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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6144 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da:
nato a [...] il [...], CF: ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Monica Puggioni
e Rita Fanni che lo rappresentano e difendono per procura speciale
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], CF: ed CP_1 C.F._2
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ignazio Ballai,
che la rappresenta e difende per procura speciale
RESISTENTE CONCLUSIONI:
Nell'interesse delle parti:
“a) Confermare l'affidamento della minore ad ambo i genitori Per_1
nonché la collocazione prevalente della stessa presso la madre, con la quale, pertanto, continuerà a vivere e con la quale continuerà ad avere la residenza anagrafica;
b) Stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il padre possa tenere con sé la figlia minore almeno due giorni alla settimana con eventuale pernottamento e i weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina;
c) Prevedere che il padre dovrà versare alla madre, entro il giorno 5
di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della minore
, la somma di € 150,00, oltre il 50% delle spese straordinarie Per_1
previamente concordate e documentate;
d) L'assegno unico sarà equamente diviso, al 50%, tra entrambi i genitori;
e) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per la figlia e si impegnano a comunicare le variazioni delle rispettive residenze, delle utenze telefoniche nonché degli indirizzi mail e pec;
f) Le spese del presente procedimento devono intendersi come compensate tra le parti. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.10.2024, ha richiesto Parte_1
la modifica delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio n.
959/2019 pubblicata il 03.05.2019, con la quale il Tribunale di Cagliari,
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita del padre e l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere, in favore della € CP_1
300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della minore oltre al 100% delle spese straordinarie.
Ha domandato, in particolare, la revoca dell'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento della figlia e la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno in ragione del peggioramento delle condizioni economiche dovuto alla riduzione dell'attività lavorativa per problemi di salute.
In data 20.01.2025 si è costituita in giudizio domandando CP_1
il rigetto della avversa domanda.
All'udienza del 19.02.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo a definizione della vertenza in esame e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e risultando lo stesso rispondente all'interesse della minore , provvede in modo Per_1
conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Sull'accordo delle parti:
a) conferma l'affidamento condiviso della minore (nata il Per_1
29.08.2008) nonché la collocazione prevalente della stessa presso la madre, con la quale, pertanto, continuerà a vivere e con la quale continuerà ad avere la residenza anagrafica;
b) dispone che, salvo diverso accordo delle parti, il padre potrà tenere con sé la figlia minore almeno due giorni alla settimana con eventuale pernottamento e i weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina;
c) dispone a carico del l'obbligo di versare in favore di Pt_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento della minore la somma di € 150,00, oltre il 50% delle Per_1
spese straordinarie previamente concordate e documentate;
d) l'assegno unico sarà equamente diviso, al 50%, tra entrambi i genitori;
e) le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per la figlia e si impegnano a comunicare le variazioni delle rispettive residenze, delle utenze telefoniche nonché degli indirizzi mail e pec;
4) dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 28.07.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6144 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promosso da:
nato a [...] il [...], CF: ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Monica Puggioni
e Rita Fanni che lo rappresentano e difendono per procura speciale
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], CF: ed CP_1 C.F._2
ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ignazio Ballai,
che la rappresenta e difende per procura speciale
RESISTENTE CONCLUSIONI:
Nell'interesse delle parti:
“a) Confermare l'affidamento della minore ad ambo i genitori Per_1
nonché la collocazione prevalente della stessa presso la madre, con la quale, pertanto, continuerà a vivere e con la quale continuerà ad avere la residenza anagrafica;
b) Stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il padre possa tenere con sé la figlia minore almeno due giorni alla settimana con eventuale pernottamento e i weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina;
c) Prevedere che il padre dovrà versare alla madre, entro il giorno 5
di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della minore
, la somma di € 150,00, oltre il 50% delle spese straordinarie Per_1
previamente concordate e documentate;
d) L'assegno unico sarà equamente diviso, al 50%, tra entrambi i genitori;
e) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per la figlia e si impegnano a comunicare le variazioni delle rispettive residenze, delle utenze telefoniche nonché degli indirizzi mail e pec;
f) Le spese del presente procedimento devono intendersi come compensate tra le parti. IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.10.2024, ha richiesto Parte_1
la modifica delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio n.
959/2019 pubblicata il 03.05.2019, con la quale il Tribunale di Cagliari,
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio aveva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, diritto di visita del padre e l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere, in favore della € CP_1
300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della minore oltre al 100% delle spese straordinarie.
Ha domandato, in particolare, la revoca dell'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento della figlia e la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno in ragione del peggioramento delle condizioni economiche dovuto alla riduzione dell'attività lavorativa per problemi di salute.
In data 20.01.2025 si è costituita in giudizio domandando CP_1
il rigetto della avversa domanda.
All'udienza del 19.02.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo a definizione della vertenza in esame e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e risultando lo stesso rispondente all'interesse della minore , provvede in modo Per_1
conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Sull'accordo delle parti:
a) conferma l'affidamento condiviso della minore (nata il Per_1
29.08.2008) nonché la collocazione prevalente della stessa presso la madre, con la quale, pertanto, continuerà a vivere e con la quale continuerà ad avere la residenza anagrafica;
b) dispone che, salvo diverso accordo delle parti, il padre potrà tenere con sé la figlia minore almeno due giorni alla settimana con eventuale pernottamento e i weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina;
c) dispone a carico del l'obbligo di versare in favore di Pt_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento della minore la somma di € 150,00, oltre il 50% delle Per_1
spese straordinarie previamente concordate e documentate;
d) l'assegno unico sarà equamente diviso, al 50%, tra entrambi i genitori;
e) le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per la figlia e si impegnano a comunicare le variazioni delle rispettive residenze, delle utenze telefoniche nonché degli indirizzi mail e pec;
4) dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 28.07.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti