Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 168
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Applicazione della tariffa base

    La Corte ritiene che la proroga tacita delle tariffe debba tenere conto della legislazione vigente e che non potevano essere applicate tariffe determinate in base a norme non più vigenti. Si conforma all'interpretazione della Corte Costituzionale.

  • Accolto
    Annullamento del diniego di rimborso

    La Corte accoglie l'appello e dichiara dovuto il rimborso, riformando la sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Inapplicabilità delle tariffe maggiorate

    La Corte accoglie l'appello e dichiara dovuto il rimborso, riformando la sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Restituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità

    La Corte accoglie l'appello e dichiara dovuto il rimborso, riformando la sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Legittimità dell'operato della società Step S.r.l.

    La Corte accoglie l'appello e riforma la sentenza di primo grado, rigettando implicitamente la richiesta di conferma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 168
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 168
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo