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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 08/06/2023, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2023
N. 00621/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2021, proposto da
UG RA, UG EP, UG UC, UG ZO, UG VI, NE AR UC, NE VI TO e NE EP, rappresentati e difesi dagli avvocati RA Muciaccia e Giorgio Pasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San VI dei Normanni, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato (asseritamente) formatosi in ordine alla sentenza n. 470/2020 resa inter partes il 20.04.2020 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, Sez. III, con il seguente dispositivo <<... Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie solo in parte e ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. e, per l’effetto, condanna il Comune resistente al risarcimento dei danni nei limiti e nei termini di cui in motivazione...>>.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n. 470/2020;
Viste le ordinanze istruttorie di questa Sezione nn.1391/2021, 485/2022,1507/2022 e 443/2023;
Vista la ulteriore richiesta di proroga depositata il 28 maggio 2023 dal Verificatore nominato dal Tribunale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 6 giugno 2023 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per le parti ricorrenti l’avv.to G. Pasca, anche in sostituzione dell'avv.to F. Muciaccia;
Considerato che:
-con ordinanza collegiale n.1391/2021, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 21 settembre 2021, questo Tribunale, in esecuzione della sentenza n. 470/2020 indicata in epigrafe, stante la necessità - ai sensi dell’art. 34, quarto comma ultima parte c.p.a. – di procedere alla determinazione delle somme spettanti ai ricorrenti, secondo i criteri ivi stabiliti, ha disposto, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, affidata al Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Brindisi, o suo delegato, in ordine alla determinazione del valore venale dell’area occupata di che trattasi al momento dell’inizio della occupazione illegittima (24 febbraio 2010) e all’esatta determinazione e quantificazione delle somme dovute dal Comune di San VI dei Normanni ai ricorrenti secondo i suindicati criteri specificati nella sentenza di questo T.A.R. n. 470/2020, fissando il termine di 90 giorni per il compimento della Verificazione;
- con nota dell’8.3.2022 il Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Brindisi Arch. Fabio Lacinio ha chiesto la fissazione di un ulteriore termine per il compimento delle operazioni della Verificazione, rilevando che il ritardo risultava dovuto alla generica indicazione, nell’ordinanza collegiale suindicata, del Verificatore nella persona del “Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Brindisi”, “atteso che gli uffici tecnici dell’Amministrazione, si identificano nei Settori Urbanistica e Lavori Pubblici ”.
- con ordinanza collegiale n. 485/2022, questo Tribunale nel reiterare l’incombente istruttorio di cui alla citata ordinanza collegiale n. 1391/2021, ha disposto, ex art. 66 c.p.a., una Verificazione, da svolgerai nel contraddittorio tra le parti stabilendo che: “ l'oggetto della Verificazione, affidata al Dirigente dell’U.T.C. - Settore LL.PP. - del Comune di Brindisi verterà sulla determinazione del valore venale dell’area occupata di che trattasi al momento dell’inizio della occupazione illegittima (24 febbraio 2010) e sull’esatta determinazione e quantificazione delle somme dovute dal Comune di San VI dei Normanni ai ricorrenti secondo i suindicati criteri specificati nella sentenza di questo T.A.R. n. 470/2020” .
- con ordinanza collegiale n. 1507 del 3.10.2022 questo Tribunale ha accolto la richiesta di proroga formulata dal Verificatore nominato, concedendo l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito della relazione finale della Verificazione, disposta con le citate ordinanze collegiali n. 1391/2021 e n. 485/2022, differendo la trattazione della causa (fissata per il 12.10.2022) alla Camera di Consiglio del 15.02.2023;
- alla Camera di Consiglio del 15.02.2023 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che “ le operazioni di Verificazione sono iniziate il 9 febbraio 2023 e sono tutt'ora in corso ”, sicchè “ il Presidente, preso atto, ha stabilito il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 6 giugno 2023 disponendo che il verbale di udienza sia trasmesso al Verificatore nominato dal Tribunale con invito al predetto di formalizzare istanza di proroga del termine concesso ”;
- con ordinanza collegiale n.443/2023, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 4 aprile 2023, questa Sezione ha accolto l’istanza depositata il 18.03.2023 dal predetto Verificatore, concedendo allo stesso l’ulteriore termine di 40 (quaranta) giorni, dalla comunicazione della medesima ordinanza, per il deposito della relazione finale della Verificazione disposta da questo Tribunale con le citate ordinanze nn. 1391/2021 e n. 485/2022;
- ora, con nota depositata il 28 maggio 2023 il Verificatore nominato da questo Tribunale Arch. Fabio Lacinio, rilevando di aver “ proceduto alla trasmissione alle parti della bozza di relazione di verifica la cui scadenza è stata fissata al 16/05/2023 ” ha richiesto “una proroga al deposito della stessa alla data del 30/06/2023” ;
Ritenuto, pertanto:
- di accogliere l’istanza di proroga presentata il 28.05.2023 dal Verificatore Arch. Fabio Lacinio concedendo allo stesso l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito della relazione finale della Verificazione disposta da questo Tribunale con le citate ordinanze nn. 1391/2021 e n. 485/2022;
- di disporre il rinvio della causa, per il prosieguo, alla Camera di Consiglio del 18 ottobre 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso di ottemperanza in epigrafe, accoglie la richiesta di proroga di cui sopra, accordando al nuovo Verificatore nominato Ing. Fabio Lacinio l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dalla presente ordinanza per il deposito della relazione finale della Verificazione, disposta da questo Tribunale con le ordinanze collegiali nn. 1391/2021 e n. 485/2022.
Dispone il rinvio della causa, per il prosieguo, alla Camera di Consiglio del 18 ottobre 2023.
Si comunichi alle parti anche non costituite e al Verificatore Arch. Fabio Lacinio Dirigente dell’U.T.C. - Settore LL.PP. - del Comune di Brindisi.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO