusioni a fondamento della richiesta di rinnovazione della c.t.u. che, come testé ricordato, si sostanziano sul metodo utilizzato (mancata osservanza dei protocolli e di linee guida consolidate, uso discrezionale e strumentale delle scritture autografe) e sulla soggettività dell'analisi e dei confronti svolti in sede peritale.
Ciò posto, si rileva come le censure mosse alla c.t.u. siano generiche, prive di specifici ed esatti rilievi critici e di qualsivoglia riferimento tecnico e, pertanto, non possano ritenersi meritevoli di accoglimento, con conseguente rigetto dell'istanza di rinnovazione.
Non vengono difatti indicati i protocolli e le linee guida che si assumono violati (queste ultime richiamate solo con la memoria di replica ma in ogni caso non vincolanti), né si chiarisce perché e in quali termini l'uso delle scritture autografe sia stato svolto in modo discrezionale, strumentale e conducendo un'analisi di tipo soggettivo, pur a fronte dell'attenta analisi tecnica svolta dalla c.t.u. che avrebbe richiesto controdeduzioni altrettanto specifiche, onde consentire a questo giudicante di vagliarne l'attendibilità. Aderendo alle conclusioni assunte dalla propria ausiliaria, questo Tribunale ritiene pertanto che il testamento olografo datato 19 dicembre 2018 non sia stato scritto, datato e sottoscritto di mano da in nessuna sua parte, essendo apocrifo e non riferibile alla volontà del de cuius. Controparte_3
Pertanto, la domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento avanzata dall'attore è fondata e va accolta, con conseguente declaratoria di nullità della scheda olografa.
Merita di essere integralmente accolta anche la domanda di indegnità promossa nei confronti dell'erede legittima per aver formato o consapevolmente utilizzato un testamento falso.
Il fondamento della norma è costituito dall'illecito intento perseguito dall'autore di procurare a sé un vantaggio o ad altri un danno e richiede, perché si abbia indegnità a succedere, non solo la falsificazione del testamento o il consapevole utilizzo di esso, ma anche una sostanziale divergenza tra il contenuto della scheda apocrifa e la vera intenzione del de cuius.
In virtù dell'orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso anche dalla dottrina,
La formazione o l'uso sciente di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere, se chi viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del "de cuius", perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà e il "de cuius" aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte di lui nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona ovvero che il "de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab intestato" (Cass. 4 dicembre 2015, n. 24752; Cass. 14 settembre 2020, n. 19045).
Aderendo a questo principio, l'adito Collegio ritiene che la condotta assunta da Controparte_1
integri l'illecito sanzionato dall'ordinamento con l'indegnità a succedere, nella duplice ipotesi di formazione e uso cosciente di un testamento falso.
Rispetto alla prima, si è già detto che si intende aderire alle conclusioni assunte dalla c.t.u. che, mediante un'analisi comparativa accurata dalla quale non si ritiene di discostarsi, ha ritenuto la scheda testamentaria apparentemente redatta dal de cuius riferibile in realtà alla moglie, evidenziando innumerevoli e significative somiglianze sotto diversi profili, inerenti non solo alla grafia che, come esposto dalla stessa c.t.u., l'autore del falso tenterà naturalmente di modificare per riprodurre la scrittura del testatore, ma anche e soprattutto per la corrispondenza in relazione allo spazio interlineare e interverbale, agli stacchi interletterali ove la mano ha effettuato delle alzate di penna;
alla giacitura basale, rispetto alla quale sussiste il medesimo allineamento e in particolare il movimento sinuoso in direzione obliquo ascendente;
all'inclinazione assiale che evidenzia nei due casi a confronto assi dotati delle medesime alternanze, una scrittura varipendente (v. relazione tecnica, p. 44 ss.).
Le conclusioni assunte dalla c.t.u. appaiono inoltre suffragate da ulteriori elementi indiziari. In tal senso, si ritiene di poter richiamare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di
Cosenza nei confronti della signora per la falsificazione del testamento del coniuge e il CP_1
successivo decreto del Giudice per le indagini preliminari (doc. 25, 26 attore), nonché la relazione tecnica disposta dal consulente del Pubblico Ministero nel predetto giudizio (doc. 27 attore), la quale configura prova atipica nell'ambito del processo civile (Trib. Novara 9 settembre 2024, n. 812; Trib.
Reggio Emiliano 6 febbraio 2020, n. 229; 18 settembre 2024, n. 892).
Suscita dubbi anche la circostanza nella quale è stato rinvenuto il testamento: sul punto, la convenuta ha dichiarato di aver ritrovato tra i beni personali del coniuge separato la scheda olografa, CP_1
benché gli eredi beneficiati avessero predisposto l'inventario dei beni caduti in successione e provveduto alle operazioni di apertura della cassetta di sicurezza (doc. 6, 7 attore) senza che nessun testamento fosse stato ritrovato.
Inoltre, nonostante la signora risiedesse a AL (v. comparsa introduttiva), ne ha richiesto CP_1
la pubblicazione a un Notaio iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Cosenza,
Rossano, Castrovillari e PA (doc. 12 attore), senza darne comunicazione al cognato ed erede legittimo.
A ciò si aggiunga che la convenuta e autrice del falso ne ha fatto consapevolmente uso, chiedendone la pubblicazione al Notaio, vendendo in seguito l'intera proprietà del compendio immobiliare di via
Broseta, caduto in successione e acquistato (per intero) in forza del titolo testamentario.
In effetti, pur a voler aderire alla tesi della convenuta ed escludere la riferibilità alla stessa della scheda testamentaria, resta il fatto che ella abbia fatto consapevolmente uso del testamento, benché vi fossero indici tali da far quantomeno dubitare della sua autenticità, visti gli errori risultanti dalla scheda testamentaria nell'indicazione del luogo di nascita (Vediggiano con Colizano MI in luogo di Veduggio con Colzano MB) e dell'indirizzo di residenza (via Broseti in luogo di via Broseta) del de cuius, evidenziati dall'attore e in alcun modo contestati dalla controparte.
Accertata la sussistenza delle condotte previste ex lege quali cause di indegnità a succedere, si rileva come la convenuta non ha allegato, né tantomeno ha offerto di provare che le deposizioni testamentarie non hanno inteso offendere la volontà del de cuius, in quanto conformi ad essa, limitandosi a motivare in questi termini la decisione dell'apparente testatore: E' ipotesi semplice e tutto sommato << normale>>,quando non si hanno figli, disporre per testamento a favore della moglie anche se separata, al fine di garantire al coniuge superstite una certa tranquillità economica.
In sostanza il testamento (nel quadro di una scelta autonomistica e privatistica) è lo strumento più idoneo per stabilire tutele e predisporre un programma di utilizzazione delle proprie sostanze.
D'altronde, quando i coniugi procedono alla separazione mantengono comunque gli stessi diritti che sono maturati con il matrimonio. Pertanto, sia nel caso di separazione giudiziale e sia nel caso di separazione consensuale, se il coniuge viene meno, il superstite mantiene il diritto alla quota di eredità che gli spetta per legge. Totalmente libera,quindi, è la facoltà di disporre del testatore in favore della moglie,quale erede legittimaria, come in speciem, anche in presenza di eredi legittimi quali fratelli e altri parenti fino al 6° grado (v. comparsa costitutiva dep. 1.7.2022).
D'altra parte, i capitoli di prova formulati dalla signora anche ove fossero ammessi, non CP_1
potrebbero condurre ad una decisione di segno opposto, non essendo diretti a dimostrare la predetta circostanza, quanto a provare la dedizione della moglie nella cura e nell'assistenza al coniuge separato, circostanze irrilevanti allo scopo e inidonee a contestare le allegazioni dell'attore, il quale da un lato ha affermato che volere del fratello era devolvere l'immobile di via Broseta alla Fondazione
CO di ER (v. atto di citazione p. 16, 17), dall'altro ha riferito dei rapporti tesi che hanno accompagnato la separazione dei coniugi.
La domanda di indegnità è pertanto fondata e merita di essere accolta, con conseguente esclusione della convenuta indegna dalla successione del defunto Controparte_3
Di conseguenza, sarà tenuta a restituire all'attore i beni ereditari che risultino in suo Controparte_1
possesso (non dettagliatamente specificati dalla difesa attorea).
Sulla successione legittima
A seguito della rilevata falsità del testamento olografo, deve essere dichiara aperta la successione legittima di la cui eredità andrà devoluta secondo le regole stabilite dalla legge. Controparte_3
Mancando l'intera linea discendente, ai sensi dell'art. 582 c.c. l'eredità andrebbe devoluta al coniuge, ancorché separato (art. 585 c.c.) in concorso con il fratello del de cuius.
Ne consegue che, per effetto dell'esclusione dalla successione della signora e in assenza di CP_1 altri successibili (doc. 3 attore), subentrerà all'eredità di ai sensi dell'art. 570 c.c., il Controparte_3
fratello quale unico erede ab intestato. Parte_1
Sulla petitio hereditatis
L'attore ha chiesto in via principale di condannare le convenute alla restituzione e al rilascio dell'intero patrimonio ereditario, deducendo la negligenza di nell'acquisto dall'erede Controparte_2
apparente del compendio immobiliare di via Broseta n. 35 (identificato in catasto fabbricati del comune di ER al foglio 67, mappali n. 1939/736 – 1939/822 – 1939/774), proveniente dall'eredità del fratello;
in subordine, ha domandato di condannare alla restituzione Controparte_1
e al rilascio dell'intero patrimonio ereditario, ivi compresa la restituzione del prezzo ricevuto per l'alienazione del compendio immobiliare predetto ovvero mediante subentro nel diritto di conseguirlo;
in via ulteriormente subordinata e alternativa, ha domandato (in sede di precisazione delle conclusioni) di confermare la compravendita immobiliare conclusa il 16 febbraio 2022 dalle convenute, dichiarando che nulla osta allo svincolo delle somme oggetto del deposito-prezzo da parte del notaio rogante, da corrispondere a sé in qualità di unico erede e di condannare Controparte_1
alla restituzione e al rilascio del residuo patrimonio ereditario.
In particolare, si duole della condotta negligente assunta dalla terza Parte_1
acquirente, affermando come, alla luce delle circostanze alla stessa rappresentate dal mediatore immobiliare e dal Notaio, ella o i professionisti ai quali si è affidata si sarebbero dovuti avvedere dell'effettiva qualità di erede della signora con riguardo, nello specifico, alla mancata CP_1 dichiarazione di rinuncia da parte sua e alla mancata accettazione dell'eredità da parte dell'erede apparente.
A sostegno della propria tesi, l'attore ha poi richiamato la circostanza che non sia stato concluso un contratto preliminare e che la stipula del contratto definitivo sia avvenuta prima del termine indicato nella proposta, la riduzione del prezzo di vendita e la condizione apposta al pagamento della provvigione riconosciuta al mediatore dall'acquirente. si è opposta alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto e deducendo la sua buona Controparte_2 fede, in quanto l'immobile è stato individuato mediante un avviso pubblicitario pubblicato sul sito www.immmobiliare.it, la trattativa si è svolta con la mediazione di un'agenzia immobiliare, la famiglia si è affidata per gli opportuni accertamenti allo studio notarile e ad un architetto, il CP_2
prezzo risulta congruo e regolarmente corrisposto con le modalità indicate in contratto.
La domanda avanzata in via principale nei confronti di e con Controparte_2 Controparte_1 riferimento all'immobile oggetto della compravendita dalle stesse concluso è infondata e in quanto tale non può trovare accoglimento;
merita di essere accolta, invece, la domanda promossa in subordine, come di seguito si dirà.
In premessa, si rammenta che la petitio hereditatis è un'azione prevista a tutela dell'erede contro chi possegga a titolo di erede o senza titolo beni ereditari, la quale è volta all'accertamento del proprio titolo e al recupero della res.
Quando il bene in contestazione è stato trasferito a un terzo, il legislatore tutela i diritti acquistati in buona fede ex art. 534, co. 2 c.c., che così recita: sono salvi i diritti acquistati per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente dai terzi i quali provino di aver contratto in buona fede.
Ai sensi del successivo comma, la disposizione non si applica ai beni immobili e ai beni mobili registrati, se l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o legatario vero o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.
In altri termini, l'acquisto del terzo è salvo e opponibile all'erede effettivo, qualora ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva a non domino: l'apparenza ereditaria;
la buona fede del terzo;
una convenzione a titolo oneroso;
la trascrizione, in caso di immobili o beni mobili registrati, dell'acquisto compiuto dall'erede apparente e dell'acquisito compiuto dal terzo di buona fede, che deve essere in entrambi i casi anteriore rispetto alla trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede o legatario vero o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente.
Nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'apparentia iuris deve essere supportata da elementi oggettivi che rendano ragionevole l'affidamento sulla qualità di erede del venditore, i quali possono consistere nella regolare trascrizione della denuncia di successione presentata dall'erede apparente, nella trascrizione dell'accettazione di eredità e nell'esistenza di atti dispositivi sul bene che presuppongo la titolarità del diritto in capo al venditore (v. Cass. 5 marzo
2024, n. 5881).
Inoltre, non valendo il principio presuntivo dettato dall'art. 1147, co. 3 c.c., è necessario che il terzo, ai sensi dell'art. 534, comma 2, c.c., assolva all'onere di provare la sua buona fede all'atto dell'acquisto, consistente nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto (Cass. 4 febbraio 2010, n. 2653).
Più di recente, la Suprema Corte si è pronunciata a riguardo precisando che L'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l'acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell'affidamento nell'altrui dichiarazione, con l'effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore il quale, nel rispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell'alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d'essere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché, in questo caso, non opera il principio dell'affidamento ed il compratore deve subire le conseguenze della sua negligenza (Cass. 26 febbraio
2025, n. 5062).
Venendo al caso di specie, si ritiene che le circostanze concrete evidenzino la posizione successoria dell'erede apparente, come si evince dalla lettura delle premesse inserite nel contratto pubblico di vendita del 16 febbraio 2022 concluso tra le convenute e Controparte_2 Controparte_1
Più precisamente, nell'atto è scritto che il compendio immobiliare oggetto di vendita proviene dall'eredità del signor devoluta inizialmente ex lege in favore dell'attore e di Controparte_3 [...] che accettavano con beneficio di inventario (atto trascritto il 26 settembre 2019); in seguito CP_1
e precisamente in data 4 novembre 2021, con verbale del giorno 8 novembre 2021 è stato pubblicato il testamento olografo del de cuius, col quale l'odierna convenuta è stata istituita unica erede universale (doc. 12 convenuta . CP_2
Proseguendo, si legge: la circostanza del tardivo reperimento del testamento, come sopra pubblicato, non altera la sostanza dell'accettazione già manifestata dalla signora , ma ne ha Controparte_1 mutata soli il titolo (testamentario anziché legittimo) e l'estensione che va riferita necessariamente
– anche ai fini delle prescritte forme di pubblicità – all'intero patrimonio relitto come ella, ove occorra, espressamente conferma (doc. 12 convenuta . CP_2
È questa una delle ipotesi tipiche di apparentia iuris, rispetto alla quale appare ragionevole l'affidamento riposto dall'acquirente, anche in considerazione della regolare trascrizione della denuncia di successione presentata il 30 dicembre 2021 e trascritta il 19 gennaio 2022 (v. doc. 13, 21 attore) e dell'accettazione dell'eredità (di cui si dirà appresso), indici valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 5 marzo 2024, n. 5881).
Invero, pare utile rammentare che l'art. 459 c.c., nel prescrivere che l'eredità si acquista con l'accettazione, si riferisce all'eredità in sé considerata, a prescindere dal titolo della chiamata, legittima o testamentaria, presupponendo quindi un concetto unitario di acquisto dell'eredità stessa.
Pertanto, in linea con quanto indicato dal Notaio rogante nel contratto di vendita, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ove l'erede abbia accettato l'eredità, la successiva scoperta di un testamento che modifichi le sue attribuzioni non gli consente di manifestare nuovamente la propria volontà in ordine al nuovo assetto successorio (C. 5666/1988). Inoltre, l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato ab intestato, avendo per oggetto il diritto all'eredità e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione alla quale alla quale non è conseguentemente configurabile un'autonoma prescrizione del diritto di accettazione (Cass. 8 gennaio 2013, n. 264).
Ma pur a voler ritenere diversamente, a seguito della scoperta del testamento, l'accettazione dell'eredità di da parte della moglie, già erede legittima, è stata confermata in sede Controparte_3
di rogito (doc. 12 convenuta . CP_2
D'altra parte, si ricorda che, ai sensi dell'art. 457 c.c., l'eredità si devolve per legge o per testamento e non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
In forza della prevalenza riconosciuta ex lege al testamento, una volta rinvenuta la scheda olografa di l'attore ha perduto la qualità di erede, che, trovando titolo nella legge, è divenuta Controparte_3 inefficace una volta che la delatio testamentaria si è sostituita a quella legale, senza che fosse necessaria alcuna rinuncia.
Com'è noto, infatti, l'accettazione dell'eredità è un negozio irrevocabile e in quanto tale non ammette la successiva rinuncia, deponendo in tal senso il disposto degli artt. 475, 533, co. 2 e 637 c.c.
Assunto ciò, si evidenzia come sussista l'anteriorità della trascrizione dell'acquisto a titolo di erede e dell'atto di acquisto del terzo rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale, in quanto, pur a voler ritenere inefficace la trascrizione del primo atto di accettazione dell'erede legittima (doc. 4 attore), il requisito richiesto risulta integrato dalla trascrizione dell'atto di vendita concluso tra le convenute e comprensivo anche dell'accettazione dell'eredità testamentaria (cfr. CP_1 CP_2
Trib. Torino 26 novembre 2001).
È incontestata l'anteriorità della trascrizione rispetto a quella della domanda giudiziale.
Bisogna allora soffermarsi sull'elemento della buona fede, risultando dagli atti anche l'onerosità dell'atto di acquisto dell'immobile appartenente al patrimonio relitto di trasferito a Controparte_3
al prezzo di 780.000 euro (doc. 12 convenuta . Controparte_2 CP_2
Ritiene questo Tribunale che la convenuta abbia provato di aver agito in buona fede e che l'esigenza di tutela della terza acquirente debba dunque prevalere rispetto alla posizione attorea, sussistendo tutti gli elementi costitutivi della fattispecie a non domino disciplinata dall'art. 534 c.c.
Le circostanze che hanno condotto alle trattative precontrattuali e poi all'acquisto del bene da parte della signora dimostrano infatti la buona fede della convenuta risultando prive di CP_2 CP_2
pregio le contestazioni attoree.
Anzitutto, preme rilevare che al momento dell'acquisto risultava unica erede Controparte_1 testamentaria di in forza di un testamento all'apparenza valido ed efficace, non Controparte_3
impugnato, regolarmente pubblicato con verbale notarile e richiamato nell'atto di compravendita.
Ora, è vero che la successione del de cuius era stata dapprima devoluta ex lege anche in favore del fratello, ma è pur vero che il successivo ritrovamento di un testamento non può rivelarsi di per sé indice di un acquisto illegittimo da parte del venditore, tanto più che, nel caso di specie, la persona designata erede era la moglie separata del testatore, già erede legittima pro quota in concorso con l'attore, e non un'estranea rispetto alla cerchia dei familiari, ipotesi che avrebbe giustificato qualche sospetto.
La buona fede risulta peraltro avvalorata dalla ricostruzione delle vicende successorie intercorse dalla morte del signor al ritrovamento del testamento, inserite nell'atto notarile in Controparte_3
premessa rispetto all'oggetto del contratto di vendita (doc. 12 attore), a riprova che tutti gli accertamenti del caso risultavano correttamente svolti da parte del professionista al quale la signora si è rivolta. CP_2 Ulteriori indici significativi idonei a provare l'incolpevole acquisto da parte dell'avente causa dall'erede apparente appaiono riferibili alla circostanza che la signora ha preso contatti con CP_2
l'agenzia incaricata della vendita accedendo ad un sito di annunci immobiliari pubblico (doc. 1, 2 convenuta e che le parti contraenti non si conoscessero anteriormente (cfr. doc. 23 CP_2
convenuta , né esistevano pregressi rapporti di debito-credito, circostanze mai dedotte né CP_2
tantomeno contestate dall'attore e pertanto pacifiche ex art. 115 c.p.c.
Inoltre, il prezzo della vendita, pari ad 780.000 euro, è stato versato secondo la menzione fatta dal
Notaio nell'atto di compravendita, che – a norma di legge – ha indicato i mezzi e le modalità analitiche di pagamento, consistite nel versamento di 30.000 euro mediante assegno bancario non trasferibile n.
4220365041-09 tratto sulla Banca Generali S.p.A., in data 2 febbraio 2022, e nel versamento del prezzo residuo, pari a 750.000 euro, mediante n. 7 assegni circolari, non trasferibili, emessi in data
15 febbraio 2022 dalla Banca Generali S.p.A. n. V 6401105829-01, n. V 6401105830-02, n. V
6401105825-10, n. V 6401095135-06, n. V 6401105826-11, n. V 6401105827-12, n. V 6401105828-
00 di euro 100.000,00 ciascuno e n. 1 di euro 50.000,00 n. V 6401105831-03 (doc. 12, 21 convenuta
, avvalendosi della disciplina del deposito prezzo al Notaio a norma dell'art. 1, commi LXII CP_2
e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Secondo la stima svolta dall'architetto al quale l'acquirente si è rivolta prima di formulare la proposta d'acquisto, il corrispettivo stabilito dalle parti nell'esercizio del loro potere di autonomia contrattuale appare inoltre congruo rispetto alle dimensioni e allo stato dell'immobile (doc. 24, 25 convenuta
, anche considerando il maggior prezzo indicato nell'annuncio immobiliare (880.000 euro, CP_2
v. doc. 1 convenuta . CP_2
Da ultimo, si ribadisce come le parti si siano avvalse, per la conclusione dell'affare, dell'opera di un mediatore immobiliare, la cui provvigione è stata corrisposta dall'alienante per l'importo di 24.400 euro ed è stata posta a carico dell'acquirente per l'importo di 20.000 euro che, secondo quanto concordato e indicato nell'atto di vendita, verrà pagato all'esito delle verifiche di cui in appresso, con mezzi tracciabili a favore della impresa di mediazione (doc. 12 convenuta . CP_2
Così ricostruito il quadro probatorio, si ritiene che le deduzioni attoree non possano valere a contestare in modo efficace gli elementi acquisiti, ritenuti da questo Collegio idonei a fondare il convincimento della buona fede della signora al momento dell'acquisto. Controparte_2
Oltre a quanto già rilevato in ordine alla rinuncia e all'accettazione dell'eredità, si osserva, infatti, che la scelta di concludere direttamente il contratto definitivo senza aver dapprima stipulato il preliminare è rimessa all'autonomia privata e, pur rispondendo all'id quod plerumque accidit, non può valere, neppure sul piano indiziario, a dimostrare la negligenza della convenuta tenuto CP_2
conto anche dei tempi stabiliti per la stipula del contratto, tanto brevi da rendere sconveniente anche dal punto di vista economico la conclusione del preliminare (dapprima indicati nel 18 febbraio 2022
e comunque non oltre il 30 marzo 2022, poi nel 28 febbraio 2022, di fatto anticipato al 16 febbraio
2022 senza che da questa scelta possa desumersi la negligenza dell'acquirente poiché le trattative, poi formalizzate in una proposta, erano già state avviate nel mese di dicembre 2021, v. doc. 4, 10, 11, 12,
18 convenuta . CP_2
Nondimeno, vale la pena ricordare che l'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto formulata da (marito della convenuta) - per sé o persona che si riserva di nominare - Parte_2
determina già la formazione di un accordo preliminare, trattandosi piuttosto di verificare se integra un contratto valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c. ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento (v.
Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628), come sembrerebbe nel caso di specie.
Non meritevoli di accoglimento appaiono infine le contestazioni mosse dall'attore in merito alla riduzione del prezzo di vendita rispetto a quello proposto nell'annuncio immobiliare, valendo anche in tal caso il principio della libera contrattazione e non essendo comunque stata mossa alcuna rimostranza sulla congruità del corrispettivo;
mentre le deduzioni mosse rispetto alla condizione apposta al pagamento della provvigione riconosciuta al mediatore appaiono irrilevanti rispetto alla controversia de qua.
La domanda avanzata in via principale dall'attore deve essere pertanto rigettata, essendo stata accertata la buona fede della terza acquirente.
Dal rigetto della domanda di petizione discende l'ordine di cancellazione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c., con onere delle parti di provvedervi e spese a carico dell'attore soccombente.
Merita di essere accolta, invece, la domanda promossa in subordine dal signor il quale Parte_1
subentrerà a nel diritto di conseguire il pagamento del prezzo secondo le statuizioni Controparte_1 contrattualmente assunte dall'erede apparente e dalla convenuta Controparte_2
La domanda avanzata dall'attore in via ulteriormente subordinata e alternativa è tardiva e, in ogni caso, resta assorbita.
Sull'istanza ex art. 89 c.p.c.
La convenuta ha domandato il riconoscimento, a titolo di risarcimento ex art. 89 c.p.c., della CP_2
somma ritenuta di giustizia per le frasi sconvenienti utilizzate nei propri confronti dalla difesa di parte attrice.
La domanda è infondata e deve essere rigettata, in assenza di una chiara individuazione delle espressioni contestate e di elementi tali da poter ravvedere nel linguaggio utilizzato un intento dispregiativo e offensivo, essendo ben possibile nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte (v. Trib. Roma, 6 marzo 2020; Trib. Verona, 17 marzo 2020).
Sulle spese di lite del procedimento di merito e del ricorso cautelare, sulla domanda ex art. 96
c.p.c. e sulle spese della c.t.u.
Le spese di lite sostenute dall'attore e dalla convenuta devono essere poste Controparte_2
interamente a carico di la quale è risultata soccombente rispetto alle domande Controparte_1 avanzate nei suoi confronti dall'attore e che, con la sua condotta, ha dato causa al presente giudizio;
vengono liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di media complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione medio previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
La domanda ex art. 96, ult. co. c.p.c., non reiterata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni né coltivata con la comparsa conclusionale, ma richiamata solo nella memoria di replica, deve intendersi rinunciata (cfr. Cass. 8 aprile 2022, n. 7747).
Le spese di lite relative al procedimento cautelare vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite rispetto alla quale l'istanza di sequestro risultava strumentale e della complessità delle questioni oggetto del contendere.
Le spese della c.t.u., come liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico della convenuta risultata soccombente. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di ER in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: accerta e dichiara la natura apocrifa del testamento olografo apparentemente redatto da
[...]
in data 19 dicembre 2018 e pubblicato il 4 novembre 2021 dal dott. CP_3 Persona_2
, Notaio in S. Marco Argentano, Repertorio n. 101673, Raccolta n. 46072 e per l'effetto ne
[...]
dichiara la nullità; dichiara indegna a succedere al signor con conseguente esclusione Controparte_1 Controparte_3 dall'eredità del medesimo;
dichiara aperta la successione legittima di in favore dell'unico erede Controparte_3 Parte_1
[...]
rigetta la domanda di petitio hereditatis avanzata in via principale dall'attore nei confronti di
[...]
e CP_1 Controparte_2 ordina la cancellazione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 c.c., onerando le parti di provvedervi e ponendo le relative spese a carico dell'attore; rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. della convenuta Controparte_2
dispone che l'attore consegua il prezzo derivante dal contratto di vendita dell'immobile sito in
ER, via Broseta n. 35, concluso tra e alle condizioni Controparte_2 Controparte_1
contrattualmente previste;
dichiara assorbita ogni altra domanda;
dichiara compensate le spese relative al procedimento cautelare;
pone in via definitiva a carico di le spese della c.t.u., come liquidate in corso di causa;
Controparte_1 condanna a rimborsare all'attore e alla convenuta le spese di lite, Controparte_1 Controparte_2
che liquida in euro 10.860 per ciascuna parte, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a ER, alla camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo