CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, LA
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 770/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Burolo - Via Asilo 38 10010 Burolo TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Step Srl - 02104860909
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 343/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ICP 2013
- DINIEGO RIMBORSO ICP 2014
- DINIEGO RIMBORSO ICP 2015
- DINIEGO RIMBORSO ICP 2016
- DINIEGO RIMBORSO ICP 2017
- DINIEGO RIMBORSO ICP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia l'Ecc.ma Commissione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna pronuncia preliminare, pregiudiziale, istruttoria, disapplicata la proroga tacita delle tariffe approvate ex art. 11, comma 10, della legge 449 Studio Legale Nominativo_1 segue foglio n° 13 del 1997; In via principale, - accertarsi e dichiararsi l'obbligo dell'Amministrazione di applicare per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ai fini della determinazione dell'Imposta Comunale sulla
Pubblicità, la "tariffa base" di cui al Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507; - ove ritenuto, annullare il diniego al rimborso così come pervenuto, in quanto infondato e illegittimo, in fatto e in diritto;
- dichiarare non dovuta la maggior somma di Euro 721,83 e condannare l'Amministrazione e/o STEP S.r.l. a restituire alla ricorrente la maggior somma da questa corrisposta in relazione all'ICP anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, che si quantifica in Euro 721,83, oltre interessi, come per legge, sino al completo soddisfo, salvo diverso importo accertato e/o liquidato;
In subordine, - - condannare l'Amministrazione e/o STEP S.r.l. a rideterminare l'imposta comunale sulla pubblicità anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 tenendo conto delle tariffe disciplinate dal Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507; condannare l'Amministrazione e/o STEP
S.r.l. a restituire alla ricorrente la maggior somma da quest'ultima corrisposta per gli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018; In ogni caso, - - - accertarsi e dichiararsi l'inapplicabilità dall'anno di imposta 2013 delle tariffe maggiorate ex art. 11, comma 10, della legge 449 del 1997, nel testo modificato dall'art. 30, 1° comma, n. 388/99; accertare il credito vantato dalla ricorrente con condanna di rimborso a favore della ricorrente;
con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Resistente/Appellato: Preliminarmente 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione per le motivazioni in premessa. In via principale 1) confermare la sentenza impugnata e accertare e dichiarare legittimo l'operato della società Step S.r.l. e per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata dall'Appellante nei confronti della suddetta Società, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
- Il tutto con condanna della controparte al pagamento degli “interessi maturati dopo la sentenza” ex art. 57 D.Lgs. 546/92 e con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio nella misura prevista dell'art. 15, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – il quale stabilisce,
a proposito delle spese del processo tributario, che: «[n]ella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto»; Concetto questo puntualmente ribadito dalla Corte di Cassazione con le Ordinanze
n. 23055/2019 e n. 19216 del 15.06.2022 e recentemente anche dalla Corte Costituzionale con la Ordinanza
n. 170/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n. 343\2024 della CGT di primo grado di Torino che ne aveva respinto il ricorso avverso l'impugnazione del diniego di rimborso di imposte pubblicitarie pagate negli anni dal 2013 al 2018 per complessivi euro 721,83.
I giudici di primo grado avevano rilevato che le maggiorazioni delle tariffe erano intervenute prima dell'entrata in vigore dell'art. 23 del d.l. n. 83 del 2012, avvenuta il 26 giugno 2012, che aveva abrogato l'art. 11, comma
10, della legge n. 449 del 1997, che a sua volta consentiva la facoltà per i Comuni di stabilire maggiorazioni fino a un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2000.
A sostegno dell'errore in cui sono incorsi i giudicanti l'appellante cita numerose sentenze di merito e, dopo aver precisato che il D.Lgs 507\1993 individuava una “tariffa base”, che annualmente doveva essere stabilita dai Comuni entro i limiti massimi stabiliti dalla legge, richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 15 del 2018 che afferma che anche le proroghe tacite delle tariffe devono essere effettuate in conformità alle norme in vigore.
Pertanto, a parere dell'appellante, il Comune non poteva applicare tacitamente nel 2013 la tariffa disposta originariamewnte nel 2001. Con l'entrata in vigore dell'art. 23 del d.l. n. 83 del 2012, risalente al 26 giugno
2012, sorgeva tuttavia un problema interpretativo legato alle annualità pregresse e in particolar modo al
2012 (la cui imposta era stata in parte versata). Il legislatore con l'articolo 1, comma 739 L. 208/2015, inteveniva dettando una interpretazione autentica tesa ad attuare un sistema conservativo delle Imposte già incamerate dai Comuni, senza ripristinare un potere deliberativo, tacito e/o espresso, ormai abrogato da tre anni.
Ad ulteriore conforto delle proprie tesi l'appellante cita la risoluzione 2/DF il Ministero dell'Economia e delle
Finanze che ha precisato che: "a partire dall'anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione".
L'appellata nelle proprie controdeduzioni preliminarmente osserva che il ricorso è inammissibile per definitività drel rapporto tributario. La contribuente non ha impugnato gli avvisi di liquidazione ICP, ha provveduto all'acquiescente pagamento ragion per cui il rapporto tributrario deve considerarsi consolidato.
Gli avvisi di scadenza con l'esplicita quantificazione dell'importo e della natura della pretesa sono a tutti gli effetti atti impugnabili.
Osserva altresì che le tariffe oggetto di contestazione sono state adottare con delibera del 16\3\2006 e pertanto le stesse continuano ad essere applicabili in virtù del principio di ultrattività delle tariffe di cui al comma 169, della Legge 296 del 2007 ( proroga di anno in anno) e del comma 739, della Legge 28/12/2015,
n. 208 (legge di stabilità del 2016) che fissa un'interpretazione autentica in ordine alla facoltà di mantenere o meno gli aumenti tariffari deliberati fino al 2012: "L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n.
212, si interpreta nel senso che L'ABROGAZIONE NON HA EFFETTO per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n.
83 del 2012”.
Precisa che la sentenza della Corte Costituzionale 15\2018 appartenendo alla categorie di sentenze interpretative di rigetto non è vincolante erga ormes come quelle di accoglimento ed insiste sul fatto "che il tenore letterale delle norme non può che far ritenere che le tariffe applicate in precedenza possano continuare ad essere applicate. Infatti, la disposizione di interpretazione autentica si è limitata a chiarire che la portata dell'abrogazione è circoscritta ai soli Comuni che non hanno fatto esercizio della facoltà loro assegnata dalla legge entro la predetta data, e cioè un significato già pienamente evincibile dal successivo comma 11 del medesimo art. 23 laddove dispone che “i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore” del D.L. n. 83 del 2012 continuano ad essere regolati dalle disposizioni previgenti, introducendo quindi una disposizione di salvaguardia per quei Comuni che, a detta data, avessero confidato sulla sussistenza di un quadro normativo (quanto alla possibilità di reperire risorse economiche e finanziarie) diverso da quello infine delineato dal decreto legge in parola. In seconda analisi anche l'interpretazione sistematica privilegia il significato secondo cui, con il comma 739 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, il legislatore ha inteso fare salva la potestà di prorogare le maggiorazioni delle tariffe ICP per i Comuni che se ne fossero già avvalsi prima dell'abrogazione della relativa facoltà."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio osserva che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata per la prima volta in questa fase non è accoglibile. Al di là del vaglio circa la sua tempestività occorre rilevare che non sono stati prodotti nè gli atti, nè la loro comunicazione\notificazione, onde poter valutare il fondamento della possibile riconduzione degli stessi nell'alveo di quelli disciplinati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992.
Quanto al merito della controversia questo collegio ritiene che l'insegnamento della Corte Costituzionale non posa essere disatteso per l'autorevolezza del consesso e per il fondamento delle considerazioni svolte a cui si ritiene di dover dare seguito.
La Corte Costituzionale infatti con la sentenza 15\2018 ha affermato che:" Ciò premesso, non è corretta l'interpretazione dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso.
La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012.
Si tratta, quindi, effettivamente di una disposizione di carattere interpretativo, tesa a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero escludere o enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (sentenze n. 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del
2012 e n. 311 del 1995). La scelta legislativa, allora, rientra «tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 132 del 2016).
Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate.
Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, delle tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del
2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente.
Sotto tale profilo, la disposizione oggetto di censura nulla aggiunge. L'intervento interpretativo, infatti, non introduce alcun doppio regime impositivo e non crea perciò ingiustificate disparità di trattamento tra i
Comuni, né pregiudica la progressività insita nella suddivisione degli stessi in diverse fasce, ai fini della determinazione dell'imposta, rientrando invece nei limiti di quella ragionevolezza che deve caratterizzare anche le disposizioni d'interpretazione autentica (ex multis, sentenze n. 132 del 2016, n. 69 del 2014, n.
271 del 2011, n. 234 del 2007, n. 229 del 1999 e n. 311 del 1995)."
La chiara affermazione della Corte Costituzionale circa il fatto che la proroga tacita delle tariffe deve tenere conto delle legislazione in vigore determina che nel caso in esame non potevano essere applicate tariffe determinate in base a norme non più vigenti nelle annualità oggetto del contendere.
Conseguentemente la sentenza di primo grado deve essere riformata e in accoglimenrto dell'appello dichiarare dovuto il richiesto rimborso.
Le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, LA
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 770/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Burolo - Via Asilo 38 10010 Burolo TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Step Srl - 02104860909
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 343/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ICP 2013
- DINIEGO RIMBORSO ICP 2014
- DINIEGO RIMBORSO ICP 2015
- DINIEGO RIMBORSO ICP 2016
- DINIEGO RIMBORSO ICP 2017
- DINIEGO RIMBORSO ICP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia l'Ecc.ma Commissione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna pronuncia preliminare, pregiudiziale, istruttoria, disapplicata la proroga tacita delle tariffe approvate ex art. 11, comma 10, della legge 449 Studio Legale Nominativo_1 segue foglio n° 13 del 1997; In via principale, - accertarsi e dichiararsi l'obbligo dell'Amministrazione di applicare per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ai fini della determinazione dell'Imposta Comunale sulla
Pubblicità, la "tariffa base" di cui al Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507; - ove ritenuto, annullare il diniego al rimborso così come pervenuto, in quanto infondato e illegittimo, in fatto e in diritto;
- dichiarare non dovuta la maggior somma di Euro 721,83 e condannare l'Amministrazione e/o STEP S.r.l. a restituire alla ricorrente la maggior somma da questa corrisposta in relazione all'ICP anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, che si quantifica in Euro 721,83, oltre interessi, come per legge, sino al completo soddisfo, salvo diverso importo accertato e/o liquidato;
In subordine, - - condannare l'Amministrazione e/o STEP S.r.l. a rideterminare l'imposta comunale sulla pubblicità anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 tenendo conto delle tariffe disciplinate dal Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507; condannare l'Amministrazione e/o STEP
S.r.l. a restituire alla ricorrente la maggior somma da quest'ultima corrisposta per gli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018; In ogni caso, - - - accertarsi e dichiararsi l'inapplicabilità dall'anno di imposta 2013 delle tariffe maggiorate ex art. 11, comma 10, della legge 449 del 1997, nel testo modificato dall'art. 30, 1° comma, n. 388/99; accertare il credito vantato dalla ricorrente con condanna di rimborso a favore della ricorrente;
con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
Resistente/Appellato: Preliminarmente 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione per le motivazioni in premessa. In via principale 1) confermare la sentenza impugnata e accertare e dichiarare legittimo l'operato della società Step S.r.l. e per l'effetto, rigettare ogni domanda formulata dall'Appellante nei confronti della suddetta Società, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
- Il tutto con condanna della controparte al pagamento degli “interessi maturati dopo la sentenza” ex art. 57 D.Lgs. 546/92 e con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio nella misura prevista dell'art. 15, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) – come introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera f), numero 2), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23» – il quale stabilisce,
a proposito delle spese del processo tributario, che: «[n]ella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto»; Concetto questo puntualmente ribadito dalla Corte di Cassazione con le Ordinanze
n. 23055/2019 e n. 19216 del 15.06.2022 e recentemente anche dalla Corte Costituzionale con la Ordinanza
n. 170/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha proposto appello contro la sentenza n. 343\2024 della CGT di primo grado di Torino che ne aveva respinto il ricorso avverso l'impugnazione del diniego di rimborso di imposte pubblicitarie pagate negli anni dal 2013 al 2018 per complessivi euro 721,83.
I giudici di primo grado avevano rilevato che le maggiorazioni delle tariffe erano intervenute prima dell'entrata in vigore dell'art. 23 del d.l. n. 83 del 2012, avvenuta il 26 giugno 2012, che aveva abrogato l'art. 11, comma
10, della legge n. 449 del 1997, che a sua volta consentiva la facoltà per i Comuni di stabilire maggiorazioni fino a un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2000.
A sostegno dell'errore in cui sono incorsi i giudicanti l'appellante cita numerose sentenze di merito e, dopo aver precisato che il D.Lgs 507\1993 individuava una “tariffa base”, che annualmente doveva essere stabilita dai Comuni entro i limiti massimi stabiliti dalla legge, richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 15 del 2018 che afferma che anche le proroghe tacite delle tariffe devono essere effettuate in conformità alle norme in vigore.
Pertanto, a parere dell'appellante, il Comune non poteva applicare tacitamente nel 2013 la tariffa disposta originariamewnte nel 2001. Con l'entrata in vigore dell'art. 23 del d.l. n. 83 del 2012, risalente al 26 giugno
2012, sorgeva tuttavia un problema interpretativo legato alle annualità pregresse e in particolar modo al
2012 (la cui imposta era stata in parte versata). Il legislatore con l'articolo 1, comma 739 L. 208/2015, inteveniva dettando una interpretazione autentica tesa ad attuare un sistema conservativo delle Imposte già incamerate dai Comuni, senza ripristinare un potere deliberativo, tacito e/o espresso, ormai abrogato da tre anni.
Ad ulteriore conforto delle proprie tesi l'appellante cita la risoluzione 2/DF il Ministero dell'Economia e delle
Finanze che ha precisato che: "a partire dall'anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione".
L'appellata nelle proprie controdeduzioni preliminarmente osserva che il ricorso è inammissibile per definitività drel rapporto tributario. La contribuente non ha impugnato gli avvisi di liquidazione ICP, ha provveduto all'acquiescente pagamento ragion per cui il rapporto tributrario deve considerarsi consolidato.
Gli avvisi di scadenza con l'esplicita quantificazione dell'importo e della natura della pretesa sono a tutti gli effetti atti impugnabili.
Osserva altresì che le tariffe oggetto di contestazione sono state adottare con delibera del 16\3\2006 e pertanto le stesse continuano ad essere applicabili in virtù del principio di ultrattività delle tariffe di cui al comma 169, della Legge 296 del 2007 ( proroga di anno in anno) e del comma 739, della Legge 28/12/2015,
n. 208 (legge di stabilità del 2016) che fissa un'interpretazione autentica in ordine alla facoltà di mantenere o meno gli aumenti tariffari deliberati fino al 2012: "L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n.
212, si interpreta nel senso che L'ABROGAZIONE NON HA EFFETTO per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n.
83 del 2012”.
Precisa che la sentenza della Corte Costituzionale 15\2018 appartenendo alla categorie di sentenze interpretative di rigetto non è vincolante erga ormes come quelle di accoglimento ed insiste sul fatto "che il tenore letterale delle norme non può che far ritenere che le tariffe applicate in precedenza possano continuare ad essere applicate. Infatti, la disposizione di interpretazione autentica si è limitata a chiarire che la portata dell'abrogazione è circoscritta ai soli Comuni che non hanno fatto esercizio della facoltà loro assegnata dalla legge entro la predetta data, e cioè un significato già pienamente evincibile dal successivo comma 11 del medesimo art. 23 laddove dispone che “i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore” del D.L. n. 83 del 2012 continuano ad essere regolati dalle disposizioni previgenti, introducendo quindi una disposizione di salvaguardia per quei Comuni che, a detta data, avessero confidato sulla sussistenza di un quadro normativo (quanto alla possibilità di reperire risorse economiche e finanziarie) diverso da quello infine delineato dal decreto legge in parola. In seconda analisi anche l'interpretazione sistematica privilegia il significato secondo cui, con il comma 739 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, il legislatore ha inteso fare salva la potestà di prorogare le maggiorazioni delle tariffe ICP per i Comuni che se ne fossero già avvalsi prima dell'abrogazione della relativa facoltà."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il collegio osserva che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata per la prima volta in questa fase non è accoglibile. Al di là del vaglio circa la sua tempestività occorre rilevare che non sono stati prodotti nè gli atti, nè la loro comunicazione\notificazione, onde poter valutare il fondamento della possibile riconduzione degli stessi nell'alveo di quelli disciplinati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992.
Quanto al merito della controversia questo collegio ritiene che l'insegnamento della Corte Costituzionale non posa essere disatteso per l'autorevolezza del consesso e per il fondamento delle considerazioni svolte a cui si ritiene di dover dare seguito.
La Corte Costituzionale infatti con la sentenza 15\2018 ha affermato che:" Ciò premesso, non è corretta l'interpretazione dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso.
La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell'abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l'anno d'imposta 2012.
Si tratta, quindi, effettivamente di una disposizione di carattere interpretativo, tesa a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero escludere o enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (sentenze n. 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del
2012 e n. 311 del 1995). La scelta legislativa, allora, rientra «tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 132 del 2016).
Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate.
Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, delle tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del
2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente.
Sotto tale profilo, la disposizione oggetto di censura nulla aggiunge. L'intervento interpretativo, infatti, non introduce alcun doppio regime impositivo e non crea perciò ingiustificate disparità di trattamento tra i
Comuni, né pregiudica la progressività insita nella suddivisione degli stessi in diverse fasce, ai fini della determinazione dell'imposta, rientrando invece nei limiti di quella ragionevolezza che deve caratterizzare anche le disposizioni d'interpretazione autentica (ex multis, sentenze n. 132 del 2016, n. 69 del 2014, n.
271 del 2011, n. 234 del 2007, n. 229 del 1999 e n. 311 del 1995)."
La chiara affermazione della Corte Costituzionale circa il fatto che la proroga tacita delle tariffe deve tenere conto delle legislazione in vigore determina che nel caso in esame non potevano essere applicate tariffe determinate in base a norme non più vigenti nelle annualità oggetto del contendere.
Conseguentemente la sentenza di primo grado deve essere riformata e in accoglimenrto dell'appello dichiarare dovuto il richiesto rimborso.
Le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello. Spese compensate.