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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1394/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
AMMESSO AL PSS CON DELIBERA COA DEL 13/06/2023 Pt_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
BETTI GIANLUCA e dall'avv. con domicilio eletto in VIA PISACANE
1 47121 FORLI' appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. CICOGNANI PAOLA con domicilio eletto in VIA C.
CIGNANI N. 40 47121 FORLI' appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_3
convenuto in giudizio , chiedendo accertarsi Controparte_1
l'esecuzione di opere edili in favore di parte convenuta per la ristrutturazione dell'immobile sito in Forlì, Via Mameli n. 29, con declaratoria del suo conseguente credito di euro 6.417,00, o di quella maggiore o minore risultante in corso di causa, e condanna della convenuta al pagamento di detta somma in suo favore a titolo di arricchimento senza causa.
Atal fine l'attore esponeva di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la convenuta dall'anno 2002 e di aver svolto dal luglio 2014 al luglio
2015, su richiesta della convenuta, lavori edili di ristrutturazione per l'appartamento di proprietà della presso il quale poi le parti si CP_1
erano trasferite a vivere. Con successiva comunicazione del 30.12.2017, la aveva intimato all'attore di lasciare l'immobile, stante la fine CP_1
della relazione amorosa, senza tuttavia procedere a versare alcun compenso per l'attività edile svolta il cui valore, come emergente dal computo metrico redatto dal geometra ammonterebbe ad euro 6.417,00. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.02.2021 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle richieste Controparte_1
attoree. A tal fine la convenuta deduceva di aver sempre apportato nel corso della convivenza un significativo apporto economico al menage di pag. 2/7 coppia in ragione del quale il contributo fornito dalla controparte rientrava pienamente nell'adempimento delle obbligazioni naturali in ragione della proporzionalità ed adeguatezza dell'attività svolta.
Con sentenza n. 414/2023 del 30.5.2023 il Tribunale di Forlì rigettava la domanda e, dichiarate compensate per metà le spese di lite, condannava parte attrice alla rimanente metà.
2.- Con atto di citazione notificato in data 14.9.2023 ha Parte_3
proposto appello avverso la predetta sentenza.
Con unico motivo di gravame parte appellante ha contestato la qualificazione delle opere eseguite come adempimento di un'obbligazione naturale.
In particolare, evidenziando che l'onere probatorio non spetti a parte attrice che invoca l'arricchimento senza causa bensì a parte convenuta che eccepisce l'avvenuto depauperamento in presenza di un'obbligazione naturale, parte appellante ha ritenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto esistenti i requisiti di spontaneità, proporzionalità ed adeguatezza della prestazione rispetto all'entità del patrimonio e le condizioni sociali del senza procedere ad un'adeguata valutazione circostanze del Parte_3
caso concreto.
Ciò in quanto un effettivo vaglio dell'acclarato stato di indigenza nel quale versava il durante la convivenza con l'appellata, nonché delle Parte_3
proprie condizioni di salute, avrebbero dovuto condurre il Giudice di primo grado ad escludere l'esistenza dei requisiti necessari per la qualificazione della prestazione quale adempimento di un'obbligazione naturale, con consente accoglimento domanda di indebito arricchimento.
pag. 3/7 3.- Si è costituita in giudizio chiedendo in via principale Controparte_1
il rigetto dell'appello oltre la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c. 3 c.p.c.
Parte appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, avendo il
Giudice di primo grado correttamente valutato e argomentato in relazione alla configurabilità dell'apporto lavorativo dell'appellante quale assolvimento di obbligazione familiare per le esigenze della convivenza more uxorio evidenziando in particolare il notevole contributo economico da lei fornito durante la convivenza stante lo stato di inoccupazione nel quale versava l'appellante, oltre alle spese sostenute per l'attività di ristrutturazione, arredamento e oneri quotidiani dell'immobile sito in Forlì,
Via Mameli n. 29, e per l'aiuto economico fornito al mantenimento dei figli della controparte..
Infine, la condotta processuale sarebbe meramente pretestuosa e assumerebbe i caratteri di un abuso del processo sanzionabile ex art. 96 c. 3
c.p.c., in quanto l'appello sarebbe privo di argomentazioni idonee a sovvertire l'esito del primo giudizio, anche alla luce del fatto che la controparte non sarebbe esposta ad alcun rischio concreto poiché beneficiario di gratuito patrocinio e già inadempiente rispetto alla condanna alle spese in favore della convenuta statuita in primo grado.
4.- L'appello va rigettato.
Come rilevato dal primo Giudice dagli atti risulta provata la stabile convivenza more uxorio tra il e la dal 2000 fino al Parte_3 CP_1
2017, periodo nel quale le stesse hanno prima convissuto in un appartamento in affitto e, successivamente, nell'immobile de quo ereditato pag. 4/7 da parte convenuta nel quale furono eseguiti i lavori di ristrutturazione in oggetto.
Dagli atti non risulta provato il depauperamento e il consequenziale arricchimento ingiustificato in quanto, in un progetto di vita comune, le opere spontaneamente eseguite sono state rivolte alle esigenze, anche abitative, della famiglia di fatto, nonché a proprio personale vantaggio, avendo la parte vissuto in tale appartamento negli ultimi anni della convivenza.
Dall'attività istruttoria è emerso il significativo contributo economico fornito in costanza di convivenza dalla avendo questa sostenuto CP_1
per anni, in ragione dello stato di difficoltà economica in cui versava l'attore, sia le spese ordinarie che straordinarie della gestione familiare, avendo messo a disposizione della coppia la casa ereditata, per la quale ha sostenuto in via esclusiva i costi concernenti la ristrutturazione, i materiali ed il mobilio, oltre alle spese condominiali, le utenze ed il vitto giornaliero, ed è anche risultata dimostrata la contribuzione economica di parte convenuta in favore dei figli dell'attore, sia con riferimento alle spese sostenute per le esigenze di vita quotidiana degli stessi, sia relativamente alle somme elargite in loro favore, quali una donazione pari ad euro
65.000,00, effettuata con bonifico datato 23.2.2015, versata in favore di per l'acquisto di un immobile in Francia, ed un'ulteriore Controparte_2
somma di euro 2.500,00 (bonifico datato 20.2.2015) in favore di Parte_4
a titolo di prestito infruttifero che è poi risultata essere stata girata a
[...]
favore dell'attore per l'acquisto di materiali impiegati per l'opera di ristrutturazione.
pag. 5/7 Come correttamente ritenuto dal Tribunale la domanda di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. risulta quindi totalmente infondata giacché sulla base degli elementi sopra riferiti l'attività lavorativa fornita dell'attore si configura quale adempimento di un'obbligazione naturale volta al soddisfacimento dei bisogni e al mantenimento della convivenza di fatto in un rapporto di piena proporzionalità ed adeguatezza alla luce delle condizioni economiche delle parti.
Merita inoltre accoglimento la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. III comma per abuso del processo essendo state riproposte sostanzialmente in grado di appello le medesime argomentazioni del primo grado, in una situazione di sostanziale impossidenza di alcun bene aggredibile e in regime di ammissione al gratuito patrocinio, somme che si liquidano equitativamente in € 1000,00 considerato il valore della causa e le spese complessive liquidate.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
AMMESSO AL PSS CON DELIBERA COA Parte_3
DEL 13/06/2023 nei confronti di costituita, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 414/2023 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede:
pag. 6/7 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di controparte che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna l'appellante ex art. 96 III comma c.p.c. al pagamento dell'importo di € 1.000,00 in favore della controparte.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 4.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1394/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
AMMESSO AL PSS CON DELIBERA COA DEL 13/06/2023 Pt_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1
BETTI GIANLUCA e dall'avv. con domicilio eletto in VIA PISACANE
1 47121 FORLI' appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. CICOGNANI PAOLA con domicilio eletto in VIA C.
CIGNANI N. 40 47121 FORLI' appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_3
convenuto in giudizio , chiedendo accertarsi Controparte_1
l'esecuzione di opere edili in favore di parte convenuta per la ristrutturazione dell'immobile sito in Forlì, Via Mameli n. 29, con declaratoria del suo conseguente credito di euro 6.417,00, o di quella maggiore o minore risultante in corso di causa, e condanna della convenuta al pagamento di detta somma in suo favore a titolo di arricchimento senza causa.
Atal fine l'attore esponeva di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la convenuta dall'anno 2002 e di aver svolto dal luglio 2014 al luglio
2015, su richiesta della convenuta, lavori edili di ristrutturazione per l'appartamento di proprietà della presso il quale poi le parti si CP_1
erano trasferite a vivere. Con successiva comunicazione del 30.12.2017, la aveva intimato all'attore di lasciare l'immobile, stante la fine CP_1
della relazione amorosa, senza tuttavia procedere a versare alcun compenso per l'attività edile svolta il cui valore, come emergente dal computo metrico redatto dal geometra ammonterebbe ad euro 6.417,00. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.02.2021 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle richieste Controparte_1
attoree. A tal fine la convenuta deduceva di aver sempre apportato nel corso della convivenza un significativo apporto economico al menage di pag. 2/7 coppia in ragione del quale il contributo fornito dalla controparte rientrava pienamente nell'adempimento delle obbligazioni naturali in ragione della proporzionalità ed adeguatezza dell'attività svolta.
Con sentenza n. 414/2023 del 30.5.2023 il Tribunale di Forlì rigettava la domanda e, dichiarate compensate per metà le spese di lite, condannava parte attrice alla rimanente metà.
2.- Con atto di citazione notificato in data 14.9.2023 ha Parte_3
proposto appello avverso la predetta sentenza.
Con unico motivo di gravame parte appellante ha contestato la qualificazione delle opere eseguite come adempimento di un'obbligazione naturale.
In particolare, evidenziando che l'onere probatorio non spetti a parte attrice che invoca l'arricchimento senza causa bensì a parte convenuta che eccepisce l'avvenuto depauperamento in presenza di un'obbligazione naturale, parte appellante ha ritenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto esistenti i requisiti di spontaneità, proporzionalità ed adeguatezza della prestazione rispetto all'entità del patrimonio e le condizioni sociali del senza procedere ad un'adeguata valutazione circostanze del Parte_3
caso concreto.
Ciò in quanto un effettivo vaglio dell'acclarato stato di indigenza nel quale versava il durante la convivenza con l'appellata, nonché delle Parte_3
proprie condizioni di salute, avrebbero dovuto condurre il Giudice di primo grado ad escludere l'esistenza dei requisiti necessari per la qualificazione della prestazione quale adempimento di un'obbligazione naturale, con consente accoglimento domanda di indebito arricchimento.
pag. 3/7 3.- Si è costituita in giudizio chiedendo in via principale Controparte_1
il rigetto dell'appello oltre la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c. 3 c.p.c.
Parte appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, avendo il
Giudice di primo grado correttamente valutato e argomentato in relazione alla configurabilità dell'apporto lavorativo dell'appellante quale assolvimento di obbligazione familiare per le esigenze della convivenza more uxorio evidenziando in particolare il notevole contributo economico da lei fornito durante la convivenza stante lo stato di inoccupazione nel quale versava l'appellante, oltre alle spese sostenute per l'attività di ristrutturazione, arredamento e oneri quotidiani dell'immobile sito in Forlì,
Via Mameli n. 29, e per l'aiuto economico fornito al mantenimento dei figli della controparte..
Infine, la condotta processuale sarebbe meramente pretestuosa e assumerebbe i caratteri di un abuso del processo sanzionabile ex art. 96 c. 3
c.p.c., in quanto l'appello sarebbe privo di argomentazioni idonee a sovvertire l'esito del primo giudizio, anche alla luce del fatto che la controparte non sarebbe esposta ad alcun rischio concreto poiché beneficiario di gratuito patrocinio e già inadempiente rispetto alla condanna alle spese in favore della convenuta statuita in primo grado.
4.- L'appello va rigettato.
Come rilevato dal primo Giudice dagli atti risulta provata la stabile convivenza more uxorio tra il e la dal 2000 fino al Parte_3 CP_1
2017, periodo nel quale le stesse hanno prima convissuto in un appartamento in affitto e, successivamente, nell'immobile de quo ereditato pag. 4/7 da parte convenuta nel quale furono eseguiti i lavori di ristrutturazione in oggetto.
Dagli atti non risulta provato il depauperamento e il consequenziale arricchimento ingiustificato in quanto, in un progetto di vita comune, le opere spontaneamente eseguite sono state rivolte alle esigenze, anche abitative, della famiglia di fatto, nonché a proprio personale vantaggio, avendo la parte vissuto in tale appartamento negli ultimi anni della convivenza.
Dall'attività istruttoria è emerso il significativo contributo economico fornito in costanza di convivenza dalla avendo questa sostenuto CP_1
per anni, in ragione dello stato di difficoltà economica in cui versava l'attore, sia le spese ordinarie che straordinarie della gestione familiare, avendo messo a disposizione della coppia la casa ereditata, per la quale ha sostenuto in via esclusiva i costi concernenti la ristrutturazione, i materiali ed il mobilio, oltre alle spese condominiali, le utenze ed il vitto giornaliero, ed è anche risultata dimostrata la contribuzione economica di parte convenuta in favore dei figli dell'attore, sia con riferimento alle spese sostenute per le esigenze di vita quotidiana degli stessi, sia relativamente alle somme elargite in loro favore, quali una donazione pari ad euro
65.000,00, effettuata con bonifico datato 23.2.2015, versata in favore di per l'acquisto di un immobile in Francia, ed un'ulteriore Controparte_2
somma di euro 2.500,00 (bonifico datato 20.2.2015) in favore di Parte_4
a titolo di prestito infruttifero che è poi risultata essere stata girata a
[...]
favore dell'attore per l'acquisto di materiali impiegati per l'opera di ristrutturazione.
pag. 5/7 Come correttamente ritenuto dal Tribunale la domanda di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. risulta quindi totalmente infondata giacché sulla base degli elementi sopra riferiti l'attività lavorativa fornita dell'attore si configura quale adempimento di un'obbligazione naturale volta al soddisfacimento dei bisogni e al mantenimento della convivenza di fatto in un rapporto di piena proporzionalità ed adeguatezza alla luce delle condizioni economiche delle parti.
Merita inoltre accoglimento la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. III comma per abuso del processo essendo state riproposte sostanzialmente in grado di appello le medesime argomentazioni del primo grado, in una situazione di sostanziale impossidenza di alcun bene aggredibile e in regime di ammissione al gratuito patrocinio, somme che si liquidano equitativamente in € 1000,00 considerato il valore della causa e le spese complessive liquidate.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
AMMESSO AL PSS CON DELIBERA COA Parte_3
DEL 13/06/2023 nei confronti di costituita, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 414/2023 ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede:
pag. 6/7 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di controparte che liquida in € 3.473,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna l'appellante ex art. 96 III comma c.p.c. al pagamento dell'importo di € 1.000,00 in favore della controparte.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 4.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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