Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/05/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5175 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, residente in [...] km 15,300, C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via S. Maria del Selciato n. 4 presso e nello studio dell'Avv. Filippo Alessi del Foro di Messina (C.F.:
– Pec che lo rappresenta e C.F._2 Email_1
difende come da mandato in atti;
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...], il [...] (C.F.: Controparte_1
) e residente in [...], Bisconte, C.F._3
elettivamente domiciliata in Messina, via Pippo Romeo n. 6, presso lo studio dell'avv. Carmela Currò (detta (C.F.: CP_2
; pec: che la C.F._4 Email_2
rappresenta e difende per mandato in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 13.12.2024, premesso che, in Parte_1
data 23.12.1999, a Messina, aveva contratto matrimonio civile con
(atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di Controparte_1
detto Comune al n. 249 parte 1 anno 1999); che dall'unione era nato a
Messina il 10.07.2001 il figlio;
che con sentenza n. 1438/2023, Per_1
pubblicata il 19.07.2023, il Tribunale di Messina aveva pronunciato la separazione dei coniugi;
che le parti non si erano riconciliate dopo la separazione ed erano decorsi i termini per la procedibilità della domanda di divorzio;
che la sentenza di separazione aveva previsto l'obbligo a carico del deducente di corrispondere un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne;
che le Per_1
proprie condizioni economiche si erano modificate, poichè, a fronte di uno stipendio di appena € 1.500,00 mensili, aveva dovuto contrarre un finanziamento, la moglie aveva pignorato parte del suo stipendio ed egli aveva dovuto reperire un alloggio in locazione, per il quale pagava un canone mensile di € 350,00 oltre agli oneri condominiali per un importo di
€ 125,00 ogni tre mesi;
che egli aveva costituito un nuovo nucleo familiare con la compagna disoccupata;
che le condizioni Persona_2
patrimoniali ed economiche della erano migliorate, poichè la CP_1
stessa viveva in un immobile di proprietà della madre del deducente senza corrispondere alcuna somma di denaro, lavorava alle dipendenze di una impresa di pulizie e conviveva more uxorio con tale Persona_3
dipendente della ditta Bernava e percettore di una pensione di invalidità; che il figlio , pregiudicato per furto, non aveva più bisogno di Per_1
essere mantenuto dai genitori, anche in considerazione del fatto che lo
2 stesso, verosimilmente, percepiva una pensione di invalidità civile. Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi, che fosse escluso il diritto della ad un assegno divorzile e che fosse CP_1
revocato l'assegno stabilito a carico del deducente per il mantenimento del figlio . Per_1
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 01.04.2025, si costituiva la quale non si Controparte_1
opponeva alla domanda di divorzio, ma rilevava che ella percepiva un reddito annuo lordo di € 9.204,42 con ritenute IRPEF pari a € 237,02 (vedi
CU 2024) quale dipendente della Coopservice s.c.p.a., non era proprietaria di beni immobili ed era titolare solo di un'autovettura immatricolata nel
2020 acquistata a rate, sicché non aveva beneficiato dall'epoca della separazione di alcun miglioramento economico. Osservava che l'immobile in cui viveva aveva formato oggetto di provvedimento di assegnazione quale casa coniugale nel giudizio di separazione, sicché il godimento di tale bene non costituiva un fatto sopravvenuto. Negava, poi, che ella convivesse con tale con il quale aveva instaurato solo una Persona_3
relazione sentimentale. Osservava che il era, viceversa, Parte_1
dipendente dell'ATM e che, in base all'ultima dichiarazione reddituale prodotta, relativa all'anno 2023, lo stesso aveva percepito un reddito lordo annuo di € 28.439,00 con ritenute IRPEF pari a € 4.778,00, sicché lo stesso, contrariamente a quanto affermato, aveva avuto un incremento retributivo, mentre non potevano assumere alcun rilievo, ai fini della chiesta revoca dell'assegno per il mantenimento del figlio, né la circostanza che lo stesso avesse dovuto subire un pignoramento per non avere pagato alcune rate dell'assegno stabilito in sede di separazione, oltre alle spese legali, né la
3 circostanza che lo stesso avesse instaurato convivenza con una donna in giovane età in grado di inserirsi nel mondo del lavoro. Quanto all'asserita cessazione dell'obbligo a carico dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne, rilevava che il figlio era soggetto Per_1
portatore di handicap grave, in quanto affetto da malattia psichiatrica
(psicosi schizofrenica), sottoposto a terapia farmacologica, sicché l'assegno stabilito in sede di separazione, che a seguito dell'aggiornamento in base agli indici ISTAT doveva essere rideterminato in € 344,00 mensili, era certamente dovuto, non essendo il figlio in grado di espletare proficuamente attività lavorativa, mentre l'indennità di invalidità, pari a circa € 346,00 mensili non era sufficiente a coprire neppure le ingenti spese mediche. Chiedeva, pertanto, che fossero confermate le statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione e che fosse confermata l'assegnazione alla deducente della casa coniugale.
Con memoria depositata il 05.04.2025 ex art. 473 bis .17 comma 1
c.p.c., rilevava che la , oltre a Parte_1 CP_1
svolgere attività lavorativa alle dipendenze di una ditta che si occupava di servizi di pulizia, svolgeva altri lavori in alcuni locali di ristorazione e conviveva in modo stabile con tale Chiedeva, Persona_3
pertanto, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, anche in considerazione del fatto che il figlio era ormai maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente. In particolare, evidenziava che solo con la comparsa di costituzione avversaria egli aveva appreso che il figlio percepiva la pensione di invalidità e che, comunque, il figlio Per_1
conduceva una vita assolutamente normale, incompatibile con l'asserita invalidità.
4 Con memoria ex art. 473 bis .17 comma. 2 c.p.c. depositata il
24.04.2025 negava di svolgere altri lavori di pulizia Controparte_1
in alcuni locali di ristorazione, anche in considerazione del fatto che era affetta da gravi patologie per le quali le era stata riconosciuta una invalidità del 75 %. Quanto alla casa coniugale, evidenziava che essa era di proprietà dello mentre la madre del ricorrente era solamente titolare del diritto Pt_2
di godimento dell'alloggio; sottolineava, in ogni caso, che non era intervenuto alcun fatto che potesse giustificare una revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla deducente, non potendosi dare alcun credito ai dubbi sulla patologia che affliggeva il figlio
, documentata dalla certificazione medica in atti e non smentita Per_1
dalla documentazione prodotta da controparte, poco significativa e, comunque, risalente nel tempo. Quanto all'asserita convivenza della deducente con il , eccepiva che la documentazione fotografica Per_3
prodotta si riferiva ad accertamento che era stato già prodotto in sede di separazione e che aveva, pertanto, già formato oggetto di valutazione.
Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 3 c.p.c. depositata il
27.04.2025, rilevava che la era Parte_1 CP_1
stata rinviata a giudizio per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.c. ai danni del deducente, commesso sino a tutto il mese di marzo 2024, e che la condotta illecita era proseguita anche successivamente. Rilevava, poi, che la invalidità della era stata riconosciuta solo ai fini della CP_1
iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio. Ribadiva che la conviveva con il compagno nella casa di quest'ultimo. CP_1
All'udienza del 06.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede il ricorrente evidenziava che non riusciva a pagare l'assegno
5 stabilito con la sentenza di separazione, avendo dovuto contrarre due finanziamenti, uno in rinnovazione di un precedente finanziamento, con rate dell'importo mensile di € 309,00 e l'altro con rate dell'importo mensile di € 160,00, per sostenere gli oneri economici derivanti dalla separazione;
rilevava, poi, che il figlio in realtà conduceva una vita normale ed era uno
“spendaccione”. La resistente osservava, dal canto suo, che il figlio era stato “abbandonato” dal padre e non poteva lavorare a causa delle sue condizioni di salute, come era stato confermato dalle esperienze lavorative intraprese, durate solo qualche giorno;
sottolineava che la percezione della pensione di invalidità non aveva modificato in modo apprezzabile le condizioni economiche del figlio, anche perché le sue esigenze si erano accresciute.
Il Giudice delegato, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione;
occorre, inoltre, che lo stato di
6 separazione dei coniugi duri ininterrotto da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza del
Tribunale di Messina n. 1438/2023 pubblicata il 19.07.2023 ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che, nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.12.1999 a Messina, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 249 parte 1 anno 1999.
Con riferimento alla domanda avanzata dal ricorrente volta alla revoca dell'assegno previsto per il mantenimento del figlio maggiorenne
, si deve premettere che quando, come nel caso in esame vi sia Per_1
una disciplina ormai definitiva che regola i rapporti economici tra le parti con riferimento al mantenimento della prole, la revisione delle statuizioni vigenti richiede dei fatti “sopravvenuti”. Infatti, la giurisprudenza di
7 legittimità ha chiarito che l'art. 337 quinquies c.c., nello stabilire che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e che l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720).
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha sostenuto che il figlio maggiorenne aveva ormai acquisito l'autonomia economica ed era pertanto cessato l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al suo mantenimento, ma tale generica allegazione non ha trovato adeguato riscontro probatorio.
A tal proposito va osservato che gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione di un assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, sono costituiti dalla convivenza con il genitore richiedente l'assegno e dal mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio. Il concetto di “indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica (Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”.
Sennonché la ha sottolineato che il figlio non CP_1 Per_1
aveva alcuna colpa per il fatto che non avesse reperito una occupazione
8 idonea a renderlo autonomo, in quanto ciò dipendeva dalla sua situazione patologica. In particolare, ha evidenziato che al figlio era stata diagnosticata una “psicosi schizofrenica” con allucinazioni acustiche, discontrollo degli impulsi e riduzione delle perfomances cognitive (vedi referto dell'IRCCS Bonino Pulejo di Messina datato 23.01.2023) e che gli stessi medici avevano affermato “difficoltoso” l'adattamento lavorativo proprio in ragione del fatto che era “affetto da disturbi specifici dell'apprendimento” (vedi referto dell'IRCCS Bonino Pulejo di Messina datato 14.03.2025. Inoltre, la ha evidenziato che, con CP_1
provvedimento del 30.12.2023 il Giudice del Lavoro di Messina aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario necessario per l'assegno di invalidità, riconoscendo che il figlio era affetto da handicap Per_1
“grave” ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 (vedi decreto in atti).
Orbene, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., la condizione giuridica dei figli maggiorenni portatori di handicap grave è equiparata dal legislatore, ai fini del riconoscimento di un assegno di mantenimento, a quella dei figli minori, sicché in simili casi, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito è tenuto ad accertare esclusivamente se il figlio sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (Cass. civ.
29.07.2021 n. 21819), poiché tale condizione è sufficiente a rendere assimilabile la condizione del figlio maggiorenne a quella del figlio minorenne. Di conseguenza, le argomentazioni svolte dal ricorrente in ordine ai doveri incombenti sui figli adulti e sul principio di
9 “autoresponsabilità” non sono certamente applicabili nella fattispecie in esame e, comunque, appare evidente che la mancata instaurazione di un rapporto lavorativo idoneo ad assicurare al figlio l'indipendenza economica non è certamente ascrivibile alla mancanza di un adeguato impegno del figlio nella ricerca di un lavoro, a nulla rilevando che il figlio, in determinate circostanze e quando risulti farmacologicamente compensato, riesca a tenere un comportamento socialmente adeguato ed a svolgere attività che richiedono concentrazione ed attenzione, quale la guida di un motoveicolo.
Il ricorrente ha, poi, affermato che le condizioni economiche delle parti erano mutate e che anche per tale motivo non poteva essere più tenuto a corrispondere un assegno al figlio. Sotto questo profilo va osservato che, ove venga riconosciuto l'obbligo a carico dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, come nel caso in esame, può venire in discussione solo la misura del mantenimento. In ogni caso, le circostanze allegate non sembrano giustificare neppure una revisione delle statuizioni vigenti con riferimento all'ammontare dell'assegno. Infatti, la circostanza che il
[...]
abbia contratto dei debiti è irrilevante nella misura in cui è Pt_1
pacifico che la parte non può eludere il suo obbligo di mantenimento, creando un'esposizione debitoria (Cass. civ. 20.06.2014 n. 14143) e, peraltro, non è stato neppure dimostrato che tali debiti siano tutti contratti successivamente alla separazione. Inconducente è, parimenti, la circostanza che lo stipendio del venga decurtato mensilmente della Parte_1
somma accantonata a seguito dell'esperimento da parte della moglie di azione esecutiva, poiché anche in tal caso è evidente che il Parte_1
non può dolersi delle conseguenze del suo comportamento inadempiente.
Non costituisce, poi, un fatto sopravenuto rispetto alla sentenza di
10 separazione la circostanza che il abbia dovuto reperire un Parte_1
alloggio in locazione, per soddisfare l'esigenza abitativa, poiché ciò può ritenersi una conseguenza inevitabile della stessa separazione. Quanto, infine, alla circostanza che il ha instaurato convivenza con Parte_1
altra donna al cui mantenimento deve provvedere è sufficiente osservare che il rapporto di convivenza, a differenza del rapporto di filiazione, non determina alcun obbligo di mantenimento a carico di un convivente ed a favore dell'altro e, peraltro, il non ha in alcun modo Parte_1
dimostrato che la sua convivente abbia bisogno di essere mantenuta. Non risulta, infine, adeguatamente provato neppure che la abbia CP_1
migliorato la sua condizione economica, essendo a tal fine irrilevante accertare se la stessa conviva o meno con altro uomo, poiché a prescindere dal fatto che la documentazione prodotta nel presente giudizio sembra non presentare alcun elemento di novità rispetto alla documentazione prodotta in seno al giudizio di separazione, a fronte di analoga deduzione difensiva,
è sufficiente osservare che, comunque, il mantenimento della prole non può certamente essere posto a carico del convivente dell'altro genitore, con il quale il figlio non ha alcun rapporto.
Invero, l'unico elemento sopravvenuto rispetto alla sentenza di separazione è costituito dal fatto che il figlio ha iniziato a Per_1
percepire una indennità di invalidità dell'importo mensile di € 346,33, ma tale circostanza non sembra potere giustificare una riduzione dell'assegno a carico del padre, sia in considerazione dell'esiguità dell'importo, destinato a far fronte alle esigenze connesse alle patologie da cui il figlio è affetto, sia in considerazione del fatto che verosimilmente le necessità del figlio si sono accresciute rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata la sentenza di separazione. In ogni caso, va osservato che il principio di proporzionalità,
11 affermato dall'art. 337 ter c.c., pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto, non comporta una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico del genitore obbligato quando il figlio possa contare su nuove risorse economiche, in quanto, soprattutto nel caso in cui la misura dell'assegno sia stata contenuta in un importo particolarmente ridotto, a causa delle modeste condizioni economiche dei genitori, tali nuove risorse appaiono destinate a garantire al figlio un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita (Cass. civ.
19.02.2028 n. 3926; Cass. civ. 02.08.2013 n. 18538; Cass. Sez. I
24.01.2007 n. 1607; Cass.
8.11.1997 n. 11025).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente ed a favore di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi
€ 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13.12.2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.12.1999
a Messina, con atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto
Comune al n. 249 parte 1 anno 1999, tra Parte_1
12 nato a [...] il [...], e nata a Controparte_1
Messina (ME) il 10.11.1981;
2) conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne;
Per_1
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio,
€ 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.;
4) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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