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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/12/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova -Sezione I -
In persona del G.O.P. Stefania Cozzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a RG 6598/2023 promossa da:
elett.te dom.to in Genova, Via alla Porta degli Archi 10/17 c/o lo Studio dell'Avv. Parte_1
NI ON che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione attore in opposizione contro
, in persona del l.r.p.t. , elett.te dom.ta in Genova, Controparte_1 Controparte_2
Corso Torino 14/6 c/o lo Studio dell'Avv. Mauro Barosso che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa costitutiva convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da note ex art 189 n. 1 cpc, depositate e da aversi ivi integralmente ritrascritte.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1450/2023 di pagamento di € 41.592,89 oltre interessi e spese emesso dal
Tribunale di Genova in favore di , per debiti che il , in Controparte_1 Pt_1
qualità di presidente del fino al 2020, avrebbe contratto a nome e per conto CP_1
dell'associazione e che in virtù di scrittura privata dd 11.12.2020, si sarebbe espressamente obbligato a corrispondere, manlevando in ogni caso l'associazione.-
L'opponente eccepisce la insufficienza e inadeguatezza della documentazione allegata a fornire prova dei crediti azionati in via monitoria, contestando ogni singolo asserito debito, anche alla luce della scrittura allegata, e chiedendo quindi la revoca dell'opposto decreto e comunque dichiararsi che nulla è dovuto dal medesimo nei cf. dell'associazione.-
L'opposta costituendosi ha contestato integralmente l'opposizione svolta.-
Dall'espletata istruttoria documentale ed orale risulta quanto segue:_
Pacifico il passaggio e subentro nella qualità e carica di presidente della associazione tra il e Pt_1
il in data 28.11.20; in tale data infatti l'Assemblea dei Soci ha eletto, in qualità di nuovo CP_2
Presidente, il Sig. , mentre precedentemente era in carica quale Presidente l'attuale Controparte_2
opponente Sig. . Parte_1
A seguito della nomina del , e del relativo subentro, quest'ultimo e il CP_2 Pt_1
sottoscrivevano in data 11.12.2020 lo specifico accordo allegato sub doc. 1 fasc opposta.-
Con detto accordo il si impegnava espressamente a manlevare da tutti i Pt_1 CP_1
“debiti sorti anteriormente, o derivanti da situazioni di fatto e di diritto anteriori al 30.06.2020,
anche se accertati e/o azionati anche in seguito”.
L'accordo testualmente in più clausole, prevede (v. cit. doc. 1) che :
Art. 9 - “Il signor garantisce l'inesistenza di debiti verso fornitori, e prestatori di servizi, Pt_1
anche sportivi, di ogni genere e natura, ivi comprendendo le utenze relative alla s.s. 2019/2020 sino
al limite del 30.06.2020 ed alle precedenti”;
Art. 11 - “Le parti concordano che eventuali debiti pagati dal successivamente alla data CP_1
odierna e riferiti alla s.s. 2019/2020 sino al limite del 30.06.2020 ed alle precedenti saranno posti a
carico del signor , come da clausola c.2 di cui all'accordo preliminare e come da successiva Pt_1
clausola n. 19”;
Art. 15 – “Il signor si impegna a manlevare personalmente la ed Pt_1 Controparte_1
il signor dal pagamento di eventuali debiti maturati o in ogni caso inerenti il Controparte_2
periodo antecedente al 30.6.2020”;
Art. 19 – “I Signori e ribadiscono che sono esclusi dall'intesa i debiti sorti Pt_1 CP_2
anteriormente, o derivanti da situazioni di fatto e di diritto anteriori al 30.06.2020, anche se accertati e/o azionati anche in seguito, i quali rimangono a carico del signor , ad eccezione Pt_1
di quanto previsto dai precedenti punti 5 e 10. Il signor , a tale fine, si obbliga, in ogni caso, Pt_1
a sollevare e manlevare la ed il signor da tutti gli oneri Controparte_1 Controparte_2
di qualunque natura, anche sportiva e disciplinare, che per ogni e qualsivoglia ragione e/o titolo
dovessero gravare sulla e/o sul signor per fatti e/o atti Controparte_1 Controparte_2
anteriori al 30.06.2020 e comunque riconducibili all'attività della Controparte_1
antecedente al 30.06.2020”
Atteso quanto sopra pacificamente risultante dall'accordo intercorso , è evidente l'obbligo espressamente assunto dal (peraltro discendente ex lege v. art 38 cc) di corrispondere Pt_1
quanto dovuto per i relativi debiti maturati in tale periodo durante la sua gestione della società
sportiva ovviamente se e nella misura in cui essi risultino provati nella loro sussistenza e CP_1
consistenza (profilo che verrà esaminato distintamente per ciascun asserito debito).-
Sono quindi irrilevanti le considerazioni dell'opponente circa il fatto che le associazioni non riconosciute rispondano delle obbligazioni contratte in primo luogo con il proprio patrimonio fondo comune e solo qualora questo non sia sufficiente, rispondano il presidente e i membri del Consiglio
Direttivo con il loro patrimonio, posto che ciò è contraddetto dal dettato della legge (v cit art 38 cc;
v. Cass. n. 24874/2019), che prevede che la responsabilità personale e solidale di cui all'art. 38
c.c. abbia carattere accessorio e non sussidiario rispetto alla responsabilità dell'associazione stessa.
Il presidente in carica di una associazione pertanto è responsabile della gestione economica e finanziaria della stessa e di tutto ciò che ne consegue, nonché ovviamente delle obbligazioni assunte durante la propria gestione, anche a carica cessata.-
Quanto ai singoli debiti che formano l'importo ingiunto, dalla espletata istruttoria documentale ed orale, risultano provati e quindi dovuti i seguenti:
1--- L'importo di € 215,26 , recato dalle fatture nn. 2714/2018 e 3435/2019 di Vampa Estintori
S.r.l., (docc. 2 e 3 fascicolo monitorio); trattasi di debiti risalenti ad anni di gestione ed a Pt_1
periodo antecedente al 30.06.2020 .- Di essi non viene contestato il titolo bensì eccepito l'intervenuto pagamento a mezzo contanti, che, oltrechè non provato, dovendo ribadirsi il giudizio di inammissibilità del relativo capitolo di prova del tutto generico, risulta altresì contraddetto dalla stessa allegazione di parte attrice (v doc. 3 fasc oppon.), ovvero la comunicazione del 07.12.2022,
con la quale in riscontro ad un sollecito inviato venne contestato non l'avvenuto pagamento in contanti, bensì che la somma non fossero dovuta essendo stati gli estintori non acquistati ma solo lasciati a disposizione.- L'asserita circostanza poi che il non fosse stato notiziato, peraltro Pt_1
irrilevante, è contraddetta dal sollecito di pagamento invece inviato al (v. doc. 17 fasc. Pt_1
mon.) in data 07.11.2022 con il quale veniva espressamente chiesto il rimborso di tali spese.
2---parimenti dovuto l'importo di € 917,87 (v doc. 4 fasc mon.: richiesta pagamento ed avvenuto pagamento ) ; trattasi, come espressamente risulta dalla documentazione allegata (cit. doc. 4) del saldo dell'impianto di illuminazione del campo sportivo, acquisto pacificamente effettuato durante la gestione del Sig. . Pt_1
Il contratto di noleggio operativo Grenke n. 136019594/136011273, con le conseguenti obbligazioni contrattuali, venne stipulato nel 2016 durante la gestione ed aveva ad oggetto la Pt_1
realizzazione e la messa in opera di tutto l'impianto di illuminazione del campo del CP_1
comprensivo di tutte le luci ed elementi accessori. Trattasi pertanto di rapporto giuridico giuridico sorto durante la gestione con la conseguente obbligazione (seppure alternativa) prevista e Pt_1
derivante dal contratto , assunta nel detto periodo ed in capo quindi al ai sensi della cit. Pt_1
clausola 19 della scrittura del 11.12.2020 (v doc. 1) .-
Il relativo debito quindi, derivante da obbligazione assunta e comunque da rapporto sorto prima del
30.06.2020 e durante la gestione , è a carico di quest'ultimo, senza che rilevi la facoltà di Pt_1
restituire o meno i beni prevista alla fine del periodo contrattualmente pattuito.-
3--Dovuti gli importi per le tasse automobilistiche: € 414,25 per il pagamento della tassa automobilistica anno 2019 relativamente al pulmino tg. FM402KG (v. doc. 5: segnalazione irregolarità pagamento del 10.6.21 ed avvenuto pagam. nel 2021 ); € 825,08 per omesso pagamento tassa automobilistica anno 2017 ed € 872,14 per omesso pagamento tassa automobilistica anno 2018 dei pulmini tg FM403KG e FM402KG e di cui rispettivamente alle cartelle di pagamento n. 048 2020 00136700 66 000 (doc. 14 fasc mon.) e n. 048 2021 00213097 00
000 (doc. 15 fasc. mon.).- Trattasi di tasse automobilistiche , riferite ad anni della gestione e Pt_1
non pagate, come evidente dalle comunicazioni e cartelle di pagamento allegate.- L'opponente eccepisce che sarebbero state oggetto di una asserita compensazione -oggetto di accordo tra le parti-. In merito si osserva (e il dato è assorbente) che la circostanza eccepita contraddice i precisi patti di cui alla scrittura allegata e sottoscritta dalle parti, e sconta il divieto di prova testimoniale di cui all'art 2722 cc .
4--Dovuto l'importo di € 968,45 (€ 965,95 oltre commissione di € 2,50) a titolo di pagamento del canone annuale di affitto del campo: ciò risulta, sia dal doc. 6 fasc monit : bollettino di pagamento del 14.9.21 che comprova l'avvenuto pagamento, sia dalla documentazione integrativa prodotta dall'opposta, in particolare dal doc. 2: avviso di pagamento in data 14.02.2018 della Regione
Liguria dell'importo di € 965,95, emesso per tale titolo e riferito all'anno 2018 ; è debito quindi sorto e maturato durante la gestione .- Il credito è pertanto provato e dovuto;
né l'opponente Pt_1
ha allegato ancor prima che provato alcun fatto impeditivo, estintivo e/o modificativo dell'obbligazione.
5-- Dovuto l'importo di € 336,14 per le certificazioni uniche redatte, compilate ed inviate, relative ai redditi percepiti dai professionisti nell'anno 2020 – al costo di € 6,59 per ogni singolo CDU:
trattasi della parte riferita al periodo di gestione e quindi di sua competenza;
l'attività venne Pt_1
espletata dal consulente dell'associazione nel periodo Dott. .- Dovuta anche la quota Persona_1
parte pari al 50% del credito richiesto dalla medesima quale compenso professionale: questo, pari ad € 600,00 (v. doc. 8 fasc mon. e doc. 3), correttamente è stato suddiviso tra il (per la Pt_1
redazione dei CDU fino alla propria gestione) e il (per la redazione dei CDU dal momento CP_2
del subentro), e quindi dovuto dal nella misura di € 300,00, non rilevando sotto tale ultimo Pt_1
profilo, come si vedrà, il fatto che l'incarico sia stato conferito dal , posta la necessità della CP_2 relativa attività (elaborazione ed invio CDU) riferita anche all'anno precedente di gestione Pt_1
(ed infatti non svolta dal precedente consulente: v deposiz. Martelli).-
Quanto sopra risulta dalla documentazione allegata (v doc. 10 e doc 8 fasc mon., doc. 3 fasc opposta) e dalle concordanti deposizioni dei testi escussi).-
V. depos. : “…Mi viene mostrato il doc. 10 fasc monitorio;
si tratta di un Parte_2
prospetto fatto da me su richiesta di;
ricordo che c'erano questi 91 CDU da fare indicati CP_2
nel prospetto, che prima e cioè gli anni precedenti faceva il commercialista di;
poiché Pt_1
facevo io i pagamenti conoscevo e avevo la documentazione cioè i bonifici che poi davo al
commercialista – mi pare si chiamasse martelli;
per questo posso dire che c'erano da fare questi
CDU indicati nel prospetto. I calcoli indicati nel prospetto li ho fatti come segue: nell'arco
dell'anno solare ricordo che è entrato come presidente, io ho preso gli importi dei CP_2
giocatori, ho visto quelli fatti prima dell'entrata di e questi li ho imputati a torrice;
poi CP_2
circa i giocatori rimasti per tutta la gestione sia torrice che i relativi pagamenti li ho CP_2
imputati in parte all'uno e in parte all'altro al 50%, come indicati da prospetto . Gli altri, sempre
indicati nel prospetto, erano riferiti alla gestione torrice.- Facendo i pagamenti sapevo che
l'importo di € 6,59 – indicato in prospetto- era il costo della singola CDU per la commercialista
” Per_2
V depos. , consulente del lavoro dell'associazione:_ “……mi viene mostrato il doc. 10 Persona_1
che è estratto dei CUD inviati;
sono a conoscenza della circostanza in quanto mi venne richiesto da
parte del sig di compilare le certificazioni uniche di 91 collaboratori sportivi, ovvero di CP_2
quelle indicate nel doc. 10 (fasc opposta)...mi pare che il costo per ciascuna certificazione fosse di
€ 6,59 come indicato nel doc. 10 (fasc opposta). ... Ricordo di essere comunque stata pagata dal
.. L'incarico per i CUD sopra indicati me lo aveva conferito il sig. , in quanto Per_3 CP_2
risultava in difficolta perché per l'anno 2020 avrebbe dovuto adempiere all'invio delle
certificazioni. I CUD si elaborano infatti nell'anno in corso e certificano i redditi percepiti dagli
interessati nell'anno precedente, come avviene di regola” Ciò risulta infatti confermato dal teste che precisa : “...svolgevo attività per il club Testimone_1
tenendo la contabilità fino al 2017 circa, successivamente ho fatto solo dichiarazioni redditi,
liquidazione iva ed i CUD, ciò solo fino al 2020. Per il 2020 ricordo che ne occupò altro
consulente. Ricordo che per l'anno 2020 mi richiesero a fine 2020, persone dell'associazione mi
pare il dott , se potevo occuparmi dei cud riferiti al 2020 cioè riferiti all'anno di imposta Per_4
2020 e io gli risposi che non li avrei fatti in quanto non mi avevano ancora pagato per il pregresso
ed inoltre non c'era più la figura di riferimento dell'associazione sig ” Pt_1
6--Dovuti gli importi a titolo di sanzioni/interessi per irregolarità fiscali nelle dichiarazioni reddituali riferite espressamente ad anni della gestione , recate e comprovate dalle Pt_1
comunicazioni dell'agenzia delle entrate sub doc. 7 e doc. 12 fasc monit., che espressamente indicano il titolo e la causale: la prima in “ errori nella dichiaraz. Mod 770/2018” con addebito dell'importo di € 26,67 , e la seconda in quanto la “dichiarazione modello REDDITI 2019 presenta
gli errori che sono evidenziati nelle pagine che seguono” con conseguente addebito dell'importo di
€ 47,45 .- Entrambi sono quindi imputabili alla gestione societaria del .- Le censure in tal Pt_1
Co senso svolte da quest'ultimo -ovvero che si riferirebbero ad -sono infondate.-
7--Dovuto l'importo di € 287,84 recato dalla cartella pagamento dell'agenzia delle entrate sub doc.
13 fasc mon. per tardivo, insufficiente versamento anno 2013 – ruolo reso esecutivo il 22.4.21; in particolare come indicato espressamente a pag.6 della cit .cartella, ciò è riferito a “iscriz effettuata
ai sensi dell'art….di sanzione ed interessi dovuti per il tardivo versamento della seconda rata
relativa alla definizione dell'atto TL3A43300784/2018 ” . Importo quindi evidentemente maturato e riferito alla gestione societaria del e quindi dovuto da parte opponente.- . Pt_1
8--Dovuti gli importi recati dalle cartelle di pagamento sub doc. 9 e doc. 11 fasc. mon.
rispettivamente di € 4.689,81 ed € 1.503,93.-
Si tratta di cartelle di pagamento per debiti erariali maturati nel 2014 (€ 4.689,81 per decadenza rateazione ist. definitori relativi all'anno 2014 - cartella di pagamento n. 048 2022 00003384 78 000
– ed € 1.503,93 per tardivo/insufficiente versamento tributi erariali relativi ad anno 2014 - cartella di pagamento n. 048 2022 0004811475000) e di cui il , dopo aver chiesto la relativa Pt_1
rateazione dell'importo dovuto, ha omesso il versamento di una rata. In particolare, come risultato anche dalla espletata istruttoria orale, le cit. cartelle sono state emesse a causa di un errato pagamento (omesso versamento della terza rata) imputabile alla gestione del . L'omesso Pt_1
versamento della terza rata ha comportato che tutti i successivi pagamenti siano stati calcolati dall'Agenzia delle Entrate come tardivi in quanto sono stati imputati alla rata di pagamento precedente;
ed è risultato che a causa quindi di detto mancato versamento della terza rata, sono conseguiti la decadenza dalla rateazione disposta dall'agenzia delle entrate ed i relativi interessi e sanzioni di cui al doc. 11.-
Ciò è stato ben precisato dai testi escussi:-
V deposiz. : “... nell'esercizio delle mie mansioni avevo a disposizione la Parte_2
documentazione passata dal commercialista all'epoca ed in particolare gli F24 da pagare Tes_1
anche per il 2014; non sapevo che era stata fatta la rateazione, però io pagavo gli F24 – come il
resto della fatture ed altro- su ordine di torrice allora presidente. Nel periodo di pandemia una rata
presumo sia la terza di questa rateazione non venne pagata non per scelta mia ma è stata messa
alla fine di tutti gli F24 della altre rate, la motivazione non la so ma così mi è stato detto di fare da
torrice.- La cartella che mi viene mostrata doc. 9 fasc monitorio è riferita a questa rata non pagata.
…preciso che fu torrice a darmi l'ok per questi pagamenti di F24 riferiti alla rateazione, di ciò
sono certo e cioè che era torrice a gestirli in quel momento. …ricordo che la gestione di questa
rateazione del 2014 era fatta dal torrice . … dal ritardo del pagamento della terza rata è poi
arrivata una cartella di pagamento sub doc 9 che mi è stata rammostrata”
CP_ v. deposiz. commercialista del da dicembre 2020 e che curò anche la Per_4 CP_1
cessione da a e partecipato alle trattative di questa come consulente di parte del Pt_1 CP_2
: “....si trattava di una rateazione dell'iva non pagata dalla gestione torrice riferita al 2014; CP_2
era stato poi notificato un accertamento e richiesto un pagamento rateale da parte del club in
persona allora del torrice;
la rateazione infatti venne richiesta dalla gestione del torrice. La cartella sub doc. 9 fasc opposta che mi viene rammostrata venne emessa per un mancato
pagamento di una rata del piano di rateazione iva 2014 di competenza della precedente gestione .
Ciò risulta infatti dalla causale indicata in cartella ovvero “ decadenza rateazione accertamento
definitivo anno 2014”.- Ricordo che la rata di circa 3500,00 euro è poi aumentata di interessi e
sanzioni.- …..si tratta della rata riferita al piano di rateazione di cui parlavo sopra, rata che causa
covid fu prorogata di legge dall'originaria scadenza del 30.4.20 al 16.9.20. Si trattava di rata
riferita alla gestione del torrice;
noi infatti avevamo preso l'incarico, al momento del passaggio di
gestione Torrice/Saracco, di fare un controllo di gestione ricapitolando l'iva non pagata negli anni
pregressi, non ancora accertata. Mentre invece l' iva 13/14 era già accertata e quindi già di
competenza del torrice”.-
Sulla scorta di quanto sopra risultano quindi infondate le censure svolte dall'opponente: sia quella per cui gli importi di cui alla cartella deriverebbero dall'omesso versamento di una delle rate il cui pagamento era previsto per l'anno 2021 e di competenza pertanto della gestione (posto che CP_2
come sopra visto ciò è derivato dall'omesso versamento della terza rata di competenza gestione
); sia quella per cui dette cartelle di pagamento si riferirebbero all'Iva ed oggetto quindi Pt_1
degli specifici accordi tra le parti di cui alla scrittura sottoscritta (posto che come bene spiegato dai testi escussi si tratta di Iva già corrisposta in modo irregolare ed inesatto dal;
in particolare Pt_1
iva già accertata: v deposiz. Canepa).
L'importo pertanto complessivamente dovuto dal , pari alla somma di tutti le singole poste Pt_1
sopra indicate ed esaminate, è pari ad € 11.404,89.-
Non risulta invece dovuto, in quanto non provato, l'asserito debito riferito alle competenze e compenso professionale dell'Arch. di cui alla ft. n. 18/14 di € 2.538,00 ed alla notula Per_5
proforma n. 118/20 di € 27.650,00 , quest'ultima peraltro neppure allegata.-
A fronte delle contestazioni dell'opponente , tra cui quella di non conferito alcun incarico professionale all'Arch. le allegazioni dell'opposta (v doc. 16 fasc mon., 4 e 5), Per_5
consistenti in una semplice parcella e due comunicazioni prive di data certa di ricezione e contenenti generici richiami a prestazioni professionali, di per sé nessuna prova forniscono sull'incarico conferito, sull'attività espletata dal professionista e sul conseguente asserito credito maturato da quest'ultimo e richiesto all'associazione, di cui dovrebbe risponderne il .- Pt_1
Il doc. 16 è una semplice parcella per importo di € 2138,00 recante un generico “acconto competenze progetti e pratiche varie”; il doc 4 è una comunicazione parimenti generica che reca solo il richiamo alla succitata parcella e ad una notula proforma n. 118/20 di € 27.650,00 – senza peraltro allegarla- e priva di alcun riferimento specifico o indicazione di determinate prestazioni ma contenente solo lo stesso generico richiamo a “prestazioni professionali per progetti pratiche edilizie consulenze varie”; e il doc. 5 è una comunicazione anch'essa priva di data certa di ricezione (come le precedenti) e contenente un mero elenco di documenti “da produrre ai fini del rilascio del certificato di abitabilità”.-Nè l'opposta ha nel corso del giudizio prodotto documentazione integrativa o dedotto e specificato, ancor prima che provato, l'incarico conferito,
l'oggetto dello stesso e/o di quali attività o prestazioni si trattasse, il loro effettivo svolgimento ed il conseguente credito per esse maturato dal professionista, che rimane pertanto privo di ogni supporto probatorio, dovendo qui ribadirsi il giudizio di inammissibilità sull'unico capitolo di prova dedotto,
di per sé irrilevante ai fini di quanto sopra.-
Nè ovviamente può soccorrere sotto il profilo probatorio la scrittura allegata la quale richiama debiti che, ove contestati (come nel caso in esame), devono nel presente giudizio essere provati, prima ancora che imputati all'una o all'altra gestione;
e tale prova non è stata fornita.
Alla luce di quanto sopra, il credito dell'opposta risulta provato nella complessiva misura di €
11.404,89, dovuto dall'opponente, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Atteso il parziale accoglimento dell'opposizione (e quindi la soccombenza solo parziale), e la differenza tra l'importo ingiunto e l'importo riconosciuto, le spese di lite
(sia della fase monitoria che della presente opposizione) vengono compensate per la metà ed il residuo, liquidato come in dispositivo, posto a carico dell'opponente.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda,
istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara tenuto e condanna l'opponente a pagare all'opposta l'importo di €
11.404,89, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.-
-Dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite (fase monitoria ed opposizione) e condanna l'opponente a corrispondere all'opposta il residuo che liquida: per la fase monitoria in €
143,00 per spese ed € 342,00 per compenso professionale oltre spese gen. 15%, cpa ed iva;
per il presente giudizio in € 2.538,50 per compenso professionale oltre spese gen. 15%, cpa ed iva, come per legge.-
Genova, 20.12.2025 Il Gop
Dott. Stefania Cozzani
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova -Sezione I -
In persona del G.O.P. Stefania Cozzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a RG 6598/2023 promossa da:
elett.te dom.to in Genova, Via alla Porta degli Archi 10/17 c/o lo Studio dell'Avv. Parte_1
NI ON che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione attore in opposizione contro
, in persona del l.r.p.t. , elett.te dom.ta in Genova, Controparte_1 Controparte_2
Corso Torino 14/6 c/o lo Studio dell'Avv. Mauro Barosso che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa costitutiva convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da note ex art 189 n. 1 cpc, depositate e da aversi ivi integralmente ritrascritte.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 1450/2023 di pagamento di € 41.592,89 oltre interessi e spese emesso dal
Tribunale di Genova in favore di , per debiti che il , in Controparte_1 Pt_1
qualità di presidente del fino al 2020, avrebbe contratto a nome e per conto CP_1
dell'associazione e che in virtù di scrittura privata dd 11.12.2020, si sarebbe espressamente obbligato a corrispondere, manlevando in ogni caso l'associazione.-
L'opponente eccepisce la insufficienza e inadeguatezza della documentazione allegata a fornire prova dei crediti azionati in via monitoria, contestando ogni singolo asserito debito, anche alla luce della scrittura allegata, e chiedendo quindi la revoca dell'opposto decreto e comunque dichiararsi che nulla è dovuto dal medesimo nei cf. dell'associazione.-
L'opposta costituendosi ha contestato integralmente l'opposizione svolta.-
Dall'espletata istruttoria documentale ed orale risulta quanto segue:_
Pacifico il passaggio e subentro nella qualità e carica di presidente della associazione tra il e Pt_1
il in data 28.11.20; in tale data infatti l'Assemblea dei Soci ha eletto, in qualità di nuovo CP_2
Presidente, il Sig. , mentre precedentemente era in carica quale Presidente l'attuale Controparte_2
opponente Sig. . Parte_1
A seguito della nomina del , e del relativo subentro, quest'ultimo e il CP_2 Pt_1
sottoscrivevano in data 11.12.2020 lo specifico accordo allegato sub doc. 1 fasc opposta.-
Con detto accordo il si impegnava espressamente a manlevare da tutti i Pt_1 CP_1
“debiti sorti anteriormente, o derivanti da situazioni di fatto e di diritto anteriori al 30.06.2020,
anche se accertati e/o azionati anche in seguito”.
L'accordo testualmente in più clausole, prevede (v. cit. doc. 1) che :
Art. 9 - “Il signor garantisce l'inesistenza di debiti verso fornitori, e prestatori di servizi, Pt_1
anche sportivi, di ogni genere e natura, ivi comprendendo le utenze relative alla s.s. 2019/2020 sino
al limite del 30.06.2020 ed alle precedenti”;
Art. 11 - “Le parti concordano che eventuali debiti pagati dal successivamente alla data CP_1
odierna e riferiti alla s.s. 2019/2020 sino al limite del 30.06.2020 ed alle precedenti saranno posti a
carico del signor , come da clausola c.2 di cui all'accordo preliminare e come da successiva Pt_1
clausola n. 19”;
Art. 15 – “Il signor si impegna a manlevare personalmente la ed Pt_1 Controparte_1
il signor dal pagamento di eventuali debiti maturati o in ogni caso inerenti il Controparte_2
periodo antecedente al 30.6.2020”;
Art. 19 – “I Signori e ribadiscono che sono esclusi dall'intesa i debiti sorti Pt_1 CP_2
anteriormente, o derivanti da situazioni di fatto e di diritto anteriori al 30.06.2020, anche se accertati e/o azionati anche in seguito, i quali rimangono a carico del signor , ad eccezione Pt_1
di quanto previsto dai precedenti punti 5 e 10. Il signor , a tale fine, si obbliga, in ogni caso, Pt_1
a sollevare e manlevare la ed il signor da tutti gli oneri Controparte_1 Controparte_2
di qualunque natura, anche sportiva e disciplinare, che per ogni e qualsivoglia ragione e/o titolo
dovessero gravare sulla e/o sul signor per fatti e/o atti Controparte_1 Controparte_2
anteriori al 30.06.2020 e comunque riconducibili all'attività della Controparte_1
antecedente al 30.06.2020”
Atteso quanto sopra pacificamente risultante dall'accordo intercorso , è evidente l'obbligo espressamente assunto dal (peraltro discendente ex lege v. art 38 cc) di corrispondere Pt_1
quanto dovuto per i relativi debiti maturati in tale periodo durante la sua gestione della società
sportiva ovviamente se e nella misura in cui essi risultino provati nella loro sussistenza e CP_1
consistenza (profilo che verrà esaminato distintamente per ciascun asserito debito).-
Sono quindi irrilevanti le considerazioni dell'opponente circa il fatto che le associazioni non riconosciute rispondano delle obbligazioni contratte in primo luogo con il proprio patrimonio fondo comune e solo qualora questo non sia sufficiente, rispondano il presidente e i membri del Consiglio
Direttivo con il loro patrimonio, posto che ciò è contraddetto dal dettato della legge (v cit art 38 cc;
v. Cass. n. 24874/2019), che prevede che la responsabilità personale e solidale di cui all'art. 38
c.c. abbia carattere accessorio e non sussidiario rispetto alla responsabilità dell'associazione stessa.
Il presidente in carica di una associazione pertanto è responsabile della gestione economica e finanziaria della stessa e di tutto ciò che ne consegue, nonché ovviamente delle obbligazioni assunte durante la propria gestione, anche a carica cessata.-
Quanto ai singoli debiti che formano l'importo ingiunto, dalla espletata istruttoria documentale ed orale, risultano provati e quindi dovuti i seguenti:
1--- L'importo di € 215,26 , recato dalle fatture nn. 2714/2018 e 3435/2019 di Vampa Estintori
S.r.l., (docc. 2 e 3 fascicolo monitorio); trattasi di debiti risalenti ad anni di gestione ed a Pt_1
periodo antecedente al 30.06.2020 .- Di essi non viene contestato il titolo bensì eccepito l'intervenuto pagamento a mezzo contanti, che, oltrechè non provato, dovendo ribadirsi il giudizio di inammissibilità del relativo capitolo di prova del tutto generico, risulta altresì contraddetto dalla stessa allegazione di parte attrice (v doc. 3 fasc oppon.), ovvero la comunicazione del 07.12.2022,
con la quale in riscontro ad un sollecito inviato venne contestato non l'avvenuto pagamento in contanti, bensì che la somma non fossero dovuta essendo stati gli estintori non acquistati ma solo lasciati a disposizione.- L'asserita circostanza poi che il non fosse stato notiziato, peraltro Pt_1
irrilevante, è contraddetta dal sollecito di pagamento invece inviato al (v. doc. 17 fasc. Pt_1
mon.) in data 07.11.2022 con il quale veniva espressamente chiesto il rimborso di tali spese.
2---parimenti dovuto l'importo di € 917,87 (v doc. 4 fasc mon.: richiesta pagamento ed avvenuto pagamento ) ; trattasi, come espressamente risulta dalla documentazione allegata (cit. doc. 4) del saldo dell'impianto di illuminazione del campo sportivo, acquisto pacificamente effettuato durante la gestione del Sig. . Pt_1
Il contratto di noleggio operativo Grenke n. 136019594/136011273, con le conseguenti obbligazioni contrattuali, venne stipulato nel 2016 durante la gestione ed aveva ad oggetto la Pt_1
realizzazione e la messa in opera di tutto l'impianto di illuminazione del campo del CP_1
comprensivo di tutte le luci ed elementi accessori. Trattasi pertanto di rapporto giuridico giuridico sorto durante la gestione con la conseguente obbligazione (seppure alternativa) prevista e Pt_1
derivante dal contratto , assunta nel detto periodo ed in capo quindi al ai sensi della cit. Pt_1
clausola 19 della scrittura del 11.12.2020 (v doc. 1) .-
Il relativo debito quindi, derivante da obbligazione assunta e comunque da rapporto sorto prima del
30.06.2020 e durante la gestione , è a carico di quest'ultimo, senza che rilevi la facoltà di Pt_1
restituire o meno i beni prevista alla fine del periodo contrattualmente pattuito.-
3--Dovuti gli importi per le tasse automobilistiche: € 414,25 per il pagamento della tassa automobilistica anno 2019 relativamente al pulmino tg. FM402KG (v. doc. 5: segnalazione irregolarità pagamento del 10.6.21 ed avvenuto pagam. nel 2021 ); € 825,08 per omesso pagamento tassa automobilistica anno 2017 ed € 872,14 per omesso pagamento tassa automobilistica anno 2018 dei pulmini tg FM403KG e FM402KG e di cui rispettivamente alle cartelle di pagamento n. 048 2020 00136700 66 000 (doc. 14 fasc mon.) e n. 048 2021 00213097 00
000 (doc. 15 fasc. mon.).- Trattasi di tasse automobilistiche , riferite ad anni della gestione e Pt_1
non pagate, come evidente dalle comunicazioni e cartelle di pagamento allegate.- L'opponente eccepisce che sarebbero state oggetto di una asserita compensazione -oggetto di accordo tra le parti-. In merito si osserva (e il dato è assorbente) che la circostanza eccepita contraddice i precisi patti di cui alla scrittura allegata e sottoscritta dalle parti, e sconta il divieto di prova testimoniale di cui all'art 2722 cc .
4--Dovuto l'importo di € 968,45 (€ 965,95 oltre commissione di € 2,50) a titolo di pagamento del canone annuale di affitto del campo: ciò risulta, sia dal doc. 6 fasc monit : bollettino di pagamento del 14.9.21 che comprova l'avvenuto pagamento, sia dalla documentazione integrativa prodotta dall'opposta, in particolare dal doc. 2: avviso di pagamento in data 14.02.2018 della Regione
Liguria dell'importo di € 965,95, emesso per tale titolo e riferito all'anno 2018 ; è debito quindi sorto e maturato durante la gestione .- Il credito è pertanto provato e dovuto;
né l'opponente Pt_1
ha allegato ancor prima che provato alcun fatto impeditivo, estintivo e/o modificativo dell'obbligazione.
5-- Dovuto l'importo di € 336,14 per le certificazioni uniche redatte, compilate ed inviate, relative ai redditi percepiti dai professionisti nell'anno 2020 – al costo di € 6,59 per ogni singolo CDU:
trattasi della parte riferita al periodo di gestione e quindi di sua competenza;
l'attività venne Pt_1
espletata dal consulente dell'associazione nel periodo Dott. .- Dovuta anche la quota Persona_1
parte pari al 50% del credito richiesto dalla medesima quale compenso professionale: questo, pari ad € 600,00 (v. doc. 8 fasc mon. e doc. 3), correttamente è stato suddiviso tra il (per la Pt_1
redazione dei CDU fino alla propria gestione) e il (per la redazione dei CDU dal momento CP_2
del subentro), e quindi dovuto dal nella misura di € 300,00, non rilevando sotto tale ultimo Pt_1
profilo, come si vedrà, il fatto che l'incarico sia stato conferito dal , posta la necessità della CP_2 relativa attività (elaborazione ed invio CDU) riferita anche all'anno precedente di gestione Pt_1
(ed infatti non svolta dal precedente consulente: v deposiz. Martelli).-
Quanto sopra risulta dalla documentazione allegata (v doc. 10 e doc 8 fasc mon., doc. 3 fasc opposta) e dalle concordanti deposizioni dei testi escussi).-
V. depos. : “…Mi viene mostrato il doc. 10 fasc monitorio;
si tratta di un Parte_2
prospetto fatto da me su richiesta di;
ricordo che c'erano questi 91 CDU da fare indicati CP_2
nel prospetto, che prima e cioè gli anni precedenti faceva il commercialista di;
poiché Pt_1
facevo io i pagamenti conoscevo e avevo la documentazione cioè i bonifici che poi davo al
commercialista – mi pare si chiamasse martelli;
per questo posso dire che c'erano da fare questi
CDU indicati nel prospetto. I calcoli indicati nel prospetto li ho fatti come segue: nell'arco
dell'anno solare ricordo che è entrato come presidente, io ho preso gli importi dei CP_2
giocatori, ho visto quelli fatti prima dell'entrata di e questi li ho imputati a torrice;
poi CP_2
circa i giocatori rimasti per tutta la gestione sia torrice che i relativi pagamenti li ho CP_2
imputati in parte all'uno e in parte all'altro al 50%, come indicati da prospetto . Gli altri, sempre
indicati nel prospetto, erano riferiti alla gestione torrice.- Facendo i pagamenti sapevo che
l'importo di € 6,59 – indicato in prospetto- era il costo della singola CDU per la commercialista
” Per_2
V depos. , consulente del lavoro dell'associazione:_ “……mi viene mostrato il doc. 10 Persona_1
che è estratto dei CUD inviati;
sono a conoscenza della circostanza in quanto mi venne richiesto da
parte del sig di compilare le certificazioni uniche di 91 collaboratori sportivi, ovvero di CP_2
quelle indicate nel doc. 10 (fasc opposta)...mi pare che il costo per ciascuna certificazione fosse di
€ 6,59 come indicato nel doc. 10 (fasc opposta). ... Ricordo di essere comunque stata pagata dal
.. L'incarico per i CUD sopra indicati me lo aveva conferito il sig. , in quanto Per_3 CP_2
risultava in difficolta perché per l'anno 2020 avrebbe dovuto adempiere all'invio delle
certificazioni. I CUD si elaborano infatti nell'anno in corso e certificano i redditi percepiti dagli
interessati nell'anno precedente, come avviene di regola” Ciò risulta infatti confermato dal teste che precisa : “...svolgevo attività per il club Testimone_1
tenendo la contabilità fino al 2017 circa, successivamente ho fatto solo dichiarazioni redditi,
liquidazione iva ed i CUD, ciò solo fino al 2020. Per il 2020 ricordo che ne occupò altro
consulente. Ricordo che per l'anno 2020 mi richiesero a fine 2020, persone dell'associazione mi
pare il dott , se potevo occuparmi dei cud riferiti al 2020 cioè riferiti all'anno di imposta Per_4
2020 e io gli risposi che non li avrei fatti in quanto non mi avevano ancora pagato per il pregresso
ed inoltre non c'era più la figura di riferimento dell'associazione sig ” Pt_1
6--Dovuti gli importi a titolo di sanzioni/interessi per irregolarità fiscali nelle dichiarazioni reddituali riferite espressamente ad anni della gestione , recate e comprovate dalle Pt_1
comunicazioni dell'agenzia delle entrate sub doc. 7 e doc. 12 fasc monit., che espressamente indicano il titolo e la causale: la prima in “ errori nella dichiaraz. Mod 770/2018” con addebito dell'importo di € 26,67 , e la seconda in quanto la “dichiarazione modello REDDITI 2019 presenta
gli errori che sono evidenziati nelle pagine che seguono” con conseguente addebito dell'importo di
€ 47,45 .- Entrambi sono quindi imputabili alla gestione societaria del .- Le censure in tal Pt_1
Co senso svolte da quest'ultimo -ovvero che si riferirebbero ad -sono infondate.-
7--Dovuto l'importo di € 287,84 recato dalla cartella pagamento dell'agenzia delle entrate sub doc.
13 fasc mon. per tardivo, insufficiente versamento anno 2013 – ruolo reso esecutivo il 22.4.21; in particolare come indicato espressamente a pag.6 della cit .cartella, ciò è riferito a “iscriz effettuata
ai sensi dell'art….di sanzione ed interessi dovuti per il tardivo versamento della seconda rata
relativa alla definizione dell'atto TL3A43300784/2018 ” . Importo quindi evidentemente maturato e riferito alla gestione societaria del e quindi dovuto da parte opponente.- . Pt_1
8--Dovuti gli importi recati dalle cartelle di pagamento sub doc. 9 e doc. 11 fasc. mon.
rispettivamente di € 4.689,81 ed € 1.503,93.-
Si tratta di cartelle di pagamento per debiti erariali maturati nel 2014 (€ 4.689,81 per decadenza rateazione ist. definitori relativi all'anno 2014 - cartella di pagamento n. 048 2022 00003384 78 000
– ed € 1.503,93 per tardivo/insufficiente versamento tributi erariali relativi ad anno 2014 - cartella di pagamento n. 048 2022 0004811475000) e di cui il , dopo aver chiesto la relativa Pt_1
rateazione dell'importo dovuto, ha omesso il versamento di una rata. In particolare, come risultato anche dalla espletata istruttoria orale, le cit. cartelle sono state emesse a causa di un errato pagamento (omesso versamento della terza rata) imputabile alla gestione del . L'omesso Pt_1
versamento della terza rata ha comportato che tutti i successivi pagamenti siano stati calcolati dall'Agenzia delle Entrate come tardivi in quanto sono stati imputati alla rata di pagamento precedente;
ed è risultato che a causa quindi di detto mancato versamento della terza rata, sono conseguiti la decadenza dalla rateazione disposta dall'agenzia delle entrate ed i relativi interessi e sanzioni di cui al doc. 11.-
Ciò è stato ben precisato dai testi escussi:-
V deposiz. : “... nell'esercizio delle mie mansioni avevo a disposizione la Parte_2
documentazione passata dal commercialista all'epoca ed in particolare gli F24 da pagare Tes_1
anche per il 2014; non sapevo che era stata fatta la rateazione, però io pagavo gli F24 – come il
resto della fatture ed altro- su ordine di torrice allora presidente. Nel periodo di pandemia una rata
presumo sia la terza di questa rateazione non venne pagata non per scelta mia ma è stata messa
alla fine di tutti gli F24 della altre rate, la motivazione non la so ma così mi è stato detto di fare da
torrice.- La cartella che mi viene mostrata doc. 9 fasc monitorio è riferita a questa rata non pagata.
…preciso che fu torrice a darmi l'ok per questi pagamenti di F24 riferiti alla rateazione, di ciò
sono certo e cioè che era torrice a gestirli in quel momento. …ricordo che la gestione di questa
rateazione del 2014 era fatta dal torrice . … dal ritardo del pagamento della terza rata è poi
arrivata una cartella di pagamento sub doc 9 che mi è stata rammostrata”
CP_ v. deposiz. commercialista del da dicembre 2020 e che curò anche la Per_4 CP_1
cessione da a e partecipato alle trattative di questa come consulente di parte del Pt_1 CP_2
: “....si trattava di una rateazione dell'iva non pagata dalla gestione torrice riferita al 2014; CP_2
era stato poi notificato un accertamento e richiesto un pagamento rateale da parte del club in
persona allora del torrice;
la rateazione infatti venne richiesta dalla gestione del torrice. La cartella sub doc. 9 fasc opposta che mi viene rammostrata venne emessa per un mancato
pagamento di una rata del piano di rateazione iva 2014 di competenza della precedente gestione .
Ciò risulta infatti dalla causale indicata in cartella ovvero “ decadenza rateazione accertamento
definitivo anno 2014”.- Ricordo che la rata di circa 3500,00 euro è poi aumentata di interessi e
sanzioni.- …..si tratta della rata riferita al piano di rateazione di cui parlavo sopra, rata che causa
covid fu prorogata di legge dall'originaria scadenza del 30.4.20 al 16.9.20. Si trattava di rata
riferita alla gestione del torrice;
noi infatti avevamo preso l'incarico, al momento del passaggio di
gestione Torrice/Saracco, di fare un controllo di gestione ricapitolando l'iva non pagata negli anni
pregressi, non ancora accertata. Mentre invece l' iva 13/14 era già accertata e quindi già di
competenza del torrice”.-
Sulla scorta di quanto sopra risultano quindi infondate le censure svolte dall'opponente: sia quella per cui gli importi di cui alla cartella deriverebbero dall'omesso versamento di una delle rate il cui pagamento era previsto per l'anno 2021 e di competenza pertanto della gestione (posto che CP_2
come sopra visto ciò è derivato dall'omesso versamento della terza rata di competenza gestione
); sia quella per cui dette cartelle di pagamento si riferirebbero all'Iva ed oggetto quindi Pt_1
degli specifici accordi tra le parti di cui alla scrittura sottoscritta (posto che come bene spiegato dai testi escussi si tratta di Iva già corrisposta in modo irregolare ed inesatto dal;
in particolare Pt_1
iva già accertata: v deposiz. Canepa).
L'importo pertanto complessivamente dovuto dal , pari alla somma di tutti le singole poste Pt_1
sopra indicate ed esaminate, è pari ad € 11.404,89.-
Non risulta invece dovuto, in quanto non provato, l'asserito debito riferito alle competenze e compenso professionale dell'Arch. di cui alla ft. n. 18/14 di € 2.538,00 ed alla notula Per_5
proforma n. 118/20 di € 27.650,00 , quest'ultima peraltro neppure allegata.-
A fronte delle contestazioni dell'opponente , tra cui quella di non conferito alcun incarico professionale all'Arch. le allegazioni dell'opposta (v doc. 16 fasc mon., 4 e 5), Per_5
consistenti in una semplice parcella e due comunicazioni prive di data certa di ricezione e contenenti generici richiami a prestazioni professionali, di per sé nessuna prova forniscono sull'incarico conferito, sull'attività espletata dal professionista e sul conseguente asserito credito maturato da quest'ultimo e richiesto all'associazione, di cui dovrebbe risponderne il .- Pt_1
Il doc. 16 è una semplice parcella per importo di € 2138,00 recante un generico “acconto competenze progetti e pratiche varie”; il doc 4 è una comunicazione parimenti generica che reca solo il richiamo alla succitata parcella e ad una notula proforma n. 118/20 di € 27.650,00 – senza peraltro allegarla- e priva di alcun riferimento specifico o indicazione di determinate prestazioni ma contenente solo lo stesso generico richiamo a “prestazioni professionali per progetti pratiche edilizie consulenze varie”; e il doc. 5 è una comunicazione anch'essa priva di data certa di ricezione (come le precedenti) e contenente un mero elenco di documenti “da produrre ai fini del rilascio del certificato di abitabilità”.-Nè l'opposta ha nel corso del giudizio prodotto documentazione integrativa o dedotto e specificato, ancor prima che provato, l'incarico conferito,
l'oggetto dello stesso e/o di quali attività o prestazioni si trattasse, il loro effettivo svolgimento ed il conseguente credito per esse maturato dal professionista, che rimane pertanto privo di ogni supporto probatorio, dovendo qui ribadirsi il giudizio di inammissibilità sull'unico capitolo di prova dedotto,
di per sé irrilevante ai fini di quanto sopra.-
Nè ovviamente può soccorrere sotto il profilo probatorio la scrittura allegata la quale richiama debiti che, ove contestati (come nel caso in esame), devono nel presente giudizio essere provati, prima ancora che imputati all'una o all'altra gestione;
e tale prova non è stata fornita.
Alla luce di quanto sopra, il credito dell'opposta risulta provato nella complessiva misura di €
11.404,89, dovuto dall'opponente, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Atteso il parziale accoglimento dell'opposizione (e quindi la soccombenza solo parziale), e la differenza tra l'importo ingiunto e l'importo riconosciuto, le spese di lite
(sia della fase monitoria che della presente opposizione) vengono compensate per la metà ed il residuo, liquidato come in dispositivo, posto a carico dell'opponente.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda,
istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara tenuto e condanna l'opponente a pagare all'opposta l'importo di €
11.404,89, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.-
-Dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite (fase monitoria ed opposizione) e condanna l'opponente a corrispondere all'opposta il residuo che liquida: per la fase monitoria in €
143,00 per spese ed € 342,00 per compenso professionale oltre spese gen. 15%, cpa ed iva;
per il presente giudizio in € 2.538,50 per compenso professionale oltre spese gen. 15%, cpa ed iva, come per legge.-
Genova, 20.12.2025 Il Gop
Dott. Stefania Cozzani