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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/06/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Gallucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3544 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra p.i. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Luigi Semeraro (indirizzo pec , con Email_1
domicilio in Taranto alla via Cataldo Nitti, n. 37, presso lo studio del difensore Avv. Luigi Semeraro parte appellante
CONTRO
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
Pietro Fasano (indirizzo pec , con domicilio in Email_2
IN NC (Ta) alla via della Libertà n. 162/C, presso lo studio del difensore Avv. Pietro Fasano parte appellata
Controparte_2
parte appellata contumace
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione di veicoli – appello.
Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 04.06.2025, le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sul fatto e sullo svolgimento dei due gradi di lite. evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di IN NC, CP_1
Part per brevità nel prosieguo) e Parte_1 Controparte_2
esponendo:
che era proprietario del veicolo Citroen tg. DE909SJ, assicurato da
Part
che in data 02.6.2019, alle ore 17.45, mentre alla guida del predetto veicolo stava percorrendo via Giolitti, nell'abitato di IN NC, era sopraggiunta da via M. Semeraro la vettura AN Rover tg.
EJ154ZR, assicurata da HDI Assicurazioni Spa, di proprietà di e nella specie condotta da Persona_1 Controparte_2
che, omettendo di concedergli la precedenza a destra, aveva invaso la sua corsia di marcia collidendo con la sua parte anteriore destra la parte anteriore sinistra del mezzo da lui condotto;
che sul posto era intervenuta la Polizia Municipale di IN NC, che aveva redatto il rapporto del sinistro attribuendo alla conducente del veicolo antagonista la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro (a suo avviso, nel ricostruire la dinamica del sinistro, gli agenti della P.M. avevano rilevato che aveva omesso Controparte_2
di concedergli la dovuta precedenza a destra, invadendo la sua di
Tribunale di Taranto
corsia di marcia);
che per il soccorso stradale aveva sostenuto la spesa di € 341,60, mentre per la riparazione del veicolo aveva sostenuto la ulteriore spesa di € 5.063,00; Part
che, ricevuta la richiesta di risarcimento danni, aveva inviato un assegno bancario di € 1.100,00; Part
che aveva poi precisato che tale offerta era stata formulata su basi concorsuali e che valutato il danno complessivamente in € 1.700,00 e decurtato lo stesso del 50%, essa includeva € 850,00 a titolo di sorte capitale ed € 250,00 a titolo di spese legali.
Concludeva per l'accertamento della responsabilità esclusiva di
[...]
Part e per la condanna di al risarcimento del danno CP_2
complessivamente subito.
Costituitasi in giudizio, la compagnia assicurativa contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.
Esponeva in dettaglio:
che il proprietario del veicolo AN Rover, , le aveva Persona_1
inviato una richiesta risarcitoria descrivendo la seguente dinamica del sinistro:” La AN Rover, da via Semeraro si immetteva sulla via Giolitti verso corso dei Mille, quando veniva urtata in corrispondenza del paraurti anteriore dalla Citroen, che nell'effettuare la curva sinistrorsa invadeva la sede stradale riservata alla AN Rover”;
che lo stesso sia nella parte descrittiva, che nella Persona_1
parte grafica del CAI, aveva addebitato a la CP_1
responsabilità esclusiva della causazione del sinistro per aver invaso
Tribunale di Taranto
la sua corsia di marcia;
che i verbalizzanti aveva rilevato nel rapporto che il punto di impatto per la AN Rover era posto a 6 m dal margine destro della carreggiata di via
Giolitti rispetto ad una carreggiata larga complessivamente mt. 15,85 ed occupata dal margine sinistro dalle auto ferme e parcheggiate per 9,89 mt;
che il proprietario del veicolo antagonista aveva fatto pervenire anche una dichiarazione testimoniale a sostegno della sua dinamica dei fatti, mentre l'attore non aveva allegato alcunché al fine di comprovare la sua tesi difensiva;
che la perizia eseguita da un suo fiduciario sul veicolo di proprietà dell'attore, aveva evidenziato che i costi di riparazione erano antieconomici, in quanto il valore ante sinistro incorporato dallo stesso ammontava a soli € 1.700,00;
che tenuto conto del predetto valore ante sinistro del veicolo, l'offerta formulata era congrua.
Restava contumace la parte sebbene ritualmente citata Controparte_2
dall'attore.
All'esito dell'istruttoria, consistita nell'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e nell'assunzione della prova testimoniale con un teste indicato dall'attore, il Giudice di Pace accoglieva in parte la domanda,
Part condannando al pagamento della complessiva somma di € 3.404,60 (già detratto l'acconto versato nella fase stragiudiziale), con spese legali di lite e spese legali stragiudiziali poste a carico della medesima parte soccombente.
Part Avverso tale pronuncia ha promosso appello chiedendone la riforma per i motivi esposti nell'atto d'appello (in sintesi: erronea valutazione dei mezzi
Tribunale di Taranto
istruttori assunti nel giudizio di prime cure;
violazione delle norme sul procedimento per omessa declaratoria di incapacità del teste escusso innanzi al Giudice di Pace;
violazione dell'onere della prova per omessa escussione del teste indicato;
erronea liquidazione del quantum e delle spese stragiudiziali in favore della controparte).
Si è costituito in giudizio , contestando la fondatezza del gravame CP_1
ed insistendo per la conferma della sentenza gravata.
ritualmente citata, è rimasta contumace anche nel Controparte_2
presente grado di lite.
Precisate le conclusioni dalle parti e rimesso il giudizio in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con ordinanza del 03.4.2025, lo scrivente ha rimesso la causa sul ruolo sollevando d'ufficio la questione dell'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile.
2) Sulla mancata integrazione del contraddittorio in primo grado
Dalla disamina della domanda promossa dinanzi al Giudice di Pace da CP_1
è chiaramente rilevabile che lo stesso, avvalendosi dell'azione prevista
[...]
dall'art. 149 C.d.A. (procedura di indennizzo diretto), ha evocato in lite la compagnia assicurativa del veicolo di sua proprietà e la sola
[...]
in qualità di conducente del veicolo antagonista, e non il suo CP_2
proprietario . Persona_1
La circostanza che e fossero Persona_1 Parte_2
rispettivamente proprietario e conducente di tale veicolo, emerge chiaramente dalle allegazioni difensive delle parti e dal contenuto del rapporto del sinistro
Tribunale di Taranto
redatto dalla Polizia Locale (pag. 3 del doc. 4 allegato dall'appellato al suo fascicolo di parte di primo grado).
Ne deriva che sin dal primo grado di lite, l'appellato non ha evocato in giudizio , sebbene lo stesso fosse stato da egli indicato come Persona_1
responsabile civile del sinistro in qualità proprietario del veicolo AN Rover tg. EJ154ZR.
Ciò posto, si osserva che anche nella procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 C.d.A., deve ritenersi litisconsorte necessario il proprietario dell'altro autoveicolo responsabile del sinistro, analogamente a quanto previsto dall'art. 144 C.d.A., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta
(Cass. n. 35098/2023; Cass. n. 21896/2017; Cass. n. 9188/2018; Cass. n.
7755/2020; Cass. n. 14466/2020; Cass. n. 4994/2023).
Pertanto, ai sensi dell'art. 354, c. 1 c.p.c., va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, in quanto al giudizio non ha preso parte, in veste di litisconsorte necessario, proprietario dell'autovettura Persona_1
indicata quale responsabile civile nell'atto di citazione di primo grado.
Infine, va rilevato che il vizio di omessa integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio in qualunque stato o grado del processo.
3) Sulle spese di lite.
Essendo stata oggetto di rilievo d'ufficio la questione della nullità del giudizio
Tribunale di Taranto
di primo grado, si reputa opportuno compensare per intero le spese di lite del presente giudizio tra tutte le parti di causa. (Cass. n. 13550/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
visto l'art. 354, co. 1, c.p.c.;
dichiara la nullità della sentenza oggetto di impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile
; Persona_1
rimette gli atti al Giudice di Pace di IN NC;
compensa per intero le spese di lite relative al presente grado di appello.
Così deciso in Taranto, in data 05/06/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Gallucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3544 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra p.i. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. Luigi Semeraro (indirizzo pec , con Email_1
domicilio in Taranto alla via Cataldo Nitti, n. 37, presso lo studio del difensore Avv. Luigi Semeraro parte appellante
CONTRO
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1
Pietro Fasano (indirizzo pec , con domicilio in Email_2
IN NC (Ta) alla via della Libertà n. 162/C, presso lo studio del difensore Avv. Pietro Fasano parte appellata
Controparte_2
parte appellata contumace
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione di veicoli – appello.
Tribunale di Taranto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 00.01 del 04.06.2025, le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta con le quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sul fatto e sullo svolgimento dei due gradi di lite. evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di IN NC, CP_1
Part per brevità nel prosieguo) e Parte_1 Controparte_2
esponendo:
che era proprietario del veicolo Citroen tg. DE909SJ, assicurato da
Part
che in data 02.6.2019, alle ore 17.45, mentre alla guida del predetto veicolo stava percorrendo via Giolitti, nell'abitato di IN NC, era sopraggiunta da via M. Semeraro la vettura AN Rover tg.
EJ154ZR, assicurata da HDI Assicurazioni Spa, di proprietà di e nella specie condotta da Persona_1 Controparte_2
che, omettendo di concedergli la precedenza a destra, aveva invaso la sua corsia di marcia collidendo con la sua parte anteriore destra la parte anteriore sinistra del mezzo da lui condotto;
che sul posto era intervenuta la Polizia Municipale di IN NC, che aveva redatto il rapporto del sinistro attribuendo alla conducente del veicolo antagonista la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro (a suo avviso, nel ricostruire la dinamica del sinistro, gli agenti della P.M. avevano rilevato che aveva omesso Controparte_2
di concedergli la dovuta precedenza a destra, invadendo la sua di
Tribunale di Taranto
corsia di marcia);
che per il soccorso stradale aveva sostenuto la spesa di € 341,60, mentre per la riparazione del veicolo aveva sostenuto la ulteriore spesa di € 5.063,00; Part
che, ricevuta la richiesta di risarcimento danni, aveva inviato un assegno bancario di € 1.100,00; Part
che aveva poi precisato che tale offerta era stata formulata su basi concorsuali e che valutato il danno complessivamente in € 1.700,00 e decurtato lo stesso del 50%, essa includeva € 850,00 a titolo di sorte capitale ed € 250,00 a titolo di spese legali.
Concludeva per l'accertamento della responsabilità esclusiva di
[...]
Part e per la condanna di al risarcimento del danno CP_2
complessivamente subito.
Costituitasi in giudizio, la compagnia assicurativa contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.
Esponeva in dettaglio:
che il proprietario del veicolo AN Rover, , le aveva Persona_1
inviato una richiesta risarcitoria descrivendo la seguente dinamica del sinistro:” La AN Rover, da via Semeraro si immetteva sulla via Giolitti verso corso dei Mille, quando veniva urtata in corrispondenza del paraurti anteriore dalla Citroen, che nell'effettuare la curva sinistrorsa invadeva la sede stradale riservata alla AN Rover”;
che lo stesso sia nella parte descrittiva, che nella Persona_1
parte grafica del CAI, aveva addebitato a la CP_1
responsabilità esclusiva della causazione del sinistro per aver invaso
Tribunale di Taranto
la sua corsia di marcia;
che i verbalizzanti aveva rilevato nel rapporto che il punto di impatto per la AN Rover era posto a 6 m dal margine destro della carreggiata di via
Giolitti rispetto ad una carreggiata larga complessivamente mt. 15,85 ed occupata dal margine sinistro dalle auto ferme e parcheggiate per 9,89 mt;
che il proprietario del veicolo antagonista aveva fatto pervenire anche una dichiarazione testimoniale a sostegno della sua dinamica dei fatti, mentre l'attore non aveva allegato alcunché al fine di comprovare la sua tesi difensiva;
che la perizia eseguita da un suo fiduciario sul veicolo di proprietà dell'attore, aveva evidenziato che i costi di riparazione erano antieconomici, in quanto il valore ante sinistro incorporato dallo stesso ammontava a soli € 1.700,00;
che tenuto conto del predetto valore ante sinistro del veicolo, l'offerta formulata era congrua.
Restava contumace la parte sebbene ritualmente citata Controparte_2
dall'attore.
All'esito dell'istruttoria, consistita nell'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e nell'assunzione della prova testimoniale con un teste indicato dall'attore, il Giudice di Pace accoglieva in parte la domanda,
Part condannando al pagamento della complessiva somma di € 3.404,60 (già detratto l'acconto versato nella fase stragiudiziale), con spese legali di lite e spese legali stragiudiziali poste a carico della medesima parte soccombente.
Part Avverso tale pronuncia ha promosso appello chiedendone la riforma per i motivi esposti nell'atto d'appello (in sintesi: erronea valutazione dei mezzi
Tribunale di Taranto
istruttori assunti nel giudizio di prime cure;
violazione delle norme sul procedimento per omessa declaratoria di incapacità del teste escusso innanzi al Giudice di Pace;
violazione dell'onere della prova per omessa escussione del teste indicato;
erronea liquidazione del quantum e delle spese stragiudiziali in favore della controparte).
Si è costituito in giudizio , contestando la fondatezza del gravame CP_1
ed insistendo per la conferma della sentenza gravata.
ritualmente citata, è rimasta contumace anche nel Controparte_2
presente grado di lite.
Precisate le conclusioni dalle parti e rimesso il giudizio in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con ordinanza del 03.4.2025, lo scrivente ha rimesso la causa sul ruolo sollevando d'ufficio la questione dell'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile.
2) Sulla mancata integrazione del contraddittorio in primo grado
Dalla disamina della domanda promossa dinanzi al Giudice di Pace da CP_1
è chiaramente rilevabile che lo stesso, avvalendosi dell'azione prevista
[...]
dall'art. 149 C.d.A. (procedura di indennizzo diretto), ha evocato in lite la compagnia assicurativa del veicolo di sua proprietà e la sola
[...]
in qualità di conducente del veicolo antagonista, e non il suo CP_2
proprietario . Persona_1
La circostanza che e fossero Persona_1 Parte_2
rispettivamente proprietario e conducente di tale veicolo, emerge chiaramente dalle allegazioni difensive delle parti e dal contenuto del rapporto del sinistro
Tribunale di Taranto
redatto dalla Polizia Locale (pag. 3 del doc. 4 allegato dall'appellato al suo fascicolo di parte di primo grado).
Ne deriva che sin dal primo grado di lite, l'appellato non ha evocato in giudizio , sebbene lo stesso fosse stato da egli indicato come Persona_1
responsabile civile del sinistro in qualità proprietario del veicolo AN Rover tg. EJ154ZR.
Ciò posto, si osserva che anche nella procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 C.d.A., deve ritenersi litisconsorte necessario il proprietario dell'altro autoveicolo responsabile del sinistro, analogamente a quanto previsto dall'art. 144 C.d.A., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del decisum - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta
(Cass. n. 35098/2023; Cass. n. 21896/2017; Cass. n. 9188/2018; Cass. n.
7755/2020; Cass. n. 14466/2020; Cass. n. 4994/2023).
Pertanto, ai sensi dell'art. 354, c. 1 c.p.c., va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, in quanto al giudizio non ha preso parte, in veste di litisconsorte necessario, proprietario dell'autovettura Persona_1
indicata quale responsabile civile nell'atto di citazione di primo grado.
Infine, va rilevato che il vizio di omessa integrazione del contraddittorio è rilevabile d'ufficio in qualunque stato o grado del processo.
3) Sulle spese di lite.
Essendo stata oggetto di rilievo d'ufficio la questione della nullità del giudizio
Tribunale di Taranto
di primo grado, si reputa opportuno compensare per intero le spese di lite del presente giudizio tra tutte le parti di causa. (Cass. n. 13550/2006).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
visto l'art. 354, co. 1, c.p.c.;
dichiara la nullità della sentenza oggetto di impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile
; Persona_1
rimette gli atti al Giudice di Pace di IN NC;
compensa per intero le spese di lite relative al presente grado di appello.
Così deciso in Taranto, in data 05/06/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Taranto