CASS
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2025, n. 36344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36344 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro nei confronti di: 1) TT AR, nato a [...] il [...]; 2) TT UR RE, nato a [...] il [...]; 3) TT IE AR, nato in [...] il [...]; 4) TT GI VO, nato in [...] il [...] 5) OC RE, nato a [...] il [...] (deceduto); 6) NE PI, nato a [...] il [...] nonché sui ricorsi proposti da: 7) IS US, nato a [...] il [...] 8) OR IE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 24/09/2024 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36344 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 30/09/2025 udito il difensore dei ricorrenti OR e IS, avv. US Belcastro, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
uditi i difensori degli altri imputati, avv. Maria Teresa ZAGARESE (per TT UR RE) e avv. CE Nicoletti (per TT IE AR, NE PI, TT GI VO, OC RE e TT AR), che hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/12/2017, il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro - per quanto qui specificamente rileva - condannava alla pena di giustizia NE PI, OR IE, IS US, TT IE AR, TT UR RE, TT AR, TT GI VO in relazione (come meglio rispettivamente specificato in rubrica) alla loro partecipazione L'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo A). Il G.u.p. condannava altresì alcuni dei predetti imputati in relazione ai reati di cui L'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ascritti al NE (capi F, G, H, I, J, K, L, M, N,0), al OR (capi C, D) e L'IS (capo C). In parziale accoglimento dei gravami proposti, la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 10/06/2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti del NE in ordine ai reati satellite a lui ascritti, essendo gli stessi estinti per prescrizione, e rideterminava la pena anche nei confronti del OR, ELIS e del OC, previa concessione di attenuanti generiche, confermando la sentenza impugnata quanto agli altri odierni ricorrenti. Tale decisione veniva parzialmente riformata da questa Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 15304 del 25/01/2021. In particolare, veniva annullata senza rinvio la condanna ELIS e del OR in ordine ai reati satellite loro ascritti, ormai estinti per prescrizione;
inoltre, la condanna di tutti gli odierni ricorrenti veniva annullata limitatamente al reato associativo di cui al capo A), con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. In sede di rinvio quest'ultima, con sentenza del 26/01/2022, assolveva tutti i predetti imputati dal reato associativo per non aver commesso il fatto. Tale decisione veniva integralmente annullata dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 5406 del 02/12/2022, dep. 2013, con rinvio ad altra Sezione della Corte calabrese. All'esito ELulteriore giudizio di rinvio, la Corte d'Appello ha nuovamente assolto dal reato sub A) i quattro RA TT, il NE ed il OC (quest'ultimo, decèduto prima della sentenza, ai sensi ELart. 129, comma 2, cod. 2 proc. pen.); quanto L'IS ed al OR, ha ridotto il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado (ovvero limitatamente alla residua imputazione di cui al capo A). 2. Avverso tale sentenza, nella parte in cui ha nuovamente assolto gli imputati (diversi dL'IS e al OR) dal reato associativo, propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazione, ai sensi ELart. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, degli episodi di cessione di sostanza stupefacente emersi a carico dei TT e del OC: episodi che, pur ritenuti inidonei a fondare la responsabilità dei predetti per il reato associativo, non potevano ritenersi penalmente irrilevanti. Al riguardo, il ricorrente deduce che la mancata contestazione di tali reati, con autonomi capi di imputazione, non poteva ritenersi ostativa alla diversa e meno grave qualificazione giuridica prospettata. ' 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazione, quanto alla responsabilità del NE per la partecipazione al sodalizio di cui al capo A), di tutti i fatti di reato ormai estinti per prescrizione: in particolare, delle condotte di cui ai capi M) e L), avendo la Corte territoriale ritenuto utili solo i fatti di reato di cui ai capi N), K), e O). Al riguardo, il ricorrente ripercorre le risultanze emerse in ordine alle predette due imputazioni asseritamente trascurate, valorizzando il ruolo di custode dello stupefacente svolto dal NE, uomo di fiducia del IA (soggetto posto in posizione apicale nell'associazione, ed ormai irrevocabilmente condannato). 3. Ricorrono per cassazione con unico atto il OR e l'IS, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge con riferimento alla illegittima reiterazione di percorsi argomentativi già tracciati nella sentenza oggetto del primo annullamento, e al travisamento di alcune prove. Si evidenzia che, nella seconda sentenza rescindente (che aveva annullato l'assoluzione di tutti gli imputati), era stata sottolineata la mancanza degli approfondimenti richiesti dalla prima sentenza di annullamento, quanto L'incidenza delle condotte di cui ai reati prescritti sub C) e D), e delle ulteriori acquisizioni intervenute: mancanza che, ad avviso dei ricorrenti, ha connotato anche la sentenza oggi impugnata, limitatasi ad un ampio richiamo delle risultanze già scrutinate dalla sentenza del G.u.p. (anch'essa ampiamente riportata, per lo più letteralmente, nella quasi totalità del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello). Si sottolinea quindi che, oltre ad essere connotata da un palese vizio motivazionale, la sentenza impugnata risulta aver violato l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., avendo riaffermato la 3 responsabilità dei ricorrenti senza addurre elementi diversi da quelli già cassati nei giudizi di legittimità (che avevano ovviamente avuto ad oggetto il compendio argomentativo unitario costituente la "doppia conforme" di condanna). In particolare, quanto ai rapporti complessivi con gli altri imputati, si censura tra l'altro: la immotivata valorizzazione, per le posizioni dei due ricorrenti, delle condotte di cui al capo B), alle quali essi erano pacificamente del tutto estranei (essendo emerso, a tutto concedere, la presenza del NE in Rossano durante le trattative finalizzate al narcotraffico); la mancata dimostrazione del contestato ruolo di intermediari da parte del OR e ELIS, essendo la Corte incorsa in un evidente vizio logico, nell'affermare circolarmente che il NE aveva esigenza di schermare i propri rapporti con terzi a fini di occultamento dei traffici illeciti, riguardanti il narcotraffico perché intercorsi con IA e SC, e che di tale illecita realtà i ricorrenti erano consapevoli dato il loro ruolo di intermediari;
l'ulteriore vizio logico insito nel valorizzare l'utilizzo della concessionaria di moto da parte del NE e dei correi del capo B, per le loro condotte ELaprile 2011 mai contestate ai ricorrenti, asserendo che anche gli incontri del NE con questi ultimi, tenutisi nel maggio 2012 (e che comunque erano culminati nell'effettivo, comprovato acquisto di un motociclo), rientravano nel modus operandi del sodalizio;
la mancata spiegazione del rilievo associativo attribuito, in termini apodittici, alle altre occasioni di contatto dei ricorrenti con il NE, monitorate nell'arco temporale di oltre un anno, intercorso tra i predetti episodi, senza che fossero mai emersi elementi di illiceità, anche considerando che - diversamente da quanto affermato in sentenza - i ricorrenti avevano avuto contatti con esponenti di vertice della consorteria rossanese in due sole occasioni (luglio e dicembre 2011). A proposito di tali due episodi, la difesa evidenzia - quanto al primo - l'estraneità del OR al colloquio tra IA, NE e MM, ed il fatto che il predetto ricorrente non aveva svolto alcuna funzione di intermediario (risultando irrilevante il fatto che l'IS, trovandosi altrove, aveva invitato il IA a rivolgersi al SANTOR0); quanto al secondo, cui l'IS era comunque estraneo, risultava inesplicata la rilevanza del fatto che il NE aveva incontrato il MM presso il frantoio del OR. In relazione al rilievo da attribuire in chiave associativa alle condotte sub C) e D), la difesa richiama le conclusioni liberatorie raggiunte dalla Corte territoriale quanto a tale ultimo reato. Quanto al capo C), si lamenta il mancato confronto con le censure difensive in ordine L'assenza di implicazioni associative a carico dei ricorrenti (mai nominati dai collaboratori di giustizia), lo scollamento della ricostruzione fattuale rispetto a quanto accertato anche dal G.u.p., nonché l'aver ignorato le indicazioni della sentenza rescindente. 4 La difesa lamenta poi - soprattutto nella prospettiva del necessario rafforzamento di una motivazione di condanna dopo una precedente assoluzione - la mancata considerazione di quanto riferito dal collaboratore RI (escusso in sede di rinnovazione istruttoria) in ordine al fatto di non conoscere l'IS, pur essendo egli al vertice ELassociazione rossanese. Quanto alla posizione del OR, la difesa censura la decisione della Corte di non consentire l'escussione sul punto ELRI, che comunque, nelle proprie precedenti dichiarazioni, aveva riferito di conoscere il ricorrente, ma di non essere a conoscenza di un suo coinvolgimento in vicende delittuose. Si evidenzia comunque che le immagini dei ricorrenti non figuravano tra quelle riconosciute dL'RI in sede di sommarie informazioni. 3.2. Vizio di motivazione con riferimento alla violazione della regola ELoltre ogni ragionevole dubbio. Al riguardo, la difesa richiama il rigetto della richiesta di misura cautelare a suo tempo formulata nei confronti di entrambi i ricorrenti, l'esito incompatibile delle varie decisioni succedutesi nel corso del processo, l'esclusione delle condotte sub D) dal panorama probatorio, l'assenza di certe indicazioni accusatorie dL'analisi dei rapporti dei ricorrenti con gli altri sodali, non emergendo in particolare - a tale ultimo proposito - alcuna funzione di intermediazione dei contatti del NE. Si evidenzia anche la violazione ELart. 192, comma 2, cod. proc. pen., e si censura il ricorso L'argomento secondo cui i ricorrenti "non potevano non sapere" le ragioni dei viaggi del NE e le esigenze di occultamento dei suoi rapporti. La difesa deduce che la regola ELoltre ogni ragionevole dubbio era stata violata anche quanto L'accertamento del fatto, non essendo stata spiegata la ragione per cui il coinvolgimento nel capo C) dovrebbe rilevare in chiave associativa. Si richiamano infine i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di riforma di una sentenza assolutoria, e l'alternanza di valutazioni ed esiti decisori registrata sulla base ELidentico materiale probatorio. 4. Con memorie ritualmente trasmesse, i difensori di TT IE Eduardo, TT UR RE, TT AR, TT GI VO, OC RE, nonché del VALLEARANCI, sollecitano una declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso del P.G., proposto per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati, aventi inoltre (quanto al VALLEARANCI) carattere reiterativo. 5. Con memorie tempestivamente trasmesse, il difensore degli imputati TT, NE e OC insistono per la reiezione del ricorso del Procuratore Generale. 6. Con memoria trasmessa il 25/09/2025, il Procuratore Generale sollecita il rigetto di tutti i ricorsi, ritenendo l'infondatezza delle censure proposte. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'odierno procedimento, ormai pendente per il solo reato di cui L'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (essendo tutti i reati satelliti già stati dichiarati estinti per prescrizione) torna per la terza volta L'attenzione di questo Collegio, dal momento che anche la sentenza emessa dopo il secondo annullamento con rinvio - con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la condanna emessa in primo grado quanto ai soli IS US e OR IE, assolvendo invece i RA TT, il NE ed il OC dal reato associativo di cui al capo A - è stata oggetto di distinti ricorsi per cassazione, proposti rispettivamente dal difensore ELIS e del OR (avverso la conferma della condanna), e dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro (avverso l'assoluzione dei predetti altri imputati). La sentenza oggetto delle odierne impugnazioni ha preso le mosse da un punto fermo, essendo stato "accertato in via definitiva in ragione ELirrevocabilità della sentenza di questa Corte di appello del 10/06/2019, che aveva operato in Rossano - sin dal 2003 - un'associazione dedita al narcotraffico, capeggiata da IA BE e LL RE e composta, tra gli altri, dal gioiese NE CE, che aveva ricoperto il ruolo di intermediario tra il gruppo dei rossanesi e gli acquirenti di stupefacenti residenti in altre regioni, tra cui PACE Santo, SC CE e SI AN, agendo al fine di assicurare forniture di stupefacente alla medesima consorteria attraverso canali di approvvigionamento extra regionali" (pag. 24 della sentenza). Come già accennato, la Corte territoriale è giunta a conclusioni divergenti quanto alla responsabilità degli altri imputati per il reato associativo, come rispettivamente contestata L'interno del capo A). In particolare, da un lato, è stata ritenuta adeguatamente comprovata la responsabilità ELIS e del OR (in relazione al loro ruolo di intermediari tra il NE e il IA, il MM e il DE MO, che gli odierni ricorrenti - secondo il capo di accusa - provvedevano ad allertare quando il NE si recava a Rossano per ragioni di narcotraffico). D'altro lato, la Corte d'Appello è pervenuta a conclusioni assolutorie - analogamente alla precedente sentenza emessa in sede di rinvio - quanto alla partecipazione al sodalizio sia del NE (tratto a giudizio quale custode dello stupefacente e uomo di fiducia del IA, per conto del quale provvedeva alle cessioni), sia dei RA TT e del OC (cui era stato contestato il ruolo di spacciatori al dettaglio nella piazza rossanese). All'esame dei ricorsi, proposti avverso tali differenti epiloghi decisori, saranno dedicati i paragrafi seguenti. 2. Il ricorso del Procuratore Generale è inammissibile. 6 2.1. Per ciò che riguarda la posizione del OC, deve osservarsi che il ricorso è affetto da originaria inammissibilità, risultando applicabile l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato nelle more sia deceduto, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame» (Sez. 6, n. 6427 de,I 04/01/2017, Bozzato, Rv. 269108 - 01). 2.2. Con riferimento alla posizione dei RA TT, il ricorso è manifestamente infondato. Nella prospettiva del P.G. ricorrente, si dovrebbe valorizzare, in questa fase e per la prima volta, quanto emerso nel corso ELattività investigativa circa l'attività di spaccio a carico dei predetti imputati, nei cui confronti non era stata peraltro formulata - come esplicitamente riconosciuto dalla stessa Corte territoriale - alcuna contestazione ai sensi ELart. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata). Al riguardo, viene in rilievo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «non v'è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio, specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera ELassociazione, di alcuno dei reati fine» (Sez. 6, n. 7893 del 06/12/2017, dep. 2018, Mira, Rv. 272269 - 01). Si tratta di un principio pianamente applicabile alla fattispecie in esame, nella quale gli episodi di spaccio evocati in ricorso non risultano minimamente contestati ai TT nella stringata imputazione di cui al capo A), nel quale si fa riferimento ai predetti imputati (oltre che al OC) quali soggetti "dediti tutti alla vendita al dettaglio, ossia allo spaccio sulla piazza rossanese, alle dipendenze di LL RE e, dopo la cattura, di IA BE". Solo per completezza, si evidenzia che il ricorrente non ha fornito indicazioni di sorta idonee a far ritenere che gli episodi di spaccio, evocati in ricorso, configurassero reati non ancora prescritti: pur trattandosi di vicende coeve a quelle, già definite con declaratoria di intervenuta estinzione del reato, contestate nel presente giudizio agli altri imputati. 2.3. L'impugnazione del Procuratore Generale risulta inammissibile anche quanto alla posizione del NE, perché ,(mancanza di specificità: difettando un adeguato confronto, da parte del ricorrente, con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata. Deve invero osservarsi, al riguardo, che la Corte d'Appello ha doverosamente preso in specifica e diffusa considerazione (pag. 31 segg.) le varie condotte 7 contestate al ricorrente ai sensi ELart. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella prospettiva di una eventuale valorizzazione, in chiave associativa, delle condotte medesime (non essendo ovviamente ostativa, a tale indagine, la già dichiarata estinzione dei reati per intervenuta prescrizione). All'esito di tale disamina, la Corte territoriale ha per un verso ritenuto fondate le censure difensive in ordine alla univocità e concludenza degli elementi acquisiti in ordine ai capi M), L), 3), F), G), H), I) della rubrica. Per altro verso, ha ritenuto insufficienti, per la conferma della responsabilità del NE quanto alla partecipazione al sodalizio, le sole condotte descritte ai residui capi K), N), O), consistenti in consegne di stupefacente su mandato del IA concentrate nel solo mese di ottobre 2011; in assenza di risultanze captative o di altri elementi a carico, la Corte territoriale ha escluso che tali "rapporti esclusivi e limitati nel tempo (malgrado la ben più prolungata esistenza della consorteria)" potessero fondare una conferma della condanna irrogata al NE, in primo grado, per il reato di cui al capo A (cfr. pag. 35 della sentenza impugnata). Al riguardo, il P.G. ricorrente ha sostenuto (pag. 5) che, nella valutazione che qui interessa, dovessero considerarsi anche i fatti di cui ai capi M) e L): tale prospettazione, peraltro, non è stata corredata da un adeguato confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha ritenuto, quanto al capo M), non dimostrata la condotta di spaccio per conto del duo IA - LE OS (pag. 32), mentre - in ordine al capo L) - la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza, a proposito delle conversazioni valorizzate, è stata considerata priva di tenuta logica (pag. 33). Il ricorrente si è invero limitato, su tali aspetti, a riproporre il costrutto accusatorio in termini sostanzialmente reiterativi, senza tra l'altro affrontare il profilo della concentrazione temporale degli episodi (essendo anche quelli di cui ai capi M e L avvenuti nel mese di ottobre 2011). Tutto ciò impone di fare applicazione ELindirizzo interpretativo, del tutto pacifico, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01). 3. I ricorsi proposti dL'IS e dal OR sono fondati. 3.1. Nel confermare la condanna per il reato associativo, pronunciata nei confronti dei predetti dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, la Corte d'Appello ha ritenuto (pag. 35 segg.) di poter superare i rilievi della prima sentenza rescindente (in sintesi, insufficienza degli elementi desumibili dai reati-satellite di cui ai capi C e D;
genericità del richiamo ai rapporti con gli altri sodali) con un percorso argomentativo volto, da un lato, a porre in una stretta correlazione il sequestro di hashish di cui al capo C), ascritto anche agli odierni ricorrenti e verificatosi in data 16/05/2012, con il sequestro di marijuana di cui al capo B), risalente al g 8 12/04/2011: correlazione ritenuta sussistente in ragione del modus operandi che accomunava le due vicende, nonostante l'IS ed il OR fossero estranei L'episodio sub B (a loro mai contestato). D'altro lato, la Corte territoriale ha ritenuto ulteriormente indicativi, a sostegno ELipotesi accusatoria, i contatti tenuti dai ricorrenti con il NE, il MM ed il DE MO nel periodo (oltre un anno) intercorso tra il sequestro di droga di cui al capo B) e quello di cui al capo C) (cfr. pag. 36 segg. della sentenza impugnata). 3.2. Come già accennato nelle pagine dedicate alla sintesi dei motivi di ricorso, tale prospettazione è stata censurata dalla difesa ELIS e del OR sotto una pluralità di profili. In particolare, la difesa ha tra l'altro posto in rilievo: che la sentenza non aveva rispettato i "paletti" fissati dalla prima sentenza rescindente;
che risultava manifestamente illogico valorizzare a carico dei ricorrenti, in chiave associativa, un episodio (il capo B) cui essi erano pacificamente del . tutto estranei;
che altrettanto censurabile risultava la valorizzazione delle conversazioni intercorse tra i ricorrenti ed altri imputati nell'ampio arco temporale intercorso dL'aprile 2011 (capo B) al maggio 2012 (capo C), perché dai dialoghi in questione non era emerso alcun elemento di rilievo penale, o comunque idoneo a convalidare l'ipotesi accusatoria;
che la piattaforma indiziaria presa in considerazione dalla sentenza impugnata risultava addirittura meno consistente di quella valorizzata dal giudice di primo grado, posto che gli elementi posti a sostegno del capo D (peraltro ascritto al solo OR) si erano rivelati inconsistenti ad avviso della stessa Corte territoriale. Ritiene peraltro il Collegio che una compiuta analisi volta a saggiare la capacità demolitoria di tali doglianze, rispetto al percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, sia a ben vedere ultronea. Appare invero preliminare ed assorbente l'assoluto silenzio della Corte territoriale rispetto ad un ulteriore elemento (anch'esso posto in rilievo dalla difesa ricorrente) di sicura valenza liberatoria. Si allude L'assenza di qualsiasi confronto con quanto riferito dal collaboratore RI LA, il quale, escusso in sede di rinnovazione dibattimentale (disposta in accoglimento di una richiesta formulata dal P.G. con riferimento alle posizioni dei TT e del OC: cfr sul punto pag. 28 della sentenza), aveva testualmente affermato di non conoscere l'IS (cfr. pag. 30 della sentenza e pag. 29 del ricorso, in cui si riporta la risposta testuale "non so chi è"). Per ciò che riguarda il OR, la difesa ha in questa sede fondatamente impugnato l'ordinanza della Corte territoriale che non aveva ammesso le domande rivolte L'RI con riguardo al predetto ricorrente: è invero indubbio che il collaboratore, pur se convocato in sede di rinnovazione con specifico riferimento ad alcune posizioni, ben poteva essere destinatario di domande - se ammissibili e 9 rilevanti - relative ad altri imputati, soprattutto se la posizione di questi ultimi era già stata oggetto di sue pregresse dichiarazioni. La questione appare peraltro priva di concreta rilevanza, appunto perché la difesa ha dedotto e documentalmente provato che, nel corso delle precedenti escussioni del collaboratore (allegate agli atti perché prodotte nel corso dei precedenti giudizi: cfr. all. 11 al ricorso), era stato chiesto se conoscesse il OR: l'RI aveva testualmente risposto "io conosco un OR IE che è il figlio di un titolare di un oleificio e che è amico di MM CE ma non mi risulta che fosse coinvolto in vicende di reato" (cfr. il brano riportato a pag. 30 del ricorso. Il riferimento L'oleificio consente di affermare con certezza che l'RI si era riferito L'odierno ricorrente, pacificamente titolare di un frantoio come emerso a proposito del capo C). 3.3. La consistenza ELomissione valutativa che connota la sentenza della Corte territoriale si coglie con immediatezza laddove si consideri, da un lato, la posizione pacificamente apicale rivestita dL'RI nell'ambito del sodalizio investigato. Di tale ruolo verticistico del ruolo rivestito dal dichiarante, prima ELinizio della collaborazione, si ha un preciso riscontro sia nella struttura ELassociazione delineata nel capo A (nel definire i ruoli direttivi del LL, del IA, del MM e del DE MO, si precisa infatti che costoro erano "tutti deputati al management del narcotraffico per conto della cosca riconducibile ad RI LA"), sia nella motivazione della sentenza di primo grado (cfr. il brano riportato a pag. 41 della sentenza di appello, in cui si fa riferimento ad una "cosca RI soggiogata L'autorità del capocosca RI LA), sia anche nelle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 29 seg.). D'altro lato, deve essere adeguatamente sottolineato il fatto che la Corte territoriale (pag. 29 seg.) non ha palesato alcun dubbio in ordine L'attendibilità delle dichiarazioni rese dL'RI in ordine alle posizioni cui si era riferita la richiesta di rinnovazione, evidenziando che il collaboratore aveva chiamato in correità il solo TT IE AR (dichiarazione peraltro non riscontrata da altri elementi), mentre aveva dichiarato di non conoscere gli altri RA sia i RA TT sia il OC (circostanza ritenuta dirimente ai fini ELassoluzione di questi ultimi: cfr. pag. 30 seg.). Risulta allora di immediata evidenza il fatto che la Corte d'Appello, nello scrutinio della posizione ELIS e del OR, avrebbe dovuto anzitutto confrontarsi con le dichiarazioni del collaboratore relative a questi ultimi: eventualmente esponendo le ragioni per le quali l'RI dovrebbe in questo caso (e a differenza degli altri) essere ritenuto inattendibile, ovvero motivando adeguatamente la compatibilità di tali dichiarazioni con la conferma della condanna. È poi appena il caso di porre in rilievo, a tale ultimo proposito, che la conferma della condanna ELIS e del OR avrebbe dovuto affrontare e superare 10 la massima di esperienza secondo cui un soggetto in posizione apicale, nell'ambito di un sodalizio dedito al narcotraffico operante in una città come Rossano, potrebbe forse non avere piena contezza dei componenti della batteria di spacciatori al suo servizio, ma ben difficilmente potrebbe non conoscere affatto (IS), ovvero non conoscere le attività delittuose (OR) di soggetti rossanesì, ai quali - secondo l'ipotesi dì accusa - sarebbe stato affidato il delicatissimo compito di fungere da intermediari, o comunque di "schermare" i soggetti che si recavano a Rossano per concludere le compravendite di stupefacenti di interesse della cosca. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle posizioni ELIS e del OR quanto al capo A) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Annulla la sentenza impugnata relativamente a OR IE e IS US quanto al reato dì cui al capo A) ELimputazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte dì Appello di Catanzaro. Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consiglie ensore Il Presicrente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36344 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 30/09/2025 udito il difensore dei ricorrenti OR e IS, avv. US Belcastro, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
uditi i difensori degli altri imputati, avv. Maria Teresa ZAGARESE (per TT UR RE) e avv. CE Nicoletti (per TT IE AR, NE PI, TT GI VO, OC RE e TT AR), che hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/12/2017, il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro - per quanto qui specificamente rileva - condannava alla pena di giustizia NE PI, OR IE, IS US, TT IE AR, TT UR RE, TT AR, TT GI VO in relazione (come meglio rispettivamente specificato in rubrica) alla loro partecipazione L'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo A). Il G.u.p. condannava altresì alcuni dei predetti imputati in relazione ai reati di cui L'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ascritti al NE (capi F, G, H, I, J, K, L, M, N,0), al OR (capi C, D) e L'IS (capo C). In parziale accoglimento dei gravami proposti, la Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza del 10/06/2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti del NE in ordine ai reati satellite a lui ascritti, essendo gli stessi estinti per prescrizione, e rideterminava la pena anche nei confronti del OR, ELIS e del OC, previa concessione di attenuanti generiche, confermando la sentenza impugnata quanto agli altri odierni ricorrenti. Tale decisione veniva parzialmente riformata da questa Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 15304 del 25/01/2021. In particolare, veniva annullata senza rinvio la condanna ELIS e del OR in ordine ai reati satellite loro ascritti, ormai estinti per prescrizione;
inoltre, la condanna di tutti gli odierni ricorrenti veniva annullata limitatamente al reato associativo di cui al capo A), con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro. In sede di rinvio quest'ultima, con sentenza del 26/01/2022, assolveva tutti i predetti imputati dal reato associativo per non aver commesso il fatto. Tale decisione veniva integralmente annullata dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 5406 del 02/12/2022, dep. 2013, con rinvio ad altra Sezione della Corte calabrese. All'esito ELulteriore giudizio di rinvio, la Corte d'Appello ha nuovamente assolto dal reato sub A) i quattro RA TT, il NE ed il OC (quest'ultimo, decèduto prima della sentenza, ai sensi ELart. 129, comma 2, cod. 2 proc. pen.); quanto L'IS ed al OR, ha ridotto il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado (ovvero limitatamente alla residua imputazione di cui al capo A). 2. Avverso tale sentenza, nella parte in cui ha nuovamente assolto gli imputati (diversi dL'IS e al OR) dal reato associativo, propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazione, ai sensi ELart. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, degli episodi di cessione di sostanza stupefacente emersi a carico dei TT e del OC: episodi che, pur ritenuti inidonei a fondare la responsabilità dei predetti per il reato associativo, non potevano ritenersi penalmente irrilevanti. Al riguardo, il ricorrente deduce che la mancata contestazione di tali reati, con autonomi capi di imputazione, non poteva ritenersi ostativa alla diversa e meno grave qualificazione giuridica prospettata. ' 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata valutazione, quanto alla responsabilità del NE per la partecipazione al sodalizio di cui al capo A), di tutti i fatti di reato ormai estinti per prescrizione: in particolare, delle condotte di cui ai capi M) e L), avendo la Corte territoriale ritenuto utili solo i fatti di reato di cui ai capi N), K), e O). Al riguardo, il ricorrente ripercorre le risultanze emerse in ordine alle predette due imputazioni asseritamente trascurate, valorizzando il ruolo di custode dello stupefacente svolto dal NE, uomo di fiducia del IA (soggetto posto in posizione apicale nell'associazione, ed ormai irrevocabilmente condannato). 3. Ricorrono per cassazione con unico atto il OR e l'IS, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge con riferimento alla illegittima reiterazione di percorsi argomentativi già tracciati nella sentenza oggetto del primo annullamento, e al travisamento di alcune prove. Si evidenzia che, nella seconda sentenza rescindente (che aveva annullato l'assoluzione di tutti gli imputati), era stata sottolineata la mancanza degli approfondimenti richiesti dalla prima sentenza di annullamento, quanto L'incidenza delle condotte di cui ai reati prescritti sub C) e D), e delle ulteriori acquisizioni intervenute: mancanza che, ad avviso dei ricorrenti, ha connotato anche la sentenza oggi impugnata, limitatasi ad un ampio richiamo delle risultanze già scrutinate dalla sentenza del G.u.p. (anch'essa ampiamente riportata, per lo più letteralmente, nella quasi totalità del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello). Si sottolinea quindi che, oltre ad essere connotata da un palese vizio motivazionale, la sentenza impugnata risulta aver violato l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., avendo riaffermato la 3 responsabilità dei ricorrenti senza addurre elementi diversi da quelli già cassati nei giudizi di legittimità (che avevano ovviamente avuto ad oggetto il compendio argomentativo unitario costituente la "doppia conforme" di condanna). In particolare, quanto ai rapporti complessivi con gli altri imputati, si censura tra l'altro: la immotivata valorizzazione, per le posizioni dei due ricorrenti, delle condotte di cui al capo B), alle quali essi erano pacificamente del tutto estranei (essendo emerso, a tutto concedere, la presenza del NE in Rossano durante le trattative finalizzate al narcotraffico); la mancata dimostrazione del contestato ruolo di intermediari da parte del OR e ELIS, essendo la Corte incorsa in un evidente vizio logico, nell'affermare circolarmente che il NE aveva esigenza di schermare i propri rapporti con terzi a fini di occultamento dei traffici illeciti, riguardanti il narcotraffico perché intercorsi con IA e SC, e che di tale illecita realtà i ricorrenti erano consapevoli dato il loro ruolo di intermediari;
l'ulteriore vizio logico insito nel valorizzare l'utilizzo della concessionaria di moto da parte del NE e dei correi del capo B, per le loro condotte ELaprile 2011 mai contestate ai ricorrenti, asserendo che anche gli incontri del NE con questi ultimi, tenutisi nel maggio 2012 (e che comunque erano culminati nell'effettivo, comprovato acquisto di un motociclo), rientravano nel modus operandi del sodalizio;
la mancata spiegazione del rilievo associativo attribuito, in termini apodittici, alle altre occasioni di contatto dei ricorrenti con il NE, monitorate nell'arco temporale di oltre un anno, intercorso tra i predetti episodi, senza che fossero mai emersi elementi di illiceità, anche considerando che - diversamente da quanto affermato in sentenza - i ricorrenti avevano avuto contatti con esponenti di vertice della consorteria rossanese in due sole occasioni (luglio e dicembre 2011). A proposito di tali due episodi, la difesa evidenzia - quanto al primo - l'estraneità del OR al colloquio tra IA, NE e MM, ed il fatto che il predetto ricorrente non aveva svolto alcuna funzione di intermediario (risultando irrilevante il fatto che l'IS, trovandosi altrove, aveva invitato il IA a rivolgersi al SANTOR0); quanto al secondo, cui l'IS era comunque estraneo, risultava inesplicata la rilevanza del fatto che il NE aveva incontrato il MM presso il frantoio del OR. In relazione al rilievo da attribuire in chiave associativa alle condotte sub C) e D), la difesa richiama le conclusioni liberatorie raggiunte dalla Corte territoriale quanto a tale ultimo reato. Quanto al capo C), si lamenta il mancato confronto con le censure difensive in ordine L'assenza di implicazioni associative a carico dei ricorrenti (mai nominati dai collaboratori di giustizia), lo scollamento della ricostruzione fattuale rispetto a quanto accertato anche dal G.u.p., nonché l'aver ignorato le indicazioni della sentenza rescindente. 4 La difesa lamenta poi - soprattutto nella prospettiva del necessario rafforzamento di una motivazione di condanna dopo una precedente assoluzione - la mancata considerazione di quanto riferito dal collaboratore RI (escusso in sede di rinnovazione istruttoria) in ordine al fatto di non conoscere l'IS, pur essendo egli al vertice ELassociazione rossanese. Quanto alla posizione del OR, la difesa censura la decisione della Corte di non consentire l'escussione sul punto ELRI, che comunque, nelle proprie precedenti dichiarazioni, aveva riferito di conoscere il ricorrente, ma di non essere a conoscenza di un suo coinvolgimento in vicende delittuose. Si evidenzia comunque che le immagini dei ricorrenti non figuravano tra quelle riconosciute dL'RI in sede di sommarie informazioni. 3.2. Vizio di motivazione con riferimento alla violazione della regola ELoltre ogni ragionevole dubbio. Al riguardo, la difesa richiama il rigetto della richiesta di misura cautelare a suo tempo formulata nei confronti di entrambi i ricorrenti, l'esito incompatibile delle varie decisioni succedutesi nel corso del processo, l'esclusione delle condotte sub D) dal panorama probatorio, l'assenza di certe indicazioni accusatorie dL'analisi dei rapporti dei ricorrenti con gli altri sodali, non emergendo in particolare - a tale ultimo proposito - alcuna funzione di intermediazione dei contatti del NE. Si evidenzia anche la violazione ELart. 192, comma 2, cod. proc. pen., e si censura il ricorso L'argomento secondo cui i ricorrenti "non potevano non sapere" le ragioni dei viaggi del NE e le esigenze di occultamento dei suoi rapporti. La difesa deduce che la regola ELoltre ogni ragionevole dubbio era stata violata anche quanto L'accertamento del fatto, non essendo stata spiegata la ragione per cui il coinvolgimento nel capo C) dovrebbe rilevare in chiave associativa. Si richiamano infine i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di riforma di una sentenza assolutoria, e l'alternanza di valutazioni ed esiti decisori registrata sulla base ELidentico materiale probatorio. 4. Con memorie ritualmente trasmesse, i difensori di TT IE Eduardo, TT UR RE, TT AR, TT GI VO, OC RE, nonché del VALLEARANCI, sollecitano una declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso del P.G., proposto per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati, aventi inoltre (quanto al VALLEARANCI) carattere reiterativo. 5. Con memorie tempestivamente trasmesse, il difensore degli imputati TT, NE e OC insistono per la reiezione del ricorso del Procuratore Generale. 6. Con memoria trasmessa il 25/09/2025, il Procuratore Generale sollecita il rigetto di tutti i ricorsi, ritenendo l'infondatezza delle censure proposte. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'odierno procedimento, ormai pendente per il solo reato di cui L'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (essendo tutti i reati satelliti già stati dichiarati estinti per prescrizione) torna per la terza volta L'attenzione di questo Collegio, dal momento che anche la sentenza emessa dopo il secondo annullamento con rinvio - con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la condanna emessa in primo grado quanto ai soli IS US e OR IE, assolvendo invece i RA TT, il NE ed il OC dal reato associativo di cui al capo A - è stata oggetto di distinti ricorsi per cassazione, proposti rispettivamente dal difensore ELIS e del OR (avverso la conferma della condanna), e dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro (avverso l'assoluzione dei predetti altri imputati). La sentenza oggetto delle odierne impugnazioni ha preso le mosse da un punto fermo, essendo stato "accertato in via definitiva in ragione ELirrevocabilità della sentenza di questa Corte di appello del 10/06/2019, che aveva operato in Rossano - sin dal 2003 - un'associazione dedita al narcotraffico, capeggiata da IA BE e LL RE e composta, tra gli altri, dal gioiese NE CE, che aveva ricoperto il ruolo di intermediario tra il gruppo dei rossanesi e gli acquirenti di stupefacenti residenti in altre regioni, tra cui PACE Santo, SC CE e SI AN, agendo al fine di assicurare forniture di stupefacente alla medesima consorteria attraverso canali di approvvigionamento extra regionali" (pag. 24 della sentenza). Come già accennato, la Corte territoriale è giunta a conclusioni divergenti quanto alla responsabilità degli altri imputati per il reato associativo, come rispettivamente contestata L'interno del capo A). In particolare, da un lato, è stata ritenuta adeguatamente comprovata la responsabilità ELIS e del OR (in relazione al loro ruolo di intermediari tra il NE e il IA, il MM e il DE MO, che gli odierni ricorrenti - secondo il capo di accusa - provvedevano ad allertare quando il NE si recava a Rossano per ragioni di narcotraffico). D'altro lato, la Corte d'Appello è pervenuta a conclusioni assolutorie - analogamente alla precedente sentenza emessa in sede di rinvio - quanto alla partecipazione al sodalizio sia del NE (tratto a giudizio quale custode dello stupefacente e uomo di fiducia del IA, per conto del quale provvedeva alle cessioni), sia dei RA TT e del OC (cui era stato contestato il ruolo di spacciatori al dettaglio nella piazza rossanese). All'esame dei ricorsi, proposti avverso tali differenti epiloghi decisori, saranno dedicati i paragrafi seguenti. 2. Il ricorso del Procuratore Generale è inammissibile. 6 2.1. Per ciò che riguarda la posizione del OC, deve osservarsi che il ricorso è affetto da originaria inammissibilità, risultando applicabile l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato nelle more sia deceduto, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame» (Sez. 6, n. 6427 de,I 04/01/2017, Bozzato, Rv. 269108 - 01). 2.2. Con riferimento alla posizione dei RA TT, il ricorso è manifestamente infondato. Nella prospettiva del P.G. ricorrente, si dovrebbe valorizzare, in questa fase e per la prima volta, quanto emerso nel corso ELattività investigativa circa l'attività di spaccio a carico dei predetti imputati, nei cui confronti non era stata peraltro formulata - come esplicitamente riconosciuto dalla stessa Corte territoriale - alcuna contestazione ai sensi ELart. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. pag. 25 della sentenza impugnata). Al riguardo, viene in rilievo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «non v'è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio, specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera ELassociazione, di alcuno dei reati fine» (Sez. 6, n. 7893 del 06/12/2017, dep. 2018, Mira, Rv. 272269 - 01). Si tratta di un principio pianamente applicabile alla fattispecie in esame, nella quale gli episodi di spaccio evocati in ricorso non risultano minimamente contestati ai TT nella stringata imputazione di cui al capo A), nel quale si fa riferimento ai predetti imputati (oltre che al OC) quali soggetti "dediti tutti alla vendita al dettaglio, ossia allo spaccio sulla piazza rossanese, alle dipendenze di LL RE e, dopo la cattura, di IA BE". Solo per completezza, si evidenzia che il ricorrente non ha fornito indicazioni di sorta idonee a far ritenere che gli episodi di spaccio, evocati in ricorso, configurassero reati non ancora prescritti: pur trattandosi di vicende coeve a quelle, già definite con declaratoria di intervenuta estinzione del reato, contestate nel presente giudizio agli altri imputati. 2.3. L'impugnazione del Procuratore Generale risulta inammissibile anche quanto alla posizione del NE, perché ,(mancanza di specificità: difettando un adeguato confronto, da parte del ricorrente, con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata. Deve invero osservarsi, al riguardo, che la Corte d'Appello ha doverosamente preso in specifica e diffusa considerazione (pag. 31 segg.) le varie condotte 7 contestate al ricorrente ai sensi ELart. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella prospettiva di una eventuale valorizzazione, in chiave associativa, delle condotte medesime (non essendo ovviamente ostativa, a tale indagine, la già dichiarata estinzione dei reati per intervenuta prescrizione). All'esito di tale disamina, la Corte territoriale ha per un verso ritenuto fondate le censure difensive in ordine alla univocità e concludenza degli elementi acquisiti in ordine ai capi M), L), 3), F), G), H), I) della rubrica. Per altro verso, ha ritenuto insufficienti, per la conferma della responsabilità del NE quanto alla partecipazione al sodalizio, le sole condotte descritte ai residui capi K), N), O), consistenti in consegne di stupefacente su mandato del IA concentrate nel solo mese di ottobre 2011; in assenza di risultanze captative o di altri elementi a carico, la Corte territoriale ha escluso che tali "rapporti esclusivi e limitati nel tempo (malgrado la ben più prolungata esistenza della consorteria)" potessero fondare una conferma della condanna irrogata al NE, in primo grado, per il reato di cui al capo A (cfr. pag. 35 della sentenza impugnata). Al riguardo, il P.G. ricorrente ha sostenuto (pag. 5) che, nella valutazione che qui interessa, dovessero considerarsi anche i fatti di cui ai capi M) e L): tale prospettazione, peraltro, non è stata corredata da un adeguato confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha ritenuto, quanto al capo M), non dimostrata la condotta di spaccio per conto del duo IA - LE OS (pag. 32), mentre - in ordine al capo L) - la ricostruzione fattuale contenuta in sentenza, a proposito delle conversazioni valorizzate, è stata considerata priva di tenuta logica (pag. 33). Il ricorrente si è invero limitato, su tali aspetti, a riproporre il costrutto accusatorio in termini sostanzialmente reiterativi, senza tra l'altro affrontare il profilo della concentrazione temporale degli episodi (essendo anche quelli di cui ai capi M e L avvenuti nel mese di ottobre 2011). Tutto ciò impone di fare applicazione ELindirizzo interpretativo, del tutto pacifico, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01). 3. I ricorsi proposti dL'IS e dal OR sono fondati. 3.1. Nel confermare la condanna per il reato associativo, pronunciata nei confronti dei predetti dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, la Corte d'Appello ha ritenuto (pag. 35 segg.) di poter superare i rilievi della prima sentenza rescindente (in sintesi, insufficienza degli elementi desumibili dai reati-satellite di cui ai capi C e D;
genericità del richiamo ai rapporti con gli altri sodali) con un percorso argomentativo volto, da un lato, a porre in una stretta correlazione il sequestro di hashish di cui al capo C), ascritto anche agli odierni ricorrenti e verificatosi in data 16/05/2012, con il sequestro di marijuana di cui al capo B), risalente al g 8 12/04/2011: correlazione ritenuta sussistente in ragione del modus operandi che accomunava le due vicende, nonostante l'IS ed il OR fossero estranei L'episodio sub B (a loro mai contestato). D'altro lato, la Corte territoriale ha ritenuto ulteriormente indicativi, a sostegno ELipotesi accusatoria, i contatti tenuti dai ricorrenti con il NE, il MM ed il DE MO nel periodo (oltre un anno) intercorso tra il sequestro di droga di cui al capo B) e quello di cui al capo C) (cfr. pag. 36 segg. della sentenza impugnata). 3.2. Come già accennato nelle pagine dedicate alla sintesi dei motivi di ricorso, tale prospettazione è stata censurata dalla difesa ELIS e del OR sotto una pluralità di profili. In particolare, la difesa ha tra l'altro posto in rilievo: che la sentenza non aveva rispettato i "paletti" fissati dalla prima sentenza rescindente;
che risultava manifestamente illogico valorizzare a carico dei ricorrenti, in chiave associativa, un episodio (il capo B) cui essi erano pacificamente del . tutto estranei;
che altrettanto censurabile risultava la valorizzazione delle conversazioni intercorse tra i ricorrenti ed altri imputati nell'ampio arco temporale intercorso dL'aprile 2011 (capo B) al maggio 2012 (capo C), perché dai dialoghi in questione non era emerso alcun elemento di rilievo penale, o comunque idoneo a convalidare l'ipotesi accusatoria;
che la piattaforma indiziaria presa in considerazione dalla sentenza impugnata risultava addirittura meno consistente di quella valorizzata dal giudice di primo grado, posto che gli elementi posti a sostegno del capo D (peraltro ascritto al solo OR) si erano rivelati inconsistenti ad avviso della stessa Corte territoriale. Ritiene peraltro il Collegio che una compiuta analisi volta a saggiare la capacità demolitoria di tali doglianze, rispetto al percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, sia a ben vedere ultronea. Appare invero preliminare ed assorbente l'assoluto silenzio della Corte territoriale rispetto ad un ulteriore elemento (anch'esso posto in rilievo dalla difesa ricorrente) di sicura valenza liberatoria. Si allude L'assenza di qualsiasi confronto con quanto riferito dal collaboratore RI LA, il quale, escusso in sede di rinnovazione dibattimentale (disposta in accoglimento di una richiesta formulata dal P.G. con riferimento alle posizioni dei TT e del OC: cfr sul punto pag. 28 della sentenza), aveva testualmente affermato di non conoscere l'IS (cfr. pag. 30 della sentenza e pag. 29 del ricorso, in cui si riporta la risposta testuale "non so chi è"). Per ciò che riguarda il OR, la difesa ha in questa sede fondatamente impugnato l'ordinanza della Corte territoriale che non aveva ammesso le domande rivolte L'RI con riguardo al predetto ricorrente: è invero indubbio che il collaboratore, pur se convocato in sede di rinnovazione con specifico riferimento ad alcune posizioni, ben poteva essere destinatario di domande - se ammissibili e 9 rilevanti - relative ad altri imputati, soprattutto se la posizione di questi ultimi era già stata oggetto di sue pregresse dichiarazioni. La questione appare peraltro priva di concreta rilevanza, appunto perché la difesa ha dedotto e documentalmente provato che, nel corso delle precedenti escussioni del collaboratore (allegate agli atti perché prodotte nel corso dei precedenti giudizi: cfr. all. 11 al ricorso), era stato chiesto se conoscesse il OR: l'RI aveva testualmente risposto "io conosco un OR IE che è il figlio di un titolare di un oleificio e che è amico di MM CE ma non mi risulta che fosse coinvolto in vicende di reato" (cfr. il brano riportato a pag. 30 del ricorso. Il riferimento L'oleificio consente di affermare con certezza che l'RI si era riferito L'odierno ricorrente, pacificamente titolare di un frantoio come emerso a proposito del capo C). 3.3. La consistenza ELomissione valutativa che connota la sentenza della Corte territoriale si coglie con immediatezza laddove si consideri, da un lato, la posizione pacificamente apicale rivestita dL'RI nell'ambito del sodalizio investigato. Di tale ruolo verticistico del ruolo rivestito dal dichiarante, prima ELinizio della collaborazione, si ha un preciso riscontro sia nella struttura ELassociazione delineata nel capo A (nel definire i ruoli direttivi del LL, del IA, del MM e del DE MO, si precisa infatti che costoro erano "tutti deputati al management del narcotraffico per conto della cosca riconducibile ad RI LA"), sia nella motivazione della sentenza di primo grado (cfr. il brano riportato a pag. 41 della sentenza di appello, in cui si fa riferimento ad una "cosca RI soggiogata L'autorità del capocosca RI LA), sia anche nelle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 29 seg.). D'altro lato, deve essere adeguatamente sottolineato il fatto che la Corte territoriale (pag. 29 seg.) non ha palesato alcun dubbio in ordine L'attendibilità delle dichiarazioni rese dL'RI in ordine alle posizioni cui si era riferita la richiesta di rinnovazione, evidenziando che il collaboratore aveva chiamato in correità il solo TT IE AR (dichiarazione peraltro non riscontrata da altri elementi), mentre aveva dichiarato di non conoscere gli altri RA sia i RA TT sia il OC (circostanza ritenuta dirimente ai fini ELassoluzione di questi ultimi: cfr. pag. 30 seg.). Risulta allora di immediata evidenza il fatto che la Corte d'Appello, nello scrutinio della posizione ELIS e del OR, avrebbe dovuto anzitutto confrontarsi con le dichiarazioni del collaboratore relative a questi ultimi: eventualmente esponendo le ragioni per le quali l'RI dovrebbe in questo caso (e a differenza degli altri) essere ritenuto inattendibile, ovvero motivando adeguatamente la compatibilità di tali dichiarazioni con la conferma della condanna. È poi appena il caso di porre in rilievo, a tale ultimo proposito, che la conferma della condanna ELIS e del OR avrebbe dovuto affrontare e superare 10 la massima di esperienza secondo cui un soggetto in posizione apicale, nell'ambito di un sodalizio dedito al narcotraffico operante in una città come Rossano, potrebbe forse non avere piena contezza dei componenti della batteria di spacciatori al suo servizio, ma ben difficilmente potrebbe non conoscere affatto (IS), ovvero non conoscere le attività delittuose (OR) di soggetti rossanesì, ai quali - secondo l'ipotesi dì accusa - sarebbe stato affidato il delicatissimo compito di fungere da intermediari, o comunque di "schermare" i soggetti che si recavano a Rossano per concludere le compravendite di stupefacenti di interesse della cosca. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle posizioni ELIS e del OR quanto al capo A) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Annulla la sentenza impugnata relativamente a OR IE e IS US quanto al reato dì cui al capo A) ELimputazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte dì Appello di Catanzaro. Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consiglie ensore Il Presicrente