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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/08/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3009/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3009/2018 promossa da:
(P.I. ), in persona del socio Parte_1 P.IVA_1
amministratore (C.F. ), anche in proprio e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALDERARA Parte_2 C.F._2
ELISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in proprio e in qualità di socio Parte_1 C.F._3
amministratore e legale rappresentante di Controparte_1
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. BORGINI
[...] P.IVA_2
BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 27 PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente:
IN VIA PREGIUDIZIALE – PRELIMINARE Previo accertamento e dichiarazione della carenza di legittimazione passiva dei NOi e e della società T_ Parte_2 Parte_1
nei rapporti tra il NO e/o la
[...] Parte_1 CP_1 Controparte_1
con la relativamente ai presunti crediti vantati dai
[...] Controparte_2
convenuti opposti nei confronti della società stessa, ed in ogni caso, respingere la citata CP_2
domanda perché infondata in fatto e in diritto.
IN VIA PREGIUDIZIALE – PRELIMINARE Previo accertamento e dichiarazione della carenza di legittimazione passiva dei NOi e e della società T_ Parte_2 Parte_1
[... nei rapporti tra il NO e/o
[...] Parte_1 Controparte_1
e la NOa Respingere la citata domanda in quanto funzionalmente CP_1 Parte_3
competente a decidere la controversia relativa all'interpretazione di un contratto agrario è il Giudice
in composizione collegiale della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Novara, ai sensi dell'art. 409 n. 2 c.p.c. In ogni caso, respingere la citata domanda perché infondata in fatto e in diritto.
NEL MERITO Respingere la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti opposti in merito alla richiesta di danno di € 5000,00 in quanto infondata in fatto e in diritto e priva di qualsivoglia supporto probatorio. Respingere la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti opposti in merito alla richiesta di danno di € 13.000,00 in quanto infondata in fatto e in diritto e priva di qualsivoglia supporto probatorio. Respingere tutte le domande proposte dai convenuti opposti perché infondate in fatto e in diritto e prive di qualsivoglia supporto probatorio. Accertare e dichiarare che il credito vantato con il presente decreto ingiuntivo qui opposto è infondato in fatto e in diritto. Conseguentemente, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o invalido e, comunque, revocare il pagina 2 di 27 decreto ingiuntivo n. 992/2018, emesso inter partes dal Giudice del Tribunale di Novara in data
29/9/2018.
IN VIA RICONVENZIONALE In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare che il NO e/o la società per i titoli di Parte_1 Parte_1
rispettiva competenza, sono creditori nei confronti del NO e/o della Parte_1 [...]
, anche in via solidale tra di loro, della somma complessiva Controparte_1
di € € 178.843,87 per le causali di cui in atto oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'opposto e/o della Parte_1 [...]
per aver agito in giudizio senza usare la normale prudenza Controparte_1
in palese violazione gli artt. 1175 c.c. e 88 e 92 c.p.c.. Conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il NO e/o della , Parte_1 Controparte_1
anche in via solidale tra di loro, a corrispondere al NO e/o la società Parte_1 [...]
anche in via solidale e/o per i titoli di rispettiva competenza, a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni, la somma di euro 25000,00 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'opposto per aver lasciato scoperto la cambiale di € Parte_1
60.000,00 oltre la scadenza, situazione che ha comportato la segnalazione della Banca alla Centrale
Rischi dell'azienda Conseguentemente, dichiarare tenuto e Parte_1
condannare il NO a corrispondere alla a titolo di Parte_1 Parte_1
risarcimento dei danni, la somma di euro 5.000,00 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Ordinare ex art. 186 ter c.p.c.
al convenuto opposto NO di provvedere alla consegna immediata della Parte_1
documentazione di proprietà della società ancor in suo possesso, con Parte_1
particolare riferimento alle lettere ed ai solleciti intestati alla i contratti intestati alla T_
i registri iva, il registro dei beni ammortizzabili, gli estratti conto, le contabili bancarie, le T_
pagina 3 di 27 dichiarazioni dei terzi, l'elenco dei lavori effettuati, l'agenda con le scadenze e tutta la documentazione varia intestata all'azienda, con relativa condanna al pagamento delle spese processuali. Con espressa riserva di agire per eventuali altri crediti.
IN VIA SUBORDINATA Accertati e dichiarati i crediti eventualmente dovuti dalle parti operare la compensazione degli importi di cui al decreto con il credito avanzato in via riconvenzionale e condannare il NO e/o la , in Parte_1 Controparte_1
persona dello stesso NO anche in via solidale e/o per i titoli di rispettiva Parte_1
competenza, al pagamento della eventuale differenza a favore degli esponenti, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO Condannare gli opposti al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Gli attori chiedono ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto opposto NO e per interpello testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che i Parte_1
rapporti tra la società e e la società agricola semplice sono Parte_1 Parte_1 CP_2
buoni ed esenti da contenziosi di carattere economico;
2) Vero che la NOa è nel Parte_3
pieno possesso delle sue facoltà e capacità, e amministra non solo il proprio patrimonio, ma anche quello di marito e figlio da oltre 50 anni, e ha gestito per tutta la vita una florida attività
imprenditoriale; 3) Vero che la NOa è assistita dalla da Parte_3 Controparte_3
molti anni;
4) Vero che gestiva in autonomia la contabilità ed il conto corrente della Parte_1
società di famiglia e provvedeva al pagamento diretto dei fornitori e dei creditori della società; 5)
Vero che il NO sino al 19/10/2017 ha mantenuto ogni potere sul conto corrente Parte_1
e sulla contabilità della società 6) Vero che il NO dopo il 19/10/2017, T_ Parte_1
ha dovuto consegnare al fratello la gestione dei conti correnti e dei ricavi della Parte_1
7) Vero che il progetto divisionale del patrimonio dei fratelli venne elaborato,
[...] T_
vista la complessità, con vari passaggi che si sono succeduti in vari riunioni alla presenza dei pagina 4 di 27 fratelli del geom. del geom. e con la partecipazione del T_ CP_4 Controparte_5
NO 8) Vero che il calendario degli incontri per elaborare il progetto divisionale è Parte_2
stato il seguente: 25/8/2015 martedì dalle ore 15 fino a tarda sera;
7/9/2015 lunedì dalle ore 15 fino a tarda sera;
7/10/2015 mercoledì dalle ore 9:30 per tutta la mattina;
5/11/2015 giovedì dalle ore
8:30 per tutta la mattina;
19/11/2015 giovedì dalle ore 15 fino a tarda sera;
25/11/2015 mercoledì
dalle ore 13:00 tutto il pomeriggio;
21/12/2015 lunedì dalle ore 15 tutto il pomeriggio;
15/2/2016
lunedì dalle ore 9 per tutto il giorno;
19/2/2016 venerdì dalle ore 14 per tutto il pomeriggio;
9) Vero
che una volta elaborato il progetto, sono state discussi i dettagli pratici e le questioni economiche in vari riunioni alla presenza del geom. quale tecnico di parte per del Controparte_5 T_
geom. quale tecnico di parte per dell'avv. Francesco Corica, quale tecnico CP_6 T_
superpartes, dei due fratelli e del NO 10) Vero che queste riunioni hanno T_ Parte_2
seguito il seguente calendario di incontri: 7/3/2016 lunedì dalle ore 10 mattina e pomeriggio;
18/3/2016 venerdì dalle ore 9 mattino;
4/4/2016 lunedì dalle ore 11 tarda mattinata e pomeriggio;
18/4/2016 lunedì dalle ore 16:30; 23/5/2016 lunedì alle ore 12:30; 20/1/2017 venerdì alle ore 9;
30/3/2017 giovedì alle ore 17; 11) Vero che per addivenire ad un accordo i dettagli pratici sono state elaborati in varie scritture private, tutte elaborate dal geom. tecnico di parte per CP_6
e poi discusse alla presenza del geom. dell'avv. Francesco Corica, dei T_ Controparte_5
due fratelli e del NO come da documenti che si mostrano al teste (doc. da T_ Parte_2
a 3 e 9 parte opponente); 12) Vero che dopo ogni singola discussione, una volta raggiunto il singolo accordo, i fratelli apponevano la propria firma sulle scritture redatta dal geom. CP_6
tecnico di parte di 13) Vero che i due fratelli hanno personalmente seguito le T_ T_
diverse tappe che hanno portato alla divisione del patrimonio societario ottenendo terreni, denaro,
immobili e macchinari;
14) Vero durante l'ultimo incontro del 30/3/2017 i fratelli erano soddisfatti di quanto raggiunto e consentivano di procedere con il progetto di scissione, e venivano resi edotti dei vari passaggi previste dalla legge per addivenire alla divisione;
15) Vero che in data 27/4/2017 è
pagina 5 di 27 stato depositato presso la camera di commercio il progetto di scissione mediante costituzione della nuova società; 16) Vero la pubblicazione del progetto doveva essere resa pubblica ed era necessaria per consentire, secondo la legge, le eventuali possibili opposizioni da parte di enti, fornitori e/o creditori;
17) Vero che l'atto notarile del 19/10/2017 è stato esaminato dalle parti più volte e lo studio IA ha inviato varie bozze;
18) Vero che il notaio IA che ha redatto tutti gli atti di divisione dei fratelli è sempre stato disponibile a fornire i chiarimenti necessari alle parti, T_
assicurandosi che tutti i passaggi fossero ben chiari, come da documenti che si mostrano al teste
(doc. 3-4-5); 19) Vero che i tre esperti avv. Francesco Corica, geom. e geom. Controparte_5
si sono resi disponibili per dirimere i contrasti sorti a seguito dei mancati pagamenti CP_6
del NO già il 13/4/2018 venerdì dalle ore 8:30; il 14/6/2018 giovedì dalle ore 9 e il T_
6/7/2018 venerdì alle ore 15:30, riunioni che hanno però dato esito negativo;
20) Vero che che i due fratelli hanno in accordo sempre saldato le tasse e le varie rate dei finanziamenti con i premi PAC;
21) Vero che negli incontri tenutasi nel 2017 e nel 2018, in presenza dell'avv. Francesco Corica, del geom. e del geom. mai il NO ha contestato che la pac Controparte_5 CP_6 T_
dovesse essere usata per pagare le rate dei finanziamenti e le tasse;
22) Vero che durante gli incontri alla presenza dell'avv. Francesco Corica, del geom. e del geom. Controparte_5 CP_6
era stato espressamente pattuito che i fratelli avrebbero onorato le rate residue dei finanziamenti comuni, come quelli de quo (doc. 3, 6 e 7). 23) Vero che sin dall'annata agragria 2016, cioè dopo il patto del 10/5/2016, (doc. 6), la su indicazione congiunta e concorde dei fratelli CP_3 T_
ha avviato una gestione contabile separata dei costi e dei ricavi di ciascun fratello, che poi confluiva solo formalmente nell'azienda unica;
24) Vero che nell'anno 2016 e nel 2017, i costi e i ricavi delle parti sono stati gestiti separatamente dalla tanto che ognuno è stato sempre consapevole CP_3
dei suoi ricavi e dei suoi costi perché ognuno consegnava direttamente all'associazione le sue fatture di acquisto e di vendita, salvo le spese che il ha per comodità ed abitudine effettuato a nome T_
della società e quelle per le questioni comuni;
25) Vero che nell'anno 2016 e nel 2017 le T_
pagina 6 di 27 spese della società rimaste in comunione, sono state contabilizzate al 50% per ogni socio T_
dalla 26) Vero che le parti hanno sulla base di quanto elaborato da serenamente CP_3 CP_3
diviso le spese e gli utili nell'anno 2016 e sino al 19/10/2017; 27) Vero che il NO ha T_
incassato direttamente tutti i suoi guadagni nell'anno 2017, in quanto ha venduto il riso dopo la scissione a nome della e tali guadagni sono confluiti sui suoi conti correnti;
28) Vero CP_1
che il NO dall'avvenuta scissione si è sottratto ad ogni pagamento spontaneo ai creditori T_
della così come a quelli dei suoi beni personali, omettendo di Parte_1
provvedere ai pagamenti;
29) Vero che il NO per il buon nome della famiglia Parte_1
e per evitare azioni esecutive che avrebbero ovviamente danneggiato entrambi i fratelli ha T_
provveduto ad ogni pagamento, del quale ovviamente per la quota del fratello, era anche debitore solidale;
30) Vero che mai, prima della scissione, la società o i suoi soci, negli anni, hanno T_
avuto problemi di pagamento ai fornitori o sono stati oggetto di azioni esecutive;
31) Vero che il
NO è da sempre un soggetto solvibile, circostanza che rende attendibile e Parte_1
credibile la sua ben nota onestà; 32) Vero che con i soldi della PAC 2016/2017, sono state saldate le rate dei finanziamenti Ismea di € 43199,72 il 23/12/2016 (doc. 18) la rata di € 36.505,76 il
10/4/2017 per il finanziamento relativo all'acquisto di alcuni terreni, e per la ristrutturazione della cascina Tettona (doc. 19); le rate di € 3944,12 ed € 3935,01 rispettivamente il 30/3/2017 ed il
30/9/2017 per il mutuo terra relativo all'acquisto del terreno LO S. RI (doc. 25); la rata di
€ 29.813,69 il 3/12/2016 per un altro finanziamento sempre relativo all'acquisto di terreni e macchinari (doc. 34), per complessivi € 58.699,15 di competenza di 33) Vero che con i T_
residui soldi della PAC 2016/2017, sono state saldate anche le tasse della società degli anni T_
2016 e 2017 che ammontavano ad euro 16.146,58, di cui € 8.073,29 di competenza del NO
e sono state pagate tra il 2017 ed il 2018 dalla società come si evince dal T_ T_
documento che si mostra al teste (doc. 57); 34) Vero che con i i residui soldi della PAC 2016/2017,
sono state saldate anche le tasse private anno 2016, del NO di € 3.883,99 sono state T_
pagina 7 di 27 pagate l'11/1/2017, il 31/7/2017 dalla come si evince dal documento che si mostra al teste T_
(doc. 49); 35) Vero che con i residui soldi della PAC 2016/2017, sono state saldati anche anche i contributi INPS di di € 5035,52 il 17/8/2017, 18/9/2017 e 26/10/2017 dalla come si T_ T_
evince dal documento che si mostra al teste (doc. 50); 36) Vero che la multa della tassa IRPEF di €
88,86 realtiva all'anno 2012, giusta cartella esattoriale notificata il 30/10/2017 che si mostra al teste
(doc. 51) è stata pagata direttamente dalla tramite bollettino allegato, su incarico della CP_3
37) Vero che la Tari di € 603,00 realtiva all'anno 2017 e quella del 2016 di € 695,00, sono T_
stata pagate rispettivamente il 18/12/2017 dal NO ed il 27/7/2018 dalla società Parte_1
come si evince dai documenti che si mostrano al teste (doc. 53 e 54); 38) Vero che la polizza T_
assicurativa sui due impianti fotovoltaici di complessivi € 940,00 realtiva all'anno 2017, sono state pagate il 21/11/2017 dalla come si evince dai documento (polizze quietanziate ed assegno) T_
che si mostra al teste (doc. 56); 39) Vero che la Tasi di € 333,300 realtiva all'anno 2017 è stata pagata il 18/12/2017 dalla come si evince dal documento che si mostra al teste (doc. 55); 40) T_
Vero che le spese per la fornitura dell'acqua, quella di cui all'acquedotto rimasto in comunione con la per la quota del NO ammontano ad € 3133,22 e sono stati pagati dalla Parte_4 T_
il 14/6/2018 come si evince dalla ricevuta emessa dalla in pari data, T_ Parte_4
documento che si mostra al teste (doc. 52); 41) Vero che il Parte_5
ha un suo amministratore indipendente che emette i conteggi;
42) Vero che nessuno ha
[...]
contestato la validità dell'operato dell'amministratore o la correttezza dei conteggi eseguiti, tanto che la ha pagato regolarmente;
43) Vero che gli importi richiesti dovevano essere Parte_4
pagati, in quanto il documento è, peraltro, titolo giustificativo per l'emissione di un decreto ingiuntivo;
44) Vero che l'irroratrice del diserbo e l'aratro per fare gli argini sono beni in possesso esclusivo del NO e che, pertanto, la fattura Caccia del 6/6/2016 n. 48 di € 14564,97 deve T_
essere pagata dal NO 45) Vero che la ha effettauto il saldo della fattura T_ T_ Per_1
del 6/6/2016 n. 48 di € 4800,00, il 23/11/2017, ma tale debito è di competenza esclusiva del NO
pagina 8 di 27 che beneficia in via esclusiva dei mezzi;
46) Vero che da anni il Consorzio Grandine emette T_
dei bollettini prestampati;
47) Vero che il NO mai ha contestato di dover saldare le T_
competenze del Consorzio Grandine e che da oltre 30 anni, la società come tutti gli T_
agricoltori, paga regolarmente il consorzio in quanto altrimenti avrebbe perso i contributi pac;
48)
Vero che la quota di competenza del NO è di € 7082,39 (doc. 30); 49) Vero che il T_
mancato pagamento del consorzio comporta la mancata copertura assicurativa dei terreni e dei raccolti ed, altresì, la riduzione dei contributi europei Pac;
50) Vero che l'impianto fotovoltaico dei
è rimasto in comunione tra di loro e che la gestione dell'impianto stesso è stato affidato alla T_
società Soland srl che a fronte di un canone periodico ne cura la manutenzione, la gestione automatizzata e la tele lettura (doc. 58); 51) Vero che prima della scissione era direttamente il
NO a gestire i rapporti con la società Soland;
52) Vero che mai, prima della scissione, il T_
NO ha lasciato insoluti i pagamenti a favore della società Soland;
53) Vero che nelle T_
more del presente giudizio, ha effettuato il pagamento di un'altra fattura Soland successiva T_
a questa e che sono state emesse altre fatture Soland, perché le fatture del fornitore vengono emesse più volte l'anno, a cui si è nuovamente sottratto (doc. 59); 54) Vero che i comprietari dei T_
terreni a turno si assumono l'onere della pulizia dei fossi per consentire il regolare scorrimento dell'acqua e poter beneficiare della stessa nella stagione estiva, in quanto è pacifico che se il fosso è
ostruito l'acqua non scorre e la maturazione del riso ne è compromessa;
55) Vero che il NO
è l'unico comprietario che si è sottratto all'onere di pulizia periodica;
56) Vero che gli altri T_
comproprietari hanno sollecitato più volte il NO e tutti insieme i comproprietari hanno T_
deciso di procedere alla pulizia su consiglio della addebitandone le spese ed i costi al CP_3
comproprietario inadempiente;
57) Vero che la fattura emessa si riferisce alla mera operazione di pulizia del fosso e deve essere dal NO (doc. 43); 58) Vero che anche nel 2020 il NO T_
ha omesso di provvedere all'onere di pulizia, mentre tutti gli altri a turno hanno già T_
provveduto; 59) Vero che poteva aprire una ditta individuale, operazione che sarebbe stata T_
pagina 9 di 27 effetuata a costi molto ridotti, e con la quale avrebbe operato ugualmente sul mercato;
60) Vero che la fattura del notaio IA di € 1674,18 (doc. 44), è da dividere al 50% tra i fratelli perché
relativa all'atto di divisione;
61) vero che il NO deve sostenere in propri i servizi resi e T_
richiesti al Notaio per i quali ha usufruito in via esclusiva;
62) Vero che la fattura di Parte_6
(doc. 45) si è resa necessaria per riparare il mezzo che aveva danneggiato, come dimostra la T_
spiegazione della stessa riportata in calce alla fattura;
63) Vero che il bene è tra quelli Parte_6
rimasti in comunione tra i due fratelli;
64) Vero che il NO ha lavorato in azienda Parte_2
sotto gli ordini e le direttive del padre e dello zio come coadiuvante dal 2008 al 2009 ed è stato regolarmente pagato;
65) Vero che il NO ha lavorato in azienda sotto gli ordini e Parte_2
le direttive del padre e dello zio come coadiuvante dal 2010 al 2012, e poi in proprio con partita iva negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, senza ricevere alcuna remunerazione sino al 2018; 66) Vero il
NO è in possesso di tutti i mezzi agricoli necessari a svolgere la sua attività, come Pt_2
dimostra il libretto UMA (doc. 48 a, b e c); 67) Vero che la società ha provveduto al T_
pagamento delle prestazioni rese da in quanto il credito appariva a tutti gli effetti di legge Pt_2
congruo e valido, ed ha evitato l'instaurarsi di un contenzioso, che il NO avrebbe vinto, Pt_2
avendo egli copia dei giorni lavorati controfirmati dal socio amministratore dell'azienda; 68) Vero
che i fratelli avevano ottenuto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena due cambiali agrarie T_
del valore una di € 90.000,00 e una di € 70.000,00 alla data dell'8/3/2017; 69) Vero che gli agricoltori usano con frequenza l'accesso alle cambiali agrarie per avere liquidità senza dover subire perdite eccessive nel caso di ribassi del prezzo del mercato del riso. Testi: - Signor Testimone_1
c/o con sede in Trecate, via Ferraris 30; - Geom. con studio in Parte_6 Controparte_5
Villadossola, piazza Stazione 3; - Avv. Francesco Corica con studio in via Ravizza 3; - CP_3
Geom. con studio in via Solaroli 4; - Geom. con studio in CP_4 CP_3 CP_6
via Alfieri 3; - Signor c/o via Ravizza 11/13; - Signor CP_3 Testimone_2 Controparte_3
c/o via Ravizza 11/13; - Signor in via Case Tes_3 Controparte_3 Testimone_4 CP_3
pagina 10 di 27 Sparse Sant'Antonio 3/a. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie in quanto i documenti richiesti sono del tutto irrilevanti e/o estranei all'oggetto del presente giudizio. Ci si oppone all'ordine di esibizione del contratto di affitto tra e perché le Parte_7 CP_7
parti ed il contratto sono del tutto estranei all'oggetto del presente giudizio. Ci si oppone all'ordine di esibizione al Consorzio Grandine in quanto del tutto inutile e superfluo, poiché la documentazione è già stata prodotta da parte attrice. Ci si oppone all'ordine di esibizione a GSE in quanto nessuna domanda relativamente a tali contributi è stata avanzata nel presente giudizio e nessun contenzioso sussiste su tale questione quantomeno sinora. Ci si oppone all'ordine di esibizione dei conti personali dei NOi e , ed SA e della Parte_7 Parte_1 Pt_2
tali parti sono del tutto estranee al presente giudizio e la richiesta è come tale CP_2
inammissibile perché non giustificata da alcuna esigenza probatoria e comunue inutile ai fini della decisione. Ci si oppone alla richiesta di CTU agronoma, in quanto il NO deve agire T_
contro la NOa per ogni recriminazione o per lamentare qualsivoglia danno abbia patito, Pt_3
ma certamente la è del tutto estranea alla questione e priva di carenza di legittimazione T_
passiva. Ci si oppone alla richiesta di CTU per valutare il costo dei lavoranti sostenuto negli anni
2014/2016 in quanto la questione non ha alcuna rilevanza o attinenza nel presente giudizio. Ci si oppone alla richiesta di CTU per valutare i consumi GSE in quanto la questione non ha alcuna rilevanza o attinenza nel presente giudizio, in quanto non vi è alcuna domanda sul punto. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari, in quanto inammissibili ed irrilevanti. In
particolare: sui cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 27, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45 sono inammissibili perché
irrilevanti ai fini del presente giudizio. Conoscere, ad esempio, le ragioni che hanno portato allo scioglimento della società è del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente T_
vertenza. Esaminare precedenti bozze dell'accordo di divisione è del tutto irrilevante. Sul cap. 7, 14,
22, 34, 35 inammissibili perché non contestati ed inoltre dimostrati documentalmente dall'atto notarile prodotto da entrambe le parti. Sul cap 8, 10, 11, 12 sono inammissibili perché irrilevanti.
pagina 11 di 27 Le parti hanno esaminato l'atto, che comunque è stato firmato davanti ad un pubblico ufficiale e ha pieno valore legale. Sul cap. 13, 23 inammissibile perché non rileva nel presente giudizio. Forse
controparte potrebbe rivolgersi ad un consulente di marketing aziendale per risolvere il suo presunto problema. Il NO è sul mercato agricolo da oltre 40 anni, e il suo cognome è T_
noto nella piazza novarese esattamente tanto quello del fratello. Non si comprende sul cap. 23, quale rilievo possa avere la questione essiccatoio nel presente giudizio, non essendo stata formulata una specifica domanda sulla vicenda. Sui cap. 15, 16, 17, 18, 21, 28, sono inammissibili perché
irrilevanti. La questione ICTA e quella degli affitti dei terreni non rileva nel presente giudizio, bensì
in altro e separato procedimento, quello RG 2834/2018 già definito avanti il Tribunale di Novara e pertanto i capitoli sono inammissibili, in quanto la domanda del NO è stata respinta. Sul T_
cap. 20, 29, 30, 31, 32, 33 sono inammissibili perché generici ed irrilevanti. Le questioni non rilevano nel presente procedimento. Sul cap. 24 è inammissibile perché generico ed irrilevante. La questione non rileva nel presente procedimento. Ogni eventuale questione pendente tra e la T_
deve essere oggetto di separato giudizio. La non è parte del presente CP_2 CP_2
procedimento, ed in ogni caso la cessione delle quote del NO è già avvenuta. Sul cap. 25 T_
è inammissibile perché falso e contraddetto palesemente dalla documentazione prodotta: un lavoro saltuario non può generare tale credito in un breve periodo. Sul cap. 26 è vero ma è riferito ad un periodo antecedente a quello delle fatture emesse. Sul cap. 40 è falso ed innammissibile, la Pt_4
ha saldato il suo debito, ma in ogni caso ciò non ha nessun rilievo nel presente giudizio. Sul
[...]
cap. 42 è falso ed innammissibile, il danno è stato provocato dal NO le società non T_
hanno ancora le mani per usare gli arnesi agricoli! Si chiede, infine, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, con gli stessi testi indicati in prova diretta.
Ci si oppone alla richiesta di modifica dell'ordinanza di cui all'art. 649 c.p.c..
Conclusioni di parte convenuta opposta:
pagina 12 di 27 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ill.mo Giudice: Nel merito:
respingere le domande tutte proposte dagli opponenti, conseguentemente confermando il decreto ingiuntivo opposto n.992/2018 del 29.09.2018 (R.G. n.2158/2018) emesso dal Tribunale di Novara,
Giudice dott. Nicola Tritta, e condannando, pertanto, la e, in via Parte_1 Parte_1
solidale tra loro, i soci illimitatamente responsabili, al pagamento, in favore di T_
, in proprio, e di “
[...] Controparte_1
”, in persona del socio amministratore – legale rappresentante
[...] Parte_1
dell'importo ingiunto pari ad € 126.507,67, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese del procedimento così come liquidate. in ogni caso: qualora in corso di causa si accertasse che la somma dovuta dalla società e, in via solidale, dai soci, sia maggiore o minore Parte_1
all'importo ingiunto, comunque condannare i medesimi nonché i Parte_1
soci e in via solidale tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 T_
, in proprio e di “
[...] Controparte_1
”, in persona del socio amministratore – legale rappresentante , della
[...] Parte_1
somma che risulterà dovuta in corso di causa. In via di riconvenzione: - accertare e dichiarare,
previa remissione della causa in istruttoria e previa esibizione dei conteggi IVA, il debito della società già Controparte_8 Parte_1
relativamente alla compartecipazione nella conseguentemente Controparte_2
condannare, gli attori opponenti al pagamento, in favore di , in proprio e di Parte_1
“ ”, in persona del socio Controparte_1
amministratore – legale rappresentante , dell'ulteriore somma di € 40.379,84 oltre Parte_1
conteggi IVA o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento degli attori opponenti agli impegni assunti, come meglio specificato in narrativa, e condannarli al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dal NO , in proprio, e di “ Parte_1 Controparte_1
pagina 13 di 27 ”, in persona del socio amministratore – legale Controparte_1
rappresentante , danni da quantificarsi in € 52.500,00 per il mancato godimento dei Parte_1
terreni di proprietà per gli anni di cui al contratto di mancato affitto, € 5.000,00, Parte_3
in via equitativa, per i numerosi prelievi effettuati sul conto corrente comune dal NO T_
disgiuntamente per importi superiori a quello pattuito, nonché € 13.000,00 per ritardo alla
[...]
realizzazione dell'essiccatoio, il tutto per complessivi € 70.500,00=, e/o, comunque, in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o verrà determinata equitativamente dal Giudice. In via di subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale e della richiesta di remissione in istruttoria avanzate da questa difesa, dato atto delle risultanze di cui alla CTU rag. accertare e dichiarare che la somma eventualmente dovuta in compensazione Per_2
dai convenuti in favore degli attori è pari alla minor somma di € 14.134,39= così come determinata in narrativa deducendo dall'importo di cui alla perizia del CTU rag. le somme non dovute Per_2
ex sentenze e/o già pagate, previa eventuale remissione in istruttoria sul punto, se ritenuta necessaria dal Giudice. In via di ulteriore subordine: nell'estrema denegata ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale e della richiesta di remissione in istruttoria nonché delle domande in subordine più sopra e di seguito tenorizzate, dato atto delle risultanze di cui alla CTU rag. Per_2
rigettare ogni ulteriore domanda di parte avversa ed accertare e dichiarare che la somma eventualmente dovuta in compensazione dai convenuti in favore degli attori è pari a € 18.801,24=
così come determinata dal CTU. In via istruttoria: Voglia, l'Ill.mo Giudice, rimessa la causa in istruttoria, - ordinare, ex art.210 C.P.C., alla società in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, di esibire i conteggi effettuati relativamente alle somme dovute alla società e, per essa, rispettivamente ai NOi Parte_1
e , conteggi a suo tempo consegnati al legale avvocato Giovanni Parte_1 Parte_1
Porzio, nonché le eventuali pezze giustificative. - ordinare, ex art.210 C.P.C., alla società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed al NO Controparte_2 T_
pagina 14 di 27 di esibire i conteggi IVA mai fatti pervenire. Conseguentemente, voglia disporre T_
integrazione di CTU tecnico-contabile con il consulente già nominato, rag. volta Persona_3
alla verifica delle scritture della società sino al momento in cui il NO CP_2 Parte_1
ne era partecipe in qualità di socio della e ne determini il dovuto. - Parte_1
inoltre, ordinare, ex art.210 C.P.C., alla NOa di esibire il contratto di affitto Parte_7
stipulato a suo nome per i terreni di proprietà Conseguentemente, voglia ammettere CTU CP_7
tecnico-agronoma, volta ad accertare l'eventuale danno subito dalla per il mancato Controparte_1
godimento sia dei terreni di proprietà sia per il mancato godimento dei terreni di Parte_3
proprietà nonché valuti l'entità del costo sostenuto dalla e per CP_7 Parte_1 T_
gli anni dal 2014 al 2016 per l'attività dei lavoranti ad uso esclusivo del NO - Parte_2
voglia, infine l'Ill.mo Giudice ammettere CTU tecnica volta a valutare l'incidenza di consumi e godimento a carico ed a favore dei soggetti titolari dei pannelli fotovoltaici e dei contributi GSE,
autorizzando il CTU ad accedere a tutta la documentazione necessaria. =.=.=.=.= Si deducono,
quindi, i seguenti capitoli di prova per testi, così come residuati all'esito della rinuncia ad alcuni di essi di cui alla memoria istruttoria autorizzata datata 29.06.2023. cap. n.22: ““Vero che il NO
per l'annata 2016, dovette far essiccare il riso presso altri agricoltori, tra cui il NO T_
con il quale concordava di pagare il prezzo (pari ad euro 3 al quintale, tutto Persona_4
compreso, con IVA al 4%, ma escluso il carburante che veniva fornito direttamente dal NO
alla costituzione della società ” cap. n.23: ““Vero che l'essiccatoio della T_ Controparte_1
Schiavenza ebbe ritardi nell'esecuzione a causa dell'ostruzionismo del NO come da T_
email geom. 23.03.2017 di cui al doc. n.16 che si rammostra al teste”” cap. n.24: Persona_5
““Vero che i conteggi di cui al riassunto doc.n.17 che si rammostrano al teste, esposti a mano nei quaderni, sono corretti, e che le somme sono dovute e ancora da versare al NO così come T_
i conteggi IVA che ho predisposto insieme al NO ”” cap. n.28: ““Vero che il Parte_1
NO ha sempre svolto attività per sé soltanto, in particolare, nei terreni da lui Parte_2
pagina 15 di 27 condotti di proprietà e Ferrari Claudia, nonché nella società di cui è socio e Parte_8 CP_2
di cui ha acquisito il diritto alla partecipazione di tutta la e come da Parte_1 T_
scrittura del 10.03.2016 che si produce quale doc. n.30 e si rammostra al teste, a fronte di un corrispettivo che ora rifiuta di pagare, come da doc. n.31 che si produce”” cap. n.29: ““Vero che i
NOi e hanno pagato personalmente, in contanti, alcuni Parte_1 Parte_1
lavoranti che hanno prestato servizio in favore esclusivo del NO ” cap. n.30: Parte_2
““Vero che il NO ha spesso lavorato a favore del figlio aiutandolo nella Parte_1 Pt_2
conduzione dei terreni di quest'ultimo”” cap. n.31: ““Vero che la NOa ha Parte_7
sempre svolto esclusivamente l'attività di casalinga”” cap. n.32: ““Vero che la Parte_1
ha assunto la NOa quale coadiuvante ed ha versato per suo conto
[...] Parte_7
contributi per oltre 30 anni”” cap. n.33: “”Vero che il contratto di affitto per i terreni di proprietà
intestato alla NOa è sempre stato coltivato dalla CP_7 Parte_7 Parte_1
ed è rimasto nella disponibilità della stessa”” cap. n.34: “”Vero che la è in
[...] Parte_5
uso esclusivo del NO ”” cap. n.37: ““Vero che l'idrante collegato all'utenza Parte_1
acqua sita in frazione Casalgiate, è di uso esclusivo degli opponenti, posto che il medesimo e CP_3
tutta la fornitura idrica sono stati scollegati dall'utenza del NO Controparte_1
dallo stesso NO ” cap. n.39: ““Vero che del Consorzio Strada Vicinale fanno parte T_
anche la e la che contribuiscono pro quota alle spese di Parte_4 Parte_5
acquedotto”” cap. n.40: ““Vero che la da tempo ha sospeso ogni pagamento”” cap. Parte_4
n.41: ““Vero che, alla pulizia del fosso che delimita varie proprietà, hanno sempre contribuito,
gratuitamente con il lavoro personale, a turni, tutti i comproprietari, parenti delle parti in causa,
NOi , e ” (salvo ammissione dei verbali assunti avanti il Persona_6 Per_7 Per_8
Giudice di Pace) Si indicano a testi: - geom. con studio in Via Alfieri n.3, CP_6 CP_3
sui capitoli n.ri da 22 a 28, da 31 a 34, 39 - geom. con studio in Via CP_4 CP_3
Solaroli n.4, sui capitoli n.ri da 22 a 28, da 31 a 34, 39 - geom. con studio in Controparte_9
pagina 16 di 27 Via Bergamo n.5, sui capitoli n.ri 22, 23, 34, 37 - geom. con studio in CP_3 Testimone_5
Corso XXIII Marzo 1849 n.158, sui capitoli n.ri 39, 40 - ing. CP_3 Testimone_6 Tes_7
con NT (NO), Via Pasqualina n.17, su tutti i capitoli - , con Testimone_8 Tes_7
NT, Via Pasqualina n.17, su tutti i capitoli - Novara fraz. Casalgiate, Via Testimone_9
Castello n.25, sui capitoli n.ri da 25 a 32, 34, 36, 37, 39, 40 - Novara fraz. Testimone_10
Olengo, sui capitoli n.ri 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34 - presso Testimone_11 Testimone_2
Coldiretti Vercelli, Piazza Zumaglini n.14, sui capitoli n.ri da 22, 31, 32, 33, 34, 39 - Per_4
Novara fraz. Casalino, Via L.Bisio n.2, sui capitoli n.ri 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 34 -
[...]
, Novara fraz. Casalgiate, strada privata sui capitoli n.ri 22, 23, 24, Testimone_12 CP_2
28, 30, 31, 33, 34 - , Novara fraz. Casalgiate, Via Castello, sui capitoli n.ri 30, 31, Persona_6
33, 41 - , sui capitoli n.ri 30, 31, 33, 41 - , Novara fraz. Testimone_13 Tes_14 Testimone_15
Vignale, Corso Risorgimento, sui capitoli n.ri 30, 31, 33, 41 - Controparte_10 CP_3
Piazzale Lombardia, sui capitoli n.ri 30, 31, 32, 33, 41 Quanto ai capitoli di prova dedotti da parte opponente alle pagine da 7 a 10 della memoria autorizzata 30.06.2023 con numeri differenti rispetto alle memorie ex art.183, VI° co., C.P.C., la difesa del NO ne contesta Parte_1
l'ammissibilità e ne chiede, pertanto, il rigetto, in particolare per i seguenti motivi: - quanto ai n.ri da 1 a 13 (già 13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27): irrilevanti, nonché contenenti valutazioni personali non demandabile ad un teste;
- quanto ai n.ri 14, 15 e 18 (già 62, 63 e 66) non contestati ma irrilevanti;
- quanto ai n.ri 16 e 17 (già 64 e 65): inveritieri e superati dalla CTU, ma da smentirsi, nel caso, dai testi già indicati nella memoria ex art.183, VI° co., n.2 C.P.C. di parte convenuta opposta, di cui si chiede nuovamente l'ammissione in prova contraria;
- quanto al n.19:
superato dalla CTU e, comunque, contenente valutazioni non demandabile ad un teste. Quanto alla richiesta di consegna della documentazione fiscale della società da parte del NO Parte_1
se ne chiede nuovamente il rigetto, poiché la medesima è a mani della stessa richiedente, T_
probabilmente depositata presso la sede legale che il NO ha voluto mantenere in alcuni T_
pagina 17 di 27 locali assegnati al NO ed alla (vedasi visura al doc. n.41), avendone pieno e T_ CP_1
libero accesso. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e provare per testi. Con il favore delle spese del presente giudizio, onorari compresi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e e Parte_1 Parte_1 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 992/2018 emesso su istanza Parte_2
di dal Tribunale di Novara, con cui è stato loro ingiunto il pagamento, in via Parte_1
solidale, della somma di € 126.507,67 oltre accessori, a titolo di diritti PAC per gli anni 2016 e
2017.
In via monitoria, in proprio e quale socio amministratore di Parte_1 [...]
aveva dedotto di avere diritto all'incasso dei predetti titoli Controparte_1
PAC sulla scorta della scrittura privata del 3/11/2017, con cui erano stati regolamentati i rapporti tra la società facente capo ad entrambi i fratelli e la Parte_1
costituenda società di (doc. 3 monitorio). Parte_1
Con l'opposizione proposta, gli attori hanno dedotto che, come da accordi intercorsi tra le parti, i premi PAC sono stati utilizzati per pagare alcune rate di finanziamenti comuni, per sostenere esborsi fiscali e per pagare debiti nel frattempo maturati, anche facenti capo a
Parte_1
Gli attori hanno svolto domanda riconvenzionale, allegando di aver effettuato una serie di pagamenti per saldare debiti di e di avere quindi diritto al rimborso di quanto Parte_1
versato, per la complessiva somma di € 169.931,02. In via di subordine, essi hanno chiesto porsi in compensazione tale somma con l'importo di cui al decreto ingiuntivo e condannare la controparte al pagamento della differenza, pari a € 43.423,35.
pagina 18 di 27 Gli opponenti hanno chiesto, altresì, la condanna risarcitoria della controparte per lite temeraria, per un importo di € 25.000,00 ed hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità di per aver lasciato scoperta una cambiale di € 60.000,00, con Parte_1
conseguente segnalazione della alla Centrale Rischi, con T_ Parte_1
richiesta di condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 5.000,00.
in proprio e quale amministratore di Parte_1 Controparte_1
si è costituito in giudizio, contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il
[...]
rigetto. Egli, inoltre, ha svolto domanda riconvenzionale per il pagamento di € 52.000,00 a titolo risarcitorio per il mancato godimento dei terreni di proprietà di , di € Parte_3
40.379,84 in relazione alla propria compartecipazione nella Controparte_2
di € 5.000,00 per i prelievi effettuati sul conto corrente comune da
[...] Parte_1
per importi superiori rispetto a quanto pattuito, nonché di € 13.000,00 per il ritardo nella realizzazione dell'essicatoio.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite l'effettuazione di c.t.u. contabile.
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
La decisione della causa può poggiare sulle risultanze della c.t.u. redatta dal rag. Per_3
svolta con metodologia corretta, nel contraddittorio delle parti, che si caratterizza per
[...]
una compiuta e scrupolosa analisi della documentazione prodotta dalle parti a sostegno delle rispettive pretese creditorie.
Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato ottenuto per il pagamento dei diritti PAC
per gli anni 2016 e 2017, quantificati in € 126.507,67, di cui il c.t.u. ha accertato la sussistenza.
pagina 19 di 27 La spettanza di tali contributi a risulta CP_1 Controparte_1
documentalmente dalla scrittura privata del 3/11/2017, di cui al doc. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
E' stato verificato dal c.t.u. che tali somme non sono mai state accreditate in favore della parte convenuta opposta, sicché sussiste il diritto di credito azionato in via monitoria.
Parte opponente ha sostenuto di avere sopportato svariate spese nell'interesse di Parte_1
e di essere, pertanto, a propria volta creditrice della somma di € 169.931,02.
[...]
Le pretese economiche avanzate sono state puntualmente vagliate dal c.t.u., il quale ha correttamente considerato, nell'effettuare i conteggi demandatigli, solo quelle giustificate documentalmente e, cioè, risultanti da fatture, ricevute o quietanze, riconoscendone la fondatezza limitatamente a € 145.308,91.
Occorre precisare che, tra le somme ritenute dovute in favore di parte attrice opponente, vi è
anche quella di € 440,00 per “prestazioni di servizio per pulizia fossi presso cavo elevadina”, come da causale della fattura n. 15 del 16/7/2018 (doc. 43).
Parte convenuta ne ha contestato la debenza e, in sede di precisazione delle conclusioni, ha prodotto la sentenza n. 510/2023 emessa dal Giudice di Pace a seguito di istruttoria testimoniale, da cui è emersa l'insussistenza dei crediti per l'attività di pulizia dei fossi (doc.
42 – 43, ammissibili poiché di formazione successiva rispetto allo spirare del termine per le produzioni documentali).
L'istruttoria ivi svolta può essere posta a fondamento anche della presente decisione, in quanto valevole come prova atipica liberamente valutabile dal giudice. Da essa risulta l'infondatezza della voce di credito esposta da parte attrice opponente nel presente giudizio,
posto che vigeva l'uso agrario di effettuare periodicamente la pulizia, da parte di tutti i comproprietari, senza richiedere il pagamento di alcun compenso e, pertanto, tale somma deve essere scomputata da quanto è tenuto a pagare. Nemmeno Parte_1
pagina 20 di 27 legittimerebbe la richiesta di pagamento la paventata circostanza che il convenuto non avesse provveduto alla pulizia in occasione del proprio turno, non risultando alcun accordo nel senso della fatturazione dell'attività a suo carico.
Operando la compensazione tra i rispettivi crediti, risulta una differenza di € 18.361,24 in favore di parte opponente, al cui pagamento la parte opposta deve, pertanto, essere condannata.
Le censure alla c.t.u. svolte da parte opponente alle pagine 9 e 10 della comparsa conclusionale sono già state prese in considerazione dal rag. in sede di risposta alle Per_2
osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte e, sul punto, si fa rimando al contenuto dell'elaborato peritale.
In ordine alla questione si osserva quanto segue. Parte_2
Parte opponente ha sostenuto di aver pagato le competenze di per le Parte_2
prestazioni da questi rese, come coadiuvante dal 2010 al 2014 e in proprio dal 2014 al 2016,
anche in relazione alla quota di spettanza di risultando creditrice di € Parte_1
26.787,50 (doc. 28 e 29 parte attrice).
Parte opposta ha contestato la richiesta, eccependo come l'attività fosse stata prestata a titolo gratuito, in via occasionale e facendo rilevare l'inverosimiglianza della circostanza per cui abbia prestato la propria attività a far data dal 2010, senza mai chiedere alcun Parte_2
compenso e con pagamento del corrispettivo intervenuto solo nel 2018.
Il c.t.u. ha ritenuto infondata tale pretesa creditoria e, dunque, non l'ha tenuta in considerazione nell'effettuare i conteggi.
Sul punto, si condividono le considerazioni svolte alle pagine 21 e 22 dell'elaborato peritale, a cui si fa integrale rimando, non essendo stata documentata l'effettiva sussistenza del credito e rinvenendosi, anzi, elementi che si pongono in contraddizione con la tesi sostenuta, nei termini evidenziati dall'ausiliario.
pagina 21 di 27 ***
Le domande riconvenzionali svolte da parte convenuta opposta non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni che seguono.
Il credito GN
Parte opponente ha sostenuto di aver pagato una fattura emessa da Controparte_2
(n. 6/01 del 4/7/2018) per € 17.861,85, di competenza di (doc.
[...] Parte_1
11), maturando, pertanto, il diritto al rimborso di quanto versato.
Non vi è contestazione circa l'intervenuto pagamento di tale fattura da parte di
[...]
Parte_1
Parte opposta, in via riconvenzionale, ha affermato di avere un credito nei confronti della controparte pari a € 40.379,84, in ragione della compartecipazione alla società . CP_2
Sul punto si osserva che, per come prospettata la questione, la richiesta riguarda il rapporto sussistente tra il convenuto e la società e, pertanto, eventuali domande di CP_2
pagamento vedrebbero quest'ultima quale legittimata passiva e non gli odierni attori, con conseguente irrilevanza delle richieste istruttorie sul punto articolate e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Parte convenuta opposta ha prodotto, altresì, la sentenza n. 662/2023 emessa dal Tribunale di
Novara, reputandola rilevante in relazione alla questione di cui si discorre.
Si osserva, tuttavia, che nella sentenza è scritto che “non dovrà invece essere vagliata nel presente giudizio l'eccezione avanzata dall'opponente in ordine alla differenza su di una fattura della ditta
GN per € 4.226,85 in quanto è l'attore stesso che da atto che tale importo è già richiesto nel giudizio pendente al R.G. n.3009/20028 (vedasi doc. n.2), con conseguente impedimento di riconoscimento e pronuncia sul punto in virtù del principio del ne bis in idem”.
Parte convenuta opposta ha affermato che il Giudice, nonostante tale affermazione di principio, abbia ugualmente considerato la somma come dovuta ad Parte_1
pagina 22 di 27 Ciò non pare corretto, in quanto nella sentenza si legge che “dall'importo della rata Ismea di euro
21.599,86 , quota di spettanza di detratto l'importo di euro 7.500,00 per la vendita dei Parte_1
pioppi e l'importo di euro 190,48 da quest'ultimo anticipato per il pagamento delle bollette dell'acqua (
cfr. oc. 9 e 9A) oltre alla somma già corrisposta, residua la somma di euro 1.560,00 che sommata alla somma residua dovuta in relazione all'anno 2018, pari ad euro 4.718,10, porta alla somma 6.278,10,
credito vantato dall'opposto”, da ciò evincendosi che l'importo al cui pagamento Parte_1
è stato condannato non riguarda la fattura . In ogni caso, non essendo stati prodotti CP_2
gli atti di causa, da cui poter verificare con esattezza le pretese azionate dalle parti in quel giudizio, non è possibile svolgere migliori considerazioni.
La ritardata realizzazione dell'essicatoio
Parte opposta ha dedotto l'ostruzionismo posto in essere da nella Parte_1
realizzazione dell'essicatoio, da cui è conseguita la necessità di rivolgersi a terzi per l'essicazione, dietro un corrispettivo di € 13.000,00, richiesto in questa sede alla controparte a titolo risarcitorio.
Sul punto si osserva che non vi è prova della doglianza sollevata e l'unico capitolo di prova sul punto articolato è generico (“vero che l'essicatoio della ebbe ritardi nell'esecuzione a CP_1
causa dell'ostruzionismo del NO come da email geom. 23.03.2017 di cui al T_ Persona_5
doc. n. 16 che si rammostra al teste”).
Stante la genericità della deduzione e della capitolazione, anche in ipotesi di conferma testimoniale, non potrebbe trarsi, da ciò, la prova di un ritardo imputabile all'attore, non essendo nemmeno stato dedotto quando l'essicatoio avrebbe dovuto essere realizzato, da parte di chi e sulla base di quali accordi.
I terreni di Parte_3
pagina 23 di 27 Le doglianze sollevate da parte convenuta riguardano la conclusione di un contratto di affitto agrario tra , proprietaria dei terreni e Parte_3 Parte_1
conduttrice.
ha dedotto la violazione degli accordi assunti con il fratello con l'atto di Parte_1
scissione con cui è stata assegnata alla società la posizione di conduttore in CP_1
relazione ai contratti di affitto richiamati (art. 2, punto 1, paragrafo A, doc. 3 opponente).
Sul punto si osserva che l'impegno assunto con il predetto atto di scissione concerne il subentro nei contratti in corso. La stipula di un successivo contratto, alla scadenza di quello in essere all'epoca della scissione societaria, rientra nell'autonomia negoziale delle parti e,
pertanto, non può ritenersi che sia intervenuta la dedotta violazione degli accordi raggiunti.
La richiesta di condanna per prelievi personali ha dedotto che ha effettuato prelievi personali dal conto Parte_1 Parte_1
corrente sociale senza limitazione alcuna, in spregio agli accordi intercorsi con i patti parasociali sottoscritti. Pertanto, ha chiesto la condanna del fratello al risarcimento del danno patito, “limitandolo ad una cifra simbolica, pari ad € 5.000,00, quella che rappresentava il limite di spesa disgiunta dei soci”.
La domanda non può trovare accoglimento, per l'assorbente ragione per cui la parte opposta non ha in alcun modo dimostrato che il dedotto contegno della controparte abbia causato un danno, tenuto conto che non sono risarcibili danni in re ipsa, dovendo sempre essere dimostrato il concreto pregiudizio patito in conseguenza di un'altrui condotta illecita.
***
Parte attrice opponente ha chiesto condannarsi la controparte alla consegna “della documentazione di proprietà della società ancor in suo possesso, con Parte_1
particolare riferimento alle lettere ed ai solleciti intestati alla i contratti intestati alla i T_ T_
registri iva, il registro dei beni ammortizzabili, gli estratti conto, le contabili bancarie, le dichiarazioni pagina 24 di 27 dei terzi, l'elenco di lavori effettuati, l'agenda con le scadenze e tutta la documentazione varia intestata all'azienda”.
Parte convenuta opposta ha contestato la richiesta, affermando di non essere in possesso della documentazione richiesta e ritenendo che la stessa vada ricercata presso la sede sociale.
A fronte della contestazione svolta da non ha articolato alcun Parte_1 Parte_1
mezzo istruttorio volto a dimostrare il possesso da parte del fratello della documentazione,
peraltro genericamente indicata, di cui ha chiesto la consegna.
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
***
Non si reputano sussistenti i presupposti per dar corso alla condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, poi declinata in sede difensiva finale come richiesta di risarcimento dei danni morali, non avendo la parte opposta agito con mala fede o colpa grave ed essendo,
anzi, stata necessaria una minuziosa attività ricostruttiva per determinare esattamente i rapporti di dare – avere tra le parti.
Nemmeno sussistono i presupposti per accogliere la domanda relativa alla segnalazione alla
Centrale Rischi.
E' pacifico che il danno da segnalazione alla Centrale Rischi non sia in re ipsa, ma debba essere provato secondo gli ordinari criteri in materia di riparto dell'onere della prova (Cass.
207/2019; 7594/2018), spettando a chi agisce per chiedere il risarcimento l'onere di dimostrare la sussistenza di un danno conseguenza e la riconducibilità causale di tale pregiudizio all'altrui fatto illecito. Nel caso di specie tale prova non è stata assolta, nulla essendo stato dedotto e documentato in ordine al concreto danno patito in conseguenza della segnalazione e, pertanto, la domanda deve essere respinta.
***
pagina 25 di 27 Le spese di lite seguono la soccombenza, considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione. La liquidazione è effettuata in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Parimenti seguono la soccombenza le spese della c.t.u. espletata in corso di causa, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte attrice opponente,
condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di e Parte_1 T_
e in solido, dell'importo di € 18.361,24, oltre interessi legali dalla
[...] Parte_1
domanda al saldo;
3) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte da parte attrice opponente;
4) rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta opposta;
5) condanna i convenuti, in solido, a rimborsare agli attori, in solido, le spese di lite,
liquidate in € 14.103,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati;
6) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto.
pagina 26 di 27 Novara, 2 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3009/2018 promossa da:
(P.I. ), in persona del socio Parte_1 P.IVA_1
amministratore (C.F. ), anche in proprio e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALDERARA Parte_2 C.F._2
ELISA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in proprio e in qualità di socio Parte_1 C.F._3
amministratore e legale rappresentante di Controparte_1
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. BORGINI
[...] P.IVA_2
BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
pagina 1 di 27 PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente:
IN VIA PREGIUDIZIALE – PRELIMINARE Previo accertamento e dichiarazione della carenza di legittimazione passiva dei NOi e e della società T_ Parte_2 Parte_1
nei rapporti tra il NO e/o la
[...] Parte_1 CP_1 Controparte_1
con la relativamente ai presunti crediti vantati dai
[...] Controparte_2
convenuti opposti nei confronti della società stessa, ed in ogni caso, respingere la citata CP_2
domanda perché infondata in fatto e in diritto.
IN VIA PREGIUDIZIALE – PRELIMINARE Previo accertamento e dichiarazione della carenza di legittimazione passiva dei NOi e e della società T_ Parte_2 Parte_1
[... nei rapporti tra il NO e/o
[...] Parte_1 Controparte_1
e la NOa Respingere la citata domanda in quanto funzionalmente CP_1 Parte_3
competente a decidere la controversia relativa all'interpretazione di un contratto agrario è il Giudice
in composizione collegiale della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Novara, ai sensi dell'art. 409 n. 2 c.p.c. In ogni caso, respingere la citata domanda perché infondata in fatto e in diritto.
NEL MERITO Respingere la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti opposti in merito alla richiesta di danno di € 5000,00 in quanto infondata in fatto e in diritto e priva di qualsivoglia supporto probatorio. Respingere la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti opposti in merito alla richiesta di danno di € 13.000,00 in quanto infondata in fatto e in diritto e priva di qualsivoglia supporto probatorio. Respingere tutte le domande proposte dai convenuti opposti perché infondate in fatto e in diritto e prive di qualsivoglia supporto probatorio. Accertare e dichiarare che il credito vantato con il presente decreto ingiuntivo qui opposto è infondato in fatto e in diritto. Conseguentemente, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o invalido e, comunque, revocare il pagina 2 di 27 decreto ingiuntivo n. 992/2018, emesso inter partes dal Giudice del Tribunale di Novara in data
29/9/2018.
IN VIA RICONVENZIONALE In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare che il NO e/o la società per i titoli di Parte_1 Parte_1
rispettiva competenza, sono creditori nei confronti del NO e/o della Parte_1 [...]
, anche in via solidale tra di loro, della somma complessiva Controparte_1
di € € 178.843,87 per le causali di cui in atto oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'opposto e/o della Parte_1 [...]
per aver agito in giudizio senza usare la normale prudenza Controparte_1
in palese violazione gli artt. 1175 c.c. e 88 e 92 c.p.c.. Conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il NO e/o della , Parte_1 Controparte_1
anche in via solidale tra di loro, a corrispondere al NO e/o la società Parte_1 [...]
anche in via solidale e/o per i titoli di rispettiva competenza, a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni, la somma di euro 25000,00 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Accertare e dichiarare la responsabilità aggravata dell'opposto per aver lasciato scoperto la cambiale di € Parte_1
60.000,00 oltre la scadenza, situazione che ha comportato la segnalazione della Banca alla Centrale
Rischi dell'azienda Conseguentemente, dichiarare tenuto e Parte_1
condannare il NO a corrispondere alla a titolo di Parte_1 Parte_1
risarcimento dei danni, la somma di euro 5.000,00 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Ordinare ex art. 186 ter c.p.c.
al convenuto opposto NO di provvedere alla consegna immediata della Parte_1
documentazione di proprietà della società ancor in suo possesso, con Parte_1
particolare riferimento alle lettere ed ai solleciti intestati alla i contratti intestati alla T_
i registri iva, il registro dei beni ammortizzabili, gli estratti conto, le contabili bancarie, le T_
pagina 3 di 27 dichiarazioni dei terzi, l'elenco dei lavori effettuati, l'agenda con le scadenze e tutta la documentazione varia intestata all'azienda, con relativa condanna al pagamento delle spese processuali. Con espressa riserva di agire per eventuali altri crediti.
IN VIA SUBORDINATA Accertati e dichiarati i crediti eventualmente dovuti dalle parti operare la compensazione degli importi di cui al decreto con il credito avanzato in via riconvenzionale e condannare il NO e/o la , in Parte_1 Controparte_1
persona dello stesso NO anche in via solidale e/o per i titoli di rispettiva Parte_1
competenza, al pagamento della eventuale differenza a favore degli esponenti, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
IN OGNI CASO Condannare gli opposti al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA Gli attori chiedono ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto opposto NO e per interpello testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che i Parte_1
rapporti tra la società e e la società agricola semplice sono Parte_1 Parte_1 CP_2
buoni ed esenti da contenziosi di carattere economico;
2) Vero che la NOa è nel Parte_3
pieno possesso delle sue facoltà e capacità, e amministra non solo il proprio patrimonio, ma anche quello di marito e figlio da oltre 50 anni, e ha gestito per tutta la vita una florida attività
imprenditoriale; 3) Vero che la NOa è assistita dalla da Parte_3 Controparte_3
molti anni;
4) Vero che gestiva in autonomia la contabilità ed il conto corrente della Parte_1
società di famiglia e provvedeva al pagamento diretto dei fornitori e dei creditori della società; 5)
Vero che il NO sino al 19/10/2017 ha mantenuto ogni potere sul conto corrente Parte_1
e sulla contabilità della società 6) Vero che il NO dopo il 19/10/2017, T_ Parte_1
ha dovuto consegnare al fratello la gestione dei conti correnti e dei ricavi della Parte_1
7) Vero che il progetto divisionale del patrimonio dei fratelli venne elaborato,
[...] T_
vista la complessità, con vari passaggi che si sono succeduti in vari riunioni alla presenza dei pagina 4 di 27 fratelli del geom. del geom. e con la partecipazione del T_ CP_4 Controparte_5
NO 8) Vero che il calendario degli incontri per elaborare il progetto divisionale è Parte_2
stato il seguente: 25/8/2015 martedì dalle ore 15 fino a tarda sera;
7/9/2015 lunedì dalle ore 15 fino a tarda sera;
7/10/2015 mercoledì dalle ore 9:30 per tutta la mattina;
5/11/2015 giovedì dalle ore
8:30 per tutta la mattina;
19/11/2015 giovedì dalle ore 15 fino a tarda sera;
25/11/2015 mercoledì
dalle ore 13:00 tutto il pomeriggio;
21/12/2015 lunedì dalle ore 15 tutto il pomeriggio;
15/2/2016
lunedì dalle ore 9 per tutto il giorno;
19/2/2016 venerdì dalle ore 14 per tutto il pomeriggio;
9) Vero
che una volta elaborato il progetto, sono state discussi i dettagli pratici e le questioni economiche in vari riunioni alla presenza del geom. quale tecnico di parte per del Controparte_5 T_
geom. quale tecnico di parte per dell'avv. Francesco Corica, quale tecnico CP_6 T_
superpartes, dei due fratelli e del NO 10) Vero che queste riunioni hanno T_ Parte_2
seguito il seguente calendario di incontri: 7/3/2016 lunedì dalle ore 10 mattina e pomeriggio;
18/3/2016 venerdì dalle ore 9 mattino;
4/4/2016 lunedì dalle ore 11 tarda mattinata e pomeriggio;
18/4/2016 lunedì dalle ore 16:30; 23/5/2016 lunedì alle ore 12:30; 20/1/2017 venerdì alle ore 9;
30/3/2017 giovedì alle ore 17; 11) Vero che per addivenire ad un accordo i dettagli pratici sono state elaborati in varie scritture private, tutte elaborate dal geom. tecnico di parte per CP_6
e poi discusse alla presenza del geom. dell'avv. Francesco Corica, dei T_ Controparte_5
due fratelli e del NO come da documenti che si mostrano al teste (doc. da T_ Parte_2
a 3 e 9 parte opponente); 12) Vero che dopo ogni singola discussione, una volta raggiunto il singolo accordo, i fratelli apponevano la propria firma sulle scritture redatta dal geom. CP_6
tecnico di parte di 13) Vero che i due fratelli hanno personalmente seguito le T_ T_
diverse tappe che hanno portato alla divisione del patrimonio societario ottenendo terreni, denaro,
immobili e macchinari;
14) Vero durante l'ultimo incontro del 30/3/2017 i fratelli erano soddisfatti di quanto raggiunto e consentivano di procedere con il progetto di scissione, e venivano resi edotti dei vari passaggi previste dalla legge per addivenire alla divisione;
15) Vero che in data 27/4/2017 è
pagina 5 di 27 stato depositato presso la camera di commercio il progetto di scissione mediante costituzione della nuova società; 16) Vero la pubblicazione del progetto doveva essere resa pubblica ed era necessaria per consentire, secondo la legge, le eventuali possibili opposizioni da parte di enti, fornitori e/o creditori;
17) Vero che l'atto notarile del 19/10/2017 è stato esaminato dalle parti più volte e lo studio IA ha inviato varie bozze;
18) Vero che il notaio IA che ha redatto tutti gli atti di divisione dei fratelli è sempre stato disponibile a fornire i chiarimenti necessari alle parti, T_
assicurandosi che tutti i passaggi fossero ben chiari, come da documenti che si mostrano al teste
(doc. 3-4-5); 19) Vero che i tre esperti avv. Francesco Corica, geom. e geom. Controparte_5
si sono resi disponibili per dirimere i contrasti sorti a seguito dei mancati pagamenti CP_6
del NO già il 13/4/2018 venerdì dalle ore 8:30; il 14/6/2018 giovedì dalle ore 9 e il T_
6/7/2018 venerdì alle ore 15:30, riunioni che hanno però dato esito negativo;
20) Vero che che i due fratelli hanno in accordo sempre saldato le tasse e le varie rate dei finanziamenti con i premi PAC;
21) Vero che negli incontri tenutasi nel 2017 e nel 2018, in presenza dell'avv. Francesco Corica, del geom. e del geom. mai il NO ha contestato che la pac Controparte_5 CP_6 T_
dovesse essere usata per pagare le rate dei finanziamenti e le tasse;
22) Vero che durante gli incontri alla presenza dell'avv. Francesco Corica, del geom. e del geom. Controparte_5 CP_6
era stato espressamente pattuito che i fratelli avrebbero onorato le rate residue dei finanziamenti comuni, come quelli de quo (doc. 3, 6 e 7). 23) Vero che sin dall'annata agragria 2016, cioè dopo il patto del 10/5/2016, (doc. 6), la su indicazione congiunta e concorde dei fratelli CP_3 T_
ha avviato una gestione contabile separata dei costi e dei ricavi di ciascun fratello, che poi confluiva solo formalmente nell'azienda unica;
24) Vero che nell'anno 2016 e nel 2017, i costi e i ricavi delle parti sono stati gestiti separatamente dalla tanto che ognuno è stato sempre consapevole CP_3
dei suoi ricavi e dei suoi costi perché ognuno consegnava direttamente all'associazione le sue fatture di acquisto e di vendita, salvo le spese che il ha per comodità ed abitudine effettuato a nome T_
della società e quelle per le questioni comuni;
25) Vero che nell'anno 2016 e nel 2017 le T_
pagina 6 di 27 spese della società rimaste in comunione, sono state contabilizzate al 50% per ogni socio T_
dalla 26) Vero che le parti hanno sulla base di quanto elaborato da serenamente CP_3 CP_3
diviso le spese e gli utili nell'anno 2016 e sino al 19/10/2017; 27) Vero che il NO ha T_
incassato direttamente tutti i suoi guadagni nell'anno 2017, in quanto ha venduto il riso dopo la scissione a nome della e tali guadagni sono confluiti sui suoi conti correnti;
28) Vero CP_1
che il NO dall'avvenuta scissione si è sottratto ad ogni pagamento spontaneo ai creditori T_
della così come a quelli dei suoi beni personali, omettendo di Parte_1
provvedere ai pagamenti;
29) Vero che il NO per il buon nome della famiglia Parte_1
e per evitare azioni esecutive che avrebbero ovviamente danneggiato entrambi i fratelli ha T_
provveduto ad ogni pagamento, del quale ovviamente per la quota del fratello, era anche debitore solidale;
30) Vero che mai, prima della scissione, la società o i suoi soci, negli anni, hanno T_
avuto problemi di pagamento ai fornitori o sono stati oggetto di azioni esecutive;
31) Vero che il
NO è da sempre un soggetto solvibile, circostanza che rende attendibile e Parte_1
credibile la sua ben nota onestà; 32) Vero che con i soldi della PAC 2016/2017, sono state saldate le rate dei finanziamenti Ismea di € 43199,72 il 23/12/2016 (doc. 18) la rata di € 36.505,76 il
10/4/2017 per il finanziamento relativo all'acquisto di alcuni terreni, e per la ristrutturazione della cascina Tettona (doc. 19); le rate di € 3944,12 ed € 3935,01 rispettivamente il 30/3/2017 ed il
30/9/2017 per il mutuo terra relativo all'acquisto del terreno LO S. RI (doc. 25); la rata di
€ 29.813,69 il 3/12/2016 per un altro finanziamento sempre relativo all'acquisto di terreni e macchinari (doc. 34), per complessivi € 58.699,15 di competenza di 33) Vero che con i T_
residui soldi della PAC 2016/2017, sono state saldate anche le tasse della società degli anni T_
2016 e 2017 che ammontavano ad euro 16.146,58, di cui € 8.073,29 di competenza del NO
e sono state pagate tra il 2017 ed il 2018 dalla società come si evince dal T_ T_
documento che si mostra al teste (doc. 57); 34) Vero che con i i residui soldi della PAC 2016/2017,
sono state saldate anche le tasse private anno 2016, del NO di € 3.883,99 sono state T_
pagina 7 di 27 pagate l'11/1/2017, il 31/7/2017 dalla come si evince dal documento che si mostra al teste T_
(doc. 49); 35) Vero che con i residui soldi della PAC 2016/2017, sono state saldati anche anche i contributi INPS di di € 5035,52 il 17/8/2017, 18/9/2017 e 26/10/2017 dalla come si T_ T_
evince dal documento che si mostra al teste (doc. 50); 36) Vero che la multa della tassa IRPEF di €
88,86 realtiva all'anno 2012, giusta cartella esattoriale notificata il 30/10/2017 che si mostra al teste
(doc. 51) è stata pagata direttamente dalla tramite bollettino allegato, su incarico della CP_3
37) Vero che la Tari di € 603,00 realtiva all'anno 2017 e quella del 2016 di € 695,00, sono T_
stata pagate rispettivamente il 18/12/2017 dal NO ed il 27/7/2018 dalla società Parte_1
come si evince dai documenti che si mostrano al teste (doc. 53 e 54); 38) Vero che la polizza T_
assicurativa sui due impianti fotovoltaici di complessivi € 940,00 realtiva all'anno 2017, sono state pagate il 21/11/2017 dalla come si evince dai documento (polizze quietanziate ed assegno) T_
che si mostra al teste (doc. 56); 39) Vero che la Tasi di € 333,300 realtiva all'anno 2017 è stata pagata il 18/12/2017 dalla come si evince dal documento che si mostra al teste (doc. 55); 40) T_
Vero che le spese per la fornitura dell'acqua, quella di cui all'acquedotto rimasto in comunione con la per la quota del NO ammontano ad € 3133,22 e sono stati pagati dalla Parte_4 T_
il 14/6/2018 come si evince dalla ricevuta emessa dalla in pari data, T_ Parte_4
documento che si mostra al teste (doc. 52); 41) Vero che il Parte_5
ha un suo amministratore indipendente che emette i conteggi;
42) Vero che nessuno ha
[...]
contestato la validità dell'operato dell'amministratore o la correttezza dei conteggi eseguiti, tanto che la ha pagato regolarmente;
43) Vero che gli importi richiesti dovevano essere Parte_4
pagati, in quanto il documento è, peraltro, titolo giustificativo per l'emissione di un decreto ingiuntivo;
44) Vero che l'irroratrice del diserbo e l'aratro per fare gli argini sono beni in possesso esclusivo del NO e che, pertanto, la fattura Caccia del 6/6/2016 n. 48 di € 14564,97 deve T_
essere pagata dal NO 45) Vero che la ha effettauto il saldo della fattura T_ T_ Per_1
del 6/6/2016 n. 48 di € 4800,00, il 23/11/2017, ma tale debito è di competenza esclusiva del NO
pagina 8 di 27 che beneficia in via esclusiva dei mezzi;
46) Vero che da anni il Consorzio Grandine emette T_
dei bollettini prestampati;
47) Vero che il NO mai ha contestato di dover saldare le T_
competenze del Consorzio Grandine e che da oltre 30 anni, la società come tutti gli T_
agricoltori, paga regolarmente il consorzio in quanto altrimenti avrebbe perso i contributi pac;
48)
Vero che la quota di competenza del NO è di € 7082,39 (doc. 30); 49) Vero che il T_
mancato pagamento del consorzio comporta la mancata copertura assicurativa dei terreni e dei raccolti ed, altresì, la riduzione dei contributi europei Pac;
50) Vero che l'impianto fotovoltaico dei
è rimasto in comunione tra di loro e che la gestione dell'impianto stesso è stato affidato alla T_
società Soland srl che a fronte di un canone periodico ne cura la manutenzione, la gestione automatizzata e la tele lettura (doc. 58); 51) Vero che prima della scissione era direttamente il
NO a gestire i rapporti con la società Soland;
52) Vero che mai, prima della scissione, il T_
NO ha lasciato insoluti i pagamenti a favore della società Soland;
53) Vero che nelle T_
more del presente giudizio, ha effettuato il pagamento di un'altra fattura Soland successiva T_
a questa e che sono state emesse altre fatture Soland, perché le fatture del fornitore vengono emesse più volte l'anno, a cui si è nuovamente sottratto (doc. 59); 54) Vero che i comprietari dei T_
terreni a turno si assumono l'onere della pulizia dei fossi per consentire il regolare scorrimento dell'acqua e poter beneficiare della stessa nella stagione estiva, in quanto è pacifico che se il fosso è
ostruito l'acqua non scorre e la maturazione del riso ne è compromessa;
55) Vero che il NO
è l'unico comprietario che si è sottratto all'onere di pulizia periodica;
56) Vero che gli altri T_
comproprietari hanno sollecitato più volte il NO e tutti insieme i comproprietari hanno T_
deciso di procedere alla pulizia su consiglio della addebitandone le spese ed i costi al CP_3
comproprietario inadempiente;
57) Vero che la fattura emessa si riferisce alla mera operazione di pulizia del fosso e deve essere dal NO (doc. 43); 58) Vero che anche nel 2020 il NO T_
ha omesso di provvedere all'onere di pulizia, mentre tutti gli altri a turno hanno già T_
provveduto; 59) Vero che poteva aprire una ditta individuale, operazione che sarebbe stata T_
pagina 9 di 27 effetuata a costi molto ridotti, e con la quale avrebbe operato ugualmente sul mercato;
60) Vero che la fattura del notaio IA di € 1674,18 (doc. 44), è da dividere al 50% tra i fratelli perché
relativa all'atto di divisione;
61) vero che il NO deve sostenere in propri i servizi resi e T_
richiesti al Notaio per i quali ha usufruito in via esclusiva;
62) Vero che la fattura di Parte_6
(doc. 45) si è resa necessaria per riparare il mezzo che aveva danneggiato, come dimostra la T_
spiegazione della stessa riportata in calce alla fattura;
63) Vero che il bene è tra quelli Parte_6
rimasti in comunione tra i due fratelli;
64) Vero che il NO ha lavorato in azienda Parte_2
sotto gli ordini e le direttive del padre e dello zio come coadiuvante dal 2008 al 2009 ed è stato regolarmente pagato;
65) Vero che il NO ha lavorato in azienda sotto gli ordini e Parte_2
le direttive del padre e dello zio come coadiuvante dal 2010 al 2012, e poi in proprio con partita iva negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, senza ricevere alcuna remunerazione sino al 2018; 66) Vero il
NO è in possesso di tutti i mezzi agricoli necessari a svolgere la sua attività, come Pt_2
dimostra il libretto UMA (doc. 48 a, b e c); 67) Vero che la società ha provveduto al T_
pagamento delle prestazioni rese da in quanto il credito appariva a tutti gli effetti di legge Pt_2
congruo e valido, ed ha evitato l'instaurarsi di un contenzioso, che il NO avrebbe vinto, Pt_2
avendo egli copia dei giorni lavorati controfirmati dal socio amministratore dell'azienda; 68) Vero
che i fratelli avevano ottenuto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena due cambiali agrarie T_
del valore una di € 90.000,00 e una di € 70.000,00 alla data dell'8/3/2017; 69) Vero che gli agricoltori usano con frequenza l'accesso alle cambiali agrarie per avere liquidità senza dover subire perdite eccessive nel caso di ribassi del prezzo del mercato del riso. Testi: - Signor Testimone_1
c/o con sede in Trecate, via Ferraris 30; - Geom. con studio in Parte_6 Controparte_5
Villadossola, piazza Stazione 3; - Avv. Francesco Corica con studio in via Ravizza 3; - CP_3
Geom. con studio in via Solaroli 4; - Geom. con studio in CP_4 CP_3 CP_6
via Alfieri 3; - Signor c/o via Ravizza 11/13; - Signor CP_3 Testimone_2 Controparte_3
c/o via Ravizza 11/13; - Signor in via Case Tes_3 Controparte_3 Testimone_4 CP_3
pagina 10 di 27 Sparse Sant'Antonio 3/a. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie in quanto i documenti richiesti sono del tutto irrilevanti e/o estranei all'oggetto del presente giudizio. Ci si oppone all'ordine di esibizione del contratto di affitto tra e perché le Parte_7 CP_7
parti ed il contratto sono del tutto estranei all'oggetto del presente giudizio. Ci si oppone all'ordine di esibizione al Consorzio Grandine in quanto del tutto inutile e superfluo, poiché la documentazione è già stata prodotta da parte attrice. Ci si oppone all'ordine di esibizione a GSE in quanto nessuna domanda relativamente a tali contributi è stata avanzata nel presente giudizio e nessun contenzioso sussiste su tale questione quantomeno sinora. Ci si oppone all'ordine di esibizione dei conti personali dei NOi e , ed SA e della Parte_7 Parte_1 Pt_2
tali parti sono del tutto estranee al presente giudizio e la richiesta è come tale CP_2
inammissibile perché non giustificata da alcuna esigenza probatoria e comunue inutile ai fini della decisione. Ci si oppone alla richiesta di CTU agronoma, in quanto il NO deve agire T_
contro la NOa per ogni recriminazione o per lamentare qualsivoglia danno abbia patito, Pt_3
ma certamente la è del tutto estranea alla questione e priva di carenza di legittimazione T_
passiva. Ci si oppone alla richiesta di CTU per valutare il costo dei lavoranti sostenuto negli anni
2014/2016 in quanto la questione non ha alcuna rilevanza o attinenza nel presente giudizio. Ci si oppone alla richiesta di CTU per valutare i consumi GSE in quanto la questione non ha alcuna rilevanza o attinenza nel presente giudizio, in quanto non vi è alcuna domanda sul punto. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari, in quanto inammissibili ed irrilevanti. In
particolare: sui cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 27, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45 sono inammissibili perché
irrilevanti ai fini del presente giudizio. Conoscere, ad esempio, le ragioni che hanno portato allo scioglimento della società è del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente T_
vertenza. Esaminare precedenti bozze dell'accordo di divisione è del tutto irrilevante. Sul cap. 7, 14,
22, 34, 35 inammissibili perché non contestati ed inoltre dimostrati documentalmente dall'atto notarile prodotto da entrambe le parti. Sul cap 8, 10, 11, 12 sono inammissibili perché irrilevanti.
pagina 11 di 27 Le parti hanno esaminato l'atto, che comunque è stato firmato davanti ad un pubblico ufficiale e ha pieno valore legale. Sul cap. 13, 23 inammissibile perché non rileva nel presente giudizio. Forse
controparte potrebbe rivolgersi ad un consulente di marketing aziendale per risolvere il suo presunto problema. Il NO è sul mercato agricolo da oltre 40 anni, e il suo cognome è T_
noto nella piazza novarese esattamente tanto quello del fratello. Non si comprende sul cap. 23, quale rilievo possa avere la questione essiccatoio nel presente giudizio, non essendo stata formulata una specifica domanda sulla vicenda. Sui cap. 15, 16, 17, 18, 21, 28, sono inammissibili perché
irrilevanti. La questione ICTA e quella degli affitti dei terreni non rileva nel presente giudizio, bensì
in altro e separato procedimento, quello RG 2834/2018 già definito avanti il Tribunale di Novara e pertanto i capitoli sono inammissibili, in quanto la domanda del NO è stata respinta. Sul T_
cap. 20, 29, 30, 31, 32, 33 sono inammissibili perché generici ed irrilevanti. Le questioni non rilevano nel presente procedimento. Sul cap. 24 è inammissibile perché generico ed irrilevante. La questione non rileva nel presente procedimento. Ogni eventuale questione pendente tra e la T_
deve essere oggetto di separato giudizio. La non è parte del presente CP_2 CP_2
procedimento, ed in ogni caso la cessione delle quote del NO è già avvenuta. Sul cap. 25 T_
è inammissibile perché falso e contraddetto palesemente dalla documentazione prodotta: un lavoro saltuario non può generare tale credito in un breve periodo. Sul cap. 26 è vero ma è riferito ad un periodo antecedente a quello delle fatture emesse. Sul cap. 40 è falso ed innammissibile, la Pt_4
ha saldato il suo debito, ma in ogni caso ciò non ha nessun rilievo nel presente giudizio. Sul
[...]
cap. 42 è falso ed innammissibile, il danno è stato provocato dal NO le società non T_
hanno ancora le mani per usare gli arnesi agricoli! Si chiede, infine, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, con gli stessi testi indicati in prova diretta.
Ci si oppone alla richiesta di modifica dell'ordinanza di cui all'art. 649 c.p.c..
Conclusioni di parte convenuta opposta:
pagina 12 di 27 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia l'Ill.mo Giudice: Nel merito:
respingere le domande tutte proposte dagli opponenti, conseguentemente confermando il decreto ingiuntivo opposto n.992/2018 del 29.09.2018 (R.G. n.2158/2018) emesso dal Tribunale di Novara,
Giudice dott. Nicola Tritta, e condannando, pertanto, la e, in via Parte_1 Parte_1
solidale tra loro, i soci illimitatamente responsabili, al pagamento, in favore di T_
, in proprio, e di “
[...] Controparte_1
”, in persona del socio amministratore – legale rappresentante
[...] Parte_1
dell'importo ingiunto pari ad € 126.507,67, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese del procedimento così come liquidate. in ogni caso: qualora in corso di causa si accertasse che la somma dovuta dalla società e, in via solidale, dai soci, sia maggiore o minore Parte_1
all'importo ingiunto, comunque condannare i medesimi nonché i Parte_1
soci e in via solidale tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 T_
, in proprio e di “
[...] Controparte_1
”, in persona del socio amministratore – legale rappresentante , della
[...] Parte_1
somma che risulterà dovuta in corso di causa. In via di riconvenzione: - accertare e dichiarare,
previa remissione della causa in istruttoria e previa esibizione dei conteggi IVA, il debito della società già Controparte_8 Parte_1
relativamente alla compartecipazione nella conseguentemente Controparte_2
condannare, gli attori opponenti al pagamento, in favore di , in proprio e di Parte_1
“ ”, in persona del socio Controparte_1
amministratore – legale rappresentante , dell'ulteriore somma di € 40.379,84 oltre Parte_1
conteggi IVA o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, per i motivi di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento degli attori opponenti agli impegni assunti, come meglio specificato in narrativa, e condannarli al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dal NO , in proprio, e di “ Parte_1 Controparte_1
pagina 13 di 27 ”, in persona del socio amministratore – legale Controparte_1
rappresentante , danni da quantificarsi in € 52.500,00 per il mancato godimento dei Parte_1
terreni di proprietà per gli anni di cui al contratto di mancato affitto, € 5.000,00, Parte_3
in via equitativa, per i numerosi prelievi effettuati sul conto corrente comune dal NO T_
disgiuntamente per importi superiori a quello pattuito, nonché € 13.000,00 per ritardo alla
[...]
realizzazione dell'essiccatoio, il tutto per complessivi € 70.500,00=, e/o, comunque, in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o verrà determinata equitativamente dal Giudice. In via di subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale e della richiesta di remissione in istruttoria avanzate da questa difesa, dato atto delle risultanze di cui alla CTU rag. accertare e dichiarare che la somma eventualmente dovuta in compensazione Per_2
dai convenuti in favore degli attori è pari alla minor somma di € 14.134,39= così come determinata in narrativa deducendo dall'importo di cui alla perizia del CTU rag. le somme non dovute Per_2
ex sentenze e/o già pagate, previa eventuale remissione in istruttoria sul punto, se ritenuta necessaria dal Giudice. In via di ulteriore subordine: nell'estrema denegata ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale e della richiesta di remissione in istruttoria nonché delle domande in subordine più sopra e di seguito tenorizzate, dato atto delle risultanze di cui alla CTU rag. Per_2
rigettare ogni ulteriore domanda di parte avversa ed accertare e dichiarare che la somma eventualmente dovuta in compensazione dai convenuti in favore degli attori è pari a € 18.801,24=
così come determinata dal CTU. In via istruttoria: Voglia, l'Ill.mo Giudice, rimessa la causa in istruttoria, - ordinare, ex art.210 C.P.C., alla società in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, di esibire i conteggi effettuati relativamente alle somme dovute alla società e, per essa, rispettivamente ai NOi Parte_1
e , conteggi a suo tempo consegnati al legale avvocato Giovanni Parte_1 Parte_1
Porzio, nonché le eventuali pezze giustificative. - ordinare, ex art.210 C.P.C., alla società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed al NO Controparte_2 T_
pagina 14 di 27 di esibire i conteggi IVA mai fatti pervenire. Conseguentemente, voglia disporre T_
integrazione di CTU tecnico-contabile con il consulente già nominato, rag. volta Persona_3
alla verifica delle scritture della società sino al momento in cui il NO CP_2 Parte_1
ne era partecipe in qualità di socio della e ne determini il dovuto. - Parte_1
inoltre, ordinare, ex art.210 C.P.C., alla NOa di esibire il contratto di affitto Parte_7
stipulato a suo nome per i terreni di proprietà Conseguentemente, voglia ammettere CTU CP_7
tecnico-agronoma, volta ad accertare l'eventuale danno subito dalla per il mancato Controparte_1
godimento sia dei terreni di proprietà sia per il mancato godimento dei terreni di Parte_3
proprietà nonché valuti l'entità del costo sostenuto dalla e per CP_7 Parte_1 T_
gli anni dal 2014 al 2016 per l'attività dei lavoranti ad uso esclusivo del NO - Parte_2
voglia, infine l'Ill.mo Giudice ammettere CTU tecnica volta a valutare l'incidenza di consumi e godimento a carico ed a favore dei soggetti titolari dei pannelli fotovoltaici e dei contributi GSE,
autorizzando il CTU ad accedere a tutta la documentazione necessaria. =.=.=.=.= Si deducono,
quindi, i seguenti capitoli di prova per testi, così come residuati all'esito della rinuncia ad alcuni di essi di cui alla memoria istruttoria autorizzata datata 29.06.2023. cap. n.22: ““Vero che il NO
per l'annata 2016, dovette far essiccare il riso presso altri agricoltori, tra cui il NO T_
con il quale concordava di pagare il prezzo (pari ad euro 3 al quintale, tutto Persona_4
compreso, con IVA al 4%, ma escluso il carburante che veniva fornito direttamente dal NO
alla costituzione della società ” cap. n.23: ““Vero che l'essiccatoio della T_ Controparte_1
Schiavenza ebbe ritardi nell'esecuzione a causa dell'ostruzionismo del NO come da T_
email geom. 23.03.2017 di cui al doc. n.16 che si rammostra al teste”” cap. n.24: Persona_5
““Vero che i conteggi di cui al riassunto doc.n.17 che si rammostrano al teste, esposti a mano nei quaderni, sono corretti, e che le somme sono dovute e ancora da versare al NO così come T_
i conteggi IVA che ho predisposto insieme al NO ”” cap. n.28: ““Vero che il Parte_1
NO ha sempre svolto attività per sé soltanto, in particolare, nei terreni da lui Parte_2
pagina 15 di 27 condotti di proprietà e Ferrari Claudia, nonché nella società di cui è socio e Parte_8 CP_2
di cui ha acquisito il diritto alla partecipazione di tutta la e come da Parte_1 T_
scrittura del 10.03.2016 che si produce quale doc. n.30 e si rammostra al teste, a fronte di un corrispettivo che ora rifiuta di pagare, come da doc. n.31 che si produce”” cap. n.29: ““Vero che i
NOi e hanno pagato personalmente, in contanti, alcuni Parte_1 Parte_1
lavoranti che hanno prestato servizio in favore esclusivo del NO ” cap. n.30: Parte_2
““Vero che il NO ha spesso lavorato a favore del figlio aiutandolo nella Parte_1 Pt_2
conduzione dei terreni di quest'ultimo”” cap. n.31: ““Vero che la NOa ha Parte_7
sempre svolto esclusivamente l'attività di casalinga”” cap. n.32: ““Vero che la Parte_1
ha assunto la NOa quale coadiuvante ed ha versato per suo conto
[...] Parte_7
contributi per oltre 30 anni”” cap. n.33: “”Vero che il contratto di affitto per i terreni di proprietà
intestato alla NOa è sempre stato coltivato dalla CP_7 Parte_7 Parte_1
ed è rimasto nella disponibilità della stessa”” cap. n.34: “”Vero che la è in
[...] Parte_5
uso esclusivo del NO ”” cap. n.37: ““Vero che l'idrante collegato all'utenza Parte_1
acqua sita in frazione Casalgiate, è di uso esclusivo degli opponenti, posto che il medesimo e CP_3
tutta la fornitura idrica sono stati scollegati dall'utenza del NO Controparte_1
dallo stesso NO ” cap. n.39: ““Vero che del Consorzio Strada Vicinale fanno parte T_
anche la e la che contribuiscono pro quota alle spese di Parte_4 Parte_5
acquedotto”” cap. n.40: ““Vero che la da tempo ha sospeso ogni pagamento”” cap. Parte_4
n.41: ““Vero che, alla pulizia del fosso che delimita varie proprietà, hanno sempre contribuito,
gratuitamente con il lavoro personale, a turni, tutti i comproprietari, parenti delle parti in causa,
NOi , e ” (salvo ammissione dei verbali assunti avanti il Persona_6 Per_7 Per_8
Giudice di Pace) Si indicano a testi: - geom. con studio in Via Alfieri n.3, CP_6 CP_3
sui capitoli n.ri da 22 a 28, da 31 a 34, 39 - geom. con studio in Via CP_4 CP_3
Solaroli n.4, sui capitoli n.ri da 22 a 28, da 31 a 34, 39 - geom. con studio in Controparte_9
pagina 16 di 27 Via Bergamo n.5, sui capitoli n.ri 22, 23, 34, 37 - geom. con studio in CP_3 Testimone_5
Corso XXIII Marzo 1849 n.158, sui capitoli n.ri 39, 40 - ing. CP_3 Testimone_6 Tes_7
con NT (NO), Via Pasqualina n.17, su tutti i capitoli - , con Testimone_8 Tes_7
NT, Via Pasqualina n.17, su tutti i capitoli - Novara fraz. Casalgiate, Via Testimone_9
Castello n.25, sui capitoli n.ri da 25 a 32, 34, 36, 37, 39, 40 - Novara fraz. Testimone_10
Olengo, sui capitoli n.ri 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34 - presso Testimone_11 Testimone_2
Coldiretti Vercelli, Piazza Zumaglini n.14, sui capitoli n.ri da 22, 31, 32, 33, 34, 39 - Per_4
Novara fraz. Casalino, Via L.Bisio n.2, sui capitoli n.ri 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 34 -
[...]
, Novara fraz. Casalgiate, strada privata sui capitoli n.ri 22, 23, 24, Testimone_12 CP_2
28, 30, 31, 33, 34 - , Novara fraz. Casalgiate, Via Castello, sui capitoli n.ri 30, 31, Persona_6
33, 41 - , sui capitoli n.ri 30, 31, 33, 41 - , Novara fraz. Testimone_13 Tes_14 Testimone_15
Vignale, Corso Risorgimento, sui capitoli n.ri 30, 31, 33, 41 - Controparte_10 CP_3
Piazzale Lombardia, sui capitoli n.ri 30, 31, 32, 33, 41 Quanto ai capitoli di prova dedotti da parte opponente alle pagine da 7 a 10 della memoria autorizzata 30.06.2023 con numeri differenti rispetto alle memorie ex art.183, VI° co., C.P.C., la difesa del NO ne contesta Parte_1
l'ammissibilità e ne chiede, pertanto, il rigetto, in particolare per i seguenti motivi: - quanto ai n.ri da 1 a 13 (già 13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27): irrilevanti, nonché contenenti valutazioni personali non demandabile ad un teste;
- quanto ai n.ri 14, 15 e 18 (già 62, 63 e 66) non contestati ma irrilevanti;
- quanto ai n.ri 16 e 17 (già 64 e 65): inveritieri e superati dalla CTU, ma da smentirsi, nel caso, dai testi già indicati nella memoria ex art.183, VI° co., n.2 C.P.C. di parte convenuta opposta, di cui si chiede nuovamente l'ammissione in prova contraria;
- quanto al n.19:
superato dalla CTU e, comunque, contenente valutazioni non demandabile ad un teste. Quanto alla richiesta di consegna della documentazione fiscale della società da parte del NO Parte_1
se ne chiede nuovamente il rigetto, poiché la medesima è a mani della stessa richiedente, T_
probabilmente depositata presso la sede legale che il NO ha voluto mantenere in alcuni T_
pagina 17 di 27 locali assegnati al NO ed alla (vedasi visura al doc. n.41), avendone pieno e T_ CP_1
libero accesso. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e provare per testi. Con il favore delle spese del presente giudizio, onorari compresi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e e Parte_1 Parte_1 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 992/2018 emesso su istanza Parte_2
di dal Tribunale di Novara, con cui è stato loro ingiunto il pagamento, in via Parte_1
solidale, della somma di € 126.507,67 oltre accessori, a titolo di diritti PAC per gli anni 2016 e
2017.
In via monitoria, in proprio e quale socio amministratore di Parte_1 [...]
aveva dedotto di avere diritto all'incasso dei predetti titoli Controparte_1
PAC sulla scorta della scrittura privata del 3/11/2017, con cui erano stati regolamentati i rapporti tra la società facente capo ad entrambi i fratelli e la Parte_1
costituenda società di (doc. 3 monitorio). Parte_1
Con l'opposizione proposta, gli attori hanno dedotto che, come da accordi intercorsi tra le parti, i premi PAC sono stati utilizzati per pagare alcune rate di finanziamenti comuni, per sostenere esborsi fiscali e per pagare debiti nel frattempo maturati, anche facenti capo a
Parte_1
Gli attori hanno svolto domanda riconvenzionale, allegando di aver effettuato una serie di pagamenti per saldare debiti di e di avere quindi diritto al rimborso di quanto Parte_1
versato, per la complessiva somma di € 169.931,02. In via di subordine, essi hanno chiesto porsi in compensazione tale somma con l'importo di cui al decreto ingiuntivo e condannare la controparte al pagamento della differenza, pari a € 43.423,35.
pagina 18 di 27 Gli opponenti hanno chiesto, altresì, la condanna risarcitoria della controparte per lite temeraria, per un importo di € 25.000,00 ed hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità di per aver lasciato scoperta una cambiale di € 60.000,00, con Parte_1
conseguente segnalazione della alla Centrale Rischi, con T_ Parte_1
richiesta di condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 5.000,00.
in proprio e quale amministratore di Parte_1 Controparte_1
si è costituito in giudizio, contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il
[...]
rigetto. Egli, inoltre, ha svolto domanda riconvenzionale per il pagamento di € 52.000,00 a titolo risarcitorio per il mancato godimento dei terreni di proprietà di , di € Parte_3
40.379,84 in relazione alla propria compartecipazione nella Controparte_2
di € 5.000,00 per i prelievi effettuati sul conto corrente comune da
[...] Parte_1
per importi superiori rispetto a quanto pattuito, nonché di € 13.000,00 per il ritardo nella realizzazione dell'essicatoio.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite l'effettuazione di c.t.u. contabile.
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
La decisione della causa può poggiare sulle risultanze della c.t.u. redatta dal rag. Per_3
svolta con metodologia corretta, nel contraddittorio delle parti, che si caratterizza per
[...]
una compiuta e scrupolosa analisi della documentazione prodotta dalle parti a sostegno delle rispettive pretese creditorie.
Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione è stato ottenuto per il pagamento dei diritti PAC
per gli anni 2016 e 2017, quantificati in € 126.507,67, di cui il c.t.u. ha accertato la sussistenza.
pagina 19 di 27 La spettanza di tali contributi a risulta CP_1 Controparte_1
documentalmente dalla scrittura privata del 3/11/2017, di cui al doc. 3 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
E' stato verificato dal c.t.u. che tali somme non sono mai state accreditate in favore della parte convenuta opposta, sicché sussiste il diritto di credito azionato in via monitoria.
Parte opponente ha sostenuto di avere sopportato svariate spese nell'interesse di Parte_1
e di essere, pertanto, a propria volta creditrice della somma di € 169.931,02.
[...]
Le pretese economiche avanzate sono state puntualmente vagliate dal c.t.u., il quale ha correttamente considerato, nell'effettuare i conteggi demandatigli, solo quelle giustificate documentalmente e, cioè, risultanti da fatture, ricevute o quietanze, riconoscendone la fondatezza limitatamente a € 145.308,91.
Occorre precisare che, tra le somme ritenute dovute in favore di parte attrice opponente, vi è
anche quella di € 440,00 per “prestazioni di servizio per pulizia fossi presso cavo elevadina”, come da causale della fattura n. 15 del 16/7/2018 (doc. 43).
Parte convenuta ne ha contestato la debenza e, in sede di precisazione delle conclusioni, ha prodotto la sentenza n. 510/2023 emessa dal Giudice di Pace a seguito di istruttoria testimoniale, da cui è emersa l'insussistenza dei crediti per l'attività di pulizia dei fossi (doc.
42 – 43, ammissibili poiché di formazione successiva rispetto allo spirare del termine per le produzioni documentali).
L'istruttoria ivi svolta può essere posta a fondamento anche della presente decisione, in quanto valevole come prova atipica liberamente valutabile dal giudice. Da essa risulta l'infondatezza della voce di credito esposta da parte attrice opponente nel presente giudizio,
posto che vigeva l'uso agrario di effettuare periodicamente la pulizia, da parte di tutti i comproprietari, senza richiedere il pagamento di alcun compenso e, pertanto, tale somma deve essere scomputata da quanto è tenuto a pagare. Nemmeno Parte_1
pagina 20 di 27 legittimerebbe la richiesta di pagamento la paventata circostanza che il convenuto non avesse provveduto alla pulizia in occasione del proprio turno, non risultando alcun accordo nel senso della fatturazione dell'attività a suo carico.
Operando la compensazione tra i rispettivi crediti, risulta una differenza di € 18.361,24 in favore di parte opponente, al cui pagamento la parte opposta deve, pertanto, essere condannata.
Le censure alla c.t.u. svolte da parte opponente alle pagine 9 e 10 della comparsa conclusionale sono già state prese in considerazione dal rag. in sede di risposta alle Per_2
osservazioni svolte dai consulenti tecnici di parte e, sul punto, si fa rimando al contenuto dell'elaborato peritale.
In ordine alla questione si osserva quanto segue. Parte_2
Parte opponente ha sostenuto di aver pagato le competenze di per le Parte_2
prestazioni da questi rese, come coadiuvante dal 2010 al 2014 e in proprio dal 2014 al 2016,
anche in relazione alla quota di spettanza di risultando creditrice di € Parte_1
26.787,50 (doc. 28 e 29 parte attrice).
Parte opposta ha contestato la richiesta, eccependo come l'attività fosse stata prestata a titolo gratuito, in via occasionale e facendo rilevare l'inverosimiglianza della circostanza per cui abbia prestato la propria attività a far data dal 2010, senza mai chiedere alcun Parte_2
compenso e con pagamento del corrispettivo intervenuto solo nel 2018.
Il c.t.u. ha ritenuto infondata tale pretesa creditoria e, dunque, non l'ha tenuta in considerazione nell'effettuare i conteggi.
Sul punto, si condividono le considerazioni svolte alle pagine 21 e 22 dell'elaborato peritale, a cui si fa integrale rimando, non essendo stata documentata l'effettiva sussistenza del credito e rinvenendosi, anzi, elementi che si pongono in contraddizione con la tesi sostenuta, nei termini evidenziati dall'ausiliario.
pagina 21 di 27 ***
Le domande riconvenzionali svolte da parte convenuta opposta non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni che seguono.
Il credito GN
Parte opponente ha sostenuto di aver pagato una fattura emessa da Controparte_2
(n. 6/01 del 4/7/2018) per € 17.861,85, di competenza di (doc.
[...] Parte_1
11), maturando, pertanto, il diritto al rimborso di quanto versato.
Non vi è contestazione circa l'intervenuto pagamento di tale fattura da parte di
[...]
Parte_1
Parte opposta, in via riconvenzionale, ha affermato di avere un credito nei confronti della controparte pari a € 40.379,84, in ragione della compartecipazione alla società . CP_2
Sul punto si osserva che, per come prospettata la questione, la richiesta riguarda il rapporto sussistente tra il convenuto e la società e, pertanto, eventuali domande di CP_2
pagamento vedrebbero quest'ultima quale legittimata passiva e non gli odierni attori, con conseguente irrilevanza delle richieste istruttorie sul punto articolate e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Parte convenuta opposta ha prodotto, altresì, la sentenza n. 662/2023 emessa dal Tribunale di
Novara, reputandola rilevante in relazione alla questione di cui si discorre.
Si osserva, tuttavia, che nella sentenza è scritto che “non dovrà invece essere vagliata nel presente giudizio l'eccezione avanzata dall'opponente in ordine alla differenza su di una fattura della ditta
GN per € 4.226,85 in quanto è l'attore stesso che da atto che tale importo è già richiesto nel giudizio pendente al R.G. n.3009/20028 (vedasi doc. n.2), con conseguente impedimento di riconoscimento e pronuncia sul punto in virtù del principio del ne bis in idem”.
Parte convenuta opposta ha affermato che il Giudice, nonostante tale affermazione di principio, abbia ugualmente considerato la somma come dovuta ad Parte_1
pagina 22 di 27 Ciò non pare corretto, in quanto nella sentenza si legge che “dall'importo della rata Ismea di euro
21.599,86 , quota di spettanza di detratto l'importo di euro 7.500,00 per la vendita dei Parte_1
pioppi e l'importo di euro 190,48 da quest'ultimo anticipato per il pagamento delle bollette dell'acqua (
cfr. oc. 9 e 9A) oltre alla somma già corrisposta, residua la somma di euro 1.560,00 che sommata alla somma residua dovuta in relazione all'anno 2018, pari ad euro 4.718,10, porta alla somma 6.278,10,
credito vantato dall'opposto”, da ciò evincendosi che l'importo al cui pagamento Parte_1
è stato condannato non riguarda la fattura . In ogni caso, non essendo stati prodotti CP_2
gli atti di causa, da cui poter verificare con esattezza le pretese azionate dalle parti in quel giudizio, non è possibile svolgere migliori considerazioni.
La ritardata realizzazione dell'essicatoio
Parte opposta ha dedotto l'ostruzionismo posto in essere da nella Parte_1
realizzazione dell'essicatoio, da cui è conseguita la necessità di rivolgersi a terzi per l'essicazione, dietro un corrispettivo di € 13.000,00, richiesto in questa sede alla controparte a titolo risarcitorio.
Sul punto si osserva che non vi è prova della doglianza sollevata e l'unico capitolo di prova sul punto articolato è generico (“vero che l'essicatoio della ebbe ritardi nell'esecuzione a CP_1
causa dell'ostruzionismo del NO come da email geom. 23.03.2017 di cui al T_ Persona_5
doc. n. 16 che si rammostra al teste”).
Stante la genericità della deduzione e della capitolazione, anche in ipotesi di conferma testimoniale, non potrebbe trarsi, da ciò, la prova di un ritardo imputabile all'attore, non essendo nemmeno stato dedotto quando l'essicatoio avrebbe dovuto essere realizzato, da parte di chi e sulla base di quali accordi.
I terreni di Parte_3
pagina 23 di 27 Le doglianze sollevate da parte convenuta riguardano la conclusione di un contratto di affitto agrario tra , proprietaria dei terreni e Parte_3 Parte_1
conduttrice.
ha dedotto la violazione degli accordi assunti con il fratello con l'atto di Parte_1
scissione con cui è stata assegnata alla società la posizione di conduttore in CP_1
relazione ai contratti di affitto richiamati (art. 2, punto 1, paragrafo A, doc. 3 opponente).
Sul punto si osserva che l'impegno assunto con il predetto atto di scissione concerne il subentro nei contratti in corso. La stipula di un successivo contratto, alla scadenza di quello in essere all'epoca della scissione societaria, rientra nell'autonomia negoziale delle parti e,
pertanto, non può ritenersi che sia intervenuta la dedotta violazione degli accordi raggiunti.
La richiesta di condanna per prelievi personali ha dedotto che ha effettuato prelievi personali dal conto Parte_1 Parte_1
corrente sociale senza limitazione alcuna, in spregio agli accordi intercorsi con i patti parasociali sottoscritti. Pertanto, ha chiesto la condanna del fratello al risarcimento del danno patito, “limitandolo ad una cifra simbolica, pari ad € 5.000,00, quella che rappresentava il limite di spesa disgiunta dei soci”.
La domanda non può trovare accoglimento, per l'assorbente ragione per cui la parte opposta non ha in alcun modo dimostrato che il dedotto contegno della controparte abbia causato un danno, tenuto conto che non sono risarcibili danni in re ipsa, dovendo sempre essere dimostrato il concreto pregiudizio patito in conseguenza di un'altrui condotta illecita.
***
Parte attrice opponente ha chiesto condannarsi la controparte alla consegna “della documentazione di proprietà della società ancor in suo possesso, con Parte_1
particolare riferimento alle lettere ed ai solleciti intestati alla i contratti intestati alla i T_ T_
registri iva, il registro dei beni ammortizzabili, gli estratti conto, le contabili bancarie, le dichiarazioni pagina 24 di 27 dei terzi, l'elenco di lavori effettuati, l'agenda con le scadenze e tutta la documentazione varia intestata all'azienda”.
Parte convenuta opposta ha contestato la richiesta, affermando di non essere in possesso della documentazione richiesta e ritenendo che la stessa vada ricercata presso la sede sociale.
A fronte della contestazione svolta da non ha articolato alcun Parte_1 Parte_1
mezzo istruttorio volto a dimostrare il possesso da parte del fratello della documentazione,
peraltro genericamente indicata, di cui ha chiesto la consegna.
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
***
Non si reputano sussistenti i presupposti per dar corso alla condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, poi declinata in sede difensiva finale come richiesta di risarcimento dei danni morali, non avendo la parte opposta agito con mala fede o colpa grave ed essendo,
anzi, stata necessaria una minuziosa attività ricostruttiva per determinare esattamente i rapporti di dare – avere tra le parti.
Nemmeno sussistono i presupposti per accogliere la domanda relativa alla segnalazione alla
Centrale Rischi.
E' pacifico che il danno da segnalazione alla Centrale Rischi non sia in re ipsa, ma debba essere provato secondo gli ordinari criteri in materia di riparto dell'onere della prova (Cass.
207/2019; 7594/2018), spettando a chi agisce per chiedere il risarcimento l'onere di dimostrare la sussistenza di un danno conseguenza e la riconducibilità causale di tale pregiudizio all'altrui fatto illecito. Nel caso di specie tale prova non è stata assolta, nulla essendo stato dedotto e documentato in ordine al concreto danno patito in conseguenza della segnalazione e, pertanto, la domanda deve essere respinta.
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pagina 25 di 27 Le spese di lite seguono la soccombenza, considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione. La liquidazione è effettuata in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Parimenti seguono la soccombenza le spese della c.t.u. espletata in corso di causa, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte attrice opponente,
condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore di e Parte_1 T_
e in solido, dell'importo di € 18.361,24, oltre interessi legali dalla
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domanda al saldo;
3) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali proposte da parte attrice opponente;
4) rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta opposta;
5) condanna i convenuti, in solido, a rimborsare agli attori, in solido, le spese di lite,
liquidate in € 14.103,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati;
6) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido, le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto.
pagina 26 di 27 Novara, 2 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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