Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato
Dr.Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6275 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.10.2024 e vertente
TRA
e rappresentati e difesi, giusta mandato Parte_1 Parte_2
in atti dall' avv. Gianluca Marchionne e Annalisa Muzio , giusta procura in atti;
-Attori opponenti
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Parenti, giusta delega in atti;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1777/2021 noficato in data 20.10.2021
CONCLUSIONI: All'udienza del 1.10.2024 le parti concludevano come da verbale in atti di pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto con l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1777/2021 emesso da questo Tribunale in favore della attuale opposta con il quale era stato ingiunto agli odierni opponenti il pagamento in solido della somma complessiva di € 37.960,00, oltre interessi di mora e spese legali intestato alla opponente ( debitrice principale) ed in Parte_1
relazione al quale aveva prestato garanzia Parte_2
fideiussoria “.
Nel proporre opposizione rappresentavano gli opponenti: 1) la carenza di prova scritta del credito.
Concludevano pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo
Si costituiva la Banca opposta resistendo alla domanda e chiedendo rigettarsi l' opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Concessa l' esecuzione provvisoria del d.i. la causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali e trattenuta in decisione all' udienza del 1.10.2024
L' opposizione proposta è infondata e non merita accoglimento.
Venendo in medias res anche per il principio della ragione più liquida, va osservato come non possa trovare accoglimento l' eccezione di parte opponente relativa alla carenza di prova scritta del credito.
Invero sin dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l' opposta ha allegato il contratto di finanziamento alla base della pretesa monitoria
Il contratto in oggetto contiene tutti gli elementi prescritti dalla legge di riferimento ed è compiutamente sottoscritto dagli obbligati anche specificamente anche ai sensi degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis c.c. Il contratto di finanziamento oggetto di causa, prevede le seguenti condizioni economiche: - Prezzo di acquisto: € 52.026,49 + IVA;
-
Anticipo €. 2.500,00 + IVA;
- Spese di istruttoria €. 300,00 + IVA;
-
Versamento alla firma €. 2.800,00 + IVA;
- Importo totale del credito
€. 49.526,49 + IVA;
- Costo totale dell'operazione €. 54.664,51 + IVA
Il finanziamento aveva una durata di 36 mesi, con versamento di 35 canoni mensili, ciascuno di euro 677,86 + IVA, con scadenza dal
12.10.2016 al 12.10.2019. In sede di sottoscrizione del contratto venivano, altresì, pattuiti TAN al 3,90% e TAEG all' 4,36%. A sostegno del credito vantato vi è, dunque, un contratto pienamente valido, compiutamente sottoscritto dagli obbligati, anche specificamente. L'esistenza e la validità del titolo in base al quale il decreto ingiuntivo è stato emesso già provano la legittimità dell'emanazione del decreto e ne giustificano la conferma.
Le opposte non hanno nemmeno contestato l' effettiva erogazione delle somme confermate poi dalla fattura dell' acquisto dell' autovettura, trattandosi di credito al consumo.
È stato altresì allegato il piano di ammortamento relativo al finanziamento, nonché l' omissione della debitrice principale nel pagamento di 13 rate con conseguente decadenza dal benificio del termine ai sensi dell' art 11 delle condizioni contrattuali come da diffide in atti.
Le opponenti dunque a fronte dell' allegazione del titolo e della deduzione del proprio inadempimento erano onerate dalla dimostrazione dell' insussistenza di un proprio inadempimento, circostanza non dimostrata, non avendo nemmeno depositato le memorie ex art 183 VI comma cpc. Tanto premesso l' opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo merita conferma.
Spese, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo ed in favore di parte opposta
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
Rigetta l' opposizioni e conferma il d.i. opposto;
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
Condanna gli opponenti alla refusione delle spese di lite che liquida in favore di parte opposta in € 3500,00 per competenze oltre accessori di legge.
Latina, 2.01.2025
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli