TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5364 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato il [...] a [...], MG, Brasile, residente alla Parte_1
Rua Terra Nova n. 85, Belo Horizonte, MG, Brasile (C.F.: ; C.F._1
, nata il [...] in [...], MG, Brasile, residente Parte_2 alla Rua Terra Nova n. 85, Belo Horizonte, MG, Brasile (C.F.: ); C.F._2
, nata il [...] in [...], MG, Brasile, residente Parte_3 alla Rua Terra Nova n. 85, Belo Horizonte, MG, Brasile (C.F.: ); C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bonato del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE
-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 4 dicembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , o , nato il [...] a [...], provincia di Persona_1 Per_2
ZA (all.to n. 3), il quale successivamente emigrava in Brasile senza avere rinunciato alla cittadinanza italiana (all.to n. 4) e potendo trasmetterla validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti espongono che contraeva matrimonio Persona_1 in data 18.08.1907 con , o a Itapetininga, Brasile (all.to n. 5). CP_2 Parte_4
Dall'unione coniugale nasceva il 1.11.1916 SA AR (all.to n. 6).
In data 8.12.1938 SA AR sposava o (all.to n. 7). Persona_3 Persona_4
Successivamente al matrimonio SA AR passava a chiamarsi con il nome Persona_5
[...]
Dall'unione coniugale tra e nasceva il 3.09.1939 Persona_5 Persona_3 [...]
(all.to n. 8). Persona_6
In data 11.09.164 sposava nella città di Belo Persona_6 Persona_7
Horizonte, Brasile (all.to n. 9). Successivamente al matrimonio, passava a Persona_6 chiamarsi con il nome . Persona_8
Dall'unione coniugale tra e nasceva Persona_8 Persona_7 il 23.06.1965 (all.to n. 10), il quale sposava in data 25.02.1999 Persona_9
(all.to n. 11). Successivamente al matrimonio, Persona_10 [...]
passava a chiamarsi con il nome . I Persona_10 Persona_11 coniugi divorziavano nella città di Belo Horizonte, Brasile. Persona_10 Persona_7 tornava a chiamarsi . Persona_10
Dall'unione coniugale tra e Persona_9 Persona_11 nasceva il 20.01.2000 (all.to n. 12), il 20.02.2003 Parte_1 Parte_2
(all.to n. 13) e il 23.07.2006 (all.to n. 14).
[...] Parte_3
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il PM in sede non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Pag. 2 di 5 ****
2.Preliminarmente, il Tribunale nulla osserva sulla richiesta di rinvio del giudizio avanzata da parte resistente atteso l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025 depositata in data 31.07.2025 con la quale sono state dichiarate inammissibili e infondate le questioni sollevate.
2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Rovito, provincia di ZA, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_1 discendenti sino all' odierna ricorrente.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza Persona_1 italiana alla figlia
Pag. 3 di 5 ) è nata SA AR, nata il [...] nella città di Belo Horizonte e sposatasi in Parte_4 data 8.12.1938 con Dall'unione coniugale nasceva il 3.09.1939 Persona_3 Persona_6
.
[...]
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n.
30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro
Pag. 4 di 5 che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 4.12.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5364 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato il [...] a [...], MG, Brasile, residente alla Parte_1
Rua Terra Nova n. 85, Belo Horizonte, MG, Brasile (C.F.: ; C.F._1
, nata il [...] in [...], MG, Brasile, residente Parte_2 alla Rua Terra Nova n. 85, Belo Horizonte, MG, Brasile (C.F.: ); C.F._2
, nata il [...] in [...], MG, Brasile, residente Parte_3 alla Rua Terra Nova n. 85, Belo Horizonte, MG, Brasile (C.F.: ); C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bonato del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE
-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 4 dicembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , o , nato il [...] a [...], provincia di Persona_1 Per_2
ZA (all.to n. 3), il quale successivamente emigrava in Brasile senza avere rinunciato alla cittadinanza italiana (all.to n. 4) e potendo trasmetterla validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti espongono che contraeva matrimonio Persona_1 in data 18.08.1907 con , o a Itapetininga, Brasile (all.to n. 5). CP_2 Parte_4
Dall'unione coniugale nasceva il 1.11.1916 SA AR (all.to n. 6).
In data 8.12.1938 SA AR sposava o (all.to n. 7). Persona_3 Persona_4
Successivamente al matrimonio SA AR passava a chiamarsi con il nome Persona_5
[...]
Dall'unione coniugale tra e nasceva il 3.09.1939 Persona_5 Persona_3 [...]
(all.to n. 8). Persona_6
In data 11.09.164 sposava nella città di Belo Persona_6 Persona_7
Horizonte, Brasile (all.to n. 9). Successivamente al matrimonio, passava a Persona_6 chiamarsi con il nome . Persona_8
Dall'unione coniugale tra e nasceva Persona_8 Persona_7 il 23.06.1965 (all.to n. 10), il quale sposava in data 25.02.1999 Persona_9
(all.to n. 11). Successivamente al matrimonio, Persona_10 [...]
passava a chiamarsi con il nome . I Persona_10 Persona_11 coniugi divorziavano nella città di Belo Horizonte, Brasile. Persona_10 Persona_7 tornava a chiamarsi . Persona_10
Dall'unione coniugale tra e Persona_9 Persona_11 nasceva il 20.01.2000 (all.to n. 12), il 20.02.2003 Parte_1 Parte_2
(all.to n. 13) e il 23.07.2006 (all.to n. 14).
[...] Parte_3
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il PM in sede non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Pag. 2 di 5 ****
2.Preliminarmente, il Tribunale nulla osserva sulla richiesta di rinvio del giudizio avanzata da parte resistente atteso l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 142 del 2025 depositata in data 31.07.2025 con la quale sono state dichiarate inammissibili e infondate le questioni sollevate.
2.1 Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Rovito, provincia di ZA, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_1 discendenti sino all' odierna ricorrente.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24.8.2022 n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza Persona_1 italiana alla figlia
Pag. 3 di 5 ) è nata SA AR, nata il [...] nella città di Belo Horizonte e sposatasi in Parte_4 data 8.12.1938 con Dall'unione coniugale nasceva il 3.09.1939 Persona_3 Persona_6
.
[...]
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n.
30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro
Pag. 4 di 5 che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 4.12.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5