Articolo 8 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 dicembre 1977
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Versione
14 novembre 1979
Art. 8.
Ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, la detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto stesso e' elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979.
Se il presupposto di applicazione dell'imposta si e' verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione del comma precedente si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta nonche' agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o d'ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa.
Gli immobili di proprieta' delle cooperative agricole e loro consorzi, quando ricorrono le condizioni indicate nell' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici sono esenti dall'imposta di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni.
La disposizione si applica anche agli immobili il cui imponibile non sia ancora divenuto definitivo; nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte, sovrattasse e penalita' eventualmente gia' pagate. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 novembre 1979, n. 126, (in G.U. 1a S.S. 13/11/1979, n. 310) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificate disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo".
Entrata in vigore il 14 novembre 1979
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