Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Fallimentare Ufficio di Catania
Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente
Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel.
Dott. Alessandro Laurino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 524/2024 r.g. promosso da con sede in Collevecchio (RI), vicolo Parte_1
Cruciani n. 5, codice fiscale e p. iva n. , in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante p.t., come in atti rappresentato e difeso;
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
con sede in Tremestieri Etneo, via
[...]
Trinacria, n. 7 (CF ; N.REA: CT-326368), e del socio P.IVA_2
accomandatario illimitatamente responsabile , nata a [...] Controparte_1
1
procura in atti, dall'avv. Antonio Alessi;
RESISTENTE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di e Controparte_1
del socio accomandatario illimitatamente responsabile;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da sentenza per un credito di euro 101.214,03 come da precetto;
ritenuto che
la resistente nulla ha contestato quanto ai crediti esattoriali emergenti dalle informative in atti per euro 3.565.631,20, oltre che con riguardo al credito della ricorrente e che nulla ha di concreto dedotto con riferimento ai tempi e soddisfacimento dei suddetti crediti, avendo omesso il deposito di qualsivoglia documentazione quanto alla propria situazione conomica e patrimoniale;
ritenuto che
, contrariamente all'assunto della resistente, sussiste tanto il presupposto dimensionale di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), CCI, quanto lo stato di insolvenza;
pag. 2 di 6 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 e visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, c.c.i.; dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_1
, con sede in Tremestieri Etneo, via Trinacria, n. 7 (CF
[...]
; N.REA: , e del socio accomandatario illimitatamente P.IVA_2 Numero_1
responsabile nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
); C.F._1
nomina il dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. MARIA CRISTINA GRASSI Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa:
- l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, comma
III, e 358 c.c.i.;
- la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126, comma I, c.c.i.;
pag. 3 di 6 stabilisce il giorno 07/10/2025 ad ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - dei libri sociali, delle dichiarazioni dei pag. 4 di 6 redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.; invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 comma II c.c.i.; invita il curatore, in caso di omissione da parte del debitore dell'onere di cui al punto precedente, ad informare senza indugio il pubblico ministero a norma dell'art. 130 comma II;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma III;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
pag. 5 di 6 dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma IV.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo dott. Mariano Sciacca
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