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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 185/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. VENOSTA Parte_1
Responsabilita ex artt. PIERPAOLO elettivamente domiciliato in VIA PADRE KOLBE 43 25065
2049 - 2051 - 2052 c.c. LUMEZZANE presso il difensore avv. VENOSTA PIERPAOLO, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 , rappresentata e difesa dall'avv. MONTANARI Controparte_1
RENATO, elettivamente domiciliata in VIA CRETA 72 25124 BRESCIA
presso il difensore avv. MONTANARI RENATO, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1826/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti
in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di cui
sopra, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che
qui si riportano:” “In via principale: accertata e dichiarata, la responsabilità
della convenuta proprietaria dell'albero ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
condannare la sig.ra al risarcimento dei danni subiti Controparte_2
dall'attrice di cui Euro 7.148,31 per danni materiali al veicolo Peugeot Tg
EH746LW; condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore
dell'attrice per il danno d'immagine per il danno all'attività dell'associazione
a causa del sinistro subito, come evidenziato nell'odierna citazione, che si
valuta prudenzialmente nel limite di Euro 15.000,00, o nella maggior o minor
somma che verrà accertata in corso di causa a seguito di necessaria
istruttoria, o che potrà essere determinata dall'Il. Giudice adito anche con
ricorso sai criteri di cui all'art. 1226 c.c.” e conseguentemente disattendere pagina 2 di 7 tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale
per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellata
“Rigettare nel merito il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto,
e per l'effetto IN OGNI CASO: Condannare l'appellante Parte_1
anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellata di
tutte le competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario per spese
generali 15%, CPA 4% e IVA 22% come per legge, per entrambi i gradi di
giudizio, come da nota spese allegata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1826/23 il Tribunale di Brescia respingeva la domanda di di condanna di al risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno subito in conseguenza della caduta, su di un veicolo di sua proprietà, di un albero radicato nella proprietà della convenuta, in Comune di Brescia, Via
Marcazzan, il 12 agosto 2019.
Argomentava il primo giudice che la caduta dell'albero era da ascriversi all'eccezionale ed imprevedibile nubifragio abbattutosi il 12 agosto 2019 sulla città, integrante caso fortuito.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda risarcitoria.
pagina 3 di 7 L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la qualificazione, data dal primo giudice al nubifragio, in termini di “caso fortuito” perché in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, “la ricorrenza di un
“nubifragio” presuppone un giudizio da formulare, non sulla base di nozioni
di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati
scientifici di tipo statistico ( i cd. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di
localizzazione della res”.
Assume che né le notizie giornalistiche né il decreto ministeriale citato nella sentenza – che aveva dichiarato l'eccezionalità dei venti impetuosi dal 2
agosto al 12 agosto 2019, che si erano abbattuti, tra le altre, anche nella
Provincia di Brescia, in relazione ai danni subiti da strutture aziendali e da infrastrutture connesse all'attività agricola – erano idonee a provare la natura eccezionale ed imprevedibile dell'evento, considerato che la casa di proprietà
dell'appellata si trovava in una zona inurbata.
Con il secondo motivo censura la motivazione nella parte in cui si era ritenuto che l'albero caduto era stato oggetto di regolare manutenzione, basandosi su di una perizia di parte e su dichiarazioni testimoniali erroneamente valutate.
pagina 4 di 7 -----------------
In relazione al primo motivo, mette conto evidenziare che il tribunale, oltre al decreto ministeriale citato dall'appellante, poneva a fondamento della decisione anche i dati rilevati dalla centralina di Via Ziziola ( la più vicina all'immobile di proprietà della convenuta) che evidenziava dati certificati dall'ARPA Lombardia attestanti raffiche di vento con una velocità da 18,3 a
25,8 m/s tra le ore 18 e le ore 19 del 12 agosto 2019; valori che nella scala
Beaufort, che costituisce una misura empirica della forza dei venti, stavano ad indicare “ Burrasca da moderata a fortissima”.
Il tribunale sottolineava altresì che in caso di velocità del vento da 24,5 a 28,4
m/s era previsto lo “ sradicamento di alberi e considerevoli danni agli
abitanti” e che il fenomeno era descritto come “ raro nell'entroterra”.
Le dimensioni dell'evento atmosferico venivano altresì desunte dall'Archivio
Meteo che, in relazione alla giornata del 12 agosto 2019 riportava: “ Tutta la
parte meridionale del Bresciano fino al Lago di Garda viene attraversata da
questo violento temporale che causa ingenti danni imputabili in misura
maggiore alle raffiche di vento che toccano anche i 90-120 Km/h”.
La documentazione riportata e totalmente disconosciuta dall'appellante che non ne fa menzione nelle sue censure costituisce la prova, scientifica,
dell'eccezionalità dell'evento abbattutosi nella giornata del 12 agosto 2019
nella provincia di Brescia.
pagina 5 di 7 Il secondo motivo è infondato.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici),
senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e,
indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Di conseguenza, ogni questione relativa al preteso difetto di manutenzione dell'albero, una volta escluso il nesso causale, stante la ricorrenza del caso fortuito, deve ritenersi irrilevante.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere all'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134
per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 185/24 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. VENOSTA Parte_1
Responsabilita ex artt. PIERPAOLO elettivamente domiciliato in VIA PADRE KOLBE 43 25065
2049 - 2051 - 2052 c.c. LUMEZZANE presso il difensore avv. VENOSTA PIERPAOLO, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 , rappresentata e difesa dall'avv. MONTANARI Controparte_1
RENATO, elettivamente domiciliata in VIA CRETA 72 25124 BRESCIA
presso il difensore avv. MONTANARI RENATO, come da procura allegata
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1826/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti
in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di cui
sopra, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che
qui si riportano:” “In via principale: accertata e dichiarata, la responsabilità
della convenuta proprietaria dell'albero ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
condannare la sig.ra al risarcimento dei danni subiti Controparte_2
dall'attrice di cui Euro 7.148,31 per danni materiali al veicolo Peugeot Tg
EH746LW; condannare la convenuta al risarcimento del danno in favore
dell'attrice per il danno d'immagine per il danno all'attività dell'associazione
a causa del sinistro subito, come evidenziato nell'odierna citazione, che si
valuta prudenzialmente nel limite di Euro 15.000,00, o nella maggior o minor
somma che verrà accertata in corso di causa a seguito di necessaria
istruttoria, o che potrà essere determinata dall'Il. Giudice adito anche con
ricorso sai criteri di cui all'art. 1226 c.c.” e conseguentemente disattendere pagina 2 di 7 tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale
per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellata
“Rigettare nel merito il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto,
e per l'effetto IN OGNI CASO: Condannare l'appellante Parte_1
anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellata di
tutte le competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario per spese
generali 15%, CPA 4% e IVA 22% come per legge, per entrambi i gradi di
giudizio, come da nota spese allegata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1826/23 il Tribunale di Brescia respingeva la domanda di di condanna di al risarcimento del Parte_1 Controparte_1
danno subito in conseguenza della caduta, su di un veicolo di sua proprietà, di un albero radicato nella proprietà della convenuta, in Comune di Brescia, Via
Marcazzan, il 12 agosto 2019.
Argomentava il primo giudice che la caduta dell'albero era da ascriversi all'eccezionale ed imprevedibile nubifragio abbattutosi il 12 agosto 2019 sulla città, integrante caso fortuito.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda risarcitoria.
pagina 3 di 7 L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 29 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la qualificazione, data dal primo giudice al nubifragio, in termini di “caso fortuito” perché in contrasto con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, “la ricorrenza di un
“nubifragio” presuppone un giudizio da formulare, non sulla base di nozioni
di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati
scientifici di tipo statistico ( i cd. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di
localizzazione della res”.
Assume che né le notizie giornalistiche né il decreto ministeriale citato nella sentenza – che aveva dichiarato l'eccezionalità dei venti impetuosi dal 2
agosto al 12 agosto 2019, che si erano abbattuti, tra le altre, anche nella
Provincia di Brescia, in relazione ai danni subiti da strutture aziendali e da infrastrutture connesse all'attività agricola – erano idonee a provare la natura eccezionale ed imprevedibile dell'evento, considerato che la casa di proprietà
dell'appellata si trovava in una zona inurbata.
Con il secondo motivo censura la motivazione nella parte in cui si era ritenuto che l'albero caduto era stato oggetto di regolare manutenzione, basandosi su di una perizia di parte e su dichiarazioni testimoniali erroneamente valutate.
pagina 4 di 7 -----------------
In relazione al primo motivo, mette conto evidenziare che il tribunale, oltre al decreto ministeriale citato dall'appellante, poneva a fondamento della decisione anche i dati rilevati dalla centralina di Via Ziziola ( la più vicina all'immobile di proprietà della convenuta) che evidenziava dati certificati dall'ARPA Lombardia attestanti raffiche di vento con una velocità da 18,3 a
25,8 m/s tra le ore 18 e le ore 19 del 12 agosto 2019; valori che nella scala
Beaufort, che costituisce una misura empirica della forza dei venti, stavano ad indicare “ Burrasca da moderata a fortissima”.
Il tribunale sottolineava altresì che in caso di velocità del vento da 24,5 a 28,4
m/s era previsto lo “ sradicamento di alberi e considerevoli danni agli
abitanti” e che il fenomeno era descritto come “ raro nell'entroterra”.
Le dimensioni dell'evento atmosferico venivano altresì desunte dall'Archivio
Meteo che, in relazione alla giornata del 12 agosto 2019 riportava: “ Tutta la
parte meridionale del Bresciano fino al Lago di Garda viene attraversata da
questo violento temporale che causa ingenti danni imputabili in misura
maggiore alle raffiche di vento che toccano anche i 90-120 Km/h”.
La documentazione riportata e totalmente disconosciuta dall'appellante che non ne fa menzione nelle sue censure costituisce la prova, scientifica,
dell'eccezionalità dell'evento abbattutosi nella giornata del 12 agosto 2019
nella provincia di Brescia.
pagina 5 di 7 Il secondo motivo è infondato.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici),
senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e,
indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Di conseguenza, ogni questione relativa al preteso difetto di manutenzione dell'albero, una volta escluso il nesso causale, stante la ricorrenza del caso fortuito, deve ritenersi irrilevante.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannato a rifondere all'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 3.966 ( di cui euro 1.134
per la fase di studio, euro 921 per la fase introduttiva e euro 1.911 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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