Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4429 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. BATTAGLIA EMILIO Avv. CATALDO MARCO TULLIO e
Parte_2
e
Controparte_1
Avv. DI GIACOMO ANNA RITA Avv. DI MONTE EMANUELE e DI GIACOMO ANNA RITA DI GIACOMO LUCIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
riassume il giudizio d'appello avverso la Parte_1 sentenza n.22540 del 2001 del Tribunale di Roma, a seguito di cassazione con rinvio pronunciata con la sentenza n.10549 del 2020 che si riporta: “Il motivo è fondato. Oscura è la statuizione della sentenza impugnata che, nella parte motiva, afferma che gli importi riconosciuti a titolo risarcitorio "vanno attualizzati secondo il noto criterio di Cass. '95/1712" ed applica "Sugli importi così attualizzati" gli interessi legali "dalla data della presente sentenza fino al soddisfo", e nel dispositivo riporta gli importi risultanti dalla applicazione dell'indicato criterio, sui quali fa decorrere gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo. Il riferimento alla
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio" D'altronde deve ritenersi consolidato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito. Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a
pag. 2/8 porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda" (cfr., ex multis: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 9338 del 20/04/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016 -in tema di domanda di risoluzione del contratto-; id. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019). Dovendo altresì essere ribadito, sul diverso piano del fenomeno -eventualmente verificatosi nello iato temporale che intercorre tra la esigibilità del ristoro compensativo del danno e l'effettiva percezione della somma- della perdita della capacità di acquisto della moneta, il principio per cui "L'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione" (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 5843 del 10/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 13225 del 27/06/2016). Orbene la non comprensibilità della modalità di liquidazione dell'importo risarcitorio e degli accessori sulla somma liquidata a titolo di capitale, ed in ogni caso l'errato richiamo al principio enunciato in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, determina la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, dovendo provvedere il Giudice di appello, in sede di rinvio, ad emendare l'errore di diritto riscontrato, conformandosi ai principi di diritto sopra richiamati ed esplicitando le modalità di applicazione del criterio adottato nel calcolo della rivalutazione monetaria e nell'applicazione degli interessi sugli importi base liquidati a titolo di risarcimento danni.
3. In conclusione, dichiarata la estinzione del giudizio di legittimità nei confronti delle parti resistenti, il ricorso proposto da trova accoglimento limitatamente al settimo motivo Parte_1
(rinunciato il primo motivo;
infondati il secondo, terzo, quarto e sesto motivo;
inammissibile il quinto motivo); la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà ad emendare l'errore riscontrato, liquidando all'esito anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del giudizio di legittimità, con integrale compensazione delle spese di lite, tra la ricorrente e le Parte_1 parti resistenti Controparte_2 Controparte_3 CP_4
di
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 successori di e di soci della CA RI & c s.a.s.; Persona_1 incorporante di Controparte_8 Controparte_9 CP_10
n.q. di cessionari di Controparte_11 CP_12 Controparte_13
pag. 3/8 ; ; Controparte_14 Controparte_15 CP_16
già s.n.c.;
[...] CP_17 Controparte_18 Controparte_19
, già n.q. di cessionario
[...] Controparte_20 CP_21 di n.q. di eredi di CP_22 Parte_3 Parte_4
tutti cessionari di Persona_2 CP_23 CP_24
n.q. di cessionaria di Controparte_25 CP_26
n.q. di cessionario di
[...] CP_27 CP_28 CP_29
Controparte_30 Controparte_31 Controparte_32
; accoglie il
[...] Controparte_33 settimo motivo del ricorso (rinunciato il primo motivo;
infondati il secondo, terzo, quarto e sesto motivo;
inammissibile il quinto motivo); cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.”. La parte costituita ha chiesto il rigetto della domanda. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE In applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza con cui ha cassato in parte qua quella di questa Corte va premesso che l'individuazione del dies a quo è stata già operata in sede di giudizio di cassazione ed indicata nella data di proposizione della domanda. Ne consegue che inammissibile s'appalesa la pretesa dell'appellata di retrodatare il dies a quo alla costituzione in mora o alla proposizione del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che non costituiscono domande giudiziali. Alla luce di quanto sopra, vanno riconosciuti sulla sorte di euro 197.814,12 la rivalutazione secondo gli indici ISTAT da calcolare anno per anno a decorrere dalla domanda sino alla presente pronuncia e gli interessi maturati, sulla somma via via rivalutata, nella misura legale, secondo il prospetto di calcolo che segue:
Capitale Iniziale: € 197.814,12 Data Iniziale: 01/03/1997
Data Finale: 31/03/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Marzo 1997
Scadenza Rivalutazione: Marzo 2025
pag. 4/8 Indice Istat utilizzato: FOI generale
Capitale Dal: Al: Rivalutato:
01/03/1997 01/03/1998 € 201.176,96 01/03/1998 31/12/1998 € 203.946,36 01/01/1999 01/03/1999 € 203.946,36 01/03/1999 01/03/2000 € 209.089,52 01/03/2000 31/12/2000 € 214.826,13 01/01/2001 01/03/2001 € 214.826,13 01/03/2001 31/12/2001 € 220.167,12 01/01/2002 01/03/2002 € 220.167,12 01/03/2002 01/03/2003 € 225.903,73 01/03/2003 31/12/2003 € 230.057,82 01/01/2004 01/03/2004 € 230.057,82 01/03/2004 01/03/2005 € 233.816,29 01/03/2005 01/03/2006 € 238.761,64 01/03/2006 01/03/2007 € 242.322,30 01/03/2007 31/12/2007 € 250.234,86 01/01/2008 01/03/2008 € 250.234,86 01/03/2008 01/03/2009 € 252.608,63 01/03/2009 31/12/2009 € 256.367,10 01/01/2010 01/03/2010 € 256.367,10 01/03/2010 31/12/2010 € 262.894,97 01/01/2011 01/03/2011 € 262.894,97 01/03/2011 31/12/2011 € 271.400,97 01/01/2012 01/03/2012 € 271.400,97 01/03/2012 01/03/2013 € 275.752,88 01/03/2013 31/12/2013 € 276.544,14 01/01/2014 01/03/2014 € 276.544,14 01/03/2014 31/12/2014 € 275.950,70 01/01/2015 01/03/2015 € 275.950,70 01/03/2015 31/12/2015 € 275.159,44 01/01/2016 01/03/2016 € 275.159,44 01/03/2016 31/12/2016 € 278.917,91 01/01/2017 01/03/2017 € 278.917,91
pag. 5/8
Tasso: Giorni: Interessi:
5,00% 365 € 10.058,85 5,00% 305 € 8.521,05 2,50% 60 € 838,14 2,50% 366 € 5.241,56
2,50% 305 € 4.487,81
3,50% 60 € 1.235,99 3,50% 305 € 6.439,13 3,00% 60 € 1.085,76 3,00% 365 € 6.777,11 3,00% 305 € 5.767,20
2,50% 61 € 961,20
2,50% 365 € 5.845,41
2,50% 365 € 5.969,04
2,50% 365 € 6.058,06
2,50% 305 € 5.227,51
3,00% 61 € 1.254,60 3,00% 365 € 7.578,26 3,00% 305 € 6.426,74 1,00% 60 € 421,43 1,00% 305 € 2.196,79 1,50% 60 € 648,23
1,50% 305 € 3.401,81
2,50% 61 € 1.133,94 2,50% 365 € 6.893,82 2,50% 305 € 5.777,12 1,00% 60 € 454,59 1,00% 305 € 2.305,89 0,50% 60 € 226,81 0,50% 305 € 1.149,64 0,20% 61 € 91,97 0,20% 305 € 466,14 0,10% 60 € 45,85 01/03/2017 31/12/2017 € 280.896,05 0,10% 305 € 234,72 01/01/2018 01/03/2018 € 280.896,05 0,30% 60 € 138,52 01/03/2018 31/12/2018 € 283.072,01 0,30% 305 € 709,62 01/01/2019 01/03/2019 € 283.072,01 0,80% 60 € 372,26 01/03/2019 31/12/2019 € 283.467,63 0,80% 305 € 1.894,96 01/01/2020 01/03/2020 € 283.467,63 0,05% 61 € 23,69 01/03/2020 31/12/2020 € 285.445,78 0,05% 305 € 119,26 01/01/2021 01/03/2021 € 285.445,78 0,01% 60 € 4,69 01/03/2021 31/12/2021 € 303.644,67 0,01% 305 € 25,37 01/01/2022 01/03/2022 € 303.644,67 1,25% 60 € 623,93 01/03/2022 31/12/2022 € 325.997,67 1,25% 305 € 3.405,11 01/01/2023 01/03/2023 € 325.997,67 5,00% 60 € 2.679,43 01/03/2023 31/12/2023 € 329.756,14 5,00% 305 € 13.777,48 01/01/2024 01/03/2024 € 329.756,14 2,50% 61 € 1.377,75 01/03/2024 31/12/2024 € 335.294,93 2,50% 305 € 7.004,45 01/01/2025 31/03/2025 € 335.294,93 2,00% 90 € 1.653,51
Indice alla Decorrenza: 105,3 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1,47 Coefficiente di Rivalutazione: 1,695 Totale Rivalutazione: € 137.480,81 Capitale Rivalutato: € 335.294,93 Totale Colonna Giorni: 10257 Totale Interessi: € 149.032,20 Rivalutazione + Interessi: € 286.513,01
Capitale Rivalutato + Interessi: € 484.327,13.
Orbene, poiché l'odierna riassumente è stata condannata dalla sentenza gravata a pagare l'importo di euro 471.375,31 (che, dovendo dare esecuzione alla sentenza, ha provveduto a versare), inferiore rispetto a quanto sopra calcolato, la sua domanda di riforma volta all'accertamento che il dovuto fosse pari ad euro 374.949,34, deve essere respinta. Nulla spetta oltre quanto già stabilito da questa Corte neppure alla controparte per le ragioni di cui sopra. Ed invero la ha concluso CP_1 chiedendo:
pag. 6/8 “In risposta: Il rigetto della domanda formulata da in quanto Parte_1 infondata in fatto e in diritto, per l'effetto confermare il risarcimento del danno contrattuale cagionato da già quantificato Parte_1 da codesta Corte pari a €.471.375/31 e pagato il 27/03/2019 da Controparte, consequenzialmente nulla quaestio in dare/avere.
• In riconvenzionale: in via principale, La condanna di al risarcimento del danno Parte_1 contrattuale cagionato a in proprio e n.q. di Controparte_1 cessionaria unica dei diritti di causa, quantificabile in:
• a) €.605.584/62 in funzione del primo dies a quo indicato in narrativa (13/10/1991), come ab origine temporale ai fini del danno contrattuale per capitale iniziale pari a €.197.814/12, e per l'effetto condannare
[...] al pagamento dell'importo di €.134.209/31 (605.584/62 - Parte_1
471.375/31) tenuto conto di quanto già da lei pagato il 27/03/2019, oltre ai maturandi accessori aggiuntivi in funzione del rateo temporale del nuovo dies a quem a venire;
in via subordinata,
• b) €.563.245/43, in funzione del secondo dies a quo indicato in narrativa (05/10/1992) come ab origine temporale ai fini del danno contrattuale per capi- tale iniziale pari a €.197.814/12, e per l'effetto condannare al pagamento dell'importo di Parte_1
€.91.870/12 (563.245/43 - 471.375/31) tenuto conto di quanto già da lei pagato il 27/03/2019, oltre ai maturandi accessori aggiuntivi in funzione del rateo temporale del nuovo dies a quem a venire.
• • Alternativamente, sia in risposta che in riconvenzionale, quant'altro determinabile per differenza a carico di accertato in causa, tenuto Parte_1 conto di quanto già da lei pagato il 27/03/2019 pari a €.471.375/31, in virtù dell'identificato ex novo dies a quo fino al dies a quem a venire, quale data della futura sentenza, partendo dal fermo capitale iniziale di €.197.814/12.
• • In ogni caso,
• • la non solidarietà degli eventuali effetti di questa causa tra i Sig.i
/ / / CP_1 Pt_2 Parte_5 Parte_6 vigendo perfetta quota divisa tra di loro;
• • la compensazione delle spese di giudizio di Cassazione;
• • la vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.”.
pag. 7/8 Com'è evidente la richiesta di pagamento di un importo superiore a quanto già corrisposto dalla è ancorato all'accertamento Parte_1 di un diverso dies a quo e, pertanto, stante il rigetto della tesi sul punto, nulla spetta in aggiunta. Ferma restando la statuizione sulle spese della sentenza parzialmente cassata, le spese di lite del giudizio di cassazione e della presente fase di rinvio seguono la parziale soccombenza reciproca e, pertanto, la , avuto riguardo all'esito complessivo della lite, va Parte_1 condannata alla rifusione di due terzi, restando compensate per il resto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge le domande di riforma della sentenza cassata, in parte qua, proposte da ciascuna parte e, per l'effetto - dato atto dell'avvenuto versamento - condanna la al pagamento di euro Parte_1
471.375,31, comprensivo di rivalutazione ed interessi, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo. Ferma restando la statuizione sulle spese di lite di cui alla sentenza parzialmente cassata, condanna alla rifusione, in Parte_1 favore di di due terzi delle spese che liquida, Controparte_1 per il giudizio di cassazione, in euro 7.000,00 e, per il presente giudizio di rinvio, in euro 8.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Compensa quanto al resto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 8/8