Ordinanza cautelare 10 giugno 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00181/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2022, proposto da NE Di TO e NA AR OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Mazzini n. 107;
contro
Comune di San OV in Galdo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione del 22.02.2022, assunta al prot. n. 0000985 del 26.02.2022, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San OV in Galdo ha ordinato ai ricorrenti " di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle opere abusive in premessa indicate e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi come preesistenti prima dei lavori abusivi, con riserva dei provvedimenti che risulteranno necessari ai sensi del DPR n. 380/2001, entro il termine perentorio di giorni 90(novanta) ...";
di ogni atto o provvedimento preordinato, connesso o conseguente, e, in particolare, del verbale, datato 14.10.2021, di sopralluogo al fabbricato in via Roma n. 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San OV in Galdo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Nicola Gaviano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Il presente ricorso è stato proposto dai sigg.ri NE Di TO e NA AR OL contro l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino n. 985 del 22 febbraio 2022 emessa a loro carico dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San OV in Galdo (nonché contro il sottostante verbale di sopralluogo), provvedimento loro comunicato a mezzo di raccomandata spedita il 3 marzo dello stesso anno.
Tale ordinanza ha sostituito la precedente del 21 ottobre 2021, fatta oggetto di un primo ricorso degli stessi interessati che era stato accolto da questo Tribunale con la sentenza n. 32 del 3 febbraio 2022, emessa ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
Poiché una delle principali doglianze a base della corrente nuova impugnativa, come si vedrà, è quella della elusione della sentenza appena citata, sembra allora opportuno riportarne qui sin d’ora, a guisa di antefatto, i passaggi più significativi.
“ I sigg.ri NE Di TO e NA AR OL hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal Comune di San OV in Galdo a seguito di sopralluogo sollecitato dalla stessa ricorrente. Quest’ultima aveva infatti richiesto che l’Amministrazione effettuasse un accertamento presso l’immobile condominiale comprendente, oltre l’abitazione di sua proprietà, anche un appartamento altrui interessato da presunti abusi edilizi. Ma l’Ufficio tecnico comunale, con un unico accesso al plesso condominiale, in data 29.9.2021 accertava la sussistenza di irregolarità edilizie tanto nell’immobile segnalato dai ricorrenti, quanto nell’appartamento di questi ultimi.
Il Comune, ritenendo di avere riscontrato presso i ricorrenti opere realizzate in totale assenza del titolo abilitativo, ha emesso l’ordinanza di demolizione oggetto della presente impugnativa ...
Alla camera di consiglio del 26.1.2022, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa, dopo la discussione dei difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.
... Ciò posto, il ricorso dev’essere accolto nella fondatezza delle censure di travisamento dei fatti e di difetto di istruttoria, nonché di violazione della normativa che fissa i presupposti applicativi per l’irrogazione del provvedimento impugnato (artt. 3 e 31, d.P.R. n. 380/2001).
Coglie senz’altro nel segno la prima doglianza appena rappresentata.
Il verbale di sopralluogo del 14.10.2021, riscontrata l’effettuazione nell’immobile dei ricorrenti di lavori di ristrutturazione “senza regolare titolo abilitativo”, esprime infatti la perentoria osservazione che “l’unico titolo abilitativo presente negli archivi comunali risulta essere l’autorizzazione edilizia n. 5 del 09-05-1991 … Tale autorizzazione prevedeva il rifacimento della sola scala esterna condominiale e non le opere interne alle singole unità abitative”.
Queste considerazioni, assunte a presupposto dell’impugnata ordinanza di demolizione, che riporta pedissequamente i loro contenuti, sorreggono quindi l’accertamento di abusività “per totale assenza di titoli abilitativi” recato dall’ordinanza, e dovrebbero legittimare l’ordine di demolizione emesso per le opere di cui si tratta (sanzionate quali interventi di “nuova costruzione”).
Sennonché, come ha documentato lo stesso Comune di San OV in Galdo depositando la relativa documentazione (cfr. doc. n. 13), l’Ente locale aveva in precedenza rilasciato, oltre all’autorizzazione edilizia n. 5 del 9-05-1991, anche l’autorizzazione n. 11 del 6.5.1991, che riguardava specificamente il compimento di una serie di lavori interni all’abitazione dei ricorrenti, come da progetto di ristrutturazione del geom. OV ER (allegato al cit. doc. 13).
Orbene, di tale titolo abilitativo non si fa alcuna menzione nel provvedimento impugnato, il quale, nel parametrare la legittimità degli interventi in discussione, riscontrati alla stregua della sola autorizzazione edilizia n. 5/1991, lo ha del tutto ignorato.
Il Comune ha quindi omesso di verificare quanto era stato assentito con l’autorizzazione n. 11 del 1991.
Sicché merita immediata adesione la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, tenuto appunto conto dell’omessa considerazione, nel provvedimento impugnato, dell’autorizzazione edilizia n. 11/1991, rilasciata proprio per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione interna all’appartamento dei ricorrenti.
Anche a voler ipoteticamente prescindere da quest’aspetto, peraltro già essenziale a fini decisori, il Collegio non può esimersi dall’aggiungere come l’ordinanza di demolizione abbia altresì arbitrariamente qualificato le opere riscontrate quali interventi di “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001.
Nella fattispecie, come risulta dal testo dell’ordinanza, le limitate opere accertate si sostanziano: nell’eliminazione di tramezzature interne alla cucina e all’ingresso dell’abitazione; nel rifacimento, previo smantellamento, di due bagni; nell’allargamento dell’apertura di comunicazione di alcuni vani interni all’immobile, oltreché nell’eliminazione di una porzione di un muro portante; infine, nella rinnovazione del solaio della camera da letto abbellito con l’uso di travetti e pignatte.
Trattasi allora di interventi che non risulta possibile ricondurre sic et simpliciter alla categoria della “nuova costruzione”.
Questo già per il fatto che il verbale di sopralluogo del 14.10.2021, per quelle medesime opere, aveva riscontrato la sussistenza di “lavori di ristrutturazione” senza titolo. Ma, ancor prima, in quanto la ulteriore categoria della “manutenzione straordinaria” si compendia proprio nelle “opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici…”.
Anche sotto questo profilo emerge, dunque, l’illegittimità del provvedimento comunale, stavolta per la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3, 1° comma, lett. e), e 31 del d.P.R. n. 380/2001, giacché non risultano sussistenti in concreto i presupposti della “nuova costruzione”.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con l’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, in quanto non rilevanti ai fini della decisione.
Deve pertanto essere disposto il conseguente annullamento dei provvedimenti in epigrafe .” (T.A.R. Molise, sentenza n. 32/2022 cit.).
2 Il nuovo provvedimento comunale emesso dopo questa sentenza, nel dare atto della circostanza che gli interessati avevano effettivamente ottenuto dall’Amministrazione, a suo tempo, anche l’autorizzazione edilizia n. 11/1991, accordata per lavori di “ ristrutturazione interna ”, ha dapprima ricordato il perimetro di tale titolo, per poi osservare che, tra tutti gli interventi accertati in sito, risultavano non coperti dal detto titolo i seguenti:
“a) Demolizione di un setto murario portante con allargamento dell’apertura tra l’attuale zona cucina/pranzo e il soggiorno;
b) Demolizione di una porzione di muro portante trasformato in armadi a muro, in adiacenza ai balconi ubicati nella parte posteriore del fabbricato;
c) Sostituzione solaio esistente con un nuovo solaio in travetti e pignatte …”.
Interventi, questi, ritenuti dalla novella ordinanza tali da poter “ pregiudicare la stabilità dell’intero edificio e delle proprietà confinanti ”, poiché “ riguardanti modifiche strutturali e non piccole opere interne ”, nonché richiedenti un “ contestuale calcolo strutturale di verifica delle murature, deposito sismico e collaudo ”, siccome ricadenti in un Comune classificato come sismico.
Sicché l’Amministrazione riteneva che le opere abusive accertate fossero da considerare a tutti gli effetti interventi di straordinaria manutenzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, e concludeva per la loro sanzionabilità sulla base dell’art. 33 dello stesso T.U., come ha appunto fatto la nuova ordinanza di demolizione in epigrafe.
3 Da qui la proposizione di questa impugnativa, notificata il 5 maggio 2022 e ritualmente depositata, con la quale sono state formulate a carico del nuovo provvedimento comunale le censure così rubricate:
I- Elusione del contenuto della sentenza n. 32/2022 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e difetto di motivazione.
II- Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 7 e 8 legge 241/90 e succ. mod. ed int.;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, illogicità manifesta e difetto di motivazione;
violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, nonché del principio di lealtà, di collaborazione e delle regole del contraddittorio;violazione del dovere di non aggravamento dell'azione amministrativa;
violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 1° comma, lett. b) , 33, 2° comma, 34, 2° comma DPR 380/2001 ed all'art. 26 legge n. 47/1985.
4 Il Comune intimato, costituitosi in giudizio in resistenza al nuovo ricorso, ne ha dedotto l’infondatezza, concludendo per la sua reiezione.
Il Tribunale con l’ordinanza n. 77 del 2022 ha respinto la domanda cautelare di parte ricorrente, facendo leva, per un verso, sulla “ natura vincolata dell’attività repressiva degli abusi edilizi e l’insussistenza, nel provvedimento impugnato, di evidenti profili di elusione del contenuto della sentenza del T.A.R. Molise n. 32/2022 ”; per altro verso, e con riguardo al bilanciamento degli interessi pubblico – privati, sulla prevalenza di quello “ correlato ai rappresentati, possibili pregiudizi per la stabilità dell’intero edificio -sito in un Comune classificato in zona sismica- ascrivibili agli interventi contestati in giudizio, in quanto insistenti su setti di muratura portante del plesso immobiliare ed eseguiti in apparente assenza di calcoli strutturali di verifica e collaudo delle murature soggette ad azione sismica ”.
Nel prosieguo del giudizio parte ricorrente riprendeva con memoria le proprie doglianze insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa.
Infine, la difesa comunale depositava uno scritto di replica.
5 All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa, dopo la discussione, è stata trattenuta in decisione.
6 Il ricorso è suscettibile di accoglimento solo parziale, con riferimento, cioè, ad una parte soltanto degli abusi a sanzionare i quali è rivolta l’ordinanza impugnata.
7 Priva di pregio è la prima censura ricorsuale, incentrata su di una presunta elusione della sentenza n. 32/2022 sopra in buona parte trascritta.
7.1 Parte ricorrente muove, al riguardo, dalla premessa che tale sentenza aveva annullato, oltre che la precedente ordinanza di demolizione del 21 ottobre 2021, anche il verbale di sopralluogo del 14.10.2021 sul quale la stessa poggiava: ciò in quanto il precedente ricorso era stato proposto espressamente anche per l’annullamento di tale verbale, e il dispositivo della sentenza n. 32/2022 aveva disposto l’annullamento non solo dell’ordinanza, ma, più ampiamente, degli atti impugnati.
Da tale premessa la ricorrente fa discendere la conseguenza che la nuova ordinanza comunale n. 985 del 22 febbraio 2022 illegittimamente avrebbe assunto a proprio fondamento l’anzidetto verbale di sopralluogo, per essere stata assunta, in realtà, senza alcuna reale base istruttoria di “ verifica sul campo ”.
7.2. Questo Tribunale, richiamando il consolidato canone per cui il dispositivo delle pronunce giurisdizionali deve essere inteso alla luce della loro motivazione, deve tuttavia escludere che la propria precedente sentenza n. 21/2022 avesse annullato il suddetto verbale di sopralluogo nel suo contenuto essenziale, quello descrittivo dello stato dei luoghi riscontrato dal tecnico comunale.
L’unica critica che la motivazione della precedente sentenza esprimeva sul conto del detto verbale, oltre che a carico della pregressa ordinanza di demolizione, era difatti quella che già tale primo atto affermava che “ l’unico titolo abilitativo presente negli archivi comunali risulta essere l’autorizzazione edilizia n. 5 del 09-05-1991 ”, con ciò omettendo di tener conto dell’ulteriore titolo rilasciato agli interessati e costituito dall’autorizzazione n. 11 del 1991, che riguardava specificamente il compimento di una serie di lavori interni proprio all’abitazione dei ricorrenti.
In sintesi, quindi, nell’economia della pregressa sentenza, il Comune sin dal verbale di sopralluogo aveva mancato di valorizzare quanto era stato assentito con l’autorizzazione n. 11 del 1991.
Se ne desume che il dispositivo di annullamento “ degli atti impugnati ” recato dalla pregressa sentenza poteva investire anche il verbale di sopralluogo unicamente sotto il limitato profilo testé indicato, con il risultato, quindi, di lasciare intatto il contenuto essenziale dello stesso verbale, quello descrittivo dello stato dei luoghi riscontrato in sito dal tecnico comunale. Per questa parte, invero, il verbale non era stato attinto da censure.
Dal che consegue ulteriormente la legittimità dell’impiego che delle risultanze espresse dal verbale di sopralluogo è stato fatto in seno alla nuova ordinanza qui impugnata, con la quale il Comune, concentratosi sulle sole opere (già riscontrate a suo tempo in sede di sopralluogo, ma) non rientranti neppure nell’ambito dell’autorizzazione n. 11 del 1991, si è quindi occupato della loro qualificazione giuridica e del loro trattamento sanzionatorio.
7.3. Da ciò l’inconsistenza della censura di apertura di questo ricorso.
7.4. Ma la medesima conclusione s’impone anche rispetto alla connessa critica vertente su una lamentata “ elusione anche sostanziale ” della stessa sentenza n. 21/2022.
Questa parte del ricorso richiama la precedente pronuncia del T.A.R. lì dove questa (pagg. 4-5) aveva stigmatizzato l’arbitrarietà della qualificazione comunale delle opere edili accertate in termini di “ nuova costruzione ” ex art. 3, comma 1, lett. e), e 31, del T.U. edilizia, e aveva reputato, per converso, più appropriato l’inquadramento di tali lavori nella categoria delle opere di manutenzione straordinaria.
La nuova critica odierna si manifesta però con evidenza infondata, dal momento che la ordinanza di demolizione del 22 febbraio 2022, come si è già avvertito, ha aderito expressis verbis proprio a quest’ultima qualificazione delle opere in discorso, ritenendo che le medesime fossero da considerare a tutti gli effetti quali interventi di straordinaria manutenzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001.
8 Destituita di fondamento è poi anche la insistita censura di violazione delle norme di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, che parte ricorrente ha sviluppato lamentando anche l’assenza di contraddittorio in occasione del sopralluogo più volte detto.
8.1. La giurisprudenza, anche di questo stesso Tribunale, è difatti da tempo consolidata nel senso di escludere che le ordinanze di demolizione di opere edili abusive debbano essere precedute, a pena di illegittimità, da una preventiva comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo.
Come ricordato dalla sentenza del T.A.R. Molise n. 20 del 26 gennaio 2024, “ seguendo la dominante giurisprudenza amministrativa sul punto, una volta accertata la natura abusiva dell’opera, il provvedimento di demolizione delle opere edilizie eseguite senza titolo non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto a contenuto vincolato e doveroso, rispetto al quale la partecipazione del destinatario non potrebbe assumere alcun rilievo, anche alla luce della disciplina di cui all'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 (cfr. tra le molte Consiglio di Stato, sez. VII, 28 febbraio 2023, n. 2083) ”; cfr. nello stesso senso altresì Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2024, n. 3228; sez. II, 4 aprile 2024, n. 3085; sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 22.
8.2. Né giova lamentare in proposito, sotto altro aspetto, una sorta di disparità di trattamento, adducendo che una comunicazione di avvio di procedimento era stata invece indirizzata ai soggetti i cui interventi edilizi avevano formato oggetto dell’esposto originario dei ricorrenti.
Tali soggetti versavano infatti in posizione oggettivamente differenziata da quella dei ricorrenti, dal momento che, mentre nei riguardi di questi secondi, che con il loro esposto-denuncia (all. 006 della produzione documentale comunale del 4 giugno 2022) avevano chiesto al Comune “ una visita ispettiva delle rispettive abitazioni ”, la conseguente iniziativa comunale di vigilanza edilizia non sarebbe stata certo inaspettata, i primi (ossia i denunciati), all’oscuro di tale denuncia, versavano in condizione esattamente opposta.
E questa diversità di condizione soggettiva tra gli uni e gli altri esclude a priori la configurabilità dell’ipotizzata disparità di trattamento tra loro.
8.3. Quanto al rilievo della supposta contrarietà alle regole del contraddittorio del sopralluogo di cui al verbale più volte detto, il Collegio osserva che, benché quest’ultimo atto non documenti espressamente la presenza sul posto di soggetti diversi dallo stesso verbalizzante, è incontestato il fatto che il tecnico operante abbia eseguito i propri accertamenti in sito col consenso di chi avrebbe avuto il diritto di escludervelo (e quindi, per logica presunzione, con la presenza di almeno uno dei ricorrenti).
Il verbale è univoco, inoltre, nell’indicare che il sopralluogo si era verificato “ il giorno 29-09-2020 alle ore 10:00 ”.
Il Collegio è quindi dell’avviso che il contenuto essenziale del verbale, quello descrittivo dello stato dei luoghi riscontrato dal tecnico comunale, sia esente dai vizi dedotti con il ricorso. Questo anche perché la eventuale non presenza degli interessati al momento del sopralluogo nulla toglieva alla loro possibilità di partecipare attivamente al relativo procedimento di repressione degli abusi sottoponendo al Comune memorie e documenti, cosa che essi avrebbero potuto fare in qualsiasi momento fino alla data del 22 febbraio 2022, il giorno dell’adozione della nuova ordinanza comunale di demolizione.
9 Passando ora a considerare il merito degli abusi colpiti dal nuovo provvedimento, il Collegio deve ricordare, al riguardo, che gli interventi edilizi che ne formano oggetto sono stati i seguenti:
a) Demolizione di un setto murario portante con allargamento dell’apertura tra l’attuale zona cucina/pranzo e il soggiorno;
b) Demolizione di una porzione di muro portante trasformato in armadi a muro, in adiacenza ai balconi ubicati nella parte posteriore del fabbricato;
c) Sostituzione solaio esistente con un nuovo solaio in travetti e pignatte…”.
Orbene, come si sta per vedere, il Tribunale ritiene che soltanto l’addebito mosso dal Comune per l’opera sub b) sia immune da vizi.
9.1. Con riferimento all’intervento indicato come “ Demolizione di un setto murario portante con allargamento dell’apertura tra l’attuale zona cucina/pranzo e il soggiorno ”, invero, risulta fondato il rilievo di parte ricorrente (ricorso, pagg. 9-10) che la natura “portante” del setto murario appena detto trova smentita a seguito della semplice visione della planimetria catastale del 1939 in atti (cfr. la pag. 10 della memoria comunale), la quale evidenzia che nella zona dell’appartamento appena indicata il muro riportatovi, e oggi non più esistente, aveva uno spessore corrispondente a quello delle (altre) tramezzature, e perciò ben più sottile di quello contrassegnante la muratura effettivamente portante dell’immobile.
Constatazione, questa, che, in assenza di argomentazioni tecniche dirette a giustificare l’assunto a base del provvedimento impugnato, non può che imporre l’annullamento del medesimo in parte qua per travisamento dei fatti.
9.2. Esito opposto va per contro affermato, come anticipatosi, per l’opera sopra indicata sub b) (“ Demolizione di una porzione di muro portante trasformato in armadi a muro, in adiacenza ai balconi ubicati nella parte posteriore del fabbricato” ). Giacché con riferimento ad essa l’assunto ricorsuale teso a negare la natura “portante” anche di tale muratura, rimasto già di per sé indimostrato, riceve nitida smentita proprio dal vaglio della medesima planimetria catastale del 1939 in atti, raffrontata a quella del 2021. La raffigurazione catastale della porzione di muratura ora in discorso, infatti, stante il suo ragguardevole spessore, conferma stavolta appieno l’affermazione del provvedimento comunale.
9.3. Resta infine da dire dell’opera sub c), concernente la pregressa “ Sostituzione solaio esistente con un nuovo solaio in travetti e pignatte ”.
Il Collegio ritiene che anche rispetto ad essa il ricorso possa trovare accoglimento, dalle risultanze disponibili non emergendo che l’addebito mosso dal Comune sia sorretto da una sufficiente attività istruttoria e giustificato da una idonea motivazione.
Parte ricorrente contesta prioritariamente, invero, che la detta “ sostituzione di solaio ” sia mai avvenuta (“ è del tutto insussistente e frutto di un errore macroscopico ”). E il verbale di sopralluogo, costituente fondamento unico del provvedimento impugnato, non fornisce indicazione alcuna in merito alla tipologia di accertamento comunale in concreto esperito (tanto rispetto alla versione in tesi preesistente del solaio, quanto con riguardo al suo corrente status quo , pretesamente diverso), e, pertanto, circa le fonti di convincimento che hanno fatto pervenire gli uffici alla formulazione dello specifico addebito di sostituzione del solaio.
10. Una volta assodato che l’unica contestazione comunale di abuso suscettibile di trovare conferma in questa sede è quella qui sopra riportata nel paragr. 9 sub b), il Tribunale deve però aggiungere che limitatamente ad essa il provvedimento impugnato risulta immune da tutti i vizi dedotti dal corrente ricorso.
10.1. La ricorrente assume che l’abuso non attenterebbe alla stabilità dell’edificio, né integrerebbe una modifica strutturale rilevante ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b), e 33, del T.U. edilizia: ma si tratta di asserti del tutto apodittici, a sostegno dei quali alcuno specifico elemento, né tecnico, né giuridico, è stato fornito. Ed è doveroso aggiungere che sulla ricorrente incombeva invece un ben preciso onere probatorio sul punto, dal momento che l’intervento in discorso ha oggettivamente portato a una consistente riduzione della struttura portante dell’unità edilizia.
10.2. Il privato lamenta, inoltre, che il Comune non abbia valutato la possibilità di reputare le sue opere non sanzionabili ai sensi dell’art. 26 della legge n. 47/1985. Ma al riguardo è subito decisiva l’assorbente obiezione della difesa comunale che la norma appena richiamata valeva solo per le opere interne che “ non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile ”, condizione la cui ricorrenza nel concreto è rimasta, come si è appena detto, indimostrata.
10.3. La ricorrente, infine, non ha dedotto specifiche e puntuali censure circa l’appropriatezza tecnica della sanzione demolitoria irrogatale.
Nel ricorso ci si limita in pratica, sotto questo profilo, a dolersi di una immotivata esclusione tacita, da parte del provvedimento comunale, della possibilità di applicare alla fattispecie concreta gli artt. 33, comma 2, oppure 34, comma 2 (difformità parziali), del T.U. (cfr. la pag. 11 dell’atto introduttivo).
Anche in questo caso, tuttavia, alcun argomento, né principio di prova, è stato offerto a sostegno della pertinenza e plausibilità dei richiami ricorsuali operati alle norme citate, con conseguente inammissibilità delle relative censure.
Senza dire, infine, che il privato, col proprio richiamo al comma 2 del suddetto art. 33, ha fatto comunque anche una sostanziale acquiescenza all’individuazione comunale, quale normativa sanzionatoria applicabile alla vicenda, della disciplina desumibile dal medesimo articolo (che è proprio quello da cui il Comune ha espressamente tratto la misura sanzionatoria irrogata), il privato limitandosi a fare questione – peraltro solo genericamente- del comma dello stesso articolo più appropriato a governare il caso di specie.
11 In conclusione, per quanto si è complessivamente esposto il ricorso può trovare accoglimento solo parziale, ossia limitatamente all’imputazione ai ricorrenti degli abusi concernenti le opere di “ Demolizione di un setto murario portante con allargamento dell’apertura tra l’attuale zona cucina/pranzo e il soggiorno ” e di “ Sostituzione solaio esistente con un nuovo solaio in travetti e pignatte ”, mentre per l’abuso residuo il ricorso deve essere invece respinto, e il provvedimento impugnato, nei conferenti limiti, confermato.
La reciprocità della soccombenza giustifica, infine, la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, ed entro gli stessi limiti annulla l’ordinanza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente, Estensore
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO