TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 1587/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 02.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1587/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi” e vertente
TRA
( ) - avv. AMITRANO ANNA Parte_1 C.F._1
TIZIANA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - contumace;
CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in CP_ epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare l al
Pagina 1 di 4
pagamento in suo favore della rendita conseguente agli esiti dell'aggravamento dell'infortunio sul lavoro occorso già riconosciuto, che gli aveva cagionato una invalidità per danno biologico pari al 16%.
Instauratosi il contraddittorio, l'istituto non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Il ricorso si presenta fondato e va accolto.
Occorre premettere che l'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione (allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta”
l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/00). La lunga evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che nella occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine ed alle persone, sia dei colleghi che di terzi, ed anche dello stesso infortunio, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo spostamento della prestazione lavorativa, con l'unico limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo (cfr. Cass. 13447/00). Una volta che l'attività protetta si è estesa fino a comprendere anche il rischio ambientale, di cui sono espressione gli atti di locomozione interna, costituito dall'ambiente di lavoro in sé, nel quale normalmente il lavoratore dipendente è autorizzato ad entrare solo per ragioni lavorative, gli infortuni avvenuti in tale ambito si presumono avvenuti per causa lavorativa, salvo prova contraria, desumibile dalle circostanze stesse dell'incidente od anche dalla qualifica soggettiva del lavoratore (cfr. Cass. 10317/06; Cass. 10815/98).
Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal D. Lgs. 38/00 (pubblicato in G.U. n.
172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi
Pagina 2 di 4 r.g. 1587/24
prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del D. Lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un
6% ed un 15% (calcolato senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall'assicurato), e l'erogazione di una rendita (calcolata con riferimento sia al danno biologico mero che alla retribuzione percepita dall'assicurato) per le menomazioni pari o superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
- nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%
(franchigia);
- indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
- indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16%.
Nella fattispecie oggetto della presente indagine, l'oggetto del contendere si riduce all'accertamento della sussistenza di postumi ulteriormente invalidanti dell'infortunio e, in caso positivo, alla quantificazione del grado inabilitante.
Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, da intendersi qui integralmente riportata ed a cui si ritiene di fare pieno affidamento in quanto la stessa trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali oltre che corretta sotto il profilo logico- conseguenziale.
Pagina 3 di 4 r.g. 1587/24
Per il ctu il ricorrente è affetto da infermità riconducibili ad esito di infortunio sul lavoro, valutabili nella misura del 16%.
Ne consegue, pertanto, la condanna dell'istituto al pagamento della relativa rendita pari alla predetta misura e a decorrere dal mese successivo all'istanza di aggravamento, oltre agli accessori di legge e nei limiti di cui all'art. 16 co VI l. 412/91, detratto, in quota capitale, quanto già percepito dalla parte ricorrente per il medesimo infortunio sotto forma di indennizzo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione. Per la stessa ragione, le spese peritali vanno CP_ poste a definitivo carico dell e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al conseguimento della rendita per postumi conseguenti ad infortunio che ne CP_ hanno determinato invalidità nella misura del 16% e condanna l come rappresentato, al pagamento in favore dell'istante della suddetta prestazione a decorrere dal mese successivo all'istanza di aggravamento, oltre agli accessori di legge e nei limiti di cui all'art. 16 co VI l. 412/91, detratto, in quota capitale, quanto già percepito dalla parte ricorrente per il medesimo infortunio sotto forma di indennizzo;
CP_
2) condanna l al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €
1.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa, da distrarsi;
CP_ 3) pone a definitivo carico dell le spese di ctu, liquidate in € 290,00 per onorario in favore del dott. Persona_1
Nocera Inferiore, 02.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 4 di 4