Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 27986/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 27986/2021 R.G.
Avente ad oggetto:contratto di appalto.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
27.11.1973 (c.f. ), ambedue residenti ivi, al Corso C.F._2
Vittorio Emanuele II, 26, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mauro Fierro
(C.F. ) e Marina Sanguigno (C.F. C.F._3
), con studio in PO, alla via Guglielmo C.F._4
Melisurgo, 15, ed ivi elettivamente domiciliati in virtù di mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio
Attori
E
Arch. , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) residente in [...]
Novembre n. 14 ed elettivamente dom.to in PO, alla Via Toledo, 156,
pagina 1 di 28
che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._6
allegata alla comparsa di costituzione
Convenuto
NONCHÉ
con sede in PO, alla Piazza Bovio n. 14, codice fiscale, CP_2
partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di PO
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco P.IVA_1
Fortino, C.F. , ed el.te dom.ta presso il suo studio in C.F._7
PO al Vico S. Guido a Chiaia, n. 10,
Convenuta in riconvenzionale
NONCHÉ
(cod. fisc. , in Controparte_3 P.IVA_2 persona della Procuratrice speciale del Rappresentante per l'Italia, sig.ra
, nata a [...] il [...] domiciliata per la carica in Controparte_4
Milano, Corso Garibaldi 86, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Mugnano (c.f. ), dall'avv. Caterina Viglialoro (c.f. C.F._8
e dall'avv. Antonio Ferronetti (c.f. C.F._9
) C.F._10
Terza chiamata
NONCHÉ
P.IVA in persona Controparte_5 P.IVA_3
del l.r.p.t., sedente per la carica in Bologna, alla Via Stalingrado, 45, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Sarica, C.F.
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._11
PO, alla via D.Di Gravina, 11
Terza chiamata pagina 2 di 28
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. in data 28-10-2024 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16-11-2021 e Parte_1 convenivano in giudizio l'arch. e Parte_2 Controparte_1
l'impresa per sentir emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: CP_2
“in via istruttoria:
a) acquisire agli atti del presente giudizio il fascicolo d'ufficio relativo procedimento ex art. 696-bis c.p.c. svoltosi innanzi al Tribunale di PO
(R.G. n. 1963/2020, 12° sez. civ., Giudice: dr.ssa ), in uno alla Persona_1 relazione tecnica depositata (il 18.6.2021) all'esito di detto procedimento da parte del CTU nominato (ing. ; Persona_2
b) disporre una consulenza tecnica d'ufficio (eventualmente nominando lo stesso ausiliare investito dell'incarico già svolto nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.) al fine di accertare e quantificare l'effettivo ammontare all'attualità di tutti i danni subiti dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
in dipendenza dell'accertata cattiva progettazione, direzione ed
[...] esecuzione dei lavori di ristrutturazione effettuati presso l'appartamento oggetto di causa, sito in PO, al Corso Vittorio Emanuele II n. 26, 3° piano (quarto catastale), int. 10, ivi compresi quelli diretti ed indiretti
(patrimoniale e non patrimoniali) emersi e/o sopportati anche dopo la conclusione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., nonché le spese sostenute in funzione di quest'ultimo; nel merito: pagina 3 di 28 c) accertare e dichiarare che tutti i danni, subiti dai sig.ri Parte_1
e e descritti nel presente atto, sono stati determinati dalla Parte_2
cattiva progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione effettuati presso l'appartamento oggetto di causa, sito in PO, al Corso Vittorio Emanuele II n. 26, 3° piano (quarto catastale), int. 10, accogliendo integralmente quanto accertato nella relazione tecnica depositata il
18.6.2021, all'esito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., svoltosi innanzi al Tribunale di PO (R.G. n. 1963/2020, 12° sez. civ., Giudice: dr.ssa L.
Stravino), da parte del CTU nominato (ing. Persona_2
d) per l'effetto, condannare l'arch. e la in Controparte_1 CP_2
persona del suo amministratore unico e legale rapp.te, sig. CP_6
in solido tra di loro o ciascuno per quanto di sua specifica
[...]
spettanza, a risarcire i sig.ri e di tutti Parte_1 Parte_2
i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, da costoro subiti in dipendenza dell'accertata cattiva progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione effettuati presso l'appartamento oggetto di causa, sito in PO, al Corso Vittorio Emanuele II n. 26, 3° piano (quarto catastale), int. 10, ivi compresi quelli emersi e/o sopportati anche dopo la conclusione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., nonché le spese sostenute in funzione di quest'ultimo, sulla base della relativa quantificazione che sarà effettuata in corso di causa, anche avvalendosi della consulenza tecnica d'ufficio già chiesta;
e) con vittoria di spese e compensi professionali relativi al procedimento ex art. 696bis c.p.c. ed al presente procedimento, oltre oneri di legge e spese generali.”
Parte attrice esponeva quanto segue:
- il presente procedimento veniva introdotto all'esito della conclusione di quello promosso ex art. 696-bis c.p.c., al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) rivenienti dalle criticità già
pagina 4 di 28 accertate nel corso dello stesso, non essendo stato raggiunto in tale sede alcun accordo conciliativo tra le parti;
- gli attori, coniugati in regime di separazione dei beni, erano proprietari di un appartamento sito in PO, al Corso Vittorio Emanuele II n. 26, 3° piano
(quarto catastale), int. 10;
- dal mese di gennaio 2018, detto immobile, destinato ad abitazione familiare, era stato interessato da radicali lavori di ristrutturazione, la cui esecuzione era stata affidata in appalto alla e per la cui progettazione e direzione CP_2 era stato incaricato l'arch. , il cui nominativo era stato Controparte_1
suggerito dal sig. legale rappresentante della società Controparte_6
appaltatrice;
- che, a fronte dell'assunzione, ad opera del suddetto arch. , Controparte_1 dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori, veniva pattuito un compenso di € 9.000,00, oltre accessori di legge, di cui veniva pure versato un acconto di € 1.500,00, oltre accessori di legge;
- che, nel corso dei lavori, erano emerse criticità derivanti, da un lato, dalla poco assidua presenza del D.L. presso il cantiere e, dall'altro, da carenze riconducibili alla fase progettuale, le quali erano fonte, in fase esecutiva, di danni cagionati a terzi (proprietà esclusive di altri condomini e beni condominiali);
- che, nel realizzare l'impianto idrico, la società appaltatrice produceva a sua volta danni ad un appartamento adiacente, per la risoluzione dei quali il D.L., dapprima, indicava all'appaltatore una soluzione poi rivelatasi tecnicamente non attuabile e, in secondo momento, individuava un diverso rimedio, poi rivelatosi anch'esso inidoneo allo scopo e anzi peggiorativo dei danni prodotti;
- che, a fronte di tali problematiche, essendo risultato inutile anche l'intervento di un idraulico individuato dall'appaltatore, essi attori avevano incaricato un altro consulente, arch. , nonché una società Persona_3
pagina 5 di 28 specializzata, la Eco Transport s.n.c. di , affinché Controparte_7
verificassero la tenuta e il funzionamento dell'impianto idrico;
- che, all'esito di tali verifiche, sia il consulente tecnico, sia l'impresa specializzata avevano individuato pesanti criticità afferenti tanto alla fase progettuale, quanto a quella esecutiva, analiticamente descritte in citazione e nei documenti allegati;
- che, all'esito del procedimento per a.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. instaurato su impulso degli istanti, anche l'ausiliario nominato dal Tribunale, ing. Per_2
aveva accertato responsabilità, sul piano progettuale e su quello
[...] esecutivo, rispettivamente ascrivibili al D.L. e all'appaltatore, come meglio descritto nella relazione di c.t.u.;
- in diritto, gli attori deducevano l'inadempimento tanto del progettista e D.L. quanto dell'appaltatore: il primo per non aver, da un lato, predisposto un progetto adeguato e, dall'altro, per non aver vigilato adeguatamente sulla corretta esecuzione dei lavori;
il secondo, per aver agito senza la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, nonché, in solido con il progettista, per non aver approntato un idoneo progetto tecnico.
Si costituiva in giudizio, in data 02.02.2022, l'arch. , il Controparte_1
quale impugnava e contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto nell'atto introduttivo, eccependo, in via preliminare, che gli attori erano incorsi nella decadenza di cui all'art. 1667 c.c. per omessa denuncia dei vizi entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta.
Nel merito il convenuto eccepiva:
- che i vizi lamentati, concernenti l'impianto idraulico, non potevano essere ascritti a sua responsabilità, in quanto progettista e direttore dei lavori, giacché la responsabilità per vizi grava solo a carico dell'appaltatore e, inoltre, esso convenuto, progettista architettonico, non era autore del progetto concernente l'impianto idraulico;
pagina 6 di 28 - contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, esso D.L. era stato assiduamente presente sul cantiere;
- di aver prospettato agli attori, già dalla fase di progettazione, soluzioni tecniche idonee ad evitare gli inconvenienti che poi si sarebbero verificati, soluzioni, tuttavia, rifiutate dagli stessi attori, i quali si erano intromessi profondamente sulla gestione dei lavori, impartendo essi stessi stringenti direttive all'appaltatore ed al Direttore dei Lavori stesso, che si erano trovati nella posizione di essere dei meri esecutori materiali dei lavori;
- che alcuni dei vizi lamentati o derivavano da scelte dei materiali operate direttamente dai committenti (botola), o rientravano nei limiti di normale tollerabilità (discontinuità rilevate tra i vani degli infissi e disallineamento tra radiatore e tubazione), o non erano nella disponibilità di esso convenuto
(contatore ENEL) o insussistenti (posizione macchine esterne per l'aria condizionata), o riconducibili all'appaltatore (soglie parapetto del balcone e frangigoccia, certificazioni impianti), o, infine, riconducibili a fornitori
(misurazione spazi cucina);
- Quanto all'elaborato peritale redatto in sede di a.t.p., osservava che l'ausiliario del Tribunale non aveva fornito risposta, con la necessaria accuratezza, alle osservazioni formulate e, pertanto, chiedeva disporsi nuova c.t.u., tenuto anche conto della sollevata eccezione di decadenza ex art. 1667
c.c.
- Deduceva, infine, di essere assicurato contro i rischi derivanti dalla propria responsabilità professionale con e, Controparte_3 pertanto, dichiarava di voler chiamare in causa quest'ultima società;
Concludeva chiedendo così provvedersi:
“1) In via preliminare accertarsi che parte attrice è decaduta dal diritto di esercitare l'azione di cui all'art. 1667 c.c. e per l'effetto respingersi le domande avversarie;
pagina 7 di 28 2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'attribuzione in capo al convenuto del solo incarico di progettazione architettonica con la conseguente insussistenza di qualsivoglia responsabilità in relazione ai presunti vizi dell'opera denunciati dagli attori e, per l'effetto, dichiararne il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio;
3) nel merito, accertati i fatti di causa così come emendati nei motivi di difesa che precedono, dichiarare l'assoluta inammissibilità e infondatezza delle domande avanzate da controparte;
4) rigettare, in ogni caso, la domanda di risarcimento del danno perché inammissibile ed infondata e non provata per le ragioni che precedono;
5) in ogni caso, autorizzare la chiamata in causa della Controparte_3
con sede legale in Milano al Corso Garibaldi n. 86, allo
[...] scopo di essere tenuto indenne per l'ipotesi di condanna nei confronti degli attori. All'uopo, chiede all'adito G.U. di dover fissare nuova udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo;
6) il tutto con vittorie di spese, competenze professionali ed accessori con attribuzione ai procuratori antistatari.”.
Si costituiva, altresì, in data 01/02/2022, la la quale CP_2
- In via preliminare, eccepiva che gli attori erano incorsi nella decadenza di cui all'art. 1667 c.c.;
- Nel merito, eccepiva che la progettazione e la direzione dei lavori erano state affidate a professionisti scelti dai committenti e che i lamentati presunti vizi erano dipesi da carenze relative alla sola fase progettuale, non a quella esecutiva;
- Deduceva, inoltre, che, non avendo gli attori comunicato alla società convenuta che doveva essere osservata (in base a quanto previsto dal regolamento condominiale) una sospensione dei lavori dalle ore 13:00 alle ore 15:00 di ogni giorno, essa convenuta aveva dovuto vanamente remunerare n. 4 operai per due ore al giorno per cinque giorni alla pagina 8 di 28 settimana, per quattro settimane circa al mese, per tutti i quattro mesi della durata dei lavori, subendo relativo danno, pari ad € 23.979,11, oltre IVA;
- Eccepiva, ancora, che alcuni dei vizi lamentati o derivavano da scelte dei materiali operate direttamente dai committenti (botola), o rientravano nei limiti di normale tollerabilità (discontinuità rilevate tra i vani degli infissi e disallineamento tra radiatore e tubazione), o non erano nella disponibilità di esso convenuto (contatore ENEL) o insussistenti (posizione macchine esterne per l'aria condizionata), infine, riconducibili a fornitori (misurazione spazi cucina);
- Quanto all'elaborato peritale redatto in sede di A.T.P., ne deduceva l'erroneità sotto diversi profili, meglio descritti nella comparsa di risposta;
- Lamentava, poi, che gli attori non avevano integralmente saldato il compenso dovuto da contratto e che, pertanto, essi erano tuttora debitori dell'importo di € 10.036,95, oltre interessi di mora sul saldo
- Deduceva, infine, di essere assicurata contro i rischi derivanti dalla R.C. con e, pertanto, chiedeva differirsi l'udienza di Controparte_5
comparizione onde poterne formulare la chiamata in causa;
Concludeva chiedendo così provvedersi:
1) Rigettare la domanda introduttiva in quanto inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
2) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda nei confronti della condannare la in persona del legale CP_8 CP_5
rapp.te p.t., a garantire, tenere indenne, manlevare e/o rivalere la convenuta da ogni effetto e conseguenza del giudizio stesso, sia in relazione alle somme che dovessero essere riconosciute agli attori e sia in ordine alle spese processuali;
3) accogliere la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare gli attori, in solido tra di loro, al pagamento della somma di € 39.704,94, oltre pagina 9 di 28 interessi di mora ex Dlgs 231/2002 dalla domanda al soddisfo, in favore della in persona del legale rapp.te p.t.; CP_8
4) con condanna alle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Differita l'udienza di prima comparizione, onde consentire alle parti convenute di formulare le rispettive chiamate in causa di terzo, si costituivano tanto la quanto l' Controparte_3 CP_5
[...]
La eccepiva: Controparte_3
- Quanto alla domanda degli attori, la prescrizione per il decorso del termine di cui all'art. 1669 c.c.;
- Quanto al rapporto assicurativo, che la polizza non era da ritenersi operante, giacché i fatti di causa dovevano considerarsi circostanza che, benché nota all'assicurato arch. , era stata taciuta da Controparte_1 quest'ultimo al momento della stipulazione della polizza medesima;
- In via gradata, venivano fatte proprie le difese dell'assicurato.
Tale società chiamata in causa chiedeva, dunque, così provvedersi:
“1) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria ex art. 1669 c.c. e per l'effetto rigettare integralmente la domanda attrice;
2) In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le avverse domande, principali e di garanzia, e per l'effetto rigettarle integralmente;
3) In via gradata, nel merito, accertare e dichiarare l'inoperatività del certificato n. A121C503098-LB per ricorrenza del fatto noto e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia promossa verso questi Assicuratori;
4) In gradato subordine, nel merito, per la denegata e non creduta ipotesi di accertata responsabilità anche solo concorsuale del Progettista e D.L., pagina 10 di 28 provvedere sul riparto delle quote di responsabilità tra i vari coobbligati, ai fini di cui all'art. 2055 c.c., comma 2 e, per l'effetto, disporre la manleva dell'assicurato nei limiti del massimale pattuito e con applicazione della franchigia di € 2.500,00;
5) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
dal canto suo, deduceva: Controparte_5
- In via preliminare, che non le era opponibile l'a.t.p. richiesto dagli attori ante causam, in quanto espletato non in contraddittorio con essa terza chiamata;
- Che i fatti di causa erano esclusi dai rischi assicurati;
- Che gli attori erano incorsi in decadenza per tardiva denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c.;
- Che, in ogni caso, i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte.
Alla luce di ciò, chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda siccome non provata;
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di per inoperatività della garanzia Controparte_5
assicurativa e, in caso di accoglimento della domanda principale e di quella di garanzia, determinarsi l'ammontare dovuto «nei limiti del giusto ed equo» con applicazione delle franchigie e degli scoperti previsti dal contratto, il tutto vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 04-07-2022 il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del
21.12.2023.
Le parti depositavano le rispettive memorie.
Il G.I., viste le istanze istruttorie avanzate dalle parti, le rigettava con ordinanza del 13/03/2023, per le ragioni ivi espresse, e, con il medesimo provvedimento, nominava C.T.U. l'ing. definendo i relativi Persona_2
quesiti.
pagina 11 di 28 Con successiva ordinanza del 05/06/2023, assegnati i termini relativi alla trasmissione della relazione peritale, alle osservazioni delle parti e al deposito della relazione comprensiva delle osservazioni medesime e di una sintetica valutazione del C.T.U. sulle stesse, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/10/2024.
Espletati gli incombenti peritali, precisate, ad opera delle parti, le rispettive conclusioni, con ordinanza del 28/10/2024, il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Deve, preliminarmente, essere vagliata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. sollevata tanto dal convenuto D.L., quanto dall'appaltatore e fatta propria dall' CP_5
Assumono, in sintesi, i convenuti e la terza chiamata in causa che, dal momento che i lavori erano terminati in data 19/07/2018, doveva considerarsi tardiva la denuncia dei relativi vizi, formulata dagli attori oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla sopra indicata norma.
L'eccezione non è fondata.
Ai sensi dell'art. 1667, c. II, c.c., «Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati».
A tal riguardo, deve ritenersi che, conformemente al dettato normativo, «ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, il dies a quo del relativo termine coincide, ai sensi dell'art. 1667 c.c. con il giorno della scoperta dei vizi che presuppone la consegna dell'opera» (Cass.
Civ., 1748/2018; conformi, ex multis, Trib. Padova, 609/2024; Trib.
Rutigliano, 2131/2016; Trib. Nuoro, 520/2015; C. App. Firenze, 1571/2009).
pagina 12 di 28 Pertanto, a parte il caso di vizi che appaiono evidenti al momento della consegna dei lavori, ove, invece, essi evidenti non siano, il dies a quo per la relativa denuncia non potrà che decorrere dal momento del manifestarsi di questi, che chiaramente sarà successivo alla consegna e ultimazione dei lavori.
Oltre a ciò, giova poi considerare che, come pure affermato in giurisprudenza, «L'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, circostanza che – senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.»
(Cass. Civ. 30786/2023).
La denuncia all'appaltatore è atto a forma libera che richiede unicamente una sintetica descrizione dei vizi e delle difformità contestate (cfr. Cass. Civ.,
25433/2013).
Nel caso di specie, come prospettato dagli attori e non contestato dalle parti convenute – a parte le difficoltà lamentate nel corso dell'esecuzione dei lavori, sui quali lo stesso appaltatore è, come risulta pacificamente tra le parti, intervenuto nell'immediato (sia pur, nella prospettazione attorea, in modo non risolutivo), dando comunque implicitamente atto dell'avvenuta denuncia delle stesse ad opera degli attori – i fenomeni di allagamento per cui
è causa si sono verificati in epoca successiva alla consegna dei lavori e, precisamente, il 17.6.2019, il 7.8.2019, l'8.1.2020, il 30.7.2020, il 18.2.2021, il 2.6.2021 ed il 25.10.2021. Ciò non è stato oggetto di specifica contestazione ad opera dei convenuti.
A tale riguardo, va pure osservato che risulta parimenti pacifico che ci sia stato un intervento, sempre nell'immediatezza, ad opera dell'appaltatore, con riferimento all'allagamento verificatosi in data 17/06/2019, allorquando esso inviava un proprio idraulico presso l'abitazione degli attori al fine di tentare pagina 13 di 28 di porre rimedio (v. atto di citazione, p. 5), circostanza parimenti non contestata.
Al di là di ciò, sono stati depositati in atti, ad opera della parte attrice, un estratto di una chat WhatsApp del 17.06.2019 tra avv. e Pt_1 CP_6
(titolare dell'impresa appaltatrice) relativa ad allagamento del
[...]
17.06.2019; un messaggio di posta elettronica trasmesso da parte attrice ai convenuti in data 19.06.2019, un altro messaggio di posta elettronica trasmesso sempre da parte attrice al convenuto arch. e il relativo CP_1 messaggio di riscontro, ad opera di quest'ultimo, inviato in data 09.07.2019. Tale documentazione non risulta specificamente contestata dai convenuti e, pertanto, deve essere considerata quale sufficiente prova dell'avvenuta e tempestiva denuncia dei vizi per cui è causa.
Per quanto attiene, poi, all'eccezione di prescrizione ex art.1669 cc, sollevata dalla compagnia assicurativa si osserva che la stessa appare del CP_3
tutto inconferente, non vertendosi in materia di rovina di edifici, fattispecie che presuppone che l'opera rovini, in tutto o in parte, o presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti per vizio del suolo o per difetto di costruzione, mentre nel caso di specie, non vengono in rilievo nè l'uno, né l'altro (ossia né un vizio del suolo, né un difetto di costruzione).
In ogni caso, ad abudantiam, si osserva che non appaiono condivisibili le argomentazioni svolte dalla chiamata in causa Controparte_3
, la quale ha sostenuto che il procedimento ex art. 696 bis cpc non
[...]
sarebbe strumento idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c..
Infatti, il procedimento ex art 696 bis cpc (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), alla stregua del procedimento ex art. 696 cpc (Accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), “rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento – cfr. Cass. Civ. Sez. II 07/05/2020 n. 8637...”(Corte d'Appello di Bari sentenza non definitiva n. 91/2022 del 17/01/2022 R.G. 1042/2019). pagina 14 di 28 Nel merito, la domanda è fondata e deve, per quanto di ragione, essere accolta.
In ordine alla domanda formulata nei confronti dell'appaltatore, è opportuno osservare che l'appaltatore, a norma dell'art. 1655 c.c., assume l'obbligo, dietro pagamento di un corrispettivo, del compimento di un'opera (o di un servizio), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
Inoltre, si ritiene che l'appaltatore «dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori»
(C. App. Ancona, 430/2024; conformi: Cass. Civ., 23594/2017, 1891/2016).
Per quanto riguarda la responsabilità dei soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione delle opere, poi, se ne rileva la natura solidale. La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 luglio 2021, n. 20704,
è tornata sulla responsabilità del progettista nel contratto d'appalto.
Trattandosi di responsabilità solidale, il progettista è tenuto, nei confronti dei terzi danneggiati, all'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte.
Nel contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore, progettista e direttore dei lavori – i cui rispettivi inadempimenti abbiano pagina 15 di 28 concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente –, trova fondamento nell'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. civ., sez. II, 27 agosto 2012, n. 14650).
È peraltro consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista-direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso (Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2004, n. 20294; Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1995, n.
5103). Qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità; il danneggiato, pertanto, può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno (Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1991, n.
13039; Cass. civ., sez. II, 10 maggio 1995, n. 5103 cit..; Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2000, n. 972; Cass. civ., sez. II, 22 agosto 2002, n. 12367).
Nel caso di specie, le relazioni tecniche redatte nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo (ATP) e nella presente fase di merito, entrambe elaborate dall'ing. e che il Tribunale intende Persona_2
recepire siccome pienamente esaustive rispetto ai posti quesiti e coerentemente motivate, forniscono un quadro chiaro e dettagliato delle problematiche emerse durante i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà dei coniugi Esse attribuiscono con precisione le Pt_1
responsabilità delle anomalie riscontrate alla società appaltatrice, CP_8
e al direttore dei lavori, arch. . Controparte_1
La CTU relativa alla fase di ATP è stata essenziale per accertare l'esistenza di gravi difetti di progettazione ed esecuzione delle opere, molti dei quali pagina 16 di 28 ancora persistenti al momento della redazione della successiva relazione relativa alla perizia espletata nel corso della presente fase. Tra i principali problemi identificati, spiccano l'errata progettazione dell'impianto di scarico della cucina, la mancata predisposizione dello scolo delle acque piovane dai balconi, l'inadeguatezza delle finiture interne e la cattiva posa di vari elementi, come battiscopa, infissi e radiatori. La CTU nel procedimento di merito ha approfondito ulteriormente tali aspetti, evidenziando un quadro di negligenza e incuria sia da parte dell'impresa esecutrice sia da parte del direttore dei lavori.
In merito all'impianto di scarico della cucina, la relazione ha sottolineato una serie di errori concatenati. La progettazione originaria prevedeva una soluzione poco realistica per il percorso delle tubazioni, successivamente modificata in corso d'opera con un tracciato che si è rivelato altrettanto inadeguato. Questo ha portato a frequenti fenomeni di rigurgito, allagamenti e ristagni, attribuibili a una pendenza insufficiente e all'eccessiva lunghezza del tracciato. La responsabilità principale è stata ascritta al direttore dei lavori, che ha mancato di sviluppare una soluzione progettuale efficace e di vigilare sull'esecuzione, e, in misura significativa, alla società appaltatrice, che non ha adottato misure correttive e ha eseguito la posa in modo approssimativo.
Un'altra criticità rilevante riguarda i balconi, dove l'assenza di uno scolo per le acque piovane ha causato ristagni e infiltrazioni. La copertura del foro preesistente con il battiscopa rappresenta un chiaro esempio di scelta errata in corso d'opera, non solo accettata, ma mai corretta dal direttore dei lavori.
Anche in questo caso, la società appaltatrice ha operato senza rispettare le regole dell'arte.
Le rifiniture interne dell'appartamento presentano altrettanti problemi. I battiscopa sono stati posati con materiali non conformi e tecniche inadeguate, portando a frequenti distacchi. Gli infissi mostrano fessure evidenti tra cassonetti e muratura, imputabili sia a errori di posa sia all'omessa supervisione. Similmente, la porta scrigno presenta rifiniture grossolane, con pagina 17 di 28 fessure tra pavimento e struttura, aggravate dalla scarsa cura nella posa del pavimento circostante. Anche il radiatore installato in modo visibilmente fuori asse testimonia la mancanza di precisione nelle lavorazioni e la mancata verifica da parte del direttore dei lavori.
Un altro aspetto di rilievo emerso da entrambe le CTU riguarda l'impatto estetico e funzionale degli elementi tecnici lasciati a vista, come i motori dei climatizzatori e il contatore della luce. Tali carenze riflettono un'insufficiente attenzione sia progettuale che esecutiva, aggravata dall'assenza di soluzioni correttive in corso d'opera. Analogamente, la botola nel soffitto e il vano tende risultano eseguiti in modo difforme rispetto al progetto iniziale.
La CTU relativa al procedimento per ATP ha messo in evidenza anche la realizzazione di pareti in cartongesso non previste nel progetto, senza preventiva approvazione dei committenti. Questa scelta ha generato non solo un risultato inatteso, ma anche un aggravio dei costi per i proprietari.
Il direttore dei lavori, arch. , è risultato responsabile di Controparte_1
molte delle problematiche emerse per insufficiente vigilanza in cantiere, mancata verifica dei materiali utilizzati e approssimazione nella progettazione di elementi cruciali, come l'impianto di scarico e le strutture esterne. La società appaltatrice, ha contribuito in modo CP_8
significativo al danno con esecuzioni ritenute dal ctu grossolane, scarsa aderenza alle specifiche progettuali e mancata segnalazione delle criticità riscontrate durante i lavori.
Il CTU ha stimato, nella sua relazione definitiva, depositata nel presente giudizio, un danno complessivo pari ad euro 38.743,31, oltre oneri, così suddiviso:
€ 29.579,06, oltre oneri = ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO
€ 4.501,25 oltre oneri = ONORARI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE
+ D.L.
pagina 18 di 28 € 2.400,00 = VALORE LOCATIVO PER IMPRATICABILITA'
IMMOBILE
€ 2.263,00 IVA INCLUSA = COSTI SOSTENUTI COME DA FATTURE IN ATTI
La suddetta quantificazione appare condivisibile.
L'arch. e la impresa vanno, dunque, condannati in CP_1 CP_8
solido al risarcimento dei danni nei confronti degli attori nella misura di euro
38.743,31 oltre oneri.
Va, però, osservato che nei rapporti interni tra condebitori solidati
(arch. e impresa appaltatrice), le quote non sono uguali. CP_1
Ed infatti, dalla ctu emerge che, volendo determinare separatamente in termini di quantificazione le responsabilità dell'impresa e arch. CP_8
nella verificazione/determinazione della problematica afferente CP_1 alla errata realizzazione dell'impianto di scarico della cucina (evidenziando che nella produzione delle ulteriori problematiche le responsabilità dell'arch.
assumono carattere del tutto marginale e ininfluente), si può CP_1
ritenere, alla luce di tutto quanto riportato nelle risposte ai quesiti n. 2-3, una corresponsabilità pari al 60% a carico dell'impresa e al 40% a carico dell'arch. . CP_1
Tale suddivisione si ripercuote in termini economici nel seguente modo:
1)IMPORTO LAVORI DI CUI ALLA ERRATA REALIZZAZIONE
IMPIANTO DI SCARICO = € 25.234,36
2)IMPORTI ACCESSORI DERIVANTI DALLA ERRATA
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SCARICO = € 9.164,25
3)IMPORTI LAVORI DI CUI ALLE RESTANTI PROBLEMATICHE = €
4.344,70
pagina 19 di 28 4)PERCENTUALE ADDEBITABILE ALL'IMPRESA (60%*VOCI N. 1+2
+ VOCE N. 3) = € 24.983,87
5)PERCENTUALE ADDEBITABILE ALL'ARCH. CP_1
(40%*VOCI N. 1+2) = € 13.759,44.
Pertanto, nei rapporti interni tra condebitori solidali, le quote non si presumono uguali, ma la quota dell'arch. va determinata in una CP_1
misura pari al 40% delle voci n.1 + 2, corrispondente ad euro 13.759,44, mentre la quota a carico della va determinata nella restante CP_2
somma pari ad euro 24.983,87.
Non può, invece, trovare accoglimento, in quanto non provata, la richiesta di risarcimento relativa ai lamentati danni di natura psichica sofferti dalla e ai relativi esborsi (v.fatture relative a prestazioni di psicoanalisi), Pt_2
non essendovi prova del nesso di causalità tra i detti danni e la dedotta, cattiva progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione effettuati presso l'appartamento, oggetto di causa.
L'arch. e l'impresa appaltatrice vanno, poi, condannati in solido al CP_1 rimborso in favore degli attori delle spese relative all'ATP, ivi comprese le spese di ctu;
pertanto, i convenuti dovranno rimborsare agli istanti l'importo di euro 1040,00, corrisposto dai medesimi all'ing. (v.doc.36 Persona_2 depositato dagli attori all'atto della loro costituzione in giudizio), e, inoltre, dovranno rimborsare agli attori le spese di lite relative al procedimento ex art.696 bis cpc, come liquidate in dispositivo.
Per quanto attiene, poi, alla domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_2
si osserva che va respinta la richiesta, formulata dalla convenuta, di
[...]
pagamento della somma di euro 23.979,11 per mancato avviso della sospensione dei lavori giornaliera e conseguente costo degli operai inutilizzati.
pagina 20 di 28 Ed invero, non vi è prova alcuna che l'impresa appaltatrice abbia effettivamente sborsato l'importo di euro 23.979,11 per il pagamento degli operai per la fascia oraria dalle 13.00 alle 15.00, durante la quale costoro non avrebbero potuto lavorare per un divieto (non preventivamente comunicato dagli attori) contenuto nel regolamento di condominio, non potendo desumersi la prova di tale pagamento dal documento 9 depositato dalla Q &
P.. Quest'ultimo contiene soltanto un'indicazione del costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili e affini fino a 15 dipendenti in vigore dal 1-7-
2019. Nessun esborso di somme a tale titolo è, dunque, documentato.
Inoltre, si rileva che non è neppure provato che gli operai della non CP_2
abbiano lavorato nella suddetta fascia oraria.
La domanda spiegata sul punto dall'appaltatore va, quindi, respinta.
Per quanto attiene, poi, alla determinazione del credito residuo spettante alla dalla ctu è emerso che dall'analisi dei documenti ritualmente CP_8 prodotti in atti si rileva che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti dalla società convenuta presso l'immobile oggetto di consulenza – come CP_8
da S.A.L. n. 2/stato finale – fosse pari (al netto dello sconto applicato pari ad
€ 4.000,00) ad € 69.661,06 oltre I.V.A. al 10%, ossia € 76.627,17 (IVA inclusa).
Sempre dall'analisi dei documenti in atti (fatture emesse dalla società convenuta e conteggio al 30.09.2019) risulta corrisposto alla ditta un ammontare complessivo pari ad
€ 58.718,38 oltre I.V.A. al 10%
€ 64.590,22 (IVA inclusa) così dettagliato:
€ 8.800,00 rif. fatt. n. 14 del 08/03/2018;
€ 15.290,22 rif. fatt. n. 15 del 19/03/2018;
pagina 21 di 28 € 16.500,00 rif. fatt. n. 27 del 01/06/2018;
€ 24.000,00 rif. su fatt. n. 35 del 03/08/2018 di importo complessivo pari ad €
36.036,95;
Resta, pertanto, da corrispondere la somma complessiva di
€ 10.942,68 oltre I.V.A. al 10%
€ 12.036,95 (IVA inclusa)
a cui va detratto – sempre sulla scorta dei documenti in atti – l'importo di €
2.000,00 (€ 1.818,18 IVA esclusa) come da nota di credito n. 02/2018 del 17/10/2018 per un totale provvisorio da corrispondere alla società convenuta pari ad:
€ 9.124,50 oltre I.V.A. al 10%
€ 10.036,95 (IVA inclusa).
Pertanto, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, gli attori vanno condannati in solido al pagamento in favore della della CP_2
somma di euro 10.036,95 (iva inclusa), oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla proposizione della domanda (1-2-2022) al saldo.
Devono, a questo punto, essere vagliate le domande formulate dai convenuti nei confronti dei rispettivi assicuratori.
Quanto alla domanda di garanzia formulata dal convenuto arch. CP_1
nei confronti della si osserva che
[...] Controparte_3 quest'ultima ha eccepito l'inoperatività della garanzia, per esser state taciute dall'assicurato, al momento della conclusione del contratto di assicurazione, le richieste e lagnanze degli attori, da considerarsi circostanze potenzialmente foriere di successive domande risarcitorie e a lui già note.
pagina 22 di 28 L'eccezione dell'assicuratore è fondata. Risulta agli atti, infatti, che il convenuto D.L. era stato informato delle problematiche per cui è causa già in data 19/06/2019, allorquando l'attore gli trasmetteva per Pt_1 conoscenza messaggio di posta elettronica trasmesso pure all'appaltatore (cfr. doc. 15 allegato alla produzione della parte attrice). Né il convenuto ha offerto prova di aver reso edotto l'assicuratore di tale circostanza prima della conclusione del contratto di assicurazione. Di talché, deve quindi ritenersi che la garanzia di polizza non operi in riferimento al sinistro per cui è causa e, conseguentemente, la domanda di garanzia deve essere rigettata. Risulta, infatti, per tabulas la conoscenza pregressa, da parte dell'assicurato, di circostanze idonee ad originare una potenziale richiesta di risarcimento danni, non dichiarate al momento della conclusione del contratto (si rileva che quest'ultimo prevedeva la decorrenza del periodo assicurativo dalle ore 24,00 del 5-6-2021 alle ore 24 del 5-6-2022).
Ora, a norma dell'art.B.
1.1 delle C.G.A. “Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale responsabile ai sensi di legge, relativamente al
Reclamo notificato all'Assicurato e da questi regolarmente denunciato agli
Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione, in relazione allo svolgimento dell'Attività Professionale, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa anche grave da parte dell' o delle persone per le quali Parte_3
l' sia responsabile.”. Parte_3
Nella fattispecie in esame, risulta dai documenti in atti che l'assicurato arch.
è stato destinatario di innumerevoli atti - con i quali gli Controparte_1
attori lamentavano problematiche e vizi relativi alle opere oggetto dell'appalto de quo - risalenti ad epoca antecedente all'inizio della decorrenza della copertura assicurativa de qua (documenti 11, 16, 29 b, 29 c,
33 depositati dagli attori). Si veda, in particolare, la denuncia di vizi delle opere del 9-10-2019, indirizzata dall'Avv.Mauro Fierro, legale degli attori, sia all'impresa appaltatrice, che all'arch. (v.pec del 9-10-2019 CP_1
pagina 23 di 28 allegata alla produzione attorea sub doc.33.). Ebbene, tale atto veniva notificato all'assicurato arch. non già durante il periodo di Controparte_1 assicurazione, come prescritto dall'art.B.
1.1 delle C.G.A., bensì in epoca antecedente allo stesso, di talchè, difettando il presupposto previsto dalla clausola in parola (ossia il presupposto del reclamo notificato all'assicurato durante il periodo di assicurazione), la garanzia non può ritenersi operante.
Quanto alla domanda di garanzia formulata dall'appaltatore nei confronti della quest'ultima ha eccepito nullità Controparte_5 dell'atto di citazione, nonché inoperatività della polizza.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
L'atto di citazione, infatti, contrariamente a quanto genericamente dedotto dalla terza chiamata appare rispettoso del dato normativo ritenuto CP_5
violato e comprensivo degli elementi previsti dall'art. 163 c.p.c., contenendo una sufficiente narrazione dei fatti posti a fondamento della domanda e la chiara individuazione dell'oggetto della domanda.
Quanto all'operatività della polizza, è agli atti copia delle condizioni di assicurazione. Ebbene, in base all'art. 3, lett. a), delle stesse (pag. 2 del fascicolo informativo depositato dalla stessa società assicuratrice), «La
Società si obbliga a tenere indenne l' , di quanto questi sia tenuto a Parte_3
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell' attività esercitata. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere». Parte_3
Parimenti, l'art.
3.1. della Sezione “Responsabilità civile verso terzi” delle stesse condizioni di polizza (v.pag.4 di 17) stabilisce che «La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare,
pagina 24 di 28 quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' da fatto colposo o Parte_3
doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere».
La fattispecie al vaglio del Tribunale rientra, dunque, nell'ambito di operatività di tale ultima clausola (art.
3.1 della Sezione “Responsabilità civile verso terzi” delle stesse condizioni di polizza: v.pag.4 di 17).
Devono, tuttavia, ritenersi applicabili la franchigia e il massimale di polizza.
Quanto al massimale, l'art.
3.3 della stessa Sezione “Responsabilità civile verso terzi” prevede un limite, per ciascun sinistro, pari ad € 75.000,00 e, pertanto, non è concretamente operante nel caso di specie.
Quanto alla franchigia, la polizza versata in atti dalla stessa società assicuratrice prevede un importo di € 500,00 (come indicato anche dall'art.
5.2 summenzionato).
Va, in definitiva, accolta la domanda di garanzia formulata dalla società appaltatrice nei confronti del proprio assicuratore, salva l'applicazione della franchigia e del massimale testé indicati.
Quanto alle spese relative alla presente causa di merito, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese tra gli attori e la
CP_2
Le spese della ctu, disposta nel presente procedimento, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, vanno sopportate in via definitiva dai convenuti, arch. e impresa nella misura del 50% a CP_1 CP_2
carico di ciascuna parte.
pagina 25 di 28 Nei rapporti tra l'attore e l'arch. le spese di lite seguono la Controparte_1 soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo ex D.M. 55/2014, come aggiornato ex DM n.147/2022.
Nei rapporti tra l'arch. e l'istituto assicuratore CP_1 Controparte_3
le spese di lite seguono le regole della soccombenza, determinando gli
[...] onorari nei valori minimi, stante l'unicità della questione trattata relativa alla inoperatività della polizza assicurativa.
Nei rapporti tra la Q & P e la le spese di lite sono poste a carico CP_5 dell' e si liquidano come in dispositivo, con Controparte_5
attribuzione al procuratore anticipatario, Avv.Marco Fortino.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa
Luigia Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. Accoglie, entro i limiti di cui alla parte motiva, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'arch. e la in Controparte_1 CP_2 solido, al pagamento, in favore degli istanti, della somma di €
38.743,31, oltre oneri, dando atto che nei rapporti tra i due convenuti, condebitori solidali, le quote vanno determinate come nella parte motiva della presente sentenza;
condanna l'arch. e la Controparte_1
in solido, al rimborso, in favore degli istanti, delle spese CP_2
relative al procedimento ex art.696 bis cpc, liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 3.056,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al rimborso, in favore degli attori, delle spese della ctu espletata nel procedimento ex art.696 bis cpc, pari ad euro 1040,00;
2. Accoglie in parte la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_2
e per l'effetto condanna gli attori e in solido al
[...] Pt_1 Pt_2
pagamento in favore della della somma di euro 10.036,95 (iva CP_2
pagina 26 di 28 inclusa), oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla proposizione della domanda (1-2-2022) al saldo;
3. Accoglie, entro i limiti di cui in parte motiva, la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della CP_2 Controparte_5
e per l'effetto condanna quest'ultima a manlevare e tenere
[...]
indenne la di quanto la stessa è tenuta a versare agli attori in CP_2 dipendenza della presente sentenza, decurtando dall'importo dovuto la somma di euro 500,00 a titolo di franchigia;
4. Rigetta la domanda di garanzia proposta dall'arch. nei Controparte_1 confronti della Controparte_3
5. Compensa le spese di lite tra gli attori e la CP_2
6. Condanna il convenuto al rimborso, in favore degli Controparte_1
attori in solido, delle spese relative alla presente fase del giudizio, liquidate in euro 5077,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
7. pone definitivamente a carico delle parti convenute (arch. CP_1
e , nella misura del 50% ciascuno, le spese relative alla
[...] CP_2
c.t.u. espletata nella presente fase di merito;
8. condanna il convenuto arch. al rimborso, in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_3
euro 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
9. Condanna l' al rimborso delle spese di Controparte_5
lite in favore della liquidate in euro 5077,00 Parte_4
per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv.Marco
Fortino.
Così deciso in PO, in data 21-1-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
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