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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 7264/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv. Christian Gnoni,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da avv. Grazianna Greco,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 17/03/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, riportandosi ai propri scritti e chiedendo R.G. 7264/2024
entrambe l'accoglimento della domanda di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio.
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Cavallino in data 07/07/2012 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte I, anno
2012).
Ciò posto, ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Lecce pubblicato il 17/12/2014, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 16/12/2014;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7264/2024 introdotto con ricorso del
04/11/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Cavallino in data
07/07/2012 tra (Mesagne (BR), Parte_1
2 R.G. 7264/2024
14/12/1969) e (DEU), 14/05/1974) Controparte_1 Per_1 ed iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune al n. 5, parte I, anno 2012;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cavallino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 17/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 7264/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv. Christian Gnoni,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da avv. Grazianna Greco,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- All'udienza del 17/03/2025 le parti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale, riportandosi ai propri scritti e chiedendo R.G. 7264/2024
entrambe l'accoglimento della domanda di dichiarazione dello scioglimento del matrimonio.
2.- La domanda è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
2.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che le parti hanno contratto matrimonio a Cavallino in data 07/07/2012 (atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte I, anno
2012).
Ciò posto, ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Lecce pubblicato il 17/12/2014, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato, avvenuta all'udienza del 16/12/2014;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
4.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7264/2024 introdotto con ricorso del
04/11/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Cavallino in data
07/07/2012 tra (Mesagne (BR), Parte_1
2 R.G. 7264/2024
14/12/1969) e (DEU), 14/05/1974) Controparte_1 Per_1 ed iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune al n. 5, parte I, anno 2012;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cavallino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 17/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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