Articolo 233 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 232Articolo 234
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
14 febbraio 1991
Art. 233
(Giudizio direttissimo)
1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice.
2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa. ((12))


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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 13/2/1991, n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1991
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